DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992 , n. 285
  Nuovo codice della strada.



 Vigente al: 03-11-2010


COMMENTI:
In assenza di lanterne semaforiche per velocipedi... A parte la palese discriminazione verso i ciclisti, considerati qui come paria della strada, non vedo come una norma di comportamento possa trovarsi sotto un articolo, "Segnali Luminosi", che dovrebbe limitarsi a descrivere una categoria di segnali stradali. Che questa cattiva pratica legislativa introduca confusione nel legislatore (oltre che nell'utente) è confermato dall'inconsistenza rilevata qui sotto sul comportamento da tenere in prossimità di attraversamenti pedonali.

ridurre la velocita' [...] quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi...

è vietato il sorpasso in corrispondenza di intersezioni [...] tranne quando quando il veicolo che si sorpassa e' a due ruote non a motore...


Inconsistenza sul comportamento da tenere in presenza di strisce pedonali 1 e 2. La prima voce si trova di nuovo in un articolo che dovrebbe limitarsi a descrivere i "Segnali orizzontali". Forse anche per le leggi non tributarie dovrebbe valere la seguente:
(Legge 27 luglio 2000, n. 212) Art 2 comma 1. "Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l’oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute."

Circolazione dei velocipedi. (non so cosa salvare di queste norme...)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 13 giungo 1991, n. 190;
  Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato
"Codice  della  strada"  in  data  9  luglio  1991  e  la  successiva
riapprovazione  dello  stesso  da parte del Consiglio dei Ministri in
data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli
altri Ministri interessati;
  Uditi  i  pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge 13
giugno  1991,  n.  190,  dalla  competente commissione permanente del
Senato  della  Repubblica  in data 19 dicembre 1991 e da quella della
Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione  del  27  gennaio  1992, nella quale si sono recepite alcune
delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi;
  Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della
legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente
del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Cam-
era dei deputati in data 1¯ febbraio 1992;
  Viste  le  deliberazioni  conclusive  del  Consiglio  dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992;
  Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di
concerto  con  i  Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della
difesa,   delle  finanze,  del  tesoro,  della  pubblica  istruzione,
dell'agricoltura  e  delle  foreste,  dell'ambiente  e per i problemi
delle aree urbane;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                              TITOLO I
                        DISPOSIZIONI GENERALI

                            Art. 1. (40)
                       (( Principi generali ))

  ((  1.  La  sicurezza  delle  persone, nella circolazione stradale,
rientra  tra  le  finalita'  primarie  di ordine sociale ed economico
perseguite dallo Stato.
  2.  La  circolazione  dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle
strade   e'   regolata   dalle   norme  del  presente  codice  e  dai
provvedimenti  emanati  in  applicazione  di esse, nel rispetto delle
normative  internazionali  e  comunitarie  in  materia.  Le norme e i
provvedimenti  attuativi  si  ispirano  al  principio della sicurezza
stradale,  perseguendo  gli  obiettivi: di ridurre i costi economici,
sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare
il  livello di qualita' della vita dei cittadini anche attraverso una
razionale  utilizzazione  del  territorio; di migliorare la fluidita'
della circolazione.
  3.  Al  fine  di  ridurre  il  numero e gli effetti degli incidenti
stradali  ed  in  relazione  agli  obiettivi  ed agli indirizzi della
Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
  4.  Il  Governo  comunica  annualmente  al Parlamento l'esito delle
indagini  periodiche  riguardanti  i  profili  sociali, ambientali ed
economici della circolazione stradale.
  5.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti fornisce
all'opinione  pubblica  i  dati piu' significativi utilizzando i piu'
moderni  sistemi  di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune
categorie   di   cittadini,   il   messaggio  pubblicitario  di  tipo
prevenzionale ed educativo. ))
 
	        
	      
                               Art. 2.
             Definizione e classificazione delle strade

  1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle norme del presente codice si
definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione
dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
  2.  Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
    A - Autostrade;
    B - Strade extraurbane principali;
    C - Strade extraurbane secondarie;
    D - Strade urbane di scorrimento;
    E - Strade urbane di quartiere;
    F - Strade locali.
    F-bis. Itinerari ciclopedonali.
  3.   Le  strade  di  cui  al  comma  2  devono  avere  le  seguenti
caratteristiche minime:
    A  -  AUTOSTRADA:  strada  extraurbana  o  urbana  a  carreggiate
indipendenti  o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con
almeno  due  corsie  di  marcia,  eventuale  banchina  pavimentata  a
sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva
di  intersezioni  a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e
di   sistemi  di  assistenza  all'utente  lungo  l'intero  tracciato,
riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e
contraddistinta  da  appositi  segnali  di inizio e fine; deve essere
attrezzata  con  apposite  aree  di  servizio  ed  aree di parcheggio
entrambe   con  accessi  dotati  di  corsie  di  decelerazione  e  di
accelerazione;
    B   -   STRADA   EXTRAURBANA  PRINCIPALE:  strada  a  carreggiate
indipendenti  o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con
almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso, con accessi alle proprieta' laterali coordinati,
contraddistinta  dagli  appositi  segnali di inizio e fine, riservata
alla  circolazione  di  talune  categorie  di  veicoli  a motore; per
eventuali  altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni
spazi.  Deve  essere  attrezzata  con  apposite aree di servizio, che
comprendano  spazi  per  la  sosta,  con  accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione.
    C  -  STRADA  EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata
con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
    D   -   STRADA   URBANA  DI  SCORRIMENTO:  strada  a  carreggiate
indipendenti  o  separate  da spartitraffico, ciascuna con almeno due
corsie  di  marcia,  ed  una  eventuale  corsia  riservata  ai  mezzi
pubblici,  banchina  pavimentata  a  destra  e  marciapiedi,  con  le
eventuali  intersezioni  a  raso  semaforizzate;  per  la  sosta sono
previste  apposite  aree  o fasce laterali estranee alla carreggiata,
entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
    E  -  STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con
almeno  due  corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta
sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna
alla carreggiata.
    F  -  STRADA  LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente
sistemata  ai  fini  di  cui al comma 1 non facente parte degli altri
tipi di strade.
    F-bis.   Itinerario   ciclopedonale:   strada   locale,   urbana,
extraurbana  o  vicinale,  destinata prevalentemente alla percorrenza
pedonale  e  ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a
tutela dell'utenza debole della strada.
  4.  E'  denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una
strada  principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada
urbana  di  scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed
il raggruppamento degli accessi dalle proprieta' laterali alla strada
principale e viceversa, nonche' il movimento e le manovre dei veicoli
non ammessi sulla strada principale stessa.
  5.  Per  le  esigenze di carattere amministrativo e con riferimento
all'uso  e  alle  tipologie  dei collegamenti svolti, le strade, come
classificate   ai  sensi  del  comma  2,  si  distinguono  in  strade
"statali",   "regionali",   "provinciali",   "comunali",  secondo  le
indicazioni  che  seguono.  Enti  proprietari delle dette strade sono
rispettivamente  lo  Stato,  la  regione,  la  provincia,  il comune.
((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  6.  Le  strade  extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si
distinguono in:
    A  -  Statali,  quando: a) costituiscono le grandi direttrici del
traffico  nazionale;  b) congiungono la rete viabile principale dello
Stato  con  quelle  degli  Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i
capoluoghi  di  regione  ovvero  i capoluoghi di provincia situati in
regioni   diverse,   ovvero   costituiscono   diretti  ed  importanti
collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade
statali  i  porti  marittimi,  gli aeroporti, i centri di particolare
importanza  industriale,  turistica  e climatica; e) servono traffici
interregionali  o  presentano particolare interesse per l'economia di
vaste zone del territorio nazionale.
    B  - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della
stessa  regione  tra  loro  o  con  il  capoluogo  di  regione ovvero
allacciano  i  capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale
se  cio'  sia  particolarmente  rilevante  per  ragioni  di carattere
industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
    C  -  Provinciali,  quando  allacciano  al capoluogo di provincia
capoluoghi  dei  singoli  comuni  della  rispettiva  provincia o piu'
capoluoghi  di  comuni  tra  loro  ovvero quando allacciano alla rete
statale   o   regionale   i   capoluoghi   di  comune,  se  cio'  sia
particolarmente  rilevante  per  ragioni  di  carattere  industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
    D  -  Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le
sue  frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo
con  la  stazione  ferroviaria,  tranviaria o automobilistica, con un
aeroporto  o  porto  marittimo,  lacuale o fluviale, con interporti o
nodi  di  scambio  intermodale  o  con  le localita' che sono sede di
essenziali  servizi  interessanti  la collettivita' comunale. Ai fini
del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade
comunali.
  7.  Le  strade  urbane  di  cui al comma 2, lettere D , E e F, sono
sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati,
eccettuati   i   tratti   interni  di  strade  statali,  regionali  o
provinciali  che  attraversano  centri  abitati  con  popolazione non
superiore  a  diecimila  abitanti.  PERIODI  SOPPRESSI  DAL D.LGS. 10
SETTEMBRE 1993, N. 360.
  8.  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, nel termine
indicato  dall'art.  13,  comma 5, procede alla classificazione delle
strade  statali  ai  sensi  del comma 5, seguendo i criteri di cui ai
commi  5,  6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
il  consiglio  di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per
le  strade  statali,  le  regioni  interessate,  nei  casi  e  con le
modalita' indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli
stessi  criteri  indicati,  procedono,  sentiti gli enti locali, alle
classificazioni  delle  strade  ai sensi del comma 5. Le strade cosi'
classificate  sono  iscritte  nell'Archivio  nazionale  delle  strade
previsto dall'art. 226.(40)
  9.  Quando  le  strade  non  corrispondono  piu'  all'  uso  e alle
tipologie  di collegamento previste sono declassificate dal Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e dalle regioni, secondo le
rispettive  competenze,  acquisiti  i  pareri indicati nel comma 8. I
casi  e  la  procedura  per  tale declassificazione sono indicati dal
regolamento.(40)
  10.  Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano
gli  effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986,
n.  349,  in  ordine  all'individuazione  delle opere sottoposte alla
procedura di valutazione d'impatto ambientale.
  ((10-bis.  Resta  ferma,  per  le  strade  e  veicoli  militari, la
disciplina   specificamente   prevista  dal  codice  dell'ordinamento
militare.))
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                          Art. 3. (9) (47)
                 Definizioni stradali e di traffico

  1.  Ai  fini  delle  presenti  norme le denominazioni stradali e di
traffico hanno i seguenti significati:
   1)  AREA  DI  INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella
quale si intersecano due o piu' correnti di traffico.
   ((  2)  AREA  PEDONALE:  zona  interdetta  alla  circolazione  dei
veicoli,  salvo  quelli  in  servizio  di emergenza, i velocipedi e i
veicoli  al  servizio  di  persone  con limitate o impedite capacita'
motorie,  nonche'  eventuali  deroghe per i veicoli ad emissioni zero
aventi  ingombro  e  velocita'  tali  da  poter  essere assimilati ai
velocipedi.  In  particolari  situazioni i comuni possono introdurre,
attraverso   apposita   segnalazione,   ulteriori   restrizioni  alla
circolazione su aree pedonali. ))
   3)    ATTRAVERSAMENTO    PEDONALE:    parte   della   carreggiata,
opportunamente  segnalata  ed  organizzata,  sulla  quale i pedoni in
transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza
rispetto ai veicoli.
   4)  BANCHINA:  parte  della  strada  compresa tra il margine della
carreggiata  ed il piu' vicino tra i seguenti elementi longitudinali:
marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta,
ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
   5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr.RAMO DI INTERSEZIONE.
   6)   CANALIZZAZIONE:   insieme   di   apprestamenti   destinato  a
selezionare  le  correnti  di  traffico  per  guidarle in determinate
direzioni.
   7)  CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei
veicoli;  essa  e'  composta  da  una  o piu' corsie di marcia ed, in
genere, e' pavimentata e delimitata da strisce di margine.
   8)  CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di
accesso  dagli  appositi  segnali  di  inizio  e fine. Per insieme di
edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato
da  strade,  piazze,  giardini  o  simili,  costituito da non meno di
venticinque  fabbricati  e  da  aree  di  uso  pubblico  con  accessi
veicolari o pedonali sulla strada.
   9)  CIRCOLAZIONE:  e'  il  movimento,  la  fermata  e la sosta dei
pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
   10)  CONFINE  STRADALE:  limite  della  proprieta'  stradale quale
risulta  dagli  atti  di  acquisizione o dalle fasce di esproprio del
progetto  approvato; in mancanza, il confine e' costituito dal ciglio
esterno  del  fosso  di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal
piede  della  scarpata  se  la  strada  e'  in  rilevato o dal ciglio
superiore della scarpata se la strada e' in trincea.
   11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare),
o  pedoni  (corrente  pedonale),  che  si muovono su una strada nello
stesso  senso  di  marcia  su una o piu' file parallele, seguendo una
determinata traiettoria.
   12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a
permettere il transito di una sola fila di veicoli.
   13)  CORSIA  DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire
ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
   14)  CORSIA  DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire
l'uscita  dei  veicoli  da  una  carreggiata in modo da non provocare
rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
   15)  CORSIA  DI  EMERGENZA:  corsia,  adiacente  alla carreggiata,
destinata  alle  soste  di  emergenza,  al  transito  dei  veicoli di
soccorso  ed,  eccezionalmente,  al movimento dei pedoni, nei casi in
cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
   16)  CORSIA  DI  MARCIA:  corsia  facente parte della carreggiata,
normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
   17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione
esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
   18)  CORSIA  SPECIALIZZATA:  corsia  destinata  ai  veicoli che si
accingono   ad   effettuare   determinate   manovre,   quali  svolta,
attraversamento,  sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per
la sosta o che presentano basse velocita' o altro.
   19)  CUNETTA:  manufatto  destinato  allo  smaltimento delle acque
meteoriche  o  di  drenaggio,  realizzato  longitudinalmente od anche
trasversalmente all'andamento della strada.
   20)  CURVA:  raccordo  longitudinale  fra  due  tratti  di  strada
rettilinei,   aventi   assi   intersecantisi,   tali  da  determinare
condizioni di limitata visibilita'.
   21)  FASCIA  DI  PERTINENZA:  striscia  di terreno compresa tra la
carreggiata  ed  il  confine  stradale.  E'  parte  della  proprieta'
stradale  e puo' essere utilizzata solo per la realizzazione di altre
parti della strada.
   22)  FASCIA  DI  RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine
stradale,  sulla  quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte
dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni,
depositi e simili.
   23)  FASCIA  DI  SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla
carreggiata,   separata   da  questa  mediante  striscia  di  margine
discontinua  e  comprendente  la  fila  degli  stalli  di  sosta e la
relativa corsia di manovra.
   24)   GOLFO   DI   FERMATA:   parte  della  strada,  esterna  alla
carreggiata,  destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed
adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
   25)  INTERSEZIONE  A  LIVELLI  SFALSATI: insieme di infrastrutture
(sovrappassi;  sottopassi  e rampe) che consente lo smistamento delle
correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
   26)  INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a piu' strade,
organizzata  in  modo  da consentire lo smistamento delle correnti di
traffico dall'una all'altra di esse.
   27)  ISOLA  DI  CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente
delimitata  e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di
traffico.
   28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE.
   29) ISOLA SALVAGENTE: cfr. SALVAGENTE.
   30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO.
   31)  ITINERARIO  INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti
parte degli itinerari cosi' definiti dagli accordi internazionali.
   32)   LIVELLETTA:   tratto  di  strada  a  pendenza  longitudinale
costante.
   33)  MARCIAPIEDE:  parte  della  strada, esterna alla carreggiata,
rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
   34)   PARCHEGGIO:   area   o   infrastruttura  posta  fuori  della
carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
   ((   34-bis)   PARCHEGGIO   SCAMBIATORE:   parcheggio  situato  in
prossimita' di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del
trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalita'. ))
   35)  PASSAGGIO  A  LIVELLO:  intersezione  a  raso, opportunamente
attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o piu' strade
ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria.
   36)  PASSAGGIO  PEDONALE  (cfr.  anche  MARCIAPIEDE):  parte della
strada  separata  dalla  carreggiata,  mediante  una  striscia bianca
continua  o  una apposita protezione parallela ad essa e destinata al
transito  dei  pedoni.  Esso  espleta  la  funzione di un marciapiede
stradale, in mancanza di esso.
   37)  PASSO  CARRABILE:  accesso  ad  un'area  laterale idonea allo
stazionamento di uno o piu' veicoli.
   38)  PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata,
adiacente  esternamente  alla  banchina,  destinata  alla  sosta  dei
veicoli.
   39)   PISTA   CICLABILE:   parte   longitudinale   della   strada,
opportunamente    delimitata,   riservata   alla   circolazione   dei
velocipedi.
   40)  RACCORDO  CONCAVO  (CUNETTA):  raccordo  tra  due  livellette
contigue  di  diversa  pendenza  che si intersecano al di sotto della
superficie  stradale.  Tratto  di  strada con andamento longitudinale
concavo.
   41)   RACCORDO  CONVESSO  (DOSSO):  raccordo  tra  due  livellette
contigue  di  diversa  pendenza  che si intersecano al di sopra della
superficie  stradale.  Tratto  di  strada con andamento longitudinale
convesso.
   42)   RAMO   DI  INTERSEZIONE:  tratto  di  strada  afferente  una
intersezione.
   43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami
di un'intersezione.
   44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante
le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto
sul terreno preesistente alla strada.
   45)  SALVAGENTE:  parte  della  strada,  rialzata o opportunamente
delimitata  e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni,
in  corrispondenza  di  attraversamenti  pedonali  o  di  fermate dei
trasporti collettivi.
   46)  SEDE  STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali.
Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
   47)   SEDE   TRANVIARIA:   parte   longitudinale   della   strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei
veicoli assimilabili.
   48)  SENTIERO  (o  MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale
formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
   49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada
destinata alla separazione di correnti veicolari.
   50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
   51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
   52)  STRADA  VICINALE  (o  PODERALE o di BONIFICA): strada privata
fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
   53)  SVINCOLO:  intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti
veicolari non si intersecano tra loro.
   ((  53-bis)  UTENTE  DEBOLE  DELLA  STRADA:  pedoni,  disabili  in
carrozzella,  ciclisti  e  tutti  coloro  i quali meritino una tutela
particolare  dai  pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.
))
   54)  ZONA  A  TRAFFICO  LIMITATO:  area  in  cui  l'accesso  e  la
circolazione   veicolare  sono  limitati  ad  ore  prestabilite  o  a
particolari categorie di utenti e di veicoli.
   55)  ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a
monte  della  linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in
attesa   di   via   libera   e,  generalmente,  suddiviso  in  corsie
specializzate separate da strisce longitudinali continue.
   56)  ZONA  DI  PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente
segnalato,  ove e' consentito il cambio di corsia affinche' i veicoli
possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
   57)  ZONA  DI  SCAMBIO:  tratto  di  carreggiata a senso unico, di
idonea  lunghezza,  lungo il quale correnti di traffico parallele, in
movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione
senza doversi arrestare.
   58)  ZONA  RESIDENZIALE:  zona  urbana  in  cui vigono particolari
regole  di  circolazione  a  protezione  dei  pedoni e dell'ambiente,
delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e
di fine.
  2.  Nel  regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di
traffico di specifico rilievo tecnico.
 
	        
	      
                               Art. 4.
                  Delimitazione del centro abitato
  1.  Ai  fini  dell'attuazione  della  disciplina della circolazione
stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
in  vigore  del  presente  codice,  provvede  con deliberazione della
giunta alla delimitazione del centro abitato.
  2. La  deliberazione  di  delimitazione  del  centro  abitato  come
definito  dall'art.  3  e'  pubblicata  all'albo  pretorio per trenta
giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea  cartografia  nella
quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.
 
	        
	      
                               Art. 5.
            Regolamentazione della circolazione in generale
  1.  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' impartire ai
prefetti  e  agli  enti  proprietari  delle  strade  le direttive per
l'applicazione  delle  norme  concernenti  la  regolamentazione della
circolazione sulle strade di cui all'art. 2.(40)
  2.  In  caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti puo' diffidare gli enti proprietari ad
emettere   i  relativi  provvedimenti.  Nel  caso  in  cui  gli  enti
proprietari  non  ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  dispone,  in  ogni  caso  di grave
pericolo  per  la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con
diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.(40)
  3.  I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono
emessi  dagli  enti  proprietari,  attraverso gli organi competenti a
norma  degli  articoli  6  e 7, con ordinanze motivate e rese note al
pubblico mediante i prescritti segnali. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS.
15 MARZO 2010, N. 66)).
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002
 
	        
	      
                               Art. 6.
                 Regolamentazione della circolazione
                      fuori dei centri abitati
  1.  Il  prefetto,  per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla
sicurezza  della  circolazione,  di  tutela della salute, nonche' per
esigenze di carattere militare puo', conformemente alle direttive del
Ministro   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   sospendere
temporaneamente  la  circolazione  di  tutte o di alcune categorie di
utenti  sulle  strade  o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei
giorni  festivi  o  in  particolari altri giorni fissati con apposito
calendario, da emenarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture
e  dei trasporti, puo' vietare la circolazione dei veicoli adibiti al
trasporto  di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le
eventuali deroghe.(40)
  2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni
per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando
occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  4.  L'ente  proprietario  della strada puo', con l'ordinanza di cui
all'art. 5, comma 3:
    a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione
della  circolazione  di  tutte  o  di  alcune categorie di utenti per
motivi  di  incolumita'  pubblica  ovvero per urgenti e improrogabili
motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di
carattere tecnico;
    b)   stabilire  obblighi,  divieti  e  limitazioni  di  carattere
temporaneo  o  permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per
determinate  categorie  di  utenti,  in relazione alle esigenze della
circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
    c)  riservare  corsie, anche protette, a determinate categorie di
veicoli,  anche  con  guida  di  rotaie,  o  a  veicoli  destinati  a
determinati usi;
    d)  vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il
parcheggio o la sosta dei veicoli;
    e)  prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo
mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su
neve o su ghiaccio;
    f)  vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade
per  esigenze  di  carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale
divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed
eventualmente con altri mezzi appropriati.
  5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
    a)  per  le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio
periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
    b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
    c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
    d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
    e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente
proprietario  della strada sono esercitati dal concessionario, previa
comunicazione  all'ente  concedente.  In  caso di urgenza, i relativi
provvedimenti  possono  essere  adottati  anche  senza  la preventiva
comunicazione al concedente, che puo' revocare gli stessi.
  7.  Nell'ambito  degli aereoporti aperti al traffico aereo civile e
nelle  aree  portuali,  la  competenza a disciplinare la circolazione
delle   strade   interne   aperte   all'uso   pubblico  e'  riservata
rispettivamente   al  direttore  della  circoscrizione  aereoportuale
competente   per   territorio  e  al  comandante  di  porto  capo  di
circondario,   i  quali  vi  provvedono  a  mezzo  di  ordinanze,  in
conformita'   alle  norme  del  presente  codice.  Nell'ambito  degli
aereoporti  ove  le  aerostazioni siano affidate in gestione a enti o
societa', il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della
circoscrizione  aeroportuale  competente  per territorio, sentiti gli
enti e le societa' interessati.
  8.   Le   autorita'   che   hanno  disposto  la  sospensione  della
circolazione  di  cui  ai  commi  1  e  4,  lettere  a) e b), possono
accordare,  per  esigenze  gravi  e  indifferibili  o  per  accertate
necessita',  deroghe  o permessi, subordinati a speciali condizioni e
cautele.
  9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorita'
competente  disponga  diversamente  in  particolari  intersezioni  in
relazione  alla  classifica  di cui all' art. 2, comma 2. Sulle altre
strade  o  tratti  di  strade  la  precedenza e' stabilita dagli enti
proprietari  sulla  base  della  classificazione  di cui all' art. 2,
comma  2.  In  caso  di  controversia decide, con proprio decreto, il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti. La precedenza deve
essere  resa  nota  con  i  prescritti segnali da installare a cura e
spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.(40)
  10.  L'ente  proprietario  della  strada  a  precedenza,  quando la
intensita'  o  la  sicurezza  del  traffico  lo richiedano, puo', con
ordinanza,  prescrivere  ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di
immettersi sulla strada a precedenza.
  11.   Quando  si  tratti  di  due  strade  entrambe  a  precedenza,
appartenenti  allo  stesso  ente,  l'ente deve stabilire l'obbligo di
dare   la   precedenza   ovvero   anche   l'obbligo   di   arrestarsi
all'intersezione;  quando  si  tratti  di  due  strade  a  precedenza
appartenenti  a  enti  diversi,  gli  obblighi suddetti devono essere
stabiliti  di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga
raggiunto,   decide   con   proprio   decreto   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti.(40)
  12.  Chiunque  non  ottempera ai provvedimenti di sospensione della
circolazione  emanati  a  norma  dei  commi  1  e  3 e' soggetto alla
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
duecentomila  a  lire ottocentomila. Se la violazione e' commessa dal
conducente  di  un  veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione
amministrativa  e' del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a  lire  due  milioni.  In  questa  ultima  ipotesi  dalla violazione
consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della sospensione
della  patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonche'
della  sospensione  della  carta  di  circolazione del veicolo per lo
stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
  13.  Chiunque  viola  le prescrizioni di cui al comma 2 e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
trentamila a lire centoventimila.
  14.  Chiunque  viola  gli  altri  obblighi,  divieti  e limitazioni
previsti   nel   presente   articolo   e'   soggetto   alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
  Nei  casi  di  sosta  vietata  la  sanzione  amministrativa  e' del
pagamento  di  una  somma  da lire cinquantamila a lire duecentomila;
qualora  la  violazione  si  prolunghi  oltre le ventiquattro ore, la
sanzione  amministrativa  pecuniaria e' applicata per ogni periodo di
ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
  15.  Nelle  ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore
intima  al  conducente di non proseguire il viaggio finche' non spiri
il  termine  del  divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta
nel  luogo  in  cui  e'  stata  accertata  la  violazione costituisce
intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto
in  un  luogo  vicino  in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra e'
fatta  menzione  nel  verbale  di  contestazione. Durante la sosta la
responsabilita'   del   veicolo  e  del  relativo  carico  rimane  al
conducente.   Se  le  disposizioni  come  sopra  impartite  non  sono
osservate,  la  sanzione  amministrativa accessoria della sospensione
della patente e' da due a sei mesi.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                               Art. 7.
       Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
    a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
    b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di
veicoli  per  accertate  e  motivate  esigenze  di  prevenzione degli
inquinamenti  e  di  tutela  del  patrimonio  artistico, ambientale e
naturale,  conformemente  alle direttive impartite dal Ministro delle
infrastrutture   e   dei   trasporti,   sentiti,  per  le  rispettive
competenze,  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i
beni culturali e ambientali;
    c)  stabilire  la  precedenza  su  determinate strade o tratti di
strade,  ovvero  in  una  determinata intersezione, in relazione alla
classificazione  di  cui  all'art.  2,  e,  quando la intensita' o la
sicurezza  del  traffico  lo  richiedano,  prescrivere ai conducenti,
prima   di   immettersi  su  una  determinata  strada,  l'obbligo  di
arrestarsi  all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
    d)  riservare  limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi
di  polizia  stradale  di cui all' art. 12, dei vigili del fuoco, dei
servizi di soccorso, nonche' di quelli adibiti al servizio di persone
con  limitata  o  impedita capacita' motoria, munite del contrassegno
speciale,   ovvero  a  servizi  di  linea  per  lo  stazionamento  ai
capilinea;
    e)  stabilire  aree  nelle quali e' autorizzato il parcheggio dei
veicoli;
    f)  stabilire,  previa deliberazione della giunta, aree destinate
al  parcheggio  sulle  quali  la  sosta dei veicoli e' subordinata al
pagamento   di  una  somma  da  riscuotere  mediante  dispositivi  di
controllo  di  durata  della sosta, anche senza custodia del veicolo,
fissando  le  relative  condizioni  e  tariffe  in  conformita'  alle
direttive  del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, di
concerto  con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le aree ur- bane;
    g)  prescrivere  orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati
per il carico e lo scarico di cose;
    h)  istituire  le  aree  attrezzate  riservate  alla  sosta  e al
parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
    i)  riservare  strade  alla  circolazione  dei  veicoli adibiti a
servizi  pubblici  di  trasporto,  al  fine  di favorire la mobilita'
urbana.(40)
  2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20,
salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
  3.  Per  i  tratti  di  strade non comunali che attraversano centri
abitati,  i  provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di
competenza  del  prefetto  e  quelli  indicati nello stesso articolo,
comma  4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della
strada.  I  provvedimenti  indicati nello stesso comma 4, lettere b),
c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito
il parere dell'ente proprietario della strada.
  4.  Nel  caso  di  sospensione  della  circolazione  per  motivi di
sicurezza  pubblica  o di sicurezza della circolazione o per esigenze
di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi,
divieti  o  limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono
essere  accordati,  per  accertate necessita', permessi subordinati a
speciali  condizioni  e  cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o
limitata  la  sosta,  possono essere accordati permessi subordinati a
speciali  condizioni  e  cautele  ai  veicoli  riservati a servizi di
polizia   e  a  quelli  utilizzati  dagli  esercenti  la  professione
sanitaria,  nell'espletamento  delle  proprie mansioni, nonche' dalle
persone  con  limitata  o  impedita  capacita'  motoria,  muniti  del
contrassegno speciale.
  5.  Le  caratteristiche,  le modalita' costruttive, la procedura di
omologazione  e  i  criteri  di  installazione  e di manutenzione dei
dispositivi  di  controllo  di  durata della sosta sono stabiliti con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.(40)
  6.  Le  aree  destinate  al  parcheggio devono essere ubicate fuori
della  carreggiata  e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non
ostacolino lo scorrimento del traffico.
  7.  I  proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli
enti  proprietari  della  strada,  sono destinati alla installazione,
costruzione  e  gestione  di  parcheggi in superficie, sopraelevati o
sotterranei,  e  al  loro  miglioramento  e  le  somme  eventualmente
eccedenti ad interventi per migliorare la mobilita' urbana.
  8.  Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con
custodia  o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei
dispositivi  di  controllo  di  durata della sosta di cui al comma 1,
lettera  f),  su  parte  della  stessa  area  o  su altra parte nelle
immediate  vicinanze,  deve  riservare  una adeguata area destinata a
parcheggio  rispettivamente  senza  custodia  o  senza dispositivi di
controllo  di  durata  della  sosta. Tale obbligo non sussiste per le
zone  definite  a norma dell'art. 3 "area pedonale e "zona a traffico
limitato",  nonche'  per quelle definite " A" dall'art. 2 del decreto
del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti 2 aprile 1968, n.
1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e
in  altre  zone  di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente
individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze
e condizioni particolari di traffico.(40)
  9.   I   comuni,  con  deliberazione  della  giunta,  provvedono  a
delimitare  le  aree  pedonali  e le zone a traffico limitato tenendo
conto  degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione,
sulla  salute,  sull'ordine  pubblico,  sul  patrimonio  ambientale e
culturale  e  sul  territorio.  In  caso  di urgenza il provvedimento
potra'  essere  adottato  con  ordinanza  del  sindaco,  ancorche' di
modifica   o   integrazione   della   deliberazione   della   giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza
urbanistica  nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico,
di  cui  al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare
l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno dell e
zone  a  traffico  limitato,  anche  al  pagamento  di una somma. Con
direttiva  emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza  stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente
codice,   sono  individuate  le  tipologie  dei  comuni  che  possono
avvalersi  di  tale facolta', nonche' le modalita' di riscossione del
pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
  10.  Le  zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi
segnali.
  11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone
di   particolare   rilevanza   urbanistica   nelle  quali  sussistono
condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi,
i  comuni  hanno  facolta'  di  riservare, con ordinanza del sindaco,
superfici  o  spazi  di  sosta per veicoli privati dei soli residenti
nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
  12.  Per  le  citta' metropolitane le competenze della giunta e del
sindaco    previste    dal    presente   articolo   sono   esercitate
rispettivamente    dalla   giunta   metropolitana   e   dal   sindaco
metropolitano.
  13.  Chiunque  non  ottemperi  ai  provvedimenti  di  sospensione o
divieto  della  circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
((13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi
della  lettera  b)  del  comma  1,  circola con veicoli appartenenti,
relativamente  alle  emissioni  inquinanti,  a  categorie inferiori a
quelle  prescritte,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una  somma  da  euro  155  a  euro  624 e, nel caso di
reiterazione    della   violazione   nel   biennio,   alla   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici  a  trenta  giorni  ai  sensi  delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI)).
  14.  Chiunque  viola  gli  altri  obblighi,  divieti  o limitazioni
previsti   nel   presente   articolo,   e'   soggetto  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire cinquantamila a
lire  duecentomila.  La  violazione del divieto di circolazione nelle
corsie  riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali
e   nelle   zone  a  traffico  limitato  e'  soggetta  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 68,25 a euro
275,10.
  15.  Nei  casi  di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi
oltre  le  ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria e'
applicata  per  ogni  periodo  di  ventiquattro  ore, per il quale si
protrae   la   violazione.   Se   si   tratta  di  sosta  limitata  o
regolamentata,  la  sanzione  amministrativa  e' del pagamento di una
somma  da  lire trentamila a lire centoventimila e la sanzione stessa
e' applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.
  15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano
abusivamente,  anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano
altri  ad  esercitare  abusivamente  l'attivita'  di parcheggiatore o
guardiamacchine  sono  puniti  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento  di  una  somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell'attivita'
sono  impiegati  minori  la somma e' raddoppiata. Si applica, in ogni
caso,  la  sanzione  accessoria della confisca delle somme percepite,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                               Art. 8.
                  Circolazione nelle piccole isole
  1.  Nelle  piccole  isole,  dove  si  trovino  comuni dichiarati di
soggiorno  o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi
50   chilometri   e   le  difficolta'  ed  i  pericoli  del  traffico
automobilistico  siano  particolarmente  intensi, il ((Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti)),  sentite  le  regioni e i comuni
interessati, puo', con proprio decreto, vietare che, nei mesi di piu'
intenso  movimento  turistico,  i  veicoli appartenenti a persone non
facenti  parte  della  popolazione  stabile  siano  fatti  affluire e
circolare  nell'  isola.  Con  medesimo  provvedimento possono essere
stabilite  deroghe  al  divieto  a favore di determinate categorie di
veicoli e di utenti.((40))
  2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti
dal  presente  articolo  e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                               Art. 9.
                   Competizioni sportive su strada

  1.  Sulle  strade  ed  aree  pubbliche sono vietate le competizioni
sportive   con   veicoli   o   animali   e  quelle  atletiche,  salvo
autorizzazione.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dal  comune in cui
devono  avere  luogo  le  gare  atletiche  e ciclistiche e quelle con
animali  o  con  veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dalla
regione  e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare
atletiche,  ciclistiche  e  per  le  gare con animali o con veicoli a
trazione animale che interessano piu' comuni. Per le gare con veicoli
a  motore  l'autorizzazione  e'  rilasciata,  sentite  le federazioni
nazionali  sportive  competenti  e  dandone  tempestiva  informazione
all'autorita'  di  pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province
autonome  di  Trento  e di Bolzano per le strade che costituiscono la
rete  di  interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali;
dalle  province  per  le strade provinciali; dai comuni per le strade
comunali.  Nelle  autorizzazioni  sono precisate le prescrizioni alle
quali le gare sono subordinate.
  2.  Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai
promotori  almeno  quindici  giorni  prima  della  manifestazione per
quelle  di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le
altre   e   possono  essere  concesse  previo  nulla  osta  dell'ente
proprietario della strada.
  3.  Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i
promotori  devono  richiedere il nulla osta per la loro effettuazione
al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, allegando il
preventivo  parere  del  C.O.N.I.  Per consentire la formulazione del
programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora
venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino
gravi  limitazioni  al  servizio  di  trasporto  pubblico, nonche' al
traffico  ordinario,  i  promotori  devono avanzare le loro richieste
entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere
del  C.O.N.I. non e' richiesto per le manifestazioni di regolarita' a
cui  partecipano  i  veicoli  di  cui  all'articolo  60,  purche'  la
velocita'  imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la
manifestazione  sia  organizzata  in  conformita'  alle norme tecnico
sportive della federazione di competenza.
  4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste
dal  programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta
giorni   prima   della  data  fissata  per  la  competizione,  ed  e'
subordinata  al rispetto delle norme tecnico- sportive e di sicurezza
vigenti  e  all'esito  favorevole del collaudo del percorso di gara e
delle  attrezzature  relative,  effettuato  da  un  tecnico dell'ente
proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri
dell'interno,  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, unitamente ai
rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale
collaudo puo' essere omesso quando, anziche' di gare di velocita', si
tratti  di  gare  di  regolarita'  per  le  quali non sia ammessa una
velocita'  media  eccedente  50  km/h sulle tratte da svolgersi sulle
strade  aperte  al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle
strade  chiuse  al  traffico; il collaudo stesso e' sempre necessario
per  le  tratte  in cui siano consentite velocita' superiori ai detti
limiti.
((4-bis.  Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli
che  partecipano  alle  competizioni  motoristiche sportive di cui al
presente  articolo  possono circolare, limitatamente agli spostamenti
all'interno   del   percorso   della  competizione  e  per  il  tempo
strettamente  necessario  per gli stessi, in deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 78)).
  5.  Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba inserire una
competizione  non  prevista  nel  programma,  i  promotori,  prima di
chiedere  l'autorizzazione  di  cui  al comma 4, devono richiedere al
Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui
al   comma   3  almeno  sessanta  giorni  prima  della  competizione.
L'autorita'  competente puo' concedere l'autorizzazione a spostare la
data  di  effettuazione  indicata  nel  programma  quando  gli organi
sportivi  competenti  lo  richiedano per motivate necessita', dandone
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  6.  Per  tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione
e'  altresi'  subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un
contratto  di  assicurazione  per  la  responsabilita'  civile di cui
all'art.  3  della  legge  24  dicembre  1969,  n.  990, e successive
modificazioni  e  integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresi'
la  responsabilita'  dell'organizzazionee degli altri obbligati per i
danni  comunque  causati  alle strade e alle relative attrezzature. I
limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
  6-bis.  Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario,
nel  provvedimento  di  autorizzazione di competizioni ciclistiche su
strada, puo' essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di
cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio,
di  una  scorta  tecnica  effettuata  da  persone  munite di apposita
abilitazione.  Qualora  sia prescritta la scorta di polizia, l'organo
adito  puo' autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o
in  suo  ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale
abilitato,   fissandone   le   modalita'  ed  imponendo  le  relative
prescrizioni.
  6-ter.   Con  disciplinare  tecnico,  approvato  con  provvedimento
dirigenziale  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto  con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e
le modalita' di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la
scorta  tecnica  ai  sensi  del  comma  6-bis,  i  dispositivi  e  le
caratteristiche  dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonche' le
relative  modalita'  di svolgimento. L'abilitazione e' rilasciata dal
Ministero dell'interno.
  6-quater.  Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con
altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno
del  territorio  comunale,  o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia
preventivo  accordo,  la  scorta puo' essere effettuata dalla polizia
municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale
abilitato ai sensi del comma 6-ter.
  7.   Al   termine   di   ogni  competizione  il  prefetto  comunica
tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai
fini  della  predisposizione  del programma per l'anno successivo, le
risultanze  della  competizione  precisando le eventuali inadempienze
rispetto   alla   autorizzazione   e   l'eventuale   verificarsi   di
inconvenienti o incidenti.(40)
  7-bis.  Salvo  che, per particolari esigenze connesse all'andamento
plano-altimetrico  del  percorso,  ovvero al numero dei partecipanti,
sia    necessaria    la   chiusura   della   strada,   la   validita'
dell'autorizzazione  e' subordinata, ove necessario, all'esistenza di
un  provvedimento  di  sospensione  temporanea  della circolazione in
occasione  del  transito  dei  partecipanti ai sensi dell'articolo 6,
comma  1,  ovvero,  se  trattasi  di centro abitato, dell'articolo 7,
comma 1.
  8.  Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una
competizione  sportiva  indicata  nel presente articolo senza esserne
autorizzato   nei   modi   previsti   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da euro centotrentuno ad
euro  cinquecentoventiquattro, se si tratta di compe-tizione sportiva
atletica,  ciclistica  o  con  animali,  ovvero  di una somma da euro
seicentocinquantacinque ad euro duemilaseicentoventitre, se si tratta
di  compe-tizione  sportiva  con  veicoli  a  motore.  In  ogni  caso
l'autorita'  amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare
la  competizione,  secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
  8-bis.  COMMA  ABROGATO DAL D.L. 27 GIUGNO 2003, N. 151, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 214
  9.  Chiunque  non  ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a
cui   il   presente   articolo   subordina   l'effettuazione  di  una
competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire  centomila a lire quattrocentomila, se si tratta di competizione
sportiva  atletica,  ciclistica o con animali, ovvero di una somma da
lire  duecentomila a lire ottocentomila, se si tratta di competizione
sportiva con veicoli a motore.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                          Art. 9-bis. (47)
   (( Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocita'
         con veicoli a motore e partecipazione alle gare ))

  ((  1.  Salvo  che  il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
organizza,  promuove,  dirige  o  comunque  agevola  una competizione
sportiva  in velocita' con veicoli a motore senza esserne autorizzato
ai  sensi  dell'articolo  9  e' punito con la reclusione da uno a tre
anni  e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si
applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
  2.  Se  dallo  svolgimento  della competizione deriva, comunque, la
morte  di  una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da
sei  a  dodici  anni;  se  ne deriva una lesione personale la pena e'
della reclusione da tre a sei anni.
  3.  Le  pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno
se  le  manifestazioni  sono organizzate a fine di lucro o al fine di
esercitare  o  di  consentire  scommesse  clandestine, ovvero se alla
competizione partecipano minori di anni diciotto.
  4.  Chiunque  effettua  scommesse  sulle  gare di cui al comma 1 e'
punito  con  la  reclusione  da tre mesi ad un anno e con la multa da
euro 5.000 a euro 25.000.
  5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione,
all'accertamento   del  reato  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata
se   dallo  svolgimento  della  competizione  sono  derivate  lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la
sentenza  di  condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti,  salvo  che appartengano a persona estranea al reato, e
che questa non li abbia affidati a questo scopo.
  6.  In  ogni  caso  l'autorita'  amministrativa dispone l'immediato
divieto  di  effettuare  la  competizione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI. ))
 
	        
	      
                          Art. 9-ter. (47)
    (( Divieto di gareggiare in velocita' con veicoli a motore ))

  ((  1.  Fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo  9-bis,  chiunque
gareggia  in  velocita'  con  veicoli  a  motore  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro
20.000.
  2.  Se  dallo  svolgimento  della competizione deriva, comunque, la
morte  di  una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da
sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della
reclusione da due a cinque anni.
  3.  All'accertamento  del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata
se   dallo  svolgimento  della  competizione  sono  derivate  lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la
sentenza  di  condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti,  salvo  che  appartengano a persona estranea al reato e
che questa non li abbia affidati a questo scopo. ))
 
	        
	      
                              Art. 10.
   Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita'
  1.  E'  eccezionale  il veicolo che nella propria configurazione di
marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma
o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
  2. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita':
    a)  il trasporto di una o piu' cose indivisibili che, per le loro
dimensioni,  determinano  eccedenza  rispetto  ai  limiti  di  sagoma
stabiliti  dall'art.  61,  ma sempre nel rispetto dei limiti di massa
stabiliti  nell'art.  62;  insieme  con  le cose indivisibili possono
essere  trasportate  anche  altre cose non eccedenti per dimensioni i
limiti  dell'art.  61,  sempreche'  non  vengano superati i limiti di
massa stabiliti dall'art. 62;
    b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli
articoli  61  e  62,  di  blocchi  di  pietra  naturale,  di elementi
prefabbricati  compositi ed apparecchiature industriali complesse per
l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito
con  veicoli eccezionali, puo' essere effettuato integrando il carico
con  gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero
non  superiore  a  sei  unita',  fino  al  completamento  della massa
eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di
veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma
nel  rispetto dell'articolo 61, il carico puo' essere completato, con
generi  della  stessa  natura  merceologica,  per  occupare  l'intera
superficie  utile  del piano di carico del veicolo o del complesso di
veicoli,  nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale
a  disposizione,  fatta  eccezione  per  gli  elementi  prefabbricati
compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per
i quali ricorre sempre il limite delle sei unita'. In entrambi i casi
la  predetta  massa  complessiva  non  potra'  essere  superiore a 38
tonnellate  se  autoveicoli  isolati  a  tre assi, a 48 tonnellate se
autoveicoli  isolati  a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di
veicoli  a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto
assi.  I  richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile;
  2-bis.   Ove  i  veicoli  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  per
l'effettuazione  delle  attivita'  ivi  previste,  compiano  percorsi
ripetitivi  con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla
circolazione  e'  concessa dall'ente proprietario previo pagamento di
un  indennizzo  forfettario  pari  a  1,5,  2  e  3 volte gli importi
rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro
assi   e  le  combinazioni  a  sei  o  piu'  assi,  da  corrispondere
contestualmente  alla  tassa  di  possesso  e  per  la stessa durata.
L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo "A" e' comunque
subordinata  al  pagamento  delle  tariffe  prescritte dalle societa'
autostradali.  I  proventi  dei  citati  indennizzi affluiscono in un
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello  Stato  e  sono assegnati agli enti proprietari delle strade in
analogia   a   quanto   previsto   dall'articolo  34  per  i  veicoli
classificati  mezzi  d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra
sono altresi' applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo
34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.
  3.  E'  considerato trasporto in condizioni di eccezionalita' anche
quello effettuato con veicoli:
    a)  il  cui  carico  indivisibile  sporge posteriormente oltre la
sagoma  del  veicolo  di  piu'  di  3/10  della lunghezza del veicolo
stesso;
    b)   che,   pur   avendo   un   carico   indivisibile   sporgente
posteriormente  meno  di  3/10,  hanno lunghezza, compreso il carico,
superiore  alla  sagoma  limite  in  lunghezza  propria  di  ciascuna
categoria di veicoli;
    c)  il  cui  carico  indivisibile  sporge  anteriormente oltre la
sagoma del veicolo;
    d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati, purche'
il  carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati
in  modo  permanente  da  particolari  attrezzature  risultanti dalle
rispettive   carte   di  circolazione,  destinati  esclusivamente  al
trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;
    e)  isolati  o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati
di  blocchi  d'angolo  di  tipo  normalizzato  allorche'  trasportino
esclusivamente  contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui
vengono  superate  le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente
dall'articoloi 61 e dall'art. 62;
    f)  mezzi  d'opera  definiti  all'art.  54,  comma 1, lettera n),
quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62.
    g)  con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti
di animali vivi.
    g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
    g-ter)  isolati  o  complessi di veicoli, adibiti al trasporto di
macchine operatrici e di macchine agricole;
  4.  Si  intendono  per  cose  indivisibili,  ai fini delle presenti
norme,  quelle  per  le  quali  la riduzione delle dimensioni o delle
masse,  entro  i  limiti  degli articoli 61 o 62, puo' recare danni o
compromettere  la  funzionalita'  delle  cose  ovvero pregiudicare la
sicurezza del trasporto.
  5.  I  veicoli  eccezionali  possono  essere  utilizzati solo dalle
aziende  che  esercitano  ai sensi di legge l'attivita' del trasporto
eccezionale ovvero in uso proprio per necessita' inerenti l'attivita'
aziendale;  l'immatricolazione  degli  stessi veicoli potra' avvenire
solo a nome e nella disponibilita' delle predette aziende.
  6.  I  trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica
autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o
concessionario  per  le autostrade, strade statali e militari e dalle
regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma
2, lettera b). Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
    a)  di  cui  al comma 3, lettera d), quando ancorche' per effetto
del carico non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza
di  oltre  il  12  %,  con  i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale
eccedenza   puo'  essere  anteriore  e  posteriore,  oppure  soltanto
posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto
posteriore  per  gli  autoarticolati,  a condizione che chi esegue il
trasporto  verifichi  che  nel percorso siano comprese esclusivamente
strade   o  tratti  di  strada  aventi  le  caratteristiche  indicate
nell'articolo 167, comma 4;
    b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter,
quando  non  eccedano  l'altezza  di  4,30 m con il carico e le altre
dimensioni   stabilite   dall'articolo   61   o  le  masse  stabilite
dall'articolo  62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi
che  nel  percorso  siano  comprese esclusivamente strade o tratti di
strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.
    b-bis)  di  cui  al  comma  3,  lettera e), quando, ancorche' per
effetto  del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano
in   lunghezza   di   oltre  il  12  per  cento  i  limiti  stabiliti
dall'articolo  61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti
stabiliti  dagli  articoli  61  e  62  e  che chi esegue il trasporto
verifichi  che  nel  percorso  siano compresi esclusivamente strade o
tratti  di  strada  aventi  le caratteristiche indicate nell'articolo
167, comma 4;
  7.  I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati
mezzi   d'opera   e   che   eccedono  i  limiti  di  massa  stabiliti
nell'articolo   62,   non   sono   soggetti  ad  autorizzazione  alla
circolazione a condizione che:
    a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque
i limiti dimensionali dell'art. 61;
    b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio
di  cui  all'art.  226  risultino transitabili per detti mezzi, fermo
restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
    c)  da  parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo
il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o
per asse segnalate dai prescritti cartelli;
    d)  per  essi  sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui
all'art. 34.
  Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) ,
b)  e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione
prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
  8.  La  massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera,
purche' l'asse piu' caricato non superi le 13 t, non puo' eccedere:
    a) veicoli a motore isolati:
   - due assi: 20 t;
   - tre assi: 33 t;
   - quattro o piu' assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
    b) complessi di veicoli:
   - quattro assi: 44 t;
   - cinque o piu' assi: 56 t;
   -  cinque  o  piu'  assi,  per  il  trasporto  di  calcestruzzo in
betoniera: 54 t.
  9.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  o  volta per volta o per piu'
transiti  o  per  determinati periodi di tempo nei limiti della massa
massima    tecnicamente    ammissibile.    ((Nel   provvedimento   di
autorizzazione  possono  essere  imposti  percorsi prestabiliti ed un
servizio di scorta tecnica, secondo le modalita' e nei casi stabiliti
dal  regolamento)).  ((Qualora  il transito del veicolo eccezionale o
del  trasporto  in  condizioni  di eccezionalita' imponga la chiusura
totale  della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la
scorta  tecnica  deve richiedere l'intervento degli organi di polizia
stradale   competenti  per  territorio  che,  se  le  circostanze  lo
consentono,  possono  autorizzare  il  personale della scorta tecnica
stessa   a   coadiuvare   il  personale  di  polizia  o  ad  eseguire
direttamente,  in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le
modalita' stabilite nel regolamento)).
  10.  L'autorizzazione  puo' essere data solo quando sia compatibile
con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita'
dei  manufatti  e  con  la sicurezza della circolazione. In essa sono
indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il
trasporto  eccezionale  e'  causa  di  maggiore usura della strada in
relazione  al  tipo  di  veicolo, alla distribuzione del carico sugli
assi  e  al  periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali e'
richiesta   l'autorizzazione,   deve   altresi'   essere  determinato
l'ammontare   dell'indennizzo,  dovuto  all'ente  proprietario  della
strada,  con  le modalita' previste dal comma 17. L'autorizzazione e'
comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali
accertamenti  tecnici  preventivi  e alla organizzazione del traffico
eventualmente  necessaria  per  l'effettuazione del trasporto nonche'
alle  opere  di  rafforzamento  necessarie.  Ai  limiti  dimensionali
stabiliti  dall'autorizzazione  non concorrono le eventuali eccedenze
derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico.
  11.  L'autorizzazione  alla  circolazione  non  e' prescritta per i
veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare
nessuno  dei  limiti  stabiliti  dagli  articoli  61  e  62  e quando
garantiscono  il  rispetto  della iscrizione nella fascia di ingombro
prevista dal regolamento.
  12.  Non  costituisce  trasporto  eccezionale,  e  pertanto  non e'
soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria
non  eccedenti  i  limiti  dimensionali  e  di  massa stabiliti dagli
articoli  61  o  62,  quando  tale  traino sia effettuato con veicoli
rispondenti  alle  caratteristiche  costruttive e funzionali indicate
nel  regolamento  e  sia  limitato  al  solo  itinerario necessario a
raggiungere la piu' vicina officina.
  13. Non costituisce altresi' trasporto eccezionale l'autoarticolato
il cui semirimorchio e' allestito con gruppo frigorifero autorizzato,
sporgente  anteriormente  a sbalzo, a condizione che il complesso non
ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.
  14.  I  veicoli  per  il trasporto di persone che per specificate e
giustificate  esigenze  funzionali  superino le dimensioni o le masse
stabilite  dagli  articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui
al  comma  1.  I  predetti  veicoli,  qualora utilizzino i sistemi di
propulsione  ad  alimentazione  elettrica,  sono  esenti  dal  titolo
autorizzativo allorche' presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto
all'art.  61  dovuta  all'asta  di  presa di corrente in posizione di
riposo.   L'immatricolazione,   ove   ricorra,   e   l'autorizzazione
all'impiego  potranno  avvenire solo a nome e nella disponibilita' di
imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.
  15. L'autorizzazione non puo' essere accordata per i motoveicoli ed
e'  comunque  vincolata  ai  limiti  di  massa e alle prescrizioni di
esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.
  16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e
funzionali  dei  veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto
eccezionale, nonche' dei mezzi d'opera.
  17.  Nel  regolamento  sono  stabilite le modalita' per il rilascio
delle  autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi
comprese  le  eventuali  tolleranze,  l'ammontare dell'indennizzo nel
caso   di   trasporto  eccezionale  per  massa,  e  ((i  criteri  per
l'imposizione della scorta tecnica)). Nelle autorizzazioni periodiche
rilasciate  per  i  veicoli  adibiti al trasporto di carri ferroviari
vige l'esonero dall'obbligo della scorta.
  18.   Chiunque,   senza  avere  ottenuto  l'autorizzazione,  ovvero
violando     anche    una    sola    delle    condizioni    stabilite
nell'autorizzazione  relativamente  ai  percorsi  prestabiliti, fatta
esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna
delle   merci,  su  o  tra  percorsi  gia'  autorizzati,  ai  periodi
temporali, ((all'obbligo di scorta tecnica)), nonche' superando anche
uno  solo  dei  limiti  massimi  dimensionali  o  di  massa  indicati
nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di
cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali
di  cui  al  comma  1,  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 1.165.000 a lire 4.700.000.
  19.  Chiunque  esegua  trasporti  eccezionali  o  in  condizioni di
eccezionalita',  ovvero  circoli  con  un  veicolo  eccezionale senza
osservare  le  prescrizioni stabilite nell'autorizzazione e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
235.000  a  lire  940.000.  Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque
esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalita' ovvero
circoli  con  un  veicolo  eccezionale,  senza  rispettare  tutte  le
prescrizioni  non  comprese  fra  quelle  indicate  al  comma  18, ad
esclusione  dei  casi in difetto, ancorche' maggiori delle tolleranze
ammesse   e/o   con   numero  inferiore  degli  elementi  del  carico
autorizzato.
  20.  Chiunque,  avendola  ottenuta,  circoli  senza  avere  con se'
l'autorizzazione   e'   soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento  di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Il
viaggio potra' proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione;
questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
  21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da
quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che cio' sia
espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo
62,  nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose,
e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da   lire   cinquecentomila   a  lire  duemilioni,  e  alla  sanzione
amministrativa   accessoria   della   sospensione   della   carta  di
circolazione  da uno a sei mesi. La carta di circolazione e' ritirata
immediatamente  da  chi  accerta  la  violazione  e  trasmessa, senza
ritardo,  all'ufficio  del Dipartimento per i trasporti terrestri che
adottera'  il  provvedimento  di  sospensione. Alla terza violazione,
accertata  in un periodo di cinque anni, e' disposta la revoca, sulla
carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera. (40)
  22.  Chiunque  transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti
di  massa  stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non
percorribili ai sensi del presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni.
  23.  Le  sanzioni  amministrative pecuniarie previste dai commi 18,
19,  21  e  22  si  applicano  sia al proprietario del veicolo sia al
committente,  quando  si  tratta  di trasporto eseguito per suo conto
esclusivo,  ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di
cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo.
  24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18,
21   e  22  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione  della  patente di guida del conducente per un periodo da
quindici  a  trenta  giorni,  nonche'  la  sospensione della carta di
circolazione  del  veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui
al  Capo  I,  sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18,
ove  la  violazione  consista  nel  superamento  dei  limiti di massa
previsti  dall'articolo  62,  ovvero  dei  limiti  di  massa indicati
nell'autorizzazione   al   trasporto   eccezionale,  non  si  procede
all'applicazione  di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico
non  risulta  superiore  di  oltre  il 5 per cento ai limiti previsti
dall'articolo  62,  comma  4.  Nel  caso  di  cui al comma 18, ove la
violazione  consista  nel  superamento  dei limiti di sagoma previsti
dall'articolo  61,  ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al
trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se
le  dimensioni  del  carico non risultano superiori di oltre il 2 per
cento,  tranne  nel  caso  in  cui  il  superamento  delle dimensioni
comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta.
  25.  Nelle  ipotesi  di  violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a
che   non   si  sia  munito  dell'autorizzazione,  ovvero  non  abbia
ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione.
Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario
dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante
la  sosta  la  responsabilita'  del  veicolo  e il relativo trasporto
rimangono  a  carico  del  proprietario.  Di  quanto  sopra  e' fatta
menzione  nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra
impartite  non  sono osservate, si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi; (4)
  25-bis.  Nelle  ipotesi  di  violazione del comma 19 il veicolo non
puo'  proseguire  il  viaggio se il conducente non abbia provveduto a
sistemare  il  carico  o  il  veicolo ovvero non abbia adempiuto alle
prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato
della  carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il
veicolo  sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico;
del  ritiro  e'  fatta  menzione  nel  verbale di contestazione della
violazione.  Durante  la  sosta  la responsabilita' del veicolo e del
relativo  carico  rimane  del conducente. I documenti sono restituiti
all'avente  diritto,  allorche'  il  carico  o il veicolo siano stati
sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.
  25-ter.  Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica
non  rispetta  le prescrizioni o le modalita' di svolgimento previste
dal   regolamento   e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento  di  una  somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Ove  in  un  periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per
almeno  due  volte  in una delle violazioni di cui al presente comma,
all'ultima  violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della
sezione II del capo I del titolo VI.
  25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non e'
data   facolta'   di   applicare   ulteriori  sanzioni  di  carattere
amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6.
  26.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si applicano alle
macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.
(13) (14) (18) (21)

-------------
AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D. L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito dalla L. 27 maggio 1993,
n.  162  ha  disposto  (con  l'art. 14, comma 2) che "Le disposizioni
contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano
a  decorrere  dal  1∞  gennaio 1994. Fino a tale data si applicano le
disposizioni  in materia di veicoli eccezionali vigenti anteriormente
al  1∞  gennaio  1993. Sono comunque fatti salvi gli effetti prodotti
dal  medesimo articolo 10 nel periodo compreso tra il 1∞ gennaio 1993
e la data di entrata in vigore del presente decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (13)
  Il  D.L.  21 aprile 1995, n. 117 convertito dalla L. 8 giugno 1995,
n.  234  ha  diposto  che  le  disposizioni  del presente articolo si
applicano a decorrere dal 1∞ luglio 1995.
-------------
AGGIORNAMENTO (14)
  Il  D.L.  21 aprile 1995, n. 117 convertito dalla L. 8 giugno 1995,
n.  234,  come modificato dal D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito
con  modificazioni  dalla  L. 3 agosto 1995, n. 351, ha disposto (con
l'art.  1,  comma  1) che "Le disposizioni contenute nell'articolo 10
del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n. 285, come modificato
dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si
applicano a decorrere dal 31 gennaio 1996".
-------------
AGGIORNAMENTO (18)
  Il  D.L.  21 aprile 1995, n. 117 convertito dalla L. 8 giugno 1995,
n.  234,  come modificato dal D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito
con  modificazioni dalla L. 4 dicembre 1996, n. 611, ha disposto (con
l'art.  1,  comma  1) che "Le disposizioni contenute nell'articolo 10
del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n. 285, come modificato
dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si
applicano a decorrere dal 1 gennaio 1997".
-------------
AGGIORNAMENTO (21)
  La  L.  7 marzo 1997, n. 48 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che
le  disposizioni relative al servizio di scorta tecnica per i veicoli
ed  i  trasporti  eccezionali,  fissate  dal  presente  articolo,  si
applicano a partire dal 1 gennaio 1998.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 11.
                     Servizi di polizia stradale
  1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
    a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale;
    b) la rilevazione degli incidenti stradali;
    c)  la  predisposizione  e  l'esecuzione  dei  servizi  diretti a
regolare il traffico;
    d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
    e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
  2. Gli  organi  di  polizia  stradale  concorrono,  altresi',  alle
operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono,
inoltre,  collaborare  all'effettuazione di rilevazioni per studi sul
traffico.
  3.  Ai  servizi  di  polizia   stradale   provvede   il   Ministero
dell'interno,  salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i
centri abitati.  Al  Ministero  dell'interno  compete,  altresi',  il
coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
  4.  Gli  interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui
all'art. 12 le informazioni acquisite  relativamente  alle  modalita'
dell'incidente,  alla  residenza  ed  al  domicilio delle parti, alla
copertura assicurativa dei veicoli e ai  dati  di  individuazione  di
questi ultimi.
 
	        
	      
                              Art. 12.
            Espletamento dei servizi di polizia stradale

  1.  L'espletamento  dei  servizi  di  polizia stradale previsti dal
presente codice spetta:
    a)  in  via  principale  alla  specialita' Polizia Stradale della
Polizia di Stato;
    b) alla Polizia di Stato;
    c) all'Arma dei carabinieri;
    d) al Corpo della guardia di finanza;
    ((   d-bis)  ai  Corpi  e  ai  servizi  di  polizia  provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza; ))
    e)  ai  Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del
territorio di competenza;
    f)  ai  funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio
di polizia stradale.
    ((  f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale
dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. ))
  2.  L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere
a)  e  b),  spetta  anche  ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria  indicati  nell'art.  57,  commi  1  e  2,  del codice di
procedura penale.
  3.  La  prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione  stradale  e  la  tutela  e  il controllo sull'uso delle
strade  possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un
esame  di  qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di
esecuzione:
    a)  dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del
Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per
i  trasporti  terrestri appartenente al Ministero dei trasporti e dal
personale dell'A.N.A.S.;(40)
    b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita'
delle  regioni,  delle  province  e  dei  comuni,  limitatamente alle
violazioni  commesse  sulle  strade  di  proprieta' degli enti da cui
dipendono;
    c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi
la   qualifica  o  le  funzioni  di  cantoniere,  limitatamente  alle
violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla
loro sorveglianza;
    d)  dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie
e  tramvie  in  concessione,  che  espletano  mansioni ispettive o di
vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle
violazioni    commesse    nell'ambito    dei   passaggi   a   livello
dell'amministrazione di appartenenza;
    e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal
Ministero  dei  trasporti,  nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,
comma 7.
    f)  dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti
dal  Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui
all'articolo 6, comma 7.
  ((  3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione,
nonche'  i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui
all'articolo  11,  comma  1,  lettere c) e d), possono inoltre essere
effettuati  da  personale  abilitato  a  svolgere  scorte tecniche ai
veicoli  eccezionali  e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente   ai   percorsi   autorizzati  con  il  rispetto  delle
prescrizioni   imposte   dagli  enti  proprietari  delle  strade  nei
provvedimenti  di  autorizzazione  o  di quelle richieste dagli altri
organi di polizia stradale di cui al comma 1. ))
  4.  La  scorta  e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la
marcia  delle  colonne  militari  spetta,  inoltre,  agli  ufficiali,
sottufficiali  e militari di truppa delle Forze armate, appositamente
qualificati   con   specifico   attestato  rilasciato  dall'autorita'
militare competente.
  5. I soggetti indicati nel presente articolo (( , eccetto quelli di
cui  al comma 3-bis, )) quando non siano in uniforme, per espletare i
propri  compiti  di  polizia  stradale  devono  fare  uso di apposito
segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA
DELLE STRADE
Capo I
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
                              Art. 13.
         Norme per la costruzione e la gestione delle strade

  1.  Il  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, sentiti il
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici ed il Consiglio nazionale
delle  ricerche,  emana  entro  un  anno  dalla entrata in vigore del
presente  codice, sulla base della classificazione di cui all'art. 2,
le  norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e
il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ((. . . )).
Le  norme  devono essere improntate alla sicurezza della circolazione
di  tutti  gli  utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento
acustico  ed  atmosferico  per  la  salvaguardia  degli occupanti gli
edifici  adiacenti  le  strade  ed  al  rispetto  dell'ambiente  e di
immobili  di  notevole  pregio architettonico o storico. Le norme che
riguardano  la  riduzione  dell'inquinamento  acustico ed atmosferico
sono  emanate  nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo
del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che viene
richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge.(40)
  2.  La  deroga  alle norme di cui al comma 1 e' consentita solo per
specifiche  situazioni  allorquando  particolari  condizioni  locali,
ambientali,   paesaggistiche,  archeologiche  ed  economiche  non  ne
consentono  il  rispetto  ,  sempre  che  sia assicurata la sicurezza
stradale e siano comunque evitati inquinamenti.
  3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
  4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due anni
dalla  entrata  in vigore del presente codice, emana, con i criteri e
le modalita' di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle
strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e
funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.(40)
  4-bis.  Le  strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle
lettere  C,  D,  E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per
l'intero  sviluppo,  una pista ciclabile adiacente purche' realizzata
in  conformita'  ai  programmi  pluriennali  degli enti locali, salvo
comprovati problemi di sicurezza.
  5.  Gli  enti  proprietari delle strade devono classificare la loro
rete  entro  un  anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4.
Gli  stessi  enti proprietari provvedono alla declassificazione delle
strade  di  loro  competenza, quando le stesse non possiedono piu' le
caratteristiche   costruttive,   tecniche   e   funzionali   di   cui
all'articolo 2, comma 2.
  6.  Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e
tenere  aggiornati  la cartografia, il catasto delle strade e le loro
pertinenze secondo le modalita' stabilite con apposito decreto che il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  emana  sentiti il
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e il Consiglio nazionale
delle  ricerche.  Nel  catasto  dovranno  essere  compresi  anche gli
impianti   e  i  servizi  permanenti  connessi  alle  esigenze  della
circolazione stradale.(40)
  7.  Gli  enti  proprietari  delle  strade sono tenuti ad effettuare
rilevazioni  del  traffico  per  l'acquisizione  di  dati che abbiano
validita'  temporale  riferita  all'anno  nonche'  per adempiere agli
obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.
  8.  Ai  fini  dell'attuazione  delle  incombenze di cui al presente
articolo,  l'Ispettorato  generale per la circolazione e la sicurezza
stradale,  di  cui all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i
dati  dell'intero  territorio  nazionale, elaborarli e pubblicizzarli
annualmente, nonche' comunicarli agli organismi internazionali. Detta
struttura  cura  altresi' che i vari enti ottemperino alle direttive,
norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 14.
        Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
  1.  Gli  enti  proprietari delle strade, allo scopo di garantire la
sicurezza e la fluidita' della circolazione, provvedono:
    a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro
pertinenze e arredo, nonche' delle attrezzature, impianti e servizi;
    b)  al  controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative
pertinenze;
    c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
  2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
    a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al
presente titolo;
    b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle
disposizioni  di  cui  al  presente titolo e alle altre norme ad esso
attinenti, nonche' alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e
nelle concessioni.
  ((2-bis.  Gli enti proprietari delle strade provvedono altresi', in
caso  di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare
percorsi  ciclabili  adiacenti  purche'  realizzati in conformita' ai
programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di
sicurezza)).
  3.  Per  le  strade  in  concessione i poteri e i compiti dell'ente
proprietario   della   strada   previsti  dal  presente  codice  sono
esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
  4.  Per  le  strade  vicinali  di cui all'art. 2, comma 7, i poteri
dell'ente  proprietario  previsti dal presente codice sono esercitati
dal comune.
 
	        
	      
                              Art. 15.
                            Atti vietati
  1. Su tutte le strade e loro pertinenze e' vietato:
    a)  danneggiare  in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli
impianti  che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od
occupare  la  piattaforma  e le pertinenze o creare comunque stati di
pericolo per la circolazione;
    b)  danneggiare,  spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica
stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
    c)  impedire  il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e
nelle relative opere di raccolta e di scarico;
    d)  impedire  il libero deflusso delle acque che si scaricano sui
terreni sottostanti;
    e)  far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con
l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
    f)  (( . . . )) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie,
insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
  ((f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o
oggetti dai veicoli in sosta o in movimento));
    g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote
dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
    h)  scaricare,  senza  regolare  concessione,  nei  fossi e nelle
cunette  materiali  o  cose  di qualsiasi genere o incanalare in essi
acque di qualunque natura;
    i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
  2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b)
e  g),  e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
  3.  Chiunque  viola  uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c),
d),  e),  f),  h) ed i), e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
((3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis),
e'  punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a
euro 400)).
  4.  Dalle  violazioni  di cui ((ai commi 2, 3 e 3-bis)) consegue la
sanzione  amministrativa  accessoria  dell'obbligo per l'autore della
violazione  stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
	        
	      
                              Art. 16.
       Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilita'
             nelle intersezioni fuori dei centri abitati
  1.  Ai  proprietari  o  aventi  diritto dei fondi confinanti con le
proprieta' stradali fuori dei centri abitati e' vietato:
    a)  aprire  canali,  fossi  ed eseguire qualunque escavazione nei
terreni laterali alle strade;
 ((  b)  costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade,
edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; ))
    c)  impiantare  alberi  lateralmente  alle  strade,  siepi vive o
piantagioni ovvero recinzioni.
 (( Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati,
alla  classificazione  di  cui  all'articolo 2, comma 2, nonche' alle
strade  vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le
quali  vigono  i  divieti  di  cui  sopra,  prevedendo , altresi' una
particolare  disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro
le  zone  previste  come  edificabili o trasformabili dagli strumenti
urbanistici.  Restano  comunque  ferme  le  disposizioni  di cui agli
articoli 892 e 893 del codice civile. ))
  2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto  indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere la
area  di  visibilita' determinata dal triangolo avente due lati sugli
allineamenti  delimitanti  le  fasce  di  rispetto,  la cui lunghezza
misurata  a  partire  dal  punto  di  intersezione degli allineamenti
stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e
il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
  3.  In  corrispondenza  e  all'interno degli svincoli e' vietata la
costruzione  di  ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di
rispetto  da  associare alle rampe esterne devono essere quelle rela-
tive  alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si
intersecano.
  4.  Chiunque  viola  le  disposizioni  del  presente articolo e del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
  5.  La  violazione  delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa  accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa  del  ripristino  dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
	        
	      
                              Art. 17.
       Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati
  1.  Fuori  dei  centri  abitati,  all'interno  delle  curve  devesi
assicurare, fuori della proprieta' stradale, una fascia di  rispetto,
inibita   a   qualsiasi   tipo  di  costruzione,  di  recinzione,  di
piantagione,  di  deposito,  osservando  le  norme  determinate   dal
regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.
  2.  All'esterno  delle  curve  si  osservano  le  fasce di rispetto
stabilite per le strade in rettilineo.
  3. Chiunque viola le  disposizioni  del  presente  articolo  e  del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
  4.  La  violazione  delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della  violazione
stessa  del  ripristino  dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
	        
	      
                              Art. 18.
     Fasce di rispetto ed aree di visibilita' nei centri abitati
  1.  Nei  centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed
ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal
confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori  a  quel  le
indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
  2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilita'
determinata   dal   triangolo  avente  due  lati  sugli  allineamenti
delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire
dal punto di intersezione  degli  allineamenti  stessi  sia  pari  al
doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di
strada,  e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti
estremi.
  3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati e'
vietata la costruzione di ogni  genere  di  manufatti  in  elevazione
all'interno  dell'area  di intersezione che pregiudichino, a giudizio
dell'ente proprietario, la funzionalita' dell'intersezione  stessa  e
le  fasce  di  rispetto da associare alle rampe esterne devono essere
quelle relative alla categoria di strada  di  minore  importanza  tra
quelle che si intersecano.
  4.  Le  recinzioni  e  le piantagioni dovranno essere realizzate in
conformita' ai  piani  urbanistici  e  di  traffico  e  non  dovranno
comunque  ostacolare  o  ridurre,  a  giudizio dell'ente proprietario
della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza
della circolazione.
  5. Chiunque viola le  disposizioni  del  presente  articolo  e  del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
  6.  La  violazione  delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della  violazione
stessa  del  ripristino  dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
	        
	      
                              Art. 19.
                 Distanze di sicurezza dalle strade
  1.  La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri
a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o  liquidi
infiammabili,  di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonche'
di stabilimenti che interessino comunque la  sicurezza  o  la  salute
pubblica  o  la regolarita' della circolazione stradale, e' stabilita
dalle relative disposizioni di legge  e,  in  difetto  di  esse,  dal
prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e
dei vigili del fuoco.
  2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
unmilione a lire quattromilioni.
  3. La violazione delle suddette disposizioni  importa  la  sanzione
amministrativa  accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese,  secondo  le  norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
	        
	      
                              Art. 20.
                   Occupazione della sede stradale
  1.  Sulle  strade  di  tipo A), B), C) e D) e' vietata ogni tipo di
occupazione  della  sede  stradale, ivi compresi fiere e mercati, con
veicoli,  baracche,  tende  e  simili;  sulle strade di tipo E) ed F)
l'occupazione  della carreggiata puo' essere autorizzata a condizione
che  venga  predisposto un itinerario alternativo per il traffico. ((
ovvero,  nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che
essa non determini intralcio alla circolazione )).
  2.  L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche
a carattere provvisorio, non e' consentita, fuori dei centri abitati,
sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
  3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di
cui   agli   articoli   ed  ai  commi  precedenti,  l'occupazione  di
marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni puo'
essere   consentita  fino  ad  un  massimo  della  meta'  della  loro
larghezza,  purche'  in  adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga
libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.
Le   occupazioni   non  possono  comunque  ricadere  all'interno  dei
triangoli  di  visibilita'  delle  intersezioni,  di cui all'art. 18,
comma 2. (( Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando
sussistano  particolari  caratteristiche geometriche della strada, e'
ammessa  l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita
una  zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con
limitata o impedita capacita' motoria )).
  4.  Chiunque  occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo
ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila.
  5.  La  violazione  di  cui  ai  commi 2, 3 e 4 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell' obbligo per l'autore della violazione
stessa  di  rimuovere  le  opere  abusive a proprie spese, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
	        
	      
                              Art. 21.
                 Opere, depositi e cantieri stradali
  1.  Senza  preventiva autorizzazione o concessione della competente
autorita' di  cui  all'artico'lo  26  e'  vietato  eseguire  opere  o
depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e
loro  pertinenze,  nonche'  sulle  relative fasce di rispetto e sulle
aree di visibilita'.
  2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate
alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni  deve  adottare
gli  accorgimenti  necessari  per  la  sicurezza e la fluidita' della
circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di
notte. Deve provvedere a rendere  visibile,  sia  di  giorno  che  di
notte,  il  personale  addetto  ai  lavori  esposto  al  traffico dei
veicoli.
  3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalita' ed ai
mezzi per la delimitazione  e  la  segnalazione  dei  cantieri,  alla
realizzabilita'  della  visibilita'  sia  di  giorno che di notte del
personale addetto ai lavori, nonche' agli accorgimenti necessari  per
la  regolazione del traffico, nonche' le modalita' di svolgimento dei
lavori nei cantieri stradali.
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del
regolamento, ovvero le prescrizioni contenute  nelle  autorizzazioni,
e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire unmilione a lire quattromilioni.
  5. La violazione delle suddette disposizioni  importa  la  sanzione
amministrativa  accessoria  dell'obbligo  della rimozione delle opere
realizzate, a carico dell'autore delle  stesse  e  a  proprie  spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
	        
	      
                              Art. 22.
                        Accessi e diramazioni
  1.  Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della
strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni
dalla strada ai fondi o fabbricati laterali,  ne'  nuovi  innesti  di
strade soggette a uso pubblico o privato.
  2.  Gli  accessi  o le diramazioni gia' esistenti, ove provvisti di
autorizzazione,  devono  essere  regolarizzati  in  conformita'  alle
prescrizioni di cui al presente titolo.
  3.  I  passi  carrabili  devono  essere  individuati con l'apposito
segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
  4. Sono vietate trasformazioni di accessi  o  di  diramazioni  gia'
esistenti   e   variazioni   nell'uso  di  questi,  salvo  preventiva
autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
  5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario  puo'
negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
  6.   Chiunque   ha  ottenuto  l'autorizzazione  deve  realizzare  e
mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la
sezione dei medesimi, ne' le caratteristiche plano-altimetriche della
sede stradale.
  7.  Il  regolamento  indica  le  modalita'  di  costruzione  e   di
manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
  8.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  di  accessi  a  servizio  di
insediamenti di qualsiasi tipo e' subordinato alla  realizzazione  di
parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
  9.  Nel caso di proprieta' naturalmente incluse o risultanti tali a
seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilita', nei
casi di impossibilita' di regolarizzare in linea tecnica gli  accessi
esistenti,  nonche'  in caso di forte densita' degli accessi stessi e
ogni  qualvolta  le  caratteristiche  plano-altimetriche  nel  tratto
stradale  interessato  dagli  accessi  o diramazioni non garantiscano
requisiti di  sicurezza  e  fluidita'  per  la  circolazione,  l'ente
proprietario  della  strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o
la diramazione subordinatamente  alla  realizzazione  di  particolari
opere  quali  innesti  attrezzati,  intersezioni  a livelli diversi e
strade parallele, anche se le stesse, interessando  piu'  proprieta',
comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione
e la manutenzione delle opere stesse.
  10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto,
per  ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione
del  traffico  interessante  le  due   arterie   intersecantisi,   le
caratteristiche   tecniche  da  adottare  nella  realizzazione  degli
accessi  e  delle  diramazioni,  nonche'  le  condizioni  tecniche  e
amministrative  che  dovranno  dall'ente proprietario essere tenute a
base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. E' comunque vietata
l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a
livelli sfalsati, nonche' lungo  le  corsie  di  accelerazione  e  di
decelerazione.
  11.  Chiunque  apre  nuovi  accessi  o  nuove diramazioni ovvero li
trasforma  o  ne  varia  l'uso   senza   l'autorizzazione   dell'ente
proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi
di  autorizzazione,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.  La
violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo
del  ripristino  dei  luoghi,  a  carico dell'autore della violazione
stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo  I,  sezione  II,
del  titolo  VI.  La  sanzione  accessoria non si applica se le opere
effettuate  possono  essere  regolarizzate  mediante   autorizzazione
successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria.
  12.  Chiunque  viola  le altre disposizioni del presente articolo e
del  regolamento  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa   del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
 
	        
	      
                              Art. 23.
               Pubblicita' sulle strade e sui veicoli

  1. Lungo le strade o in vista di esse e' vietato collocare insegne,
cartelli,  manifesti,  impianti  di  pubblicita'  o propaganda, segni
orizzontali  reclamistici,  sorgenti  luminose,  visibili dai veicoli
transitanti  sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno
e   ubicazione  possono  ingenerare  confusione  con  la  segnaletica
stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne
la  visibilita'  o  l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli
utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo
per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non
devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione
delle  persone  invalide.  Sono,  altresi',  vietati i cartelli e gli
altri  mezzi  pubblicitari  rifrangenti,  nonche'  le  sorgenti  e le
pubblicita'  luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole
di  traffico  delle  intersezioni  canalizzate  e' vietata la posa di
qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
  2.  E'  vietata  l'apposizione  di  scritte o insegne pubblicitarie
luminose  sui  veicoli.  E'  consentita  quella  di scritte o insegne
pubblicitarie  rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal
regolamento,  purche'  sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di
distrazione  dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri
veicoli.
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42.
  4.  La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo
le   strade  o  in  vista  di  esse  e'  soggetta  in  ogni  caso  ad
autorizzazione  da  parte  dell'ente  proprietario  della  strada nel
rispetto  delle  presenti  norme.  Nell'interno dei centri abitati la
competenza  e'  dei  comuni,  salvo  il preventivo nulla osta tecnico
dell'ente   proprietario   se  la  strada  e'  statale,  regionale  o
provinciale.
  5.  Quando  i  cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su
una  strada  sono  visibili  da  un'altra strada appartenente ad ente
diverso,  l'autorizzazione e' subordinata al preventivo nulla osta di
quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi publicitari posti lungo le
sedi  ferroviarie,  quando siano visibili dalla strada, sono soggetti
alle  disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene
autorizzata   dall'Ente  Ferrovie  dello  Stato,  previo  nulla  osta
dell'ente proprietario della strada.
  6.  Il  regolamento  stabilisce  le  norme  per  le  dimensioni, le
caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade,
le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento
di  carburante.  Nell'interno  dei  centri abitati, ((nel rispetto di
quanto  previsto  dal  comma  1)),  i  comuni  hanno  la  facolta' di
concedere  deroghe  alle  norme  relative alle distanze minime per il
posizionamento  dei  cartelli  e  degli altri mezzi pubblicitari, nel
rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale
  7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo e in vista degli
itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane
principali  e  relativi  accessi.  Su  dette  strade e' consentita la
pubblicita'   nelle   aree  di  servizio  o  di  parcheggio  solo  se
autorizzata  dall'ente  proprietario  e  sempre  che non sia visibile
dalle  stesse.  Sono  consentiti  i  ((segnali))  indicanti servizi o
indicazioni  agli  utenti  purche' autorizzati dall'ente proprietario
delle  strade.  Sono altresi' consentite le insegne di esercizio, con
esclusione  dei  cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi
pubblicitari, purche' autorizzate dall'ente proprietario della strada
ed  entro  i  limiti  e  alle  condizioni  stabilite  con decreto del
Ministro  dei  lavori  pubblici.  ((Sono  inoltre consentiti, purche'
autorizzati  dall'ente  proprietario  della strada, nei limiti e alle
condizioni  stabiliti  con  il  decreto di cui al periodo precedente,
cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti
d'interesse  turistico  e  culturale  e cartelli indicanti servizi di
pubblico  interesse.  Con  il  decreto  di cui al quarto periodo sono
altresi'  individuati  i  servizi  di  pubblico interesse ai quali si
applicano le disposizioni del periodo precedente)). ((80))
  8.  E'  parimenti vietata la pubblicita', relativa ai veicoli sotto
qualsiasi  forma,  che  abbia  un  contenuto,  significato  o fine in
contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice.
La   pubblicita'  fonica  sulle  strade  e'  consentita  agli  utenti
autorizzati  e  nelle  forme  stabilite  dal  regolamento. Nei centri
abitati,   per  regioni  di  pubblico  interesse,  i  comuni  possono
limitarla a determinare ore od a particolari periodi dell'anno.
  9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicita'
attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede
il regolamento di esecuzione.
  10.  Il  Ministro  dei  lavori  pubblici  puo'  impartire agli enti
proprietari   delle   strade   direttive   per  l'applicazione  delle
disposizioni   del  presente  articolo  e  di  quelle  attuative  del
regolamento, nonche' disporre, a mezzo di propri organi, il controllo
dell'osservanza delle disposizioni stesse.
  11.  Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e quelle
del   regolamento   e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
  12.   Chiunque   non   osserva   le   prescrizioni  indicate  nelle
autorizzazioni  previste  dal  presente  articolo  e'  soggetto  alla
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
duecentomila a lire ottocentomila.
  13.  Gli  enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza,
assicurano  il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per
il  raggiungimento  di  tale  fine l'ufficio o comando da cui dipende
l'agente  accertatore,  che  ha  redatto  il verbale di contestazione
delle  violazioni  di  cui  ai  commi  11 e 12, trasmette copia dello
stesso al competente ente proprietario della strada.
  13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o
altri  mezzi  pubblicitari  privi  di  autorizzazione  o  comunque in
contrasto  con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della
strada  diffida  l'autore  della  violazione  e  il proprietario o il
possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo
pubblicitario  a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data
di  comunicazione  dell'atto.  Decorso  il  suddetto  termine, l'ente
proprietario   provvede   ad   effettuare   la  rimozione  del  mezzo
pubblicitario  e  alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico
dell'autore  della  violazione  e,  in  via  tra  loro  solidale, del
proprietario  o  possessore del suolo ((; a tal fine tutti gli organi
di  polizia  stradale  di  cui  all'articolo  12  sono autorizzati ad
accedere sul fondo privato ove e' collocato il mezzo pubblicitario)).
Chiunque  viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma
7 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da  euro  4.000  a  euro  16.000;  nel  caso in cui non sia possibile
individuare   l'autore   della   violazione,   alla  stessa  sanzione
amministrativa  e' soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi
di autorizzazione.
  13-ter. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42. In caso
di  inottemperanza  al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e
gli  altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis.
Le  regioni  possono  individuare  entro  dodici  mesi  dalla data di
entrata  in vigore della presente disposizione le strade di interesse
panoramico  ed  ambientale  nelle  quali  i  cartelli,  le insegne di
esercizio  ed  altri  mezzi  pubblicitari  provocano deturpamento del
paesaggio.  Entro  sei mesi dal provvedimento di individuazione delle
strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle
rimozioni ai sensi del comma 13-bis.
  13-quater.  Nel  caso  in  cui  l'installazione dei cartelli, delle
insegne  di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su
suolo   demaniale   ovvero   rientrante  nel  patrimonio  degli  enti
proprietari  delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo
le  strade  e  le  fasce  di  pertinenza  costituisca pericolo per la
circolazione,  in  quanto  in contrasto con le disposizioni contenute
nel   regolamento,   l'ente  proprietario  esegue  senza  indugio  la
rimozione  del  mezzo  pubblicitario.  Successivamente  alla  stessa,
l'ente  proprietario  trasmette  la  nota  delle  spese  sostenute al
prefetto,   che   emette  ordinanza-ingiunzione  di  pagamento.  Tale
ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
((13-quater.1.  In  ogni  caso,  l'ente proprietario puo' liberamente
disporre  dei  mezzi  pubblicitari rimossi in conformita' al presente
articolo,  una  volta  che  sia decorso il termine di sessanta giorni
senza  che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore
del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine
decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai
sensi   del  comma  13-bis,  e  dalla  data  di  effettuazione  della
rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater)).
  13-quinquies. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.

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AGGIORNAMENTO (80)
  La  L.  29  luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 5, comma 3)
che  "Nelle  more  di  una  revisione  e  di  un  aggiornamento degli
itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma
7  dell'articolo  23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da
ultimo  modificato  dal  comma  2 del presente articolo, si applicano
alle  strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate
nei  tipi  A  e  B.  Nel  caso  di  strade  inserite  negli itinerari
internazionali  che  sono  classificate  nel  tipo  C, i divieti e le
prescrizioni  di  cui  al  periodo  precedente  si applicano soltanto
qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per
la  circolazione  stradale,  da  individuare con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti".
 
	        
	      
                              Art. 24.
                       Pertinenze delle strade
  1.  Le  pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in
modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
  2.  Le  pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da
quelle  del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e
pertinenze di servizio.
  3.  Sono  pertinenze  di  esercizio  quelle che costituiscono parte
integrante  della  strada  o  ineriscono  permanentemente  alla  sede
stradale.
  4.  Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi
manufatti  per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di
parcheggio,  le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade
o  comunque  destinati  dall'ente  proprietario  della strada in modo
permanente  ed  esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.
Le  pertinenze  di  servizio  sono  determinate, secondo le modalita'
fissate  nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo
che non intralcino la circolazione o limitino la visibilita'.
  5.  Le  pertinenze  costituite  da  aree  di  servizio,  da aree di
parcheggio  e  da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere
anche  ai  soggetti  diversi  dall'ente  proprietario  ovvero  essere
affidate  dall'ente  proprietario  in  concessione a terzi secondo le
condizioni stabilite dal regolamento.
((5-bis.  Per  esigenze  di  sicurezza  della  circolazione  stradale
connesse  alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di
servizio  relative  alle strade di tipo A) sono previste dai progetti
dell'ente  proprietario  ovvero, se individuato, del concessionario e
approvate  dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia
di  affidamento  dei  servizi di distribuzione di carbolubrificanti e
delle  attivita'  commerciali  e  ristorative  nelle aree di servizio
autostradali  di  cui  al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23
dicembre  1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le
regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale)).
  6.  Chiunque  installa  o  mette in esercizio impianti od opere non
avendo   ottenuto   il   rilascio   dello   specifico   provvedimento
dell'autorita'  pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge
e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in
tale  provvedimento,  e'  soggetto  alla  sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
  7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui
sopra  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
  8.   La   violazione   di  cui  al  comma  6  importa  la  sanzione
amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere
realizzate  abusivamente,  a carico dell'autore della violazione ed a
sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La
violazione  di  cui  al  comma  7  importa la sanzione amministrativa
accessoria   della   sospensione   dell'attivita'   esercitata   fino
all'attuazione  delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo
I,  sezione  II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal
pagamento della somma indicata nel comma 7.
 
	        
	      
                              Art. 25.
             Attraversamenti ed uso della sede stradale
  1.  Non  possono  essere  effettuati,  senza preventiva concessione
dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale  e
relative  pertinenze  con  corsi  d'acqua,  condutture idriche, linee
elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo,
sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie,  gasdotti,
serbatoi  di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che
possono comunque interessare la proprieta' stradale. Le opere di  cui
sopra  devono,  per  quanto possibile, essere realizzate in modo tale
che il loro uso e la loro manutenzione non intralci  la  circolazione
dei  veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilita' dalle fasce di
pertinenza della strada.
  2. Le concessioni sono rilasciate  soltanto  in  caso  di  assoluta
necessita',  previo accertamento tecnico dell'autorita' competente di
cui all'art. 26.
  3. I cassonetti per  la  raccolta  dei  rifiuti  solidi  urbani  di
qualsiasi  tipo  e  natura  devono  essere  collocati  in modo da non
arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
  4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e  l'uso
della sede stradale.
  5.  Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel
comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza  concessione
e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire unmilione a lire quattromilioni.
  6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella  concessione
o   nelle   norme   del   regolamento   e'   soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  cinquecentomila  a
lire duemilioni.
  7.   La  violazione  prevista  dal  comma  5  importa  la  sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo, a  carico  dell'autore  della
violazione  ed  a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente
realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
  La  violazione  prevista  dal   comma   6   importa   la   sanzione
amministrativa  accessoria  della  sospensione di ogni attivita' fino
all'attuazione successiva  delle  prescrizioni  violate,  secondo  le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
	        
	      
                              Art. 26.
          Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
  1.  Le  autorizzazioni  di  cui  al presente titolo sono rilasciate
dall'ente  proprietario  della strada o da altro ente da quest'ultimo
delegato  o dall'ente concessionario della strada in conformita' alle
relative  convenzioni;  l'eventuale delega e' comunicata al Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti o al prefetto se trattasi di
ente locale.(40)
  2.  Le  autorizzazioni  e  le concessioni di cui al presente titolo
sono  di  competenza  dell'ente  proprietario  della  strada e per le
strade  in  concessione  si  provvede  in  conformita'  alle relative
convenzioni.
  3.  Per  i  tratti  di  strade  statali,  regionali  o provinciali,
correnti  nell'interno  di centri abitati con popolazione inferiore a
diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni e'
di  competenza  del  comune, previo nulla osta dell'ente proprietario
della strada.
  4.  L'impianto  su  strade  e  sulle  relative  pertinenze di linee
ferroviarie,  tramviarie,  di  speciali  tubazioni  o  altre condotte
comunque   destinate   a   servizio   pubblico,   o   anche  il  solo
attraversamento  di  strade  o  relative pertinenze con uno qualsiasi
degli  impianti  di  cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta
necessita'  e  ove  non siano possibili altre soluzioni tecniche, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il
Ministero  dei  trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente
proprietario della strada ((. . . )).(40)
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 27.
    Formalita' per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
  1.   Le   domande   dirette   a  conseguire  le  concessioni  e  le
autorizzazioni di cui al presente titolo,  se  interessano  strade  o
autostrade   statali,   sono   presentate   al   competente   ufficio
dell'A.N.A.S  e,  in  caso  di  strade   in   concessione,   all'ente
concessionario  che  provvede a trasmetterle con il proprio parere al
competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni  di  concessione
non   consentono   al   concessionario   di   adottare   il  relativo
provvedimento.
  2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al  comma
1   interessanti   strade   non   statali  sono  presentate  all'ente
proprietario della strada.
  3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione  tecnica
e  dall'impegno  del  richiedente  a  sostenere  tutte  le  spese  di
sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
  4. I provvedimenti di concessione ed  autorizzazione  previsti  dal
presente  titolo  sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei
diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare  eventuali
danni  derivanti  dalle  opere,  dalle  occupazioni  e  dai  depositi
autorizzati.
  5. I provvedimenti di  concessione  ed  autorizzazione  di  cui  al
presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le
condizioni  e  le  prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo
alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per  l'occupazione
o  per  l'uso  concesso,  nonche'  la durata, che non potra' comunque
eccedere gli anni ventinove. L'autorita' competente puo' revocarli  o
modificarli  in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a
corrispondere alcun indennizzo.
  6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per  l'impianto  di
pubblici  servizi  e'  fissata  in  relazione  al previsto o comunque
stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
  7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade  e  delle
loro  pertinenze  puo'  essere stabilita dall'ente proprietario della
strada in annualita' ovvero in unica soluzione.
  8. Nel determinare la  misura  della  somma  si  ha  riguardo  alle
soggezioni   che   derivano  alla  strada  o  autostrada,  quando  la
concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al  valore
economico   risultante   dal   provvedimento   di   autorizzazione  o
concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
  9.   L'autorita'   competente   al   rilascio   dei   provvedimenti
autorizzatori  di  cui  al  presente titolo puo' chiedere un deposito
cauzionale.
  10.  Chiunque  intraprende  lavori,  effettua  occupazioni o esegue
depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze
per  le  quali  siano  prescritti  provvedimenti  autorizzatori  deve
tenere,  nel  luogo  dei  lavori, dell'occupazione o del deposito, il
relativo atto autorizzatorio  o  copia  conforme,  che  e'  tenuto  a
presentare  ad  ogni  richiesta  dei  funzionari,  ufficiali o agenti
indicati nell'art. 12.
  11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma  10  il
responsabile  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
  12. La violazione del comma 10 importa la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I,
sezione   II,   del   titolo  VI.  In  ogni  caso  di  rifiuto  della
presentazione del  titolo  o  accertata  mancanza  dello  stesso,  da
effettuare  senza indugio, la sospensione e' definitiva e ne consegue
la  sanzione  amministrativa  accessoria   dell'obbligo,   a   carico
dell'autore  della  violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
	        
	      
                              Art. 28.  (9)
          Obblighi dei concessionari di determinati servizi
  (( 1. I concessionari   di   ferrovie,   di tranvie, di filovie, di
funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree
che sotteranee, quelli   di  servizi di oleodotti, di metanodotti, di
distribuzione di acqua   potabile o di gas, nonche' quelli di servizi
di fognature e quelli di servizi  che interessano comunque le strade,
hanno l'obbligo di osservare le  condizioni e le prescrizioni imposte
dall'ente proprietario   per la   conservazione della strada e per la
sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a
servizi di trasporto, i   relativi   provvedimenti sono comunicati al
Ministero dei trasporti o alla regione   competente . Nel regolamento
sono   indicate  le modalita'  di   rilascio   delle   concessioni ed
autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga. ))
  (( 2.  Qualora  per  comprovate esigenze  della viabilita' si renda
necessario   modificare   o   spostare   su   apposite   sedi messe a
disposizione   dall'ente   proprietario  della strada, le opere e gli
impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo
allo spostamento dell'impianto e' a carico  del  gestore del pubblico
servizio; i termini e le modalita' per l'esecuzione  dei  lavori sono
previamente  concordati   tra   le  parti, contemperando i rispettivi
interessi pubblici perseguiti. In caso  di ritardo ingiustificato, il
gestore  del   pubblico   servizio e' tenuto a  risarcire i danni e a
corrispondere   le   eventuali   penali   fissate   nelle  specifiche
convenzioni. ))
 
	        
	      
                              Art. 29.
                         Piantagioni e siepi
  1.  I  proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi
in modo da non restringere o danneggiare la strada o  l'autostrada  e
di  tagliare  i  rami delle piante che si protendono oltre il confine
stradale e che nascondono  la  segnaletica  o  che  ne  compromettono
comunque   la   leggibilita'   dalla  distanza  e  dalla  angolazione
necessarie.
  2. Qualora per effetto di intemperie o per  qualsiasi  altra  causa
vengano  a  cadere  sul  piano  stradale  alberi  piantati in terreni
laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario
di essi e' tenuto a rimuoverli nel piu' breve tempo possibile.
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
duecentomila a lire ottocentomila.
  4.  Alla  violazione  delle  precedenti  disposizioni  consegue  la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per  l'autore  della
stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle
opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
	        
	      
                              Art. 30.
                Fabbricati, muri e opere di sostegno
  1.  I  fabbricati  ed  i  muri di qualunque genere fronteggianti le
strade   devono  essere  conservati  in  modo  da  non  compromettere
l'incolumita'  pubblica  e  da non arrecare danno alle strade ed alle
relative pertinenze.
  2.  Salvi  i  provvedimenti  che  nei  casi contingibili ed urgenti
possono   essere   adottati  dal  sindaco  a  tutela  della  pubblica
incolumita',    il    prefetto,   sentito   l'ente   proprietario   o
concessionario,  puo'  ordinare  la demolizione o il consolidamento a
spese  dello  stesso  proprietario  dei  fabbricati  e  dei  muri che
minacciano  rovina  se  il  proprietario,  nonostante la diffida, non
abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
  3.  In  caso  di  inadempienza  nel  termine  fissato,  l'autorita'
competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o
al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
  4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le
strade  ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed
a  sostenere  i  fondi  adiacenti,  sono a carico dei proprietari dei
fondi  stessi;  se  hanno  per scopo la stabilita' o la conservazione
delle  strade od autostrade, la costruzione o riparazione e' a carico
dell'ente proprietario della strada.
  5.  La  spesa  si  divide  in ragione dell'interesse quando l'opera
abbia  scopo  promiscuo.  Il riparto della spesa e' fatto con decreto
del  ((Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti)), su proposta
dell'ufficio  periferico  dell'A.N.A.S.,  per  le  strade  statali ed
autostrade  e  negli  altri  casi  con  decreto  del presidente della
regione, su proposta del competente ufficio tecnico.((40))
  6.  La  costruzione  di  opere di sostegno che servono unicamente a
difendere  e  a  sostenere  i  fondi adiacenti, effettuata in sede di
costruzione  di nuove strade, e' a carico dell'ente cui appartiene la
strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e
l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di
tali opere.
  7.  In  caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari
dei  fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di
cui ai commi 2 e 3.
  8.  Chiunque  non  osserva  le  disposizioni  di  cui al comma 1 e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 31.
                       Manutenzione delle ripe
  1.  I  proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle
strade, sia a valle che a monte delle  medesime,  in  stato  tale  da
impedire  franamenti  o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le
opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del  terreno,
l'ingombro  delle  pertinenze  e  della  sede  stradale  in  modo  da
prevenire la caduta di massi  o  di  altro  materiale  sulla  strada.
Devono  altresi'  realizzare,  ove  occorrono, le necessarie opere di
mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare  i
predetti eventi.
  2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
  3. La  violazione  suddetta  importa  a  carico  dell'autore  della
violazione  la  sanzione  amministrativa accessoria del ripristino, a
proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del  capo  I,
sezione II, del titolo VI.
 
	        
	      
                              Art. 32.
                        Condotta delle acque
  1.  Coloro  che  hanno  diritto  di  condurre acque nei fossi delle
strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del  fosso  e,  in
difetto,  a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese
necessarie per la manutenzione del fosso e per la  riparazione  degli
eventuali danni non causati da terzi.
  2. Salvo quanto e' stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto
di  attraversare  le  strade  con  corsi  o  condotte  d'acqua  hanno
l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e  le  opere  necessari
per  il  passaggio  e  per la condotta delle acque; devono, altresi',
eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e  a  valle
della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della
concessione  e  per  ovviare  ai  danni  che  dalla  medesima possono
derivare alla strada  stessa.  Tali  opere  devono  essere  costruite
secondo  le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato
all'atto  di  concessione  rilasciato  dall'ente  proprietario  della
strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
  3.  L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo
che le acque non cadano sulla sede stradale ne' comunque intersechino
questa e le sue pertinenze, al fine di  evitare  qualunque  danno  al
corpo   stradale   o   pericolo   per   la   circolazione.   A   tale
regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali,
sui quali si effettua l'irrigazione.
  4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui
ai commi 1 e 2 non provvedano a  quanto  loro  imposto,  ingiunge  ai
medesimi  l'esecuzione  delle  opere necessarie per il raggiungimento
delle finalita' di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza
vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le  relative
spese.
  5.  Parimenti  procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati
nel  comma   1,   quando   non   siano   ottemperati   spontaneamente
dall'obbligato.
  6.  Chiunque  viola le norme del presente articolo e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
duecentomila a lire ottocentomila.
 
	        
	      
                              Art. 33.
             Canali artificiali e manufatti sui medesimi
  1.  I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimita'
del confine stradale hanno l'obbligo di  porre  in  essere  tutte  le
misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque
sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle
fasce di pertinenza.
  2.  Gli  oneri  di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali
esistenti sopra canali artificiali sono a carico  dei  proprietari  e
degli  utenti  di  questi, a meno che ne provino la preesistenza alle
strade o abbiano titolo o possesso in contrario.
  3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali
artificiali  che  attraversano  la  strada  devono,   nel   caso   di
ricostruzione,  essere  eseguiti  con  strutture murarie o in cemento
armato, in ferro o miste secondo le  indicazioni  e  le  prescrizioni
tecniche  dell'ente proprietario della strada in relazione ai carichi
ammissibili per la strada interessata. Non sono  comprese  in  questa
disposizione  le  opere  ricadenti  in  localita' soggette a servitu'
militari  per  le  quali  si  ravvisa  l'opportunita'  di  provvedere
diversamente.
  4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con
le   prescrizioni   sopra  indicate  e'  obbligatoria  da  parte  dei
proprietari o utenti delle acque ed e' a loro spese:
    a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate  da
canali artificiali;
    b)   quando,  a  giudizio  dell'ente  proprietario,  i  manufatti
presentano condizioni di insufficiente sicurezza.
  5. E', altresi', a carico di detti proprietari la manutenzione  dei
manufatti ricostruiti.
  6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar
luogo  all'allargamento  della  sede stradale, il relativo costo e' a
carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando  a  carico
dei   proprietari,   possessori  o  utenti  delle  acque  l'onere  di
manutenzione dell'intero manufatto.
  7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
duecentomila a lire ottocentomila.
 
	        
	      
                              Art. 34.
           Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera
           per l'adeguamento delle infrastrutture stradali
  1.  I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono
essere muniti, ai fini della circolazione, di  apposito  contrassegno
comprovante  l'avvenuto  pagamento  di un indennizzo di usura, per un
importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente
alla stessa e per la stessa durata.
  2. Per la circolazione sulle  autostrade  dei  mezzi  d'opera  deve
essere   corrisposta   alle   concessionarie  un'ulteriore  somma  ad
integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma e' equivalente alla
tariffa autostradale applicata  al  veicolo  in  condizioni  normali,
maggiorata  del  50  per  cento,  e  deve essere versata insieme alla
normale tariffa alle porte controllate manualmente.
  3. I  proventi  dell'indennizzo  di  usura,  di  cui  al  comma  1,
affluiscono  in  un  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato.
  4. Il  regolamento  determina  le  modalita'  di  assegnazione  dei
proventi  delle  somme  di cui al comma 3 agli enti proprietari delle
strade a esclusiva copertura delle spese per  le  opere  connesse  al
rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.
  5.  Se  il  mezzo  d'opera  circola senza il contrassegno di cui al
comma 1, il conducente e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del
pagamento  di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Se
non e' stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto  dal  medesimo
comma  1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo,
della legge 24 gennaio 1978, n. 27,  e  successive  modificazioni,  a
carico del proprietario.
 
	        
	      
                             Art. 34-bis
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120))
 
	        
	      
TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA
DELLE STRADE
Capo II
ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
E SEGNALETICA STRADALE
                              Art. 35.
                             Competenze
  1.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' competente
ad  impartire  direttive  per  l'organizzazione  della circolazione e
della   relativa   segnaletica   stradale,   sentito   il   Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio per gli aspetti di sua
competenza,  su  tutte  le  strade ((. . . )). Stabilisce, inoltre, i
criteri  per  la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli
enti  proprietari  delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e
nei   modi  previsti  dal  regolamento  e,  comunque,  ove  si  renda
necessario.(40)
  2.  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato
ad   adeguare  con  propri  decreti  le  norme  del  regolamento  per
l'esecuzione  del  presente codice alle direttive comunitarie ed agli
accordi  internazionali  in  materia.  Analogamente  il  Ministro dei
trasporti  e'  autorizzato  ad  adeguare  con propri decreti le norme
regolamentari relative alle segnalazioni di cui all'art. 44.(40)
  3.  L'Ispettorato  circolazione  e  traffico  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti assume la denominazione di Ispettorato
generale  per  la  circolazione e la sicurezza stradale, che e' posto
alle  dirette  dipendenze  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei
trasporti. All'Ispettorato sono de- mandate le attribuzioni di cui ai
commi  1  e  2,  nonche'  le  altre  attribuzioni  di  competenza del
Ministero  dei  lavori  pubblici  di cui al presente codice, le quali
sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.(40)
------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 36.
           Piani urbani del traffico e piani del traffico
                    per la viabilita' extraurbana
  1.  Ai  comuni,  con  popolazione  residente superiore a trentamila
abitanti,  e'  fatto  obbligo  dell'adozione  del  piano  urbano  del
traffico .
  2.  All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni
con  popolazione  residente  inferiore  a trentamila abitanti i quali
registrino,  anche  in  periodi  dell'anno, una particolare affluenza
turistica,  risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo
o  siano,  comunque,  impegnati  per  altre  particolari ragioni alla
soluzione  di  rilevanti problematiche derivanti da congestione della
circolazione   stradale.   L'elenco   dei  comuni  interessati  viene
predisposto  dalla regione e pubblicato, a cura del ((Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti)),  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.((40))
  3.  Le  province provvedono, all'adozione di piani del traffico per
la  viabilita' extraurbana di d'intesa con gli altri enti proprietari
delle  strade  interessate  .  La  legge regionale puo' prevedere, ai
sensi  dell'art.  19  della  legge  8  giugno  1990, n. 142, che alla
redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art.
17 della stessa, provvedano gli organi della citta' metropolitana.
  4.   I   piani   di   traffico  sono  finalizzati  ad  ottenere  il
miglioramento  delle  condizioni  di  circolazione  e della sicurezza
stradale,  la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed
il  risparmio  energetico,  in  accordo con gli strumenti urbanistici
vigenti  e  con  i  piani  di  trasporto  e  nel  rispetto dei valori
ambientali,  stabilendo  le  priorita'  e i tempi di attuazione degli
interventi.  Il  piano  urbano  del  traffico  prevede  il ricorso ad
adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione
e controllo del traffico, nonche' di verifica del rallentamento della
velocita  ' e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire
modifiche  ai  flussi  della  circolazione  stradale  che  si rendano
necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
  5.  Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il
sindaco  o  il  sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di
cui  al  comma  3,  sono  tenuti a darne comunicazione al ((Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti)) per l' inserimento nel sistema
informativo  previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento
e'  tenuto  il  presidente della provincia quando sia data attuazione
alla disposizione di cui al comma 3.((40))
  6.  La  redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel
rispetto  delle direttive emanate dal ((Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti)),  di  concerto  con il ((Ministro dell'ambiente e
della  tutela del territorio)) e il ((Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti)), sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato
interministeriale  per  la programmazione economica nel trasporto. Il
piano  urbano  del  traffico  veicolare viene adeguato agli obiettivi
generali  della  programmazione  economico-sociale  e  territoriale ,
fissati  dalla  regione  ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8
giugno 1990, n. 142.((40))
  7.  Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per
consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le
autorita'  indicate dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990,
n.   142,   convocano  una  conferenza  tra  i  rappresentanti  delle
amministrazioni, anche statali, interessate.
  8.  E'  istituito, presso il ((Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti)),  l'albo  degli  esperti in materia di piani di traffico,
formato  mediante  concorso biennale per titoli. Il bando di concorso
e'  approvato  con  decreto del ((Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti))  di  concerto  con  il  Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica.((40))
  9.  A  partire  dalla data di formazione dell'albo degli esperti di
cui  al  comma  8  e'  fatto  obbligo  di  conferire l'incarico della
redazione  dei  piani  di traffico, oltre che a tecnici specializzati
appartenenti  al  proprio Ufficio tecnico del traffico , agli esperti
specializzati inclusi nell'albo stesso.
  10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione
del  prefetto, dal ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti))
a  provvedere  entro  un  termine  assegnato,  trascorso  il quale il
Ministero  provvede  alla  esecuzione  d'ufficio del piano e alla sua
realizzazione.((40))
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 37.
        Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale

  1.  L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione
dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
    a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
    b)  ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e
fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
    c)  al  comune,  sulle  strade  private aperte all'uso pubblico e
sulle strade locali;
    d)  nei tratti di strade non di proprieta' del comune all'interno
dei  centri  abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti,
agli  enti  proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali
concernenti   le  caratteristiche  strutturali  o  geometriche  della
strada. La rimanente segnaletica e' di competenza del comune.
  2.  Gli  enti  di  cui  al  comma  1 autorizzano la collocazione di
segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di
avvio  ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi.
L'apposizione  e  la  manutenzione di detti segnali fanno carico agli
esercenti.
  ((  2-bis.  Gli  enti  di  cui  al  comma 1 possono utilizzare, nei
segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue
regionali  o  idiomi  locali  presenti  nella zona di riferimento, in
aggiunta alla denominazione nella lingua italiana. ))
  3.   Contro  i  provvedimenti  e  le  ordinanze  che  dispongono  o
autorizzano  la  collocazione  della  segnaletica e' ammesso ricorso,
entro  sessanta giorni e con le formalita' stabilite nel regolamento,
al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, che decide in
merito.(40)
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 38.
                        Segnaletica stradale
  1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
    a) segnali verticali;
    b) segnali orizzontali;
    c) segnali luminosi;
    d) segnali ed attrezzature complementari.
  2.  Gli  utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese
note  a mezzo della segnaletica stradale ancorche' in difformita' con
le   altre  regole  di  circolazione.  Le  prescrizioni  dei  segnali
semaforici,  esclusa  quella  lampeggiante  gialla di pericolo di cui
all'art.  41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali
e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali
verticali  prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso
prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43.
  3.  E'  ammessa  la collocazione temporanea di segnali stradali per
imporre  prescrizioni in caso di emergenza, urgenza e necessita', ivi
comprese  le  attivita'  di  ispezioni  delle  reti  e degli impianti
tecnologici  posti al di sotto della piattaforma stradale in deroga a
quanto  disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono
rispettare  le  prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche
se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.
  4.  Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la
segnaletica  stradale  fuori dai centri abitati, si applica anche nei
centri  abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo
di velocita' pari o superiore a 70 km/h.
  5.  Nel  regolamento  sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli
segnali,  i  dispositivi  o  i  mezzi  segnaletici,  nonche'  la loro
denominazione,  il  significato,  i tipi, le caratteristiche tecniche
(forma,  dimensioni,  colori, materiali, rifrangenza, illuminazione),
le  modalita'  di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze
ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorieta'.
Sono,  inoltre,  indicate  le  figure  di  ogni  singolo segnale e le
rispettive  didascalie  costituiscono  esplicazione  del  significato
anche  ai  fini del comportamento dell'utente della strada. I segnali
sono,  comunque,  collocati  in  modo  da  non  costituire ostacolo o
impedimento alla circolazione delle persone invalide.
  6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di
uniformita'   sul  territorio  nazionale,  fissati  con  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti nel rispetto della
normativa comunitaria e internazionale vigente.(40)
  7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta
efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in
opera  e  deve  essere  sostituita o reintegrata o rimossa quando sia
anche parzialmente inefficiente o non sia piu' rispondente allo scopo
per il quale e' stata collocata.
  8.  E'  vietato  apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonche'
sul  retro  dello  stesso  e  sul suo sostegno, tutto cio' che non e'
previsto dal regolamento.
  9.   Il   regolamento   stabilisce  gli  spazi  da  riservare  alla
installazione    dei   complessi   segnaletici   di   direzione,   in
corrispondenza o prossimita' delle intersezioni stradali.
  10.   Il  campo  di  applicazione  obbligatorio  della  segnaletica
stradale  comprende  le  strade  di uso pubblico e tutte le strade di
proprieta'  privata  aperte  all'uso pubblico. Nelle aree private non
aperte   all'uso  pubblico  l'utilizzo  e  la  posa  in  opera  della
segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti
dal regolamento.
  11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  12.  I  conducenti  dei  veicoli  su rotaia quando marciano in sede
promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che
sia diversamente disposto dalle presenti norme.
  13.  I  soggetti  diversi  dagli  enti  proprietari  che violano le
disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. (80)
  14.  Nei  confronti  degli  enti  proprietari  della strada che non
adempiono  agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento
o   che  facciano  uso  improprio  delle  segnaletiche  previste,  il
Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti ingiunge di adempiere
a  quanto  dovuto.  In caso di inottemperanza nel termine di quindici
giorni  dall'ingiunzione, provvede il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le
spese  relative,  con  ordinanza-ingiunzione  che  costituisce titolo
esecutivo.
  15.  Le  violazioni  da  parte  degli  utenti  della  strada  delle
disposizioni del presente articolo sono regolate dall'art. 146.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
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AGGIORNAMENTO (80)
  La  L.  29  luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 6, comma 1,
lettera  b)) che "al comma 13, le parole: "del pagamento di una somma
da euro 78 a euro 311" sono sostituite dalle seguenti: "del pagamento
di una somma da euro 389 a euro 1.559"".
 
	        
	      
                              Art. 39.
                          Segnali verticali
  1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
    A)  segnali  di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne
indicano  la  natura  e  impongono  ai  conducenti   di   tenere   un
comportamento prudente;
    B)  segnali  di  prescrizione:  rendono  noti obblighi, divieti e
limitazioni cui  gli  utenti  della  strada  devono  uniformarsi;  si
suddividono in:
     a) segnali di precedenza;
     b) segnali di divieto;
     c) segnali di obbligo;
    C)  segnali  di  indicazione:  hanno  la funzione di fornire agli
utenti della strada informazioni necessarie o utili per  la  guida  e
per la individuazione di localita', itinerari, servizi ed impianti;
   si suddividono in:
     a) segnali di preavviso;
     b) segnali di direzione;
     c) segnali di conferma;
     d) segnali di identificazione strade;
     e) segnali di itinerario;
     f) segnali di localita' e centro abitato;
     g) segnali di nome strada;
     h) segnali turistici e di territorio;
     i)  altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida
dei veicoli;
     l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
  2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni,  colori  e  simboli
dei  segnali  stradali  verticali e le loro modalita' di impiego e di
apposizione.
  3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che  non
rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si
applica il comma 13 dell'art. 38.
 
	        
	      
                               Art. 40
                         Segnali orizzontali
  1.  I  segnali  orizzontali,  tracciati  sulla  strada, servono per
regolare la circolazione,  per  guidare  gli  utenti  e  per  fornire
prescrizioni  od  utili  indicazioni per particolari comportamenti da
seguire.
  2. I segnali orizzontali si dividono in:
  - strisce longitudinali;
  - strisce trasversali;
  - attraversamenti pedonali o ciclabili;
  - frecce direzionali;
  - iscrizioni e simboli;
  - strisce di delimitazione degli stalli di sosta  o  per  la  sosta
riservata;
  -  isole  di  traffico  o  di  presegnalamento di ostacoli entro la
carreggiata;
  - strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di
trasporto pubblico di linea;
  - altri segnali stabiliti dal regolamento.
  3. Le strisce longitudinali possono essere continue o  discontinue.
Le  continue,  ad  eccezione  di  quelle  che delimitano le corsie di
emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia  o
della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia o la
carreggiata.
  4.  Una  striscia  longitudinale continua puo' affiancarne un'altra
discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti  alla
destra di quella discontinua, la possibilita' di oltrepassarle.
  5.  Una  striscia  trasversale  continua indica il limite prima del
quale  il  conducente  ha  l'obbligo  di  arrestare  il  veicolo  per
rispettare  le  prescrizioni  semaforiche o il segnale di "fermarsi e
dare precedenza" o il segnale di  "passaggio  a  livello"  ovvero  un
segnale  manuale  del  personale  che  espleta  servizio  di  polizia
stradale.
  6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima  del
quale  il  conducente  ha  l'obbligo  di  arrestare  il  veicolo,  se
necessario, per rispettare il segnale "dare precedenza".
  7.  Nel  regolamento  sono  stabilite  norme  per  le   forme,   le
dimensioni,  i  colori,  i  simboli  e le caratteristiche dei segnali
stradali orizzontali, nonche' le loro modalita' di applicazione.
  8.  Le   strisce   longitudinali   continue   non   devono   essere
oltrepassate;  le  discontinue possono essere oltrepassate sempre che
siano rispettate tutte le altre norme  di  circolazione.  E'  vietato
valicare  le  strisce  longitudinali continue, tranne che dalla parte
dove e' eventualmente affiancata una discontinua.
  9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate  solo
dai  veicoli  in  attivita'  di  servizio di pubblico interesse e dai
veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza.
  10. E' vietata:
    a)  la  sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da
una striscia continua;
    b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che  per
il cambio di corsia;
    c)  la  circolazione  dei  veicoli  non  autorizzati sulle corsie
riservate.

  11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali  i  conducenti
dei  veicoli  devono  dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato
l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere  i  conducenti
dei  veicoli  nei  confronti  dei  ciclisti  in  corrispondenza degli
attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere
sempre accessibili anche alle persone  non  deambulanti  su  sedie  a
ruote;  a  tutela  dei non vedenti possono essere collocati segnali a
pavimento  o  altri  segnali  di  pericolo   in   prossimita'   degli
attraversamenti stessi.
 
	        
	      
                              Art. 41.
                          Segnali luminosi
  1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:
    a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
  ((b-bis)  tabelloni  luminosi  rilevatori  della velocita' in tempo
reale dei veicoli in transito;))
    b) segnali luminosi di indicazione;
    c) lanterne semaforiche veicolari normali;
    d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
    e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
    f) lanterne semaforiche pedonali;
    g) lanterne semaforiche per velocipedi;
    h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
    i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
    l) lanterne semaforiche speciali;
    m) segnali luminosi particolari.
  2.  Le  luci  delle  lanterne semaforiche veicolari normali sono di
forma circolare e di colore:
  - rosso, con significato di arresto;
  - giallo, con significato di preavviso di arresto;
  - verde, con significato di via libera.
  3.  Le  luci  delle  lanterne semaforiche di corsia sono a forma di
freccia  colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde;
il  significato e' identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma
limitatamente  ai  veicoli  che  devono  proseguire  nella  direzione
indicata dalla freccia.
  4.  Le  luci  delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto
pubblico  sono a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con
significato di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con
significato  di  via  libera,  rispettivamente  diritto,  a  destra o
sinistra,  e di un triangolo giallo su fondo nero, con significato di
preavviso di arresto.
  5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati
di  segnalazioni  acustiche  per  non vedenti. Le luci delle lanterne
semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I
colori sono:
    a)  rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di
effettuare l'attraversamento, ne' di impegnare la carreggiata;
    b)  giallo,  con  significato  di  sgombero  dell'attraversamento
pedonale  e  consente  ai  pedoni  che  si  trovano all'interno dello
attraversamento di sgombrarlo il piu' rapidamente possibile e vieta a
quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;
    c)  verde,  con  significato  di  via libera e consente ai pedoni
l'attraversamento  della  carreggiata nella sola direzione consentita
dalla luce verde.
  6.  Le  luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma
di  bicicletta  colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e
verde; il significato e' identico a quello delle luci di cui al comma
2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.
  7.  Le  luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono
rossa  a  forma  di  X,  con  significato di divieto di percorrere la
corsia  o  di impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma
di  freccia,  con significato di consenso a percorrere la corsia o ad
impegnare il varco sottostante la luce.
  8.  Tutti  i  segnali  e dispositivi luminosi previsti dal presente
articolo  sono  soggetti  ad  omologazione da parte del Ministero dei
lavori  pubblici, previo accertamento del grado di protezione e delle
caratteristiche  geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneita'
indicati dal regolamento e da specifiche normative.
  9.  Durante  il  periodo  di accensione della luce verde, i veicoli
possono   procedere   verso   tutte  le  direzioni  consentite  dalla
segnaletica  verticale  ed  orizzontale;  in  ogni caso i veicoli non
possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti non hanno la
certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce rossa;
i  conducenti  devono  dare  sempre  la  precedenza  ai  pedoni ed ai
ciclisti   ai   quali  sia  data  contemporaneamente  via  libera;  i
conducenti  in svolta devono, altresi', dare la precedenza ai veicoli
provenienti  da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella
quale vanno ad immettersi.
  10.  Durante  il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli
non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di
cui  al comma 11, a meno che vi si trovino cosi' prossimi, al momento
dell'accensione della luce gialla, che non possano piu' arrestarsi in
condizioni   di  sufficiente  sicurezza;  in  tal  caso  essi  devono
sgombrare   sollecitamente   l'area  di  intersezione  con  opportuna
prudenza.
  11.  Durante  il  periodo di accensione della luce rossa, i veicoli
non  devono  superare  la  striscia  di  arresto; in mancanza di tale
striscia  i  veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, ne'
l'attraversamento  pedonale,  ne' oltrepassare il segnale, in modo da
poterne osservare le indicazioni.
  12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle
per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle
corrispondenti   luci   delle   lanterne   semaforiche   normali,  ma
limitatamente  ai  soli veicoli che devono proseguire nella direzione
indicata  dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di
detti  veicoli  devono  attenersi  alle stesse disposizioni di cui ai
commi 9, 10 e 11.
  13.  Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i
velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o
il  ciclista  ha  l'obbligo  di  usare  particolare prudenza anche in
relazione  alla  possibilita'  che verso altre direzioni siano accese
luci che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la
sua traiettoria di attraversamento.
  14.  Durante  il  periodo  di accensione delle luci verde, giallo o
rossa  a  forma  di  bicicletta,  i  ciclisti devono tenere lo stesso
comportamento  dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari
normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.

  15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti
sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei
pedoni.
  16.  Durante  il  periodo  di  accensione delle luci delle lanterne
semaforiche   per   corsie  reversibili,  i  conducenti  non  possono
percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa
a  forma  di  X;  possono  percorrere  la corsia o impegnare il varco
sottostanti  la luce verde a forma di freccia rivolta verso il basso.
E' vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle
lanterne  semaforiche  per corsie reversibili anche quando venga data
l'indicazione della X rossa.
  17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1,
lettera  i), i veicoli possono procedere purche' a moderata velocita'
e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.
  18.  Qualora  per  avaria o per altre cause una lanterna semaforica
veicolare  di  qualsiasi  tipo  sia  spenta  o  presenti  indicazioni
anomale, il conducente ha l'obbligo di procedere a minima velocita' e
di  usare  particolare  prudenza anche in relazione alla possibilita'
che  verso  altre  direzioni  siano  accese  luci  che  consentono il
passaggio.  Se,  peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute
da  altre  lanterne  semaforiche  efficienti egli deve tener conto di
esse.
  19.  Il  regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni,
colori  e  simboli  dei  segnali  luminosi,  nonche'  le modalita' di
impiego  e  il comportamento che l'utente della strada deve tenere in
rapporto alle varie situazioni segnalate.
 
	        
	      
                              Art. 42.
                        Segnali complementari
  1.  I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere
noto:
    a) il tracciato stradale;
    b) particolari curve e punti critici;
    c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
  2. Sono, altresi', segnali complementari i dispositivi destinati ad
impedire la sosta o a rallentare la velocita'.
  3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni,  colori  e  simboli
dei  segnali  complementari, le loro caratteristiche costruttive e le
modalita' di impiego e di apposizione.
 
	        
	      
                              Art. 43.
               Segnalazioni degli agenti del traffico
  1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio
alle   segnalazioni   degli  agenti  preposti  alla  regolazione  del
traffico.
  2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti
annullano ogni altra prescrizione  data  a  mezzo  della  segnaletica
stradale ovvero delle norme di circolazione.
  3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:
    a)  braccio alzato verticalmente significa: "attenzione, arresto"
per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano  piu'
in  grado  di  fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il
segnale e' fatto in una intersezione, esso non  impone  l'arresto  ai
conducenti che abbiano gia' impegnato l'intersezione stessa;
    b)  braccia o braccio tesi orizzontalmente significano: "arresto"
per tutti  gli  utenti,  qualunque  sia  il  loro  senso  di  marcia,
provenienti  da  direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o
dalle braccia e per contro "via libera" per coloro che percorrono  la
direzione indicata dal braccio o dalle braccia.
  4.  Dopo  le  segnalazioni  di  cui  al  comma  3,  l'agente potra'
abbassare il braccio o  le  braccia;  la  nuova  posizione  significa
ugualmente  "arresto"  per  tutti gli utenti che si trovano di fronte
all'agente o dietro di lui e "via libera" per coloro che  si  trovano
di fianco.
  5.  Gli  agenti,  per  esigenze  connesse con la fluidita' o con la
sicurezza  della  circolazione,  possono  altresi  far  accelerare  o
rallentare  la  marcia  dei  veicoli,  fermare  o  dirottare correnti
veicolari o singoli veicoli, nonche' dare altri  ordini  necessari  a
risolvere  situazioni  contingenti,  anche  se  in  contrasto  con la
segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
  6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni  eventualmente
necessarie per la regolazione del traffico, nonche' modalita' e mezzi
per  rendere  facilmente  riconoscibili e visibili a distanza, sia di
giorno che  di  notte,  gli  agenti  preposti  alla  regolazione  del
traffico  e  i  loro  ordini,  anche  a  mezzo  di  apposito  segnale
distintivo.
 
	        
	      
                              Art. 44.  (9)
                         Passaggi a livello
  1.  In  corrispondenza  dei  passaggi  a  livello con barriere puo'
essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad  una  luce
rossa  fissa,  posto  a  cura  e spese dell'esercente la ferrovia, il
quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato
da  altro  dispositivo  di  segnalazione  acustica.  I   dispositivi,
luminoso  e  acustico,  sono obbligatori qualora trattasi di barriere
manovrate a  distanza  o  non  visibili  direttamente  dal  posto  di
manovra.  Sono considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri
dispositivi di chiusura equivalenti.
  2. In corrispondenza dei passaggi a livello con  semibarriere  deve
essere   collocato,  sulla  destra  della  strada,  a  cura  e  spese
dell'esercente la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci  rosse
lampeggianti  alternativamente che entra in funzione per avvertire in
tempo utile  della  chiusura  delle  semibarriere,  integrato  da  un
dispositivo  di segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere
installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due  sensi
di  marcia  da  spartitraffico  invalicabile di adeguata lunghezza. I
passaggi a livello su strada a senso unico  muniti  di  barriere  che
sbarrano  l'intera  carreggiata  solo  in  entrata  sono  considerati
passaggi a livello con semibarriere.
  3.  Nel  regolamento  sono  stabiliti  i   segnali   verticali   ed
orizzontali  obbligatori  di  presegnalazione  e  di segnalazione dei
passaggi  a  livello,  le  caratteristiche  dei  segnali   verticali,
luminosi  ed acustici, nonche' la superficie minima rifrangente delle
barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di
avaria.
  4. Le opere  necessarie (( per l'adeguamento dei passaggi a livello
e quelle )) per   assicurare   la visibilita'  delle  strade  ferrate
hanno carattere di pubblica utilita', nonche'  di  indifferibilita' e
urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi   sulle  espropriazioni
per causa di pubblica utilita'.
 
	        
	      
                              Art. 45.
       Uniformita' della segnaletica, dei mezzi di regolazione
                     e controllo ed omologazioni
  1.  Sono  vietati  la  fabbricazione  e  l'impiego  di  segnaletica
stradale  non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente
codice,  dal  regolamento  o dai decreti o da direttive ministeriali,
nonche'  la  collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo
diverso da quello prescritto.
  2.  Il  ((Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti)) puo'
intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade,
ai  comuni  e  alle  province,  alle  imprese o persone autorizzate o
incaricate  della  collocazione  della  segnaletica,  di  sostituire,
integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo
di  quindici  giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche,
modalita'  di  scelta  del simbolo, di impiego, di collocazione, alle
disposizionI  delle  presenti  norme e del regolamento, dei decreti e
direttive   ministeriali,   ovvero   quelli  che  possono  ingenerare
confusione   con   altra   segnaletica,  nonche'  a  provvedere  alla
collocazione  della  segnaletica  mancante.  Per  la  segnaletica dei
passaggi  a  livello di cui all'art. 44 i provvedimenti vengono presi
d'intesa con il Ministero dei trasporti.((40))
  3.  Decorso  inutilmente  il  tempo  indicato nella intimazione, la
rimozione,  la  sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero
la  correzione  e  quanto  altro  occorre per rendere le segnalazioni
conformi   alle  norme  di  cui  al  comma  2,  sono  effettuati  dal
((Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti)), che esercita il
potere    sostitutivo   nei   confronti   degli   enti   proprietari,
concessionari  o  gestori  delle  strade, a cura dei dipendenti degli
uffici centrali o periferici.((40))
  4.   Le   spese  relative  sono  recuperate  dal  ((Ministro  delle
infrastrutture  e  dei trasporti)), a carico degli enti inadempienti,
mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.((40))
  5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in op-
era  dai  soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada puo'
intimare,  ove  occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare,
rimuovere  immediatamente  e,  comunque,  non  oltre  dieci giorni, i
segnali  che  non  siano  conformi alle norme di cui al comma 2 o che
siano  anche  parzialmente deteriorati o non piu' corrispondenti alle
condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di
altra  segnaletica  stradale. Decorso inutilmente il termine indicato
nella   intimazione,   l'ente   proprietario  della  strada  provvede
d'ufficio,  a  spese  del  trasgressore.  Il  prefetto  su  richiesta
dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza
che costituisce titolo esecutivo.
  6.  Nel  regolamento  sono  precisati  i segnali, i dispositivi, le
apparecchiature  e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione
del  traffico,  nonche' quelli atti all'accertamento e al rilevamento
automatico   delle  violazioni  alle  norme  di  circolazione,  ed  i
materiali  che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti
all'approvazione  od  omologazione  da  parte  del  ((Ministero delle
infrastrutture   e   dei   trasporti)),   previo  accertamento  delle
caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneita' e
di quanto altro necessario.((40))
Nello  stesso  regolamento  sono  precisate  altresi' le modalita' di
omologazione e di approvazione.
  7.  Chiunque  viola  le  norme  del  comma  1 e quelle relative del
regolamento,  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
  8. La fabbricazione dei segnali stradali e' consentita alle imprese
autorizzate  dall'Ispettorato  generale  per  la  circolazione  e  la
sicurezza stradale di cui all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo
di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali
e  la  dotazione  di  adeguate  attrezzature che saranno indicati nel
regolamento.  Nel  regolamento  sono,  altresi',  stabiliti i casi di
revoca dell'autorizzazione.
  9.  Chiunque  abusivamente  costruisce, fabbrica o vende i segnali,
dispositivi  o  apparecchiature,  di  cui al comma 6, non omologati o
comunque  difformi  dai  prototipi omologati o approvati e' soggetto,
ove  il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento  di  una  somma  da lire unmilione a lire quattromilioni. A
tale  violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca  delle  cose  oggetto della violazione, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
  9-bis.  E' vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di
dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza
e  consentono  la  localizzazione  delle  apposite apparecchiature di
rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi
di polizia stradale per il controllo delle violazioni.
  9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di
cui  al  comma 9-bis e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato,
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
1.212.000  a  lire  4.848.000.  Alla  violazione consegue la sanzione
amministrativa  accessoria  della  confisca  della cosa oggetto della
violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
TITOLO III
DEI VEICOLI
Capo I
DEI VEICOLI IN GENERALE
                              Art. 46.
                         Nozione di veicolo
  1.  Ai  fini  delle  norme  del  presente  codice, si intendono per
veicoli  tutte  le  macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle
strade  guidate  dall'uomo.  ((Non  rientrano  nella  definizione  di
veicolo:
    a)  le  macchine  per  uso di bambini, le cui caratteristiche non
superano i limiti stabiliti dal regolamento;
    b)  le  macchine  per  uso di invalidi, rientranti tra gli ausili
medici   secondo   le  vigenti  disposizioni  comunitarie,  anche  se
asservite da motore)). 	
                                                                  (6)

-------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                              Art. 47.
                     Classificazione dei veicoli
  1.  I  veicoli  si  classificano, ai fini del presente codice, come
segue:
    a) veicoli a braccia;
    b) veicoli a trazione animale;
    c) velocipedi;
    d) slitte;
    e) ciclomotori;
    f) motoveicoli;
    g) autoveicoli;
    h) filoveicoli;
    i) rimorchi;
    l) macchine agricole;
    m) macchine operatrici;
    n) veicoli con caratteristiche atipiche.
  2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere
e),  f),  g),  h), i) e n) , sono altresi' classificati come segue in
base alle categorie internazionali:
    a)  -  categoria  L1:  veicoli  a due ruote la cilindrata del cui
motore  (se  si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui
velocita'  massima  di  costruzione  (qualunque  sia  il  sistema  di
propulsione) non supera i 50 km/h;
    -  categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore
(se  si  tratta  di  motore  termico)  non  supera  i  50 cc e la cui
velocita'  massima  di  costruzione  (qualunque  sia  il  sistema  di
propulsione) non supera i 50 km/h;
    -  categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore
(se  si  tratta  di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita'
massima  di  costruzione  (qualunque  sia  il sistema di propulsione)
supera i 50 km/h;
    -  categoria  L4:  veicoli  a  tre  ruote  asimmetriche  rispetto
all'asse  longitudinale  mediano, la cilindrata del cui motore (se si
tratta  di  motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima
di  costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50
km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
    - categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse
longitudinale  mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di
motore  termico)  supera  i  50  cc  o  la  cui  velocita' massima di
costruzione  (qualunque  sia  il  sistema di propulsione) supera i 50
km/h;
    b)  -  categoria  M:  veicoli  a motore destinati al trasporto di
persone ed aventi almeno quattro ruote;
    - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
    - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
piu'  di  otto  posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa
massima non superiore a 5 t;
    - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
piu'  di  otto  posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa
massima superiore a 5 t; ((29))
    c)  -  categoria  N:  veicoli  a motore destinati al trasporto di
merci, aventi almeno quattro ruote;
    -  categoria  N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi
massa massima non superiore a 3,5 t;
    -  categoria  N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi
massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
    -  categoria  N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi
massa massima superiore a 12 t;
    d) - categoria O : rimorchi (compresi i semirimorchi);
    -  categoria  O  1  :  rimorchi con massa massima non superiore a
0,75t;
    - categoria O 2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma
non superiore a 3,5 t;
    -  categoria O 3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma
non superiore a 10 t;
  - categoria O 4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------------
AGGIORNAMENTO (29)
  La legge 16 dicemnre 1999, n. 494 ha disposto che fino al 30 giugno
2001,   nel   centro   abitato   del  comune  di  Roma,  le  sanzioni
amministrative per le infrazioni Inerenti alla fermata, alla sosta, e
all'accesso  ai  settori  interdetti alla circolazione , commesse dai
conducenti  degli  autoveicoli pubblici e privati di cui alla lettera
b),  comma  2,  del presente art. 47, categorie M2 e M3, sono elevate
del 500 per cento rispetto a quelle vigenti.
 
	        
	      
                              Art. 48.
                          Veicoli a braccia
  1. I veicoli a braccia sono quelli:
    a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
    b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                              Art. 49.
                     Veicoli a trazione animale
  1.  I  veicoli  a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o
piu' animali e si distinguono in:
    a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
    b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
    c)  carri  agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle
aziende agricole.
  2.  I  veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati
slitte. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                               Art. 50
                             Velocipedi

  ((  1.  I  velocipedi  sono  i  veicoli  con due ruote o piu' ruote
funzionanti  a  propulsione  esclusivamente  muscolare,  per mezzo di
pedali  o  di  analoghi  dispositivi,  azionati  dalle persone che si
trovano   sul   veicolo;  sono  altresi'  considerati  velocipedi  le
biciclette  a  pedalata  assistita,  dotate  di  un motore ausiliario
elettrico  avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui
alimentazione e' progressivamente ridotta ed infine interrotta quando
il  veicolo  raggiunge  i  25  km/h  o prima se il ciclista smette di
pedalare. ))
  2.  I  velocipedi  non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di
lunghezza e 2,20 m di altezza. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                              Art. 51.
                               Slitte
  1.  La  circolazione  delle  slitte  e di tutti i veicoli muniti di
pattini,  a  trazione  animale,  e' ammessa soltanto quando le strade
sono  ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare
il danneggiamento del manto stradale.
  2.  Chiunque  circola con slitte in assenza delle condizioni di cui
al  comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trentamila a lire centoventimila. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                              Art. 52.
                             Ciclomotori
  1.  I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le
seguenti caratteristiche:
    a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico;
    b)  capacita'  di  sviluppare su strada orizzontale una velocita'
fino a (( 45 Km/h));
    c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360)).
  ((  2.  I  ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere
destinati  al  trasporto  di  merci.  La  massa  e le dimensioni sono
stabilite  in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con
decreto   del   Ministro   dei   trasporti,  o,  in  alternativa,  in
applicazione  delle  corrispondenti  prescrizioni  tecniche contenute
nelle  raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio europeo
per  le  Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti
dal  Ministero  dei  trasporti,  ove  a  cio'  non  osti  il  diritto
comunitario. ))
  3.  Le  caratteristiche  ((  dei  veicoli  )) di cui ai commi 1 e 2
devono  risultare  per  costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i
criteri  per  la determinazione delle caratteristiche suindicate e le
modalita'  per  il  controllo delle medesime, nonche' le prescrizioni
tecniche  atte  ad  evitare  l'agevole  manomissione  degli organi di
propulsione.
  4.  Detti  veicoli,  qualora  superino  il limite stabilito per una
delle  caratteristiche  indicate  nei  commi  1 e 2, sono considerati
motoveicoli. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                              Art. 53.
                             Motoveicoli
  1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote,
e si distinguono in:
    a)  motocicli:  veicoli  a  due  ruote  destinati al trasporto di
persone, in numero non superiore a due compreso il conducente; ((8))
    b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello
del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
    c)  motoveicoli  per  trasporto  promiscuo:  veicoli  a tre ruote
destinati  al  trasporto  di  persone  e cose, capaci di contenere al
massimo quattro posti compreso quello del conducente;
    d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
    e)  mototrattori:  motoveicoli a tre ruote destinati al traino di
semirimorchi;  Tale  classificazione deve essere abbinata a quella di
motoarticolato,   con   la  definizione  del  tipo  o  dei  tipi  dei
semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun
mototrattore.
    f)  motoveicoli  per  trasporti  specifici:  veicoli  a tre ruote
destinati   al   trasporto  di  determinate  cose  o  di  persone  in
particolari    condizioni   e   caratterizzati   dall'essere   muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
    g)   motoveicoli   per   uso   speciale:   veicoli  a  tre  ruote
caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente
sugli  stessi;  su  tali  veicoli  e'  consentito  il  trasporto  del
personale  e  dei  materiali  connessi  con  il ciclo operativo delle
attrezzature;
    h)  quadricicli  a  motore:  veicoli a quattro ruote destinati al
trasporto  di  cose  con  al  massimo una persona oltre al conducente
nella  cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la
cui  massa  a  vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa
delle  batterie  se  a  trazione  elettrica,  capaci di sviluppare su
strada   orizzontale  una  velocita'  massima  fino  a  80  km/h.  Le
caratteristiche  costruttive  sono  stabilite  dal regolamento. Detti
veicoli,  qualora  superino  anche uno solo dei limiti stabiliti sono
considerati autoveicoli.
  2.   Sono,  altresi',  considerati  motoveicoli  i  motoarticolati:
complessi   di  veicoli,  costituiti  da  un  mototrattore  e  da  un
semirimorchio,  destinati  al  trasporto di cui alle lettere d), f) e
g).
  3.   Nel  regolamento  sono  elencati  i  tipi  di  motoveicoli  da
immatricolare  come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli
per uso speciale.
  4.  I  motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m
di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico
di un motoveicolo non puo' eccedere 2,5 t.
  5.  I  motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5
m.
  6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere
attrezzati  con  un  numero  di  posti, per le persone interessate al
trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (8)
  Il  D.l. 30 agosto 1993, n. 331 nel testo introdotto dalla legge di
conversione 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto che " per l'anno 1993
e'  dovuta  un'imposta straordinaria erariale sui motocicli di cui al
presente  articolo  53,  di  potenza  pari  o  superiore a 10 cavalli
fiscali.L'imposta  e'  dovuta  all'atto  della prima immatricolazione
anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo
e  a motocicli usati provenienti da altro Stato. Ai fini dell'art. 65
del  d.l n. 331/1993 convertito con legge n. 427/1993, si considerano
usati   gli   autoveicoli  ed  i  motocicli,  che  siano  gia'  stati
immatricolati  in  altro  Stato,  indipendentemente dalla sussistenza
delle  condizioni  previste dall'articolo 38, comma 4, del decreto n.
331/1993. L'imposta e' stabilita nella seguente misura:
a) autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina:
   1) da 21 a 23 cavalli fiscali lire 5.000.000;
   2) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 8.000.000
   3) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;
   4) oltre 30 cavalli fiscali lire 12.000.000;
    b) autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio:
   1) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 5.000.000;
   2) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 8.000.000;
   3) oltre 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;
    c) motocicli:
   1) da 10 a 12 cavalli fiscali lire 600.000;
   2) oltre 12 cavalli fiscali lire 2.000.000.
L'imposta  straordinaria  non  e'  dovuta  per  le  autovetture,  gli
autoveicoli  e  i  motocicli di lusso di cui al comma 1, dell'art. 65
del  d.l. n. 331/1993 per i quali sia stata corrisposta l'imposta sul
valore  aggiunto  nella misura del 38 per cento vigente alla data del
31 dicembre 1992.
L'imposta   deve   essere   corrisposta   all'ufficio   del  registro
territorialmente   competente,  in  base  al  domicilio  fiscale  del
soggetto   nel   cui   interesse   e'  richiesta  l'immatricolazione,
anteriormente  alla  presentazione della richiesta stessa. Gli uffici
della  Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in  concessione non possono provvedere sulle richieste ne' rilasciare
la  relativa  carta  di  circolazione  senza  che  sia stata prodotta
l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
Per  le  autovetture,  nonche'  per  gli autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore
diesel,  immatricolati  per  la prima volta dal 3 febbraio 1992 al 31
dicembre  1994  ed  approvati  con  i  seguenti  limiti  di emissione
espressi  in  grammi/chilometro:  CO 2,72 HC x NO + 0,97, particolato
0,14,  nonche'  secondo  le  altre modalita' previste dal decreto del
Ministro  dell'ambiente  28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  4  del  7  gennaio 1992, di
recepimento della direttiva 91/441/CEE (b) , il primo pagamento delle
tasse  automobilistiche  di  cui  alla  tariffa annessa alla legge 27
maggio  1959,  n.  356,  e  successive  modificazioni  (c) , e quelli
relativi  ai  due successivi periodi annuali devono essere effettuati
per  gli  stessi  periodi  stabiliti  dal  decreto del Ministro delle
finanze 25 novembre 1985 (d) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
284  del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per
i  periodi  cui  tali  pagamenti  si  riferiscono  non  e'  dovuta la
soprattassa  di  cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976,
n.  691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976,
n. 786, e successive modificazioni (e) . La sussistenza dei requisiti
tecnici   sopra   indicati   deve  essere  annotata  nella  carta  di
circolazione  del  veicolo;  se  la  carta  di  circolazione  non  e'
rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve
essere  effettuata  anche  nel  foglio di via, da esibire all'ufficio
incaricato  della riscossione. Le autovetture nonche' gli autoveicoli
per  il  trasporto  promiscuo di persone e di cose muniti di impianto
che  consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con
gas  di  petrolio  liquefatto  nonche'  con  gas  metano, con data di
iscrizione  sulla  carta  di  circolazione  del  veicolo  che attesti
l'avvenuto  collaudo dell'impianto stesso in una data compresa tra il
2  maggio  1993  ed  il  31  dicembre  1994,  sono esenti dalla tassa
speciale  di  cui  alla  legge  21  luglio 1984, n. 362, e successive
modificazioni (f), per i primi tre periodi annuali di pagamento delle
tasse  automobilistiche,  nonche'  per  eventuali periodi per i quali
siano  dovuti  pagamenti  integrativi.  Per  i periodi di esonero dal
pagamento  della tassa speciale, la tassa automobilistica deve essere
corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti
veicoli alimentati esclusivamente a benzina.
 
	        
	      
                              Art. 54.
                             Autoveicoli
  1.  Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote,
esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
    a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
al massimo nove posti, compreso quello del conducente; ((8))
    b)   autobus:   veicoli   destinati   al   trasporto  di  persone
equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del conducente;
    c)  autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa
complessiva  a  pieno  carico  non  superiore  a  3,5  t o 4,5 t se a
trazione  elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e
di  cose  e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello
del conducente; ((8))
    d)  autocarri:  veicoli  destinati  al  trasporto di cose e delle
persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
    e)  trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino
di rimorchi o semirimorchi;
    f)  autoveicoli  per  trasporti  specifici:  veicoli destinati al
trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni,
caratterizzati   dall'essere   muniti   permanentemente  di  speciali
attrezzature relative a tale scopo;
    g)   autoveicoli   per   uso   speciale:  veicoli  caratterizzati
dall'essere   muniti   permanentemente  di  speciali  attrezzature  e
destinati  prevalentemente  al  trasporto proprio. Su tali veicoli e'
consentito  il  trasporto  del personale e dei materiali connessi col
ciclo  operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla
destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
    h)  autotreni:  complessi  di  veicoli  costituiti  da due unita'
distinte,  agganciate,  delle  quali  una motrice. Ai soli fini della
applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unita'
gli  autotreni  caratterizzati  in  modo  permanente  da  particolari
attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In
ogni  caso  se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art.
61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
    i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore
e da un semirimorchio;
    l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati
tra  loro  da  una  sezione  snodata.  Su  questi  tipi  di veicoli i
compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi
sono  comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione
dei   viaggiatori   tra  i  tronconi  rigidi.  La  connessione  e  la
disgiunzione  delle  due  parti possono essere effettuate soltanto in
officina;
    m)  autocaravan:  veicoli  aventi  una  speciale  carrozzeria  ed
attrezzati   permanentemente   per  essere  adibiti  al  trasporto  e
all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.
   n)  mezzi  d'opera:  veicoli  o  complessi  di  veicoli  dotati di
particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di
impiego   o   di   risulta   dell'attivita'  edilizia,  stradale,  di
escavazione  mineraria  e materiali assimilati ovvero che completano,
durante  la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la
costruzione  edilizia;  tali  veicoli  o complessi di veicoli possono
essere  adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti
nell'art.  62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e
comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I
mezzi  d'opera devono essere, altresi', idonei allo specifico impiego
nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
  2.  Nel  regolamento  sono  elencati,  in  relazione  alle speciali
attrezzature   di   cui   sono  muniti,  i  tipi  di  autoveicoli  da
immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli
per usi speciali. (6)
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (8)
  Il  D.l. 30 agosto 1993, n. 331 nel testo introdotto dalla legge di
conversione  29 ottobre 1993, n. 427, ha disposto che per l'anno 1993
e'  dovuta una imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli
autoveicoli  per  trasporto promiscuo di cui al presente articolo 54,
comma  1,  lettere  a)  e  c), con alimentazione a benzina di potenza
superiore  a  20  cavalli  fiscali  o  con alimentazione a gasolio di
potenza  superiore a 23 cavalli fiscali. L'imposta e' dovuta all'atto
della  prima  immatricolazione  anche  se  relativa  ad  autovetture,
autoveicoli  per  trasporto promiscuo e a motocicli usati provenienti
da altro Stato.
 
	        
	      
                              Art. 55.
                             Filoveicoli
  1.  I  filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da
rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione;
sono  consentite  la installazione a bordo di un motore ausiliario di
trazione, non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori
da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.
  2.  I  filoveicoli  possono essere distinti, compatibilmente con le
loro  caratteristiche,  nelle categorie previste dall'art. 54 per gli
autoveicoli. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                              Art. 56.
                              Rimorchi
  1.  ((  Ad  eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e
dal comma 2 dell'articolo 53, )) i rimorchi sono veicoli destinati ad
essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e
  dai   filoveicoli   di   cui  all'art.  55,  con  esclusione  degli
  autosnodati. 2. I rimorchi si distinguono in:
    a)  rimorchi  per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi
con almeno due assi ed ai semirimorchi;
    b) rimorchi per trasporto di cose;
    c)  rimorchi  per  trasporti  specifici,  caratterizzati ai sensi
della lettera f) dell'art. 54;
    d)  rimorchi  ad  uso  speciale,  caratterizzati  ai  sensi delle
lettere g) e h) dell'art. 54;
    e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non
superiore  ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per
essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
    f)  rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive:
rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un
metro,   muniti  di  specifica  attrezzatura  atta  al  trasporto  di
attrezzature  turistiche  e  sportive, quali imbarcazioni, alianti od
altre.
  3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte
di  essi  si  sovrapponga all'unita' motrice e che una parte notevole
della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice.
  4.  I  carrelli  appendice  a  non  piu'  di due ruote destinati al
trasporto  di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli
di  cui  all'art.  54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere
h),  i)  ed  l),  si  considerano  parti integranti di questi purche'
rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61
e 62 (( e dal regolamento )). (6)
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                               Art. 57
                          Macchine agricole

  1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate
ad  essere  impiegate nelle attivita' agricole e forestali e possono,
in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e
per  il  trasporto  per  conto  delle aziende agricole e forestali di
prodotti  agricoli e sostanze di uso agrario, nonche' di addetti alle
lavorazioni;  pospossono,  altresi',  portare  attrezzature destinate
alla  esecuzione  di  dette  attivita'.  (( E' consentito l'uso delle
macchine  agricole  nelle  operazioni  di  manutenzione  e tutela del
territorio. ))
  2.  Ai  fini  della  circolazione su strada le macchine agricole si
distinguono in:
a) SEMOVENTI:
   1)  trattrici  agricole:  macchine  a  motore con o senza piano di
carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione,
concepite  per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze
di uso agrario, nonche' azionare determinati strumenti, eventualmente
equipaggiate  con  attrezzature  portate o semiportate da considerare
parte integrante della trattrice agricola;
   2) macchine agricole operatrici a due o piu' assi: macchine munite
o  predisposte  per  l'applicazione  di  speciali apparecchiature per
l'esecuzione di operazioni agricole;
   3)  macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da
conducente  a  terra,  che  possono  essere equipaggiate con carrello
separabile  destinato  esclusivamente al trasporto del conducente. La
massa complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente;
b) TRAINATE:
   1)  macchine  agricole  operatrici:  macchine  per l'esecuzione di
operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori
funzionali  per  le  lavorazioni  meccanico-agrarie, trainabili dalle
macchine  agricole  semoventi  ad  eccezione  di  quelle  di cui alla
lettera a), numero 3);
   2)  rimorchi  agricoli:  veicoli  destinati al carico e trainabili
dalle  trattrici  agricole;  possono  eventualmente  essere muniti di
apparecchiature   per   lavorazioni   agricole;   qualora   la  massa
complessiva   a  pieno  carico  non  sia  superiore  a  1,5  t,  sono
considerati parte integrante della trattrice traente.
  3.  Ai  fini  della  circolazione  su  strada, le macchine agricole
semoventi  a  ruote  pneumatiche  o  a sistema equivalente non devono
essere  atte  a  superare,  su strada orizzontale, la velocita' di 40
km/h;  le  macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a
cingoli   metallici,  purche'  muniti  di  sovrapattini,  nonche'  le
macchine   agricole  operatrici  ad  un  asse  con  carrello  per  il
conducente  non devono essere atte a superare, su strada orizzontale,
la velocita' di 15 km/h.
  4.  Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1 e 2, e di
cui  alla  lettera  b),  numero  1,  possono essere attrezzate con un
numero  di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello
del  conducente;  i  rimorchi  agricoli possono essere adibiti per il
trasporto   esclusivo   degli   addetti,  purche'  muniti  di  idonea
attrezzatura non permanente. (6)
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                              Art. 58.
                         Macchine operatrici
  1.  Le  macchine  operatrici  sono macchine semoventi o trainate, a
ruote  o  a  cingoli,  destinate ad operare su strada o nei cantieri,
equipaggiate,  eventualmente,  con  speciali  attrezzature. In quanto
veicoli  possono  circolare  su strada per il proprio trasferimento e
per  lo  spostamento  di  cose  connesse con il ciclo operativo della
macchina  stessa  o  del  cantiere,  nei  limiti  e  con le modalita'
stabilite dal regolamento di esecuzione.
  2.  Ai  fini della circolazione su strada le macchine operatrici si
distinguono in:
    a)  macchine  impiegate  per  la costruzione e la manutenzione di
opere  civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del
traffico;
    b)   macchine   sgombraneve,   spartineve   o   ausiliarie  quali
spanditrici di sabbia e simili;
    c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
  3.  Le  macchine  operatrici  semoventi,  in  relazione  alle  loro
caratteristiche,  possono  essere  attrezzate con un numero di posti,
per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
  4.  Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non
devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di
40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a
cingoli  non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la
velocita' di 15 km/h. ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                               Art. 59
                Veicoli con caratteristiche atipiche

  1.  Sono  considerati atipici i veicoli (( . . . )) che per le loro
specifiche  caratteristiche  non  rientrano  fra  quelli definiti nel
presente capo.
  2.  Il  Ministro  dei  trasporti,  sentiti  i Ministri interessati,
stabilisce, con proprio decreto:
    a)  la  categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla
quale  i  veicoli  atipici  devono  essere  assimilati  ai fini della
circolazione e della guida;
    b)  i  requisiti  tecnici  di  idoneita'  alla  circolazione  dei
medesimi  veicoli  individuandoli,  con  criteri  di equivalenza, fra
quelli previsti per una o piu' delle categorie succitate. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                              Art. 60.
                  Motoveicoli e autoveicoli d'epoca
              e di interesse storico e collezionistico

  1.  Sono  considerati  appartenenti  alla  categoria di veicoli con
caratteristiche  atipiche  i  motoveicoli  e gli autoveicoli d'epoca,
nonche'  i  motoveicoli  e  gli  autoveicoli  di  interesse storico e
collezionistico.
  2.  Rientrano  nella  categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e
gli  autoveicoli  cancellati  dal  P.R.A. perche' destinati alla loro
conservazione  in  musei  o  locali pubblici e privati, ai fini della
salvaguardia  delle  originarie  caratteristiche  tecniche specifiche
della  casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei
dispositivi   e   negli  equipaggiamenti  alle  vigenti  prescrizioni
stabilite  per  l'ammissione  alla  circolazione.  Tali  veicoli sono
iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento
per i trasporti terrestri. (40)
  3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
    a)  la  loro  circolazione  puo'  essere  consentita  soltanto in
occasione   di   apposite   manifestazioni   o   raduni  autorizzati,
limitatamente   all'ambito  della  localita'  e  degli  itinerari  di
svolgimento  delle  manifestazioni  o raduni. All'uopo i veicoli, per
poter   circolare,   devono   essere  provvisti  di  una  particolare
autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per
i  trasporti  terrestri  nella  cui  circoscrizione  e'  compresa  la
localita'  sede  della  manifestazione  o  del raduno ed al quale sia
stato  preventivamente  presentato, da parte dell'ente organizzatore,
l'elenco    particolareggiato   dei   veicoli   partecipanti.   Nella
autorizzazione  sono  indicati  la validita' della stessa, i percorsi
stabiliti  e  la  velocita'  massima  consentita  in  relazione  alla
garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo; (40)
    b)  il  trasferimento  di  proprieta'  degli  stessi  deve essere
comunicato   alla   Dipartimento   per  i  trasporti  terrestri,  per
l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2. (40)
((4.  Rientrano  nella  categoria  dei  motoveicoli  e autoveicoli di
interesse  storico  e  collezionistico  tutti  quelli  di cui risulti
l'iscrizione  in  uno  dei  seguenti  registri:  ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.))
  5.  I  veicoli  di  interesse  storico  o  collezionistico  possono
circolare  sulle  strade  purche' posseggano i requisiti previsti per
questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento (( . . . )).
  6.  Chiunque  circola  con  veicoli  d'epoca senza l'autorizzazione
prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti
dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila se si tratta di autoveicoli, o
da   lire   cinquantamila   a  lire  duecentomila  se  si  tratta  di
motoveicoli. (6)

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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 61.
                            Sagoma limite
  1.  Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi
del  presente  articolo,  ogni  veicolo  compreso  il suo carico deve
avere:
    a)  larghezza  massima non eccedente 2,55 m ; nel computo di tale
larghezza  non  sono  comprese  le  sporgenze  dovute ai retrovisori,
purche' mobili;
    b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus
destinati  a  servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti
su  itinerari prestabiliti e' consentito che tale altezza sia di 4,30
m;
    c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente
12  m,  con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel
computo  della  suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori
purche'  mobili  . Gli autobus da noleggio da gran turismo e di linea
possono  essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate
posteriormente  a  sbalzo,  in deroga alla predetta lunghezza massima
secondo   direttive  stabilite  con  decreto  del  ((Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri)) .((40))
  2.  Gli  autoarticolati  e  gli  autosnodati non devono eccedere la
lunghezza  totale,  compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre
che  siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli
autosnodati  e  filosnodati  adibiti  a  servizio  di  linea  per  il
trasporto  di  persone  destinati a percorrere itinerari prestabiliti
possono  raggiungere  la  lunghezza  massima di 18 m; gli autotreni e
filotreni  non  devono  eccedere  la  lunghezza massima di 18,75 m in
conformita' alle prescrizioni tecniche stabilite dal ((Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti)).((40))
  3.  Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e
dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
  4.  La  larghezza  massima  dei  veicoli  per  trasporto  di  merci
deperibili   in   regime   di   temperatura  controllata  (ATP)  puo'
raggiungere  il  valore  di  2,60  m,  escluse le sporgenze dovute ai
retrovisori, purche' mobili.
  5.  Ai  fini  della  inscrivibilita'  in  curva  dei  veicoli e dei
complessi  di  veicoli,  il  regolamento  stabilisce le condizioni da
soddisfare e le modalita' di controllo.
  6.  I  veicoli  che per specifiche esigenze funzionali superano, da
soli  o  compreso  il  loro  carico, i limiti di sagoma stabiliti nei
precedenti  commi  possono  essere  ammessi  alla  circolazione  come
veicoli  o  trasporti  eccezionali se rispondenti alle apposite norme
contenute nel regolamento.
  7.  Chiunque  circola  con un veicolo o con un complesso di veicoli
compreso  il  carico  che  supera  i  limiti  di sagoma stabiliti dal
presente   articolo,   salvo  che  lo  stesso  costituisca  trasporto
eccezionale,  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di  una  somma  da  lire  cinquecentomila  a  lire duemilioni. Per la
prosecuzione  del  viaggio  si  applicano  le  disposizioni contenute
nell'articolo 164, comma 9. (6)
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 62.
                            Massa limite
  1.  La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo
quanto  disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente
articolo,  costituita  dalla  massa  del veiocolo stesso in ordine di
marcia  e  da  quella  del  suo  carico,  non puo' eccedere 5 t per i
veiocli  ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t. per quelli a 3
o piu' assi.
  2.  Con  esclusione  dei  semirimorchi,  per  i  rmorchi  muniti di
pneumatici  tali  che il carico unitario medio trasmesso all'aerea di
impronta  sulla  strada  non  sia  superiore  a  8 da N/cm2, la massa
complessiva  a  pieno carico non puo' eccedere 6 t se ad un asse, con
esclusione  dell'unita'  posteriore  dell'autosnodato,  22 t se a due
assi e 26 t se tre o piu' assi.
  3.  Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104, per i veicoli
a  motore  isolati  muniti di pneumatici, tali che il carico unitario
medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a
8  daN/cm2  e  quando,  se  trattasi  di  veicoli a 3 o piu' assi, la
distanza  fra  due  assi  contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa
complessiva a pieno carico del veicolo isolato non puo' eccedere 18 t
se  si  tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a
tre o piu' assi; 26 t e 32 t rispettivamente, se si tratta di veicoli
a  tre  o  quattro  assi quando l'asse motore e' munito di pneumatici
accoppiati   e   di   sospensione   penumatiche  ovvero  riconosciute
equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus
o  filobus  a  2  assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e
suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19
t.
  4.  Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la
massa  complessiva di un autotreno a tre assi non puo' superare 30 t,
quella  di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non
puo' superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o piu' assi.
  5.  Qualunque  sia  il tipo di veicolo, la massa gravente sull'asse
puo' caricato non deve eccedere 12 t.
  6.  In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non
deve  superare  12  t, se la distanza assiale e' inferiore a 1 m; nel
caso  in  cui  la  distanza  assiale  sia  pari  o superiore a 1 m ed
inferiore  a 1,3 m, il limite non puo' superare 16 t; nel caso in cui
la  distanza  sia  pari  o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale
limite non puo' eccedere 20 t.
  7.  Chiunque  circola con un veicolo che supera compreso il carico,
salvo  quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal
presente  articolo  e  dal  regolamento  e'  soggetto  alle  sanzioni
previste dall'art. 10. (6)
((7-bis.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, con
proprio  decreto,  stabilisce  i  criteri e le modalita' con cui, nel
rispetto   della   normativa   comunitaria   in   materia  di  tutela
dell'ambiente,  sicurezza  stradale  e  caratteristiche  tecniche dei
veicoli  che  circolano  su  strada, per i veicoli ad alimentazione a
metano, GPL, elettrica e ibrida si puo' applicare una riduzione della
massa  a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva
o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano
o   GPL  e  dei  relativi  accessori  e,  nel  caso  dei  veicoli  ad
alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei
loro  accessori,  definendo  altresi'  le  modifiche  alle  procedure
relative   alle   verifiche   tecniche   di   omologazione  derivanti
dall'applicazione  del  presente  comma. In ogni caso la riduzione di
massa  a  vuoto  di cui al presente comma non puo' superare il valore
minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del
veicolo  e  una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso
in   cui  il  veicolo  sia  dotato  di  controllo  elettronico  della
stabilita')).
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                              Art. 63.
                           Traino veicoli
  1.  Nessun  veicolo  puo'  trainare o essere trainato da piu' di un
veicolo,  salvo  che  cio' risulti necessario per l'effettuazione dei
trasporti  eccezionali  di  cui  all'art.  10 e salvo quanto disposto
dall'art. 105.
  2. Un autoveicolo puo' trainare un veicolo che non sia rimorchio se
questo  non  e'  piu'  atto  a circolare per avaria o per mancanza di
organi  essenziali,  ovvero  nei  casi  previsti  dall'art.  159.  La
solidita'  dell'attacco,  le  modalita'  del traino, la condotta e le
cautele  di  guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della
circolazione.
  3.  Salvo  quanto  indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti
puo' autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di
veicoli non considerati rimorchi.
  4.  Nel  regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione
della  massa  limite  rimorchiabile, nonche' le modalita' e procedure
per l'agganciamento.
  5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
TITOLO III
DEI VEICOLI
Capo II
DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI
                              Art. 64.
       Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale
                           e delle slitte
  1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di
un  dispositivo  di  frenatura  efficace  e disposto in modo da poter
essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
  2.   Sono   vietati   i   dispositivi  di  frenatura  che  agiscono
direttamente sul manto stradale.
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art.
69  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                              Art. 65.
           Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli
                  a trazione animale e delle slitte
  1.  Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli
a  trazione  animale  e  le  slitte devono esser muniti di due fanali
anteriori  che  emettano  in  avanti  luce  bianca  e  di  due fanali
posteriori  che  emettano  all'indietro luce rossa, disposti sui lati
del  veicolo.  Devono,  altresi',  essere  muniti  di due catadiottri
bianchi  anteriormente,  due catadiottri rossi posteriormente e di un
catadiottro arancione su ciascun lato.
  2.  I  veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale
mobile di pericolo.
  3.  Chiunque  circola  con  un veicolo a trazione animale o con una
slitta  non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi
in  cui  l'uso dei medesimi e' prescritto, ovvero con dispositivi non
conformi   alle   disposizioni  stabilite  nel  presente  articolo  e
nell'art.  69, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                              Art. 66.
                        Cerchioni alle ruote
  1.  I  veicoli  a  trazione  animale,  di massa complessiva a pieno
carico  sino  a  6  t,  possono essere muniti di cerchioni metallici,
sempre  che tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza
dei  cerchioni,  espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli
devono essere muniti di ruote gommate.
  2.  La larghezza di ciascun cerchione non puo' essere mai inferiore
a  50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere
arrotondati  con  raggio  non  inferiore  allo spessore del cerchione
metallico;  nella  determinazione  della larghezza si tiene conto dei
raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.
  3.  La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica
senza spigoli, sporgenze o discontinuita'.
  4.  I  comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la
massa  complessiva  a  pieno  carico  consentita  per  ogni veicolo a
trazione animale destinato a trasporto di cose.
  5.   Chiunque  circola  con  un  veicolo  a  trazione  animale  non
rispondente  ai requisiti stabiliti dal presente articolo (( . . . ))
e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantamila a lire duecentomila. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                              Art. 67.
        Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
  1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di
una  targa  contenente le indicazioni del proprietario, del comune di
residenza,  della  categoria di appartenenza, del numero di matricola
e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva
a pieno carico, nonche' della larghezza dei cerchioni.
  2.  La  targa  deve essere rinnovata solo quando occorre modificare
alcuna  delle  indicazioni  prescritte o quando le indicazioni stesse
non siano piu' chiaramente leggibili.
  3.  La  fornitura  delle  targhe  e'  riservata  ai  comuni, che le
consegnano  agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal
comma  1.  Il  modello  delle  targhe e' indicato nel regolamento. Il
prezzo  che  l'interessato  corrispondera' al comune e' stabilito con
decreto del ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)). ((40))
  4.  I  veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in
apposito registro del comune di residenza del proprietario.
  5.  Chiunque  circola  con  un veicolo a trazione animale o con una
slitta   non   munito   della   targa  prescritta,  ovvero  viola  le
disposizioni  del  comma  2, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
  6.  Chiunque  abusivamente  fabbrica  o  vende targhe per veicoli a
trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate,
e'  soggetto,  ove  il  fatto  non  costituisca  reato, alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
  7.  Alle  violazioni  di  cui  ai  commi 5 e 6 consegue la sanzione
amministrativa  accessoria della confisca della targa non rispondente
ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI. (6)
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 68.
      Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di
                   equipaggiamento dei velocipedi
  1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonche':
    a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun
    asse  che  agisca  in maniera pronta ed efficace sulle rispettive
    ruote; b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
    c)  per  le  segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o
gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre,
sui  pedali  devono  essere  applicati catadiottri gialli ed analoghi
dispositivi devono essere applicati sui lati.
  2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1
devono  essere  presenti  e funzionanti nelle ore e nei casi previsti
dall'art. 152, comma 1.
  3.  Le  disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non
si  applicano  ai  velocipedi  quando sono usati durante competizioni
sportive.
  4.   Con   decreto   del  ((Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti)) sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali
nonche'  le  modalita'  di  omologazione  dei velocipedi a piu' ruote
simmetriche  che  consentono  il  trasporto di altre persone oltre il
conducente.((40))
  5.  I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un
bambino,   con  idonee  attrezzature,  le  cui  caratteristiche  sono
stabilite dal regolamento.
  6.  Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale
alcuno  dei  dispositivi  di  frenatura  o di segnalazione acustica o
visiva  manchi  o  non  sia  conforme alle disposizioni stabilite nel
presente  articolo  e  nell'articolo  69,  e'  soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.
  7.  Chiunque  circola  con  un  velocipede  di  cui al comma 4, non
omologato,  e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
un a somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
  8.  Chiunque  produce  o mette in commercio velocipedi o i relativi
dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne
sia   richiesta   l'omologazione,   e'  soggetto,  se  il  fatto  non
costituisce  reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni . (6)
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 69.
   Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura
    dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi
  1.  Nel  regolamento  sono  stabiliti,  per  i  veicoli di cui agli
articoli  49,  50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le
modalita' di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le
caratteristiche  e  le  modalita'  di applicazione dei dispositivi di
frenatura  dei  veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonche',
limitatamente  ai  velocipedi,  le caratteristiche dei dispositivi di
segnalazione acustica. ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                              Art. 70.
   Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte
  1.  I  comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio
di  piazza  con  veicoli  a trazione animale. Tale servizio si svolge
nell'area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone
in  cui  tali  servizi  sono  consentiti  per  interessi  turistici e
culturali.  I  veicoli  a  trazione  animale  destinati  a servizi di
piazza,  oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono essere muniti
di  altra  targa  con  l'indicazione  "servizio  di piazza". I comuni
possono  destinare  speciali  aree,  delimitate  e  segnalate, per lo
stazionamento  delle  vetture  a  trazione  animale  per i servizi di
piazza.
  2. Il regolamento di esecuzione determina:
     a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali puo' essere
esercitato il servizio di piazza;
    b)  le  condizioni  ed  i requisiti per ottenere la licenza per i
servizi di piazza con vetture a trazione animale;
    c)  le  modalita'  per  la revisione, che deve essere eseguita di
regola ogni cinque anni;
    d) le modalita' per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
  3.  Nelle  localita'  e  nei  periodi di tempo in cui e' consentito
l'uso  delle  slitte  possono  essere destinate slitte al servizio di
piazza.  Si applicano, in quanto compatibili le norme sul servizio di
piazza a trazione animale.
  4.  Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio
pubblico  o  di  piazza  senza  avere ottenuto la relativa licenza e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire  centomila  a  lire  quattrocentomila.  Se  la  licenza e' stata
ottenuta,  ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione e' del
pagamento  di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. In
tal  caso  consegue  la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della licenza.
  5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue
la  sanzione  accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
TITOLO III
DEI VEICOLI
Capo III
VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione I
Norme costruttive e di equipaggiamento
e accertamenti tecnici per la circolazione
                              Art. 71.
    Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore
                           e loro rimorchi
  1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli
a  motore  e  loro  rimorchi che interessano sia i vari aspetti della
sicurezza  della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni
tipo  di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette
ad accertamento e sono indicate nel regolamento.
  2.  Il  Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con
il  ((Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio)) per gli
aspetti   di   sua   competenza  e  con  gli  altri  Ministri  quando
interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche
costruttive  e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore
e  i  rimorchi  per trasporti specifici o per uso speciale, nonche' i
veicoli blindati.((40))
  3.  Il  Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con
gli  altri  Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le
prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1
e 2, nonche' le modalita' per il loro accertamento.
  4.   Qualora  i  decreti  di  cui  al  comma  3  si  riferiscano  a
disposizioni   oggetto   di  direttive  comunitarie  le  prescrizioni
tecniche   sono   quelle   contenute  nelle  predette  direttive;  in
alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a cio' non
osta   il   diritto  comunitario,  l'omologazione  e'  effettuata  in
applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti  o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per
le  Nazioni  unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal
Ministero dei trasporti.
  5.  Con  provvedimento del Ministero dei trasporti - ((Dipartimento
per  i  trasporti  terrestri)),  sono  approvate  tabelle  e norme di
unificazione riguardanti le materie di propria competenza.((40))
  6.  Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non
conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento e' soggetto alla
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a  lire  quattrocentomila.  Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al
trasporto  di merci pericolose, la sanzione amministrativa e' da lire
duecentomila a lire ottocentomila. (6)
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                               Art. 72
 Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

  1.  I  ciclomotori,  i  motoveicoli e gli autoveicoli devono essere
equipaggiati con:
    a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
    b)  dispositivi  silenziatori  e  di  scarico  se hanno il motore
termico;
    c) dispositivi di segnalazione acustica;
    d) dispositivi retrovisori;
    e) pneumatici o sistemi equivalenti.
  2.  Gli  autoveicoli  e  i motoveicoli di massa a vuoto superiore a
0,35  t  devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli
autoveicoli devono altresi' essere equipaggiati con:
    a)  dispositivi  di  ritenuta  e  dispositivi  di  protezione, se
trattasi  di  veicoli  predisposti fin dall'origine con gli specifici
punti  di  attacco,  aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna
categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti;
    b) segnale mobile di pericolo di cui all'art. 162;
    c)   contachilometri  aventi  le  caratteristiche  stabilite  dal
regolamento.
  2-bis.  Durante  la  circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i
semirimorchi  adibiti  al trasporto di cose, nonche' classificati per
uso  speciale  o  per  trasporti  speciali o per trasporti specifici,
immatricolati   in  Italia  con  massa  complessiva  a  pieno  carico
superiore  a  3,5 t., devono altresi' essere equipaggiati con strisce
posteriori  e  laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche
delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  ottemperanza  a quanto
previsto  dal  regolamento  internazionale  ONU/ECE 104. I veicoli di
nuova  immatricolazione  devono essere equipaggiati con i dispositivi
del  presente  comma  dal 1∞ aprile 2005 ed i veicoli in circolazione
entro il (( 31 dicembre 2006 )). (47) (50)
  2-ter.  (( Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati
al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a
7,5  t,  sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a
ridurre  la  nebulizzazione  dell'acqua in caso di precipitazioni. La
prescrizione  si  applica  ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a
decorrere dal 1∞ gennaio 2007. )) Le caratteristiche tecniche di tali
dispositivi   sono   definite   con   decreto   del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti.
  3.  Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature
per  il  pagamento  automatico  di pedagi anche urbani, oppure per la
ricezione  di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilita'.
Possono   altresi'   essere   equipaggiati   con  il  segnale  mobile
plurifunzionale  di  soccorso,  le  cui  caratteristiche e disciplina
d'uso sono stabilite nel regolamento.
  4.  I  filoveicoli  devono  essere  equipaggiati  con i dispositivi
indicati  nei  commi  1 e 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di
veicolo.
  5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati
al  comma  1,  lettere  a)  ed  e).  I  veicoli  di  cui  al  comma 1
riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresi'
essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
  6. Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con
propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o
possono  essere  equipaggiati  i  veicoli indicati nei commi 1 e 5 in
relazione  alla  loro  particolare  destinazione  o  uso,  ovvero  in
dipendenza di particolari norme di comportamento.
  7.  Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme
specifiche  sui  dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati
ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
  8.  I  dispositivi  di  cui  ai  commi  precedenti sono soggetti ad
omologazione  da parte del Ministero dei trasporti - Dipartimento per
i  trasporti  terrestri,  secondo modalita' stabilite con decreti del
Ministro  dei  trasporti,  salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli
stessi  decreti  e' indicata la documentazione che l'interessato deve
esibire a corredo della domanda di omologazione.(40)
  9.  Nei  decreti  di  cui al comma 8 sono altresi' stabilite, per i
dispositivi  indicati  nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche
relative  al  numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e
di  montaggio,  le  caratteristiche  del  contrassegno  che indica la
conformita'  dei  dispositivi  alle  norme del presente articolo ed a
quelle attuative e le modalita' dell'apposizione.
  10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a dispositivi
oggetto  di  direttive  comunitarie,  le  prescrizioni  tecniche sono
quelle   contenute  nelle  predette  direttive,  salvo  il  caso  dei
dispositivi  presenti  al comma 7; in alternativa a quanto prescritto
dai  richiamati decreti, l'omologazione e' effettuata in applicazione
delle  corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti
o  nelle  raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni
Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei
trasporti.
  11.  L'omologazione  rilasciata  da  uno  Stato  estero per uno dei
dispositivi  di cui sopra puo' essere riconosciuta valida in Italia a
condizione di reciprocita' e fatti salvi gli accordi internazionali.
  12.  Con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  puo'  essere reso
obbligatorio  il  rispetto  di tabelle e norme di unificazione aventi
carattere  definitivo  ed attinenti alle caratteristiche costruttive,
funzionali  e  di  montaggio  dei  dispositivi  di  cui  al  presente
articolo.
  13.  Chiunque  circola  con  uno  dei  veicoli  citati nel presente
articolo  in  cui  alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non
sia  conforme  alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti
e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
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AGGIORNAMENTO (47)
  Il  D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla
L.  1  agosto  2003, n. 214 ha disposto che le disposizioni del comma
2-bis  del  presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1∞ luglio
2004.
------------------
AGGIORNAMENTO (50)
  Il  D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla
L.  1 agosto 2003, n. 214, come modificato dal D.L. 24 dicembre 2003,
n.  355,  convertito  con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n.
47,  ha  disposto (con l'art. 7, comma 5-bis) che le disposizioni del
comma  2-bis  del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal 1∞
gennaio 2005.
 
	        
	      
                              Art. 73.
                 Veicoli su rotaia in sede promiscua
  1.  I  veicoli  su  rotaia, per circolare in sede promiscua, devono
essere  muniti  di  dispositivi  di  illuminazione  e di segnalazione
visiva e acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono
essere  muniti  di  dispositivi  tali  da  consentire  al  conducente
l'agevole  visibilita'  anche  a  tergo.  Negli  stessi  il  campo di
visibilita'  del  conducente,  In  avanti e lateralmente, deve essere
tale da consentirgli di guidare con sicurezza.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  sono  stabilite le
caratteristiche  e  le  modalita' di installazione dei dispositivi di
cui  al  comma 1, nonche' le caratteristiche del campo di visibilita'
del conducente.
  3.  Chiunque  circola  in  sede  promiscua con un veicolo su rotaia
mancante  di  alcuno dei dispositivi previsti dal presente articolo o
nel  quale  alcuno  dei  dispositivi stessi, ivi compreso il campo di
visibilita',  non  sia  conforme  per  caratteristiche o modalita' di
installazione e funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2
e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                              Art. 74.
                       Dati di identificazione

  1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i
rimorchi devono avere per costruzione:
    a)  una  targhetta  di  identificazione,  solidamente  fissata al
veicolo stesso;
    b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se non
realizzato  con  una  struttura portante o equivalente, riprodotto in
modo tale da non poter essere cancellato o alterato.
  2.  La  targhetta  e  il  numero  di  identificazione devono essere
collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente
non  sia  suscettibile  di  sostituzione  durante l'utilizzazione del
veicolo stesso.
  3.  Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della
struttura   portante   sia   contraffatto,  alterato,  manchi  o  sia
illegibbile, deve essere riprodotto, a cura degli ((uffici competenti
del  Dipartimento  per i trasporti terrestri)), un numero distintivo,
preceduto  e  seguito  dal  marchio  con punzone dell'ufficio stesso.
((40))
  4.  Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalita'
di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di
identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le
caratteristiche  e le modalita' di applicazione del numero di ufficio
di cui al comma 3.
  5.  Qualora  le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni
oggetto  di  direttive  comunitarie,  le  prescrizioni  tecniche sono
quelle contenute nelle predette direttive; e' fatta salva la facolta'
per  gli  interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione
delle  corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti
e  nelle  raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni
Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro dei
trasporti.
  6.  Chiunque  contraffa',  asporta, sostituisce, altera, cancella o
rende  illeggibile  la targhetta del costruttore, ovvero il numero di
identificazione  del  telaio,  e' punito, se il fatto non costituisce
reato,  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire quattro milioni a lire sedici milioni. (6)

-------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                               Art. 75
               Accertamento dei requisiti di idoneita'
                  alla circolazione e omologazione

  1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i
rimorchi,   per  essere  ammessi  alla  circolazione,  sono  soggetti
all'accertamento   dei   dati   di   identificazione   e  della  loro
corrispondenza  alle  prescrizioni  tecniche  ed alle caratteristiche
costruttive  e  funzionali  previste dalle norme del presente codice.
Per  i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore
ausiliario  di  cilindrata  fino  a 50 cmfB0123, tale accertamento e'
limitato al solo motore.
  ((  2.  L'accertamento  di  cui  al comma 1 puo' riguardare singoli
veicoli  o  gruppi  di  esemplari  dello stesso tipo di veicolo ed ha
luogo  mediante  visita  e prova da parte dei competenti uffici delle
direzioni  generali  territoriali  del  Dipartimento  per i trasporti
terrestri   e   del   trasporto   intermodale   del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  le  modalita'  stabilite con
decreto  dallo  stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata
la  documentazione  che  l'interessato  deve  esibire a corredo della
domanda di accertamento. ))
  3.  I  veicoli  indicati  nel  comma 1, i loro componenti o entita'
tecniche  prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo;
questa  ha  luogo  a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2,
effettuata  su  un  prototipo,  secondo  le  modalita'  stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto e' indicata
la  documentazione  che  l'interessato  deve  esibire a corredo della
domanda di omologazione.
  ((   3-bis.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
stabilisce  con  propri  decreti  norme specifiche per l'approvazione
nazionale  dei  sistemi,  componenti  ed entita' tecniche, nonche' le
idonee   procedure  per  la  loro  installazione  quali  elementi  di
sostituzione  o  di  integrazione  di  parti  dei veicoli, su tipi di
autovetture   e   motocicli  nuovi  o  in  circolazione.  I  sistemi,
componenti  ed  entita'  tecniche,  per i quali siano stati emanati i
suddetti  decreti  contenenti  le norme specifiche per l'approvazione
nazionale  degli  stessi,  sono esentati dalla necessita' di ottenere
l'eventuale  nulla  osta  della  casa costruttrice del veicolo di cui
all'articolo  236,  secondo  comma, del regolamento di cui al decreto
del  Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che
sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
  3-ter.  Qualora  le  norme  di  cui al comma 3-bis si riferiscano a
sistemi,   componenti   ed  entita'  tecniche  oggetto  di  direttive
comunitarie,  ovvero  di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per
le  Nazioni  Unite  recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,   le   prescrizioni   di   approvazione   nazionale  e  di
installazione   sono   conformi  a  quanto  previsto  dalle  predette
direttive o regolamenti.
  3-quater.  Gli  accertamenti relativi all'approvazione nazionale di
cui  al  comma  3-bis  sono  effettuati  dai  competenti uffici delle
direzioni  generali  territoriali  del  Dipartimento  per i trasporti
terrestri   e  per  il  trasporto  intermodale  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. ))
  4.  I  veicoli  di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio
con  conducente  per  trasporto  di  persone  di  cui all'art. 85 o a
servizio  di  piazza,  di  cui all'art. 86, o a servizio di linea per
trasporto   di   persone   di  cui  all'articolo  87,  sono  soggetti
all'accertamento di cui al comma 2.
  5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o
parziale, rilasciata da uno Stato estero, puo' essere riconosciuta in
Italia a condizione di reciprocita'.
  6.  L'omologazione  puo' essere rilasciata anche a veicoli privi di
carrozzeria.  Il  successivo  accertamento  sul veicolo carrozzato ha
luogo con le modalita' previste nel comma 2.
 7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente. (6)
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 76.
         Certificato di approvazione, certificato di origine
                   e dichiarazione di conformita'
  1.  L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
che  ha  proceduto  con  esito  favorevole  all'accertamento  di  cui
all'art.  75,  comma  2,  rilascia  al  costruttore  del  veicolo  il
certificato di approvazione. (40)
  2.  Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato
di  origine  del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando
si  tratta  di  veicoli  di  tipo omologato in uno Stato membro delle
Comunita' europee che, a termine dell'art. 75, comma 4, sono soggetti
all'  accertamento  dei  requisiti di idoneita' alla circolazione, il
certificato   di   origine   e'  sostituito  dalla  dichiarazione  di
conformita' di cui al comma 6.
  3.  Il  rilascio  del  certificato di approvazione e' sospeso per i
necessari   accertamenti   qualora  emergano  elementi  che  facciano
presumere   che  il  veicolo  o  parte  di  esso  siano  di  illecita
provenienza.
  4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto
del certificato di approvazione e del certificato di origine.
  5.  Il  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri,  visto  l'esito
favorevole  dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75, comma
3,  rilascia  al  costruttore  il  certificato  di omologazione ed il
certificato   che   contiene   la   descrizione  degli  elementi  che
caratterizzano il veicolo. (40)
  6.  Per  ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato,
il   costruttore   rilascia   all'acquirente   la   dichiarazione  di
conformita'.  Tale  dichiarazione,  redatta sul modello approvato dal
Ministero  dei trasporti per i veicoli di tipo omologato in Italia in
base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo e' conforme al
tipo  omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena
responsabilita'  ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere
una  registrazione  progressiva  delle  dichiarazioni  di conformita'
rilasciate. ((53))
  7.  Nel  caso  di  veicoli  allestiti  o trasformati da costruttori
diversi  da  quello  che  ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore
rilascia,  per  al  parte di propria competenza, la certificazione di
origine   che   deve   essere  accompagnata  dalla  dichiarazione  di
conformita', o da certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel
caso  di  omologazione  in piu' fasi, le relative certificazioni sono
costituite  dalle  dichiarazioni  di  conformita'.  I  criteri  e  le
modalita'  opertaive  per le suddette omologazioni sono stabilite dal
Ministro dei trasporti, con proprio decreto. ((53))
  8.  Chiunque  rilascia  la  dichiarazione  di conformita' di cui ai
commi  6  e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato e' soggetto,
ove  il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. (6)

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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
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AGGIORNAMENTO (53)
  La  L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto che " a decorrere dal 1
gennaio  2005  le  dichiarazioni di conformita' di cui ai commi 6 e 7
del  presente articolo, sono assoggettate all'imposta di bollo di cui
all'articolo  2  della  tariffa, parte prima, allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni ".
 
	        
	      
                              Art. 77.
             Controlli di conformita' al tipo omologato
  1.  Il  Ministero  dei  trasporti  ha  facolta'  di  procedere,  in
qualsiasi   momento,   all'accertamento  della  conformita'  al  tipo
omologato  dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i
quali  sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformita'.
Ha  facolta',  inoltre,  di sospendere l'efficacia della omologazione
dei  veicoli  e  dei  dispositivi o di revocare l'omologazione stessa
qualora  dai  suddetti  accertamenti  di controllo risulti il mancato
rispetto della conformita' al tipo omologato.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dei trasporti, sentiti i Ministeri
interessati,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  gli
accertamenti  e  gli  eventuali  prelievi di veicoli e dispositivi. I
relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione.
  3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al
tipo  omologato  e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione
a lire quattromilioni.
((3-bis.  Chiunque  importa,  produce  per la commercializzazione sul
territorio  nazionale  ovvero  commercializza  sistemi, componenti ed
entita'  tecniche  senza la prescritta omologazione o approvazione ai
sensi  dell'articolo  75,  comma  3-bis,  e'  soggetto  alla sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. E'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro  779  a  euro  3.119  chiunque  commetta le violazioni di cui al
periodo  precedente  relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di
ritenuta  ovvero  cinture  di sicurezza e pneumatici. I componenti di
cui  al  presente  comma,  ancorche'  installati  sui  veicoli,  sono
soggetti  a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI)).
  4.  Sono  fatte  salve  le competenze del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.(40)
                                                                  (6)
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 78.
     Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in
      circolazione e aggiornamento della carta di circolazione

  1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a
visita  e  prova  presso i competenti uffici ((del Dipartimento per i
trasporti  terrestri))  quando  siano  apportate una o piu' modifiche
alle  caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi
d'equipaggiamento  indicati  negli articoli 71 e 72, oppure sia stato
sostituito   o   modificato   il   telaio.   Entro   sessanta  giorni
dall'approvazione   delle  modifiche,  gli  ((uffici  competenti  del
Dipartimento  per  i  trasporti terrestri)) ne danno comunicazione ai
competenti uffici del P.R.A. Solo ai fini dei conseguenti adeguamenti
fiscali. ((40))
  2.  Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e
funzionali,  nonche'  i  dispositivi  di  equipaggiamento che possono
essere'  modificati  solo  previa  presentazione della documentazione
prescritta  dal  regolamento  medesimo.  Sono stabilite, altresi', le
modalita'  per  gli  accertamenti  e  l'aggiornamento  della carta di
circolazione.
  3.  Chiunque  circola con un veicolo al quale siano state apportate
modifiche   alle   caratteristiche   indicate   nel   certificato  di
omologazione  o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure
con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito
favorevole,  le  prescritte  visita  e  prova,  ovvero circola con un
veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e
che  non  risulti  abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte
visita   e  prova,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
  4.  Le  violazioni  suddette  importano  la sanzione amministrativa
accessoria  del  ritiro della carta di circolazione, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. (6)

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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 79.
                   Efficienza dei veicoli a motore
                   e loro rimorchi in circolazione

  1.  I  veicoli  a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione
devono  essere  tenuti  in condizioni di massima efficienza, comunque
tale   da   garantire  la  sicurezza  e  da  contenere  il  rumore  e
l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
  2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative
alle  caratteristiche  funzionali  ed  a  quelle  dei  dispositivi di
equipaggiamento  cui  devono corrispondere i veicoli, particolarmente
per  quanto  riguarda  i  pneumatici  e  i  sistemi  equivalenti,  la
frenatura,  i  dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione,
la limitazione della rumorosita' e delle emissioni inquinanti.
  3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscono a disposizioni
oggetto  di  direttive  comunitarie,  le  prescrizioni  tecniche sono
quelle contenute nelle direttive stesse.
  4.  Chiunque  circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle
caratteristiche  costruttive  e funzionali prescritte, ovvero circola
con   i  dispositivi  di  cui  all'art.  72  non  funzionanti  o  non
regolarmente  installati  ((, ovvero circola con i dispositivi di cui
all'articolo  80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del
regolamento    non   funzionanti)),   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.  La  misura  della sanzione e' da euro 1.000 a euro
10.000  se il veicolo e' utilizzato nelle competizioni previste dagli
articoli 9-bis e 9-ter.
                                                                  (6)
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                               Art. 80
                              Revisioni

  1.  Il  Ministro  dei  trasporti  stabilisce, con propri decreti, i
criteri,  i  tempi e le modalita' per l'effettuazione della revisione
generale  o  parziale  delle categorie di veicoli a motore e dei loro
rimorchi,  al  fine di accertare che sussistano in essi le condizioni
di  sicurezza  per la circolazione e di silenziosita' e che i veicoli
stessi  non  producano  emanazioni  inquinanti  superiori  ai  limiti
prescritti;  le  revisioni,  salvo  quanto  stabilito  nei  commi 8 e
seguenti,   sono  effettuate  a  cura  degli  uffici  competenti  del
Dipartimento   per   i  trasporti  terrestri.  Nel  regolamento  sono
stabiliti  gli  elementi  su  cui deve essere effettuato il controllo
tecnico  dei  dispositivi  che  costituiscono  l'equipaggiamento  dei
veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.(40)
  2.  Le  prescrizioni  contenute nei decreti emanati in applicazione
del  comma  1  sono  mantenute  in armonia con quelle contenute nelle
direttive  della  Comunita' europea relative al controllo tecnico dei
veicoli a motore.
  3.  Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di
cose  o  ad  uso  speciale  di  massa  complessiva a pieno carico non
superiore  a  3,5  t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la
revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima
immatricolazione  e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle
specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in
materia.
  4.  Per  i  veicoli destinati al trasporto di persone con numero di
posti   superiore  a  9  compreso  quello  del  conducente,  per  gli
autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa
complessiva  a  pieno  carico  superiore  a 3,5 t, per i taxi, per le
autoambulanze,  per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per
i  veicoli  atipici  la  revisione  deve essere disposta annualmente,
salvo  che  siano stati gia' sottoposti nell'anno in corso a visita e
prova ai sensi dei commi 5 e 6.
  5.   Gli   uffici  competenti  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri,  anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di
cui   all'art.  12,  qualora  sorgano  dubbi  sulla  persistenza  dei
requisiti  di  sicurezza,  rumorosita'  ed  inquinamento  prescritti,
possono  ordinare  in  qualsiasi  momento  la  revisione  di  singoli
veicoli.(40)
  6.  I  decreti  contenenti  la  disciplina  relativa alla revisione
limitata  al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono
emanati  sentito  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio.(40)
  7.  In  caso  di  incidente stradale nel quale i veicoli a motore o
rimorchi  abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono
sorgere  dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli
organi  di  polizia  stradale  di  cui  all'art.  12,  commi  1  e 2,
intervenuti  per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente
ufficio  del  Dipartimento  per i trasporti terrestri per la adozione
del provvedimento di revisione singola.(40)
  8.  Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a
particolari   e   contingenti   situazioni   operative  degli  uffici
competenti  del  Dipartimento  per i trasporti terrestri, il rispetto
dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore
capaci  di  contenere  al  massimo 16 persone compreso il conducente,
ovvero  con  massa  complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, puo' per
singole   province   individuate  con  proprio  decreto  affidare  in
concessione   quinquennale   le  suddette  revisioni  ad  imprese  di
autoriparazione  che  svolgono  la  propria attivita' nel campo della
meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad
imprese  che,  esercendo  in  prevalenza  attivita'  di  commercio di
veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio,
l'attivita'  di  autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte
nel  registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione di
cui  all'art.  2,  comma  1,  della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le
suddette revisioni possono essere altresi' affidate in concessione ai
consorzi  e  alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
appositamente  costituiti  tra  imprese iscritte ognuna almeno in una
diversa   sezione   del  medesimo  registro,  in  modo  da  garantire
l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. (40)(69)
  9.  Le  imprese  di  cui  al  comma  8 devono essere in possesso di
requisiti  tecnico-professionali,  di attrezzature e di locali idonei
al  corretto esercizio delle attivita' di verifica e controllo per le
revisioni,  precisati  nel regolamento; il titolare della ditta o, in
sua  vece,  il  responsabile  tecnico  devono  essere in possesso dei
requisiti  personali  e professionali precisati nel regolamento. Tali
requisiti   devono   sussistere   durante   tutto  il  periodo  della
concessione.  Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto
le  modalita'  tecniche  e amministrative per le revisioni effettuate
dalle imprese di cui al comma 8.
  10.  Il  Ministero  dei  trasporti  -  Dipartimento per i trasporti
terrestri  effettua  periodici controlli sulle officine delle imprese
di  cui  al  comma  8  e  controlli,  anche  a  campione, sui veicoli
sottoposti  a  revisione  presso  le  medesime. I controlli periodici
sulle  officine  delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con
le  modalita'  di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1'
dicembre  1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti
terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in
qualifiche  funzionali  e  profili  professionali corrispondenti alle
qualifiche  della  ex  carriera  direttiva  tecnica,  individuati nel
regolamento.I  relativi  importi  a  carico  delle  officine dovranno
essere  versati  in  conto  corrente postale ed affluire alle entrate
dello  Stato  con  imputazione  al  capitolo  3566  del Ministero dei
trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal
Ministro dell'economia e delle finanze.(40)
  11.  Nel  caso  in  cui,  nel  corso  dei controlli, si accerti che
l'impresa  non  sia  piu'  in possesso delle necessarie attrezzature,
oppure  che  le revisioni siano state effettuate in difformita' dalle
prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione
sono revocate.
  12.  Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con
il  Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per
le  operazioni  di  revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti
terrestri  e dalle imprese di cui al comma 8, nonche' quelle inerenti
ai  controlli  periodici  sulle  officine  ed ai controlli a campione
effettuati dal Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri, ai sensi del comma 10.(40)
  13.  Le  imprese  di  cui  al  comma  8,  entro  i termini e con le
modalita'  che  saranno  stabilite  con disposizioni del Ministro dei
trasporti, trasmettono all' ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della
revisione  effettuata  con  indicazione delle operazioni di controllo
eseguite   e   degli   interventi   prescritti   effettuati,  nonche'
l'attestazione  del  pagamento della tariffa da parte dell'utente, al
fine  della  relativa  annotazione sulla carta di circolazione cui si
dovra'  procedere  entro  e non oltre sessanta giorni dal ricevimento
della   carta  stessa.  Effettuato  tale  adempimento,  la  carta  di
circolazione  sara'  a  disposizione presso gli uffici competenti del
Dipartimento  per  i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle
officine,  che  provvederanno  a  restituirla  all'utente.  Fino alla
avvenuta  annotazione  sulla  carta di circolazione la certificazione
dell'impresa  che  ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli
effetti la carta di circolazione.(40)
  14.  ((Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18,
chiunque))  circola  con un veicolo che non sia stato presentato alla
prescritta  revisione  e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del
pagamento  di  una  somma  da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Tale  sanzione  e' raddoppiabile in caso di revisione omessa per piu'
di  una  volta  in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni
vigenti  ((  . . . )). ((L'organo accertatore annota sul documento di
circolazione  che  il  veicolo  e'  sospeso  dalla  circolazione fino
all'effettuazione  della revisione. E' consentita la circolazione del
veicolo  al  solo  fine  di recarsi presso uno dei soggetti di cui al
comma  8  ovvero  presso il competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti,  la  navigazione ed i sistemi informativi e statistici per
la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui
si  circoli  con  un  veicolo  sospeso  dalla  circolazione in attesa
dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All'accertamento
della  violazione  di  cui al periodo precedente consegue la sanzione
amministrativa  accessoria  del  fermo amministrativo del veicolo per
novanta  giorni,  secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del
titolo  VI.  In  caso di reiterazione delle violazioni, si applica la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo)).
  15.  Le  imprese  di  cui al comma 8, nei confronti delle quali sia
stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalita'
stabiliti  dal  Ministro  dei  trasporti  ai sensi del comma 13, sono
soggette  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire  cinquecentomila  a  lire  duemilioni.  Se nell'arco di due anni
decorrenti  dalla  prima vengono accertate tre violazioni, l' ufficio
competente  del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri revoca la
concessione.(40)
  16. L'accertamento della falsita' della certificazione di revisione
comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
  17.   Chiunque  produce  agli  organi  competenti  attestazione  di
revisione   falsa   e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento  di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Da
tale  violazione  discende  la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro  della  carta  di  circolazione,  secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. (6) (69)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
---------------
AGGIORNAMENTO (69)
  Il  D.  2  agosto 2007, n. 161 ha disposto che "la tariffa relativa
alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
eseguite  dai  funzionari degli Uffici della motorizzazione civile ai
sensi del presente articolo 80, e' fissata in Euro 45,00 che l'utente
corrisponde  anticipatamente  mediante  versamento sul conto corrente
postale  n.  9001  intestato  al  Dipartimento  trasporti terrestri -
Roma".
Ha  inoltre  disposto  che  "la  tariffa  relativa alle operazioni di
revisione  dei  veicoli  a  motore e dei loro rimorchi eseguite dalle
imprese  di  cui  al  comma 8 del presente articolo 80, e' fissata in
Euro  45,00  che  l'utente  corrisponde  anticipatamente  all'impresa
interessata.  A  tale tariffa e' aggiunta quella prevista al punto 2)
della  tabella  3)  allegata alla legge 1∞ dicembre 1986, n. 870, che
l'utente   corrisponde  anticipatamente  con  le  modalita'  previste
dall'articolo  1,  per l'annotazione dell'esito della revisione sulla
carta di circolazione".
 
	        
	      
                              Art. 81.
        Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti
             ((Dipartimento per i trasporti terrestri))

  1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia
di  veicoli  a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da
dipendenti  appartenenti  ai ruoli ((del Dipartimento per i trasporti
terrestri))   della  VI,  VII,  VIII  e  IX  qualifica  funzionale  o
dirigenti,  muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura,
ovvero  diploma  di  perito  industriale,  perito nautico, geometra o
maturita' scientifica. ((40))
  2.  I  dipendenti  di  cui  al comma 1, muniti di diploma di perito
industriale,   perito  nautico,  geometra  o  maturita'  scientifica,
vengono  abilitati  all'effettuazione  degli  accertamenti  tecnici a
seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo
le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
  3.  Il  regolamento  determina  i  profili  professionali che danno
titolo  all'effettuazione  degli accertamenti tecnici di cui ai commi
precedenti.
  4.  Con decreto del Ministro dei trasporti vengono fissate le norme
e  le modalita' di effettuazione del corso di qualificazione previsto
dal comma 2. (6)

-------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
TITOLO III
DEI VEICOLI
Capo III
VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione II
Destinazione ed uso dei veicoli
                              Art. 82.
                   Destinazione ed uso dei veicoli

  1.  Per  destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in
base alle caratteristiche tecniche.
  2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
  3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
  4.  Si  ha  l'uso  di terzi quando un veicolo e' utilizzato, dietro
corrispettivo,  nell'interesse  di  persone diverse dall'intestatario
della  carta  di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende
adibito a uso proprio.
  5. L'uso di terzi comprende:
    a) locazione senza conducente;
    b)  servizio  di  noleggio  con  conducente  e servizio di piazza
(taxi) per trasporto di persone;
    c) servizio di linea per trasporto di persone;
    d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
    e) servizio di linea per trasporto di cose;
    f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
  6. Previa autorizzazione dell'((ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri)), gli autocarri possono essere utilizzati,
in  via  eccezionale  e  temporanea,  per  il  trasporto  di persone.
L'autorizzazione  e'  rilasciata  in base al nulla osta del prefetto.
Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'((ufficio competente del
Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri)) agli autobus destinati a
servizio   di   noleggio  con  conducente,  i  quali  possono  essere
impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero
dei  trasporti  con  decreti  ministeriali,  in  servizio  di linea e
viceversa. ((40))
  7.  Nel  regolamento  sono stabilite le caratteristiche costruttive
del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui puo' essere
adibito.
  8.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  leggi speciali, chiunque
utilizza  un  veicolo  per  una  destinazione o per un uso diversi da
quelli indicati sulla carta di circolazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire centomila e lire
quattrocentomila.
  9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per
il  trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni.
  10.  Dalla  violazione  dei  commi  8  e  9  consegue  la  sanzione
amministrativa   accessoria   della   sospensione   della   carta  di
circolazione  da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione
II,  del  titolo  VI.  In caso di recidiva la sospensione e' da sei a
dodici mesi. (6)

-------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 83.
                             Uso proprio
  1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati
al  trasporto  specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio,
la  carta  di  circolazione  puo'  essere  rilasciata soltanto a enti
pubblici,  imprenditori,  collettivita',  per  il  soddisfacimento di
necessita'  strettamente connesse con la loro attivita', a seguito di
accertamento effettuato dalla Direzione generale della M.C.T.C. sulla
sussitenza   di   tali  necessita',  secondo  direttive  emanate  dal
Ministero dei trasporti con decreti ministeriali.
  2.  La  carta  di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina
del trasporto di cose in conto proprio e' rilasciata sulla base della
licenza  per  l'esercizio  del trasporto di cose in conto proprio; su
detta  carta  dovranno  essere annotati gli estremi della licenza per
l'esercizio  dell'autotrasporto  in conto proprio cosi' come previsto
dalla  legge  6  giugno  1974, n. 298, e successive modificazioni. Le
disposizioni  di  tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi
una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
  3.  Per  gli  altri  documenti di cui deve essere munito il veicolo
adibito  al  trasporto  di  cose  in  conto  proprio restano salve le
disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.
  4.  Chiunque  adibisce  ad  uso proprio un veicolo per trasporto di
persone  senza  il  titolo  prescritto oppure violi le condizioni o i
limiti  stabiliti  nella  carta  di  circolazione  e'  soggetto  alla
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
duecentomila a lire ottocentomila.
  5. La violazione di cui al comma 4 importa ( la sanzione accessoria
) della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due
a  otto  mesi,  secondo  le  norme  di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
  6.  Chiunque  adibisce  ad  uso  proprio  per  trasporto di cose un
veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti
contenuti  nella  licenza e' punito (( con le sanzioni amministrative
previste  dall'art.  46,  primo e secondo comma, della legge 6 giugno
1974, n. 298. )) (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                              Art. 84.
                     Locazione senza conducente

  1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
a   locazione   senza   conducente   quando   il   locatore,   dietro
corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per
le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
  2.  E'  ammessa,  nell'  ambito  delle  disposizioni che regolano i
trasporti  internazionali  tra  Stati membri delle Comunita' europee,
l'utilizzazione  di  autocarri,  trattori,  rimorchi  e semirimorchi,
autotreni  ed  autoarticolati  locati  senza  conducente,  dei  quali
risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle
Comunita'  europee,  a  condizione  che  i suddetti veicoli risultino
immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione
dello Stato membro.
  3.  L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di
cose  per  conto  terzi  e titolare di autorizzazioni puo' utilizzare
autocarri,  rimorchi  e  semirimorchi,  autotreni  ed  autoarticolati
muniti   di  autorizzazione,  acquisiti  in  disponibilita'  mediante
contratto  di  locazione  ed  in proprieta' di altra impresa italiana
iscritta    all'albo    degli   autotrasportatori   e   titolare   di
autorizzazioni.
  4.   Possono,   inoltre,  essere  destinati  alla  locazione  senza
conducente:
    a)  i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto
di  cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a
6 t;
    b)  i  veicoli,  aventi al massimo nove posti compreso quello del
conducente,  destinati al trasporto di persone, nonche' i veicoli per
il  trasporto  promiscuo  e  le autocaravan, le caravan ed i rimorchi
destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
  5.  La  carta  di  circolazione di tali veicoli e' rilasciata sulla
base della prescritta licenza. ((41))
  6.  Il  Ministro dei trasporti con proprio decreto, d'intesa con il
Ministro  dell'interno,  e' autorizzato a stabilire eventuali criteri
limitativi   e   le   modalita'   per  il  rilascio  della  carta  di
circolazione.
  7.  Chiunque  adibisce  a locazione senza conducente un veicolo non
destinato  a  tale  uso  e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento  di  una  somma da lire cinqecentomila a lire duemilioni se
trattasi  di  autoveicoli  o rimorchi ovvero dal lire cinquantamila a
lire duecentomila se trattasi di altri veicoli.
  8.  Alla  suddetta  violazione  consegue la sanzione amministrativa
accessoria  della  sospensione  della  carta  di  circolazione per un
periodo  da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (41)
  Il D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 ha disposto che "la disposizione
di  cui  al comma 5 del presente articolo 84 si intende riferita alla
denuncia  di  inizio  attivita' di cui allo stesso D.P.R. n. 481/2001
anziche' alla licenza".
 
	        
	      
                              Art. 85.
    Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

  1.  Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
e' disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
((2.  Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone:
    a) i motocicli con o senza sidecar;
    b) i tricicli;
    c) i quadricicli;
    d) le autovetture;
    e) gli autobus;
    f)  gli  autoveicoli  per  trasporto  promiscuo  o  per trasporti
specifici di persone;
    g) i veicoli a trazione animale)).
  3.  La  carta  di  circolazione di tali veicoli e' rilasciata sulla
base della licenza comunale d'esercizio.
  4.  Chiunque  adibisce  a  noleggio  con  conducente un veicolo non
destinato  a  tale  uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione,
guida  un'autovettura  adibita al servizio di noleggio con conducente
senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui
all'autorizzazione,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila e,
se  si  tratta di autobus, da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
La  violazione  medesima  importa  la  sanzione  amministrativa della
sospensione  della carta di circolazione per un periodo da due a otto
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
  4-bis.  Chiunque,  pur  essendo  munito di autorizzazione, guida un
veicolo  di  cui  al  comma  2 senza ottemperare alle norme in vigore
ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima e' soggetto
alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a
euro  280.  Dalla  violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria    del    ritiro    della    carta   di   circolazione   e
dell'autorizzazione,  ai  sensi delle norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI. (6)

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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                              Art. 86.
      Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi

  1.  Il  servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi e'
disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
  ((   2.   Chiunque,   senza  avere  ottenuto  la  licenza  prevista
dall'articolo  8  della  legge  15  gennaio  1992, n. 21, adibisce un
veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 1.500 a
euro  6.000.  Dalla  violazione conseguono le sanzioni amministrative
accessorie  della  confisca  del  veicolo  e  della sospensione della
patente  di  guida  da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di
cui  al  capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto
e'  incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno
due  volte,  all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della
revoca  della  patente.  Le  stesse sanzioni si applicano a coloro ai
quali e' stata sospesa o revocata la licenza.
  3.  Chiunque,  pur  essendo  munito di licenza, guida un taxi senza
ottemperare  alle  norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla
licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 70 a euro 280. )) (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                              Art. 87.
             Servizio di linea per trasporto di persone
  1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
al   servizio  di  linea  quando  l'esercente,  comunque  remunerato,
effettua  corse  per  una  destinazione  predeterminata  su itinerari
autorizzati  e  con  offerta  indifferenziata  al  pubblico, anche se
questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
  2.  Possono  essere  destinati ai servizi di linea per trasporto di
persone:  gli  autobus,  gli  autosnodati,  gli  autoarticolati,  gli
autotreni,  i  filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni
destinati a tale trasporto.
  3.  La  carta  di  circolazione di tali veicoli e' rilasciata sulla
base del nulla osta emesso dalle autorita' competenti ad accordare le
relative concessioni.
  4.  I  suddetti  veicoli  possono  essere utilizzati esclusivamente
sulle  linee  per le quali l'intestatario della carta di circolazione
ha  ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte
in  detto  titolo. Il concedente la linea puo' autorizzare l'utilizzo
di  veicoli  destinati al servizio di linea per quello di noleggio da
rimessa,  purche' non sia pregiudicata la regolarita' del servizio. A
tal  fine  la  carta  di  circolazione deve essere accompagnata da un
documento  rilasciato dall'autorita' concedente, in cui sono indicate
le  linee  o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli
possono essere utilizzati.
  5.  I  proprietari  di  autoveicoli immatricolati a uso servizio di
linea  per  trasporto  di persone possono locare temporaneamente e in
via  eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero
dei  trasporti,  ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto
persone   parte   dei  propri  veicoli,  con  l'autorizzazione  delle
rispettive autorita' competenti a rilasciare le concessioni.
  6.  Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a
tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le
quali  ha titolo legale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
  7.  La  violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria
della  sospensione  della  carta  di circolazione da due a otto mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                              Art. 88.
            Servizio di trasporto di cose per conto terzi
  1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
al   servizio   di   trasporto   di   cose  per  conto  terzi  quando
l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi
di trasporto ordinati dal mittente.
  2.  La  carta  di  circolazione  e'  rilasciata  sulla  base  della
autorizzazione   prescritta   per   effettuare   il  servizio  ed  e'
accompagnata  dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche
che  disciplinano  la materia, che costituisce parte integrante della
carta  di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n.
298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a
pieno carico non superiore a 6 t.
  3.  Chiunque  adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli
non  adibiti  a  tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati
nell'autorizzazione o nella carta di circolazione e' punito (( con le
sanzioni amministrative previste dall'art. 46, primo e secondo comma,
della legge 6 giugno 1974, n. 298. )) (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                              Art. 89.
               Servizio di linea per trasporto di cose
  1. Il servizio di linea per trasporto di cose e' disciplinato dalle
leggi specifiche che regolano la materia. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                              Art. 90.
       Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza
  1.  Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi (( .
. . )) e' disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di
circolazione e' rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta
per effettuare il servizio.
  2.  Chiunque  utilizza  per il trasporto di cose per conto terzi in
servizio  di  piazza  veicoli non adibiti a tale uso e' soggetto alla
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquecentomila a lire duemilioni. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                              Art. 91.
Locazione senza conducente con facolta' di acquistoleasing e vendita
              di veicoli con patto di riservato dominio
  1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facolta'
di  acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica
annotazione  sulla carta di circolazione del nominativo del locatario
e  della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la
immatricolazione   viene  effettuata  in  relazione  all'uso  cui  il
locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia
in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli
articoli   da   82   a  90.  Nelle  medesime  ipotesi,  si  considera
intestatario  della  carta  di  circolazione  anche  il  locatore. Le
indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
  2.  Ai  fini  del  risarcimento dei danni prodotti a persone o cose
dalla  circolazione  dei  veicoli,  il  locatario  e' responsabile in
solido  con  il  conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del
codice civile.
  3.  Nell'ipotesi  di  vendita  di  veicolo  con  patto di riservato
dominio,  il veicolo e' immatricolato al nome dell'acquirente, ma con
specifica  indicazione  nella  carta  di  circolazione  del  nome del
venditore  e  della  data  di  pagamento  dell'ultima rata. Le stesse
indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
  4.   Ai   fini   delle   violazioni   amministrative   si   applica
all'utilizzatore  a  titolo di locazione finanziaria e all'acquirente
con patto di riservato dominio l'art. 196, comma 1. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                              Art. 92.
          Estratto dei documenti di circolazione o di guida
  1.  Quando  per  ragione  d'ufficio i documenti di circolazione, la
patente  di  guida  e  il  certificato di abilitazione professionale,
ovvero  uno  degli  altri  documenti  previsti dall'art. 180, vengono
consegnati  agli  uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze
inerenti  alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono
a  fornire,  previo  accertamento  degli  adempimenti  prescritti, un
estratto   del   documento   che  sostituisce  a  tutti  gli  effetti
l'originale per la durata massima di sessanta giorni.
((2.  La  ricevuta  rilasciata  dalle  imprese di consulenza ai sensi
dell'articolo  7,  comma  1,  della  legge  8  agosto 1991, n. 264, e
successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato
ovvero  l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta
giorni  dalla  data  di rilascio, che deve essere riportata lo stesso
giorno  nel  registro  giornale tenuto dalle predette imprese. Queste
devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta
giorni,  l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il
documento  conseguente  all'operazione  cui si riferisce la ricevuta.
Tale  ricevuta non e' rinnovabile ne' reiterabile ed e' valida per la
circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni)).
  3.  Chiunque  abusivamente  rilascia  la  ricevuta e' punito con la
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquecentomila   a   lire  duemilioni.  Alla  contestazione  di  tre
violazioni    nell'arco   di   un   triennio   consegue   la   revoca
dell'autorizzazione  di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991,
n.  264.  Ogni  altra  irregolarita'  nel  rilascio della ricevuta e'
punita  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
  4.  Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila. (6)

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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
TITOLO III
DEI VEICOLI
Capo III
VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione
                              Art. 93.
    Formalita' necessarie per la circolazione degli autoveicoli,
                       motoveicoli e rimorchi

  1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono
essere  muniti  di  una  carta di circolazione e immatricolati presso
((il Dipartimento per i trasporti terrestri)). ((40))
  2.   L'((ufficio   competente  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri))  provvede  all'immatricolazione  e  rilascia  la carta di
circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo,
indicando,  ove  ricorrano,  anche le generalita' dell'usufruttario o
del  locatario  con facolta' di acquisto o del venditore con patto di
riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91. ((40))
  3.  La  carta  di  circolazione  non  puo' essere rilasciata se non
sussistono  il  titolo  o i requisiti per il servizio o il trasporto,
ove richiesti dalle disposizioni di legge.
  4.  Il  Ministero  dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le
procedure  e  la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il
contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per
i  rimorchi,  le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne
il  traino.  L'((ufficio  competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri)),   per  i  casi  previsti  dal  comma  5,  da'  immediata
comunicazione  delle  nuove  immatricolazioni  al  Pubblico  Registro
Automobilistico  gestito  dall'A.C.I.  ai  sensi della legge 9 luglio
1990, n. 187. ((40))
  5.  Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta
di circolazione, e' previsto il certificato di proprieta', rilasciato
dallo  stesso  ufficio  ai  sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9
luglio  1990,  n.  187,  a  seguito  di  istanza da presentare a cura
dell'interessato  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  effettivo
rilascio   della  carta  di  circolazione.  Della  consegna  e'  data
comunicazione  dal  P.R.A.  agli ((uffici competenti del Dipartimento
per   i  trasporti  terrestri))  i  tempi  e  le  modalita'  di  tale
comunicazione    sono   definiti   nel   regolamento.   Dell'avvenuta
presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta. ((40))
  6.  Per  gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art.o 10, comma
1,  e' rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere
accompagnata   dall'autorizzazione,   quando  prevista  dall'articolo
stesso.  Analogo  speciale  documento  e'  rilasciato  alle  macchine
agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art.
104, comma 8.
  7.  Chiuque  circola  con  un  veicolo  per  il quale non sia stata
rilasciata  la  carta  di  circolazione  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire  duemilioni.  Alla medesima sanzione e' sottoposto separatamente
il  proprietario  del  veicolo  o  l'usufruttuario o il locatario con
facolta'  di  acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca  del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
  8.  Chiunque  circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le
cui  caratteristiche  non siano indicate, ove prescritto, nella carta
di   circolazione   e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
  9.  Chiunque  non  provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il
rilascio  del  certificato  di  proprieta'  e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila. La carta di circolazione e' ritirata da chi accerta la
violazione;  e'  inviata all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo
l'adempimento delle prescrizioni omesse.
  10.  Le  norme  suddette  non  si  applicano ai veicoli delle Forze
armate  di  cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi
equiparati  ai  sensi  dell'art.  138,  comma  11;  a tali veicoli si
applicano le disposizioni dell'art. 138.
  11.  I  veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di
polizia   stradale   indicati   nell'art.   11   vanno  immatricolati
dall'((ufficio   competente   del   Dipartimento   per   i  trasporti
terrestri)),  su  richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza
tali  veicoli  per  i  servizi di polizia stradale. A siffatto corpo,
ufficio  o  comando  viene  rilasciata, dall'((ufficio competente del
Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri))  che ha immatricolato il
veicolo,  la  carta  di  circolazione; questa deve contenere, oltre i
dati  di  cui  al  comma 4, l'indicazione che il veicolo e' destinato
esclusivamente  a  servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono
stabilite le caratteristiche di tali veicoli. ((40))
  12.  Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e
di  assicurare  soddisfacenti  rapporti con il cittadino, in aderenza
agli  obiettivi  di  cui  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241, gli
adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art.
94  devono  essere  gestiti dagli uffici di livello provinciale ((del
Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri))  e del Pubblico Registro
Automobilistico  gestito  dall'ACI  a  mezzo  di  sistemi informatici
compatibili.  La  determinazione  delle modalita' di interscambio dei
dati,  riguardanti  il  veicolo  e  ad  esso connessi, tra gli uffici
suindicati e tra essi e il cittadino e' disciplinata dal regolamento.
(6) ((40))

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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 94.

  Formalita' per il trasferimento di proprieta' degli autoveicoli,
     motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza
                         dell'intestatario.
  1.  In  caso  di  trasferimento  di  proprieta'  degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di
stipulazione  di  locazione  con  facolta' di acquisto, il competente
ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta
giorni  dalla  data  in  cui  la  sottoscrizione  dell'atto  e' stata
autenticata  o  giudizialmente  accertata, provvede alla trascrizione
del   trasferimento   o   degli  altri  mutamenti  indicati,  nonche'
all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprieta'.
((2.  L'ufficio  competente  del  Dipartimento  per  i  trasporti, la
navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e  statistici, su richiesta
avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede
all'emissione  e  al  rilascio di una nuova carta di circolazione che
tenga  conto  dei  mutamenti  di  cui al medesimo comma. Nel caso dei
trasferimenti  di  residenza,  o  di  sede  se  si tratta 'di persona
giuridica,   l'ufficio   di   cui   al   periodo  precedente  procede
all'aggiornamento della carta di circolazione)).
  3.  Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo
e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire un milione a lire cinque milioni.
  4.  Chiunque  circoli  con  un  veicolo  per  il quale non e' stato
richiesto,  nel  termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o
il   rinnovo  della  carta  di  circolazione  e  del  certificato  di
proprieta'  e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni e 500 mila.
((4-bis.  Fatto  salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli
atti,  ancorche'  diversida  quelli  di  cui  al comma 1 del presente
articolo,  da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta
di  circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del veicolo,
per  un  periodo  superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto
diverso  dall'intestatario  stesso, nei casi previsti dal regolamento
sono   dichiarati   dall'avente   causa,   entro  trenta  giorni,  al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e  statistici  al  fine dell'annotazione sulla carta di circolazione,
nonche'  della  registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225,
comma  1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica
la sanzione prevista dal comma 3)).
  5.  La  carta  di  circolazione  e'  ritirata immediatamente da chi
accerta  le violazioni ((previste nei commi 4 e 4-bis)) ed e' inviata
all'ufficio  competente  del  Dipartimento per i trasporti terrestri,
che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
(40)
  6.  Per  gli atti di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli,
motoveicoli  e  rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in
vigore della presente disposizione e' consentito entro novanta giorni
procedere,   senza   l'applicazione   di  sanzioni,  alle  necessarie
regolarizzazioni.
  7.  Ai  fini  dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di
circolazione  e  relative  soprattasse  e  accessori  derivanti dalla
titolarita'   di   beni   mobili   iscritti   al   Pubblico  registro
automobilistico,   nella   ipotesi  di  sopravvenuta  cessazione  dei
relativi diritti, e' sufficiente produrre ai competenti uffici idonea
documentazione  attestante  la  inesistenza del presupposto giuridico
per l'applicazione della tassa.
  8.  In  tutti  i casi in cui e' dimostrata l'assenza di titolarita'
del  bene  e  del  conseguente  obbligo fiscale, gli uffici di cui al
comma  1  procedono  all'annullamento  delle procedure di riscossione
coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.
                                                           (6) ((80))

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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
  La  L.  29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 11, comma 6)
che  "Le  disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del
decreto  legislativo  n.  285 del 1992, come da ultimo modificati dai
commi  1,  2,  lettera  a), e 3 del presente articolo, si applicano a
decorrere  dal  sesto  mese successivo alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 5".
 
	        
	      
                            Art. 94-bis.
         (( (Divieto di intestazione fittizia dei veicoli).

  1.  La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato
di proprieta' di  cui al  medesimo  articolo  e  il  certificato   di
circolazione' di cui all'articolo 97 non  possono  essere  rilasciati
qualora  risultino  situazioni  di  intestazione   o   cointestazione
simulate  o  che   eludano   o   pregiudichino   l'accertamento   del
responsabile civile della circolazione di un veicolo.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o  abbia
ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di
quanto disposto dal medesimo  comma  1  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a  euro  2.000.
La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia
la  materiale  disponibilita'  del  veicolo  al  quale  si  riferisce
l'operazione, nonche' al soggetto proprietario dissimulato.
  3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti  di
cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma  e'
soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di  cui
agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5.  In  caso  di
circolazione  dopo  la  cancellazione,  si  applicano   le   sanzioni
amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93.  La  cancellazione
e' disposta su richiesta degli organi di polizia stradale  che  hanno
accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento  e'
divenuto definitivo.
  4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno,
sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata  dai
commi 1, 2 e 3, con  particolare  riferimento  all'individuazione  di
quelle situazioni che, in relazione alla tutela  della  finalita'  di
cui al comma 1 o per l'elevato numero dei  veicoli  coinvolti,  siano
tali da richiedere una verifica che non ricorrano le  circostanze  di
cui al predetto comma 1)).
 
	        
	      
                              Art. 95.
            Carta provvisoria di circolazione, duplicato
               ed estratto della carta di circolazione

  1.  Qualora  il  rilascio  della  carta  di  circolazione non possa
avvenire   contestualmente   al   rilascio   dalla  targa,  l'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, all'atto della
immatricolazione  del  veicolo,  rilascia  la  carta  provvisoria  di
circolazione della validita' massima di novanta giorni. (40)
  1-bis.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, con
decreto  dirigenziale,  stabilisce  il  procedimento per il rilascio,
attraverso  il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte
di   circolazione,  con  l'obiettivo  della  massima  semplificazione
amministrativa,  anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264. ((80))
  2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.
  3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.
  4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.
  5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.
  6.  Chiunque  circola  con  un  veicolo  per il quale non sia stata
rilasciata  la  carta  provvisoria  di  circolazione e' soggetto alla
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a  lire  quattrocentomila.  Dalla  violazione  consegue  la  sanzione
amministrativa  accessoria  del fermo amministrativo del veicolo fino
al  rilascio  della carta di circolazione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
  7.  Chiunque  circola senza avere con se' l'estratto della carta di
circolazione  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
                                                           (6) ((80))

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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
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AGGIORNAMENTO (80)
  La  L.  29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 13, comma 1)
che "All'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del
1992,  dopo  le  parole:  "carta  di  circolazione," sono inserite le
seguenti:  "anche  con  riferimento  ai  duplicati  per  smarrimento,
deterioramento o distruzione dell' originale,"".
 
	        
	      
                              Art. 96.
            Adempimenti conseguenti al mancato pagamento
                     della tassa automobilistica
  1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per
le  tasse  automobilistiche,  l'A.C.I.,  qualora  accerti  il mancato
pagamento  di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica
al    proprietario    del    veicolo    la   richiesta   dei   motivi
dell'inadempimento  e,  ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento
entro   trenta   giorni  dalla  data  di  tale  notifica,  chiede  la
cancellazione  d'ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne
da'  comunicazione  al  competente  ufficio  del  Dipartimento  per i
trasporti  terrestri  per  il  ritiro  d'ufficio delle targhe e della
carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalite'
stabilite  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro dei trasporti.(40)
  2.  Avverso  al  provvedimento  di cancellazione e' ammesso ricorso
entro trenta giorni al Ministro dell'economia e delle finanze.(40)
((2-bis.  In  caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano
le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93)).(6)

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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                               Art. 97
                    Circolazione dei ciclomotori

  1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
    a)   un   certificato  di  circolazione,  contenente  i  dati  di
identificazione e costruttivi del veicolo, nonche' quelli della targa
e  dell'intestatario,  rilasciato  dal  Dipartimento  per i trasporti
terrestri,  ovvero  da  uno  dei  soggetti di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264, con le modalita' stabilite con decreto dirigenziale del
Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  a  seguito  di
aggiornamento   dell'Archivio  nazionale  dei  veicoli  di  cui  agli
articoli 225 e 226;
    b)  una  targa,  che identifica l'intestatario del certificato di
circolazione.
  2.  La targa e' personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare
la  trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle
targhe sono riservate allo Stato, che puo' affidarle con le modalita'
previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991,
n. 264.
  3.  Ciascun  ciclomotore e' individuato nell'Archivio nazionale dei
veicoli  di  cui  agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica,
contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati
costruttivi  e  di  identificazione  di  tutti  i veicoli di cui, nel
tempo,  il  titolare  della  targa  sia  risultato  intestatario, con
l'indicazione   della   data   e   dell'ora  di  ciascuna  variazione
d'intestazione.  I  dati  relativi  alla  proprieta' del veicolo sono
inseriti  nel  sistema  informatico  del Dipartimento per i trasporti
terrestri   a   fini   di  sola  notizia,  per  l'individuazione  del
responsabile della circolazione.
  4.  Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del
certificato  di  circolazione  e  per la produzione delle targhe sono
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  secondo  criteri  di  economicita'  e  di massima
semplificazione. (40)
  5.   Chiunque   fabbrica,   produce,  pone  in  commercio  o  vende
ciclomotori  che sviluppino una velocita' superiore a quella prevista
dall'art.  52  e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di  una  somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa
sanzione  soggiace  chi  effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad
aumentarne la velocita' oltre i limiti previsti dall'art. 52. ((80))
  6.  Chiunque  circola  con  un ciclomotore non rispondente ad una o
piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel
certificato  di  circolazione,  ovvero  che  sviluppi  una  velocita'
superiore  a  quella  prevista dallo stesso art. 52, e' soggetto alla
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila. (40) ((80))
  7.  Chiunque  circola  con un ciclomotore per il quale non e' stato
rilasciato   il  certificato  di  circolazione,  quando  previsto  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro.
  8.  Chiunque  circola  con  un  ciclomotore  sprovvisto di targa e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.
  9.  Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria
e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.
(40)
  10.  Chiunque  circola con un ciclomotore munito di una targa i cui
dati  non  siano  chiaramente  visibili  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila. (40) ((80))
  11.  Chiunque  fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi
da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore
munito delle suddette targhe e' soggetto alla sanzione amministrativa
del  pagamento  di  una  somma da euro millecinquecentoquarantanove a
euro seimilacentonovantasette.
  12.  Chiunque  circola con un ciclomotore per il quale non e' stato
richiesto   l'aggiornamento   del  certificato  di  circolazione  per
trasferimento  della  proprieta'  secondo  le  modalita' previste dal
regolamento,  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di  una  somma da euro trecentoventisette a euro milletrecentoundici.
Alla  medesima  sanzione e' sottoposto chi non comunica la cessazione
della  circolazione.  Il  certificato  di  circolazione  e'  ritirato
immediatamente  da  chi  accerta  la  violazione  ed  e'  inviato  al
competente  ufficio  del  Dipartimento per i trasporti terrestri, che
provvede   agli   aggiornamenti  previsti  dopo  l'adempimento  delle
prescrizioni omesse.
  13.  L'intestatario  che  in  caso  di  smarrimento,  sottrazione o
distruzione  del  certificato  di  circolazione  o  della  targa  non
provvede,  entro  quarantotto  ore,  a  farne denuncia agli organi di
polizia e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma   da  euro  sessantacinque  a  euro  duecentosessantadue.  Alla
medesima  sanzione  e'  soggetto  chi  non  provvede  a  chiedere  il
duplicato  del  certificato  di  circolazione  entro tre giorni dalla
suddetta denuncia.
  14.  Alle  violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione
amministrativa  accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le
norme  di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti
dal  comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva
la  facolta'  degli  enti  da  cui  dipende  il  personale di polizia
stradale  che  ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente
che  sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle
caratteristiche   costruttive,   per   lo   svolgimento  dei  compiti
istituzionali  e  fatto  salvo  l'eventuale risarcimento del danno in
caso  di  accertata illegittimita' della confisca e distruzione. Alla
violazione  prevista  dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa
accessoria  del  fermo  amministrativo  del veicolo per un periodo di
sessanta  giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso
di  un  biennio,  il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per
novanta  giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la
sanzione  accessoria  del  fermo  amministrativo  del  veicolo per un
periodo  di  un  mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel
biennio,  la  sanzione  accessoria  della confisca amministrativa del
veicolo,  secondo  le  norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
                                                        (6) (40) (47)

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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
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AGGIORNAMENTO (47)
  Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo introdotto dalla legge di
conversione  1  agosto  2003,  n. 214, avendo modificato l'art. 3 del
D.Lgs.  15  gennaio  2002,  n. 9, ha conseguentemente disposto che il
medesimo  art.  3 del D.Lgs. n. 9/2002, recante modifiche al presente
articolo, "entra in vigore il 1 luglio 2004".
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AGGIORNAMENTO (80)
  La  L.  29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 14, comma 1)
che  "All'articolo  97  del  decreto legislativo n. 285 del 1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  5, le parole da: "da euro 78 a euro 311" fino alla
fine  del comma sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 a euro
4.000.  Alla  sanzione  da  euro  779  a  euro  3.119 e' soggetto chi
effettua  sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocita'
oltre i limiti previsti dall'articolo 52";
    b) al comma 6, le parole: "da euro 38 a euro 155" sono sostituite
dalle seguenti: "da euro 389 a euro 1.559";
    c) al comma 10, le parole: "da euro 23 a euro 92" sono sostituite
dalle seguenti: "da euro 78 a euro 311"".
 
	        
	      
                               Art. 98
                        Circolazione di prova

  1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.
  2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.
  3.  Chiunque  adibisce  un  veicolo in circolazione di prova ad uso
diverso e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma  da  lire centomila a lire quattrocentomila. La stessa sanzione
si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il
titolare  dell'autorizzazione  o un suo dipendente munito di apposita
delega.
  4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la
sanzione  amministrativa  e'  del  pagamento  di  una  somma  da lire
duecentomila  a  lire ottocentomila; ne consegue in quest'ultimo caso
la  sanzione  amministrativa  accessoria  della confisca del veicolo,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
  4-bis.  ((  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  23  OTTOBRE  2008,  N. 162,
CONVERTITO CON L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201 )). (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                               Art. 99
                            Foglio di via

  1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le
operazioni  di  accertamento  e di controllo della idoneita' tecnica,
per   recarsi   ai   transiti  di  confine  per  l'esportazione,  per
partecipare  a riviste prescritte dall'autorita' militare, a mostre o
a  fiere  autorizzate  di  veicoli nuovi ed usati, per i quali non e'
stata  pagata  la  tassa  di circolazione, devono essere muniti di un
foglio  di  via  e  di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. (40)
((1-bis.  Alle  fabbriche  costruttrici  di  veicoli  a  motore  e di
rimorchi  e' consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti
abilitati,  per  il  tramite  di  veicoli  nuovi  di  categoria N o O
provvisti  del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai
transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli
nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalita'.
  1-ter.  E' consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N
o  O,  muniti  di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a
riviste  prescritte  dall'autorita'  militare,  a  mostre  o  a fiere
autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o
loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalita'.))
  2.  Il  foglio  di  via  deve  indicare il percorso, la durata e le
eventuali prescrizioni tecniche. La durata non puo' comunque eccedere
i   giorni   sessanta.   Tuttavia,   per   particolari   esigenze  di
sperimentazione  di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri puo' rilasciare
alla   fabbrica  costruttrice  uno  speciale  foglio  di  via,  senza
limitazioni  di percorso, della durata massima di centottanta giorni.
(40)
  3.  Chiunque  circola  senza  avere con se' il foglio di via e/o la
targa  provvisoria  di  cui  al  comma  1  e'  soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.
  4.  Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni
tecniche  del  foglio di via e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
  5.  Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per piu'
di  tre  volte,  alla  successiva  la  sanzione amministrativa e' del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila e ne
consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (6)

-------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 100.
            Targhe di immatricolazione degli autoveicoli,
                   dei motoveicoli e dei rimorchi

  1.   Gli   autoveicoli   devono   essere  muniti,  anteriormente  e
posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
  2.  I  motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa
contenente i dati di immatricolazione.
  3.  I  rimorchi  devono  essere  muniti  di  una  targa  posteriore
contenente i dati di immatricolazione.
((3-bis.  Le  targhe  di  cui  ai  commi 1, 2 e 3 sono personali, non
possono  essere  abbinate  contemporaneamente  a piu' di un veicolo e
sono  trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprieta',
costituzione  di usufrutto, stipulazione di locazione con facolta' di
acquisto,  esportazione  all'estero  e cessazione o sospensione dalla
circolazione)). ((80))
  4.  (( . . . )) i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una
motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice
dei dati di immatricolazione della motrice stessa. ((80))
  5.   Le   targhe  indicate  ai  commi  1,  2,  3,  4  devono  avere
caratteristiche rifrangenti.
  6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.
  7.  Nel  regolamento  sono stabiliti i criteri di definizione delle
targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.
  8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento,
l'intestatario  della  carta  di  circolazione  puo' chiedere, per le
targhe  di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui
all'articolo   101,  comma  1,  e  con  le  modalita'  stabilite  dal
Dipartimento  per  i  trasporti terrestri, una specifica combinazione
alfanumerica.  Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri,  dopo  avere  verificato che la combinazione richiesta non
sia stata gia' utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta
di  circolazione.  Alla  consegna  delle targhe provvede direttamente
l'Istituto  Poligrafico  dello Stato nel termine di trenta giorni dal
rilascio  della  carta  di  circolazione.  Durante  tale  periodo  e'
consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.
  9.  Il  regolamento  stabilisce  per  le  targhe di cui al presente
articolo:
    - i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
    - la collocazione e le modalita' di installazione;
    -  le  caratteristiche  costruttive,  dimensionali, fotometriche,
cromatiche  e  di  leggibilita', nonche' i requisiti di idoneita' per
l'accettazione.
  10.  Sugli  autoveicoli,  motoveicoli e rimorchi e' vietato apporre
iscrizioni,  distintivi  o  sigle  che  possano creare equivoco nella
identificazione del veicolo.
  11.  Chiunque  viola  le  disposizioni  dei  commi  1, 2, 3, 4 e 9,
lettera  b) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
  12.  Chiunque  circola con un veicolo munito di targa non propria o
contraffatta  e'  punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.
  13.  Chiunque  viola  le  disposizioni dei commi 5 e 10 e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
trentamila a lire centoventimila.
  14.  Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche
ovvero  usa  targhe  manomesse,  falsificate  o alterate e' punito ai
sensi del codice penale.
  15.  Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione
amministrativa  accessoria  del ritiro della targa non rispondente ai
requisiti  indicati.  ((Alle  violazioni  di  cui  ai commi 11 e 12))
consegue  la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
o,  in  caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria
della  confisca  amministrativa  del  veicolo.  La  durata  del fermo
amministrativo  e'  di  tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione
accessoria  e'  applicata  a  seguito  del  ritiro  della  targa.  Si
osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
                                                                  (6)

-------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
  La  L.  29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 11, comma 6)
che  "Le  disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del
decreto  legislativo  n.  285 del 1992, come da ultimo modificati dai
commi  1,  2,  lettera  a), e 3 del presente articolo, si applicano a
decorrere  dal  sesto  mese successivo alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 5".
  Ha  inoltre  disposto  (con l'art. 1, comma 8) che "Le disposizioni
del  comma  4  dell'articolo  100  del decreto legislativo n. 285 del
1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente
articolo,  si  applicano  a decorrere dalla data di entrata in vigore
delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e comunque ai soli
rimorchi immatricolati dopo tale data. E' fatta salva la possibilita'
di  immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima
della data di cui al periodo precedente".
 
	        
	      
                              Art. 101.
    Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe

  1.  La  produzione  e  la  distribuzione delle targhe dei veicoli a
motore  o  da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro
dei   trasporti   con   proprio   decreto,   sentiti   il  ((Ministro
dell'economia  e  delle  finanze))  e  il (( Ministro dell'economia e
delle  finanze)),  stabilisce  il  prezzo  di  vendita  delle  targhe
comprensivo  del  costo di produzione e di una quota di maggiorazione
da  destinare  esclusivamente  alle attivita' previste dall'art. 208,
comma  2.  Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto
con i Ministri ((dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture
e  dei  trasporti)),  assegna  annualmente i proventi derivanti dalla
quota  di  maggiorazione  al  ((Ministero  delle infrastrutture e dei
trasporti))  nella misura del venti per cento e al ((Dipartimento per
i  trasporti  terrestri))  nella  misura  dell'ottanta  per cento. Il
((Ministro   dell'economia   e  delle  finanze))  e'  autorizzato  ad
adottare,  con  propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
(39)((40))
  2.  Le  targhe  sono  consegnate  agli  intestatari dall' ((ufficio
competente  del  Dipartimento  per  i  trasporti terrestri)) all'atto
dell'immatricolazione dei veicoli. ((40))
  3.  Le  targhe  del veicolo e il relativo documento di circolazione
devono  essere  restituiti all' ((ufficio competente del Dipartimento
per  i  trasporti  terrestri))  in caso che l'interessato non ottenga
l'iscrizione   al  P.R.A.  entro  novanta  giorni  dal  rilascio  del
documento stesso. ((40))
  4.  Nel  caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma
3,   l'   ((ufficio  competente  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri)),   su  apposita  segnalazione  dell'ufficio  del  P.R.A.,
provvede,  tramite  gli  organi  di polizia, al ritiro delle targhe e
della carta di circolazione.((40))
  5.   Chiunque   abusivamente  produce  o  distribuisce  targhe  per
autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi  e'  soggetto, se il fatto non
costituisce  reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
  6.   La   violazione   di  cui  al  comma  5  importa  la  sanzione
amministrativa  accessoria  della  confisca  delle targhe, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
------------------
AGGIORNAMENTO (39)
  Il  D.P.R.  24  novembre  2001,  n.  474 ha disposto che il secondo
periodo  del  comma  1 del presente articolo e' abrogato per la parte
incompatibile con l'art. 2, comma 5, dello stesso D.P.R. n. 474/2001.
------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 102.
              Smarrimento, sottrazione, deterioramento
                       e distruzione di targa

  1.  In  caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle
targhe   di   cui   all'art.   100,  l'intestatario  della  carta  di
circolazione  deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi
di  polizia,  che  ne  prendono  formalmente  atto  e  ne  rilasciano
ricevuta.
  2.  Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di
smarrimento  o  sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che
queste  siano  state  rinvenute,  l'intestatario deve richiedere ((al
Dipartimento  per  i trasporti terrestri)) Una nuova immatricolazione
del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93. ((40))
  3.  Durante  il  periodo  di  cui  al  comma  2  e'  consentita  la
circolazione  del  veicolo  previa  apposizione  sullo stesso, a cura
dell'intestatario,  di  un  pannello  a  fondo  bianco  riportante le
indicazioni  contenute  nella  targa  originaria;  la  posizione e la
dimensione  del  pannello,  nonche'  i caratteri di iscrizione devono
essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
  4.  I  dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere
sempre  leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano piu'
leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere
all'ufficio competente ((del Dipartimento per i trasporti terrestri))
Una  nuova  immatricolazione  del  veicolo, con le procedure indicate
nell'art. 93. ((40))
  5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100,
comma  1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della
ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione
del veicolo.
  6.  L'intestatario  della  carta  di  circolazione  che  in caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe
di  immatricolazione  o  della  targa  per veicoli in circolazione di
prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola
con  il  pannello  di  cui  al  comma  3  senza  aver provveduto agli
adempimenti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  e'  soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
  7.  Chiunque  circola  con  targa  non  chiaramente e integralmente
leggibile  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. (6)

-------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 103
       Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione
                 dei veicoli a motore e dei rimorchi

  1.   La   parte   interessata,   intestataria  di  un  autoveicolo,
motoveicolo  o  rimorchio,  o  l'avente  titolo  deve  comunicare  al
competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la distruzione,
la  demolizione  o  la definitiva esportazione all'estero del veicolo
stesso,  restituendo  il  certificato  di  proprieta' ((e la carta di
circolazione)).  L'ufficio  del P.R.A. ne da' immediata comunicazione
all'ufficio  competente  del  Dipartimento per i trasporti terrestri,
provvedendo  altresi'  alla  restituzione  al  medesimo ufficio della
carta  di  circolazione (( . . . )). Con il regolamento di esecuzione
sono  stabilite le modalita' per lo scambio delle informazioni tra il
P.R.A. e Dipartimento per i trasporti terrestri. (40)
  2.  Le  targhe  ed  i  documenti di circolazione vengono, altresi',
ritirati  d'ufficio  tramite  gli organi di polizia, che ne curano la
consegna  agli  uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta
giorni  dalla  rimozione  del  veicolo  dalla  circolazione, ai sensi
dell'art.  159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il
veicolo   stesso   non  sia  stato  reclamato  dall'intestatario  dei
documenti  anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato
ai  sensi  dello  stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. e'
tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152.
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152.
  5.  Chiunque  viola  le  disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
duecentomila  a  lire  ottocentomila.  PERIODO  ABROGATO DAL D.LGS. 3
APRILE 2006, N. 152
                                                           (6) ((80))

-------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
  La  L.  29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 11, comma 6)
che  "Le  disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del
decreto  legislativo  n.  285 del 1992, come da ultimo modificati dai
commi  1,  2,  lettera  a), e 3 del presente articolo, si applicano a
decorrere  dal  sesto  mese successivo alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 5".
 
	        
	      
TITOLO III
DEI VEICOLI
Capo IV
CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE
E DELLE MACCHINE OPERATRICI
                              Art. 104.
            Sagome e masse limite delle macchine agricole
  1.  Alle  macchine  agricole  semoventi  e  a  quelle  trainate che
circolano  su  strada  si  applicano  per  la  sagoma limite le norme
stabilite  dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per
i rimorchi.
  2.  Salvo  quanto  diversamente  disposto  dall'art.  57,  la massa
complessiva  a pieno carico delle macchine agricole su ruote non puo'
eccedere  5  t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o piu'
assi.
  3.  Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite
di  pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area
di  impronta  sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se
trattasi  di  veicoli  a  tre  o  piu' assi, la distanza fra due assi
contigui  non  sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al
comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
  4. La massa massima sull'asse piu' caricato non puo' superare 10 t;
quella  su  due  assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non puo'
superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
  5.  Qualunque  sia  la condizione di carico della macchina agricola
semovente,  la  massa  trasmessa  alla  strada  dall'asse di guida in
condizioni  statiche  non  deve  essere  inferiore al 20% della massa
della  macchina  stessa  in  ordine  di  marcia. Tale valore non deve
essere  inferiore al 15% per le macchine con velocita' inferiore a 15
km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
  6.  La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non puo'
eccedere 16 t.
  7.  Le  trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature
di  tipo  portato  o  semiportato  devono  rispondere  alle  seguenti
prescrizioni:
    a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore
al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
    b)   lo  sbalzo  posteriore  del  complesso  non  deve  risultare
superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
    c)  la  lunghezza  complessiva dell'insieme, data dalla somma dei
due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il
doppio di quella della trattrice non zavorrata;
    d)  la  sporgenza  laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano
mediano verticale longitudinale della trattrice;
    e)  la  massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati
non  deve  superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle
norme  stabilite  dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei
commi precedenti;
     f)  il  bloccaggio  tridimensionale  degli  attacchi di supporto
degli   attrezzi  deve  impedire,  durante  il  trasporto,  qualsiasi
oscillazione  degli  stessi  rispetto  alla  trattrice,  a  meno  che
l'attrezzatura  sia  equipaggiata  con  una  o piu' ruote liberamente
orientabili  intorno  ad  un  asse  verticale  rispetto  al  piano di
appoggio.
  8.  Le macchine agricole che per necessita' funzionali hanno sagome
e  masse  eccedenti  quelle  previste  nei  commi  dall'1  al  6 e le
trattrici   equipaggiate   con   attrezzature   di   tipo  portato  o
semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono
considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per
circolare  su  strada,  dell'autorizzazione ((valida per due anni)) e
rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le
strade  statali  e  dalla  regione  di partenza per la rimanente rete
stradale. ((80))
  9.   Nel  regolamento  sono  stabilite  posizioni,  caratteristiche
fotometriche,  colorimetriche e modalita' di applicazione di pannelli
e  dispositivi  di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri
dati   dalle  macchine  agricole  indicate  nei  commi  7  e  8;  nel
regolamento  saranno indicate le condizioni e le cautele da osservare
durante la marcia su strada.
  10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera
le sagome o le masse fissate e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
  11.   Chiunque   circola   su  strada  con  una  macchina  agricola
eccezionale  in  violazione delle norme di bloccaggio degli attrezzi,
sui  pannelli  e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9
oppure  senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione
e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentomila a lire ottocentomila.
  12.   Chiunque   circola   su  strada  con  una  macchina  agricola
eccezionale  senza  avere  con  se' l'autorizzazione e' soggetto alla
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila  a lire duecentomila. Il viaggio potra' proseguire solo
dopo  la esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di
corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.
  13.  Dalle  violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione
amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10.
                                                                  (6)

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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (80)
  La  L.  29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 15, comma 2)
che   "Le   disposizioni   di  cui  al  comma  1  si  applicano  alle
autorizzazioni  rilasciate  successivamente  alla  data di entrata in
vigore  della  presente  legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli
importi  dell'imposta  di  bollo  dovuta  ai sensi dell'articolo 104,
comma  8,  del  decreto legislativo n. 285 del 1992, e, ove previsti,
degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento".
 
	        
	      
                              Art. 105.
                     Traino di macchine agricole
  1.  I  convogli  formati  da macchine agricole semoventi e macchine
agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m.
  2.  Nel  limite  di  cui  al  comma 1 le trattrici agricole possono
trainare  un  solo  rimorchio  agricolo  o  non  piu' di due macchine
operatrici  agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati
dalla trattrice.
  3.  Alle  trattrici  agricole con attrezzi portati anteriormente e'
fatto  divieto  di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste
di  disposivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del
veicolo traente.
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila. ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                              Art. 106.
         Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento
                       delle macchine agricole
  1.  Le  macchine  agricole  indicate  nell'art. 57, comma 2, devono
essere  costruite  in  modo che, ai fini della circolazione stradale,
garantiscano    sufficiente    stabilita'    sia   quando   circolano
isolatamente,  sia quando effettuano il traino, se previsto, sia, in-
fine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei
quali   deve  essere  garantito  il  bloccaggio  tridimensionale.  Le
macchine  agricole  semoventi devono essere inoltre costruite in modo
da  consentire  un  idoneo  campo  di  visibilita', anche quando sono
equipaggiate   con   cabina  di  guida  chiusa,  con  dispositivi  di
protezione  del  conducente  e con attrezzi portati o semiportati. Il
sedile   del   conducente   deve   essere  facilmente  accessibile  e
confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.
 2.  Le  macchine  agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera  a),  escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite
di:
    a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
    b) dispositivi per la frenatura;
    c) dispositivo di sterzo;
    d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
    e) dispositivo per la segnalazione acustica;
    f) dispositivo retrovisore;
    g) ruote o cingoli idonei per la maecia su strada;
    h)   dispositivi   amovibili   per   la  protezione  dalle  parti
pericolose;
    i)  dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte
per il traino;
    l)  superfici  trasparenti  di sicurezza e dispositivo tergivetro
del parabrezza.
  3.  Le  macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera   a),   punto  3),  devono  essere  munite,  con  riferimento
all'elencazione  del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b),
c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui
alla  lettera  a),  anche  se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t
possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).
  4.  Le  macchine  agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera  b),  devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2,
lettere  a),  b),  g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui
all'art.  57,  comma  2, lettera b), punto 1, se di massa complessiva
inferiore od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina
agricola  traente  per  macchine  operatrici trainate prive di freni,
possono  essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) del
comma  2.  Sulle  macchine  agricole  trainate,  esclusi  i  rimorchi
agricoli,  e'  consentito  che  i  dispositivi di cui alla lettera a)
siano amovibili.
  5.   Le   prescrizioni   tecniche   relative  alle  caratteristiche
costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse
devono   essere   munite,   quando  non  espressamente  previste  dal
regolamento,  sono  stabilite con decreto del Ministro dei trasporti,
di  concerto  con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fatte
salve   le  competenze  del  Ministro  dell'ambiente  in  materia  di
emissioni  inquinanti  e  di  rumore. Con lo stesso strumento possono
essere  stabilite caratteristiche, numero e modalita' di applicazione
dei dispositivi di cui al presente articolo.
  6.  Le  macchine  agricole  indicate  nell'art. 57, comma 2, devono
inoltre  rispondere  alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di
difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro,
nonche' per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.
  7.   Qualora  i  decreti  di  cui  al  comma  5  si  riferiscano  a
disposizioni  oggetto  di direttive del Consiglio o della Commissione
delle   Comunita'  Europee,  le  prescrizioni  tecniche  sono  quelle
contenute nelle predette direttive; per l'omologazione si fa salva la
facolta',  per  gli  interessati,  di richiedere l'applicazione delle
corrispondenti  prescrizioni  tecniche  contenute  nei  regolamenti o
nelle  raccomandazioni  emanate  dall'ufficio  europeo per le Nazioni
unite  -  Commissione economica per l'Europa, accettati dal Ministero
competente per la materia.
  8. Con gli stessi decreti puo' essere reso obbligatorio il rispetto
di  norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2,
3, 4, 5 e 6. ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                              Art. 107.
               Accertamento dei requisiti di idoneita'
                       delle macchine agricole
  1.  Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette
all'accertamento  dei  dati  di  identificazione,  della  potenza del
motore  quando  ricorre  e  della  corrispondenza  alle  prescrizioni
tecniche  ed  alle  caratteristiche  disposte  a  norma  di legge. Il
regolamento  stabilisce  le categorie di macchine agricole operatrici
trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra.
  2.  L'accertamento  di  cui  al  comma 1 ha luogo mediante visita e
prova  da  parte  degli  ((uffici  competenti  del Dipartimento per i
trasporti  terrestri)),  secondo  modalita' stabilite con decreto del
Ministero dei trasporti, di concerto con i Ministri ((delle politiche
agricole   e  forestali))  e  ((del  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali)),  fatte  salve le competenze del ((Ministro dell'ambiente e
della  tutela del territorio)) e in materia di emissioni inquinanti e
di rumore.((40))
  3.  Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o
entita'  tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene effettuato
su  un  prototipo  mediante  omologazione del tipo, secondo modalita'
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato
interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le
competenze   del   ((Ministro   dell'ambiente   e  della  tutela  del
territorio))  in  materia  di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti
salvi  gli  accordi  internazionali, l'omologazione totale o parziale
rilasciata  da  uno  stato  estero puo' essere riconosciute valida in
Italia a condizione di reciprocita'. (6)((40))
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 108.
   Rilascio del certificato di idoneita' tecnica alla circolazione
        e della carta di circolazione delle macchine agricole
  1.  Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le
esclusioni  previste  dall'art. 107, comma 1, devono essere munite di
un  certificato  di idoneita' tecnica alla circolazione ovvero di una
carta di circolazione.
  2.  ((  Il  certificato di idoneita' tecnica alla circolazione , la
carta  di  circolazione ovvero il certificato di approvazione )) sono
rilasciati  a  seguito dell'esito favorevole dell'accertamento di cui
all'art.  107,  comma  1,  sulla  base  di  documentazione  idonea  a
stabilire l'origine della macchina agricola.
Nel  regolamento sono stabiliti il contenuto e le caratteristiche del
certificato di idoneita' tecnica e della carta di circolazione.
  3.  Per  le  macchine  agricole  non  prodotte in serie, compresi i
prototipi, la documentazione di origine e' costituita dal certificato
di origine dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da
chi   ha   proceduto  alla  costruzione  del  medesimo.  Qualora  gli
accertamenti  siano  richiesti  per  macchine  agricole costruite con
parti   staccate,  deve  essere  inoltre  esibita  la  documentazione
relativa alla provenienza delle parti impiegate.
  4.  Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il
costruttore  o  il  suo legale rappresentante rilascia all'acquirente
una formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal Ministero
dei  trasporti,  attestante che la macchina agricola, in tutte le sue
parti,  e'  conforme  al  tipo  omologato.  Di  tale dichiarazione il
costruttore  assume  la  piena responsabilita' a tutti gli effetti di
legge.  La  dichiarazione  di  conformita',  quando ne sia ammesso il
rilascio, ha anche valore di certificato di origine.
  5.  Per le macchine agricole di tipo omologato (( il certificato di
idoneita'  tecnica  alla circolazione ovvero la carta di circolazione
))  vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di conformita',
senza ulteriori accertamenti.
  6.  Chiunque  rilascia la dichiarazione di conformita' per macchine
agricole  non  conformi  al  tipo omologato e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni.
  7.  Il  rilascio del certificato di idoneita' tecnica o della carta
di  circolazione  e'  sospeso  qualora emergano elementi che facciano
ritenere  la  possibilita' della sussistenza di un reato perseguibile
ai sensi delle leggi penali. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                              Art. 109.
             Controlli di conformita' al tipo omologato
                       delle macchine agricole
  1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato
sono identificati ai sensi dell'art. 74.
  2.  Il  Ministero  dei  trasporti  ha  facolta'  di  prelevare e di
sottoporre  in  qualsiasi  momento ad accertamenti di controllo della
conformita'  al  tipo  omologato  le  macchine  agricole  non  ancora
immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale
e  identificati  a  norma  del  comma 1. Con decreto del Ministro dei
trasporti,  emesso  di  concerto  con  i  Ministri  ((delle politiche
agricole  e  forestali))  e ((del lavoro e delle politiche sociali)),
fatte salve le competenze del ((Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio)) in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono
stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  gli  accertamenti e gli
eventuali  prelievi,  nonche'  i relativi oneri a carico del titolare
dell'omologazione.((40))
  3.  Con  lo  stesso  decreto sono stabilite le modalita' da seguire
fino  alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca
dell'omologazione  stessa,  qualora in seguito al controllo di cui al
comma  2 risulti il mancato rispetto della conformita' della serie al
tipo omologato.
  4.  Chiunque  produce  o  mette  in vendita una macchina agricola o
dispositivi  non conformi ai tipi omologati e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni.
  5.  Chiunque  produce  o  mette  in  vendita  una macchina agricola
omologata,  rilasciando  la relativa dichiarazione di conformita' non
munita  dei  dati di identificazione a norma del comma 1, e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila. (6)
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 110.
 Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneita'
          tecnica alla circolazione delle macchine agricole

  1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a),
punto  1)  e  punto  2),  e  lettera  b), punto 2, esclusi i rimorchi
agricoli  di  massa  complessiva  non  superiore a 1,5 t ed aventi le
altre  caratteristiche  fissate  dal  regolamento,  per  circolare su
strada  sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta
di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera
a),  punto  3),  e  lettera  b), punto 1), con le esclusioni previste
all'art.  107,  comma  1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva
non  superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal
regolamento  per  circolare su strada sono soggette al rilascio di un
certificato di idoneita' tecnica alla circolazione.
  2.  La  carta  di  circolazione  ovvero il certificato di idoneita'
tecnica  alla  circolazione sono rilasciati dall'((ufficio competente
del   Dipartimento   per   i  trasporti  terrestri))  competente  per
territorio;  il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle
macchine  agricole  indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto
1)  e  punto  2),  e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi
agricoli  di  massa  complessiva  non  superiore a 1,5 t ed aventi le
altre  caratteristiche  fissate  dal regolamento, a nome di colui che
dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di
impresa  che  effettua  lavorazioni  agromeccaniche  o  locazione  di
macchine agricole, nonche' a nome di enti e consorzi pubblici. ((40))
  3.  Il trasferimento di proprieta' delle macchine agricole soggette
all'immatricolazione,  nonche'  il  trasferimento  di  sede ovvero di
residenza  ed  abitazione del titolare devono essere comunicati entro
trenta  giorni,  unitamente  alla  prescritta  documentazione ed alla
carta  di circolazione, all'((ufficio competente del Dipartimento per
i   trasporti   terrestri))  rispettivamente  dal  nuovo  titolare  e
dall'intestatario  della  carta di circolazione. Detto ufficio annota
le  relative  variazioni  sul  certificato  di  circolazione  stessa.
Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di
proprieta'  consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovra'
acquisire  anche  la dichiarazione di assunzione di responsabilita' e
provvedere  alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalita'
indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili. ((40))
  4.  L'annotazione  del  trasferimento di proprieta' e' condizionata
dal  possesso  da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al
comma 2.
  5.  Il  regolamento  stabilisce  il  contenuto e le caratteristiche
della  carta  di circolazione e del certificato di idoneita' tecnica,
nonche' le modalita' per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
  6.  Chiunque  circola  su  strada  con una macchina agricola per la
quale  non  e'  stata  rilasciata la carta di circolazione, ovvero il
certificato  di idoneita' tecnica alla circolazione, e' soggetto alla
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
duecentomila a lire ottocentomila.
  7.  Chiunque  circola  su  strada  con  una  macchina  agricola non
osservando  le  prescrizioni  contenute  nella  carta di circolazione
ovvero  nel  certificato  di  idoneita'  tecnica,  e'  soggetto  alla
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
  8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprieta', di
sede  o  di residenza ed abitazione nel termine stabilito e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
cinquantamila  a  lire  duecentomila.  Dalla  violazione  consegue la
sanzione   amministrativa   accessoria  del  ritiro  della  carta  di
circolazione   o   del   certificato   di   idoneita'   tecnica  alla
circolazione,  secondo  le  norme  di  cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. (6)

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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 111.
          Revisione delle macchine agricole in circolazione
  1.  Il  Ministro dei trasporti, di concerto con il ((Ministro delle
politiche   agricole   e  forestali)),  puo'  disporre,  con  decreto
ministeriale,   la  revisione  generale  o  parziale  delle  macchine
agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine
di  accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneita' per la
sicurezza della circolazione, nonche' lo stato di efficienza.((40))
  2.  Gli  ((uffici  competenti  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri)), qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di
cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di
singole macchine agricole.((40))
  3.  Nel  regolamento  sono  stabilite  le  procedure,  i tempi e le
modalita'  delle  revisioni di cui al presente articolo, nonche', ove
ricorrano,   i   criteri  per  l'accertamento  dei  requisiti  minimi
d'idoneita'   cui   devono  corrispondere  le  macchine  agricole  in
circolazione e del loro stato di efficienza.
  4. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il
Ministro   dell'agricoltura  e  delle  foreste,  puo'  modificare  la
normativa  prevista  dal  presente  articolo  in  relazione  a quanto
stabilito  in  materia  da  disposizioni  della  Comunita'  economica
europea.
  5.  Alle  macchine  agricole,  di  cui  al  comma 1 si applicano le
disposizioni dell'art. 80, comma 7.
  6.  Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non e'
stata   presentata   alla   revisione   e'   soggetto  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.   Da   tale   violazione   discende   la   sanzione
amministrativa  accessoria  del  ritiro della carta di circolazione o
del  certificato  di idoneita' tecnica , secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. (6)
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 112.
   Modifiche dei requisiti di idoneita' delle macchine agricole in
     circolazione e aggiornamento del documento di circolazione

  1.  Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai
sensi  dell'art.  107 non devono presentare difformita' rispetto alle
caratteristiche  indicate  nella  carta  di  circolazione  ovvero nel
certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, ne' alterazioni o
danneggiamenti dei dispositivi prescritti.
  2.  Gli  ((uffici  competenti  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri)),  su richiesta dell'interessato, sottopongono alla visita
e  prova  di accertamento prevista all'art. 107, comma 2, la macchina
agricola alla quale siano state modificate una o piu' caratteristiche
oppure uno o piu' dispositivi indicati nel documento di circolazione;
a  seguito  dell'esito favorevole dell'accertamento i predetti uffici
provvedono all'aggiornamento del documento stesso. ((40))
  3.  Alle  macchine  agricole  soggette  all'immatricolazione  ed al
rilascio  della  carta  di  circolazione si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.
  4.  Chiunque  circola  su strada con una macchina agricola difforme
nelle   caratteristiche   indicate   nel   comma  1,  nonche'  con  i
dispositivi,  prescritti  a  norma  di legge, alterati, danneggiati o
mancanti  e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  da  lire  centomila a lire quattrocentomila, salvo che il
fatto  costituisca  reato.  Da  tale  violazione discende la sanzione
amministrativa  accessoria  del  ritiro  della carta di circolazione,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (6)

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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 113.
                   Targhe delle macchine agricole
  1.  Le  macchine  agricole  semoventi  di cui all'art. 57, comma 2,
lettera  a),  punti  1)  e  2), per circolare su strada devono essere
munite   posteriormente   di   una   targa   contenente   i  dati  di
immatricolazione.
  2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere
individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente,
quando sia occultata la visibilita' della targa d'immatricolazione di
quest'ultima ).
  3.  I  rimorchi  agricoli,  esclusi quelli di massa complessiva non
superiore  a  1,5  t,  devono  essere  muniti  di  una speciale targa
contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.
  4. La targatura e' disciplinata dalle disposizioni degli articoli (
99,   )  100  e  102,  in  quanto  applicabili.  Per  la  produzione,
distribuzione e restituzione delle targhe si applica l'art. 101.
  5.  Chiunque  viola  le  disposizioni  del  presente articolo (( e'
soggetto  alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie ))
stabilite dagli articoli 100, 101 e 102.
  6.  Il  Ministro  dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le
modalita' per l'applicazione di quanto previsto al comma 4. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
 
	        
	      
                              Art. 114.
          Circolazione su strada delle macchine operatrici
  1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare
per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per
le  norme  costruttive  ed  i  dispositivi  di equipaggiamento quelle
stabilite dall'art. 106.
  2.  Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad
immatricolazione  presso gli uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti  terrestri, che rilasciano la carta di circolazione a colui
che dichiari di essere il proprietario del veicolo. (40)
  3.  Le  macchine  operatrici  per circolare su strada sono soggette
altresi'  alla  disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109,
111 e 112. Le macchine operatrici che per necessita' funzionali hanno
sagome  e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono
considerate  macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le
norme  previste dall'art. 104, comma 8 ((, salvo che l'autorizzazione
per circolare ivi prevista e' valida per un anno e rinnovabile)).
  4.  Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono
essere  munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le
macchine  operatrici  trainate  devono  essere munite di una speciale
targa di immatricolazione.
  5.  La modalita' per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonche'
per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarita' del veicolo
ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
  6.  Le  modalita'  per  l'  immatricolazione  e  la  targatura sono
stabilite dal regolamento.
  7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alle  medesime  sanzioni  amministrative, comprese quelle accessorie,
previste  per  le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.
.ri, (6)

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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE
DEGLI ANIMALI
                              Art. 115.
                 Requisiti per la guida dei veicoli
                     e la conduzione di animali

  1.  Chi  guida  veicoli  o  conduce  animali deve essere idoneo per
requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
    a)  anni  quattordici  per  guidare  veicoli a trazione animale o
condurre  animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi
o altri raggruppamenti di animali;
    b) anni quattordici per guidare ciclomotori purche' non trasporti
altre persone oltre al conducente;
    c)  anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125
cc  che  non  trasportino altre persone oltre al conducente; macchine
agricole  o  loro  complessi che non superino i limiti di sagoma e di
peso  stabiliti  per i motoveicoli e che non superino la velocita' di
40  km/h,  la  cui  guida  sia consentita con patente di categoria A,
sempreche' non trasportino altre persone oltre al conducente;
    d) anni diciotto per guidare:
      1)  ciclomotori,  motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il
trasporto  promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale,
con  o  senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate
alla  lettera  c),  ovvero  che  trasportino  altre  persone oltre al
conducente; macchine operatrici;
      2)  autocarri,  autoveicoli per trasporti specifici, autotreni,
autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva
a pieno carico non superi 7,5 t; (59) (74a)
      3)  i  veicoli  di  cui  al punto 2) la cui massa complessiva a
pieno  carico,  compresa  la  massa  dei rimorchi o dei semirimorchi,
superi  7,5  t,  purche'  munito  di  un  certificato di abilitazione
professionale  rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri; (40)
    e)  anni  ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della
lettera  d),  quando  il conducente non sia munito del certificato di
abilitazione   professionale;   motocarrozzette   ed  autovetture  in
servizio  da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri,
autotreni,  autosnodati,  adibiti  al trasporto di persone, nonche' i
mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
((1-bis.  Ai  minori  che  hanno compiuto diciassette anni e che sono
titolari  di  patente diguida e' consentita, a fini di esercitazione,
la  guida  di  autoveicoli  di  massa  complessiva a pieno carico non
superiore  a  3,5  t,  con esclusione del traino di qualunque tipo di
rimorchio,  e  comunque  nel rispetto dei limiti di potenza specifica
riferita  alla  tara  di  cui  all'articolo 117, comma 2-bis, purche'
accompagnati  da  un  conducente  titolare  di  patente  di  guida di
categoria  B  o  superiore  da  almeno dieci anni, previo rilascio di
un'apposita  autorizzazione  da  parte  del  competente  ufficio  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e  statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore
o dal legale rappresentante del minore.
  1-ter.  Il  minore  autorizzato  ai  sensi  del  comma  1-bis  puo'
procedere  alla  guida  accompagnato  da uno dei soggetti indicati al
medesimo  comma  solo  dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso
pratico  di  guida,  delle  quali  almeno  quattro in autostrada o su
strade  extraurbane  e  due in condizione di visione notturna, presso
un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
  1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo
non  puo'  prendere  posto, oltre al conducente, un'altra persona che
non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere
munito  di  un  apposito  contrassegno recante le lettere alfabetiche
"GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo
122.
  1-quinquies.  Nelle  ipotesi  di  guida  di  cui  al comma 1-bis si
applicano  le  disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in
caso  di  violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
comma  5  del medesimo articolo. L'accompagnatore e' responsabile del
pagamento  delle  sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il
genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con il tutore del
conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.
  1-sexies.  Nelle  ipotesi  di  guida  di  cui al comma 1-bis, se il
minore  autorizzato  commette violazioni per le quali, ai sensi delle
disposizioni   del   presente   codice,  sono  previste  le  sanzioni
amministrative  accessorie  di cui agli articoli 218 e 219, e' sempre
disposta  la  revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per
la   revoca   dell'autorizzazione   si   applicano   le  disposizioni
dell'articolo  219,  in  quanto  compatibili.  Nell'ipotesi di cui al
presente   comma   il   minore   non   puo'   conseguire   di   nuovo
l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.
  1-septies.  Nelle  ipotesi  di  guida  di cui al comma 1-bis, se il
minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione,
si  applicano  le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122,
comma   8,   primo  e  secondo  periodo.  Si  applicano  altresi'  le
disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo)).
  2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
    a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la
cui  massa  complessiva  a  pieno  carico sia superiore a 20 t ((Tale
limite  puo'  essere  elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni
qualora  il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti
fisici  e  psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
con  oneri  a  carico del richiedente, secondo le modalita' stabilite
nel regolamento));
    b)  anni  sessanta  per  guidare  autobus,  autocarri, autotreni,
autoarticolati,  autosnodati,  adibiti  al trasporto di persone. Tale
limite  puo'  essere  elevato,  anno per anno, ((fino a sessantotto))
anni  qualora  il  conducente  consegua  uno  specifico attestato sui
requisiti  fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica
annuale, ((con oneri a carico del richiedente,)) secondo le modalita'
stabilite nel regolamento.
((2-bis.  Fatto  salvo  quanto  previsto dal comma 2, chi ha superato
ottanta  anni  puo' continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i
quali  e'  richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora
consegua  uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica
locale  di  cui  al  comma  4  dell'articolo 119, a seguito di visita
medica  specialistica  biennale,  con oneri a carico del richiedente,
rivolta  ad  accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici
prescritti)).
  3.  Chiunque  guida  veicoli o conduce animali e non si trovi nelle
condizioni  richieste dal presente articolo e' soggetto, salvo quanto
disposto  nei  successivi  commi,  alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una  somma  da lire centomila a lire quattrocentomila.
Qualora  trattasi  di  motoveicoli  e  autoveicoli di cui al comma 1,
lettera e), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
  4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A,
che  guida  motoveicoli  di  cilindrata  superiore  a  125  cc  o che
trasporta  altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a
125  cc e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma  da  lire cinquantamila a lire duecentomila. La stessa sanzione
si  applica  al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero
senza aver compiuto gli anni diciotto.
  5.  Chiunque,  avendo  la  materiale disponibilita' di veicoli o di
animali,  ne  affida  o  ne consente la condotta a persone che non si
trovino  nelle condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
cinquantamila  a  lire  duecentomila  se  si tratta di veicolo o alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila
a lire centoventimila se si tratta di animali.
  6.  Le  violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse
con  veicoli  a  motore,  importano  la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.

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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
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AGGIORNAMENTO (59)
  Il  D.LGS.  21  novembre  2005,  n. 286 ha disposto (con l'art. 18,
comma  1,  lettera  a))  che  i  conducenti,  muniti  della  carta di
qualificazione  del  conducente,  devono  aver  compiuto 18 anni, per
guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui e' richiesta la
patente  di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni
di  massa  di  cui  al comma 1, lettera d), numero 2 del del presente
articolo.
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AGGIORNAMENTO (74a)
  Il  D.LGS.  21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal D.LGS. 22
dicembre  2008,  n. 214, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera
a))  che  i  conducenti  muniti  della  carta  di  qualificazione del
conducente  devono  aver compiuto 18 anni per guidare veicoli adibiti
al  trasporto di merci per cui e' richiesta la patente di guida delle
categorie  C  e  C+E,  in  deroga alle limitazioni di massa di cui al
comma  1,  lettera d), numero 2), del presente articolo, a condizione
di  aver  seguito il corso di formazione iniziale di cui all'articolo
19, comma 2 dello stesso D.LGS. 286/2005.
 
	        
	      
                              Art. 116
       Patente, certificato di abilitazione professionale per
         la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato
               di idoneita' alla guida di ciclomotori

  1.  Non  si  possono  guidare  autoveicoli e motoveicoli senza aver
conseguito  la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri.(40)
  1-bis.  Per  guidare  un  ciclomotore  il  minore di eta' che abbia
compiuto  14  anni  deve  conseguire il certificato di idoneita' alla
guida,  rilasciato  dal  competente  ufficio  del  Dipartimento per i
trasporti  terrestri,  a seguito di specifico corso con prova finale,
organizzato secondo le modalita' di cui al comma 11-bis.
  1-ter.  A  decorrere dal 1∞ ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro
che compiano la maggiore eta' a partire dalla medesima data e che non
siano  titolari  di patente di guida; coloro che, titolari di patente
di  guida,  hanno  avuto  la  patente sospesa per l'infrazione di cui
all'articolo  142,  comma  9,  mantengono  il  diritto alla guida del
ciclomotore;  coloro  che  al  30  settembre 2005 abbiano compiuto la
maggiore  eta'  conseguono  il certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori,  previa  presentazione  di domanda al competente ufficio
del   Dipartimento   per   i   trasporti   terrestri,   corredata  da
certificazione  medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e
psichici  e  dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione
presso  un'autoscuola,  tenuto secondo le disposizioni del decreto di
cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.
  1-quater.  I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei
ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi
compresa  quella  speciale.  Fino alla data del 30 settembre 2009, la
certificazione  potra'  essere  limitata  all'esistenza di condizioni
psico-fisiche  di  principio  non  ostative  all'uso del ciclomotore,
eseguita dal medico di medicina generale;
  1-quinquies.  Non  possono  conseguire  il certificato di idoneita'
alla  guida  di  ciclomotori  i  conducenti gia' muniti di patente di
guida;   i  titolari  di  certificato  di  idoneita'  alla  guida  di
ciclomotori  sono  tenuti  a restituirlo ad uno dei competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento
di una patente.
  2.  Per  sostenere  gli  esami di idoneita' per la patente di guida
occorre   presentare  apposita  domanda  al  competente  ufficio  del
Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  ed essere in possesso dei
requisiti   fisici   e   psichici   prescritti.  Il  Ministero  delle
infrastrutture  e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce
il  procedimento  per  il  rilascio,  l'aggiornamento e il duplicato,
attraverso  il  proprio  sistema informatico, delle patenti di guida,
dei  certificati  di  idoneita'  alla  guida  e  dei  certificati  di
abilitazione    professionale,    con   l'obiettivo   della   massima
semplificazione  amministrativa,  anche  con  il  coinvolgimento  dei
medici  di  cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui
all'articolo  123  e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
264. (40)
  3.  La  patente  di  guida,  conforme  al  modello  comunitario, si
distingue  nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli
indicati per le rispettive categorie:
   A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
   B  -  Motoveicoli,  esclusi  i  motocicli,  autoveicoli  di  massa
complessiva  non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere,
escluso  quello  del  conducente,  non  e'  superiore  a  8, anche se
trainanti  un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la
massa  a  vuoto  del  veicolo  trainante  e  non  comporti  una massa
complessiva  totale  a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5
t;
   C  -  Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la
cui guida e' richiesta la patente della categoria D;
   D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone
il  cui  numero  di posti a sedere, escluso quello del conducente, e'
superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero;
   E  -  Autoveicoli  per  la cui guida e' richiesta la patente delle
categorie  B,  C  e  D,  per  ciascuna  delle quali il conducente sia
abilitato,  quando  trainano  un  rimorchio che non rientra in quelli
indicati  in  ciascuna  delle  precedenti  categorie;  autoarticolati
destinati   al   trasporto  di  persone  e  autosnodati,  purche'  il
conducente  sia  abilitato  alla  guida di autoveicoli per i quali e'
richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purche'
il  conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali
e' richiesta la patente della categoria C.
  4.  I  rimorchi  leggeri  sono  quelli di massa complessiva a pieno
carico fino a 0,75 t.
  5.  I  mutilati  ed  i  minorati  fisici,  anche se affetti da piu'
minorazioni,  possono ottenere la patente speciale delle categorie A,
B,  C  e  D,  anche  se alla guida dei veicoli trainanti un rimorchio
leggero.  Le  suddetti  patenti possono essere limitate alla guida di
veicoli di particolari tipi e caratteristiche nonche' con determinate
prescrizioni   in  relazione  all'esito  degli  accertamenti  di  cui
all'art.  119,  comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla
patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra,
e/o  quale  tipo  di  adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non
possono  guidare  i  veicoli  in servizio di piazza o di noleggio con
conducente  per  trasporto  di  persone  o  in  servizio di linea, le
autoambulanze,  nonche'  i  veicoli  adibiti  al  trasporto  di merci
pericolose.   Fanno   eccezione  le  autovetture,  i  tricicli  ed  i
quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il
trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio
del  certificato  di  abilitazione professionale ai conducenti muniti
della  patente  di  guida  di  categoria B, C e D speciale, di cui al
comma 8-bis.
  6.  Possono  essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali
e' richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che gia' lo
siano  per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida e' richiesta la
patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.
  7.  La  validita'  della  patente puo' essere estesa dal competente
ufficio   del   Dipartimento   per   i  trasporti  terrestri,  previo
accertamento  dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a
categorie di veicoli diversi. (40)
  8.  I  titolari  di  patente  di  categoria  A,  B e C, per guidare
tricicli,  quadricicli  ed  autovetture  in  servizio di noleggio con
conducente  e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente
di  categoria  E,  correlata  con  patente  di  categoria  C, di eta'
inferiore  agli  anni  ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al
trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3,
i  titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E,
correlata  con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni
ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o
di  noleggio  con  conducente  o  per  trasporto  di  scolari, devono
conseguire  un  certificato  di abilitazione professionale rilasciato
dal  competente  ufficio  del  Dipartimento per i trasporti terrestri
sulla  base  dei  requisiti, delle modalita' e dei programmi di esami
stabiliti   nel   regolamento.   Tale  certificato  non  puo'  essere
rilasciato  a  mutilati  o  minorati  fisici. I conducenti di veicoli
adibiti  a  servizi di emergenza ottengono il rilascio della relativa
abilitazione   professionale   esibendo   certificazione,  che  sara'
definita   con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  dalla quale risulti la loro idoneita' allo svolgimento di
tale attivita'. (12) (22) (40)
  8-bis.  Il  certificato  di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a
mutilati  o  a  minorati  fisici  che siano in possesso di patente di
categoria  B,  C  e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla
conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica
certificazione  rilasciata  dalla  commissione  medica locale in base
alle  indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo
119, comma 10.
  9.  Nei  casi  previsti  dagli  accordi internazionali cui l'Italia
abbia  aderito,  per  la  guida  di  veicoli  adibiti  a  determinati
trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la
prescritta   categoria   devono   inoltre   conseguire   il  relativo
certificato   di  abilitazione,  idoneita',  capacita'  o  formazione
professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati
ai mutilati e ai minorati fisici. (40)
  10.  Nel  regolamento,  in  relazione a quanto disposto al riguardo
nella   normativa   internazionale,  saranno  stabiliti  i  tipi  dei
certificati  professionali  di cui al comma 9 nonche' i requisiti, le
modalita'  e  i  programmi  d'esame  per il loro conseguimento. Nello
stesso   regolamento  saranno  indicati  il  modello  e  le  relative
caratteristiche,  della  patente  di  guida, anche ai fini di evitare
rischi di falsificazione.
  11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro
comune  o  il  cambiamento  di  abitazione  nell'ambito  dello stesso
comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale Dipartimento
per  i  trasporti  terrestri  che  trasmette  per  posta,  alla nuova
residenza  del  titolare  della  patente  di  guida,  un tagliando di
convalida  da  apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i
comuni   devono   trasmettere  al  suddetto  ufficio  competente  del
Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri,  per  via telematica o su
supporto   magnetico   secondo  i  tracciati  record  prescritti  dal
Dipartimento   per   i  trasporti  terrestri,  notizia  dell'avvenuto
trasferimento  di  residenza, nel termine di un mese decorrente dalla
data  di  registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di
anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza
senza  che  sia  stata  ad  essi  dimostrata,  previa  consegna delle
attestazioni,  l'avvenuta  effettuazione dei versamenti degli importi
dovuti  ai  sensi  della  legge  1  dicembre  1986,  n.  870,  per la
certificazione  della  variazione  di residenza, ovvero senza che sia
stato  ad  essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito
non  e'  titolare  di  patente  di guida, sono responsabili in solido
dell'omesso pagamento. (22) (40)
  11-bis.  Gli  aspiranti  al conseguimento del certificato di cui al
comma  1-bis  possono  frequentare  appositi  corsi organizzati dalle
autoscuole.  In  tal caso, il rilascio del certificato e' subordinato
ad  un  esame  ((  .  . . )) svolto da un funzionario esaminatore del
Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri. I giovani che frequentano
istituzioni  statali  e  non statali di istruzione secondaria possono
partecipare  ai  corsi  organizzati  gratuitamente  all'interno della
scuola,    nell'ambito    dell'autonomia    scolastica.    Ai    fini
dell'organizzazione  dei  corsi,  le  istituzioni scolastiche possono
stipulare,  anche  sulla base di intese sottoscritte dalle province e
dai  competenti  uffici  del  Dipartimento per i trasporti terrestri,
apposite  convenzioni  a  titolo  gratuito  con  comuni,  autoscuole,
istituzioni   ed   associazioni  pubbliche  e  private  impegnate  in
attivita'  collegate  alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti
prevalentemente  da personale insegnante delle autoscuole. ((La prova
di verifica dei corsi)) organizzati in ambito scolastico e' espletata
da  un  funzionario  esaminatore  del  Dipartimento  per  i trasporti
terrestri  e  dall'operatore  responsabile  della gestione dei corsi.
((Nell'ambito  dei corsi di cui al primo e al terzo periodo e' svolta
una  lezione  teorica  di  almeno  un'ora,  volta all'acquisizione di
elementari  conoscenze  sul  funzionamento dei ciclomotori in caso di
emergenza.  Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma
1-bis,  gli  aspiranti  che  hanno superato l'esame di cui al secondo
periodo  o  la  prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare,
previa idonea attivita' di formazione, una prova pratica di guida del
ciclomotore)).  Ai  fini  della copertura dei costi di organizzazione
dei  corsi  tenuti  presso  le  istituzioni scolastiche, al Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca sono assegnati i
proventi   delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  nella  misura
prevista  dall'articolo  208,  comma 2, lettera c). Il Ministro delle
infrastrutture  e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da
adottarsi  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le direttive, le modalita', i programmi dei corsi e
delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria. ((80))
  12.  Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, lo
affida  o  ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la
patente di guida, il certificato di idoneita' di cui ai commi 1-bis e
1-ter  o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto,
e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
  13.  Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito
la  patente  di  guida  e'  punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro
9.032;  la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza
patente  perche'  revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti
previsti  dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato
nel biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno.
Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale
in composizione monocratica. (19)
  13-bis.  I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti
di  patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato
di  idoneita'  di  cui  al  comma  11-bis sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecentosedici a
euro duemilasessantacinque. (40) (47)
  14. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2002, N. 9
  15.  Parimenti  chiunque  guida  autoveicoli  o motoveicoli essendo
munito  della patente di guida ma non del certificato di abilitazione
professionale  o della carta di qualificazione del conducente, quando
prescritti,  o  di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal
competente  ufficio  del  Dipartimento per i trasporti terrestri, ove
non  sia  stato  possibile  provvedere,  nei  dieci giorni successivi
all'esame,  alla  predisposizione  del  certificato di abilitazione o
alla   carta   di   qualificazione,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 143 a euro 573.
(40)
  16. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 APRILE 1994, N. 575.
  17.  Le  violazioni  delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15
importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per  giorni  sessanta,  secondo  le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
  18.  Alle  violazioni  di  cui  al  comma  13  consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi,  o  in  caso  di  reiterazione  delle  violazioni,  la sanzione
accessoria  della  confisca amministrativa del veicolo. Quando non e'
possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
si  applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si
osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

-------------
AGGIORNAMENTO (12)
  Il D.L. 1 aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
30  maggio  1995, n. 204, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Il
termine  del  1  luglio  1994  di  cui all'articolo 116, comma 8, del
decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  come  integrato
dall'articolo  57,  comma  1,  lettera d), del decreto legislativo 10
settembre  1993,  n. 360, concernente il rilascio del certificato del
tipo  K.E.  ai  conducenti  di veicoli adibiti a servizi di emergenza
senza sostenere il relativo esame, e' prorogato al 30 giugno 1995".
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
  La  Corte  costituzionale,  con la sentenza 9-10 gennaio 1997, n. 3
(in  G.U.  1a  s.s.  15/1/1997, n. 3) ha dichiarato la illegittimita'
costituzionale del comma 13 del presente articolo 116 "nella parte in
cui  punisce  con la sanzione penale, colui che, munito di patente di
categoria  B,  C  o  D,  guida  un  veicolo per il quale e' richiesta
patente di categoria A".
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
  La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha diposto (con l'art. 17, comma 25)
che  gli  obblighi  di  eseguire  i versamenti di cui al comma 11 del
presente articolo sono soppressi.
  La  stessa  L. ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 26) che e'
soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di
cui al comma 8 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 ha disposto che il comma 13-bis del
presente articolo 116 entra in vigore il 1∞ gennaio 2004.
Il  D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre 2002,
n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, ha
disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in vigore
del medesimo D.lgs. 9/2002.
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AGGIORNAMENTO (47)
  Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo introdotto dalla legge di
conversione  1  agosto  2003, n. 214, avendo modificato l'art. 18 del
D.Lgs.  15  gennaio  2002,  n. 9, ha conseguentemente disposto che il
comma  13-bis  del  presente  articolo  "entra  in vigore il 1 luglio
2004".
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
  La  L.  29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 17, comma 2)
che  "Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al superamento
di  una  prova  pratica  di  guida  del  ciclomotore,  si applicano a
decorrere dal 19 gennaio 2011".
 
	        
	      
                              Art. 117
                       Limitazioni nella guida

  1.  E'  consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A,
rilasciata  alle  condizioni  e  con  le  limitazioni  dettate  dalle
disposizioni comunitarie in materia di patenti.
  2.  Per  i  primi  tre  anni  dal  conseguimento  della  patente di
categoria  B  non e' consentito il superamento della velocita' di 100
km/h  per  le  autostrade  e  di  90  km/h  per le strade extraurbane
principali.
  2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo
anno  dal  rilascio  non e' consentita la guida di autoveicoli aventi
una potenza specifica, riferita alla tara, ((superiore a 55 kW/t. Nel
caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo
si  applica  un  ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le
limitazioni  di  cui  al presente comma non si applicano)) ai veicoli
adibiti  al  servizio  di  persone  invalide,  autorizzate  ai  sensi
dell'articolo  188,  purche'  la  persona  invalida  sia presente sul
veicolo.  Fatto  salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente
codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75,
comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  il  divieto di cui al
presente  comma  ha  effetto  per i primi tre anni dal rilascio della
patente di guida. (68) (70) (71a) (74) (76a) ((80))
  3. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per l'indicazione
sulla  carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.
Analogamente  sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla
data di entrata in vigore del presente codice.
  4.  Le  limitazioni  alla guida e alla velocita' sono automatiche e
decorrono  dalla  data  di superamento dell'esame di cui all'articolo
121.  PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1 APRILE 1995, N. 98, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 204.
  5. Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni
dal  conseguimento  della  patente, circola oltrepassando i limiti di
guida  e  di  velocita'  di cui al presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro
594.  La  violazione  importa  la  sanzione amministrativa accessoria
della  sospensione della validita' della patente da due ad otto mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (68)

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AGGIORNAMENTO (68)
  Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con L. 2 ottobre 2007, n.
160,  ha stabilito che "Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo
117  del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1,
lettera  b),  del  presente  articolo,  si  applicano  ai titolari di
patente   di  guida  di  categoria  B  rilasciata  a  fare  data  dal
centottantesimo  giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto".
N.B.:   per   le   precedenti   modifiche   relative   alle  sanzioni
amministrative  pecuniarie  di  cui  al comma 5 del presente articolo
vedere il D.M. 29/12/2006 in G.U. 30/12/2006, n. 302.
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
  Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con L. 2 ottobre 2007, n.
160,  come  modificato  dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito
con  modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con
l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo
117  del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1,
lettera  b),  del  presente  articolo,  si  applicano  ai titolari di
patente  di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1∞ luglio
2008".
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AGGIORNAMENTO (71a)
  Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con L. 2 ottobre 2007, n.
160,  come  modificato  dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con
modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art.
2,  comma  2)  che "Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117
del  decreto  legislativo  n.  285  del 1992, introdotto dal comma 1,
lettera  b),  del  presente  articolo,  si  applicano  ai titolari di
patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1∞ gennaio
2009".
-------------
AGGIORNAMENTO (74)
  Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con L. 2 ottobre 2007, n.
160,  come  modificato  dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito
con  modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con
l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo
117  del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1,
lettera  b),  del  presente  articolo,  si  applicano  ai titolari di
patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1∞ gennaio
2010".
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AGGIORNAMENTO (76a)
  Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con L. 2 ottobre 2007, n.
160,  come  modificato  dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito
con  modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con
l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo
117  del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1,
lettera  b),  del  presente  articolo,  si  applicano  ai titolari di
patente  di  guida  di  categoria  B  rilasciata  a fare data dal "1∞
gennaio 2011".
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AGGIORNAMENTO (80)
  La  L.  29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 18, comma 2)
che  "Le  disposizioni  di  cui  al comma 2-bis dell'articolo 117 del
decreto  legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del
presente  articolo,  si  applicano ai titolari di patente di guida di
categoria   B  rilasciata  a  decorrere  dal  centottantesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
 
	        
	      
                              Art. 118.
           Patente e certificato di idoneita' per la guida
                           di filoveicoli

  1.  Non  si  possono  guidare filoveicoli senza avere conseguito la
patente  di  guida  per  autoveicoli , il certificato di abilitazione
professionale  nel  caso  della guida di filoveicoli per trasporto di
persone  e  un  certificato  di  idoneita'  rilasciato dal competente
ufficio  ((del  Dipartimento per i trasporti terrestri)), su proposta
della azienda interessata. ((40))
  2.  La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di
abilitazione  professionale  di cui devono essere muniti i conducenti
di  veicoli  filoviari  devono essere gli stessi di quelli prescritti
per i corrispondenti autoveicoli.
  3.  Il certificato di idoneita' si consegue mediante esame che deve
essere  preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un
veicolo  filoviario  da effettuarsi con la assistenza di un guidatore
gia' autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico della
azienda  che  intende adibire il candidato alla funzione di guidatore
di filobus.
  4.  Nel  regolamento  sono stabiliti i requisiti, le modalita' ed i
programmi  di  esame per il conseguimento del suddetto certificato di
idoneita'.
  5.  I  candidati  che  hanno  sostenuto  gli  esami  con  esito non
favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che
abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno
trenta giorni.
  6.  L'ufficio  competente  rilascia ai candidati che hanno superato
gli  esami  un certificato di idoneita' alle funzioni di guidatore di
filobus,  che  e'  valido  solo  se  accompagnato  dalla  patente per
autoveicoli  di  cui  al  comma  2  e dal certificato di abilitazione
professionale,   qualora  prescritto.  Il  certificato  di  idoneita'
abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.
  7. La validita' nel tempo del certificato di idoneita' e' la stessa
della  patente  di  guida  in  possesso dell'interessato ai sensi del
comma  2.  Quando  la  patente  viene confermata di validita' a norma
dell'art.  126, l'ufficio competente provvede ad analoga conferma per
anni  cinque  del  certificato  di  idoneita'.  Se la validita' della
patente non viene confermata, il certificato di idoneita' deve essere
ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.
  8.   I   competenti  uffici  ((del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri))  possono  disporre che siano sottoposti a visita medica o
ad  esame  di  idoneita' i titolari del certificato di idoneita' alla
guida  di  vetture  filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza
dei requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneita'. ((40))
  9.  Le  disposizioni  relative alla sospensione e alla revoca della
patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai
certificati  di  idoneita'  alla  guida  dei  filoveicoli  per  fatti
derivanti dalla guida degli stessi.
  10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato
di idoneita' alla guida di filoveicoli e' ammesso ricorso al Ministro
dei trasporti.
  11. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un filoveicolo,
ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della
patente  di  guida  per autoveicoli , del certificato di abilitazione
professionale,  quando  richiesto,  o del certificato di idoneita' e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila.
  12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di
guida   e  del  certificato  di  abilitazione  professionale,  quando
richiesto,  e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
  13.  Chiunque,  munito di patente di guida, guida filoveicoli senza
essere  munito del certificato di idoneita' e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
  14.  Alle  violazioni  suddette consegue la sanzione accessoria del
fermo  amministrativo  del  veicolo per sei mesi, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 119.
          Requisiti fisici e psichici per il conseguimento
                       della patente di guida

  1.  Non  puo'  ottenere  la  patente di guida o l'autorizzazione ad
esercitarsi  alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto
da  malattia  fisica  o  psichica,  deficienza organica o minorazione
psichica,  anatomica  o  funzionale  tale da impedire di condurre con
sicurezza veicoli a motore.
  2.  L'accertamento  dei  requisiti  fisici e psichici, tranne per i
casi  stabiliti  nel comma 4, e' effettuato dall'ufficio della unita'
sanitaria  locale  territorialmente  competente,  cui sono attribuite
funzioni  in  materia  medico-legale.  L'accertamento suindicato puo'
essere  effettuato  altresi' da un medico responsabile dei servizi di
base  del  distretto  sanitario  ovvero  da un medico appartenente al
ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico
delle  Ferrovie  dello  Stato  o  da  un  medico militare in servizio
permanente  effettivo  ((o  in  quiescenza)) o da un medico del ruolo
professionale  dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del
ruolo  sanitario  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco o da un
ispettore  medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
((L'accertamento  puo' essere effettuato dai medici di cui al periodo
precedente,   anche   dopo   aver   cessato   di   appartenere   alle
amministrazioni  e  ai  corpi  ivi  indicati,  purche' abbiano svolto
l'attivita'  di  accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto
parte  delle  commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni)).
In  tutti  i  casi  tale  accertamento  deve  essere  effettuato  nei
gabinetti medici.(40) ((80))
  2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti
dei  soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o
la  conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, e'
effettuato  dai  medici  specialisti  nell'area  della diabetologia e
malattie  del  ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno
l'eventuale   scadenza   entro  la  quale  effettuare  il  successivo
controllo  medico cui e' subordinata la conferma o la revisione della
patente di guida.
((2-ter.  Ai  fini  dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici
per  il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria,
ovvero  di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB,
l'interessato  deve esibire apposita certificazione da cui risulti il
non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti
o    psicotrope,    rilasciata    sulla    base    di    accertamenti
clinicotossicologici  le  cui  modalita' sono individuate con decreto
del  Ministero  della  salute,  di  concerto  con  il Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito  il  Dipartimento  per le
politiche  antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con
il  medesimo  provvedimento  sono  altresi'  individuate le strutture
competenti  ad  effettuare  gli accertamenti prodromici alla predetta
certificazione   ed   al   rilascio   della   stessa.   La   predetta
certificazione  deve  essere esibita dai soggetti di cui all'articolo
186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato
CFP  o  patentino  filoviario,  in  occasione della revisione o della
conferma  di validita' delle patenti possedute, nonche' da coloro che
siano  titolari  di certificato professionale di tipo KA o KB, quando
il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente.
Le relative spese sono a carico del richiedente)). ((80))
  3.  L'accertamento  di cui ((ai commi 2 e 2-ter)) deve risultare da
certificazione  di  data non anteriore a tre mesi dalla presentazione
della  domanda  per  sostenere  l'esame di guida. ((La certificazione
deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da
un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia)).
  4.  L'accertamento dei requisiti fisici e psichici e' effettuato da
commissioni  mediche  locali  costituite  in ogni provincia presso le
unita' sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
    a) dei mutilati e minorati fisici; Nel caso in cui il giudizio di
idoneita'  non  possa  essere  formulato in base ai soli accertamenti
clinici  si dovra' procedere ad una prova pratica di guida su veicolo
adattato in relazione a particolari esigenze;
    b)  di  coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di eta'
ed  abbiano  titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno
carico,  superiore  a  3,5  t, autotreni ed autoarticolati adibiti al
trasporto  di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia
superiore a 20 t, macchine operatrici;
    c)  di coloro per i quali e' fatta richiesta dal prefetto o dall'
ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;(40)
    d)  di  coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti
clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui
al comma 2 dubbi circa l'idoneita' e la sicurezza della guida.
    d-bis)  dei  soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la
revisione  o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie.
In  tal  caso  la  commissione  medica  e'  integrata  da  un  medico
specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla
specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale
((5.  Le  commissioni  di  cui  al  comma 4 comunicano il giudizio di
temporanea  o permanente inidoneita' alla guida al competente ufficio
della   motorizzazione   civile   che   adotta  il  provvedimento  di
sospensione  o  revoca della patente di guida ai sensi degli articoli
129  e  130  del  presente codice. Le commissioni comunicano altresi'
all'ufficio  della  motorizzazione  civile  eventuali riduzioni della
validita'  della  patente,  anche  con  riferimento ai veicoli che la
stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del
rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validita'
ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I
provvedimenti  di  sospensione  o  di  revoca ovvero la riduzione del
termine  di  validita'  della  patente o i diversi provvedimenti, che
incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita
o  che  prescrivono  eventuali adattamenti, possono essere modificati
dai  suddetti  uffici  della  motorizzazione  civile  in  autotutela,
qualora  l'interessato  produca,  a  sua richiesta e a sue spese, una
nuova   certificazione   medica   rilasciata  dagli  organi  sanitari
periferici  della  societa' Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale
emerga una diversa valutazione. E' onere dell'interessato produrre la
nuova  certificazione  medica  entro  i  termini utili alla eventuale
proposizione  del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo
regionale  competente  ovvero del ricorso straordinario al Presidente
della  Repubblica.  La  produzione del certificato oltre tali termini
comporta decadenza dalla possibilita' di esperire tali ricorsi)).
  6.  I  provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida
emanati  dagli  uffici  del  Dipartimento per i trasporti terrestri a
norma  dell'articolo  129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei
casi  in  cui  sia  accertato  il  difetto con carattere temporaneo o
permanente  dei  requisiti  fisici  e  psichici prescritti, sono atti
definitivi. (47)
  7.  Per  esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al
comma  4,  lettera  a),  il  Ministro  dei  trasporti si avvale della
collaborazione  di  medici appartenenti ai servizi territoriali della
riabilitazione.
  8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
    a)  i  requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le
patenti di guida;
    b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
    c)   la  composizione  e  le  modalita'  di  funzionamento  delle
commissioni  mediche  di cui al comma 4, delle quali dovra' far parte
un  medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione,
qualora  vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla
lettera  a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovra' farne parte
un  ingegnere  del  ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Qualora   siano   sottoposti   a   visita  aspiranti  conducenti  che
manifestano   comportamenti   o   sintomi   associabili  a  patologie
alcoolcorrelate,   le  commissioni  mediche  sono  integrate  con  la
presenza  di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attivita'
di  prevenzione,  cura,  riabilitazione  e  reinserimento sociale dei
soggetti  con problemi e patologie alcoolcorrelati. Puo' intervenire,
ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia.(40)
    d)  i  tipi  e  le caratteristiche dei veicoli che possono essere
guidati con le patenti speciali di categorie A, B. C e D.
  9.  I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni
mediche  di  cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano
opportuno,  che  l'accertamento  dei  requisiti fisici e psichici sia
integrato  da  specifica  valutazione  psicodiagnostica effettuata da
psicologi  abilitati  all'esercizio  della  professione  ed  iscritti
all'albo professionale.
  10.  Con  decreto  del  Ministro  dei trasporti, di concerto con il
Ministro  della salute, e' istituito un apposito comitato tecnico che
ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni
sul  progresso  tecnico - scientifico che ha riflessi sulla guida dei
veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.(40)
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.

-------------
AGGIORNAMENTO (47)
  Il  D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla L. 1 agosto 2003,
n.  214  ha  disposto  che  le  disposizioni del comma 6 del presente
articolo hanno effetto dal 1∞ settembre 2003.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
  La  L.  29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 23, comma 2)
che   "Le   spese  relative  all'attivita'  di  accertamento  di  cui
all'articolo  119,  comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
come  modificato  dal  comma 1 del presente articolo, inclusive degli
emolumenti  da  corrispondere  ai  medici,  sono  poste  a carico dei
soggetti richiedenti".
  Ha  inoltre  disposto (con l'art. 23, comma 4) che "Le disposizioni
del  primo  e  terzo  periodo  del  comma 2-ter dell'articolo 119 del
decreto  legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera
c),  del  presente  articolo,  si applicano, rispettivamente, decorsi
dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al medesimo comma 2-ter"
 
	        
	      
                              Art. 120
        (Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli
                abilitativi di cui all'articolo 116).

  1.  Non  possono  conseguire la patente di guida, il certificato di
abilitazione   professionale   per  la  guida  di  motoveicoli  e  il
certificato  di  idoneita'  alla  guida  di ciclomotori i delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati
sottoposti   a  misure  di  sicurezza  personali  o  alle  misure  di
prevenzione  previste  dalla  legge  27  dicembre  1956,  n. 1423, ad
eccezione  di  quella  di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio
1965,  n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli
73  e  74  del  testo  unico  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  fatti  salvi  gli effetti di
provvedimenti  riabilitativi,  ((nonche'  i  soggetti destinatari dei
divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma
1,  lettera  f),  del  medesimo  testo  unico  di  cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei
predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida
le  persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di
condanna   per  il  reato  di  cui  al  terzo  periodo  del  comma  2
dell'articolo  222,  la  revoca  della  patente  ai  sensi del quarto
periodo del medesimo comma)).
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  75,  comma 1,
lettera  a),  del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  309  del  1990,  se  le  condizioni soggettive
indicate  ((al  primo  periodo  del  comma  1)) del presente articolo
intervengono  in  data  successiva  al rilascio, il prefetto provvede
alla  revoca  della patente di guida, del certificato di abilitazione
professionale  per  la  guida  di  motoveicoli  e  del certificato di
idoneita'  alla  guida  di  ciclomotori.  La  revoca  non puo' essere
disposta   se   sono  trascorsi  piu'  di  tre  anni  dalla  data  di
applicazione  delle  misure di prevenzione, o di quella del passaggio
in  giudicato  della  sentenza  di condanna per i reati indicati ((al
primo periodo del medesimo comma 1)).
  3.  La  persona  destinataria del provvedimento di revoca di cui al
comma  2  non  puo'  conseguire  una nuova patente di guida prima che
siano trascorsi almeno tre anni.
  4.  Avverso  i  provvedimenti  di  diniego  di  cui  al comma 1 e i
provvedimenti  di  cui  al  comma 2 e' ammesso il ricorso al Ministro
dell'interno  il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' necessarie
per  l'  adeguamento  del  collegamento  telematico  tra  il  sistema
informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto
intermodale  e quello del Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione   civile   e   per   le  risorse  strumentali  e
finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni
necessarie  ad  impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al
comma  1  e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti
titoli intervenuta ai sensi del comma 2.
  6.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione
delle  disposizioni  di  cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei
titoli  abilitativi di cui all'articolo 116 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.
 
	        
	      
                              Art. 121.
                         Esame di idoneita'
  1.  L'idoneita' tecnica necessaria per il rilascio della patente di
guida  si  consegue superando una prova di verifica delle capacita' e
dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.
  2.  Gli  esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive,
modalita'   e  programmi  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  dei
trasporti sulla base delle direttive della Comunita' Europea e con il
ricorso  a  sussidi  audiovisivi,  questionari  d'esame e quant'altro
necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
  3.   Gli   esami  per  la  patente  di  guida,  per  i  certificati
professionali  di cui all'art. 116 e per l'idoneita' degli insegnanti
e  degli  istruttori  delle  autoscuole  di  cui  all'art.  123  sono
effettuati  da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.
(40)
  4.  Nel  regolamento  sono  determinati i profili professionali dei
dipendenti  del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri che danno
titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3. (40)
  5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme
e  modalita'  di  effettuazione  dei  corsi di qualificazione e degli
esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.
  6.  L'esame  di  coloro  che  hanno frequentato una autoscuola puo'
svolgersi  presso  la  stessa  se  dotata  di locali riconosciuti dal
competente  ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei
allo  scopo  o  presso  centri  di  istruzione  da  questa  formati e
legalmente costituiti. (40)
  7. Le prove d'esame sono pubbliche.
((8.  La  prova  pratica di guida non puo' essere sostenuta prima che
sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per
esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122)).
  9.  A  partire  dal  1  gennaio 1995 la prova pratica di guida, con
esclusione  di quella per il conseguimento di patente di categoria A,
va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.
  10.  Tra  una  prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una
successiva prova deve trascorrere almeno un mese.
  11.  Gli  esami  possono  essere  sostenuti, previa prenotazione da
inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova,
entro il termine di validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione
di guida. ((Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per
una volta soltanto, la prova pratica di guida)).
  12.  Contestualmente  al superamento con esito favorevole dell'esam
di  guida,  il  competente  ufficio  del Dipartimento per i trasporti
terrestri  rilascia la patente di guida a chi ne h fatto richiesta ai
sensi dell'art. 116. (40)

-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 122.
                       Esercitazioni di guida
  1.  A  chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di
guida  ovvero  per  l'estensione  di validita' della patente ad altre
categorie  di  veicoli  ed  e'  in  possesso  dei  requisiti fisici e
psichici  prescritti e' rilasciata un' autorizzazione per esercitarsi
alla  guida  ((,  previo  superamento  della prova di controllo delle
cognizioni  di  cui  al  comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire
entro  sei  mesi  dalla  data  di  presentazione della domanda per il
conseguimento  della  patente.  Entro  il  termine  di cui al periodo
precedente non sono consentite piu' di due prove)). ((80))
  2.   L'autorizzazione  consente  all'aspirante  di  esercitarsi  su
veicoli  delle categorie per le quali e' stata richiesta la patente o
l'estensione  di  validita'  della medesima, purche' al suo fianco si
trovi,  in  funzione  di  istruttore, persona di eta' non superiore a
sessantacinque   anni,   munita  di  patente  valida  per  la  stessa
categoria,  conseguita  da  almeno  dieci  anni, ovvero valida per la
categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare
sulla   marcia   del   veicolo,   intervenendo   tempestivamente   ed
efficacemente  in  caso di necessita'. Se il veicolo non e' munito di
doppi  comandi  a  pedale  almeno  per  il  freno  di  servizio e per
l'innesto  a  frizione,  l'istruttore non puo' avere eta' superiore a
sessanta anni.
  3.  Agli  aspiranti  autorizzati  ad  esercitarsi per conseguire la
patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma
quelle di cui al comma 5.
  4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono
essere  muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica
"P".  Tale  contrassegno e' sostituito per i veicoli delle autoscuole
con   la   scritta   "scuola   guida".  Le  caratteristiche  di  tali
contrassegni  e  le modalita' di applicazione saranno determinate nel
regolamento.
  5.  Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto,
oltre  al  conducente,  altra  persona in funzione di istruttore sono
consentite in luoghi poco frequentati.
((5-bis.  L'aspirante  al  conseguimento  della  patente  di guida di
categoria  B  deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade
extraurbane  e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola
con  istruttore  abilitato  e  autorizzato.  Con decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e dei trasporti sono stabilite la disciplina e
le  modalita'  di  svolgimento delle esercitazioni di cui al presente
comma)).
  6. L'autorizzazione e' valida per sei mesi.
  7.  Chiunque  guida  senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma
avendo  a  fianco,  in  funzione  di istruttore, persona provvista di
patente  di  guida  ai  sensi  del comma 2, e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni. La stessa sanzione si applica alla persona che funge
da istruttore.
  8.  Chiunque,  autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a
fianco,  in  funzione  di  istruttore,  persona  provvista di patente
valida ai sensi del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Alla   violazione   consegue   la   sanzione   accessoria  del  fermo
amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue
la  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da lire
centomila a lire quattrocentomila.
  9.  Chiunque  viola  le  disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.

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AGGIORNAMENTO (80)
  La  L.  29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 20, comma 3)
che  "Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del
1992,  come  modificato  dalla  lettera  a)  del comma 2 del presente
articolo,  si applica alle domande per il conseguimento della patente
di  guida  presentate  a  decorrere dal novantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge".
 
	        
	      
                              Art. 123.
                             Autoscuole

  1.   Le   scuole  per  l'educazione  stradale,  l'istruzione  e  la
formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
  2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica
da parte delle province ((, alle quali compete inoltre l'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 11-bis)).
  3.  I  compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio
attivita'  e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti
sulla  base di apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti,
nel  rispetto  dei  principi  legislativi  ed in modo uniforme per la
vigilanza tecnica sull'insegnamento.
  4.  Le  persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti possono
presentare  l'apposita dichiarazione di inizio attivita'. Il titolare
deve  avere  proprieta'  e  gestione  diretta, personale, esclusiva e
permanente  dell'esercizio,  nonche'  la  gestione  diretta  dei beni
patrimoniali    dell'autoscuola,   rispondendo   del   suo   regolare
funzionamento  nei confronti del concedente ; nel caso di apertura di
ulteriori  sedi  per  l'esercizio  dell'attivita'  di autoscuola, per
ciascuna  deve  essere  dimostrato  il  possesso di tutti i requisiti
prescritti,  ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere
dimostrata  per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile
didattico,  in  organico  quale  dipendente o collaboratore familiare
ovvero  anche,  nel  caso di societa' di persone o di capitali, quale
rispettivamente  socio  o  amministratore,  che sia in possesso ((dei
requisiti   di   cui   al  comma  5,  ad  eccezione  della  capacita'
finanziaria)).  PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  31 GENNAIO 2007, N. 7,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40 (67)
  5.  La  dichiarazione  puo' essere presentata da chi abbia compiuto
gli  anni  ventuno,  risulti  di  buona condotta e sia in possesso di
adeguata  capacita'  finanziaria, di diploma di istruzione di secondo
grado  e  di  abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di
guida  con  almeno  un'esperienza  biennale ((, maturata negli ultimi
cinque  anni)).  Per  le persone giuridiche i requisiti richiesti dal
presente  comma,  ad  eccezione  della capacita' finanziaria che deve
essere  posseduta  dalla  persona giuridica, sono richiesti al legale
rappresentante.
  6.  La  dichiarazione  non  puo'  essere presentata dai delinquenti
abituali,   professionali  o  per  tendenza  e  da  coloro  che  sono
sottoposti  a  misure  amministrative  di  sicurezza personali o alle
misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.
  7.  L'autoscuola  deve  ((svolgere  l'attivita'  di  formazione dei
conducenti  per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria,))
possedere  un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di
insegnanti  ed  istruttori  riconosciuti  idonei  dal  Ministero  dei
trasporti,    che   rilascia   specifico   attestato   di   qualifica
professionale.  Qualora  piu'  scuole  autorizzate  si  consorzino  e
costituiscano  un  centro di istruzione automobilistica, riconosciuto
dall'ufficio  competente  del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Secondo  criteri  uniformi  fissati  con  decreto  del  Ministro  dei
trasporti,  le  dotazioni  complessive, in personale ed attrezzature,
possono essere adeguatamente ridotte. (40) ((80))
((7-bis.  In  ogni  caso  l'attivita'  non puo' essere iniziata prima
della  verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di
cui  al  presente  comma e' ripetuta successivamente ad intervalli di
tempo non superiori a tre anni)).
  8.  L'attivita'  dell'autoscuola e' sospesa per un periodo da uno a
tre mesi quando:
    a) l'attivita' dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
    b)  il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o
degli  istruttori  che  non siano piu' ritenuti idonei dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri; (40)
    c)  il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio
competente  del  Dipartimento  per  i trasporti terrestri ai fini del
regolare funzionamento dell'autoscuola. (40)
  9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando:
    a)  siano  venuti  meno  la  capacita'  finanziaria e i requisiti
morali del titolare;
    b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
    c)  siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione
in un quinquennio.
  9-bis.  In  caso  di  revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti
morali del titolare, a quest'ultimo e' parimenti revocata l'idoneita'
tecnica.   L'interessato   potra'   conseguire  una  nuova  idoneita'
trascorsi  cinque  anni  dalla  revoca  o  a  seguito  di intervenuta
riabilitazione.
  10.  Il  Ministro  dei  trasporti stabilisce, con propri decreti: i
requisiti  minimi di capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita',
i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,
degli  insegnanti  e  degli  istruttori, cui si accede dopo la citata
formazione  iniziale  delle autoscuole per conducenti; ((le modalita'
di  svolgimento  delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per
l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei
soggetti  di  cui  al comma 10-bis, lettera b);)) le prescrizioni sui
locali  e  sull'arredamento  didattico,  anche  al fine di consentire
l'eventuale  svolgimento  degli esami, nonche' la durata dei corsi; i
programmi  di  esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli
insegnanti   e   degli  istruttori;  i  programmi  di  esame  per  il
conseguimento della patente di guida.
((10-bis.  I  corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori
delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:
    a)  dalle  autoscuole  che svolgono l'attivita' di formazione dei
conducenti  per  il  conseguimento  di qualsiasi categoria di patente
ovvero  dai  centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la
formazione integrale;
    b)  da  soggetti  accreditati  dalle  regioni  o  dalle  province
autonome  di  Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro
di  settore  definita  con  l'intesa  stipulata in sede di Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del 23 gennaio 2009, nonche' dei criteri
specifici  dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di cui al comma 10)).
  11.  Chiunque  gestisce  un'autoscuola  senza  la  dichiarazione di
inizio  attivita'  o i requisiti prescritti e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da euro 10.000 a euro
15.000.   Dalla   violazione   consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria  dell'immediata  chiusura  dell'autoscuola e di cessazione
della  relativa attivita', ordinata dal competente ufficio secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
  11-bis.  L'istruzione  o  la formazione dei conducenti impartita in
forma  professionale  o,  comunque,  a  fine  di lucro al di fuori di
quanto  disciplinato  dal  presente  articolo  costituisce  esercizio
abusivo dell'attivita' di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad
esercitare  abusivamente  l'attivita'  di autoscuola e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da euro 10.000 a
euro  15.000.  Si  applica  inoltre  il  disposto del comma 9-bis del
presente articolo.
((11-ter.  Lo  svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di
istruttori   di   cui   al   comma   10   e'  sospeso  dalla  regione
territorialmente  competente o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
    a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene
regolarmente;
    b)  per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in
carenza  dei  requisiti  relativi  all'idoneita'  dei  docenti,  alle
attrezzature tecniche e al materiale didattico;
    c)  per  un  ulteriore  periodo  da sei a dodici mesi nel caso di
reiterazione,  nel  triennio,  delle ipotesi di cui alle lettere a) e
b).
  11-quater.  La  regione  territorialmente  competente o le province
autonome   di  Trento  e  di  Bolzano  dispongono  l'inibizione  alla
prosecuzione  dell'attivita'  per  i soggetti a carico dei quali, nei
due  anni  successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione
ai  sensi della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore
provvedimento  di  sospensione  ai  sensi  delle  lettere a) e b) del
medesimo comma)).
  12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida
su  veicoli  delle  autoscuole,  senza  essere  a  cio'  abilitato ed
autorizzato,  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
  13.   Nel   regolamento  saranno  stabilite  le  modalita'  per  la
dichiarazione  di inizio attivita' ((, fermo restando quanto previsto
dal  comma  7-bis)).  Con lo stesso regolamento saranno dettate norme
per  lo  svolgimento,  da  parte  degli  enti pubblici non economici,
dell'attivita' di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.

-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
-------------
AGGIORNAMENTO (67)
  Il  D.L.  31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40, ha disposto (con l'art. 10, comma 5-ter) che
le  modifiche  apportate  al  comma  4,  secondo  e terzo periodo del
presente  articolo  si applicano a decorrere dalla data di entrata in
vigore dello stesso decreto 7/2007.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
  La  L.  29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 20, comma 6)
che  "Le  autoscuole  che  esercitano  attivita'  di  formazione  dei
conducenti  esclusivamente  per  il  conseguimento  delle  patenti di
categoria   A  e  B  si  adeguano  a  quanto  disposto  dal  comma  7
dell'articolo  123  del  decreto legislativo n. 285 del 1992, come da
ultimo  modificato  dal  comma  5  del presente articolo, a decorrere
dalla  prima  variazione della titolarita' dell'autoscuola successiva
alla data di entrata in vigore della presente legge".
 
	        
	      
                              Art. 124. (9) (30)
                    Guida delle macchine agricole
                     e delle macchine operatrici
  1.  Per  guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a
terra,  nonche'  macchine  operatrici,  escluse  quelle a vapore, che
circolano  su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui
all'art. 116, comma 3, e precisamente:
    a)  della categoria A, per la guida delle macchine agricole indi-
cate dall'art. 115, comma 1, lettera c);
    b)  della  categoria  B,  per  la  guida delle macchine agricole,
nonche' delle macchine operatrici;
    c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.
  2.  Con  decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e
le  caratteristiche  dei veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente
adattati,  possono  essere  guidati da mutilati e minorati fisici con
patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'art. 116, comma
5.
  3.  Qualora  non  sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso
decreto  di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei
veicoli  di  cui  al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e
minorati fisici.
  ((  4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza
essere  munito della patente e' punito con la sanzione amministrativa
del  pagamento  di  una  somma  da lire quattro milioni a lire sedici
milioni.  All'incauto  affidamento  si applica la disposizione di cui
all'articolo 116, comma 12.
    4-bis.  Alle  violazioni  di  cui al comma 4 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi  o,  in  caso  di  reiterazione  delle  violazioni,  la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. ))
 
	        
	      
                         Art. 125. (9) (47)
                  Validita' della patente di guida

  1.  Le  patenti  di  guida  delle  categorie  C  e  D  sono valide,
rispettivamente,  anche  per  la  guida  dei  veicoli  per i quali e'
richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i
quali e' richiesta la patente delle categorie B e C.
  ((  1-bis.  Le  patenti di guida delle categorie A, A limitata alla
guida  di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza
massima  non  superiore  a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali,
sono  valide  per  la  guida  dei veicoli per i quali e' richiesto il
certificato di idoneita' alla guida di cui all'articolo 116. ))
  2.  La  patente  speciale  di  guida  delle  categorie  A, B, C e D
rilasciata  a  mutilati  o  minorati fisici e' valida soltanto per la
guida  dei  veicoli  aventi  le  caratteristiche  in  essa indicate e
risultanti dalla carta di circolazione.
  3.  ((  Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla
guida  di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza
massima  non  superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo )) per il
quale  e'  richiesta una patente di categoria diversa da quella della
patente  di  cui  e'  in  possesso, (. . .) e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila.
  4.  Parimenti  chiunque, munito di patente speciale delle categorie
A,  B,  C  o  D  guida  un  veicolo  diverso  da  quello  indicato  e
specialmente   adattato   in   relazione   alla   sua  mutilazione  o
minorazione,  ovvero,munito di patente speciale delle categorie A e B
quale  mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo
di  tipo  diverso  o  per  la  cui  guida  e' prevista una patente di
categoria  diversa,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
  5.  Dalle  violazioni  di  cui  ai commi 3 e 4 consegue la sanzione
amministrativa  accessoria  della  sospensione della patente da uno a
sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
	        
	      
                              Art. 126
      Durata e conferma della validita' della patente di guida

  1.  Le  patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni
dieci;  qualora  siano  rilasciate  o confermate a chi ha superato il
cinquantesimo  anno  di  eta'  sono valide per cinque anni e a chi ha
superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.
  2.  La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a
mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per
cinque  anni  e per tre anni a partire dal settantesimo anno di eta'.
La patente della categoria D e' valida per cinque anni.
  3.  Il  Ministro  dei trasporti, con propri decreti, puo' stabilire
termini  di  validita'  piu'  ridotti  per  determinate  categorie di
patenti  anche  in  relazione  all'uso  cui  sono destinati i veicoli
condotti,  all'eta'  dei  conducenti  o  ai  loro  requisiti fisici e
psichici,  determinando altresi' in quali casi debba addivenirsi alla
sostituzione della patente.
  4.  L'accertamento  dei  requisiti previsti dall'art. 119, comma 1,
per  la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'articolo
116,  commi  8  e  8-bis,  deve  essere effettuato ogni cinque anni e
comunque  in  occasione  della conferma di validita' della patente di
guida.  Detto  accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei
confronti  di  coloro  che  abbiano superato i sessantacinque anni di
eta'  ed  abbiano  titolo  a guidare autocarri di massa complessiva a
pieno  carico  superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati adibiti
al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia
superiore a 20 t, e macchine operatrici. (15)
  4-bis.  Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli
accertamenti  di  cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono
effettuati  ogni  anno,  salvo  i  periodi  piu'  brevi  indicati sul
certificato di idoneita.
  5.  La validita' della patente e' confermata dal competente ufficio
centrale  del  Dipartimento  per i trasporti terrestri, che trasmette
per  posta  al  titolare  della patente di guida ((un duplicato della
patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validita')).
A  tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art.
119,  comma  2,  sono  tenuti  a  trasmettere al suddetto ufficio del
Dipartimento  per i trasporti terrestri, nel termine di cinque giorni
decorrente  dalla data di effettuazione della visita medica, ((i dati
e  ogni  altro  documento  utile ai fini dell'emissione del duplicato
della  patente di cui al precedente periodo)). Analogamente procedono
le  commissioni  di  cui  all'art. 119, comma 4, nonche' i competenti
uffici  del  Ministero  dei  trasporti  nei casi di cui all'art. 119,
comma   5.  Non  possono  essere  sottoposti  alla  visita  medica  i
conducenti  che  non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di
aver  effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi
dovuti  per  la  conferma  di  validita'  della  patente di guida. Il
personale  sanitario che effettua la visita e' responsabile in solido
dell'omesso  pagamento.  La  ricevuta  andra' conservata dal titolare
della  patente  per  il  periodo  di  validita'.  ((Il titolare della
patente,  dopo  aver  ricevuto  il  duplicato,  deve  provvedere alla
distruzione della patente scaduta di validita')). (40) ((80))
  5-bis.  Per  i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese
non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della
patente   e'   altresi'   confermata,  tranne  per  i  casi  previsti
nell'articolo    119,    commi    2-bis    e   4,   dalle   Autorita'
diplomatico-consolari  italiane  presenti  nei  Paesi  medesimi,  che
rilasciano   una  specifica  attestazione,  previo  accertamento  dei
requisiti  psichici  e  fisici  da  parte  di  medici fiduciari delle
ambasciate  o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del
tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza
all'estero;  riacquisita  la  residenza  o  la  dimora  in Italia, il
cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5.
  6. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al
comma  5  rilevi  che  siano  venute  a  mancare le condizioni per la
conferma  della  validita'  della  patente,  comunica  al  competente
ufficio   del   Dipartimento   per   i  trasporti  terrestri  l'esito
dell'accertamento  stesso  per  i  provvedimenti di cui agli articoli
129, comma 2, e 130. (40)
  7.  Chiunque  guida  con  patente  o  carta  di  qualificazione del
conducente  la  cui  validita'  sia scaduta e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 143 a euro 573.
Alla  violazione  consegue  la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro  della patente o della carta di qualificazione del conducente,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

-------------
AGGIORNAMENTO (15)
  Il  D.L.  25  novembre  1995,  n. 501, convertito con modificazioni
dalla  L.  5  gennaio 1996, n. 11 ha disposto (con l'art. 2, comma 4)
che  e' prorogata al 31 dicembre 1997 la validita' dei certificati di
abilitazione  professionale  di cui al comma 4 del presente articolo,
fermo  restando che il certificato di abilitazione professionale deve
essere rinnovato contestualmente alla scadenza delle patente di guida
dei veicoli.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
  La  L.  29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 21, comma 3)
che  "Le  disposizioni  del  comma  5  dell'articolo  126 del decreto
legislativo  n.  285  del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1
del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata
in  vigore  del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei
trasporti di cui al comma 2".
 
	        
	      
                            Art. 126-bis
                           Patente a punti

  1.   All'atto  del  rilascio  della  patente  viene  attribuito  un
punteggio  di  venti  punti.  Tale  punteggio, annotato nell'anagrafe
nazionale  degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226,
subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a
seguito   della   comunicazione   all'anagrafe  di  cui  sopra  della
violazione  di  una  delle norme per le quali e' prevista la sanzione
amministrativa  accessoria  della sospensione della patente ovvero di
una  tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella
tabella  medesima.  L'indicazione  del  punteggio  relativo  ad  ogni
violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
  1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente piu' violazioni
delle  norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di
quindici  punti.  Le disposizioni del presente comma non si applicano
nei casi in cui e' prevista la sospensione o la revoca della patente.
  2.  L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione
che  comporta  la  perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta
giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe
nazionale  degli  abilitati  alla  guida. La contestazione si intende
definita   quando   sia   avvenuto   il   pagamento   della  sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi
amministrativi  e  giurisdizionali  ammessi  ovvero  siano  decorsi i
termini  per  la  proposizione  dei  medesimi. Il predetto termine di
trenta  giorni  decorre  dalla  conoscenza  da  parte  dell'organo di
polizia  dell'avvenuto  pagamento  della sanzione, della scadenza del
termine  per  la  proposizione  dei  ricorsi, ovvero dalla conoscenza
dell'esito   dei  ricorsi  medesimi.  La  comunicazione  deve  essere
effettuata   a   carico   del  conducente  quale  responsabile  della
violazione;  nel  caso  di  mancata  identificazione  di  questi,  il
proprietario  del  veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi
dell'art.  196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro
sessanta  giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione,
i  dati  personali  e  della  patente del conducente al momento della
commessa  violazione.  Se  il  proprietario  del  veicolo risulta una
persona  giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e'
tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo
di  polizia  che  procede.  Il proprietario del veicolo, ovvero altro
obbligato  in  solido  ai  sensi  dell'articolo 196, sia esso persona
fisica  o  giuridica,  che  omette,  senza giustificato e documentato
motivo,  di  fornirli  e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del
pagamento  di una somma da euro 250 a euro 1.000. La comunicazione al
Dipartimento  per  i  trasporti terrestri avviene per via telematica.
(54)
  3.  Ogni  variazione  di  punteggio  e' comunicata agli interessati
dall'anagrafe   nazionale   degli   abilitati   alla  guida.  Ciascun
conducente  puo'  controllare  in  tempo reale lo stato della propria
patente  con  le  modalita' indicate dal Dipartimento per i trasporti
terrestri.
  4.  Fatti  salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il punteggio
non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati
dalle  autoscuole  ovvero  da  soggetti  pubblici  o  privati  a cio'
autorizzati  dal  Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di
riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione
professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza
di  specifici  corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.
((La  riacquisizione  di  punti  avviene  all'esito  di  una prova di
esame)).  A  tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere
trasmesso  all'ufficio  del  Dipartimento  per  i trasporti terrestri
competente   per   territorio,   per   l'aggiornamento  dell'anagrafe
nazionale  dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  sono  stabiliti  i  criteri per il
rilascio   dell'autorizzazione,   i   programmi  e  le  modalita'  di
svolgimento dei corsi di aggiornamento.
  5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6,
la  mancanza,  per il periodo di due anni, di violazioni di una norma
di  comportamento  da  cui  derivi  la  decurtazione  del  punteggio,
determina  l'attribuzione  del  completo punteggio iniziale, entro il
limite  dei  venti  punti. Per i titolari di patente con almeno venti
punti,  la  mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di
una  norma  di  comportamento  da  cui  derivi  la  decurtazione  del
punteggio,  determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino
a un massimo di dieci punti.
  6.  Alla  perdita  totale  del punteggio, il titolare della patente
deve  sottoporsi  all'esame  di idoneita' tecnica di cui all'articolo
128.  ((Al  medesimo  esame deve sottoporsi il titolare della patente
che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita
di   almeno   cinque   punti,   commetta  altre  due  violazioni  non
contestuali,   nell'arco  di  dodici  mesi  dalla  data  della  prima
violazione,  che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque
punti.  Nelle  ipotesi  di cui ai periodi precedenti,)) l'ufficio del
Dipartimento  per i trasporti terrestri competente per territorio, su
comunicazione  dell'anagrafe  nazionale  degli  abilitati alla guida,
dispone  la  revisione  della  patente  di guida. ((PERIODO SOPPRESSO
DALLA  L.  29 LUGLIO 2010, N. 120)) Qualora il titolare della patente
non  si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla
notifica  del  provvedimento  di  revisione,  la  patente di guida e'
sospesa  a  tempo  indeterminato, con atto definitivo, dal competente
ufficio  del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento
di  sospensione  e' notificato al titolare della patente a cura degli
organi  di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al
ritiro ed alla conservazione del documento.
((6-bis.  Per  le  violazioni  penali  per  le  quali e' prevista una
diminuzione  di  punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere
del  giudice  che  ha  pronunciato  la sentenza o il decreto divenuti
irrevocabili  ai  sensi  dell'articolo  648  del  codice di procedura
penale,  nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica
all'organo  accertatore,  che entro, trenta giorni dal ricevimento ne
da' notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida)).

-------------
AGGIORNAMENTO (54)
  La  Corte costituzionale con sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 (in
G.U.  1a  s.s.  26/01/2005,  n.  4)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, nella parte in cui dispone
che  "nel  caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione
deve  essere  effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo
che  lo  stesso  non  comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta,
all'organo  di  polizia che procede, i dati personali e della patente
del  conducente  al momento della commessa violazione", anziche' "nel
caso  di  mancata  identificazione  di  questi,  il  proprietario del
veicolo,   entro   trenta   giorni  dalla  richiesta,  deve  fornire,
all'organo  di  polizia che procede, i dati personali e della patente
del conducente al momento della commessa violazione".
 
	        
	      
.
                        Art. 127. (9)(11)(31)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 104 ))
 
	        
	      
                              Art. 128.
                  Revisione della patente di guida

  1.   Gli   uffici  competenti  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri, nonche' il prefetto nei casi ((previsti dagli articoli 186
e 187)), possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso
la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame
di  idoneita'  i  titolari  di patente di guida qualora sorgano dubbi
sulla  persistenza  nei  medesimi  dei  requisiti  fisici  e psichici
prescritti  o  dell'idoneita'  tecnica. L'esito della visita medica o
dell'esame  di  idoneita'  sono  comunicati  ai competenti uffici del
Dipartimento   per   i   trasporti   terrestri   per   gli  eventuali
provvedimenti di sospensione o revoca della patente. (40)
((1-bis.  I  responsabili  delle  unita'  di  terapia  intensiva o di
neurochirurgia  sono  obbligati a dare comunicazione dei casi di coma
di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento
per   i   trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
statistici.  In  seguito  a  tale  comunicazione i soggetti di cui al
periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida.
La  successiva  idoneita'  alla  guida  e' valutata dalla commissione
medica  locale  di  cui  al  comma  4  dell'articolo  119, sentito lo
specialista  dell'unita'  riabilitativa  che  ha seguito l'evoluzione
clinica del paziente.
  1-ter.  E'  sempre  disposta la revisione della patente di guida di
cui  al  comma  1  quando  il  conducente  sia  stato coinvolto in un
incidente  stradale  se ha determinato lesioni gravi alle persone e a
suo   carico   sia  stata  contestata  la  violazione  di  una  delle
disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida.
  1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di
cui  al  comma  1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia
autore  materiale  di  una violazione delle disposizioni del presente
codice  da  cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida
  2.  Nei  confronti  del  titolare  di  patente  di guida che non si
sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi
da  1  a  1-quater e' sempre disposta la sospensione della patente di
guida  fino  al  superamento  degli  accertamenti  stessi  con  esito
favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere
del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini
della  revisione,  senza  necessita'  di  emissione  di  un ulteriore
provvedimento  da  parte  degli  uffici  provinciali  o del prefetto.
Chiunque  circola  durante il periodo di sospensione della patente di
guida  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma  da  euro  155  a  euro  624  e  alla  sanzione  amministrativa
accessoria  della  revoca  della patente di guida di cui all'articolo
219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque
circoli  dopo  essere  stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla
guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei
citati commi da 1 a 1-quater)).
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120)).

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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 129.
                 Sospensione della patente di guida

  1.  La  patente  di  guida  e' sospesa, per la durata stabilita nel
provvedimento  di  interdizione  alla  guida  adottato quale sanzione
amministrativa  accessoria,  quando  il  titolare  sia  incorso nella
violazione  di una delle norme di comportamento indicate o richiamate
nel  titolo  V,  per  il  periodo  di tempo da ciascuna di tali norme
indicato.
  2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.
  2. La patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato qualora, in
sede  di accertamento sanitario per la conferma di validita' o per la
revisione  disposta  ai  sensi  dell'art.  128, risulti la temporanea
perdita  dei  requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal
caso  la patente e' sospesa fintanto che l'interessato non produca la
certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero
dei prescritti requisiti psichici e fisici. (15)
  3.  Nei  casi previsti dal precedente comma, la patente di guida e'
sospesa  dai  competenti  uffici  del  Dipartimento  per  i trasporti
terrestri.  Nei  restanti  casi  la  patente  di guida e' sospesa dal
prefetto  del  luogo  di  residenza  del  titolare  e  per le patenti
rilasciate  da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove e' stato
commesso  il  fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti.
Quest'ultimo  segnala il provvedimento all'autorita' competente dello
Stato  che  ha  rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul
documento  di  guida.  Dei  provvedimenti  adottati,  il prefetto da'
immediata   comunicazione   ai   competenti  uffici  provinciali  del
Dipartimento   per   i   trasporti   terrestri  per  il  tramite  del
collegamento  informatico  integrato  gia'  esistente  tra  i sistemi
informativi  del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  e della
Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del
personale del Ministero dell'interno. (40)
((4.  Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2
e' atto definitivo.)) ((47))

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AGGIORNAMENTO (15)
  Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dlla
L.  5  gennaio  1996, n. 11 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che i
provvedimenti  di  sospensione  e  di  revoca della patente di guida,
conseguenti  alla  perdita  dei requisiti fisici e psichici, previsti
dal  presente comma, sono adottati dal prefetto anche successivamente
al  30  settembre  1995, qualora la relativa certificazione sanitaria
sia stata rilasciata anteriormente al 1 ottobre 1995.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
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AGGIORNAMENTO (47)
  Il  D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla L. 1 agosto 2003,
n.  214  ha  disposto  che  "le disposizioni del comma 4 del presente
articolo hanno effetto dal 1 settembre 2003".
 
	        
	      
                              Art. 130
                    Revoca della patente di guida

  1.  La  patente  di  guida  e'  revocata  dai competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri: (40)
    a)  quando  il  titolare  non  sia  in  possesso,  con  carattere
permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
    b)  quando  il  titolare,  sottoposto  alla  revisione  ai  sensi
dell'art. 128, risulti non piu' idoneo; (24) (33) (46)
    c)  quando  il  titolare  abbia  ottenuto  la  sostituzione della
propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
  2.  Allorche'  siano  cessati  i  motivi  che  hanno determinato il
provvedimento  di  revoca  della patente di guida, l'interessato puo'
direttamente  conseguire,  per  esame  e  con  i requisiti psichici e
fisici previsti per la conferma di validita', una patente di guida di
categoria  non  superiore  a quella della patente revocata, senza che
siano  operanti  i  criteri di propedeuticita' previsti dall'art. 116
per  il  conseguimento  delle  patenti  delle categorie C, D ed E. Le
limitazioni  di  cui  all'art.  117 si applicano con riferimento alla
data di rilascio della patente revocata. (15)
((2-bis.  Il  provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi
del  comma  1  nell'ipotesi  in cui risulti la perdita, con carattere
permanente,  dei  requisiti  psichici  e  fisici  prescritti, e' atto
definitivo.  Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, e' ammesso
ricorso   al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il
provvedimento   del  Ministro  e'  comunicato  all'interessato  e  ai
competenti  uffici  del  Dipartimento  dei trasporti terrestri. Se il
ricorso  e'  accolto,  la  patente  e'  restituita all'interessato)).
((47))

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AGGIORNAMENTO (15)
  Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dlla
L.  5  gennaio  1996,  n.  11  ha  disposto (con l'art. 2, comma 3) i
provvedimenti  di  sospensione  e  di  revoca della patente di guida,
conseguenti  alla  perdita  dei requisiti fisici e psichici, previsti
dal   presente   articolo,   sono   adottati   dal   prefetto   anche
successivamente   al   30   settembre   1995,   qualora  la  relativa
certificazione  sanitaria  sia  stata  rilasciata  anteriormente al 1
ottobre 1995.
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AGGIORNAMENTO (24)
  La  Corte  costituzionale,  con sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354
(in  G.U.  1a  s.s. 28/10/1998, n. 43) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1 e 130,
comma  1, lett. b), del presente decreto, nella versione anteriore al
d.P.R.  19  aprile 1994, n. 575, nella parte in cui prevede la revoca
della  patente  nei confronti di coloro che "sono stati" sottoposti a
misure di sicurezza personali.
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AGGIORNAMENTO (33)
  La  Corte costituzionale con sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (in
G.U.  1a  s.s.  25/10/2000,  n.  44)  ha  dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del  combinato disposto degli articoli 120, comma 1 e
130, comma 1, lett. b), del presente decreto legislativo, nella parte
in  cui  prevede  la  revoca  della patente di guida nei confronti di
coloro  che sono sottoposti alla misura di cui all'art. 2 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
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AGGIORNAMENTO (46)
  La  Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno-15 luglio 2003, n.
239  (in  G.U. 1a s.s. 23/7/2003, n. 29) dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 130, comma 1, lettera b), nella parte in
cui  prevede  la  revoca  della  patente  nei confronti delle persone
condannate  a  pena  detentiva  non  inferiore  a  tre  anni,  quando
l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione
di reati della stessa natura".
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AGGIORNAMENTO (47)
  Il  D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla L. 1 agosto 2003,
n.  214  ha  disposto  che  le  disposizioni  del  comma 2-bis, primo
periodo, del presente articolo hanno effetto dal 1∞ settembre 2003.
 
	        
	      
                            Art. 130-bis
       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120 ))
 
	        
	      
                              Art. 131.
                      Agenti diplomatici esteri
  1.  Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da
agenti diplomatici e consolari accreditati  in  Italia,  o  da  altre
persone  che,  con  riguardo  a  tali  violazioni, godano, nei limiti
previsti dalle norme internazionali, delle immunita'  spettanti  agli
agenti  suddetti,  sono  segnalate  dagli  uffici o comandi dai quali
dipendono coloro che le hanno accertate  al  Ministero  degli  affari
esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.
  2.  Per  le  autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo
appartenenti  agli  agenti  diplomatici,  agli  agenti  consolari  di
carriera  e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero dei
trasporti, su richiesta del Ministero degli affari  esteri,  rilascia
ai   sensi  delle  vigenti  norme,  previe  visita  e  prova,  quando
prescritte, la carta di circolazione e provvede all'immatricolazione,
assegnando speciali  targhe  di  riconoscimento,  nei  tipi  e  nelle
caratteristiche  determinate  con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro degli affari esteri.
  3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe
speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel
comma 1 sono perseguite  nei  modi  ordinari  di  legge,  oltre  alla
segnalazione   per   via   diplomatica  nei  confronti  del  titolare
dell'autoveicolo.
  4. La validita' delle speciali targhe  di  riconoscimento  e  delle
carte di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento
in  cui  cessa  lo  status  diplomatico  di colui al quale il veicolo
appartiene. La relativa restituzione deve aver  luogo  non  oltre  il
termine di novanta giorni dalla scadenza.
  5.  Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione
di reciprocita', salvo gli accordi  speciali  con  le  organizzazioni
internazionali.
 
	        
	      
                              Art. 132.  (8)
               Circolazione dei veicoli immatricolati
                         negli Stati esteri
  1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno
Stato  estero  e che abbiano gia' adempiuto alle formalita' doganali,
(( o a quelle  di cui all'articolo  53, comma 2, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331 )) se  prescritte, sono  ammessi  a  circolare in
Italia  per  la  durata massima di un anno, in base al certificato di
immatricolazione dello Stato di origine.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si  applica  ai  cittadini
residenti nel comune di Campione d'Italia.
  3.  Le  targhe  dei  veicoli  di  cui  al  comma  1  devono  essere
chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione
composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli,  secondo  le
modalita' che verranno stabilite nel regolamento.
  4.  Il  mancato  rispetto  della  norma  di cui al comma 1 comporta
l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
  5. Chiunque viola le disposizioni di cui al  comma  1  e'  soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.
 
	        
	      
                              Art. 133.
          Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione
  1.  Gli  autoveicoli,  motoveicoli  e rimorchi immatricolati in uno
Stato estero,  quando  circolano  in  Italia,  devono  essere  muniti
posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.
  2.   La   sigla   deve  essere  conforme  alle  disposizioni  delle
convenzioni internazionali.
  3. Sugli autoveicoli, motoveicoli  e  rimorchi  sia  nazionali  che
stranieri  che  circolano in Italia e' vietato l'uso di sigla diversa
da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
centomila a lire quattrocentomila.
 
	        
	      
                              Art. 134
       Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti
       a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri

  1.    Agli    autoveicoli,   motoveicoli   e   rimorchi   importati
temporaneamente  o  nuovi  di fabbrica acquistati per l'esportazione,
che abbiano gia' adempiuto alle formalita' doganali, se prescritte, e
appartengano  a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri
che  sono  di  passaggio,  sono  rilasciate una carta di circolazione
della  durata  massima  di  un  anno,  salvo eventuale proroga, e una
speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
  1-bis.  Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati
in  Italia  ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero
ed  iscritti  all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e
gli  autoveicoli,  motoveicoli  e rimorchi immatricolati in uno Stato
dell'Unione   europea  o  acquistati  in  Italia  ed  appartenenti  a
cittadini  comunitari  ((  o persone giuridiche costituite in uno dei
Paesi  dell'Unione  europea  ))  che  abbiano,  comunque, un rapporto
stabile  con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta,
secondo  le  norme  previste  dall'articolo  93,  a condizione che al
momento  dell'immatricolazione  l'intestatario  dichiari un domicilio
legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
  2.  Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1
scaduta  di  validita'  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento  di  una  somma  da lire centomila a lire quattrocentomila.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca  del  veicolo,  secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo  VI. La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo,
successivamente   all'accertamento,  venga  rilasciata  la  carta  di
circolazione, ai sensi dell'articolo 93. (16)
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AGGIORNAMENTO (16)
  La  Corte  Costituzionale  con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n.
110  (in G.U. 1a ss. 17/4/1996, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del  presente  articolo nella parte in cui prevede la
sanzione  amministrativa  accessoria della confisca del veicolo anche
quando   sia   disposta   la  proroga  della  carta  di  circolazione
successivamente al sequestro del veicolo.
 
	        
	      
                              Art. 135.
                  Circolazione con patenti di guida
                     rilasciate da Stati esteri
  1.   I  conducenti  muniti  di  patenti  di  guida  o  di  permesso
internazionale rilasciati da uno  Stato  estero  possono  guidare  in
Italia  veicoli  per  i  quali  e'  valida  la loro patente o il loro
permesso, purche' non siano residenti in Italia da oltre un anno.
  2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo
Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti  in  convenzioni
internazionali   cui  l'Italia  abbia  aderito,  essi  devono  essere
accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o  da  un
documento  equipollente.  Resta salvo quanto stabilito in particolari
convenzioni internazionali.
  3. I conducenti muniti di  patente  o  di  permesso  internazionale
rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati
veicoli,  e'  prescritto,  altresi', il possesso di un certificato di
abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi,  oltre  che
della  patente  o  del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono
essere muniti, per la  guida  dei  suddetti  veicoli,  dei  necessari
titoli  abilitativi  di cui sopra, concessi dall'autorita' competente
dello Stato ove e' stata rilasciata la patente.
  4. Chiunque viola le disposizioni del  comma  2  e'  soggetto  alla
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
  5. Chiunque  guida  munito  della  patente  di  guida  ma  non  del
certificato  di  abilitazione  professionale  o  di idoneita', quando
prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
  6.  I  conducenti  muniti  di  patenti  di  guida  o  di   permesso
internazionale,  rilasciati  da  uno  Stato  estero, sono tenuti alla
osservanza di tutte le  prescrizioni  e  le  norme  di  comportamento
stabilite  nel  presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni
previste per i titolari di patente italiana.
 
	        
	      
                              Art. 136.
     Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri
                 e da Stati della Comunita' europea

  1.  I  titolari di patente in corso di validita', rilasciata da uno
Stato membro della Comunita' economica europea, che abbiano acquisito
la  residenza  anagrafica  in Italia, possono ottenere, a richiesta e
dietro  consegna  della  suddetta  patente, la patente di guida delle
stesse  categorie  per  le  quali  e'  valida  la  loro patente senza
sostenere  l'esame  di  idoneita'  di  cui  all'art.  121. La patente
sostituita  e'  restituita,  da  parte dell'autorita' italiana che ha
rilasciato  la  nuova  patente,  all'autorita' dello Stato membro che
l'ha   rilasciata.   Le  stesse  disposizioni  si  applicano  per  il
certificato  di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere
al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a se stante.
  2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di
reciprocita',  anche  ai  titolari  di patenti di guida rilasciate da
Paesi  non  comunitari,  fatto  salvo  quanto  stabilito  in  accordi
internazionali.
  3.  Il  rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro
Stato  avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente
dei  requisiti  psichici,  fisici  e  morali stabiliti ripettivamente
dagli  articoli  119  e  120.  Il  controllo dei requisiti psichici e
fisici avviene a norma dell'art. 126, comma 5.
  4.  L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non e' richiesto
qualora  si  dimostri  che  il  rilascio della patente da sostituire,
emessa  da  uno  Stato  membro  della  Comunita'  europea,  e'  stato
subordinato  al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a
quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova
patente  non  puo'  essere  accordata una validita' che vada oltre il
termine stabilito per la patente da sostituire.
  5.  Nel  caso  in  cui  e'  richiesta la sostituzione, ai sensi dei
precedenti  commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, gia' in
sostituzione  di  una  precedente patente italiana, e' rilasciata una
nuova  patente  di  categoria  non superiore a quella originaria, per
ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di idoneita'.
  ((6.   A   coloro  che,  trascorso  piu'  di  un  anno  dal  giorno
dell'acquisizione  della  residenza  in  Italia,  guidano con patente
rilasciata  da  uno  Stato  estero  non piu' in corso di validita' si
applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.
  6-bis.  A  coloro  che,  trascorso  piu'  di  un  anno  dal  giorno
dell'acquisizione  della  residenza  in Italia, pur essendo muniti di
patente  di  guida  valida,  guidano  con certificato di abilitazione
professionale,  con  carta  di qualificazione del conducente o con un
altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero
non  piu' in corso di validita' si applicano le sanzioni previste dai
commi 15 e 17 dell'articolo 116.))
  7.  A  coloro  che,  avendo acquisito la residenza in Italia da non
oltre  un  anno,  guidano  con  patente  o altro necessario documento
abilitativo,  rilasciati  da  uno Stato estero, scaduti di validita',
ovvero   a   coloro  che,  trascorso  piu'  di  un  anno  dal  giorno
dell'acquisizione  della residenza in Italia, guidano con i documenti
di cui sopra in corso di validita', si applicano le sanzioni previste
per chi guida con patente italiana scaduta di validita'.
 
	        
	      
                              Art. 137.
  Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi
                 e permessi internazionali di guida

  1.  I  certificati  internazionali  per  autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi  necessari  per  circolare  negli  stati nei quali, ai sensi
delle  convenzioni  internazionali,  tali  documenti siano richiesti,
sono  rilasciati  dagli  ((uffici  competenti  del Dipartimento per i
trasporti   terrestri)),   previa   esibizione   dei   documenti   di
circolazione nazionali. ((40))
  2.   I   competenti  uffici  ((del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri))  rilasciano  i  permessi  internazionali di guida, previa
esibizione della patente. (11) (15) ((40))

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AGGIORNAMENTO (11)
  Il  D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 ha disposto (con l'art. 16, comma
3)  che  le disposizioni contenute nell'art. 12, che hanno modificato
il  comma  2  del  presente  articolo,  sono  rese  operative decorsi
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui allo stesso D.P.R. 575/1994.
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AGGIORNAMENTO (15)
  Il  D.L.  25  novembre  1995,  n. 501, convertito con modificazioni
dalla  L.  5 gennaio 1996, n. 11, ha disposto (con l'art. 2, comma 2)
la  modifica  della  data  di  entrata in vigore del D.P.R. 19 aprile
1994,  n.  575 al 1∞ ottobre 1995; conseguentemente, viene modificata
la  data  di  operativita' delle modifiche apportate dal comma 12 del
D.P.R. 575/1994 al comma 2 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                  Art. 138 (9) (14) (22) (47) (55)
               Veicoli e conducenti delle Forze armate

  1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli
di  loro  dotazione  agli  accertamenti tecnici, all'immatricolazione
militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di
riconoscimento.
  2.  I  veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui
agli  articoli  61  e  62,  devono essere muniti, per circolare sulle
strade  non  militari,  di  una  autorizzazione  speciale  che  viene
rilasciata   dal   comando  militare  sentiti  gli  enti  competenti,
conformemente  a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale
scorta provvede il predetto comando competente.
  3.  Le  Forze  armate  provvedono  direttamente  nei  riguardi  del
personale in servizio:
a) all'addestramento   all'individuazione   e   all'accertamento  dei
   requisiti  necessariper  la  guida,  all'esame  di  idoneita' e al
   rilascio  della  patente  militare  di guida, che abilita soltanto
   alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;
b) al  rilascio  dei  certificati  di  abilitazione  alle mansioni di
   insegnante  di  teoria  e  di istruttore di scuola guida, relativi
   all'addestramento di cui alla lettera a).
  4.  Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3
non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.
  5.  Coloro  che  sono  muniti di patente militare possono ottenere,
senza sostenere l'esame di idoneita', la patente di guida per veicoli
delle  corrispondenti  categorie,  secondo la tabella di equipollenza
stabilita  dal  Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero
della difesa, sempreche' la richiesta venga presentata per il tramite
dell'autorita'  dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre
un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
  6.  Il  personale  provvisto di abilitazione ad istruttore di guida
militare  puo'  ottenere  la  conversione  in  analogo certificato di
abilitazione  ad  istruttore di guida civile senza esame e secondo le
modalita'   stabilite   dal  Ministero  dei  trasporti,  purche'  gli
interessati  ne  facciano  richiesta  entro  un  anno  dalla data del
congedo o dalla cessazione dal servizio.
  7.   I   veicoli   alienati   dalle  Forze  armate  possono  essere
reimmatricolati  con  targa civile previo accertamento dei prescritti
requisiti.
  8.  Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a
motore  o  da  essi  trainati  in  dotazione  alle  Forze armate sono
stabilite  d'intesa  tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il
corpo e il Ministero dei trasporti.
  9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di
materie  radioattive  e  fissili  speciali, mettendo in atto tutte le
prescrizioni  tecniche  e le misure di sicurezza previste dalle norme
vigenti in materia.
  10.  In ragione della pubblica utilita' del loro impiego in servizi
di  istituto,  i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti
alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto
pubblico.
  11.  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano anche ai
veicoli  e  ai  conducenti  della  Polizia di Stato, della Guardia di
finanza,  del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco  dei  Corpi  dei  vigili  del fuoco delle province
autonome  di  ((  Trento  e  di Bolzano, della regione Valle d'Aosta,
della  Croce  rossa )) italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei
Corpi  forestali  operanti  nelle  regioni a statuto speciale e nelle
province  autonome  di  Trento e di Bolzano e della Protezione civile
nazionale,  della  regione Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
  12.  Chiunque  munito di patente militare, ovvero munito di patente
rilasciata  ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con
targa  civile e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma
3. La patente di guida e' sospesa dall'autorita' che l'ha rilasciata,
secondo  le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di
appartenenza.
  12-bis.  I  soggetti  muniti  di  patente  militare  o  di servizio
rilasciata  ai  sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle
corrispondenti  categorie  immatricolati  con  targa civile purche' i
veicoli    stessi    siano    adibiti    ai   servizi   istituzionali
dell'amministrazione dello Stato.
 
	        
	      
                           Art. 139. (47)
          (( Patente di servizio per il personale abilitato
         allo svolgimento di compiti di polizia stradale ))

  ((  1. Ai soggetti gia' in possesso di patente di guida e abilitati
allo  svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1
e  3,  lettera a), dell'articolo 12 e' rilasciata apposita patente di
servizio  la  cui validita' e' limitata alla guida di veicoli adibiti
all'espletamento  di  compiti  istituzionali  dell'amministrazione di
appartenenza.
  2.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti
e le modalita' per il rilascio della patente di cui al comma 1. ))
 
	        
	      
TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO
                              Art. 140.
              Principio informatore della circolazione
  1.  Gli  utenti  della  strada  devono  comportarsi  in modo da non
costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed  in  modo  che
sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
  2.   I  singoli  comportamenti,  oltre  quanto  gia'  previsto  nei
precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.
 
	        
	      
                              Art. 141
                              Velocita'

  1.  E'  obbligo del conducente regolare la velocita' del veicolo in
modo  che,  avuto  riguardo  alle  caratteristiche,  allo stato ed al
carico  del  veicolo  stesso,  alle caratteristiche e alle condizioni
della  strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi
natura,  sia  evitato  ogni pericolo per la sicurezza delle persone e
delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
  2.  Il  conducente  deve sempre conservare il controllo del proprio
veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in
condizione   di  sicurezza,  specialmente  l'arresto  tempestivo  del
veicolo  entro  i  limiti  del  suo  campo di visibilita' e dinanzi a
qualsiasi ostacolo prevedibile.
  3.  In  particolare,  il  conducente deve regolare la velocita' nei
tratti  di strada a visibilita' limitata, nelle curve, in prossimita'
delle  intersezioni  e  delle scuole o di altri luoghi frequentati da
fanciulli  indicati  dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei
passaggi  stretti  o  ingombrati,  nelle  ore  notturne,  nei casi di
insufficiente  visibilita'  per  condizioni  atmosferiche o per altre
cause,  nell'attraversamento  degli  abitati o comunque nei tratti di
strada fiancheggiati da edifici.

  4.   Il   conducente   deve,  altresi',  ridurre  la  velocita'  e,
occorrendo,  anche  fermarsi  quando riesce malagevole l'incrocio con
altri  veicoli,  in  prossimita' degli attraversamenti pedonali e, in
ogni  caso,  quando  i  pedoni  che si trovino sul percorso tardino a
scansarsi  o  diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi,
gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
  5. Il conducente non deve gareggiare in velocita'.
  6. Il conducente non deve circolare a velocita' talmente ridotta da
costituire   intralcio   o  pericolo  per  il  normale  flusso  della
circolazione.
  7.  All'osservanza  delle  disposizioni  del  presente  articolo e'
tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
  8.  Chiunque  viola  le  disposizioni  del comma 3 e' soggetto alla
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
  9.  Salvo  quanto  previsto  dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque
viola   la  disposizione  del  comma  5  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila.  PERIODI  SOPPRESSI  DAL  D.L. 27 GIUGNO 2003, N. 151,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 214.
  10.  Se  si  tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al
comma  7  la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da
lire trentamila a lire centoventimila.
  11.  Chiunque  viola le altre disposizioni del presente articolo e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila. ((68))
------------------
AGGIORNAMENTO (68)
  Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con L. 2 ottobre 2007, n.
160  ha  disposto  che "chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7,
viola   il   presente   articolo  141,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo
contro l'incidentalita' notturna".
 
	        
	      
                              Art. 142
                         Limiti di velocita'

  1.  Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della
vita  umana  la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per le
autostrade,  i  110  km/h  per le strade extraurbane principali, i 90
km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane
locali,  ed  i  50  km/h  per  le  strade  nei centri abitati, con la
possibilita' di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per
le  strade  urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
consentano,   previa  installazione  degli  appositi  segnali.  Sulle
autostrade  a  tre  corsie piu' corsia di emergenza per ogni senso di
marcia,((  dotate  di  apparecchiature  debitamente  omologate per il
calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,))
gli  enti  proprietari  o  concessionari  possono  elevare  il limite
massimo di velocita' fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche
progettuali  ed  effettive  del tracciato, previa installazione degli
appositi segnali, sempreche' lo consentano l'intensita' del traffico,
le  condizioni  atmosferiche  prevalenti  ed i dati di incidentalita'
dell'ultimo  quinquennio.  In  caso di precipitazioni atmosferiche di
qualsiasi  natura,  la velocita' massima non puo' superare i 110 km/h
per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.
  2.  Entro  i  limiti  massimi  suddetti, gli enti proprietari della
strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione,
limiti  di velocita' minimi e limiti di velocita' massimi, diversi da
quelli  fissati  al comma 1, in determinate strade e tratti di strada
quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma
1  renda  opportuna  la determinazione di limiti diversi, seguendo le
direttive  che  saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti.  Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di
adeguare  tempestivamente  i  limiti di velocita' al venir meno delle
cause  che  hanno  indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro
delle  infrastrutture e dei trasporti puo' modificare i provvedimenti
presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle
proprie  direttive  e  comunque  contrastanti con i criteri di cui al
comma  1.  Lo  stesso  Ministro  puo' anche disporre l'imposizione di
limiti,  ove  non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di
mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
puo'  procedere  direttamente alla esecuzione delle opere necessarie,
con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.(40)
  3.  Le  seguenti  categorie  di  veicoli  non  possono  superare le
velocita' sottoindicate:
    a) ciclomotori: 45 km/h;
    b)  autoveicoli  o  motoveicoli utilizzati per il trasporto delle
merci  pericolose  rientranti  nella  classe  1 figurante in allegato
all'accordo  di  cui  all'articolo  168,  comma  1,  quando viaggiano
carichi:  50  km/h  fuori  dei  centri  abitati;  30  km/h nei centri
abitati;
    c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su
pneumatici  o  su  altri  sistemi  equipollenti; 15 km/h in tutti gli
altri casi;
    d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
    e)  treni  costituiti  da un autoveicolo e da un rimorchio di cui
alle  lettere  h),  i)  e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei
centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
    f)  autobus  e  filobus  di  massa  complessiva  a  pieno  carico
superiore  a  8  t:  80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle
autostrade;
    g)  autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di
massa  complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80
km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
    h)  autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di
massa  complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei
centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
    i)  autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t
se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma
6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
    l)  mezzi  d'opera  quando  viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei
centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
  4.  Nella  parte  posteriore  dei  veicoli  di  cui  al comma 3, ad
eccezione  di  quelli  di  cui  alle  lettere  a) e b), devono essere
indicate  le  velocita'  massime  consentite.  Qualora  si  tratti di
complessi  di  veicoli,  l'indicazione  del  limite  va riportata sui
rimorchi  ovvero  sui  semirimorchi.  Sono  comunque  esclusi da tale
obbligo  gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h)
ed  i)  del  comma  3,  quando  siano in dotazione alle Forze armate,
ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
  5.  In  tutti  i  casi  nei  quali sono fissati limiti di velocita'
restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
  6.  Per  la  determinazione dell'osservanza dei limiti di velocita'
sono  considerate  fonti  di  prova  le risultanze di apparecchiature
debitamente  omologate, anche per il calcolo della velocita' media di
percorrenza  su  tratti  determinati,  anche  per  il  calcolo  della
velocita'  media  di  percorrenza  su  tratti determinati, nonche' le
registrazioni  del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi
autostradali, come precisato dal regolamento.
  6-bis.  Le  postazioni  di  controllo  sulla  rete  stradale per il
rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e
ben  visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di
segnalazione   luminosi,   conformemente  alle  norme  stabilite  nel
regolamento  di  esecuzione  del  presente  codice.  Le  modalita' di
impiego  sono  stabilite  con  decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno.
  7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita', ovvero supera
i  limiti massimi di velocita' di non oltre 10 km/h, e' soggetto alla
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila.
  8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti
massimi  di  velocita'  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento  di  una  somma  da lire duecentomila a lire ottocentomila.
(68)
  9.  Chiunque  supera  di  oltre  40  km/h ma di non oltre 60 km/h i
limiti  massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa
del  pagamento  di  una  somma  ((da  euro  500  a  euro 2.000. Dalla
violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi)). (68)
  9-bis.  Chiunque  supera  di  oltre  60  km/h  i  limiti massimi di
velocita'  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma ((da euro 779 a euro 3.119)). Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida  da  sei  a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
  10.  Chiunque  viola  le disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
trentamila a lire centoventimila.
  11.  Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse
alla  guida  di  uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e),
f),  g),  h),  i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle
accessorie  ivi  previste  sono  raddoppiate.  L'eccesso di velocita'
oltre  il limite al quale e' tarato il limitatore di velocita' di cui
all'articolo  179  comporta,  nei  veicoli  obbligati  a montare tale
apparecchio,  l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste  dai  commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso
di   limitatore  non  funzionante  o  alterato.  E'  sempre  disposto
l'accompagnamento  del  mezzo  presso  un'officina autorizzata, per i
fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.
  12.  Quando  il titolare di una patente di guida sia incorso, in un
periodo  di  due  anni,  in  una ulteriore violazione del comma 9, la
sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente
da  otto  a  diciotto  mesi,  ai  sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida
sia  incorso,  in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione
del  comma  9-bis, la sanzione amministrativa accessoria e' la revoca
della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
  ((12-bis.  I  proventi  delle  sanzioni derivanti dall'accertamento
delle  violazioni  dei  limiti  massimi  di  velocita'  stabiliti dal
presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di
rilevamento  della  velocita'  ovvero  attraverso  l'utilizzazione di
dispositivi  o  di  mezzi  tecnici  di  controllo  a  distanza  delle
violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1∞ agosto 2002, n.
168,  e  successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al
50  per  cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui e'
stato  effettuato  l'accertamento  o  agli  enti  che  esercitano  le
relative   funzioni   ai  sensi  dell'articolo  39  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui
dipende  l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai
commi   12-ter  e  12-quater.  Le  disposizioni  di  cui  al  periodo
precedente  non  si applicano alle strade in concessione. Gli enti di
cui  al  presente  comma  diversi dallo Stato utilizzano la quota dei
proventi  ad  essi  destinati  nella  regione  nella quale sono stati
effettuati gli accertamenti.
  12-ter.  Gli  enti  di  cui  al  comma  12-bis  destinano  le somme
derivanti  dall'attribuzione  delle quote dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione
di   interventi   di   manutenzione   e   messa  in  sicurezza  delle
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e
dei  relativi  impianti,  nonche' al potenziamento delle attivita' di
controllo   e   di   accertamento  delle  violazioni  in  materia  di
circolazione  stradale,  ivi comprese le spese relative al personale,
nel  rispetto  della normativa vigente relativa al contenimento delle
spese  in  materia  di  pubblico  impiego  e  al  patto di stabilita'
interno.
  12-quater.  Ciascun  ente  locale  trasmette  in via informatica al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  al Ministero
dell'interno,  entro  il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui
sono  indicati,  con  riferimento  all'anno  precedente,  l'ammontare
complessivo  dei  proventi  di  propria  spettanza  di cui al comma 1
dell'articolo  208  e  al  comma  12-bis  del presente articolo, come
risultante   da   rendiconto  approvato  nel  medesimo  anno,  e  gli
interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione
degli  oneri  sostenuti  per  ciascun  intervento. La percentuale dei
proventi  spettanti  ai  sensi del comma 12-bis e' ridotta del 30 per
cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di
cui  al  periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al
primo  periodo  in  modo  difforme  da  quanto  previsto  dal comma 4
dell'articolo  208  e  dal  comma  12-ter  del presente articolo, per
ciascun  anno  per  il  quale  sia  riscontrata  una  delle  predette
inadempienze)). ((80))
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
------------------
AGGIORNAMENTO (68)
  Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con L. 2 ottobre 2007, n.
160  ha  disposto  che "chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7,
viola  i commi 8 e 9 del presente articolo, e' punito con la sanzione
amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo
contro l'incidentalita' notturna".
------------------
AGGIORNAMENTO (80)
  La  L.  29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 25, comma 3)
che  "Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 12-bis, 12-ter e 12-quater
dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti
dal  presente  articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio
finanziario  successivo  a  quello in corso alla data dell'emanazione
del decreto di cui al comma 2". .
 
	        
	      
                       Art. 143. (9) (40) (47)
               Posizione dei veicoli sulla carreggiata

  1.  I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata
e  in  prossimita' del margine destro della medesima, anche quando la
strada e' libera.
  2.  I  veicoli  sprovvisti  di  motore  e gli animali devono essere
tenuti il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata.
  3.  La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli
quando  si  incrociano  ovvero  percorrono  una  curva  o un raccordo
convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o
su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su
una carreggiata a senso unico di circolazione.
  4. Quando una strada e' divisa in due carreggiate separate, si deve
percorrere  quella  di  destra;  quando  e' divisa in tre carreggiate
separate,  si  deve  percorrere  quella  di destra o quella centrale,
salvo diversa segnalazione.
  5.  Salvo  diversa  segnalazione, quando una carreggiata e' a due o
piu'  corsie  per  senso di marcia, si deve percorrere la corsia piu'
libera  a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al
sorpasso.
  6. (COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2002, N. 9)
  7.  All'interno  dei  centri  abitati,  salvo diversa segnalazione,
quando una carreggiata e' a due o piu' corsie per senso di marcia, si
deve percorrere la corsia libera piu' a destra; la corsia o le corsie
di  sinistra  sono  riservate  al  sorpasso.  Tuttavia  i conducenti,
qualunque  sia l'intensita' del traffico, possono impegnare la corsia
piu'  opportuna  in  relazione  alla  direzione  che  essi  intendono
prendere  alla  successiva  intersezione;  i  conducenti  stessi  non
possono  peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a
destra  o  a sinistra, o per fermarsi, in conformita' delle norme che
regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso
che in tale ipotesi e' consentita anche a destra.
  8.  Nelle  strade  con  binari  tramviari a raso, i veicoli possono
procedere  sui binari stessi purche', compatibilmente con le esigenze
della  circolazione,  non ostacolino o rallentino la marcia dei tram,
salva diversa segnalazione.
  9.  Nelle  strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di
un  lato  della  carreggiata,  i  veicoli possono marciare a sinistra
della  zona interessata dai binari, purche' rimangano sempre entro la
parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.
  10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita
isola  salvagente  posta  a destra dell'asse della strada, i veicoli,
salvo  diversa  segnalazione  che  imponga  il  passaggio  su un lato
determinato,  possono  transitare  indifferentemente  a  destra  o  a
sinistra  del  salvagente,  purche'  rimangano  entro  la parte della
carreggiata  relativa  al  loro  senso  di circolazione e purche' non
comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.
  11.  Chiunque  circola  contromano  e'  soggetto  ((  alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da euro 137,55 a euro
550,20 )).
  12.  Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei
raccordi  convessi  o  in  ogni  altro  caso di limitata visibilita',
ovvero  percorre  la  carreggiata  contromano,  quando  la strada sia
divisa  in  piu'  carreggiate  separate, e' soggetto (( alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da euro 270,90 a euro
1.083,60 )). Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da
uno  a  tre  mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In
casi di recidiva la sospensione e' da due a sei mesi.
  13.  Chiunque  viola le altre disposizioni del presente articolo e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
 
	        
	      
                              Art. 144.
             Circolazione dei veicoli per file parallele
  1.  La circolazione per file parallele e' ammessa nelle carreggiate
ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densita' del
traffico e'  tale  che  i  veicoli  occupano  tutta  la  parte  della
carreggiata  riservata  al  loro  senso di marcia e si muovono ad una
velocita' condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in
tutti i casi in cui  gli  agenti  del  traffico  la  autorizzano.  E'
ammessa,   altresi',   lungo  il  tronco  stradale  adducente  a  una
intersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal  caso,
al  segnale  di  via  libera, essa deve continuare anche nell'area di
manovra dell'intersezione stessa.
  2.  Nella  circolazione  per  file  parallele  e'   consentito   ai
conducenti   di  veicoli,  esclusi  i  veicoli  non  a  motore  ed  i
ciclomotori, di non mantenersi presso il margine  della  carreggiata,
pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta.
  3.  Il  passaggio  da una corsia all'altra e' consentito, previa la
necessaria segnalazione, soltanto  quando  si  debba  raggiungere  la
prima  corsia  di  destra per svoltare a destra, o l'ultima corsia di
sinistra per svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione
di velocita' o una volontaria sospensione  della  marcia  al  margine
della  carreggiata,  quando cio' non sia vietato. I conducenti che si
trovano nella prima corsia di destra possono, inoltre,  spostarsi  da
detta  corsia  quando  devono  superare  un  veicolo  senza  motore o
comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione.
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila.
 
	        
	      
                           Art. 145. (47)
                             Precedenza

  1.  I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare
la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
  2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero
laddove  le  loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha
l'obbligo  di  dare  la  precedenza  a  chi proviene da destra, salvo
diversa segnalazione.
  3.  Negli  attraversamenti  di  linee  ferroviarie  e  tramviarie i
conducenti   hanno   l'obbligo  di  dare  la  precedenza  ai  veicoli
circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.
  4.  I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle
intersezioni   nelle   quali   sia   cosi'  stabilito  dall'autorita'
competente  ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con
apposito segnale.
  5.  I  conducenti  sono  tenuti  a fermarsi in corrispondenza della
striscia  di  arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando
sia cosi' stabilito dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 37 e
la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
  6.  Negli  sbocchi  su  strada  da  luoghi  non soggetti a pubblico
passaggio  i  conducenti  hanno  l'obbligo  di  arrestarsi  e dare la
precedenza a chi circola sulla strada.
  7.  E'  vietato  impegnare una intersezione o un attraversamento di
linee  ferroviarie  o  tramviarie  quando  il  conducente  non  ha la
possibilita'  di  proseguire  e  sgombrare  in  breve tempo l'area di
manovra  in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da
altre direzioni.
  8.  Negli  sbocchi  su  strada  di sentieri, tratturi, mulattiere e
piste  ciclabili  e' fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare
la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se
le  caratteristiche  di  dette vie variano nell'immediata prossimita'
dello sbocco sulla strada.
  9.  I  conducenti  di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali
negativi della precedenza.
  10.  Chiunque  viola le disposizioni di cui al presente articolo e'
soggetto  ((  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20 )).
  11.  Quando  lo  stesso  soggetto sia incorso, in un periodo di due
anni,  in  una  delle  violazioni  di  cui al comma 10 per almeno due
volte,  all'ultima  infrazione  consegue  la  sanzione amministrativa
accessoria  della  sospensione  della  patente  da uno a tre mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
	        
	      
                       Art. 146. (9) (29) (47)
                Violazione della segnaletica stradale

  1.  L'utente  della  strada  e' tenuto ad osservare i comportamenti
imposti  dalla  segnaletica  stradale  e  dagli agenti del traffico a
norma  degli  articoli  da  38  a  43  e  delle  relative  norme  del
regolamento.
  2.  Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica
stradale  o  nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti
del  traffico, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di  una  somma  da lire cinquantamila a lire duecentomila. Sono fatte
salve  le  particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 nonche'
dall'articolo 191, comma 4.
  3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che
le  segnalazioni  del  semaforo o dell'agente del traffico vietino la
marcia  stessa,  e'  soggetto  ((  alla  sanzione  amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 )). (29)
  ((  3-bis.  Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di
due  anni,  in  una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due
volte,  all'ultima  infrazione  consegue  la  sanzione amministrativa
accessoria  della  sospensione  della  patente  da uno a tre mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. ))

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AGGIORNAMENTO (29)
  La  legge  16  dicembre  1999,  n.  494 ha disposto che "fino al 30
giugno  2001,  nel  centro  abitato  del  comune di Roma, le sanzioni
amministrative  previste  dal  comma  3  del  presente art. 146, sono
elevate  del  500  per  cento  rispetto  a  quelle  vigenti;  per  le
infrazioni  concernenti  la  fermata e la sosta e' disposto il blocco
del veicolo, sino al pagamento della sanzione irrogata. Nelle ipotesi
previste  dal  comma 3 del presente art. 146 ed in caso di accesso ai
settori    interdetti    alla   circolazione,   ferme   le   sanzioni
amministrative  e  sempre  limitatamente alle infrazioni commesse dai
conducenti  degli  autoveicoli pubblici e privati di cui all'art,47 ,
comma   2,  lettera  b,  categorie  M2  e  M3  del  presente  decreto
legislativo  n.  285/1992,  si  applica  la sanzione accessoria della
sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del medesimo
decreto  legislativo secondo le procedure previste, per un periodo da
quindici giorni a due mesi".
 
	        
	      
                              Art. 147.  (9)
                 Comportamento ai passaggi a livello
  1.  Gli  utenti  della  strada,  approssimandosi  ad un passaggio a
livello,  devono  usare  la  massima  prudenza  al  fine  di  evitare
incidenti e devono (( osservare )) le segnalazioni indicate nell'art.
44.
  2. Prima di impegnare un  passaggio  a  livello  senza  barriere  o
semibarriere,   gli   utenti  della  strada  devono  assicurarsi,  in
prossimita'  delle  segnalazioni  previste  nel  regolamento  di  cui
all'art.  44,  comma  3,  che  nessun  treno  sia  in vista e in caso
affermativo attraversare rapidamente  i  binari;  in  caso  contrario
devono fermarsi senza impegnarli.
  3.  Gli  utenti della strada non devono attraversare un passaggio a
livello quando:
    a)  siano  chiuse  o  stiano  per  chiudersi  le  barriere  o  le
semibarriere;
    b) siano in movimento di apertura le semibarriere;
    c)  siano  in  funzione  i dispositivi di segnalazione luminosa o
acustica previsti dall'art. 44, comma 2,e dal regolamento, di cui  al
comma 3 dello stesso articolo;
    d)  siano  in  funzione  i  mezzi  sostitutivi  delle  barriere o
semibarriere previsti dal medesimo articolo.
  4. Gli utenti  della  strada  devono  sollecitamente  sgombrare  il
passaggio  a  livello.  In  caso  di  arresto  forzato del veicolo il
conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o,  in  caso  di
materiale impossibilita', deve fare tutto quanto gli e' possibile per
evitare  ogni  pericolo  per  le  persone, nonche' fare in modo che i
conducenti dei veicoli  su  rotaia  siano  avvisati  in  tempo  utile
dell'esistenza del pericolo.
  5. Chiunque viola la disposizione del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.
  6. Quando lo stesso soggetto sia incorso,  in  un  periodo  di  due
anni,  in  una  violazione  di  cui  al comma 5 per almeno due volte,
all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa  accessoria
dellla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi
del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
	        
	      
                              Art. 148.
                              Sorpasso

  1. Il sorpasso e' la manovra mediante la quale un veicolo supera un
altro  veicolo  un  animale  o  un  pedone in movimento o fermi sulla
corsia  o  sulla  parte  della carreggiata destinata normalmente alla
circolazione.
  2.  Il  conducente  che  intende  sorpassare  deve  preventivamente
accertarsi:
    a)  che la visibilita' sia tale da consentire la manovra e che la
stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
    b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia
segnalato di voler compiere analoga manovra;
    c)  che  nessun  conducente  che segue sulla stessa carreggiata o
semicarreggiata,  ovvero  sulla  corsia  immediatamente  alla propria
sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in
corsie, abbia iniziato il sorpasso;
    d)  che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la
completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza
tra  la propria velocita' e quella dell'utente da sorpassare, nonche'
della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria
o che precedono l'utente da sorpassare.
  3.  Il  conducente  che  sorpassa  un  veicolo o altro utente della
strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita
segnalazione,  deve  portarsi  sulla sinistra dello stesso, superarlo
rapidamente  tenendosi  da questo ad una adeguata distanza laterale e
riportarsi  a  destra  appena  possibile,  senza  creare  pericolo  o
intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in piu'
corsie,   il   sorpasso   deve   essere   effettuato   sulla   corsia
immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.
  4.  L'utente  che  viene sorpassato deve agevolare la manovra e non
accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso
utente  deve tenersi il piu' vicino possibile al margine destro della
carreggiata.
  5.  Quando  la  larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata,
tenuto  anche  conto  della  densita'  della  circolazione  in  senso
contrario,  non  consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo
un  veicolo  lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di
velocita',  il  conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e,
se  necessario,  mettersi  da  parte  appena  possibile,  per lasciar
passare  i  veicoli  che  seguono. Nei centri abitati non sono tenuti
all'osservanza  di  quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli
in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.
  6.  Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia
il  conducente  che,  dopo  aver  eseguito un sorpasso, sia indotto a
sorpassare  un  altro  veicolo  o animale, puo' rimanere sulla corsia
impegnata  per  il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia
di intralcio ai veicoli piu' rapidi che sopraggiungono da tergo.
  7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente
del  veicolo  che  si  vuole  sorpassare  abbia segnalato che intende
svoltare  a  sinistra  ovvero,  in una carreggiata a senso unico, che
intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
  8.  Il  sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede
stradale  riservata,  deve  effettuarsi  a destra quando la larghezza
della  carreggiata  a destra del binario lo consenta; se si tratta di
carreggiata  a  senso  unico  di  circolazione  il  sorpasso  si puo'
effettuare su ambo i lati.
  9.  Qualora  il  tram  o  il  filobus  siano  fermi  in  mezzo alla
carreggiata  per  la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista
un salvagente, il sorpasso a destra e' vietato.
  9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.
  10. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle
curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilita'; in tali
casi  il  sorpasso  e'  consentito  solo  quando  la  strada e' a due
carreggiate  separate  o a carreggiata a senso unico o con almeno due
corsie  con  lo  stesso  senso  di marcia e vi sia tracciata apposita
segnaletica orizzontale.
  11. E' vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un
altro,  nonche'  il superamento di veicoli fermi o in lento movimento
ai  passaggi  a livello, ai semafori o per altre cause di congestione
della  circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella
parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.
  12. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle
intersezioni. Esso e', pero', consentito:
    a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia
segnalato  che  intende  svoltare  a  sinistra e abbia iniziato detta
manovra;
    b)   quando  avvenga  su  strada  a  precedenza,  purche'  a  due
carreggiate  separate  o  a senso unico o ad almeno due corsie con lo
stesso  senso  di  marcia  e le corsie siano delimitate dall'apposita
segnaletica orizzontale;

    c) quando il veicolo che si sorpassa e' a due ruote non a motore,
sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata
destinata al senso opposto di marcia;
    d)  quando  la  circolazione sia regolata da semafori o da agenti
del traffico.
  13.  E'  vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza dei
passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale
sia  regolata  da  semafori, nonche' il sorpasso di un veicolo che si
sia   arrestato   o   abbia   rallentato   in  corrispondenza  di  un
attraversamento  pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la
carreggiata.
  14.  E'  vietato  il  sorpasso  ai conducenti di veicoli di massa a
pieno  carico  superiore  a  3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti,
anche  nelle  strade  o  tratti di essa in cui il divieto sia imposto
dall'apposito segnale.
  15.  Chiunque  sorpassa  a  destra,  eccetto i casi in cui cio' sia
consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni
dei  commi  2,  3 e 8 e' soggetto (( alla sanzione amministrativa del
pagamento  di  una  somma da euro 68,25 a euro 275,10 )). Alla stessa
sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7.
((  Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni,
in  una  delle  violazioni  di  cui  al comma 3 per almeno due volte,
all'ultima  infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della  sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI. )) (9)
  16.  Chiunque  non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9,
10,  11,  12  e  13  e'  soggetto (( alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 )). Quando non si
osservi  il  divieto  di  sorpasso di cui al comma 14, (( la sanzione
amministrativa  e'  del  pagamento di una somma da euro 270,90 a euro
1.083,60 )). (( Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida  da  uno  a  tre  mesi,  ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione  II,  del  titolo  VI. Quando si tratti del divieto di cui al
comma  14,  la  sospensione della patente e' da due a sei mesi. Se le
violazioni  sono  commesse da un conducente in possesso delta patente
di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a
sei mesi. ))
----------------
AGGIORNAMENTO (9)
  Il  D.LGS.  10  settembre  1993, n. 360 ha disposto (con l'art. 74,
comma  1, lettera f)) che al comma 15 del presente articolo le parole
"di cui ai commi 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5 e 7".
 
	        
	      
                              Art. 149.
                  Distanza di sicurezza tra veicoli
  1.  Durante  la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo
che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni
caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni  con  i  veicoli
che precedono.
  2.  Fuori  dei  centri  abitati, quando sia stabilito un divieto di
sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli  deve
essere   mantenuta  una  distanza  non  inferiore  a  100  m.  Questa
disposizione non si osserva nei tratti  di  strada  con  due  o  piu'
corsie per senso di marcia.
  3.  Quando  siano  in  azione macchine sgombraneve o spargitrici, i
veicoli devono procedere con  la  massima  cautela.  La  distanza  di
sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore
a  20  m.  I  veicoli  che procedono in senso opposto sono tenuti, se
necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila.
  5.  Quando  dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e  tale  da
determinare  l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma
7, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma  da  lire
centomila  a  lire  quattrocentomila. Ove il medesimo soggetto, in un
periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte  in  una  delle
violazioni  di  cui al presente comma, all'ultima violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
  6. Se dalla collisione derivano  lesioni  gravi  alle  persone,  il
conducente  e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  da  lire  cinquecentomila  a   lire   duemilioni,   salva
l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose
o  di  omicidio  colposo.  Si  applicano le disposizioni del capo II,
sezione I e II, del titolo VI.
 
	        
	      
                              Art. 150.
            Incrocio tra veicoli nei passaggi ingrombati
                       o su strade di montagna
  1.  Quando  l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli
fermi o altri ostacoli, il conducente, il  cui  senso  di  marcia  e'
ostacolato  e  non  puo'  tenersi  vicino  al  margine  destro  della
carreggiata, deve  arrestarsi  per  lasciar  passare  i  veicoli  che
provengono in senso inverso.
  2.  Sulle  strade  di  montagna  o  comunque  a  forte pendenza, se
l'incrocio  con  altri  veicoli  e'  malagevole  o  impossibile,   il
conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto
piu'  possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla
piazzola, ove esista. Tuttavia,  se  il  conducente  che  procede  in
salita  dispone  di  una  piazzola  deve arrestarsi su di essa, se la
strada e' tanto stretta da rendere altrimenti necessaria  la  manovra
di retromarcia.
  3.  Quando  la  manovra  di  retromarcia  si  rende  necessaria,  i
complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli;
i veicoli di massa complessiva a  pieno  carico  superiore  a  3,5  t
rispetto  a  quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t;
gli  autobus  rispetto  agli  autocarri.  Se  si  tratta  di  veicoli
appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la
retromarcia  deve essere eseguita dal conducente del veicolo che pro-
cede in discesa, a meno che non sia manifestamente piu'  agevole  per
il  conducente  del  veicolo che procede in salita, in particolare se
quest'ultimo si trovi in prossimita' di una piazzola.
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila.
  5.  Alla  violazione  delle  disposizioni  del presente articolo si
applica l'art. 149, commi 5 e 6.
 
	        
	      
                         Art. 151. (9) (47)
            Definizioni relative alle segnalazioni visive
       e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

  1. Ai fini del presente titolo si intende per:
    a)  proiettore  di  profondita':  il  dispositivo  che  serve  ad
illuminare in profondita' la strada antistante il veicolo;
    b)   proiettore   anabbagliante:  il  dispositivo  che  serve  ad
illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
    c)  proiettore  fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a
migliorare  l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di
neve, pioggia o nubi di polvere;
    d)  proiettore  di  retromarcia:  il  dispositivo  che  serve  ad
illuminare  la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri
utenti  della  strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la
retromarcia;
    e)  indicatore  luminoso  di  direzione  a luci intermittenti: il
dispositivo  che serve a segnalare agli altri utenti della strada che
il  conducente  intende  cambiare  direzione  verso  destra  o  verso
sinistra;
    f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo
di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
    g) dispositivo d'illuminazione della targa (. . .) posteriore: il
dispositivo che serve ad illuminare la targa (. . .) posteriore;
    ((  h)  luci  di  posizione  anteriore,  posteriore e laterale: i
dispositivi  che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e
la  larghezza  del  veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e
laterale; ))
    i)  luce  posteriore  per nebbia: il dispositivo singolo o doppio
che  serve  a rendere piu' visibile il veicolo dalla parte posteriore
in  caso  di  forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in
atto;
    l)  luce  di  sosta:  il  dispositivo  che  serve  a segnalare la
presenza  di  un  veicolo  in sosta in un centro abitato. In tal caso
sostituisce le luci di posizione;
    m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci
di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del
suo ingombro;
    n)  luce  di  arresto:  il dispositivo che serve ad indicare agli
altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
    o)  catadiottro:  il  dispositivo  a  luce  riflessa  destinato a
segnalare la presenza del veicolo;
    ((  p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a
luce  retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari
categorie di veicoli;
    p-bis)  strisce  retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
    p-ter)  luci  di  marcia  diurna:  il  dispositivo  rivolto verso
l'avanti  destinato  a  rendere  piu'  facilmente visibile un veicolo
durante la circolazione diurna;
    p-quater)  luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione
supplementare  a  quella  parte  della  strada situata in prossimita'
dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso e' in
procinto di curvare;
    p-quinquies)  proiettore di svolta: una funzione di illuminazione
destinata  a  fornire  una  migliore illuminazione in curva, che puo'
essere  espletata  per  mezzo  di  dispositivi  aggiuntivi o mediante
modificazione    della    distribuzione   luminosa   del   proiettore
anabbagliante;
    p-sexies)   segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante  blu:  il
dispositivo   supplementare   installato   sui  motoveicoli  e  sugli
autoveicoli di cui all'articolo 177;
    p-septies)  segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante  gialla o
arancione:   il  dispositivo  supplementare  installato  sui  veicoli
eccezionali  o  per  trasporti  in  condizioni di eccezionalita', sui
mezzi  d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui
veicoli  utilizzati  per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la
pulizia  della  strada e la manutenzione della strada, sulle macchine
agricole  ovvero  operatrici,  sui  veicoli  impiegati in servizio di
scorta tecnica. ))
 
	        
	      
                              Art. 152
        (((Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli).

  1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed
i  ciclomotori,  motocicli,  tricicli  e  quadricicli, quali definiti
rispettivamente  dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e
paragrafo  3,  lettera  b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento
europeo  e  del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia
nei  centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i
proiettori  anabbaglianti  e, se prescritte, le luci della targa e le
luci  d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1,
in  luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere
utilizzate,  se  il  veicolo  ne e' dotato, le luci di marcia diurna.
Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli
di interesse storico e collezionistico.
  2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a
euro 155)).
------------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.Lgs.  15  gennaio 2002, n. 9 ha introdotto il comma 1-bis del
presente articolo con entrata in vigore all'1/1/2003.
------------------
AGGIORNAMENTO (42)
  Il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con L. 1 agosto 2002, n.
168 ha introdotto il comma 1-ter del presente articolo con entrata in
vigore al 7/8/2002.
  Lo stesso D.L., ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le
disposizioni  dell'articolo  11  del  decreto  legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto", prevedendo, di conseguenza, che il comma 1-bis
del  presente  articolo, introdotto dal D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9,
ha effetto dal 07/08/2002.
 
	        
	      
                              Art. 153
           Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di
          illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

  ((  1.  Da  mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del
suo  sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di
caduta  di  neve,  di  forte  pioggia  e in ogni altro caso di scarsa
visibilita',  durante  la  marcia  dei veicoli a motore e dei veicoli
trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della
targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci,
sui  veicoli  a  motore,  si  devono tenere accesi anche i proiettori
anabbaglianti.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma 3 i proiettori di
profondita' possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante
le  brevi  interruzioni  della  marcia connesse con le esigenze della
circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti. ))
  2.  I  proiettori di profondita ' non devono essere usati fuori dei
casi  rispettivamente  previsti  nel  comma  1. Di giorno, in caso di
nebbia,   fumo,   foschia,  nevicata  in  atto,  pioggia  intensa,  i
proiettori  anabbaglianti  e  quelli  di  profondita'  possono essere
sostituiti  da  proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli
che  trasportano  feriti  o  ammalati gravi si devono tenere accesi i
proiettori  anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e (( nei
casi   indicati   dal  comma  1  )),  nei  centri  abitati  anche  se
l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
  3.  I  conducenti  devono  spegnere  i  proiettori  di  profondita'
passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
    a)  quando  stanno  per  incrociare altri veicoli, effettuando la
commutazione   delle   luci  alla  distanza  necessaria  affinche'  i
conducenti  dei  veicoli incrociati possano continuare la loro marcia
agevolmente e senza pericolo;
    b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso
dei   proiettori   di   profondita'   avvenga   brevemente   in  modo
intermittente  per  segnalare  al veicolo che precede l'intenzione di
sorpassare;
    c)   in  qualsiasi  altra  circostanza  se  vi  sia  pericolo  di
abbagliare  gli  altri  utenti  della  strada ovvero i conducenti dei
veicoli  circolanti  su  binari,  su  corsi d'acqua o su altre strade
contigue.
  4.  E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondita'
per  dare  avvertimenti  utili  al  fine  di  evitare incidenti e per
segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso
e'  consentito  durante  la  circolazione  notturna e diurna e, (( in
deroga al comma 1 )), anche all'interno dei centri abitati.
  ((  5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e
dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di
segnalazione  visiva  e'  obbligatorio  anche durante la fermata o la
sosta,   a   meno   che  il  veicolo  sia  reso  pienamente  visibile
dall'illuminazione   pubblica   o   venga   collocato   fuori   dalla
carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle
corsie di emergenza. ))
  6.  Nei centri abitati e (( nelle ore e nei casi indicati nel comma
1,  ))  durante  la  sosta  al margine della carreggiata, i veicoli a
motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore
a  6  metri  e  larghezza  non  superiore  a  2  metri possono essere
segnalati,  utilizzando  in luogo delle luci di posizione, le luci di
sosta poste dalla parte del traffico.
  7.   I   conducenti   dei  veicoli  a  motore  devono  azionare  la
segnalazione luminosa di pericolo:
    a) nei casi di ingombro della carreggiata;
    b)  durante  il  tempo  necessario  a  collocare  e riprendere il
segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;
    c)  quando  per  avaria  il  veicolo  e'  costretto a procedere a
velocita' particolarmente ridotta;
    d)    quando    si   verifichino   improvvisi   rallentamenti   o
incolonnamenti;
    e)  in  tutti  i  casi in cui la fermata di emergenza costituisce
pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
  8.  In  caso  di  nebbia  con  visibilita'  inferiore a 50 metri di
pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce
posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.
  9.  E'  vietato  l'uso  di  dispositivi  o  di altre fonti luminose
diversi da quelli indicati nell'art. 151.
  10.  Chiunque  viola  la  disposizione del comma 3 e' soggetto alla
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
  11.  Chiunque  viola  le  altre  disposizioni del presente articolo
ovvero  usa  impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
 
	        
	      
                              Art. 154.  (9)
                Cambiamento di direzione o di corsia
                           o altre manovre
  1.  I  conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi
nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o  corsia,  per
invertire  il  senso  di  marcia, per fare retromarcia, per voltare a
destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per  immettersi
in  un  luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi,
devono:
    a) assicurarsi  di  poter  effettuare  la  manovra  senza  creare
pericolo  o  intralcio  agli altri utenti della strada, tenendo conto
della posizione, distanza, direzione di essi;
    b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
  2.  Le  segnalazioni  delle  manovre   devono   essere   effettuate
servendosi  degli  appositi  (( . . . )),  indicatori  (( luminosi ))
di direzione.   Tali   segnalazioni  devono continuare per  tutta  la
durata   della    manovra   e  devono cessare allorche' essa e' stata
completata.
Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata  anche  l'intenzione
di  rallentare  per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il
conducente  deve  effettuare  le   segnalazioni   a   mano,   alzando
verticalmente  il  braccio  qualora  intenda  fermarsi  e  sporgendo,
lateralmente, il braccio destro o quello  sinistro,  qualora  intenda
voltare.
  3. I conducenti devono, altresi':
    a)  per  voltare  a  destra, tenersi il piu' vicino possibile sul
margine destro della carreggiata;
    b) per voltare a sinistra, anche  per  immettersi  in  luogo  non
soggetto  a pubblico passaggio, accostarsi il piu' possibile all'asse
della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione,  eseguire  la
svolta  in  prossimita' del centro della intersezione e a sinistra di
questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino  su  una
carreggiata  a senso unico di circolazione, tenersi il piu' possibile
sul  margine  sinistro  della  carreggiata.  In  entrambi  i  casi  i
conducenti  non  devono  imboccare l'altra strada contromano e devono
usare la massima prudenza;
    c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso  della
circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
  4.  E'  vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento
di direzione.
  5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non  devono  eseguire
brusche frenate o rallentare improvvisamente.
  6.  L'inversione del senso di marcia e' vietata in prossimita' o in
corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
  7. Chiunque viola la disposizione del  comma  6  e'  soggetto  alla
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
  8. Chiunque viola le altre disposizioni del  presente  articolo  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
 
	        
	      
                              Art. 155.  (9)
                       Limitazione dei rumori
  1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati
sia  dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal
modo in cui e' sistemato il carico e sia da altri atti  connessi  con
la circolazione stessa.
  2.  Il  dispositivo  silenziatore,  qualora prescritto, deve essere
tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
  3. Nell'usare apparecchi radiofonici o  di  riproduzione  sonora  a
bordo  dei  veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di
accettabilita' fissati dal regolamento.
  4. I dispositivi  di  allarme  acustico  antifurto  installati  sui
veicoli  devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti
dal regolamento. (( e,   in   ogni caso, non devono superare i limiti
massimi   di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991. ))
  5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila.
 
	        
	      
                              Art. 156.
            Uso dei dispositivi di segnalazione acustica
  1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la
massima  moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La
segnalazione deve essere la piu' breve possibile.
  2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo  di  segnalazione
acustica  e' consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del
traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti,  in  particolare
durante  le  manovre  di  sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di
giorno, se ne ricorre la necessita', il segnale acustico puo'  essere
sostituito  da  segnali  luminosi  a  breve  intermittenza mediante i
proiettori di profondita', nei casi in cui cio' non sia vietato.
  3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo
i casi di effettivo e immediato  pericolo.  Nelle  ore  notturne,  in
luogo   delle   segnalazioni   acustiche,  e'  consentito  l'uso  dei
proiettori di profondita' a breve intermittenza.
  4. In caso di necessita', i conducenti dei veicoli che  trasportano
feriti  o  ammalati  gravi  sono  esentati  dall'obbligo di osservare
divieti  e  limitazioni  sull'uso  dei  dispositivi  di  segnalazione
acustica.
  5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
 
	        
	      
                              Art. 157
                Arresto, fermata e sosta dei veicoli

  1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per  arresto  si  intende  l'interruzione della marcia del veicolo
   dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per  fermata  si  intende  la  temporanea sospensione della marcia
   anche  se  in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la
   salita  o  la  discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di
   brevissima  durata.  Durante  la  fermata,  che  non deve comunque
   arrecare  intralcio  alla  circolazione, il conducente deve essere
   presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per  sosta  si  intende  la  sospensione  della marcia del veicolo
   protratta  nel  tempo, con possibilita' di allontanamento da parte
   del conducente;
d) per  sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel
   caso  in  cui  il veicolo e' inutilizzabile per avaria ovvero deve
   arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
  2.  Salvo  diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma
4,  in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il
piu'   vicino   possibile   al   margine  destro  della  carreggiata,
parallelamente  ad  esso  e  secondo  il senso di marcia. Qualora non
esista   marciapiede   rialzato,  deve  essere  lasciato  uno  spazio
sufficiente  per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un
metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
  3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono
essere  collocati  fuori  della  carreggiata,  ma non sulle piste per
velocipedi   ne',   salvo  che  sia  appositamente  segnalato,  sulle
banchine.  In  caso  di  impossibilita', la fermata e la sosta devono
essere  effettuate  il  piu' vicino possibile al margine destro della
carreggiata,  parallelamente  ad  esso  e secondo il senso di marcia.
Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta e' vietata.
  4.  Nelle  strade  urbane  a  senso  unico  di  marcia  la sosta e'
consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purche'
rimanga  spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli
e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
  5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere
collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
  6.  Nei  luoghi  ove  la sosta e' permessa per un tempo limitato e'
fatto  obbligo  ai  conducenti  di  segnalare,  in  modo  chiaramente
visibile,  l'orario  in  cui  la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il
dispositivo di controllo della durata della sosta e' fatto obbligo di
porlo in funzione.
  7. E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di
discendere  dallo  stesso, nonche' di lasciare aperte le porte, senza
essersi  assicurato che cio' non costituisca pericolo o intralcio per
gli altri utenti della strada.
  7-bis.  E'  fatto  divieto  di  tenere il motore acceso, durante la
sosta  ((.  .  .))  del  veicolo, allo scopo di mantenere in funzione
l'impianto  di  condizionamento  d'aria  nel  veicolo  stesso;  dalla
violazione  consegue  la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 200 a euro 400.
  8.  Fatto  salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le
disposizioni  di  cui  al presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.
 
	        
	      
                              Art. 158.
              Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

  1. La fermata e la sosta sono vietate:
    a)  in  corrispondenza  o in prossimita' dei passaggi a livello e
sui  binari  di linee ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad essi
da intralciarne la marcia;
    b)  nelle  gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i
fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
    c)  sui  dossi  e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle
strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimita';
    d)  in  prossimita'  e  in  corrispondenza  di  segnali  stradali
verticali  e  semaforici  in  modo da occultarne la vista, nonche' in
corrispondenza  dei  segnali  orizzontali  di preselezione e lungo le
corsie di canalizzazione;
    e)   fuori   dei   centri  abitati,  sulla  corrispondenza  e  in
prossimita' delle aree di intersezione;
    f)  nei  centri  abitati,  sulla  corrispondenza  delle  aree  di
intersezione  e  in  prossimita'  delle  stesse a meno di 5 metri dal
prolungamento  del  bordo  piu' vicino della carreggiata trasversale,
salvo diversa segnalazione;
    g)  sui  passaggi  e  attraversamenti pedonali e sui passaggi per
ciclisti,   nonche'  sulle  piste  ciclabili  e  agli  sbocchi  delle
medesime;
    h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
  2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:
    a) allo sbocco dei passi carrabili;
    b)  dovunque  venga  impedito  di  accedere  ad  un altro veicolo
regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
    c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
    d)  negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli
autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi
non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore
a  15 m, nonche' negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli
in servizio di piazza;
 e)  sulle  aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo
scarico di cose, nelle ore stabilite;
    f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
    g)  negli  spazi  riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli
per  persone  invalide  di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli
scivoli  o  dei  raccordi  tra  i  marciapiedi,  rampe  o corridoi di
transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
    h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
    i) nelle aree pedonali urbane;
    l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
    m)  negli  spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a
servizi  di  emergenza  o  di igiene pubblica indicati dalla apposita
segnaletica;
    n)  davanti  ai  cassonetti  dei  rifiuti  urbani  o  contenitori
analoghi;
    o)  limitatamente  alle  ore  di esercizio, in corrispondenza dei
distributori  di  carburante  ubicati  sulla sede stradale ed in loro
prossimita'  sino  a  5  m  prima  e  dopo le installazioni destinate
all'erogazione.
  3. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi quando siano
staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
  4.  Durante  la  sosta  e la fermata il conducente deve adottare le
opportune  cautele  atte  a  evitare  incidenti ed impedire l'uso del
veicolo senza il suo consenso.
  5.  Chiunque  viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d),
g)  e  h)  del  comma  2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento    di    una    somma    da    lire    centomila   a   lire
quattrocentomila.((80))
  6.  Chiunque  viola  le altre disposizioni del presente articolo e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.((80))
  7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun
giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
------------
AGGIORNAMENTO (80)
  La  L.  29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 27, comma 2,
lettera  a)) che "al comma 5, le parole: "da euro 78 a euro 311" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e
i  motoveicoli  a  due  ruote  e da euro 78 a euro 311 per i restanti
veicoli"".
Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  27, comma 2, lettera b)) che "al
comma  6,  le  parole:  "da euro 38 a euro 155" sono sostituite dalle
seguenti:  "da  euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a
due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli"".
 
	        
	      
                       Art. 159. (9) (29) (47)
                   Rimozione e blocco dei veicoli

  1.  Gli  organi  di  polizia,  di  cui  all'art.  12, dispongono la
rimozione dei veicoli:
    a)  nelle  strade  e  nei  tratti  di  esse  in cui con ordinanza
dell'ente  proprietario  della  strada sia stabilito che la sosta dei
veicoli  costituisce  grave  intralcio o pericolo per la circolazione
stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito
pannello aggiuntivo;
    b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 , e 158, commi 1, 2
e 3;
    c)  in  tutti  gli  altri  casi  in  cui  la  sosta sia vietata e
costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
    d)  quando  il  veicolo  sia lasciato in sosta in violazione alle
disposizioni  emanate  dall'ente proprietario della strada per motivi
di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo. (29)
  2.  Gli  enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere
il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalita' nel
rispetto  alle  norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione
devono  avere  le  caratteristiche  prescritte  nel  regolamento. Con
decreto del Ministro dei trasporti puo' provvedersi all'aggiornamento
delle  caratteristiche  costruttive  e funzionali dei veicoli adibiti
alla  rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione
della  tecnica  di  realizzazione  dei  veicoli  o di sicurezza della
circolazione.
  3.  In  alternativa  alla  rimozione  e'  consentito,  anche previo
spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave
applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche
tecniche   e   modalita'   di   applicazione  saranno  stabilite  nel
regolamento.  L'applicazione di detto attrezzo non e' consentita ogni
qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o
pericolo alla circolazione.
  4.  La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono
sanzione   amministrativa  accessoria  alle  sanzioni  amministrative
pecuniarie  previste  per  la  violazione dei comportamenti di cui al
comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
  5.   Gli  organi  di  polizia  possono,  altresi',  procedere  alla
rimozione  dei  veicoli  in  sosta, ove per il loro stato o per altro
fondato  motivo  si  possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla
rimozione  puo'  provvedere  anche  l'ente proprietario della strada,
sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso
l'art.  15  del  decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915.
  (( 5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge
28  gennaio  1994,  n.  84,  e' autorizzato il sequestro conservativo
degli   automezzi   in  sosta  vietata  che  ostacolano  la  regolare
circolazione  viaria  e  ferroviaria o l'operativita' delle strutture
portuali. ))

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AGGIORNAMENTO (29)
  La  legge  16  dicembre 1999, n. 494 ha disposto che "nelle ipotesi
previste  dal  comma 1 del presente art. 159 ed in caso di accesso ai
settori    interdetti    alla   circolazione,   ferme   le   sanzioni
amministrative  e  sempre  limitatamente alle infrazioni commesse dai
conducenti  degli  autoveicoli pubblici e privati di cui all'art. 47,
comma   2,  lettera  b,  categorie  M2  e  M3  del  presente  decreto
legislativo  n.  285/1992,  si  applica  la sanzione accessoria della
sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del medesimo
decreto  legislativo secondo le procedure previste, per un periodo da
quindici giorni a due mesi".
 
	        
	      
                              Art. 160.
                         Sosta degli animali
  1.  Salvo  quanto  disposto  nell'art.  672  del codice penale, nei
centri urbani il conducente deve vigilare affinche'  gli  animali  in
sosta,   con   o   senza   attacco,  a  lui  affidati,  siano  sempre
perfettamente assicurati mediante  appositi  dispositivi  o  sostegni
fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla
circolazione  dei  veicoli  e dei pedoni. Durante le ore notturne gli
animali  potranno  sostare  soltanto   in   luoghi   sufficientemente
illuminati.  Fuori  dei  centri  abitati  e'  vietata  la sosta degli
animali sulla carreggiata.
  2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
trentamila a lire centoventimila.
 
	        
	      
                              Art. 161.
                     Ingombro della carreggiata
  1.  Nel  caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo,
per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente,  al
fine  di  evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve
sollecitamente  rendere  libero  per  quanto  possibile  il  transito
provvedendo  a  rimuovere  l'ingombro  e  a spingere il veicolo fuori
della carreggiata o, se cio'  non  e'  possibile,  a  collocarlo  sul
margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa.
  2.  Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di
materie viscide, infiammabili o comunque atte  a  creare  pericolo  o
intralcio   alla   circolazione  deve  provvedere  immediatamente  ad
adottare le cautele necessarie per rendere sicura la  circolazione  e
libero il transito.
  3.   Nei   casi  previsti  dal  presente  articolo,  l'utente  deve
provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante
il segnale di cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi  idonei,
nonche'  informare  l'ente  proprietario della strada od un organo di
polizia.
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila.
 
	        
	      
                       Art. 162 (9) (47) (50)
                    Segnalazione di veicolo fermo

  1.  Fatti  salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri
abitati  i  veicoli,  esclusi . . . i velocipedi, i ciclomotori a due
ruote  e  i  motocicli,  che  per  qualsiasi motivo siano fermi sulla
carreggiata,  di  notte  quando manchino o siano inefficienti le luci
posteriori  di  posizione  o  di  emergenza e, in ogni caso, anche di
giorno,  quando  non  possono essere scorti a sufficiente distanza da
coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il
segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il
segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.
  2. Il segnale mobile di pericolo e' di forma triangolare, rivestito
di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne
consenta  l'appoggio  sul  piano  stradale  in  posizione  pressoche'
verticale in modo da garantirne la visibilita'.
  3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalita'
di  approvazione  del  segnale.  Il triangolo deve essere conforme al
modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
  4.  Qualora  il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile
di   pericolo,   il  conducente  deve  provvedere  in  altro  modo  a
presegnalare efficacemente l'ostacolo.
  4-bis.  Nei  casi  indicati  al  comma  1  durante le operazioni di
presegnalazione  con  il  segnale  mobile  di  pericolo devono essere
utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per
rendere  visibile  il  soggetto  che opera. Con decreto del Ministero
delle    infrastrutture   e   dei   trasporti   sono   stabilite   le
caratteristiche  tecniche  e  le  modalita'  di  approvazione di tali
dispositivi.
  4-ter.  A  decorrere  dal (( 1 aprile 2004 )), nei casi indicati al
comma  1  e'  fatto  divieto  al conducente di scendere dal veicolo e
circolare  sulla  strada  senza  avere indossato giubbotto o bretelle
retroriflettenti  ad alta visibilita'. Tale obbligo sussiste anche se
il  veicolo  si  trova  sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di
sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da   emanare   entro   il   31   ottobre   2003,  sono  stabilite  le
caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.
  5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
 
	        
	      
                              Art. 163.
                 Convogli militari, cortei e simili
  1.  E'  vietato  interrompere  convogli  di veicoli militari, delle
forze di polizia o di mezzi  di  soccorso  segnalati  come  tali;  e'
vietato   altresi'  inserirsi  tra  i  veicoli  che  compongono  tali
convogli.
  2. E' vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e
processioni.
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila.
 
	        
	      
                              Art. 164.  (9)
                 Sistemazione del carico sui veicoli
  1.  Il  carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare
la caduta  o  la  dispersione  dello  stesso;  da  non  diminuire  la
visibilita'  al  conducente  ne' impedirgli la liberta' dei movimenti
nella guida; da non compromettere la stabilita' del veicolo;  da  non
mascherare  dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva ne'
le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
  2. Il carico  non  deve  superare  i  limiti  di  sagoma  stabiliti
dall'art.  61  e  non  puo'  sporgere  longitudinalmente  dalla parte
anteriore del veicolo; puo' sporgere  longitudinalmente  dalla  parte
posteriore,  se  costituito  da cose indivisibili, fino ai 3/10 della
lunghezza del veicolo stesso, purche' nei limiti stabiliti  dall'art.
61.
  3.  Fermi  restando  i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61,
comma 1, possono essere trasportate cose  che  sporgono  lateralmente
fuori  della  sagoma  del  veicolo,  purche' la sporgenza da ciascuna
parte non superi centimetri 30 di distanza dalle  luci  di  posizione
anteriori  e  posteriori.  Pali,  sbarre,  lastre  o  carichi  simili
difficilmente percepibili,  collocati  orizzontalmente,  non  possono
comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
  4.  Gli  accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al
di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul
terreno.
  5. E'  vietato  trasportare  o  trainare  cose  che  striscino  sul
terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
  6.  Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono
essere adottate tutte le cautele  idonee  ad  evitare  pericolo  agli
altri  utenti  della  strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale
deve  essere  segnalata  mediante  uno  o   due   speciali   pannelli
quadrangolari, rivestiti di   materiale ((. . . ))  retroriflettente,
posti alle   estremita'  della  sporgenza    in   modo  da  risultare
costantemente normali all'asse del veicolo.
  7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalita'
di  approvazione  dei  pannelli.  Il pannello deve essere conforme al
modello   approvato    (( . . . ))   e   riportare     gli    estremi
dell'approvazione.
  8.  Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
centomila a lire quattrocentomila.
  9.  Il  veicolo non puo' proseguire il viaggio se il conducente non
abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalita' stabilite
dal presente articolo. Percio' l'organo  accertatore,  nel  caso  che
trattasi  di  veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione
di cui al comma  8,  procede  al  ritiro  immediato  della  carta  di
circolazione  e  della  patente  di  guida,  provvedendo con tutte le
cautele che il veicolo sia condotto in  luogo  idoneo  per  la  detta
sistemazione;   del   ritiro   e'   fatta  menzione  nel  verbale  di
(( contestazione )) della violazione. I documenti   sono   restituiti
all'avente  diritto  allorche'  il  carico  sia  stato  sistemato  in
conformita' delle presenti norme.  Le  modalita'  della  restituzione
sono fissate dal regolamento.
 
	        
	      
                              Art. 165.
                     Traino di veicoli in avaria
  1.  Al  di  fuori  dei  casi  previsti dall'art. 63, il traino, per
incombente situazione di emergenza, di un  veicolo  da  parte  di  un
altro  deve  avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli
stessi, da effettuarsi mediante  aggancio  con  fune,  catena,  cavo,
barra rigida od altro analogo attrezzo, purche' idoneamente segnalati
in  modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili
da parte degli altri utenti della strada.
  2. Durante  le  operazioni  di  traino  il  veicolo  trainato  deve
mantenere  attivato  il  dispositivo luminoso a luce intermittente di
cui  all'art.  151,  lettera  f),  oppure,  in   mancanza   di   tale
segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il
pannello  di  cui  all'art. 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di
cui all'art. 162. Il veicolo  trainante,  ove  ne  sia  munito,  deve
mantenere  attivato  l'apposito  dispositivo a luce gialla prescritto
dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
centomila a lire quattrocentomila.
 
	        
	      
                              Art. 166.  (1)  (2)
           Trasporto di cose su veicoli a trazione animale
  1. Sui veicoli a trazione  (( animale  )) il trasporto di cose  non
puo' superare la massa   complessiva a  pieno   carico indicata nella
targa.
  2.  Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva
a pieno carico indicato nella targa, ove  non  ricorra  alcuna  delle
ipotesi  di  violazione di cui all'art. 62, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila  a  lire
centoventimila.
 
	        
	      
                              Art. 167.
        Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
  1.  I  veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa
complessiva indicata sulla carta di circolazione.
  2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno
carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella
indicata nella carta di circolazione, quando detta massa e' superiore
a  10 t e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma:
    a)  da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza non
supera 1 t;
    b)  da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza non
supera le 2 t;
    c)  da lire duecentomila a lire ottocentomila, se l'eccedenza non
supera le 3 t;
    d)  da  lire  cinquecentomila  a lire due milioni, se l'eccedenza
supera le 3 t.
  3.  Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore
a  10  t,  le  sanzioni  amministrative  previste  nel  comma  2 sono
applicabili  allorche'  la  eccedenza, superiore al cinque per cento,
non  superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure
superi il trenta per cento della massa complessiva.
  4.  Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art.
10,  comma  3,  lettera  d),  possono  circolare  con  il loro carico
soltanto   sulle  autostrade  o  sulle  strade  con  carreggiata  non
inferiore  a  6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che
garantisca  un  franco  minimo  rispetto  all'intradosso  delle opere
d'arte  non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3,
lettera  e)  e  g), possono circolare con il loro carico sulle strade
che  abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un
franco   minimo   rispetto  all'intradosso  delle  opere  d'arte  non
inferiore a 30 cm.
  5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui
massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque
per  cento  a quella indicata nella carta di circolazione e' soggetto
ad  un'unica  sanzione  amministrativa  uguale  a quella prevista nel
comma 2.
  6.  La  sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di
eccedenze  di  massa  di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia di
eccedenza di massa nel complesso.
  7.  Chiunque  circola  in  violazione  delle disposizioni di cui al
comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma  da  lire  duecentomila a lire ottocentomila, ferma restando la
responsabilita' civile di cui all'art. 2054 del codice civile.
  8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente
articolo  le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di
circolazione,   nonche'   i   valori   numerici   ottenuti   mediante
l'applicazione   di  qualsiasi  percentuale,  si  devono  considerare
arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
  9.  Le  sanzioni  amministrative  previste nel presente articolo si
applicano  sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche'
al  committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto
esclusivo.  L'intestatario della carta di circolazione del veicolo e'
tenuto  a  corrispondere  agli enti proprietari delle strade percorse
l'indennizzo  di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza
rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.
  10.  Quando  e' accertata una eccedenza di massa superiore al dieci
per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta
di  circolazione,  la  continuazione  del viaggio e' subordinata alla
riduzione del carico entro i limiti consentiti.
  11.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono
applicabili  anche  ai  trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti
all'art.  10,  quando  venga  superata  la  massa complessiva massima
indicata  nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia
del  cinque  per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai
sensi  dell'art.  62.  La  prosecuzione del viaggio e' subordinata al
rilascio di una nuova autorizzazione. (( La franchigia del cinque per
cento  e'  prevista  anche per i trasporti eccezionali e in tale caso
non decade la validita' dell'autorizzazione. ))
  12.  Costituiscono  fonti  di  prova per il controllo del carico le
risultanze  degli  strumenti  di  pesa  in regola con le verifiche di
legge  e  di  quelli  in  dotazione agli organi di polizia, nonche' i
documenti  di  accompagnamento  previsti da disposizioni di legge. Le
spese  per l' accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma
9 in solido.
  13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme
previste dal presente articolo.
 
	        
	      
                       Art. 168. (9) (30) (47)
                 Disciplina del trasporto su strada
                      dei materiali pericolosi

  1.  Ai  fini  del  trasporto  su  strada sono considerati materiali
pericolosi  quelli  appartenenti  alle classi indicate negli allegati
all'accordo auropeo relativo al trasporto internazionale su strada di
merci  pericolose  di  cui  alla  legge  12  agosto  1962, n. 1839, e
successive modificazioni e integrazioni.
  ((2.  La  circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose
ammesse  al  trasporto  su  strada,  nonche' le prescrizioni relative
all'etichettaggio,  all'imballaggio,  al carico, allo scarico ed allo
stivaggio sui veicoli stradali e' regolata dagli allegati all'accordo
di cui al comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformita' alle norme
vigenti.))
  3.  Le  merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada
e'  ammesso  dagli accordi internazionali, possono essere trasportate
su   strada,   all'interno  dello  Stato,  alle  medesime  condizioni
stabilite  per  i predetti trasporti internazionali. Per le merci che
presentino  pericolo  di  esplosione  e per i gas tossici resta salvo
l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi
di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
  ((4.  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con  i  Ministri  dell'interno,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  e  dello  sviluppo  economico,  con decreti
previamente    notificati    alla   commissione   europea   ai   fini
dell'autorizzazione,  puo'  prescrivere,  esclusivamente  per  motivi
inerenti  alla  sicurezza  durante  il  trasporto,  disposizioni piu'
rigorose   per   la  disciplina  del  trasporto  nazionale  di  merci
pericolose   effettuato   da   veicoli,  purche'  non  relative  alla
costruzione   degli   stessi.   Con   decreti   del   Ministro  delle
infrastrutture   e   dei   trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere
altresi'  classificate  merci  pericolose,  ai  fini del trasporto su
strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1,
ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate
le  condizioni  nel  rispetto  delle  quali le singole merci elencate
possono  essere  ammesse al trasporto; per le merci assimilabili puo'
altresi'  essere  imposto  l'obbligo della autorizzazione del singolo
trasporto,  precisando l'autorita' competente, nonche' i criteri e le
modalita' da seguire.))
  ((4-bis.  A  condizione  che  non sia pregiudicata la sicurezza, il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con i
Ministeri  dell'interno,  della salute e dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del mare, rilascia autorizzazioni individuali per
operazioni  di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale
che  sono  proibite  o  effettuate  in  condizioni  diverse da quelle
stabilite  dalle  disposizioni  di  cui al comma 2. Le autorizzazioni
sono  definite  e  limitate  nel tempo e possono essere concesse solo
quando  ricorrono  particolari  esigenze  di ordine tecnico ovvero di
tutela della sicurezza pubblica.)) ((77))
  5.  Per  il  trasporto  delle  materie  fissili  o  radioattive  si
applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.
  ((6.  A  condizione  che non sia pregiudicata la sicurezza e previa
notifica  alla  Commissione  europea, ai fini dell'autorizzazione, il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con i
Ministeri  dell'interno,  della  salute, dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e del mare e dello sviluppo economico, puo' derogare
le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:
    a)  il trasporto nazionale di piccole quantita' di merce, purche'
non relative a materie a media o alta radioattivita';
    b)  merci  pericolose  destinate  al  trasporto  locale  su brevi
distanze.))
  7.  Chiunque  circola  con un veicolo o con un complesso di veicoli
adibiti  al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a
pieno  carico  risulta  superiore  a  quella  indicata sulla carta di
circolazione,  e'  soggetto  alle  sanzioni  amministrative  previste
nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.
  8.    Chiunque    trasporta   merci   pericolose   senza   regolare
autorizzazione,   quando  sia  prescritta,  ovvero  non  rispetta  le
condizioni   imposte,   a   tutela   della  sicurezza,  negli  stessi
provvedimenti   di   autorizzazione   e'   punito   con  la  sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
dodici milioni.
  8-bis.  Alle  violazioni  di  cui al comma 8 conseguono le sanzioni
accessorie  della  sospensione  della  carta  di circolazione e della
sospensione  della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.
In  caso  di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
  9.  ((Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2)) , ovvero
le  condizioni  di  trasporto  di  cui  ai  commi  3  e  4,  relative
all'idoneita'  tecnica  dei  veicoli o delle cisterne che trasportano
merci  pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei
veicoli,  alla  presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di
segnalazione  e  alle  etichette  di  pericolo collocate sui veicoli,
sulle  cisterne,  sui  contenitori  e  sui colli che contengono merci
pericolose,  ovvero  che le hanno contenute se non ancora bonificati,
alla  sosta  dei  veicoli,  alle  operazioni  di  carico,  scarico  e
trasporto in comune delle merci pericolose, e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da euro 343,35 a euro
1.376,55.   ((A   tali   violazioni,   qualora   riconducibili   alle
responsabilita'  del  trasportatore, cosi' come definite nell'accordo
di  cui  al  comma  1,  ovvero  del  conducente, consegue la sanzione
amministrativa  accessoria  della  sospensione della patente di guida
del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale
e'  stata  commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a
norma  del  capo  I,  sezione  II, del titolo VI. A chiunque violi le
disposizioni  del  comma  4,  primo periodo, si applicano la sanzione
amministrativa  pecuniaria di cui al comma 8, nonche' le disposizioni
del periodo precedente.))
  9-bis.  ((Chiunque  viola  le  prescrizioni fissate dal comma 2)) ,
ovvero  le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai
dispositivi   di   equipaggiamento  e  protezione  dei  conducenti  o
dell'equipaggio,   alla   compilazione  e  tenuta  dei  documenti  di
trasporto  o delle istruzioni di sicurezza, e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da euro 343,35 a euro
1.376,55.
  9-ter.  ((Chiunque)),  fuori  dai  casi  previsti  dai commi 8, 9 e
9-bis,  ((viola  le  prescrizioni  fissate  dal  comma 2)), ovvero le
condizioni  di  trasporto  di  cui  ai  commi 3 e 4, e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da euro 137,55 a
euro 550,20.
  10.  Alle  violazioni  di  cui  ai precedenti commi si applicano le
disposizioni dell'art. 167, comma 10.
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AGGIORNAMENTO (77)
  Il  D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 6, comma
2)   che  "All'espletamento  delle  attivita'  autorizzative  di  cui
all'articolo  168  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive  modificazioni, comma 4-bis, quale introdotto dal comma 1,
si   provvede   nell'ambito   delle   risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie previste a legislazione vigente."
 
	        
	      
                              Art. 169
    Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore

  1.  In  tutti  i  veicoli  il  conducente  deve avere la piu' ampia
liberta'  di  movimento  per  effettuare le manovre necessarie per la
guida.
  2.  Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli,
esclusi  quelli  di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione
dei  sedili,  non  puo'  superare  quello  indicato  nella  carta  di
circolazione.
  3.  Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in
piedi,  sugli  autoveicoli  e  filoveicoli  destinati  a trasporto di
persone,  escluse  le  autovetture, nonche' il carico complessivo del
veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati
nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento
in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
  4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in
modo da non limitare la liberta' di movimento del conducente e da non
impedirgli  la  visibilita'.  Inoltre,  su  detti  veicoli, esclusi i
motocicli  e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero
non   devono  determinare  sporgenze  dalla  sagoma  trasversale  del
veicolo.
((5.  Fino  all'8  maggio  2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli
adibiti  al  trasporto  promiscuo  di persone e cose e' consentito il
trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di eta'
inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno
un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.))
  6.  Sui  veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38
del  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,
e'  vietato  il  trasporto di animali domestici in numero superiore a
uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per
la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche
in   numero   superiore,  purche'  custoditi  in  apposita  gabbia  o
contenitore  o  nel  vano  posteriore al posto di guida appositamente
diviso  da  rete  od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in
via  permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri. (40)
  7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse
le   autovetture,  che  hanno  un  numero  di  persone  e  un  carico
complessivo  superiore  ai  valori  massimi  indicati  nella carta di
circolazione,  ovvero  trasporta  un  numero  di  persone superiore a
quello  indicato  nella  carta  di  circolazione,  e'  soggetto  alla
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
duecentomila a lire ottocentomila.
  8.  Qualora  le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo
abusivamente  il  veicolo  ad  uso  di  terzi, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni, nonche' la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei
mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
  9.  Qualora  le  violazioni  di  cui al comma 7 siano commesse alla
guida  di  una  autovettura,  il conducente;e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.
  10.  Chiunque  viola  le  altre  disposizioni  di  cui  al presente
articolo  e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 170
               Trasporto di persone, animali e oggetti
                  sui veicoli a motore a due ruote

  1.  Sui  motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve
avere  libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare
seduto  in  posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue
le  mani,  ovvero con una mano in caso di necessita' per le opportune
manovre  o  segnalazioni.  Non  deve  procedere  sollevando  la ruota
anteriore.
  ((  1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto di
minori di anni cinque. ))
  2.  Sui  ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre
al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente
indicato  nel  certificato  di circolazione e che il conducente abbia
un'eta'  superiore  a  diciotto  anni.  Con  regolamento  emanato con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti sono
stabiliti  le  modalita'  e  i tempi per l'aggiornamento, ai fini del
presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati
anteriormente   alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151. (47)
  3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere
seduto  in  modo  stabile ed equilibrato, nella posizione determinata
dalle apposite attrezzature del veicolo.
  4.  E'  vietato  ai  conducenti  dei  veicoli  di cui al comma 1 di
trainare o farsi trainare da altri veicoli.
  5. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare oggetti che
non  siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto
all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso
oltre  i  cinquanta  centimetri,  ovvero  impediscano  o  limitino la
visibilita'  al conducente. Entro i predetti limiti, e' consentito il
trasporto   di   animali  purche'  custoditi  in  apposita  gabbia  o
contenitore.
  6.  Chiunque  viola  le disposizioni di cui al presente articolo e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10.
  ((  6-bis.  Chiunque  viola  le  disposizioni  del  comma  1-bis e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 148 a euro 594. ))
  7.  Alle  violazioni  previste  dal  comma  1  e,  se  commesse  da
conducente   minorenne,   dal   comma  2,  alla  sanzione  pecuniaria
amministrativa  consegue  il  fermo  amministrativo  del  veicolo per
sessanta  giorni,  ai  sensi  del  capo I, sezione II, del titolo VI;
quando,  nel  corso  di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo
sia  stata  commessa,  per  almeno  due  volte,  una delle violazioni
previste  dai  commi  1  e  2, il fermo amministrativo del veicolo e'
disposto per novanta giorni.
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AGGIORNAMENTO (47)
  Il  D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla L. 1 agosto 2003,
n.  214  ha  disposto  che  le  disposizioni del comma 2 del presente
articolo hanno effetto a decorrere dal 1∞ luglio 2004.
 
	        
	      
                              Art. 171.
               Uso del casco protettivo per gli utenti
                       di veicoli a due ruote

  1.  Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di
ciclomotori  e  motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di tenere
regolarmente   allacciato   un  casco  protettivo  conforme  ai  tipi
omologati,  ((in  conformita'  con i regolamenti emanati dall'Ufficio
europeo  per  le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e
con la normativa comunitaria)).((80))
  1-bis.  Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i
passeggeri:
    a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di
carrozzeria chiusa;
    b)  di  ciclomotori  e  motocicli  a  due o a tre ruote dotati di
cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta
e   di  dispositivi  atti  a  garantire  l'utilizzo  del  veicolo  in
condizioni  di  sicurezza,  secondo  le disposizioni del regolamento.
(27)
  2.  Chiunque  viola  le  presenti  norme  e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 68,25 a euro
275,10.   Quando   il  mancato  uso  del  casco  riguarda  un  minore
trasportato, della violazione risponde il conducente.
  3.  Alla  sanzione  pecuniaria  amministrativa prevista dal comma 2
consegue  il  fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai
sensi  del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un
biennio,  con  un  ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per
almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo
del  veicolo  e' disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo
e' affidata al proprietario dello stesso.
  4.  Chiunque  importa  o  produce  per  la  commercializzazione sul
territorio  nazionale  e  chi  commercializza  caschi  protettivi per
motocicli,  motocarrozzette  o  ciclomotori  di  tipo non omologato e
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire unmilione a lire quattromilioni.
  5.  I caschi di cui al comma 4, ancorche' utilizzati, sono soggetti
al  sequestro  ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
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AGGIORNAMENTO (27)
  La  L. 7 dicembre 1999, n. 472 ha disposto (con l'art. 33, comma 2)
che  "Le disposizioni di cui all'articolo 171 del decreto legislativo
30  aprile 1992, n. 285, modificate dal presente articolo, entrano in
vigore  a  decorrere  dal  novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (80)
  La  L.  29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 28, comma 2)
che  "Le  disposizioni  del  comma  1  dell'articolo  171 del decreto
legislativo  n.  285  del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1
del  presente  articolo,  si  applicano  a decorrere dal sessantesimo
giorno  successivo  alla  data  di  entrata  in vigore della presente
legge".
 
	        
	      
                              Art. 172
                Uso delle cinture di sicurezza e dei
                   sistemi di ritenuta per bambini

  1.  Il  conducente  e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e,
dotati  di  carrozzeria  chiusa,  di cui all'articolo 1, paragrafo 3,
lettera  a),  della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1,
N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti
di  cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi
situazione  di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono
essere  assicurati  al sedile con un sistema di ritenuta per bambini,
adeguato  al  loro  peso,  di  tipo  omologato  secondo  le normative
stabilite   dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
  2.  Il  conducente  del  veicolo  e'  tenuto  ad  assicurarsi della
persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
  3.  Sui  veicoli  delle  categorie  M1,  N1, N2 ed N3 sprovvisti di
sistemi di ritenuta:
    a) i bambini di eta' fino a tre anni non possono viaggiare;
    b)  i  bambini  di eta' superiore ai tre anni possono occupare un
sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
  4.  I  bambini  di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano
negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di
piazza  o  negli  autoveicoli  adibiti  al  noleggio  con conducente,
possono  non  essere  assicurati al sedile con un sistema di ritenuta
per  bambini,  a  condizione  che  non occupino un sedile anteriore e
siano  accompagnati  da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad
anni sedici.
  5.   I  bambini  non  possono  essere  trasportati  utilizzando  un
seggiolino  di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri
protetto  da  airbag  frontale,  a meno che l'airbag medesimo non sia
stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
  6.  Tutti  gli occupanti, di eta' superiore a tre anni, dei veicoli
in  circolazione  delle  categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando
sono  seduti,  i  sistemi  di  sicurezza di cui i veicoli stessi sono
provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta
per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed
M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.
  7.  I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere
informati  dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando
sono  seduti  ed  il  veicolo  e'  in  movimento, mediante cartelli o
pittogrammi,   conformi   al  modello  figurante  nell'allegato  alla
direttiva  2003/20/CE,  apposti  in modo ben visibile su ogni sedile.
Inoltre, la suddetta informazione puo' essere fornita dal conducente,
dal  bigliettaio,  dalla persona designata come capogruppo o mediante
sistemi audiovisivi quale il video.
  8.  Sono  esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e
dei sistemi di ritenuta per bambini:
    a)  gli  appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia
municipale   e   provinciale  nell'espletamento  di  un  servizio  di
emergenza;
    b)   i   conducenti  e  gli  addetti  dei  veicoli  del  servizio
antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
  ((b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la
raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale,
quando  sono  impiegati in attivita' di igiene ambientale nell'ambito
dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;))
    c)  gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente
riconosciuti che effettuano scorte;
    d)  gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste
dall'articolo 122, comma 2;
    e)  le  persone  che  risultino,  sulla  base  di  certificazione
rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti autorita'
di  altro  Stato membro delle Comunita' europee, affette da patologie
particolari  o  che  presentino  condizioni fisiche che costituiscono
controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale
certificazione  deve  indicare la durata di validita', deve recare il
simbolo  previsto  nell'articolo  5 della direttiva 91/671/CEE e deve
essere   esibita   su  richiesta  degli  organi  di  polizia  di  cui
all'articolo 12;
    f)   le   donne   in   stato   di  gravidanza  sulla  base  della
certificazione   rilasciata   dal  ginecologo  curante  che  comprovi
condizioni  di  rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture
di sicurezza;
    g)  i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di
passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in
zona urbana;
    h)  gli  appartenenti  alle  forze  armate  nell'espletamento  di
attivita' istituzionali nelle situazioni di emergenza.
  9.  Fino  all'8  maggio  2009, sono esentati dall'obbligo di cui al
comma  1  i  bambini  di  eta' inferiore ad anni dieci trasportati in
soprannumero   sui   posti   posteriori  delle  autovetture  e  degli
autoveicoli  adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui
dell'articolo  169,  comma  5, a condizione che siano accompagnati da
almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
  10.  Chiunque  non  fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioe' delle
cinture  di  sicurezza  e  dei  sistemi  di  ritenuta per bambini, e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
68,00  euro  a 275,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore,
della  violazione  risponde  il  conducente  ovvero,  se presente sul
veicolo  al  momento  del  fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del
minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due
volte,  all'ultima  infrazione  consegue  la  sanzione amministrativa
accessoria  della  sospensione della patente da quindici giorni a due
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
  11.  Chiunque,  pur  facendo  uso  dei  dispositivi di ritenuta, ne
altera  od ostacola il normale funzionamento degli stessi e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 34,00 euro
a 138,00 euro.
  12.  Chiunque  importa  o  produce  per  la commercializzazione sul
territorio  nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di
tipo  non  omologato  e'  soggetto  alla  sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 716,00 euro a 2.867,00 euro.
  13.  I  dispositivi  di  ritenuta  di  cui  al  comma 12, ancorche'
installati  sui  veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa
confisca,  ai  sensi  delle  norme  di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
 
	        
	      
                              Art. 173
      Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

  ((1.  Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneita'
alla  guida  dei  ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo
della  patente  o  del  certificato  stessi,  sia stato prescritto di
integrare  le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o
funzionali  per  mezzo  di  lenti  o  di  determinati  apparecchi, ha
l'obbligo di usarli durante la guida)).
  2.  E'  vietato  al  conducente  di  far  uso  durante la marcia di
apparecchi  radiotelefonici  ovvero  di  usare  cuffie  sonore, fatta
eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi
di  cui  all'articolo  138,  comma  11,  e  di polizia, nonche' per i
conducenti  dei  veicoli  adibiti  ai  servizi  delle  strade,  delle
autostrade  ed  al trasporto di persone in conto terzi. E' consentito
l'uso  di  apparecchi  a  viva voce o dotati di auricolare purche' il
conducente  abbia  adeguate capacita' uditive ad entrambe le orecchie
che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
  3.  Chiunque  viola  le  disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00
a euro 285,00.
  3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro
148,00   a   euro  594,00.  Si  applica  la  sanzione  amministrativa
accessoria  della  sospensione  della  patente  di guida da uno a tre
mesi,  qualora  lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel
corso di un biennio.
 
	        
	      
                              Art. 174.
         (( (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al
                   trasporto di persone o di cose)

  1.  La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di
persone  o  di  cose  e  i relativi controlli sono disciplinati dalle
norme  previste  dal  regolamento  (CE)  n.  561/2006  del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
  2.  I  registri  di  servizio, gli estratti del registro e le copie
dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono
essere  esibiti,  per  il  controllo,  al  personale  cui  sono stati
affidati  i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del
presente  codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento
(CE),   conservati   dall'impresa,  devono  essere  esibiti,  per  il
controllo,  anche  ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione  ed  i  sistemi informativi e statistici e agli ispettori
della direzione provinciale del lavoro.
  3.  Le  violazioni  delle  disposizioni di cui al presente articolo
possono  essere  sempre  accertate  attraverso  le  risultanze  o  le
registrazioni  dei  dispositivi  di controllo installati sui veicoli,
nonche' attraverso i documenti di cui al comma 2.
  4.  Il  conducente  che  supera  la  durata  dei  periodi  di guida
prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si
applica  la  sanzione  da  euro  200 a euro 800 al conducente che non
osserva  le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di
cui al citato regolamento (CE).
  5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
10  per  cento  rispetto  al limite giornaliero massimo di durata dei
periodi  di  guida  prescritto  dal  regolamento (CE) n. 561/2006, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
300  a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se
la  violazione  di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo
minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.
  6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
20  per  cento  rispetto  al limite giornaliero massimo di durata dei
periodi  di  guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal
regolamento  (CE)  n.  561/2006 si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
  7.  Il  conducente  che  non  rispetta per oltre il 10 per cento il
limite  massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti
dal   regolamento   (CE)   n.  561/2006  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma' da euro 250 a euro 1.000.
Il  conducente  che  non rispetta per oltre il 10 per cento il limite
minimo  dei  periodi  di  riposo  settimanale prescritti dal predetto
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  da  euro  350 a euro 1.400. Se i limiti di cui ai periodi
precedenti  non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica
la  sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a
euro 1.600.
  8.  Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni
relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/ 2006 e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 155 a euro 620.
  9.  Il  conducente  che e' sprovvisto dell'estratto del registro di
servizio  o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento
(CE)  n.  561/2006  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento  di una somma' da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione
si  applica  a  chiunque  non ha con se' o tiene in modo incompleto o
alterato  l'estratto  del registro di servizio o copia dell'orario di
servizio,  fatta  salva  l'applicazione delle sanzioni previste dalla
legge penale ove il fatto costituisca reato.
  10.  Le  sanzioni  di  cui  ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano
anche   agli  altri  membri  dell'equipaggio  che  non  osservano  le
prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/ 2006.
  11.  Nei  casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore,
oltre  all'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,
provvede  al  ritiro  temporaneo  dei  documenti  di guida, intima al
conducente  del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver
effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone
che,  con  le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo
idoneo  per  la  sosta, ove deve permanere per il periodo necessario;
del  ritiro  dei  documenti  di  guida  e  dell'intimazione  e' fatta
menzione  nel verbale di contestazione. Nel verbale e' indicato anche
il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il
quale,   completati   le  interruzioni  o  i  riposi  prescritti,  il
conducente  e' autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei
documenti  in  precedenza  ritirati;  a  tale fine il conducente deve
seguire  il  percorso  stradale  espressamente  indicato nel medesimo
verbale.  Il  comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta
di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio puo'
essere  ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente
articolo.  Chiunque  circola  durante  il periodo in cui gli e' stato
intimato  di  non  proseguire  il  viaggio  e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078,
nonche' con il ritiro immediato della patente di guida.
  12.  Per  le  violazioni  della  normativa comunitaria sui tempi di
guida,  di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro
dell'Unione  europea,  se  accertate  in  Italia  dagli organi di cui
all'articolo  12,  si  applicano le sanzioni previste dalla normativa
italiana  vigente in materia, salvo che la contestazione non sia gia'
avvenuta  in  un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei
ricorsi  previsti  dagli  articoli  203  e  204-bis,  il  luogo della
commessa  violazione  si  considera  quello  dove  e'  stato  operato
l'accertamento in Italia.
  13.  Per  le  violazioni  delle  norme di cui al presente articolo,
l'impresa  da  cui  dipende  il  lavoratore al quale la violazione si
riferisce  e'  obbligata  in  solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta.
  14.  L'impresa  che  nell'esecuzione  dei  trasporti non osserva le
disposizioni  contenute  nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non
tiene  i  documenti  prescritti  o  li  tiene  scaduti,  incompleti o
alterati,  e'  soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  da  euro  307  a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la
violazione  si  riferisce,  fatta salva l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
  15.  Nel  caso  di  ripetute inadempienze, tenuto conto anche della
loro  entita'  e  frequenza,  l'impresa  che effettua il trasporto di
persone  ovvero  di  cose  in conto proprio ai sensi dell'articolo 83
incorre  nella  sospensione,  per  un  periodo da uno a tre mesi, del
titolo  abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il
veicolo  cui  le  infrazioni  si riferiscono se, a seguito di diffida
rivoltaledall'autorita'  competente  a  regolarizzare  in  un congruo
termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
  16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento
adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita'
nel  commettere  infrazioni,  anche nell'eventuale esercizio di altri
servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del
provvedimento  che  la  abilita  o  la  autorizza al trasporto cui le
ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
  17.  La  sospensione,  la  decadenza o la revoca di cui al presente
articolo sono disposte dall'autorita' che ha rilasciato il titolo che
abilita  al  trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono
atti definitivi.
  18.  Quando  le  ripetute  inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del
presente  articolo  sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di
persone  o  di  cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del
comma  6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.
395.))

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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 175.
             Condizioni e limitazioni della circolazione
       sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
  1.  Le  norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai
veicoli   ammessi   a   circolare   sulle  autostrade,  sulle  strade
extraurbane  principali  e  su altre strade , individuate con decreto
del  ((Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti)), su proposta
dell'ente  proprietario,  e  da  indicare  con  apposita  segnaletica
d'inizio e fine.((40))
  2. E' vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade
e sulle strade di cui al comma 1:
    a)  velocipedi,  ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a
150  centimetri  cubici  se  a  motore  termico  e motocarrozzette di
cilindrata inferiore a 250 cm(Elevato al Cubo) se a motore termico;
    b)  altri  motoveicoli  di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa
complessiva fino a 1300 kg;
    c) veicoli non muniti di pneumatici;
    d) macchine agricole e macchine operatrici;
    e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o
sporgente oltre i limiti consentiti;
    f)  veicoli  a  tenuta  non  stagna  e  con  carico  scoperto, se
trasportano materie suscettibili di dispersione;
    g)  veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti
dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;
    h)  veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura
possono costituire pericolo per la circolazione;
    i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.
  3.  Le  esclusioni  di  cui  al comma 2 non si applicano ai veicoli
appartenenti  agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o
da  essi  autorizzati.  L'esclusione  di  cui al comma 2, lettera d),
relativamente  alle  macchine  operatrici-gru  come individuate dalla
carta  di  circolazione,  non  si  applica  sulle  strade extraurbane
principali.
  4.  Nel  regolamento  sono fissati i limiti minimi di velocita' per
l'ammissione  alla  circolazione  sulle  autostrade  e  sulle  strade
extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.
  5.   Con   decreto   del  ((Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti)),  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari
di  cui  all'art.  6,  possono  essere escluse dal transito su talune
autostrade,  o  tratti  di esse, anche altre determinate categorie di
veicoli  o  trasporti,  qualora  le  esigenze  della  circolazione lo
richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici
di  linea,  il  provvedimento e' adottato di concerto con il Ministro
dei  trasporti  mentre  per  quelli appartenenti alle Forze armate il
concerto e' realizzato con il Ministro della difesa.((40))
  6.  E'  vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta
per  le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali
possono  circolare  solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di
emergenza e' consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i
punti per le richieste di soccorso.
  7.  Sulle  carreggiate,  sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di
servizio  o  di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale e'
vietato:
    a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
    b) richiedere o concedere passaggi;
    c) svolgere attivita' commerciali o di propaganda sotto qualsiasi
forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se
autorizzate dall'ente proprietario;
    d)  campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il
periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario.
  8.  Nelle  zone  attigue  alle  autostrade o con esse confinanti e'
vietato,  anche  a  chi  sia  munito  di licenza o di autorizzazione,
svolgere   attivita'  di  propaganda  sotto  qualsiasi  forma  ovvero
attivita'  commerciali  con  offerta  di  vendita  agli  utenti delle
autostrade stesse.
  9.  Nelle  aree  di servizio e di parcheggio, nonche' in ogni altra
pertinenza  autostradale  e' vietato lasciare in sosta il veicolo per
un  tempo  superiore  alle  ventiquattro  ore,  ad  eccezione che nei
parcheggi  riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale
o in altre aree analogamente attrezzate.
  10.  Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo puo' essere
rimosso  coattivamente;  si applicano le disposizioni di cui all'art.
159.
  11.  Gli  organi  di polizia stradale provvedono alla rimozione dei
veicoli  in  sosta  che  per il loro stato o per altro fondato motivo
possano  ritenersi  abbandonati, nonche' al loro trasporto in uno dei
centri  di  raccolta autorizzati a norma dell'art. 15 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  10  settembre  1982,  n. 915. Per tali
operazioni  i  predetti  organi  di polizia possono incaricare l'ente
proprietario.
  12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti
solo  agli  enti  e  alle imprese autorizzati, anche preventivamente,
dall'ente  proprietario.  Sono  esentati dall'autorizzazione le Forze
armate e di polizia.
  13.  Chiunque  viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f),
e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
  14.  Chiunque  viola le disposizioni del comma 7 , lettere a), b) e
d),  e'  soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila, salvo l'applicazione
delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112.
  15.  Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire  cinquecentomila  a  lire  duemilioni.  Dalla  detta  violazione
consegue    la   sanzione   amministrativa   accessoria   del   fermo
amministrativo   del   veicolo   per   giorni  sessanta,  secondo  le
disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
  16.  Chiunque  viola le altre disposizioni del presente articolo e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire  cinquantamila a lire duecentomila. Se la violazione riguarda le
disposizioni  di  cui  al comma 6 la sanzione e' da lire trentamila a
lire centoventimila.
  17.  Accertate  le  violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di
polizia  impongono  ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi
l'autostrada,  dando la necessaria assistenza per il detto abbandono.
Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  2,  lettere e) ed f), la norma si
applica  solo  nel  caso in cui non sia possibile riportare il carico
nelle condizioni previste dalle presenti norme.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 176
       Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade
                e sulle strade extraurbane principali

  1.  Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di
cui all'art. 175, comma 1, e' vietato:
a) invertire  il  senso  di  marcia e attraversare lo spartitraffico,
   anche  all'altezza dei varchi, nonche' percorrere la carreggiata o
   parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
b) effettuare  la  retromarcia,  anche  sulle  corsie per la sosta di
   emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di
   servizio o di parcheggio;
c) circolare  sulle  corsie  per  la  sosta  di  emergenza se non per
   arrestarsi o riprendere la marcia;
d) circolare  sulle  corsie  di  variazione  di  velocita' se non per
   entrare o uscire dalla carreggiata.
  2. E' fatto obbligo:
a) di  impegnare  la  corsia  di  accelerazione  per immettersi sulla
   corsia  di  marcia,  nonche'  di  dare la precedenza ai veicoli in
   circolazione su quest'ultima corsia;
b) di  impegnare  tempestivamente,  per  uscire dalla carreggiata, la
   corsia  di  destra,  immettendosi  quindi  nell'apposita corsia di
   decelerazione sin dal suo inizio;
c) di  segnalare  tempestivamente  nei modi indicati nell'art. 154 il
   cambiamento di corsia.
  3.  In  occasione  di  arresto  della  circolazione  per ingorghi o
comunque  per  formazione  di code, qualora la corsia per la sosta di
emergenza  manchi  o  sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o
non  sia  sufficiente  alla  circolazione dei veicoli di polizia e di
soccorso,  i  veicoli  che  occupano la prima corsia di destra devono
essere disposti il piu' vicino possibile alla striscia di sinistra.
  4.  In caso di ingorgo e' consentito transitare sulla corsia per la
sosta  di  emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire
dal  cartello  di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo
svincolo.
  5.  Sulle  carreggiate,  sulle  rampe  e  sugli svincoli e' vietato
sostare  o solo fermarsi, fuorche' in situazioni d'emergenza dovute a
malessere  degli  occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo
medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel piu' breve
tempo  possibile  sulla  corsia per la sosta di emergenza o, mancando
questa,  sulla  prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque
qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
  6.  La  sosta  d'emergenza  non deve eccedere il tempo strettamente
necessario  per  superare  l'emergenza  stessa  e non deve, comunque,
protrarsi  oltre  le  tre  ore.  Decorso tale termine il veicolo puo'
essere  rimosso  coattivamente  e si applicano le disposizioni di cui
all'art. 175, comma 10.
  7.  Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la
fermata  di  notte,  in  caso  di visibilita' limitata, devono sempre
essere  tenute  accese  le  luci  di  posizione,  nonche'  gli  altri
dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5.
  8.  Qualora  la  natura  del  guasto  renda impossibile spostare il
veicolo  sulla  corsia  per  la  sosta  di emergenza o sulla piazzola
d'emergenza,  oppure allorche' il veicolo sia costretto a fermarsi su
tratti   privi   di  tali  appositi  spazi,  deve  essere  collocato,
posteriormente  al  veicolo  e  alla  distanza  di almeno 100 m dallo
stesso,  l'apposito  segnale  mobile.  Lo  stesso  obbligo incombe al
conducente  durante  la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o
in   ogni   altro   caso   di  limitata  visibilita',  qualora  siano
inefficienti le luci di posizione.
  9.  Nelle  autostrade  con  carreggiate  a tre o piu' corsie, salvo
diversa  segnalazione, e' vietato ai conducenti di veicoli adibiti al
trasporto  merci,  la  cui  massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai
conducenti  di  veicoli  o  complessi  veicolari  di lunghezza totale
superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu'
vicine al bordo destro della carreggiata.
  10.  Fermo restando quando disposto dall'art. 144 per la marcia per
file  parallele  e' vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa
corsia.
  11.  Sulle  autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un
pedaggio,  i  conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi
in    corrispondenza    delle    apposite   barriere,   eventualmente
incolonnandosi   secondo   le  indicazioni  date  dalle  segnalazioni
esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo
le modalita' e le tariffe vigenti.
  11-bis.  Al  pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso
e' dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati
solidamente  sia  il conducente sia il proprietario del veicolo, come
stabilito dall'articolo 196.
  12.  I  conducenti  dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada,
purche'  muniti  di  specifica autorizzazione dell'ente proprietario,
sono  esentati,  quando  sussistano  effettive  esigenze di servizio,
dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto
di effettuare: a) la manovra di inversione del senso di marcia; b) la
marcia,  la  retromarcia  e  la sosta in banchina di emergenza; c) il
traino  dei  veicoli  in  avaria.  Sono esonerati dall'osservanza del
divieto  di  attraversare i varchi in contromano in prossimita' delle
stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti
eccezionali  purche'  muniti di autorizzazione dell'ente proprietario
della strada.
  13.  I  conducenti  di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre,
che  devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono
tenere  in  funzione  sui  veicoli  il  dispositivo  supplementare di
segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.
  14.  Sono  esonerati  dall'osservanza  del divieto di effettuare le
manovre  di  cui  al  comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e
motoveicoli  adibiti  a  servizi  di  polizia,  antincendio  e  delle
autoambulanze,  che  tengano in funzione il dispositivo supplementare
di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.
  15.  Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze e'
esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione
di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per
i pedoni.
  16.  Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di
entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria
rispetto  al  titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere e'
calcolato  dalla  piu'  lontana stazione di entrata per la classe del
suo  veicolo.  All'utente e' data la facolta' di prova in ordine alla
stazione di entrata.
  17.  Chiunque  transita  senza  fermarsi  in  corrispondenza  delle
stazioni,  creando  pericolo  per  la  circolazione,  nonche'  per la
sicurezza  individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi
atto  al  fine  di  eludere  in  tutto  o  in  parte il pagamento del
pedaggio,  e'  soggetto,  salvo  che il fatto costituisca reato, alla
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquecentomila a lire duemilioni.
  18.  Parimenti  il  conducente  che  circola  sulle  autostrade con
veicolo  non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero
che  non  l'abbia  superata  con  esito  favorevole, e' soggetto alla
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
duecentomila  a  lire  ottocentomila.  E'  sempre  disposto  il fermo
amministrativo  del  veicolo  che  verra'  restituito  al conducente,
proprietario  o  legittimo  detentore,  ovvero a persona delegata dal
proprietario,  solo  dopo la prenotazione per la visita di revisione.
Si applicano le norme dell'art. 214.
  19.  Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando
il  fatto  sia  commesso  sulle  carreggiate,  sulle  rampe  o  sugli
svincoli,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  da lire tre
milioni a lire dodici milioni.
  20.  Chiunque  viola  le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e
d),  e  dei  commi 6 e 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
  21.  Chiunque  viola le altre disposizioni del presente articolo e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
  22.  Alle  violazioni  di  cui  al  comma  19  consegue la sanzione
accessoria  ((della  revoca  della  patente  di  guida))  e del fermo
amministrativo  del  veicolo  per  un periodo di tre mesi. In caso di
reiterazione  delle  violazioni,  in  luogo del fermo amministrativo,
consegue  la  sanzione  accessoria  della confisca amministrativa del
veicolo.  Si  osservano  le  norme  di cui al capo I, sezione II, del
titolo  VI.  Quando  si  tratti  di violazione delle disposizioni del
comma  1,  lettere  c)  e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria
consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della sospensione
della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.
 
	        
	      
                              Art. 177
      Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti
      a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile
                        e delle autoambulanze

  1.  L'uso  del  dispositivo  acustico  supplementare  di allarme e,
qualora   i   veicoli   ne   siano   muniti,  anche  del  dispositivo
supplementare  di  segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante blu e'
consentito  ai  conducenti  degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a
servizi  di  polizia  o  antincendio  e  di  protezione  civile  come
individuati  dal  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti su
proposta  del  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  a quelli del Corpo nazionale soccorso
alpino  e  speleologico  del  Club  alpino  italiano,  nonche'  degli
organismi  equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano a quelli delle autoambulanze
e  veicoli  assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo
per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli
assimilati  devono  avere  ottenuto il riconoscimento di idoneita' al
servizio  da  parte  della Direzione generale della M.C.T.C.. ((L'uso
dei  predetti  dispositivi e' altresi' consentito ai conducenti delle
autoambulanze,  dei  mezzi  di  soccorso  anche per il recupero degli
animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti
di   istituto,   individuati   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture   e  dei  trasporti.  Con  il  medesimo  decreto  sono
disciplinate  le  condizioni alle quali il trasporto di un animale in
gravi  condizioni  di  salute  puo'  essere  considerato  in stato di
necessita', anche se effettuato da privati, nonche' la documentazione
che  deve  essere  esibita, eventualmente successivamente all'atto di
controllo  da  parte  delle  autorita'  di  polizia  stradale  di cui
all'articolo  12,  comma  1.))  Agli incroci regolati, gli agenti del
traffico  provvederanno  a  concedere immediatamente la via libera ai
veicoli suddetti.
  2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di
servizi   urgenti   di  istituto,  qualora  usino  congiuntamente  il
dispositivo   acustico   supplementare   di   allarme   e  quello  di
segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante  blu,  non  sono tenuti a
osservare  gli  obblighi,  i  divieti  e le limitazioni relativi alla
circolazione,  le  prescrizioni della segnaletica stradale e le norme
di  comportamento  in  genere,  ad eccezione delle segnalazioni degli
agenti  del  traffico  e nel rispetto comunque delle regole di comune
prudenza e diligenza.
  3.  Chiunque  si  trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al
comma  1, o sulle strade adiacenti in prossimita' degli sbocchi sulla
prima,  appena  udito il segnale acustico supplemetare di allarme, ha
l'obbligo  di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi.
E'  vietato  seguire  da  presso  tali veicoli avvantaggiandosi nella
progressione di marcia.
  4.  Chiunque,  al  di  fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei
dispositivi  supplementari  ivi  indicati  e'  soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
  5.  Chiunque  viola  le  disposizioni  del comma 3 e' soggetto alla
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila.
 
	        
	      
                              Art. 178.
      (( (Documenti di viaggio per trasporti professionali con
               veicoli non muniti di cronotachigrafo)

  1.  La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di
persone  o  di  cose  non  muniti dei dispositivi di controllo di cui
all'articolo  179  e'  disciplinata  dalle  disposizioni dell'accordo
europeo  relativo  alle  prestazioni  lavorative  degli equipaggi dei
veicoli   addetti  ai  trasporti  internazionali  su  strada  (AETR),
concluso  a  Ginevra  il 1∞ luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6
marzo  1976,  n.  112.  Al  rispetto  delle disposizioni dello stesso
accordo  sono  tenuti  i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3
dell'articolo  2  del  regolamento  (CE)  n.  561/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
  2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del
registro  di  servizio  e  le  copie  dell'orario  di servizio di cui
all'accordo  indicato  al comma 1 del presente articolo devono essere
esibiti,  per  il  controllo,  agli organi di polizia stradale di cui
all'articolo  12.  I libretti individuali conservati dall'impresa e i
registri  di  servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche
ai  funzionari  del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici.
  3.  Le  violazioni  delle  disposizioni di cui al presente articolo
possono  essere  sempre  accertate  attraverso  le  risultanze  o  le
registrazioni  dei  dispositivi  di controllo installati sui veicoli,
nonche' attraverso i documenti di cui al comma 2.
  4.  Il  conducente  che  supera  la  durata  dei  periodi  di guida
prescritti  dall'accordo  di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si
applica  la  sanzione  da  euro  200 a euro 800 al conducente che non
osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.
  5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
10  per  cento  rispetto  al limite giornaliero massimo di durata dei
periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al
comma  1,  si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma  da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a
euro  1.400  se  la  violazione  di  durata superiore al 10 per cento
riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.
  6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
20  per  cento  rispetto  al limite giornaliero massimo di durata dei
periodi  di  guida,  ovvero  minimo  del  tempo di riposo, prescritti
dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
  7.  Il  conducente  che  non  rispetta per oltre il 10 per cento il
limite  massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti
dall'accordo   di   cui   al   comma  1  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.
Il  conducente  che  non rispetta per oltre il 10 per cento il limite
minimo  dei  periodi  di  riposo  settimanale prescritti dal predetto
accordo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma  da  euro  350  a  euro  1.400. Se i limiti di durata di cui ai
periodi  precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
400 a euro 1.600.
  8.   Il   conducente   che,  durante  la  guida,  non  rispetta  le
disposizioni  relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui
al  comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 250 a euro 1.000.
  9.  Il  conducente  che  e'  sprovvisto del libretto individuale di
controllo,  dell'estratto  del  registro  di  servizio  o della copia
dell'orario  di  servizio  previsti dall'accordo di cui al comma 1 e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro  307  a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non
ha  con  se'  o  tiene  in  modo  incompleto  o  alterato il libretto
individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia
dell'orario  di  servizio,  fatta salva l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
  10.  Le  sanzioni  di  cui  ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano
anche   agli  altri  membri  dell'equipaggio  che  non  osservano  le
prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.
  11.  Nei  casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo
si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174.
  12.  Per  le  violazioni  delle  norme di cui al presente articolo,
l'impresa  da  cui  dipende  il  lavoratore al quale la violazione si
riferisce  e'  obbligata  in  solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta.
  13.  L'impresa  che  nell'esecuzione  dei  trasporti non osserva le
disposizioni  contenute  nell'accordo  di  cui al comma 1, ovvero non
tiene  i  documenti  prescritti  o  li  tiene  scaduti,  incompleti o
alterati,  e'  soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  da  euro  307  a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la
violazione  si  riferisce,  fatta salva l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
  14.  In  caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni
di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute
violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati
non  facenti  parte  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio economico
europeo,  la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi
commi   15,   16,   17   e   18   dell'articolo   174   si  applicano
all'autorizzazione  o  al  diverso  titolo,  comunque denominato, che
consente di effettuare trasporti internazionali.))

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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 179.
              Cronotachigrafo e limitatore di velocita'

  1.  Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive
modificazioni,    i    veicoli    devono   circolare   provvisti   di
cronotachigrafo,  con  le  caratteristiche  e  le modalita' d'impiego
stabilite  nel  regolamento  stesso.  Nei  casi  e  con  le modalita'
previste  dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati
altresi' di limitatore di velocita'.
  2.   Chiunque   circola   con   un   autoveicolo   non   munito  di
cronotachigrafo, nei casi in cui esso e' previsto, ovvero circola con
autoveicolo  munito  di un cronotachigrafo avente caratteristiche non
rispondenti  a  quelle  fissate  nel  regolamento  o non funzionante,
oppure  non  inserisce  il  foglio di registrazione ((o la scheda del
conducente)),  e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di  una  somma  da  lire unmilione a lire quattromilioni. La sanzione
amministrativa  pecuniaria  e'  raddoppiata nel caso che l'infrazione
riguardi   la   manomissione   dei   sigilli   o   l'alterazione  del
cronotachigrafo.
  2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore
di   velocita'  ovvero  circola  con  un  autoveicolo  munito  di  un
limitatore  di  velocita'  avente  caratteristiche  non rispondenti a
quelle   fissate   o  non  funzionante,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La
sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'  raddoppiata nel caso in cui
l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocita'.
  3.  Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di
cose  o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di
limitatore  di  velocita'  o  cronotachigrafo e dei relativi fogli di
registrazione,  ovvero  con limitatore di velocita' o cronotachigrafo
manomesso   oppure   non   funzionante,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da euro 687,75 a euro
2.754,15.
  4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle
norme di cui al comma 3, l' ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti  terrestri applica la sanzione accessoria della sospensione
della  licenza  o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le
violazioni  sono  state  commesse,  per  la  durata  di  un  anno. La
sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste. (40)
  5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare
della  licenza  o  dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada
sono  la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola
volta nella misura stabilita per la sanzione piu' grave.
  6.  Per  le  violazioni  di cui al comma 3, le violazioni accertate
devono essere comunicate all' ufficio competente del Dipartimento per
i   trasporti   terrestri   presso   il   quale  il  veicolo  risulta
immatricolato. (40)
  6-bis.   Quando   si  abbia  fondato  motivo  di  ritenere  che  il
cronotachigrafo   o   il  limitatore  di  velocita'  siano  alterati,
manomessi  ovvero  comunque  non  funzionanti,  gli organi di Polizia
stradale  di  cui  all'articolo  12,  anche  scortando  il  veicolo o
facendolo  trainare  in condizioni di sicurezza presso la piu' vicina
officina  autorizzata  per  l'installazione  o  riparazione,  possono
disporre  che  sia  effettuato l'accertamento della funzionalita' dei
dispositivi  stessi.  Le  spese  per  l'accertamento ed il ripristino
della funzionalita' del limitatore di velocita' o del cronotachigrafo
sono  in  ogni  caso  a  carico  del  proprietario  del veicolo o del
titolare  della  licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o
di persone in solido.
  7.  Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi
precedenti,   il   funzionario   o   l'agente  che  ha  accertato  la
circolazione di veicolo con limitatore di velocita' o cronotachigrafo
mancante,  manomesso  o  non  funzionante  diffida  il conducente con
annotazione  sul  verbale  a regolarizzare la strumentazione entro un
termine  di  dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della
licenza  od  autorizzazione  non siano la stessa persona, il predetto
termine  decorre  dalla data di ricezione della notifica del verbale,
da effettuare al piu' presto.
  8.  Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di
cui  al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del
regolamento  CEE n. 3821/85, e' disposto, in caso di circolazione del
veicolo,  il  fermo  amministrativo  dello  stesso. Il veicolo verra'
restituito  dopo  un  mese  al  proprietario o all'intestatario della
carta di circolazione.
((8-bis.  In  caso  di  incidente  con  danno  a persone o a cose, il
comando  dal  quale  dipende  l'agente  accertatore  segnala il fatto
all'autorita'  competente, che dispone la verifica presso la sede del
titolare   della   licenza   o  dell'autorizzazione  al  trasporto  o
dell'iscrizione  all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame
dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.))
  9.  Alle  violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici  giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,
del  titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis
riguardi  l'alterazione  del  limitatore  di velocita', alla sanzione
amministrativa   pecuniaria   consegue   la  sanzione  amministrativa
accessoria  della  revoca  della patente secondo le norme del capo I,
sezione II del titolo VI.
  10.  Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727,
sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n.
727,  e  successive  modificazioni,  si applicano le disposizioni del
titolo  VI.  Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni
di  cui  ai  commi  2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio
metrico  provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della
regolarita' di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.

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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 180.
          Possesso dei documenti di circolazione e di guida

  1.  Per  poter  circolare  con  veicoli a motore il conducente deve
avere con se' i seguenti documenti:
    a) la carta di circolazione o il certificato di idoneita' tecnica
alla circolazione del veicolo;
    b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del
veicolo;
    c)   l'autorizzazione  per  l'esercitazione  alla  guida  per  la
corrispondente  categoria del veicolo in luogo della patente di guida
di   cui   alla   lettera  b),  nonche'  un  documento  personale  di
riconoscimento;
    d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
  2.  La  persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di
guida  deve avere con se' la patente di guida prescritta; se trattasi
di  istruttore di scuola guida deve aver con se' anche l'attestato di
qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.
  3.  Il  conducente deve, altresi', avere con se' l'autorizzazione o
la  licenza  quando il veicolo e' impiegato in uno degli usi previsti
dall'art. 82.
  4.  Quando  l'autoveicolo  sia  adibito  ad  uso  diverso da quello
risultante  dalla  carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia
in  circolazione  di  prova,  il  conducente  deve  avere  con se' la
relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di
trasporto   di  persone  e  per  quelli  adibiti  a  locazione  senza
conducente  la  carta  di  circolazione  puo'  essere  sostituita  da
fotocopia  autenticata  dallo  stesso proprietario con sottoscrizione
del medesimo. (80)
  ((5.   Il   conducente   deve  avere  con  se'  il  certificato  di
abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente
e il certificato di idoneita', quando prescritti)).
  6.  Il  conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato
di  circolazione  del veicolo, il certificato di idoneita' alla guida
ove previsto ed un documento di riconoscimento. (47)
  7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila. Quando si tratta di ciclomotori la
sanzione e' da lire trentamila a lire centoventimila.
  8.  Chiunque  senza  giustificato  motivo  non ottempera all'invito
dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito
medesimo,  ad  uffici  di  polizia per fornire informazioni o esibire
documenti  ai  fini dell'accertamento delle violazioni amministrative
previste   dal   presente   codice,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire  duemilioni.  Alla  violazione di cui al presente comma consegue
l'applicazione,  da  parte  dell'ufficio  dal  quale dipende l'organo
accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da
presentare,  con  decorrenza  dei  termini  per  la notificazione dal
giorno  successivo  a  quello  stabilito  per  la  presentazione  dei
documenti.

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AGGIORNAMENTO (47)
  Il  D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla L. 1 agosto 2003,
n.  214  ha  disposto  che  le  disposizioni del comma 6 del presente
articolo hanno effetto a decorrere dal 1∞ luglio 2004.
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AGGIORNAMENTO (80)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 07 - 23 luglio 2010, n. 280
(in  G.U.  1a s.s. 28/7/2010, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  180,  comma  4, del decreto legislativo 30
aprile 1992 (Nuovo codice della strada), come integrato dall'articolo
3,  comma  17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni  ad codice della strada), convertito, con modificazioni,
dalla  legge 1∞ agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a
tutti   i  veicoli  delle  aziende  fornitrici  di  servizi  pubblici
essenziali,  ai  sensi  dell'art.  1  della legge n. 146 del 1990, la
facolta'  di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell'originale, una
fotocopia  della  carta di circolazione, autenticata dal proprietario
del veicolo, con sottoscrizione del medesimo".
 
	        
	      
                              Art. 181.
          Esposizione dei contrassegni per la circolazione
  1.  E'  fatto  obbligo  di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli,
esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il
contrassegno attestante il pagamento della  tassa  automobilistica  e
quello relativo all'assicurazione obbligatoria.
  2.   I   conducenti  di  motocicli  e  ciclomotori  sono  esonerati
dall'obbligo di cui al comma 1 purche' abbiano con se' i contrassegni
stessi.
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
trentamila  a  lire  centoventimila.  Si  applica la disposizione del
comma 8 dell'art. 180.
 
	        
	      
                              Art. 182.

                     Circolazione dei velocipedi
  1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui
le  condizioni  della  circolazione  lo  richiedano  e, comunque, mai
affiancati  in  numero  superiore  a  due; quando circolano fuori dai
centri  abitati  devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno
di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
  2.  I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani
e  reggere  il  manubrio  almeno  con una mano; essi devono essere in
grado  in  ogni  momento  di vedere liberamente davanti a se', ai due
lati  e  compiere  con  la massima liberta', prontezza e facilita' le
manovre necessarie.
  3.  Ai  ciclisti  e'  vietato  trainare  veicoli,  salvo  nei  casi
consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da
altro veicolo.
  4.  I  ciclisti  devono  condurre  il veicolo a mano quando, per le
condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i
pedoni.  In  tal  caso  sono  assimilati  ai pedoni e devono usare la
comune diligenza e la comune prudenza.
  5.  E'  vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che
lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito
tuttavia  al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a
otto  anni  di eta', opportunamente assicurato con le attrezzature di
cui all'articolo 68, comma 5.
  6.  I  velocipedi  appositamente  costruiti  ed  omologati  per  il
trasporto   di  altre  persone  oltre  al  conducente  devono  essere
condotti, se a piu' di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
  7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare piu' di
quattro  persone adulte compresi i conducenti; e' consentito anche il
trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di eta'.
  8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
  9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando
esistono,  salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le
modalita' stabilite nel regolamento.
((9-bis.  Il  conducente  di  velocipede che circola fuori dai centri
abitati  da  mezz'ora  dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del
suo  sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie
hanno   l'obbligo   di   indossare   il   giubbotto   o  le  bretelle
retroriflettenti   ad   alta  visibilita',  di  cui  al  comma  4-ter
dell'articolo 162)). ((80))
  10.  Chiunque  viola  le  disposizioni  del  presente  articolo  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire  trentamila  a  lire  centoventimila.  La  sanzione  e'  da lire
cinquantamila  a  lire duecentomila quando si tratta di velocipedi di
cui al comma 6.

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AGGIORNAMENTO (80)
  La  L.  29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 28, comma 6)
che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  182,  comma 9-bis, del
decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  introdotto dal comma 5 del
presente  articolo,  si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
 
	        
	      
                              Art. 183.
             Circolazione dei veicoli a trazione animale
  1.  Ogni  veicolo  a  trazione  animale  deve  essere guidato da un
conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia  e
deve avere costantemente il controllo degli animali.
  2.  Un  veicolo  adibito al trasporto di persone o di cose non puo'
essere trainato da piu' di due animali se a due ruote o  da  piu'  di
quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.
  3.  I  veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare
forti pendenze o per  altre  comprovate  necessita',  possono  essere
trainati  da  un  numero  di  animali superiore a quello indicato nel
comma 2 previa autorizzazione dell'ente  proprietario  della  strada.
Nei  centri  abitati  l'autorizzazione e' rilasciata in ogni caso dal
sindaco.
  4. I veicoli trainati da piu'  di  tre  animali  devono  avere  due
conducenti.
  5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
trentamila a lire centoventimila.
 
	        
	      
                              Art. 184.  (9)
      Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi
  1.  Per  ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un
veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso
occorre almeno un conducente, il quale deve  avere  costantemente  il
controllo  dei  medesimi  e  condurli  in modo da evitare intralcio e
pericolo per la circolazione.
  2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri  animali
isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona
destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
  3. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le
strade  sufficientemente  illuminate  o  interne ai centri abitati, i
conducenti devono tenere acceso un dispositivo  di  segnalazione  che
proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto
in  modo  che  risulti  visibile  sia dalla parte anteriore che dalla
parte posteriore.
  4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non
piu' di due animali senza obbligo di conducente e delle luci  di  cui
al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall'art. 152 tali animali non
dovranno ostacolare la visibilita' delle luci previste per il veicolo
a cui sono legati.
  5.  Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali
quando circolano su strada devono essere  condotti  da  un  guardiano
fino al  numero  di (( cinquanta ))  e  da  non  meno  di  due per un
numero superiore.
  6. I guardiani devono regolare il transito degli  animali  in  modo
che  resti  libera  sulla sinistra almeno la meta' della carreggiata.
Sono, altresi', tenuti   a  frazionare e separare i gruppi di animali
(( superiori   al  numero  di cinquanta )) ad opportuni intervalli al
fine  di  assicurare  la  regolarita'  della circolazione.
  7.  Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare
sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un  guardiano  e
seguite  da  un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di
segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in  tutte  le
direzioni,  esposto  in  modo  che  risulti  visibile sia dalla parte
anteriore che da quella posteriore.
  8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila.
 
	        
	      
                              Art. 185.
               Circolazione e sosta delle auto-caravan

  1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della
circolazione  stradale  in  genere  ed  agli  effetti  dei  divieti e
limitazioni  previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa
disciplina prevista per gli altri veicoli.
  2.  La  sosta  delle  auto-caravan,  dove  consentita,  sulla  sede
stradale   non   costituisce  campeggio,  attendamento  e  simili  se
l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette
deflussi  propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa
comunque  la  sede  stradale  in  misura eccedente l'ingombro proprio
dell'autoveicolo medesimo.
  3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si
applicano  tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per
le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
  4.  E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare
e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti
di smaltimento igienico-sanitario.
  5.  Il  divieto  di  cui  al  comma  4  e'  esteso anche agli altri
autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
  6.  Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 e' soggetto alla
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
  7.  Nel  regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione,
lungo  le  strade  e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla
sosta  e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti
igienico-sanitari  atti  ad  accogliere i residui organici e le acque
chiare  e  luride,  raccolti negli appositi impianti interni di detti
veicoli,  le  tariffe  per  l'uso  degli  impianti  igienico-sanitari
nonche'  i  criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe
aree  attrezzate  nell'  ambito dei rispettivi territori e l'apposito
segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
  8.  Con  decreto  del ((Ministro della salute)), di concerto con il
((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio)),  sono
determinate  le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche
impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e
luride  fatti  defluire  negli  impianti  igienico-sanitari di cui al
comma 4.((40))
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 186
                 Guida sotto l'influenza dell'alcool

  1.  E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso
di bevande alcoliche.
  2.  Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non
costituisca piu' grave reato:
    a) ((con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro  500  a  euro  2.000,  qualora  sia  stato  accertato  un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore
a  0,8  grammi  per  litro (g/l). All'accertamento della violazione))
consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della sospensione
della patente di guida da tre a sei mesi;
    b)  con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei
mesi  ,  qualora  sia  stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso  alcolemico  superiore  a  0,8 e non superiore a 1,5 grammi per
litro  (g/l).  All'accertamento  del  reato  consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da sei mesi ad un anno;
    c)  con  l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto ((da sei
mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente
ad  un  tasso  alcolemico  superiore  a  1,5  grammi per litro (g/l).
All'accertamento   del  reato  consegue  in  ogni  caso  la  sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato,
la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La
patente  di  guida  e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione
II,  del  titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza
di  condanna  ovvero  di  applicazione  della pena su richiesta delle
parti,  anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della
pena,  e'  sempre  disposta  la  confisca del veicolo con il quale e'
stato  commesso  il  reato,  salvo che il veicolo stesso appartenga a
persona  estranea  al  reato.  Ai  fini del sequestro si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 224-ter.)) (79)
  ((2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
stradale,  le  sanzioni  di cui al comma 2 del presente articolo e al
comma  3  dell'articolo  186-bis  sono  raddoppiate ed e' disposto il
fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il
veicolo  appartenga  a  persona estranea all'illecito. Qualora per il
conducente  che provochi un incidente stradale sia stato accertato un
valore  corrispondente  ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi
per  litro  (g/1),  fatto  salvo  quanto  previsto dal quinto e sesto
periodo  della  lettera  c)  del  comma  2  del presente articolo, la
patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II,
del   titolo   VI.   E'  fatta  salva  in  ogni  caso  l'applicazione
dell'articolo 222.))
  2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo
e' il tribunale in composizione monocratica.
  2-quater.  Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui
ai  commi  2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti.
  2-quinquies.  Salvo  che non sia disposto il sequestro ai sensi del
comma  2,  il  veicolo,  qualora  non  possa  essere guidato da altra
persona  idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato
dall'interessato  o  fino  alla piu' vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie
per  la  custodia.  Le  spese  per  il  recupero ed il trasporto sono
interamente a carico del trasgressore.
  2-sexies.  L'ammenda  prevista dal comma 2 e' aumentata da un terzo
alla  meta'  quando il reato e' commesso dopo le ore 22 e prima delle
ore 7.
  2-septies.  Le  circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante
di  cui  al  comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita'  della  stessa  risultante  dall'aumento  conseguente  alla
predetta aggravante.
  2-octies.  Una  quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata
con  la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante
di  cui  al comma 2-sexies e' destinata ad alimentare il Fondo contro
l'incidentalita' notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge
3  agosto  2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
  3.  Al  fine  di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione  agli  accertamenti  di  cui al comma 4, gli organi di
Polizia  stradale  di  cui  all'articolo  12, commi 1 e 2, secondo le
direttive  fornite  dal  Ministero  dell'interno,  nel rispetto della
riservatezza  personale  e senza pregiudizio per l'integrita' fisica,
possono  sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti  qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
  4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato
esito  positivo,  in  ogni  caso  d'incidente  ovvero quando si abbia
altrimenti  motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi
in   stato   di   alterazione  psicofisica  derivante  dall'influenza
dell'alcool,  gli  organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi  1  e  2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o
comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti
e procedure determinati dal regolamento.
  5.  Per  i  conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle   cure  mediche,  l'accertamento  del  tasso  alcoolemico  viene
effettuato,  su  richiesta  degli  organi  di Polizia stradale di cui
all'articolo  12,  commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di
base  o  di  quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le
strutture  sanitarie  rilasciano  agli  organi di Polizia stradale la
relativa   certificazione,   estesa   alla   prognosi  delle  lesioni
accertate,  assicurando  il  rispetto  della riservatezza dei dati in
base  alle  vigenti  disposizioni  di  legge.  I  fondi necessari per
l'espletamento  degli  accertamenti  di  cui  al  presente comma sono
reperiti  nell'ambito  dei  fondi  destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999,
n.  144.  Si  applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo
187. ((80))
  6.  Qualora  dall'accertamento  di  cui  ai  commi 4 o 5 risulti un
valore  corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi
per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai
fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
  7.  Salvo  che  il  fatto  costituisca piu' grave reato, in caso di
rifiuto  dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e'
punito  con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il
reato   di   cui   al   periodo  che  precede  comporta  la  sanzione
amministrativa  accessoria  della  sospensione della patente di guida
per  un  periodo  da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo
con le stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera c),
salvo  che  il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Con  l'ordinanza  con  la  quale  e'  disposta  la  sospensione della
patente,  il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita
medica  secondo  le disposizioni del comma 8. Se il fatto e' commesso
da  soggetto  gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo
reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della
revoca  della  patente  di guida ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI.
  8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della
patente  ai  sensi  dei  commi  2  e 2-bis, il prefetto ordina che il
conducente  si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119,
comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il
conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto
puo'  disporre,  in  via  cautelare,  la sospensione della patente di
guida fino all'esito della visita medica.
  9.  Qualora  dall'accertamento  di  cui  ai  commi 4 e 5 risulti un
valore  corrispondente  ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi
per  litro,  ferma  restando  l'applicazione delle sanzioni di cui ai
commi   2  e  2-bis,  il  prefetto,  in  via  cautelare,  dispone  la
sospensione  della  patente fino all'esito della visita medica di cui
al comma 8. (68)
  ((9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente
articolo,  la  pena  detentiva  e  pecuniaria puo' essere sostituita,
anche  con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da
parte  dell'imputato,  con  quella del lavoro di pubblica utilita' di
cui  all'articolo  54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,
secondo  le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere,
in  via  prioritaria,  nel  campo  della  sicurezza e dell'educazione
stradale  presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso
enti  o  organizzazioni  di  assistenza  sociale e di volontariato, o
presso  i  centri  specializzati  di  lotta  alle  dipendenze. Con il
decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale
di  esecuzione  penale  ovvero  gli organi di cui all'articolo 59 del
decreto  legislativo  n.  274  del  2000  di  verificare  l'effettivo
svolgimento  del  lavoro  di  pubblica  utilita'.  In deroga a quanto
previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il
lavoro  di  pubblica  utilita'  ha una durata corrispondente a quella
della  sanzione  detentiva  irrogata  e  della conversione della pena
pecuniaria  ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica
utilita'.  In  caso  di  svolgimento  positivo del lavoro di pubblica
utilita',  il  giudice  fissa una nuova udienza e dichiara estinto il
reato,   dispone   la  riduzione  alla  meta'  della  sanzione  della
sospensione   della   patente   e  revoca  la  confisca  del  veicolo
sequestrato.  La  decisione  e' ricorribile in cassazione. Il ricorso
non  sospende  l'esecuzione  a  meno  che il giudice che ha emesso la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice
che  procede  o  il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico
ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del
codice  di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita' e
delle  circostanze  della  violazione,  dispone  la revoca della pena
sostitutiva  con  ripristino  di  quella  sostituita e della sanzione
amministrativa  della  sospensione della patente e della confisca. Il
lavoro  di  pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di
una volta.))
------------------
AGGIORNAMENTO (68)
  Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con L. 2 ottobre 2007, n.
160  ha  disposto  che "chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7,
viola   il   presente   articolo  186,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo
contro l'incidentalita' notturna".
------------------
AGGIORNAMENTO (79)
  La  Corte  Costituzionale  con  sentenza 26 maggio 2010 - 04 giugno
2010  n.  196  (in  G.U.  1a  s.s.  09/06/2010  n.  23) ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale, limitatamente alle parole "ai sensi
dell'articolo  240,  secondo comma, del codice penale", dell'articolo
186,  comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285  (Nuovo  codice della strada), come modificato dell'art. 4, comma
1,  lettera  b),  del  decreto-legge  23  maggio  2008, n. 92 (Misure
urgenti   in   materia   di   sicurezza  pubblica),  convertito,  con
modificazioni,  dall'art.  1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n.
125;"
------------------
AGGIORNAMENTO (80)
  La  L.  29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 33, comma 1,
lettera  c)  che  "al  comma  5,  il  terzo periodo e' sostituito dal
seguente:  "Copia  della  certificazione di cui al periodo precedente
deve  essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia
che  ha  proceduto  agli  accertamenti,  al  prefetto del luogo della
commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza"
 
	        
	      
                            Art. 186-bis
             (( (Guida sotto l'influenza dell'alcool per
conducenti  di  eta'  inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e
per  chi  esercita  professionalmente  l'attivita'  di  trasporto  di
persone o di cose)

  1.  E'  vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto
l'influenza di queste per:
    a)  i  conducenti di eta' inferiore a ventuno anni e i conducenti
nei  primi  tre  anni  dal  conseguimento  della  patente di guida di
categoria B;
    b)  i  conducenti  che  esercitano  l'attivita'  di  trasporto di
persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
    c)  i conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto di cose,
di cui agli articoli 88, 89 e 90;
    d)  i  conducenti  di  autoveicoli  di  massa complessiva a pieno
carico  superiore  a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che
comporti  una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli
superiore  a  3,5  t,  di autobus e di altri autoveicoli destinati al
trasporto  di  persone il cui numero di postia sedere, escluso quello
del  conducente,  e' superiore a otto, nonche' di autoarticolati e di
autosnodati.
  2.  I  conducenti  di  cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto
bevande  alcoliche  e  sotto l'influenza di queste sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro
624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico  superiore  a  O  (zero)  e non superiore a 0,5 grammi per
litro  (gli).  Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui
al  periodo  precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al
medesimo periodo sono raddoppiate.
  3.  Per  i  conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove
incorrano  negli  illeciti  di cui all'articolo 186, comma 2, lettera
a),  le  sanzioni  ivi  previste  sono  aumentate  di  un  terzo; ove
incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b)
e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'.
  4.  Le  circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui
al  comma  3  non  possono  essere  ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto  a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantita'
della   stessa  risultante  dall'aumento  conseguente  alla  predetta
aggravante.
  5.  La  patente  di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II,
sezione  II,  del  titolo  VI,  qualora sia stato accertato un valore
corrispondente  ad  un  tasso  alcolemico  superiore a 1,5 grammi per
litro  (g/l)  per  i  conducenti  di cui alla lettera d) del comma 1,
ovvero  in  caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di
cui   al   medesimo   comma.  E'  fatta  salva  l'applicazione  delle
disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del
comma 2 dell'articolo 186.
  6.  Si  applicano  le  disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9
dell'articolo  186.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
in  caso  di  rifiuto  dell'accertamento  di  cui  ai  commi 3, 4 o 5
dell'articolo  186,  il conducente e' punito con le pene previste dal
comma  2,  lettera  c),  del medesimo articolo, aumentate da un terzo
alla  meta'.  La  condanna  per il reato di cui al periodo precedente
comporta  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della sospensione
della  patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della
confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal
citato  articolo  186,  comma  2,  lettera  c),  salvo che il veicolo
appartenga  a  persona  estranea al reato. Se il veicolo appartiene a
persona  estranea al reato, la durata della sospensione della patente
di  guida e' raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la
sospensione  della  patente  di  guida,  il  prefetto  ordina  che il
conducente  si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del
comma  8 del citato articolo 186. Se il fatto e' commesso da soggetto
gia'  condannato  nei  due  anni precedenti per il medesimo reato, e'
sempre  disposta  la  sanzione amministrativa accessoria della revoca
della  patente  di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI.
  7.  Il  conducente  di eta' inferiore a diciotto anni, per il quale
sia  stato  accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore  a  O  (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/1),
non  puo'  conseguire  la  patente  di guida di categoria B prima del
compimento  del  diciannovesimo  anno  di eta'. Il conducente di eta'
inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore
corrispondente  ad  un  tasso  alcolemico  superiore a 0,5 grammi per
litro  (g/l),  non puo' conseguire la patente di guida di categoria B
prima  del compimento del ventunesimo anno di eta'". Il conducente di
eta'  inferiore  a  diciotto anni, per il quale sia stato accertatoun
valore  corrispondente  ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi
per litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di categoria
B prima del compimento del ventunesimo anno di eta'.))
 
	        
	      
                              Art. 187
             Guida in stato di alterazione psico-fisica
                  per uso di sostanze stupefacenti

  1.  Chiunque  guida  in stato di alterazione psico-fisica dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da
euro  1.500  a  euro  6.000  e  l'arresto  ((da  sei mesi ad un anno.
All'accertamento   del  reato  consegue  in  ogni  caso  la  sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato,
la  durata  della  sospensione  della  patente  e' raddoppiata. Per i
conducenti  di  cui  al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di
cui  al  primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate
da  un  terzo  alla  meta'.  Si applicano le disposizioni del comma 4
dell'articolo  186-bis.  La  patente  di guida e' sempre revocata, ai
sensi  del  capo  II,  sezione  II, del titolo VI, quando il reato e'
commesso  da  uno  dei  conducenti  di cui alla lettera d) del citato
comma  1  dell'articolo  186-bis,  ovvero  in  caso  di  recidiva nel
triennio.  Con  la  sentenza di condanna ovvero di applicazione della
pena  a  richiesta  delle  parti,  anche  se  e'  stata  applicata la
sospensione  condizionale  della pena, e' sempre disposta la confisca
del  veicolo  con  il  quale e' stato commesso il reato, salvo che il
veicolo  stesso  appartenga  a persona estranea al reato. Ai fini del
sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.))
  1-bis.  Se  il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo
aver  assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente
stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ((e, fatto salvo
quanto  previsto  dal  settimo  e dall'ottavo periodo del comma 1, la
patente  di  guida e' sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H,
del   titolo   VI.   E'  fatta  salva  in  ogni  caso  l'applicazione
dell'articolo 222.))
  1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo
e'   il  tribunale  in  composizione  monocratica.  Si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.
  1-quater.  L'ammenda  prevista dal comma 1 e' aumentata da un terzo
alla  meta'  quando il reato e' commesso dopo le ore 22 e prima delle
ore  7.  Si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi
2-septies e 2-octies.
  2.  Al  fine  di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione  agli  accertamenti  di  cui al comma 3, gli organi di
Polizia  stradale  di  cui  all'articolo  12, commi 1 e 2, secondo le
direttive  fornite  dal  Ministero  dell'interno,  nel rispetto della
riservatezza  personale  e senza pregiudizio per l'integrita' fisica,
possono  sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti  qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
  ((2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito
positivo  ovvero  quando  si  ha  altrimenti  ragionevole  motivo  di
ritenere  che  il  conducente  del  veicolo  si trovi sotto l'effetto
conseguente   all'uso   di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  i
conducenti,   nel  rispetto  della  riservatezza  personale  e  senza
pregiudizio  per  l'integrita'  fisica,  possono essere sottoposti ad
accertamenti  clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su
campioni  di  mucosa  del  cavo  orale  prelevati a cura di personale
sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con i Ministri
dell'interno,  della  giustizia e della salute, sentiti la Presidenza
del  Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga
e  il  Consiglio  superiore  di  sanita',  da adottare entro sessanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono  stabilite  le  modalita', senza nuovi o maggiori oneri a carico
del  bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui
al  periodo  precedente  e  le  caratteristiche  degli  strumenti  da
impiegare  negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la
neutralita'  finanziaria  di  cui  al precedente periodo, il medesimo
decreto  puo' prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma
siano  effettuati,  anziche' su campioni di mucosa del cavo orale, su
campioni di fluido del cavo orale.))
  ((3.  Nei  casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile
effettuare  il  prelievo  a  cura  del personale sanitario ausiliario
delle  forze  di  polizia  ovvero  qualora  il  conducente rifiuti di
sottoporsi  a  tale  prelievo,  gli agenti di polizia stradale di cui
all'articolo  12,  commi  1  e  2, fatti salvi gli ulteriori obblighi
previsti  dalla  legge,  accompagnano  il conducente presso strutture
sanitarie  fisse  o  mobili  afferenti  ai suddetti organi di polizia
stradale  ovvero  presso  le  strutture  sanitarie pubbliche o presso
quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo
di  campioni  di  liquidi  biologici ai fini dell'effettuazione degli
esami  necessari  ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o
psicotrope.   Le  medesime  disposizioni  si  applicano  in  caso  di
incidenti,  compatibilmente  con  le  attivita'  di  rilevamento e di
soccorso.))
  4.  Le  strutture  sanitarie  di cui al comma 3, su richiesta degli
organi  di  Polizia  stradale  di  cui  all'articolo 12, commi 1 e 2,
effettuano  altresi'  gli  accertamenti  sui  conducenti coinvolti in
incidenti  stradali  e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati
dal  comma  3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso
alcoolemico previsto nell'articolo 186.
  5.  Le  strutture  sanitarie  rilasciano  agli  organi  di  Polizia
stradale  la  relativa  certificazione,  estesa  alla  prognosi delle
lesioni  accertate,  assicurando  il  rispetto della riservatezza dei
dati  in base alle vigenti disposizioni di legge. ((PERIODO SOPPRESSO
DALLA  L.  29  LUGLIO  2010,  N.  120)).  Copia del referto sanitario
positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di
Polizia  che  ha  proceduto  agli accertamenti, al prefetto del luogo
della   commessa   violazione  per  gli  eventuali  provvedimenti  di
competenza.
  5-bis.  Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma
2  abbiano  dato  esito  positivo,  se  ricorrono  fondati motivi per
ritenere   che  il  conducente  si  trovi  in  stato  di  alterazione
psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
gli  organi  di  polizia  stradale  possono  disporre il ritiro della
patente  di  guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per
un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni
dell'articolo  216  in  quanto  compatibili.  La  patente ritirata e'
depositata  presso  l'ufficio  o  il  comando da cui dipende l'organo
accertatore.
  6.   Il   prefetto,  sulla  base  ((dell'esito  degli  accertamenti
analitici  di  cui  al  comma  2-bis,  ovvero))  della certificazione
rilasciata  dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si
sottoponga  a  visita  medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la
sospensione,   in   via   cautelare,  della  patente  fino  all'esito
dell'esame  di  revisione  che  deve  avvenire  nel  termine e con le
modalita' indicate dal regolamento.
  7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 AGOSTO 2007, N. 117, CONVERTITO CON L.
2 ottobre 2007, n. 160
  8.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  in  caso di rifiuto
dell'accertamento  ((di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4)), il conducente
e'  soggetto  alle  sanzioni  di  cui  all'articolo 186, comma 7. Con
l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il
prefetto  ordina  che  il conducente si sottoponga a visita medica ai
sensi dell'articolo 119. (68)
  ((8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente
articolo,  la  pena  detentiva  e  pecuniaria puo' essere sostituita,
anche  con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da
parte  dell'imputato,  con  quella del lavoro di pubblica utilita' di
cui  all'articolo  54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,
secondo  le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere,
in  via  prioritaria,  nel  campo  della  sicurezza e dell'educazione
stradale  presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso
enti  o  organizzazioni  di  assistenza  sociale  e  di volontariato,
nonche'   nella   partecipazione   ad   un  programma  terapeutico  e
socio-riabilitativo  del  soggetto tossicodipendente come definito ai
sensi  degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto
penale  o  con  la  sentenza  il giudice incarica l'ufficio locale di
esecuzione  penale  ovvero  gli  organi  di  cui  all'articolo 59 del
decreto  legislativo  n.  274  del  2000  di  verificare  l'effettivo
svolgimento  del  lavoro  di  pubblica  utilita'.  In deroga a quanto
previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il
lavoro  di  pubblica  utilita'  ha una durata corrispondente a quella
della  sanzione  detentiva  irrogata  e  della conversione della pena
pecuniaria  ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica
utilita'.  In  caso  di  svolgimento  positivo del lavoro di pubblica
utilita',  il  giudice  fissa una nuova udienza e dichiara estinto il
reato,   dispone   la  riduzione  alla  meta'  della  sanzione  della
sospensione   della   patente   e  revoca  la  confisca  del  veicolo
sequestrato.  La  decisione  e' ricorribile in cassazione. Il ricorso
non  sospende  l'esecuzione  a  meno  che il giudice che ha emesso la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice
che  procede  o  il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico
ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del
codice  di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita' e
delle  circostanze  della  violazione,  dispone  la revoca della pena
sostitutiva  con  ripristino  di  quella  sostituita e della sanzione
amministrativa  della  sospensione della patente e della confisca. Il
lavoro  di  pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di
una volta.))
---------------
AGGIORNAMENTO (68)
  Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con L. 2 ottobre 2007, n.
160  ha  disposto  che "chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7,
viola   il   presente   articolo  187,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo
contro l'incidentalita' notturna".
 
	        
	      
                              Art. 188.
                  Circolazione e sosta dei veicoli
                   al servizio di persone invalide
  1.  Per  la  circolazione  e la sosta dei veicoli al servizio delle
persone invalide gli enti proprietari della  strada  sono  tenuti  ad
allestire  e  mantenere  apposite  strutture,  nonche' la segnaletica
necessaria, per consentire ed agevolare la mobilita' di esse, secondo
quanto stabilito nel regolamento.
  2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture  di  cui  al
comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi
e  con  limiti  determinati  dal  regolamento e con le formalita' nel
medesimo indicate.
  3. I veicoli al servizio di persone invalide  autorizzate  a  norma
del  comma  2  non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di
tempo  se  lasciati  in  sosta  nelle  aree  di  parcheggio  a  tempo
determinato.
  4.  Chiunque  usufruisce  delle  strutture di cui al comma 1, senza
avere l'autorizzazione  prescritta  dal  comma  2  o  ne  faccia  uso
improprio,  e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
  5. Chiunque usa delle strutture di cui al  comma  1,  pur  avendone
diritto,  ma  non  osservando  le  condizioni  ed  i  limiti indicati
nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 e' soggetto alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.
 
	        
	      
                              Art. 189
                 Comportamento in caso di incidente

  1.   L'utente   della   strada,   in  caso  di  incidente  comunque
ricollegabile  al  suo  comportamento,  ha l'obbligo di fermarsi e di
prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano
subito danno alla persona.
  2.  Le  persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni
misura  idonea  a  salvaguardare  la  sicurezza della circolazione e,
compatibilmente  con  tale  esigenza,  adoperarsi affinche' non venga
modificato  lo  stato  dei  luoghi  e  disperse  le  tracce utili per
l'accertamento delle responsabilita'.
  3.  Ove  dall'incidente  siano  derivati  danni  alle  sole cose, i
conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre,
ove  possibile,  evitare  intralcio  alla  circolazione,  secondo  le
disposizioni  dell'art.  161.  Gli  agenti  in  servizio  di  polizia
stradale,  in  tali  casi,  dispongono  l'immediata rimozione di ogni
intralcio   alla   circolazione,  salva  soltanto  l'esecuzione,  con
assoluta  urgenza,  degli eventuali rilievi necessari per appurare le
modalita' dell'incidente.
  4.  In  ogni caso i conducenti devono, altresi', fornire le proprie
generalita',  nonche'  le  altre  informazioni  utili,  anche ai fini
risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti,
comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
  5.  Chiunque,  nelle  condizioni  di  cui al comma 1, non ottempera
all'obbligo  di  fermarsi  in  caso di incidente, con danno alle sole
cose,  e`  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma  da  duecentocinquanta  euro a mille euro. In tale caso, se dal
fatto  deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare
l'applicazione  della  revisione  di cui all'articolo 80, comma 7, si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente  di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.
  6.  Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente
con  danno  alle  persone,  non ottempera all'obbligo di fermarsi, e`
punito  con  la  reclusione  da  sei  mesi  a tre anni. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI.  Nei  casi  di  cui  al presente comma sono applicabili le misure
previste  dagli  articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura
penale,  anche  al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del
medesimo  codice,  ed  e`  possibile  procedere all'arresto, ai sensi
dell'articolo  381  del codice di procedura penale, anche al di fuori
dei limiti di pena ivi previsti.
  7.  Chiunque,  nelle  condizioni  di  cui al comma 1, non ottempera
all'obbligo  di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite,
e'  punito  con  la  reclusione  da un anno a tre anni. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida  per  un  periodo  non  inferiore  ad  un anno e sei mesi e non
superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI.
  8.  Il  conducente  che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a
coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente
a   disposizione   degli   organi   di  polizia  giudiziaria,  quando
dall'incidente  derivi  il  delitto  di omicidio colposo o di lesioni
personali  colpose, non e' soggetto all'arresto stabilito per il caso
di flagranza di reato.
  8-bis.  Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore
successive  al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli
organi  di  polizia  giudiziaria, non si applicano le disposizioni di
cui al terzo periodo del comma 6.
  9.  Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e
4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila.
  ((9-bis.  L'utente  della  strada,  in  caso  di incidente comunque
ricollegabile  al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o piu'
animali  d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi
e  di  porre  in  atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo
intervento  di  soccorso  agli  animali  che abbiano subito il danno.
Chiunque  non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e'
punito  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno
a  uno o piu' animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre
in  atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di
soccorso.  Chiunque  non  ottempera  all'obbligo  di  cui  al periodo
precedente  e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 78 a euro 311.))
 
	        
	      
                              Art. 190.
                      Comportamento dei pedoni
  1.  I  pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui
viali  e  sugli  altri  spazi  per  essi  predisposti; qualora questi
manchino,   siano   ingombri,   interrotti  o  insufficienti,  devono
circolare  sul  margine  della carreggiata opposto al senso di marcia
dei  veicoli  in  modo  da causare il minimo intralcio possibile alla
circolazione.  Fuori  dei  centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di
circolare  in  senso  opposto  a  quello  di marcia dei veicoli sulle
carreggiate  a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla
direzione  di  marcia  dei  veicoli quando si tratti di carreggiata a
senso  unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a
mezz'ora  prima  del  suo  sorgere,  ai  pedoni  che  circolano sulla
carreggiata   di   strade   esterne   ai  centri  abitati,  prive  di
illuminazione pubblica, e' fatto obbligo di marciare su unica fila.
  2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli
attraversamenti  pedonali,  dei  sottopassaggi  e  dei soprapassaggi.
Quando  questi  non esistono, o distano piu' di cento metri dal punto
di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo
in  senso  perpendicolare,  con  l'attenzione  necessaria  ad evitare
situazioni di pericolo per se' o per altri.
  3. E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni;
e'  inoltre  vietato  attraversare  le  piazze e i larghi al di fuori
degli  attraversamenti  pedonali,  qualora  esistano, anche se sono a
distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
  4.  E'  vietato  ai  pedoni  sostare o indugiare sulla carreggiata,
salvo i casi di necessita'; e', altresi', vietato, sostando in gruppo
sui   marciapiedi,   sulle  banchine  o  presso  gli  attraversamenti
pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
  5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona
sprovvista  di  attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai
conducenti.
  6.  E'  vietato  ai  pedoni  effettuare  l'attraversamento stradale
passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle
fermate.
  7.  Le  macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se
asservite  da  motore,  con  le  limitazioni  di cui all'articolo 46,
possono  circolare  sulle  parti della strada riservate ai pedoni ((,
secondo le modalita' stabilite dagli enti proprietari delle strade ai
sensi degli articoli 6 e 7)).
  8.  La  circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori
di andatura e' vietata sulla carreggiata delle strade.
  9.  E'  vietato  effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e
manifestazioni  sportive  non  autorizzate.  Sugli spazi riservati ai
pedoni  e'  vietato  usare  tavole,  pattini od altri acceleratori di
andatura  che  possano  creare  situazioni  di pericolo per gli altri
utenti.
  10.  Chiunque  viola  le  disposizioni  del  presente  articolo  e'
soggetto  alla  sanzione  ammnistrativa del pagamento di una somma da
lire trentamila a lire centoventimila.
 
	        
	      
                              Art. 191
        Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

  ((1.  Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori, i
conducenti   devono   fermarsi   quando  i  pedoni  transitano  sugli
attraversamenti   pedonali.   Devono  altresi'  dare  la  precedenza,
rallentando  e  all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono
ad  attraversare  sui  medesimi  attraversamenti  pedonali. Lo stesso
obbligo  sussiste  per  i  conducenti  che svoltano per inoltrarsi in
un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale,
quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto
per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4.))
  2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti
devono    consentire    al    pedone,   che   abbia   gia'   iniziato
l'attraversamento  impegnando  la carreggiata, di raggiungere il lato
opposto in condizioni di sicurezza.
  3.  I  conducenti  devono  fermarsi quando una persona invalida con
ridotte  capacita'  motorie  o  su  carrozzella,  o munita di bastone
bianco,   o   accompagnata   da  cane  guida,  o  munita  di  bastone
bianco-rosso  in  caso  di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti
riconoscibile,   attraversa   la   carreggiata   o   si   accinge  ad
attraversarla  e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che
possano  derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o
di  anziani,  quando  sia  ragionevole  prevederli  in relazione alla
situazione di fatto.
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro
137,55 a euro 550,20.
 
	        
	      
                           Art. 192. (30)
            Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti
  1.  Coloro  che  circolano  sulle  strade  sono  tenuti  a fermarsi
all'invito  dei  funzionari,  ufficiali  ed  agenti  ai  quali spetta
l'espletamento  dei  servizi  di  polizia  stradale,  quando siano in
uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.
  2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei
funzionari,  ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di
circolazione  e  la  patente  di  guida,  se prescritti, e ogni altro
documento  che,  ai  sensi  delle  norme  in  materia di circolazione
stradale, devono avere con se'.
  3.  I  funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi,
possono:
   -  procedere  ad  ispezioni  del  veicolo  al  fine  di verificare
l'osservanza    delle   norme   relative   alle   caratteristiche   e
all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
   -  ordinare  di  non  proseguire  la  marcia  al  conducente di un
veicolo,   qualora   i   dispositivi  di  segnalazione  visiva  e  di
illuminazione  o i pneumatici presentino difetti o irregolarita' tali
da  determinare  grave  pericolo  per  la propria e altrui sicurezza,
tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
   -   ordinare   ai  conducenti  dei  veicoli  sprovvisti  di  mezzi
antisdrucciolevoli,  quando questi siano prescritti, di fermarsi o di
proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
  4.  Gli  organi  di  polizia  giudiziaria  e  di pubblica sicurezza
possono,  per  controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro
servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad
assicurare,  senza  pericolo  di  incidenti,  il graduale arresto dei
veicoli  che  non  si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei
segnali.  Le  caratteristiche di detti mezzi, nonche' le condizioni e
le  modalita'  del  loro  impiego,  sono  stabilite  con  decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici
e di grazia e giustizia.
  5.  I  conducenti  devono  ottemperare  alle  segnalazioni  che  il
personale  militare,  anche  non  coadiuvato dal personale di polizia
stradale  di  cui  all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la
progressione del convoglio militare.
  6.  Chiunque  viola  gli  obblighi  di  cui ai commi 1, 2, 3 e 5 e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
  7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ((ove il fatto
non  costituisca  reato, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni. ))
 
	        
	      
                         Art. 193. (47)(76)
        Obbligo dell'assicurazione di responsabilita' civile

  1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli
   e  i  rimorchi,  non  possono  essere  posti in circolazione sulla
   strada  senza  la  copertura  assicurativa  a  norma delle vigenti
   disposizioni di legge sulla responsabilita' civile verso terzi.
  2.  Chiunque  circola  senza  la  copertura  dell'assicurazione  e'
   soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma
   da lire unmilione a lire quattromilioni.
  3.  La  sanzione  amministrativa di cui al comma 2 e' ridotta ad un
   quarto  quando  l'assicurazione del veicolo per la responsabilita'
   verso  i  terzi  sia  comunque  resa  operante nei quindici giorni
   successivi  al  termine  di  cui all'art. 1901, secondo comma, del
   codice  civile.  La  sanzione  amministrativa di cui al comma 2 e'
   altresi'  ridotta  ad  un quarto quando l'interessato entro trenta
   giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione
   dell'organo  accertatore,  esprime  la  volonta'  e  provvede alla
   demolizione  e  alle formalita' di radiazione del veicolo. In tale
   caso   l'interessato  ha  la  disponibilita'  del  veicolo  e  dei
   documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione
   e  di  radiazione  del  veicolo  previo versamento presso l'organo
   accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima
   edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata
   a  norma  di  legge  dell'importo  previsto  a  titolo di sanzione
   amministrativa pecuniaria.
  4.  Si  applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre
   1981,  n.  689.  L'organo  accertatore  ordina che la circolazione
   sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il
   veicolo   stesso   sia  in  ogni  caso  prelevato,  trasportato  e
   depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato
   in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari
   condizioni,  concordato  con il trasgressore. Quando l'interessato
   effettua  il  pagamento  della sanzione in misura ridotta ai sensi
   dell'articolo  202,  corrisponde  il  premio  di assicurazione per
   almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo,
   trasporto  e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo
   di  polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione
   del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.
   Quando nei termini previsti non e' stato proposto ricorso e non e'
   avvenuto  il  pagamento  in misura ridotta, l'ufficio o comando da
   cui  dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il
   verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo
   203,  comma  3,  e il veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo
   213.
  ((  4-bis.  Salvo  che  debba  essere  disposta  confisca  ai sensi
   dell'articolo  240  del  codice  penale,  e'  sempre  disposta  la
   confisca   amministrativa  del  veicolo  intestato  al  conducente
   sprovvisto  di  copertura  assicurativa quando sia fatto circolare
   con  documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di
   colui   che   abbia   falsificato   o   contraffatto  i  documenti
   assicurativi  di  cui  al precedente periodo e' sempre disposta la
   sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
   di  guida  per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo
   213 del presente codice )).
 
	        
	      
TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE
CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo I
DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni
amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime
                              Art. 194.
                 Disposizioni di carattere generale
  1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una
determinata   violazione   consegua   una   sanzione   amministrativa
pecuniaria, si applicano le  disposizioni  generali  contenute  nelle
Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve
le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.
 
	        
	      
                              Art. 195.
        Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

  1.  La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di
una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato
dalla  singola  norma, sempre entro il limite minimo generale di lire
trentamila  ed  il  limite massimo generale di lire diciotto milioni.
Tale  limite  massimo  generale  puo'  essere superato solo quando si
tratti  di sanzioni proporzionali, ovvero di piu' violazioni ai sensi
dell'art.  198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma
3.
  2.  Nella  determinazione  della sanzione amministrativa pecuniaria
fissata  dal  presente  codice,  tra  un  limite  minimo ed un limite
massimo,  si  ha  riguardo  alla gravita' della violazione, all'opera
svolta   dall'agente   per   l'eliminazione   o   attenuazione  delle
conseguenze   della   violazione,   nonche'   alla  personalita'  del
trasgressore e alle sue condizioni economiche.
  ((  2-bis.  Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie previste dagli
articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178
sono  aumentate  di un terzo quando la violazione e' commessa dopo le
ore  22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la
violazione  e' accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208,
comma  1,  primo  periodo, e' destinato ad alimentare il Fondo di cui
all'articolo   6-bis   del  decreto-legge  3  agosto  2007,  n.  117,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e
successive modificazioni )).
  3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie e' aggiornata
ogni  due  anni  in  misura  pari  all'intera  variazione,  accertata
dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo per le famiglie di
operai  e  impiegati  (media  nazionale)  verificatasi  nei  due anni
precedenti.  All'uopo,  entro  il  1  dicembre  di  ogni  biennio, il
Ministro  della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle  finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo
i  criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative
pecuniarie, che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo. Tali
limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.(40)
  3-bis.  A  decorrere  dal  1 gennaio 2005, la misura delle sanzioni
amministrative  pecuniarie,  aggiornata  ai  sensi  del  comma  3, e'
oggetto  di  arrotondamento  all'unita'  di  euro,  per eccesso se la
frazione  decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero
per difetto se e' inferiore a detto limite.
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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 196.
                      Principio di solidarieta'
  1.  Per  le  violazioni  punibili  con  la  sanzione amministrativa
pecuniaria  il  proprietario  del veicolo ((ovvero del rimorchio, nel
caso  di  complesso  di  veicoli)),  o, in sua vece, l'usufruttuario,
l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo
di  locazione  finanziaria, e' obbligato in solido con l'autore della
violazione  al  pagamento  della somma da questi dovuta, se non prova
che  la  circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta'.
Nelle  ipotesi  di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario
e,   per   i   cicolomotori,   l'intestatario   del  contrassegno  di
identificazione.
  2. Se la violazione e' commessa da persona capace di intendere e di
volere,  ma  soggetta all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la
persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o della
vigilanza  e'  obbligata, in solido con l'autore della violazione, al
pagamento  della  somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver
potuto impedire il fatto.
  3. Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente
di  una  persona  giuridica  o  di  un  ente  o associazione privi di
personalita'  giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio
delle  proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o
associazione  o  l'imprenditore  e' obbligato, in solido con l'autore
della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
  4.  Nei  casi  di  cui  ai  commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma
stabilita  per  la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei
confronti dell'autore della violazione stessa.
 
	        
	      
                              Art. 197.
                Concorso di persone nella violazione
  1.  Quando  piu' persone concorrono in una violazione, per la quale
e'  stabilita  una  sanzione  amministrativa   pecuniaria,   ciascuno
soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge
disponga diversamente.
 
	        
	      
                              Art. 198.
                      Piu' violazioni di norme
          che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie
  1.  Salvo  che  sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una
azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative pecuniarie, o commette piu'  violazioni  della  stessa
disposizione,  soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu'
grave aumentata fino al triplo.
  2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle  aree
pedonali  urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai
divieti di  accesso  e  agli  altri  singoli  obblighi  e  divieti  o
limitazioni   soggiace   alle  sanzioni  previste  per  ogni  singola
violazione.
 
	        
	      
                              Art. 199.
               Non trasmissibilita' dell'obbligazione
  1.  L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria non si trasmette agli eredi.
 
	        
	      
                              Art. 200.
          Contestazione e verbalizzazione delle violazioni

  1.  ((Fuori  dei  casi  di  cui  all'articolo  201, comma 1-bis, la
violazione,   quando   e'  possibile,  deve  essere))  immediatamente
contestata   tanto  al  trasgressore  quanto  alla  persona  che  sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
  ((2.   Dell'avvenuta  contestazione  deve  essere  redatto  verbale
contenente  anche  le  dichiarazioni  che gli interessati chiedono vi
siano  inserite.  Il  verbale,  che  puo'  essere  redatto  anche con
l'ausilio  di  sistemi  informatici, contiene la sommaria descrizione
del  fatto  accertato,  gli elementi essenziali per l'identificazione
del  trasgressore e la targa del veicolo con cui e' stata commessa la
violazione.   Nel   regolamento  sono  determinati  i  contenuti  del
verbale.))
  3.  Copia  del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se
presente, alla persona obbligata in solido.
  4.  Copia  del  verbale  e' consegnata immediatamente all'ufficio o
comando da cui dipende l'agente accertatore.
 
	        
	      
                              Art. 201
                   Notificazione delle violazioni

  1.   Qualora   la   violazione   non  possa  essere  immediatamente
contestata,  il  verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della
violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile
la   contestazione   immediata,   deve,   ((entro   novanta  giorni))
dall'accertamento,  essere  notificato  all'effettivo trasgressore o,
quando  questi  non  sia stato identificato e si tratti di violazione
commessa  dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa , ad
uno  dei  soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici
registri  alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la
notificazione  deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di
identificazione.  Nel  caso  di  accertamento  della  violazione  nei
confronti  dell'intestatario  del  veicolo  che  abbia  dichiarato il
domicilio   legale  ai  sensi  dell'articolo  134,  comma  1-bis,  la
notificazione  del  verbale  e' validamente eseguita quando sia stata
effettuata   presso   il   medesimo   domicilio   legale   dichiarato
dall'interessato.  Qualora  l'effettivo  trasgressore  od  altro  dei
soggetti  obbligati sia identificato successivamente alla commissione
della  violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi
((entro  novanta  giorni))  dalla  data in cui risultino dai pubblici
registri  o  nell'archivio  nazionale  dei veicoli l'intestazione del
veicolo  e  le  altre  indicazioni identificative degli interessati o
comunque  dalla  data  in cui la pubblica amministrazione e' posta in
grado di provvedere alla loro identificazione. ((Quando la violazione
sia  stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve
essere   notificato   ad   uno  dei  soggetti  individuati  ai  sensi
dell'articolo   196   entro   cento  giorni  dall'accertamento  della
violazione.))  Per  i  residenti  all'estero  la notifica deve essere
effettuata  entro  trecentosessanta  giorni  dall'accertamento.  (17)
((80))
  1-bis.  Fermo  restando  quanto  indicato dal comma 1, nei seguenti
casi  la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati
sono  notificati  gli  estremi della violazione nei termini di cui al
comma 1:
    a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva
velocita';
    b)  attraversamento  di  un incrocio con il semaforo indicante la
luce rossa;
    c) sorpasso vietato;
    d)  accertamento  della  violazione in assenza del trasgressore e
del proprietario del veicolo;
    e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi
di  rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale
e   nella   loro  disponibilita'  che  consentono  la  determinazione
dell'illecito  in  tempo  successivo  poiche'  il veicolo oggetto del
rilievo   e'   a  distanza  dal  posto  di  accertamento  o  comunque
nell'impossibilita'  di  essere  fermato  in  tempo  utile o nei modi
regolamentari;
    f)  accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo
4   del  decreto-legge  20  giugno  2002,  n.  121,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  1  agosto  2002,  n.  168, e successive
modificazioni;
  ((g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri
storici,  alle  zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della
circolazione  sulle  corsie  e  sulle  strade  riservate attraverso i
dispositivi  previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15
maggio 1997, n. 127)).
  ((g-bis)  accertamento  delle  violazioni di cui agli articoli 141,
143,  commi  11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi
dispositivi o apparecchiature di rilevamento.))
  1-ter.  Nei  casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali
non  e'  avvenuta  la  contestazione immediata, il verbale notificato
agli  interessati  deve  contenere anche l'indicazione dei motivi che
hanno   reso  impossibile  la  contestazione  immediata.  ((Nei  casi
previsti  alle  lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria
la  presenza  degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento
avvenga  mediante  rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono
stati  omologati  ovvero  approvati  per  il  funzionamento  in  modo
completamente   automatico.  Tali  strumenti  devono  essere  gestiti
direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12,
comma 1.
  1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al
comma  1-bis,  lettera  g-bis),  non  e' necessaria la presenza degli
organi  di  polizia  stradale qualora l'accertamento avvenga mediante
dispositivi   o  apparecchiature  che  sono  stati  omologati  ovvero
approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali
strumenti  devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia
stradale  di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati
possono  essere  installati  ed  utilizzati solo sui tratti di strada
individuati  dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno,   sentito  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.  I  tratti  di  strada  di  cui al periodo precedente sono
individuati  tenendo  conto  del  tasso  di  incidentalita'  e  delle
condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.))
  2.  Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui
deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa
non e' obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli
altri soggetti di cui al comma 1.
  2-bis.  Le  informazioni  utili  ai fini della notifica del verbale
all'effettivo  trasgressore  ed agli altri soggetti obbligati possono
essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria.
  3.  Alla  notificazione  si  provvede a mezzo degli organi indicati
nell'   art.   12,   dei   messi   comunali   o   di  un  funzionario
dell'amministrazione  che ha accertato la violazione con le modalita'
previste  dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta,
secondo  le  norme  sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Nelle  medesime  forme si effettua la notificazione dei provvedimenti
di  revisione,  sospensione  e  revoca  della  patente  di guida e di
sospensione  della  carta di circolazione. Comunque, le notificazioni
si  intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza,
domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione
o   dall'archivio   nazionale   dei   veicoli   istituito  presso  il
Dipartimento  per  i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente
di guida del conducente. (40)
  4.  Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico
di   chi   e'  tenuto  al  pagamento  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria.
  5.  L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo
di  sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del
soggetto  a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine
prescritto.
  5-bis.  Nel  caso  di  accertamento  di  violazione  per divieto di
fermata  e  di  sosta  ovvero  di violazione del divieto di accesso o
transito  nelle  zone  a  traffico limitato, nelle aree pedonali o in
zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento
a  distanza,  quando  dal  pubblico  registro  automobilistico  o dal
registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto
pubblico   istituzionale,   individuato   con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  il  comando  o  l'ufficio  che  procede  interrompe la
procedura  sanzionatoria  per comunicare al soggetto intestatario del
veicolo  l'inizio  del  procedimento al fine di conoscere, tramite il
responsabile  dell'ufficio  da cui dipende il conducente del veicolo,
se  lo  stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in
una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre
1981,   n.   689.   In  caso  di  sussistenza  dell'esclusione  della
responsabilita', il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti
al  prefetto  ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso
contrario,   si   procede  alla  notifica  del  verbale  al  soggetto
interessato  ai  sensi  dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione
della  procedura  fino  alla  risposta  del soggetto intestatario del
veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.

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AGGIORNAMENTO (17)
  La  Corte costituzionale, con la sentenza 10-17 giugno 1996, n. 198
(in  G.U.  1a  s.s.  26/6/1996, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del primo comma del presente art. 201 "nella parte in
cui,  nell'ipotesi  di  identificazione dell'effettivo trasgressore o
degli  altri  responsabili  avvenuta successivamente alla commissione
della  violazione,  fa  decorrere il termine di centocinquanta giorni
per   la   notifica  della  contestazione  dalla  data  dell'avvenuta
identificazione,  anziche'  dalla  data in cui risultino dai pubblici
registri   l'intestazione   o   le   altre  qualifiche  dei  soggetti
responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione
e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione".
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
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AGGIORNAMENTO (80)
  La  L.  29 luglio 2010, n. 210 ha disposto (con l'art. 36, comma 2)
che "Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285
del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e b), del
presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data
di entrata in vigore della presente legge."
 
	        
	      
                              Art. 202.
                     Pagamento in misura ridotta

  1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una
sanzione  amministrativa  pecuniaria,  ferma  restando l'applicazione
delle  eventuali  sanzioni  accessorie  il  trasgressore e' ammesso a
pagare,   entro   sessanta   giorni   dalla   contestazione  o  dalla
notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
  2.  Il  trasgressore  puo'  corrispondere  la  somma  dovuta presso
l'ufficio  dal  quale  dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di
versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo
prevede,  a  mezzo  di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale
contestato  o  notificato  devono  essere  indicate  le  modalita' di
pagamento,  con  il  richiamo  delle  norme  sui  versamenti in conto
corrente  postale,  o,  eventualmente,  su  quelli  in conto corrente
bancario.
  ((2-bis.  In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  2, quando la
violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le
ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa
complessiva  a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e
7,  e'  commessa  da  un  conducente  titolare di patente di guida di
categoria   C,   C+E,   D  o  D+E  nell'esercizio  dell'attivita'  di
autotrasporto  di  persone  o  cose,  il  conducente  e'  ammesso  ad
effettuare  immediatamente,  nelle  mani  dell'agente accertatore, il
pagamento  in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al
proprio  comando  o  ufficio  il  verbale  e  la  somma riscossa e ne
rilascia  ricevuta  al  trasgressore,facendo  menzione  del pagamento
nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
  2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facolta' di cui
al  comma 2-bis, e' tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo
di  cauzione,  una  somma  pari alla meta' del massimo della sanzione
pecuniaria  prevista per la violazione. Del versamento della cauzione
e'  fatta  menzione nel verbale di contestazione della violazione. La
cauzione  e' versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore
dipende.
  2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma
2-ter,  e' disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando
non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo
non  superiore  a  sessanta  giorni.  Il  veicolo  sottoposto a fermo
amministrativo  e'  affidato  in  custodia,  a spese del responsabile
della  violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma
1 dell'articolo 214-bis.))
  3.  Il  pagamento  in  misura  ridotta  non e' consentito quando il
trasgressore  non  abbia  ottemperato  all'invito  a fermarsi ovvero,
trattandosi  di  conducente  di veicolo a motore, si sia rifiutato di
esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi
altro  documento  che,  ai sensi delle presenti norme, deve avere con
se';  in  tal  caso il verbale di contestazione della violazione deve
essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.
  3-bis. Il pagamento in misura ridotta non e' inoltre consentito per
le  violazioni  previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97,
comma  9;  100,  comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13;
124,  comma  4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma
6;  217,  comma  6;  218,  comma 6. Per tali violazioni il verbale di
contestazione  e'  trasmesso  al  prefetto  del  luogo della commessa
violazione entro dieci giorni.
 
	        
	      
                            Art. 202-bis
              (((Rateazione delle sanzioni pecuniarie)

  1.  I  soggetti  tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria  per  una  o piu' violazioni accertate contestualmente con
uno  stesso  verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in
condizioni  economiche  disagiate, possono richiedere la ripartizione
del pagamento in rate mensili.
  2.  Puo' avvalersi della facolta' di cui al comma 1 chi e' titolare
di  un  reddito  imponibile  ai  fini  dell'imposta sul reddito delle
persone  fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore
a  euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato
convive  con  il  coniuge  o  con  altri  familiari,  il  reddito  e'
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da
ogni  componente  della  famiglia,  compreso l'istante, e i limiti di
reddito  di  cui  al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91
per ognuno dei familiari conviventi.
  3.  La  richiesta  di cui al comma 1 e' presentata al prefetto, nel
caso  in  cui  la  violazione  sia  stata  accertata  da  funzionari,
ufficiali  e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo
208.   E'   presentata  al  presidente  della  giunta  regionale,  al
presidente  della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la
violazione  sia  stata  accertata  da funzionari, ufficiali e agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
  4.  Sulla  base  delle  condizioni  economiche  del  richiedente  e
dell'entita'  della  somma  da  pagare, l'autorita' di cui al comma 3
dispone  la  ripartizione  del pagamento fino ad un massimo di dodici
rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di
ventiquattro  rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad
un  massimo  di  sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000.
L'importo  di  ciascuna  rata  non  puo' essere inferiore a euro 100.
Sulle  somme  il  cui  pagamento e' stato rateizzato si applicano gli
interessi  al  tasso  previsto  dall'articolo  21,  primo  comma, del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni.
  5.  L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta
giorni   dalla   data  di  contestazione  o  di  notificazione  della
violazione.  La  presentazione  dell'istanza  implica  la rinuncia ad
avvalersi  della  facolta' di ricorso al prefetto di cui all'articolo
203  e  di  ricorso  al  giudice di pace di cui all'articolo 204-bis.
L'istanza   e'  comunicata  dall'autorita'  ricevente  all'ufficio  o
comando  da  cui  dipende  l'organo accertatore. Entro novanta giorni
dalla  presentazione  dell'istanza  l'autorita' di cui al comma 3 del
presente  articolo  adotta  il  provvedimento  di  accoglimento  o di
rigetto.  Decorso  il termine di cui al periodo precedente, l'istanza
si intende respinta.
  6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza,
con  la  determinazione delle modalita' e dei tempi della rateazione,
ovvero del provvedimento di rigetto e' effettuata con le modalita' di
cui  all'articolo  201. Con le modalita' di cui al periodo precedente
e' notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al
quarto  periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che
ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza,
il  rigetto  o  la  decorrenza  del  termine  di cui al citato quarto
periodo  del  comma  5  sono  comunicati  al comando o ufficio da cui
dipende l'organo accertatore.
  7.  In  caso  di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da
cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento
di  ciascuna  rata.  In caso di mancato pagamento della prima rata o,
successivamente,  di due rate, il debitore decade automaticamente dal
beneficio  della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3
dell'articolo 203.
  8.  In  caso  di  rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione
amministrativa  pecuniaria  deve  avvenire  entro trenta giorni dalla
notificazione  del  relativo provvedimento ovvero dalla notificazione
di cui al secondo periodo del comma 6.
  9.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con i
Ministri  dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche
sociali  e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le
modalita' di attuazione del presente articolo.
  10.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  i  Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche
sociali  e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni
due  anni  gli  importi  di  cui  ai  commi  1,  2 e 4 in misura pari
all'intera  variazione,  accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due
anni  precedenti.  Il  decreto  di  cui al presente comma e' adottato
entro  il  1∞  dicembre  di  ogni biennio e gli importi aggiornati si
applicano dal 1∞ gennaio dell'anno successivo.))
 
	        
	      
                         Art. 203. (9) (47)
                         Ricorso al prefetto

  1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel
termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione,
qualora  non  sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei
casi  in  cui e' consentito, possono proporre ricorso al prefetto del
luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando
cui  appartiene  l'organo  accertatore ovvero da inviarsi agli stessi
con  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno. Con il ricorso possono
essere presentati i documenti ritenuti idonei e puo' essere richiesta
l'audizione personale. (. . .)
  ((  1-bis.  Il  ricorso  di  cui  al comma 1 puo' essere presentato
direttamente  al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto
trasmette  all'ufficio  o comando cui appartiene l'organo accertatore
il  ricorso,  corredato  dei  documenti  allegati dal ricorrente, nel
termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
  2.  Il  responsabile  dell'ufficio  o  del  comando  cui appartiene
l'organo  accertatore,  e'  tenuto a trasmettere gli atti al prefetto
nel  termine  di  sessanta  giorni dal deposito o dal ricevimento del
ricorso  nei  casi  di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da
parte  del  prefetto  nei  casi  di  cui  al  comma  1-bis. Gli atti,
corredati  dalla  prova della avvenuta contestazione o notificazione,
devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo
accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.
))
  3.  Qualora  nei  termini previsti non sia stato proposto ricorso e
non  sia  avvenuto  il  pagamento  in  misura ridotta, il verbale, in
deroga  alle  disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre
1981,  n.  689,  costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla
meta'  del  massimo  della  sanzione amministrativa edittale e per le
spese di procedimento.
 
	        
	      
                     Art. 204 (9) (28) (34) (47)
                     Provvedimenti del prefetto

  1.   Il   prefetto,  esaminati  il  verbale  e  gli  atti  prodotti
dall'ufficio  o comando accertatore, nonche' il ricorso e i documenti
allegati,  sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se
ritiene  fondato  l'accertamento  ((  adotta, entro centoventi giorni
decorrenti  dalla  data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio
accertatore,  secondo  quanto  stabilito al comma 2 dell'articolo 203
)),  ordinanza  motivata  con  la  quale ingiunge il pagamento di una
somma  determinata,  nel  limite  non  inferiore al doppio del minimo
edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo
195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed e' notificata
all'autore  della violazione ed alle altre persone che sono tenute al
pagamento  ai  sensi  del  presente  titolo. Ove, invece, non ritenga
fondato  l'accertamento,  il  prefetto, nello stesso termine , emette
ordinanza   motivata   di  archiviazione  degli  atti,  comunicandola
integralmente   all'ufficio   o   comando   cui  appartiene  l'organo
accertatore, il quale ne da' notizia ai ricorrenti. (28) (34)
  ((  1-bis.  I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e
al  comma  1  del  presente articolo sono perentori e si cumulano tra
loro  ai  fini  della  considerazione  di tempestivita' dell'adozione
dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata
adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
  1-ter.  Quando  il  ricorrente  ha  fatto  richiesta  di  audizione
personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica
dell'invito  al  ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto
termine  resta  sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione
o,  in  caso  di  mancata presentazione del ricorrente, comunque fino
alla  data  fissata  per  l'audizione stessa. Se il ricorrente non si
presenta   alla   data   fissata   per  l'audizione,  senza  allegare
giustificazione  della  sua  assenza, il prefetto decide sul ricorso,
senza ulteriori formalita'. ))
  2.   ((   L'ordinanza-ingiunzione   di   pagamento  della  sanzione
amministrativa  pecuniaria  deve  essere  notificata,  nel termine di
centocinquanta  giorni  dalla  sua  adozione,  nelle  forme  previste
dall'articolo  201  )).  Il  pagamento  della  somma ingiunta e delle
relative  spese  deve  essere  effettuato, entro il termine di trenta
giorni  dalla  notificazione,  all'ufficio  del registro o al diverso
ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che
ha   ricevuto   il   pagamento,   entro   trenta   giorni  dalla  sua
effettuazione,  ne  da'  comunicazione  al  prefetto  e all'ufficio o
comando accertatore.
  3.  L'ordinanza-ingiunzione,  trascorso il termine per il pagamento
della   sanzione   amministrativa   pecuniaria,   costituisce  titolo
esecutivo  per  l'ammontare  della  somma  ingiunta  e delle relative
spese.

------------------
AGGIORNAMENTO (28)
  La  legge  23  dicembre  1999,  n.  488 ha disposto che "il termine
indicato  dal  comma  1  del  presente  articolo 204, per l'emissione
dell'ordinanza-ingiunzione  da  parte  del  prefetto  e'  fissato  in
centoottanta giorni".
------------------
AGGIORNAMENTO (34)
  La  legge  24  novembre  2000,  n.  340 ha disposto che "il termine
indicato   dal   comma  1  del  presente  articolo,  per  l'emissione
dell'ordinanza-ingiunzione  da  parte  del  prefetto  e'  fissato  in
novanta giorni".
 
	        
	      
                            Art. 204-bis
                     Ricorso al giudice di pace

  1.   Alternativamente   alla   proposizione   del  ricorso  di  cui
all'articolo  203,  il  trasgressore  o  gli  altri soggetti indicati
nell'articolo  196,  qualora non sia stato effettuato il pagamento in
misura  ridotta  nei  casi  in  cui  e'  consentito, possono proporre
ricorso  al giudice di pace competente per il territorio del luogo in
cui  e'  stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni
dalla data di contestazione o di notificazione.
  2.   Il   ricorso   e'  proposto  secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo  22  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il
procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del
1981,  fatte  salve  le  deroghe previste dal presente articolo, e si
estende anche alle sanzioni accessorie.
  ((3.  Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di
comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente
o,  nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di
cui  al  comma  4-bis,  anche  a  mezzo  di  fax o per via telematica
all'indirizzo  elettronico  comunicato  ai  sensi dell'articolo 7 del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123.
  3-bis.   Tra   il   giorno   della  notificazione  e  l'udienza  di
comparizione  devono  intercorrere  termini  liberi  non  maggiori di
trentagiorni,  se  il luogo della notificazione si trova in Italia, o
di  sessanta  giorni,  se si trova all'estero. Se il ricorso contiene
istanza  di  sospensione  del  provvedimento  impugnato, l'udienza di
comparizione  deve  essere fissata dal giudice entro venti giorni dal
deposito dello stesso.
  3-ter.  L'opposizione  non sospende l'esecuzione del provvedimento,
salvo  che  il  giudice,  concorrendo  gravi  e  documentati  motivi,
disponga  diversamente  nella  prima udienza di comparizione, sentite
l'autorita'  che  ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente,
con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale.))
  4.  Il  ricorso  e',  del  pari,  inammissibile  qualora  sia stato
previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.
  ((4-bis.  La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente
articolo  spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state
accertate  da  funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonche' da
funzionari  e  agenti  delle  Ferrovie  dello Stato, delle ferrovie e
tranvie  in  concessione  e  dell'ANAS;  spetta a regioni, province e
comuni,  quando  le  violazioni  sono  state accertate da funzionari,
ufficiali  e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e
dei  comuni  o,  comunque,  quando  i  relativi proventi sono ad essi
devoluti   ai  sensi  dell'articolo  208.  Il  prefetto  puo'  essere
rappresentato  in  giudizio  da  funzionari  della prefettura-ufficio
territoriale del Governo.))
  ((5.  In  caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina
l'importo  della  sanzione  e  impone  il  pagamento  della somma con
sentenza  immediatamente  eseguibile.  Il  pagamento della somma deve
avvenire  entro  i  trenta giorni successivi alla notificazione della
sentenza  e  deve  essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione
cui appartiene l'organo accertatore, con le modalita' di pagamento da
questa determinate.))
  6.  La  sentenza  con  cui  viene  rigettato il ricorso costituisce
titolo  esecutivo  per la riscossione coatta delle somme inflitte dal
giudice di pace ((...)).
  7.  Fermo  restando  il  principio  del libero convincimento, nella
determinazione  della sanzione, il giudice di pace non puo' applicare
una  sanzione  inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per
la violazione accertata.
  8.  In  caso  di  rigetto  del ricorso, il giudice di pace non puo'
escludere  l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione
dei punti dalla patente di guida.
  9.  Le  disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche
nei casi di cui all'articolo 205.
  ((9-bis.  La  sentenza con cui e' accolto o rigettato il ricorso e'
trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria
del   giudice,   all'ufficio   o  comando  da  cui  dipende  l'organo
accertatore.))
---------------
AGGIORNAMENTO (51)
  La  Corte  costituzionale, con sentenza 5-8 aprile 2004, n. 114 (in
G.U.  1a  s.s.  14/4/2004,  n.  15)  ha dichiarato l'iiillegittimita'
costituzionale del comma 3 del presente articolo.
 
	        
	      
                              Art. 205.
            Opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria

  1.  Contro  l'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento  di una sanzione
amministrativa    pecuniaria   gli   interessati   possono   proporre
opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento,  o  di  sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato
risiede all'estero.
  2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 507
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N.120))
 
	        
	      
                              Art. 206.
                      Riscossione dei proventi
              delle sanzioni amministrative pecuniarie
  1.  Se  il  pagamento  non e' effettuato nei termini previsti dagli
articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.
22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione  delle  somme
dovute  a  titolo  di  sanzione amministrativa pecuniaria e' regolata
dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.
  2. I ruoli per i titoli esecutivi, i  cui  proventi  spettano  allo
Stato,  sono predisposti dal prefetto competente per territorio della
commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i  ruoli
sono  predisposti  dalle  amministrazioni  da  cui  dipende  l'organo
accertatore.
  3. I ruoli di  cui  al  comma  2  sono  trasmessi  dal  prefetto  o
dall'ente  all'intendente  di  finanza  competente,  il  quale da' in
carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.
 
	        
	      
                               Art. 207
         Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE

    1.  Quando  con  un  veicolo immatricolato all'estero o munito di
  targa  EE viene violata una disposizione del presente codice da cui
  consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore e'
  ammesso   ad  effettuare  immediatamente,  nelle  mani  dell'agente
  accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202.
  L'agente  trasmette  al  proprio comando od ufficio il verbale e la
  somma  riscossa  e  ne  rilascia  ricevuta al trasgressore, facendo
  menzione  del  pagamento  nella  copia  del verbale che consegna al
  trasgressore medesimo.
    2.  Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo,
  della  facolta' prevista del pagamento di misura ridotta, egli deve
  versare  all'agente  accertatore,  a  titolo di cauzione, una somma
  pari  alla meta' del massimo della sanzione pecuniaria prevista per
  la  violazione.  PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 GIUGNO 2003, N. 151,
  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 214. Del
  versamento   della  cauzione  e'  fatta  menzione  nel  verbale  di
  contestazione  della  violazione. La cauzione e' versata al comando
  od ufficio da cui l'accertatore dipende.
    2-bis.  Qualora  il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro
  dell'Unione  europea  o aderente all'Accordo sullo spazio economico
  europeo , la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma
  2,  e' pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta
  previsto dall'articolo 202.
    3.  In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e
  2-bis  viene  disposto  il  fermo amministrativo del veicolo fino a
  quando  non  sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per
  un periodo non superiore a sessanta giorni. ((Il veicolo sottoposto
  a  fermo  amministrativo  e'  affidato  in  custodia,  a  spese del
  responsabile  della  violazione, ad uno dei soggetti individuati ai
  sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.))
    4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non si applicano ai
  veicoli  di  proprieta' dei cittadini italiani residenti nel comune
  di Campione d'Italia.
    4-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120)).
 
	        
	      
                              Art. 208
          Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

  1.   I   proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per
violazioni  previste  dal  presente  codice sono devoluti allo Stato,
quando  le  violazioni  siano  accertate  da funzionari, ufficiali ed
agenti  dello  Stato,  nonche'  da  funzionari  ed  agenti  dell'ente
Ferrovie  dello  Stato  o  delle ferrovie e tramvie in concessione. I
proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando
le  violazioni  siano  accertate  da funzionari, ufficiali ed agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
  2.  I  proventi  di  cui  al  comma  1,  spettanti allo Stato, sono
destinati:  a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma
4,  della  legge  17  maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle
attivita' connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza
stradale,  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Ispettorato  generale  per  la  circolazione e la sicurezza stradale,
nella  misura  dell'80  per  cento del totale annuo, definito a norma
dell'articolo  2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per
studi,  ricerche  e  propaganda  ai  fini  della  sicurezza stradale,
attuata   anche   attraverso   il   Centro   di  coordinamento  delle
informazioni   sul  traffico,  sulla  viabilita'  e  sulla  sicurezza
stradale  (CCISS),  istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per
finalita'  di  educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca e per l'assistenza
e  previdenza  del  personale  della  Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri,  della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e
del  Corpo  forestale  dello  Stato  e per iniziative ed attivita' di
promozione  della sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri,  nella  misura  del  20  per  cento del totale annuo sopra
richiamato,  per  studi,  ricerche  e  propaganda sulla sicurezza del
veicolo;  c)  al  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura
del  7,5  per  cento  del totale annuo, al fine di favorire l'impegno
della  scuola  pubblica  e  privata nell'insegnamento dell'educazione
stradale   e   per  l'organizzazione  dei  corsi  per  conseguire  il
certificato di idoneita' alla conduzione dei ciclomotori.
  2-bis.  Gli  incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui  all'articolo  195,  comma  2-bis,  sono  versati  in un apposito
capitolo  di  entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione,
per  essere  riassegnati al Fondo contro l'incidentalita' notturna di
cui  all'articolo  6-bis  del  decreto-legge  3  agosto 2007, n. 117,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160,
con   provvedimento  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
adottato  sulla  base  delle  rilevazioni  trimestrali  del Ministero
dell'interno.  Tali  rilevazioni  sono  effettuate  con  le modalita'
fissate  con  decreto  del  Ministero dell'interno, di concerto con i
Ministeri  dell'economia  e  delle  finanze,  della giustizia e delle
infrastrutture  e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite
le  modalita'  di  trasferimento  della percentuale di ammenda di cui
agli  articoli  186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata
al Fondo.
  3.  Il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con  i  Ministri  dell'economia  e delle finanze ((, dell'interno)) e
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,  determina
annualmente  le  quote  dei  proventi  da  destinarsi alle suindicate
finalita'.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad   adottare,  con  propri  decreti,  le  necessarie  variazioni  di
bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
  ((3-bis.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, il
Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e  della  ricerca  trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31
marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al
comma 2 effettuato nell'anno precedente.))
  ((4.  Una  quota  pari  al 50 per cento dei proventi spettanti agli
enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:
    a)  in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi
di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma
e  di  manutenzione  della  segnaletica  delle  strade  di proprieta'
dell'ente;
    b)   in  misura  non  inferiore  a  un  quarto  della  quota,  al
potenziamento  delle  attivita'  di controllo e di accertamento delle
violazioni  in  materia  di  circolazione  stradale, anche attraverso
l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi
di  polizia  provinciale  e di polizia municipale di cui alle lettere
d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
    c)  ad  altre finalita' connesse al miglioramento della sicurezza
stradale,  relative  alla  manutenzione  delle  strade  di proprieta'
dell'ente,  all'installazione, all' ammodernamento, al potenziamento,
alla  messa  a  norma  e  alla  manutenzione  delle  barriere  e alla
sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione
dei  piani  di  cui  all'articolo  36,  a interventi per la sicurezza
stradale  a  tutela  degli  utenti  deboli,  quali  bambini, anziani,
disabili,  pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi
di  polizia  locale,  nelle  scuole  di ogni ordine e grado, di corsi
didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza
e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del
comma  1  dell'articolo  12,  alle  misure  di cui al comma 5-bis del
presente articolo e a interventi a favore della mobilita' ciclistica.
  5.  Gli  enti  di  cui  al  secondo periodo del comma 1 determinano
annualmente,  con  delibera  della giunta, le quote da destinare alle
finalita'  di  cui  al comma 4. Resta facolta' dell'ente destinare in
tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle
finalita' di cui al citato comma 4.
  5-bis.  La  quota  dei  proventi di cui alla lettera c) del comma 4
puo' anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle
forme  di  contratti  a  tempo  determinato  e  a forme flessibili di
lavoro,  ovvero  al  finanziamento  di  progetti di potenziamento dei
servizi  di  controllo  finalizzati  alla  sicurezza  urbana  e  alla
sicurezza  stradale,  nonche' a progetti di potenziamento dei servizi
notturni  e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186,
186-bis  e  187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei
Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di
cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati
al  potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza
urbana e alla sicurezza stradale.))
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
  ---------------
  AGGIORNAMENTO (80)
  La  L.  29  luglio  2010,  n.120  ha disposto (con l'art. 40, comma
lettera  c) che i commi 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai commi 4, 5 e
5-bis.
 
	        
	      
                              Art. 209.
                            Prescrizione
  1.  La  prescrizione  del  diritto  a  riscuotere le somme dovute a
titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni  previste
dal  presente codice e' regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
 
	        
	      
TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE
CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo I
DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
Sezione II
Delle sanzioni amministrative accessorie
a sanzioni amministrative pecuniarie
                              Art. 210.  (9)
                 Sanzioni amministrative accessorie
          a sanzioni amministrative pecuniarie in generale
  1.  Quando  le  norme  del  presente  codice  dispongono che ad una
sanzione amministrativa pecuniaria consegua una  sanzione  accessoria
non  pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme
che seguono.
  2. Le sanzioni amministrative accessorie non  pecuniarie  comminate
nel presente codice si distinguono in:
    a)  sanzioni  relative  ad  obblighi  di compiere una determinata
attivita' o di sospendere o cessare una determinata attivita';
    b) sanzioni concernenti il veicolo;
    c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la  patente
di guida.
  3.  Nei  casi  in  cui  e'  prevista  l'applicazione della sanzione
accessoria della confisca del veicolo, non e' ammesso il pagamento in
misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria  cui  accede.
In  tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere
trasmesso al prefetto (( del luogo della commessa violazione )) entro
dieci giorni.
  4. Dalla intrasmissibilita' dell'obbligazione di pagamento a titolo
di    sanzione    amministrativa    pecuniaria     consegue     anche
l'intrasmissibilita'  di  qualsiasi  obbligo  relativo  alla sanzione
accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura  in
corso  per  la sua esecuzione. Se vi e' stato sequestro del veicolo o
ritiro  della  carta  di  circolazione  o  della  patente,   l'organo
competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli
eredi.
 
	        
	      
                              Art. 211.  (9)
     Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato
             dei luoghi o di rimozione di opere abusive
  1.  Nel  caso in cui le norme del presente codice dispongono che da
una  violazione  consegua  la  sanzione  accessoria  dell'obbligo  di
ripristino  dei  luoghi,  ovvero l'obbligo di rimozione di opere abu-
sive,  l'agente  accertatore  ne   fa   menzione   nel   verbale   di
contestazione  da  redigere  ai  sensi  dell'art. 200 o, in mancanza,
nella  notificazione  prescritta  dall'art.  201.  Il  verbale  cosi'
redatto  costituisce  titolo  anche per l'applicazione della sanzione
accessoria.
  2.  Il  ricorso  al  prefetto  contro  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria  si  estende  alla  sanzione  accessoria.  Si applicano le
disposizioni dei commi 1 e 2  dell'art.  203.  Nel  caso  di  mancato
ricorso,  l'ufficio  o  comando  da  cui dipende l'agente accertatore
trasmette   copia   del   verbale   al   prefetto   per   l'emissione
dell'ordinanza  di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza
del termine per ricorrere.
  3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento  della
sanzione  pecuniaria,  gli  ordina  l'adempimento  del suo obbligo di
ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine
fissato in relazione all'entita' delle  opere  da  eseguire  ed  allo
stato  dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso
di mancato ricorso, l'ordinanza  suddetta  e'  emanata  dal  prefetto
entro  trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio
o comando di cui al comma 2. L'esecuzione  delle  opere  si  effettua
sotto  il  controllo  dell'ente  proprietario  o concessionario della
strada. Eseguite  le  opere,  l'ente  proprietario  della  strada  ne
avverte  immediatamente  il  prefetto,  il  quale emette ordinanza di
estinzione  del   procedimento   per   adempimento   della   sanzione
accessoria.  L'ordinanza  e'  comunicata  al trasgressore ed all'ente
proprietario della strada.
  4. Ove il trasgressore non compia  nel  termine  le  opere  cui  e'
obbligato,  il  prefetto,  su  comunicazione dell'ente proprietario o
concessionario della strada, da' facolta' a quest'ultimo di  compiere
le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario
trasmette  la  nota  delle  spese  sostenute  ed  il  prefetto emette
ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo
esecutivo ai sensi di legge.
  5.  Nell'ipotesi  in  cui   il   prefetto   non   ritenga   fondato
l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione
accessoria.
(( 6. Nei casi di immediato   pericolo   per  la circolazione e nella
ipotesi   di   impossibilita' a provvedere da parte del trasgressore,
l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale
di contestazione. In tal caso il prefetto puo' disporre  l'esecuzione
degli interventi necessari   a  cura  dell' ente proprietario, con le
modalita' di cui al comma 4. ))
(( 7. )) L'opposizione di cui  all'art.  205 si estende alla sanzione
accessoria.
 
	        
	      
                              Art. 212.
           Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere
                      una determinata attivita'
  1.  Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che
da una violazione consegua la  sanzione  accessoria  dell'obbligo  di
sospendere  o  di  cessare  da  una  determinata  attivita', l'agente
accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione  da  redigere
ai  sensi  dell'art.  200 o nella notificazione da effettuare secondo
l'art. 201. Il verbale cosi' redatto  costituisce  titolo  anche  per
l'applicazione   della   sanzione   accessoria.   Questa,  quando  le
circostanze  lo  esigano,  deve  essere   adempiuta   immediatamente,
altrimenti  l'inizio  dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni
dal verbale o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto  il
controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.
  2.  Il  ricorso  al  prefetto  contro  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria si estende  alla  sanzione  accessoria.  Si  applicano  le
disposizioni  dell'art.  203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta
il  ricorso,  nell'ordinanza-ingiunzione  da'  atto  della   sanzione
accessoria  e  della  sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato
l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione
accessoria.
  3. L'opposizione prevista dall'art. 205 si  estende  alla  sanzione
accessoria.
  4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione
e  nei  termini  di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato
provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui  all'art.
650  del  codice  penale e, previa notifica al trasgressore medesimo,
provvede, con  i  suoi  agenti  od  organi,  all'esecuzione  coattiva
dell'obbligo.  Di  tale  esecuzione  viene  redatto verbale, che deve
essere  comunicato  al  prefetto  e   al   trasgressore.   Le   spese
eventualmente  sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico del
trasgressore ed al  riguardo  provvede  il  prefetto  con  ordinanza-
ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
  5.  Ove  trattasi di attivita' continuativa sottoposta dal presente
codice a determinate condizioni, il trasgressore puo' successivamente
porre in essere le condizioni suddette; in  tal  caso  egli  presenta
istanza  all'ufficio  o comando di cui al comma 1 e questo, accertato
il venir meno degli impedimenti, consente a che  l'attivita'  sospesa
sia ripresa o continuata. Di cio' e' data comunicazione al prefetto.
 
	        
	      
                              Art. 213
                  Misura cautelare del sequestro e
          sanzione accessoria della confisca amministrativa

  1.  Nell'ipotesi  in  cui  il  presente  codice prevede la sanzione
accessoria  della  confisca  amministrativa,  l'organo di polizia che
accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre
cose oggetto della violazione facendone menzione nel . . . verbale di
contestazione della violazione.
  2.  Salvo  quanto  previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di
cui  al  comma  1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il
conducente  del  veicolo  o  altro  soggetto  obbligato in solido, e'
nominato  custode  con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo
di  cui  abbia la disponibilita' o di custodirlo, a proprie spese, in
un   luogo  non  sottoposto  a  pubblico  passaggio,  provvedendo  al
trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il
documento   di   circolazione   e'  trattenuto  presso  l'ufficio  di
appartenenza  dell'organo  di polizia che ha accertato la violazione.
Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro
con le modalita' stabilite nel regolamento. Di cio' e' fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione.
  2-bis.  Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti
i  ricorsi  anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi
inutilmente   i   termini  per  la  loro  proposizione,  e'  divenuto
definitivo  il  provvedimento  di  confisca,  il  custode del veicolo
trasferisce  il  mezzo,  a proprie spese e in condizioni di sicurezza
per  la  circolazione  stradale,  presso  il  luogo  individuato  dal
prefetto  ai  sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso
inutilmente  il  suddetto  termine,  il  trasferimento del veicolo e'
effettuato  a  cura  dell'organo  accertatore  e a spese del custode,
fatta   salva  l'eventuale  denuncia  di  quest'ultimo  all'autorita'
giudiziaria  qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le
cose  confiscate  sono  contrassegnate  dal  sigillo dell'ufficio cui
appartiene  il  pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con
decreto  dirigenziale,  di  concerto  fra il Ministero dell'interno e
l'Agenzia  del demanio, sono stabilite le modalita' di comunicazione,
tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle
procedure di cui al presente articolo.
  2-ter.  All'autore  della  violazione  o ad uno dei soggetti con il
medesimo  solidalmente  obbligati  che  rifiutino  di  trasportare  o
custodire,  a  proprie  spese,  il  veicolo,  secondo le prescrizioni
fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1549,37 a euro 6197,48, nonche' la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida  da  uno  a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica
nel   verbale   di  sequestro  i  motivi  che  non  hanno  consentito
l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il
trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle
disposizioni  dell'articolo  214-bis.  La  liquidazione  delle  somme
dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale
del  Governo.  Divenuto  definitivo  il provvedimento di confisca, la
liquidazione   degli   importi  spetta  all'Agenzia  del  demanio,  a
decorrere  dalla  data di trasmissione del provvedimento da parte del
prefetto.
  2-quater.  Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia
provvede  con  il  verbale  di  sequestro  a dare avviso scritto che,
decorsi  dieci  giorni,  la  mancata  assunzione  della  custodia del
veicolo  da  parte  del  proprietario  o,  in  sua vece, di altro dei
soggetti  indicati  nell'articolo 196 o dell'autore della violazione,
determinera'  l'immediato  trasferimento  in  proprieta'  al custode,
anche   ai   soli   fini   della   rottamazione  nel  caso  di  grave
danneggiamento  o  deterioramento. L'avviso e' notificato dall'organo
di  polizia  che  procede  al sequestro contestualmente al verbale di
sequestro.  Il  termine  di  dieci  giorni  decorre  dalla data della
notificazione  del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o
ad  uno  dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente
il  predetto  termine,  l'organo  accertatore  trasmette  gli atti al
prefetto,  il  quale  entro  i  successivi  10  giorni, verificata la
correttezza  degli  atti,  dichiara  il  trasferimento in proprieta',
senza  oneri,  del  veicolo al custode, con conseguente cessazione di
qualunque   onere   e   spesa  di  custodia  a  carico  dello  Stato.
L'individuazione    del   custode-acquirente   avviene   secondo   le
disposizioni     dell'articolo    214-bis.    La    somma    ricavata
dall'alienazione   e'   depositata,   sino   alla   definizione   del
procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro, in
un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso
di  confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro
caso la medesima somma e' restituita all'avente diritto. Per le altre
cose  oggetto  del  sequestro  in  luogo della vendita e' disposta la
distruzione.  Per  le  modalita'  ed  il luogo della notificazione si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  201, comma 3. Ove
risulti  impossibile, per comprovate difficolta' oggettive, procedere
alla  notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto
di  cui  al  presente  comma,  la  notifica  si  ha  per eseguita nel
ventesimo   giorno   successivo  a  quello  di  affissione  dell'atto
nell'albo del comune dov'e' situata la depositeria.
  2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro
amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo
di  polizia  che  procede  dispone la rimozione del veicolo ed il suo
trasporto,  secondo  le  modalita'  previste  dal  regolamento, in un
apposito  luogo  di  custodia,  individuato  ai  sensi  dell'articolo
214-bis,  dove  e'  custodito  per  trenta  giorni.  Di cio' e' fatta
menzione  nel  verbale  di  contestazione  della  violazione. Decorsi
trenta  giorni dal momento in cui il veicolo e' fatto trasportare nel
luogo  di  custodia  individuato  ai  sensi dell'articolo 214-bis, il
proprietario  del  veicolo  puo'  chiederne l'affidamento in custodia
secondo  le  disposizioni  del  comma  2.  Si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni  del  comma 2-bis. Le disposizioni del
comma  2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui
il veicolo e' stato sottoposto a sequestro amministrativo.
  ((  2-sexies. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i
casi  in  cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per
commettere  un  reato,  sia  che  il  reato  sia stato commesso da un
conducente  maggiorenne,  sia che sia stato commesso da un conducente
minorenne. ))
  3.  Avverso  il  provvedimento  di  sequestro e' ammesso ricorso al
prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso,
il   sequestro   e'   confermato.  La  declaratoria  di  infondatezza
dell'accertamento  si  estende  alla  misura  cautelare ed importa il
dissequestro  del  veicolo.  Quando  ne  ricorrono  i presupposti, il
prefetto  dispone  la  confisca  con  l'ordinanza-ingiunzione  di cui
all'articolo  204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni
caso,  le  necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria.
Il  prefetto  dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui
questo  sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il
provvedimento  di  confisca costituisce titolo esecutivo anche per il
recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso
in    cui    nei    confronti   del   verbale   di   accertamento   o
dell'ordinanza-ingiunzione  o  dell'ordinanza  che  dispone  la  sola
confisca  sia proposta opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria,
la  cancelleria del giudice competente da' comunicazione al prefetto,
entro  dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito
del relativo giudizio.
  4.  Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto al
sequestro,  circola  abusivamente con il veicolo stesso e' punito con
la  sanzione  amministrativa  del  pagamento di una somma da lire tre
milioni  a lire dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
  5.  COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
  6.  La  sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo
appartiene  a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso
puo' essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.
  7.  Il provvedimento con il quale e' stata disposta la confisca del
veicolo  e'  comunicato  dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei
propri registri.
 
	        
	      
                  Art. 214 (9) (30) (47) (48) (57)
                  Fermo amministrativo del veicolo

  1.  ((  Salvo  quanto previsto dal comma 1-ter, )) nelle ipotesi in
cui  il presente codice prevede che all'accertamento della violazione
consegua   l'applicazione   della   sanzione   accessoria  del  fermo
amministrativo  del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in
sua  assenza,  il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa
cessare  la  circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in
un  luogo  di  cui  abbia  la  disponibilita' ovvero lo custodisce, a
proprie  spese,  in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul
veicolo  deve essere collocato un sigillo, secondo le modalita' e con
le  caratteristiche  fissate  con decreto del Ministero dell'interno,
che,  decorso  il  periodo di fermo amministrativo, e' rimosso a cura
dell'ufficio  da  cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la
violazione  ovvero  di  uno  degli  organi di polizia stradale di cui
all'articolo  12, comma 1. Il documento di circolazione e' trattenuto
presso   l'organo   di   polizia,   con   menzione   nel  verbale  di
contestazione.  All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con
il  medesimo  solidalmente  obbligato  che  rifiuti  di trasportare o
custodire,  a  proprie  spese,  il  veicolo,  secondo le prescrizioni
fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa
del  pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2628,15, nonche' la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida  da  uno  a  tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo
dispone  la  rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito
luogo   di   custodia,   individuato   ai  sensi  delle  disposizioni
dell'articolo 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento.
Di  cio'  e'  fatta  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della
violazione.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  norme  sul
sequestro  dei  veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213,
comma  2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese
di custodia.
  1-bis.   Se  l'autore  della  violazione  e'  persona  diversa  dal
proprietario   del   veicolo,  ovvero  da  chi  ne  ha  la  legittima
disponibilita', e risulta altresi' evidente all'organo di polizia che
la  circolazione e' avvenuta contro la volonta' di costui, il veicolo
e' immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione e'
redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
  ((  1-ter.  Quando  oggetto  della  sanzione  accessoria  del fermo
amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo
di  polizia  che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed
il  suo  trasporto  in  un apposito luogo di custodia, individuato ai
sensi  dell'articolo  214-bis,  secondo  le  modalita'  previste  dal
regolamento.  Di  cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione
della  violazione.  Il documento di circolazione e' trattenuto presso
l'organo  di  polizia,  con menzione nel verbale di contestazione. Si
applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei
veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater,
e quelle per il pagamento delle spese di custodia. ))
  2.  ((  Nei  casi  di  cui al comma 1, )) il veicolo e' affidato in
custodia  all'avente  diritto o, in caso di trasgressione commessa da
minorenne,  ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne
appositamente  delegata,  previo pagamento delle spese di trasporto e
custodia.
  3.  Della  restituzione  e'  redatto verbale da consegnare in copia
all'interessato.
  4.  Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo e'
ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.
  5.   Quando   il   ricorso   sia  accolto  e  dichiarato  infondato
l'accertamento  della  violazione,  l'ordinanza  estingue la sanzione
accessoria  ed  importa  la  restituzione  del veicolo dall'organo di
polizia indicato nel comma 1.
  6.  Quando  sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo
205,  la  restituzione non puo' avvenire se non dopo il provvedimento
della autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso.
  7.  E'  sempre  disposto  il  fermo  amministrativo del veicolo per
uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice e' previsto
il  provvedimento  di  sospensione  della  carta di circolazione. Per
l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12,
comma  1.  Nel regolamento sono stabilite le modalita' e le forme per
eseguire detta sanzione accessoria.
  8.   Chiunque   circola   con   un   veicolo  sottoposto  al  fermo
amministrativo,  salva  l'applicazione  delle  sanzioni penali per la
violazione  degli obblighi posti in capo al custode, e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da euro 656,25 a
euro 2.628,15. (( E' disposta, inoltre, la confisca del veicolo. ))
 
	        
	      
                       Art. 214-bis (48) (66)
                 Alienazione dei veicoli nei casi di
             sequestro amministrativo, fermo e confisca

  1.  Ai  fini  del  trasferimento  della  proprieta', ai sensi degli
articoli  213,  comma  2-quater,  e 214, comma 1, ultimo periodo, dei
veicoli  sottoposti  a  sequestro  amministrativo  o a fermo, nonche'
dell'alienazione  dei  veicoli  confiscati  a  seguito  di  sequestro
amministrativo,   l'individuazione  del  custode-acquirente  avviene,
secondo  criteri  oggettivi  riferibili  al  luogo  o  alla  data  di
esecuzione  del  sequestro  o del fermo, nell'ambito dei soggetti che
hanno  stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e
con  l'Agenzia  del  demanio  all'esito  dello  svolgimento  di  gare
ristrette,  ciascuna  relativa ad ambiti territoriali infraregionali.
La  convenzione  ha  ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei
veicoli  sottoposti  a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli
confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli
nelle ipotesi di trasferimento di proprieta', ai sensi degli articoli
213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione
conseguente  a  confisca.  Ai  fini dell'aggiudicazione delle gare le
amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente
piu' vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed
alle modalita' di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed
all'ammontare  delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per
l'individuazione  del  custode-acquirente, indicati nel primo periodo
del  presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal
Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.
  2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214,
comma   1,  ultimo  periodo,  in  relazione  al  trasferimento  della
proprieta'  dei  veicoli  sottoposti  a  sequestro amministrativo o a
fermo,  per  i  veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la
notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del
provvedimento  dal quale risulta la determinazione all'alienazione da
parte  dell'Agenzia  del  demanio.  Il  provvedimento  notificato  e'
comunicato   al  pubblico  registro  automobilistico  competente  per
l'aggiornamento delle iscrizioni.
  3.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   si   applicano
all'alienazione   dei  veicoli  confiscati  a  seguito  di  sequestro
amministrativo  in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.
  ((  3-bis.  Tutte  le  trascrizioni  ed  annotazioni  nei  pubblici
registri  relative  agli  atti  posti  in  essere in attuazione delle
operazioni  previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214
sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo
ed emolumento. ))
 
	        
	      
                            Art. 214-ter
              (( (Destinazione dei veicoli confiscati).

  1.  I  veicoli  acquisiti  dallo  Stato  a seguito di provvedimento
definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2,
lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono
assegnati   agli   organi  di  polizia  che  ne  facciano  richiesta,
prioritariamente  per  attivita' finalizzate a garantire la sicurezza
della  circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad
altri  enti  pubblici  non  economici  che  ne facciano richiesta per
finalita'  di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino
richiesta  di  assegnazione,  i  beni  sono  posti  in vendita. Se la
procedura   di   vendita  e'  antieconomica,  con  provvedimento  del
dirigente  del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle
finanze  e'  disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.
Il  provvedimento  e' comunicato al pubblico registro automobilistico
per  l'aggiornamento  delle  iscrizioni. Si applicano le disposizioni
del comma 3-bis dell' articolo 214-bis.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della
legge   31  maggio  1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni,  e
l'articolo  301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in
materia  doganale,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23  gennaio  1973,  n. 43, e successive modificazioni, concernenti la
gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati)).
 
	        
	      
                              Art. 215.  (9)
                 Sanzione accessoria della rimozione
                        o blocco del veicolo
  1.  Quando,  ai  sensi del presente codice, e' prevista la sanzione
amministrativa accessoria della  rimozione  del  veicolo,  questa  e'
operata  dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali
provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui  al  regolamento
di  esecuzione,  sia  trasportato  e  custodito  in  luoghi appositi.
L'applicazione della sanzione accessoria e' indicata nel  verbale  di
contestazione notificato a termine dell'art. 201.
  2.  I  veicoli  rimossi  ai  sensi  del  comma  1  sono  restituiti
all'avente  diritto,  previo  rimborso  delle  spese  di  intervento,
rimozione  e  custodia,  con le modalita' previste dal regolamento di
esecuzione. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del
codice civile.
  3. Nell'ipotesi in cui e' consentito il blocco del veicolo,  questo
e' disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo
le modalita' stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco e' fatta
menzione  nel  verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art.
201. La rimozione del blocco e' effettuata  a  richiesta  dell'avente
diritto,  previo  pagamento  delle  spese di intervento, bloccaggio e
rimozione del blocco, secondo le modalita' stabilite nel regolamento.
Alle dette spese si applica il comma  3  dell'art.  2756  del  codice
civile.
  4.  Trascorsi  centottanta  giorni  dalla notificazione del verbale
contenente la contestazione della violazione  e  l'indicazione  della
effettuata   rimozione   o   blocco,  senza  che  il  proprietario  o
l'intestatario del documento  di  circolazione  si  siano  presentati
all'ufficio  o  comando  da cui dipende l'organo che ha effettuata la
rimozione o il blocco, il veicolo puo'  essere  alienato  o  demolito
secondo  le  modalita'  stabilite  dal  regolamento.  Nell'ipotesi di
alienazione, il (( ricavato ))   serve    alla   soddisfazione  della
sanzione pecuniaria se non versata, nonche' delle spese di rimozione,
di  custodia  e  di  blocco.  L'eventuale  residuo  viene  restituito
all'avente diritto.
(( 5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o
del blocco del veicolo e'   ammesso   ricorso   al  prefetto, a norma
dell'articolo 203. ))
 
	        
	      
                              Art. 216
           ((Sanzione accessoria del ritiro dei documenti
        di circolazione, della targa, della patente di guida
          o della carta di qualificazione del conducente))

  1.  Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' stabilita
la  sanzione  amministrativa  accessoria  del  ritiro  della carta di
circolazione  e  del certificato di idoneita' tecnica per le macchine
agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste,
ovvero  della targa, ovvero della patente di guida ((o della carta di
qualificazione   del   conducente)),   il   documento   e'  ritirato,
contestualmente   all'accertamento   della   violazione,  dall'organo
accertatore   ed  inviato,  entro  i  cinque  giorni  successivi,  al
competente  ufficio  del Dipartimento per i trasporti terrestri se si
tratta  della  carta  di  circolazione,  del certificato di idoneita'
tecnica  per  le  macchine  agricole, delle autorizzazioni, licenze o
della  targa,  ovvero  alla prefettura se si tratta della patente; la
competenza   territoriale   di   detti   uffici  e'  determinata  con
riferimento   al   luogo   della  commessa  violazione.  Il  prefetto
competente  da' notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati
sulla  patente  al  prefetto del luogo di residenza del trasgressore.
Del  ritiro  e'  fatta  menzione  nel  verbale di contestazione della
violazione.   Nel   regolamento   sono  stabilite  le  modalita'  per
consentire  il  viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro
della  targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi
dell'art. 214. (40)
  2.    La   restituzione   del   documento   puo'   essere   chiesta
dall'interessato  soltanto  quando  ha  adempiuto  alla  prescrizione
omessa.  La  restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma
1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.
  3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta
di  circolazione  o  nel  certificato  di  idoneita'  tecnica  per le
macchine agricole o nella patente.
  4.  Il  ricorso  al  prefetto  presentato ai sensi dell'art. 203 si
estende  anche  alla  sanzione  accessoria.  In  caso  di rigetto del
ricorso,   la   sanzione   accessoria   e'  confermata.  In  caso  di
declaratoria  di  infondatezza  dell'accertamento,  questa si estende
alla sanzione accessoria e l'interessato puo' chiedere immediatamente
all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.
  5.  L'opposizione  di  cui  all'art.  205  si estende alla sanzione
accessoria.
  6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione
e' ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro
si  riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata
ritirata,  e'  punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  da  lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica la
sanzione  accessoria  del fermo amministrativo del veicolo o, in caso
di  reiterazione  delle  violazioni,  la  sanzione  accessoria  della
confisca   amministrativa   del   veicolo.   La   durata   del  fermo
amministrativo  e'  di  tre  mesi,  salvo i casi in cui tale sanzione
accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa.

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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 217.
                Sanzione accessoria della sospensione
                     della carta di circolazione

  1.  Nell'ipotesi  in  cui  il  presente  codice prevede la sanzione
accessoria   della   sospensione   della  validita'  della  carta  di
circolazione, questa e' ritirata dall'agente od organo di polizia che
accerta  la  violazione;  del ritiro e' fatta menzione nel verbale di
contestazione.  L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di
circolazione  limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre
il  veicolo  nel  luogo  di  custodia  indicato dall'interessato, con
annotazione sul verbale di contestazione.
  2.  L'organo  che  ha  ritirato  la carta di circolazione la invia,
unitamente  a  copia  del  verbale,  nel  termine  di  cinque giorni,
all'((ufficio   competente   del   Dipartimento   per   i   trasporti
terrestri)),  che,  nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza
di  sospensione,  indicando  il  periodo  cui questa si estende. Tale
periodo,  nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, e'
determinato  in  relazione  alla  gravita' della violazione commessa,
all'  entita'  del  danno  apportato  ed  al pericolo che l'ulteriore
circolazione    potrebbe   apportare.   L'ordinanza   e'   notificata
all'interessato  e  comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione
inizia  dal  giorno in cui il documento e' ritirato a norma del comma
1.  Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di
quindici  giorni, il titolare puo' ottenerne la restituzione da parte
((ufficio  competente  del  Dipartimento per i trasporti terrestri)).
Qualora  si  tratti  di carta di circolazione rilasciata da uno Stato
estero,  il  competente  ufficio  ((del  Dipartimento per i trasporti
terrestri))  ne  sospende la validita' ai fini della circolazione sul
territorio  nazionale  per  un  determinato  periodo,  con  le stesse
modalita'.    L'interdizione    alla   circolazione   e'   comunicata
all'autorita'  competente  dello  Stato che ha rilasciato la carta di
circolazione e viene annotata sulla stessa. ((40))
  3.  Al  termine  del periodo fissato la carta di circolazione viene
restituita all'interessato dall'((ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri)). Della restituzione e' data comunicazione
al  prefetto  ed  all'ufficio  del P.R.A. per l'iscrizione nei propri
registri.  Le  modalita'  per  la  restituzione  del  documento  agli
stranieri sono stabilite dal regolamento. ((40))
  4.  Avverso  l'ordinanza  di  cui  al  comma  2  l'interessato puo'
proporre  ricorso  al  prefetto.  Il  prefetto,  se  ritiene  fondato
l'accertamento,   applica  la  sanzione  accessoria;  se  lo  ritiene
infondato, dispone l'immediata restituzione.
  5.  L'opposizione  di  cui  all'art.  205  si estende alla sanzione
accessoria.
  6.  Chiunque,  durante  il  periodo  di  sospensione della carta di
circolazione,  circola  abusivamente  con lo stesso veicolo e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni  a lire dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in
caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del
veicolo.

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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 218.
         Sanzione accessoria della sospensione della patente
  1.  Nell'ipotesi  in  cui  il  presente  codice prevede la sanzione
amministrativa  accessoria  della  sospensione della patente di guida
per  un  periodo  determinato,  la patente e' ritirata dall'agente od
organo  di  polizia  che  accerta  la violazione; del ritiro e' fatta
menzione  nel  verbale  di  contestazione  della violazione. L'agente
accertatore  rilascia  permesso provvisorio di guida limitatamente al
periodo  necessario  a  condurre  il  veicolo  nel  luogo di custodia
indicato   dall'interessato,   con   annotazione   sul   verbale   di
contestazione.
((2.  L'organo  che  ha  ritirato  la  patente  di  guida  la  invia,
unitamente  a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla
prefettura  del  luogo della commessa violazione. Entro il termine di
cui  al  primo  periodo,  il  conducente  a  cui  e' stata sospesa la
patente,  solo  nel  caso  in  cui  dalla commessa violazione non sia
derivato  un incidente, puo' presentare istanza al prefetto intesa ad
ottenere  un  permesso  di  guida,  per  determinate  fasce orarie, e
comunque  di  non  oltre  tre ore al giorno, adeguatamente motivato e
documentato  per  ragioni  di  lavoro,  qualora risulti impossibile o
estremamente  gravoso  raggiungere  il  posto  di  lavoro  con  mezzi
pubblici  o  comunque  non  propri,  ovvero  per  il ricorrere di una
situazione   che  avrebbe  dato  diritto  alle  agevolazioni  di  cui
all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei
quindici   giorni   successivi,  emana  l'ordinanza  di  sospensione,
indicando  il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale
periodo,  nei  limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma,
e'  determinato  in  relazione  all'entita' del danno apportato, alla
gravita'   della   violazione   commessa,  nonche'  al  pericolo  che
l'ulteriore   circolazione   potrebbe   cagionare.  Tali  due  ultimi
elementi,  unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo
periodo  ed  alla relativa documentazione, sono altresi' valutati dal
prefetto  per  decidere  della  predetta  istanza. Qualora questa sia
accolta,  il  periodo  di  sospensione  e'  aumentato di un numero di
giorni  pari  al  doppio  delle complessive ore per le quali e' stata
autorizzata  la  guida,  arrotondato  per  eccesso.  L'ordinanza, che
eventualmente   reca   l'autorizzazione   alla   guida,  determinando
espressamente   fasce  orarie  e  numero  di  giorni,  e'  notificata
immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida
nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza e' altresi' comunicata, per
i  fini  di  cui  all'articolo  226,  comma  11,  all'anagrafe  degli
abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno
del  ritiro.  Qualora  l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel
termine  di quindici giorni, il titolare della patente puo' ottenerne
la  restituzione  da  parte della prefettura. Il permesso di guida in
costanza  di  sospensione della patente puo' essere concesso una sola
volta)).
  3.  Quando  le  norme  del presente codice dispongono che la durata
della  sospensione  della  patente di guida e' aumentata a seguito di
piu'  violazioni  della  medesima  disposizione di legge, l'organo di
polizia  che  accerta l'ultima violazione e che ((dall'interrogazione
dell'anagrafe  nazionale  degli  abilitati  alla  guida)) constata la
sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1,
indicando,  anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero
delle  sospensioni  precedentemente  disposte; si applica altresi' il
comma  2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti
successivamente,  l'organo  od  ufficio  che  ne  viene  a conoscenza
informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.
  4.  Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene
restituita  dal  prefetto.  L'avvenuta  restituzione  ((e' comunicata
all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida)).
  5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente e' ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 205.
  6.  Chiunque,  durante  il  periodo  di sospensione della validita'
della   patente,  circola  abusivamente  ((,  anche  avvalendosi  del
permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti
dall'ordinanza  del prefetto con cui il permesso e' stato concesso,))
e'  punito  con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da  lire  tre milioni a lire dodici milioni. Si applicano le sanzioni
accessorie  della revoca della patente e del fermo amministrativo del
veicolo  per  un  periodo  di tre mesi. In caso di reiterazione delle
violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca
amministrativa del veicolo.

-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                            Art. 218-bis.
        (( (Applicazione della sospensione della patente per
                          i neo-patentati).

  1.  Salvo  che  sia diversamente disposto dalle norme del titolo V,
nei  primi  tre  anni  dalla  data  di conseguimento della patente di
categoria  B,  quando  e'  commessa  una  violazione  per la quale e'
prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoriadella
sospensione  della  patente, di cui all'articolo 218, la durata della
sospensione  e'  aumentata  di  un  terzo alla prima violazione ed e'
raddoppiata per le violazioni successive.
  2.  Qualora,  nei  primi tre anni dalla data di conseguimento della
patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per
la  quale  e'  prevista  l'applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a
tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque
anni dalla data di conseguimento della patente.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1 e 2 si applicano anche al
conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia gia'
conseguito  anche  la  patente  di  categoria  B.  Se  la  patente di
categoria  B  e' conseguita successivamente al rilascio della patente
di  categoria  A,  le  disposizioni  di  cui ai citati commi 1 e 2 si
applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B)).
 
	        
	      
                              Art. 219.
                    Revoca della patente di guida

  1.  Quando,  ai  sensi  del  presente codice, e' prevista la revoca
della  patente  di  guida,  il provvedimento e' emesso dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti
dall'art.  130,  comma  1,  e  dal  prefetto del luogo della commessa
violazione    quando    la   stessa   revoca   costituisce   sanzione
amministrativa  accessoria,  nonche' nei casi previsti dall'art. 120,
comma 1. (40)
  2.  Nell'ipotesi  che  la revoca della patente costituisca sanzione
accessoria  l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di
una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque
giorni  successivi,  ne da' comunicazione al prefetto del luogo della
commessa  violazione.  Questi,  previo  accertamento delle condizioni
predette,  emette  l'ordinanza  di  revoca e consegna immediata della
patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato
dell'esecuzione.  Dell'ordinanza  si  da' comunicazione al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
  3.  Il  provvedimento di revoca della patente previsto dal presente
articolo  nonche'  quello  disposto  ai sensi dell'art. 130, comma 1,
nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei
requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo.
  3-bis.  L'interessato  non puo' conseguire una nuova patente se non
dopo  che  siano  trascorsi  almeno  due  anni  dal momento in cui e'
divenuto  definitivo  il  provvedimento  di cui al comma 2. Fino alla
data   di  entrata  in  vigore  della  disciplina  applicativa  delle
disposizioni  della  direttiva  2006/ 126/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  del  20  dicembre 2006, i soggetti ai quali e' stata
revocata   la  patente  non  possono  conseguire  il  certificato  di
idoneita'  per  la  guida  di  ciclomotori  ne' possono condurre tali
veicoli.
((3-ter.  Quando  la  revoca  della  patente  di  guida e' disposta a
seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non
e'  possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni
a decorrere dalla data di accertamento del reato.
  3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di
cui  all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue
all'accertamento  di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2,
lettere  b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai
sensi dell'articolo 2119 del codice civile)).

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AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                            Art. 219-bis
          (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di
                       idoneita' alla guida).

  ((1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' disposta
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o
della  revoca  della patente di guida e la violazione da cui discende
e'   commessa   da   un   conducente   di  ciclomotore,  le  sanzioni
amministrative  si  applicano  al certificato di idoneita' alla guida
posseduto  ai  sensi  dell'articolo  116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero
alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies,
secondo  le  procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di
circolazione  durante  il  periodo  di  applicazione  delle  sanzioni
accessorie  si  applicano  le  sanzioni  amministrative  di  cui agli
articoli  216, 218 e 219. Si applicano altresi' le disposizioni dell'
articolo 126-bis))
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120)).
  3.  Quando  il conducente e' minorenne si applicano le disposizioni
dell'articolo 128, commi 1-ter e 2 .
 
	        
	      
TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE
CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo II
DEGLI ILLECITI PENALI
Sezione I
Disposizioni generali in tema di reati
e relative sanzioni
                              Art. 220.  (9)
                 Accertamento e cognizione dei reati
                    previsti dal presente codice
  1.  Per  le  violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo
accertatore e' tenuto, senza ritardo, a dare  notizia  del  reato  al
pubblico  ministero,  ai  sensi dell'art. 347 del codice di procedura
penale.
  2.  La  sentenza  o  il  decreto  definitivi  sono  comunicati  dal
cancelliere  al prefetto (( del luogo di residenza )) .  La  sentenza
o  il  decreto  definitivi  di  condanna  sono  annotati a cura della
prefettura sulla patente del trasgressore.
  3.  Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un
reato contro la persona, l'agente od  organo  accertatore  deve  dare
notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.
  4. L'autorita' giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo
una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando
che  ha  comunicato la notizia di reato, perche' si proceda contro il
trasgressore ai sensi delle disposizioni  del  capo  I  del  presente
titolo.  In  tali  casi  i  termini ivi previsti decorrono dalla data
della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti.
 
	        
	      
                              Art. 221.
                 Connessione obiettiva con un reato
  1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una
violazione   non  costituente  reato  e  per  questa  non  sia  stato
effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,  il  giudice   penale
competente a conoscere del reato e' anche competente a decidere sulla
predetta  violazione  e  ad  applicare con la sentenza di condanna la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
  2. La competenza del  giudice  penale  in  ordine  alla  violazione
amministrativa   cessa  se  il  procedimento  penale  si  chiude  per
estinzione  del  reato  o  per   difetto   di   una   condizione   di
procedibilita'.  Si  applica  la  disposizione  di  cui  al  comma  4
dell'art. 220.
 
	        
	      
TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE
CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo II
DEGLI ILLECITI PENALI
Sezione II
Sanzioni amministrative accessorie
a sanzioni penali
                              Art. 222
                 Sanzioni amministrative accessorie
                      all'accertamento di reati

  1.  Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice
derivino  danni  alle  persone, il giudice applica con la sentenza di
condanna  le  sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonche' le
sanzioni  amministrative  accessorie della sospensione o della revoca
della patente.
  2.  Quando  dal  fatto  derivi  una  lesione  personale  colposa la
sospensione  della  patente  e' da quindici giorni a tre mesi. Quando
dal  fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la
sospensione  della  patente  e' fino a due anni. Nel caso di omicidio
colposo  la  sospensione e' fino a quattro anni. Se il fatto ((di cui
al  secondo  o al terzo periodo)) e' commesso da soggetto in stato di
ebbrezza  alcolica  ai  sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
ovvero  da  soggetto  sotto  l'effetto  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope,  il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente.
  2-bis.  La  sanzione  amministrativa  accessoria  della sospensione
della  patente  fino  a quattro anni e' diminuita fino a un terzo nel
caso  di  applicazione  della  pena  ai  sensi  degli  articoli 444 e
seguenti del codice di procedura penale.
  3.  Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria
della   revoca  della  patente  nell'ipotesi  di  recidiva  reiterata
specifica  verificatasi  entro  il periodo di cinque anni a decorrere
dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
 
	        
	      
                              Art. 223.
         (( (Ritiro della patente di guida in conseguenza di
                         ipotesi di reato).

  1.  Nelle  ipotesi  di  reato  per le quali e' prevista la sanzione
amministrativa  accessoria  della  sospensione  o  della revoca della
patente  di  guida,  l'agente o l'organo accertatore della violazione
ritira  immediatamente  la  patente  e  la  trasmette,  unitamente al
rapporto,  entro  dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio,
alla  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  del luogo della
commessa  violazione.  Il  prefetto,  ricevuti  gli  atti, dispone la
sospensione  provvisoria della validita' della patente di guida, fino
ad  un  massimo  di  due  anni.  Il  provvedimento, per i fini di cui
all'articolo  226,  comma  11,  e'  comunicato all'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida.
  2.  Le  disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano
anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La
trasmissione  della patente di guida, unitamente a copia del rapporto
e   del   verbale  di  contestazione,  e'  effettuata  dall'agente  o
dall'organo   che  ha  proceduto  al  rilevamento  del  sinistro.  Il
prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi
di  un'evidente  responsabilita',  la  sospensione  provvisoria della
validita' della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.
  3.  Il  cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il
decreto  divenuti  irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice
di  procedura  penale,  nel  termine di quindici giorni, ne trasmette
copia  autentica  al  prefetto  indicato nei commi 1 e 2 del presente
articolo.
  4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai
commi  1  e 2 del presente articolo, e' ammessa opposizione, ai sensi
dell'articolo 205)).

-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 224.
     Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative
      accessorie della sospensione e della revoca della patente

  1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato
e  di  condanna  sono  irrevocabili,  anche  a  pena condizionalmente
sospesa,  il prefetto, se e' previsto dal presente codice che da esso
consegua  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della sospensione
della  patente,  adotta  il  relativo  provvedimento  per  la  durata
stabilita  dall'autorita'  giudiziaria  e  ne  da'  comunicazione  al
competente  ufficio  ((del  Dipartimento per i trasporti terrestri)).
((40))
  2. Quando la sanzione amministrativa accessoria e' costituita dalla
revoca  della  patente,  il  prefetto,  entro  quindici  giorni dalla
comunicazione  della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile,
adotta    il   relativo   provvedimento   di   revoca   comunicandolo
all'interessato  e  all'((ufficio  competente  del Dipartimento per i
trasporti terrestri)). ((40))
  3.  La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato
importa  l'estinzione  della  sanzione amministrativa accessoria. Nel
caso  di  estinzione  del  reato per altra causa, il prefetto procede
all'accertamento  della  sussistenza o meno delle condizioni di legge
per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede
ai   sensi   degli  articoli  218  e  219  nelle  parti  compatibili.
L'estinzione  della  pena  successiva  alla  sentenza irrevocabile di
condanna   non   ha   effetto   sulla   applicazione  della  sanzione
amministrativa accessoria.
  4.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3,  nel  caso  di sentenza
irrevocabile   di   proscioglimento,   il   prefetto,   ricevuta   la
comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente
all'intestatario.    L'ordinanza    di   estinzione   e'   comunicata
all'interessato  e  all'((ufficio  competente  del Dipartimento per i
trasporti terrestri)). Essa e' iscritta nella patente. ((40))

-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                          Art. 224-bis (62)
                    (( Obblighi del condannato ))

  ((  1.  Nel  pronunciare  sentenza  di  condanna  alla  pena  della
reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme
del  presente  codice,  il giudice puo' disporre altresi' la sanzione
amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilita' consistente
nella  prestazione  di  attivita'  non  retribuita  in  favore  della
collettivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i
comuni  o  presso  enti  o  organizzazioni di assistenza sociale e di
volontariato.
  2.  Il  lavoro  di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a un
mese  ne'  superiore  a  sei  mesi.  In  caso  di  recidiva, ai sensi
dell'articolo  99,  secondo  comma,  del  codice penale, il lavoro di
pubblica utilita' non puo' essere inferiore a tre mesi.
  3. Le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono
determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa
con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  4. L'attivita' e' svolta nell'ambito della provincia in cui risiede
il  condannato  e  comporta  la prestazione di non piu' di sei ore di
lavoro  settimanale  da  svolgere  con  modalita'  e  tempi  che  non
pregiudichino  le  esigenze  di  lavoro,  di studio, di famiglia e di
salute  del  condannato.  Tuttavia,  se il condannato lo richiede, il
giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per
un tempo superiore alle sei ore settimanali.
  5.  La  durata  giornaliera  della  prestazione  non  puo' comunque
oltrepassare le otto ore.
  6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo
si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 56 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ))
 
	        
	      
                            Art. 224-ter
           (( (Procedimento di applicazione delle sanzioni
 amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo
         amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato).

  1.  Nelle  ipotesi  di  reato  per le quali e' prevista la sanzione
amministrativa  accessoria  della,  confisca  del veicolo, l'agente o
l'organo  accertatore  della violazione procede al sequestro ai sensi
delle  disposizioni  dell'articolo  213, in quanto compatibili. Copia
del  verbale di sequestro e' trasmessa, unitamente al rapporto, entro
dieci  giorni,  dall'agente  o  dall'organo  accertatore,  tramite il
proprio  comando  o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo  del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a
sequestro e' affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis.
  2.  Nei  casi  previsti  dal  comma  1  del  presente  articolo, il
cancelliere  del  giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto
divenuti  irrevocabili  ai  sensi  dell'articolo  648  del  codice di
procedura  penale,  nel termine diquindici giorni, ne trasmette copia
autentica  al  prefetto affinche' disponga la confisca amministrativa
ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in
quanto compatibili.
  3.  Nelle  ipotesi  di  reato  per le quali e' prevista la sanzione
amministrativa  accessoria  del  fermo  amministrativo  del  veicolo,
l'agente  o  l'organo  accertatore  della violazione dispone il fermo
amministrativo  provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la
procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.
  4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato
e  di  condanna  sono  irrevocabili,  anche  se e' stata applicata la
sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato
la  sentenza  o  il  decreto,  nel  termine  di  quindici  giorni, ne
trasmette  copia autentica all'organo di polizia competente affinche'
disponga   il   fermo  amministrativo  del  veicolo  ai  sensi  delle
disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.
  5.  Avverso  il  sequestro  di  cui  al  comma 1 e avverso il fermo
amministrativo  di  cui  al  comma 3 del presente articolo e' ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 205.
  6.  La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato
importa  l'estinzione  della  sanzione amministrativa accessoria. Nel
caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in
caso  di  fermo,  l'ufficio  o  il  comando da cui dipende l'agente o
l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno
delle   condizioni   di   legge  per  l'applicazione  della  sanzione
amministrativa  accessoria  e  procede  ai sensi degli articoli 213 e
214,  in  quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla
sentenza  irrevocabile  di  condanna non ha effetto sull'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria.
  7.  Nel  caso  di  sentenza  irrevocabile  di  proscioglimento,  il
prefetto,  ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando
da  cui  dipende  l'agente  o  l'organo accertatore della violazione,
ricevuta  la  comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione
del  veicolo  all'intestatario.  Fino a tale ordine, sono fatti salvi
gli  effetti  del  fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi
del citato comma 3)).
 
	        
	      
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo I
DISPOSIZIONI FINALI
                              Art. 225.
            Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali
  1.  Ai  fini  della  sicurezza  stradale  e  per  rendere possibile
l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli
e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
    a)  presso  il ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti))
un archivio nazionale delle strade;
    b)  presso  ((il  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri)) un
archivio nazionale dei veicoli;
    c)  presso  ((il  Dipartimento  per  i  trasporti terrestri)) una
anagrafe  nazionale  degli  abilitati  alla  guida, che include anche
incidenti e violazioni.((40))
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 226.
       Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale

  1.  Presso il ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) e'
istituito  l'archivio  nazionale delle strade, che comprende tutte le
strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2. ((40))
  2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati
i  dati  relativi  allo  stato  tecnico  e giuridico della strada, al
traffico  veicolare,  agli  incidenti e allo stato di percorribilita'
anche  da  parte  dei  veicoli  classificati  mezzi  d'opera ai sensi
dell'art.  54,  comma  1,  lettera n), che eccedono i limiti di massa
stabiliti  nell'art.  62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti
nell'art. 10, comma 8.
  3.  La  raccolta  dei  dati avviene attraverso gli enti proprietari
della  strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale
per  la  circolazione  e  la sicurezza stradale tutti i dati relativi
allo  stato  tecnico  e giuridico delle singole strade, allo stato di
percorribilita'  da  parte  dei veicoli classificati mezzi d'opera ai
sensi  dell'art.  54,  comma 1, lettera n), nonche' i dati risultanti
dal censimento del traffico veicolare, e attraverso ((il Dipartimento
per   i  trasporti  terrestri)),  che  e'  tenuta  a  trasmettere  al
suindicato   Ispettorato   tutti   i  dati  relativi  agli  incidenti
registrati nell'anagrafe di cui al comma 10. ((40))
  4.  In  attesa  della  attivazione  dell'archivio  nazionale  delle
strade,  la  circolazione  dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di
massa  stabiliti  nell'art.  62  potra'  avvenire solo sulle strade o
tratti  di  strade  non  comprese  negli  elenchi  delle  strade  non
percorribili,  che annualmente sono pubblicati a cura del ((Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ))nella Gazzetta Ufficiale sulla
base  dei  dati  trasmessi  dalle  societa'  concessionarie,  per  le
autostrade  in  concessione,  dall'A.N.A.S.,  per  le autostrade e le
strade  statali,  dalle  regioni,  per  la  rimanente  viabilita'. Il
regolamento  determina i criteri e le modalita' per la formazione, la
trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.((40))
  5.   Presso  ((il  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri))  e'
istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi
ai  veicoli  di cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i),
l), m) e n). ((40))
  6.  Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati
i   dati   relativi   alle   caratteristiche   di  costruzione  e  di
identificazione,  all'emanazione  della  carta  di circolazione e del
certificato  di  proprieta', a tutte le successive vicende tecniche e
giuridiche  del  veicolo,  agli incidenti in cui il veicolo sia stato
coinvolto;(( Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per
i   trasporti  terrestri  rilasciano,  a  chi  ne  abbia  qualificato
interesse,   certificazione   relativa   ai   dati  tecnici  ed  agli
intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici;
i  relativi  costi  sono  a  totale  carico del richiedente e vengono
stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti   di   concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze.)) ((40))
  7.  L'archivio  e'  completamente  informatizzato;  e'  popolato ed
aggiornato  con  i  dati  raccolti ((dal Dipartimento per i trasporti
terrestri)),  dal  P.R.A.,  dagli organi addetti all'espletamento dei
servizi  di  polizia  stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di
assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalita'
e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. ((del Dipartimento per i
trasporti terrestri)). ((40))
  8.   Nel   regolamento   sono  specificate  le  sezioni  componenti
l'archivio nazionale dei veicoli.
  9.   Le  modalita'  di  accesso  all'archivio  sono  stabilite  nel
regolamento.
  10.  Presso  ((il  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri))  e'
istituita  l'anagrafe  nazionale  degli  abilitati alla guida ai fini
della sicurezza stradale. ((40))
  11.  Nell'anagrafe  nazionale  devono  essere  indicati,  per  ogni
conducente,  i  dati  relativi  al  procedimento  di  rilascio  della
patente,  nonche'  a  tutti i procedimenti successivi, come quelli di
rinnovo,  di  revisione,  di  sospensione,  di revoca, nonche' i dati
relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6
giugno  1974,  n.  298  che  comportano l'applicazione delle sanzioni
accessorie  e  alle  infrazioni commesse alla guida di un determinato
veicolo,   ((  che  comportano  decurtazione  del  punteggio  di  cui
all'articolo  126-bis  ))  agli  incidenti  che  si  siano verificati
durante la circolazione ed alle sanzioni comminate. ((40))
  12.   L'anagrafe  nazionale  e'  completamente  informatizzata;  e'
popolata  ed  aggiornata con i dati raccolti ((dal Dipartimento per i
trasporti   terrestri)),   dalle  prefetture,  dagli  organi  addetti
all'espletamento  dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12,
dalle  compagnie  di  assicurazione,  che sono tenuti a trasmettere i
dati,  con le modali ta' e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D.
((del Dipartimento per i trasporti terrestri)). ((40))
  13.  Nel  regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno
altresi' specificati i contenuti, le modalita' di impianto, di tenuta
e  di  aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente
articolo.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 227.
               Servizio e dispositivi di monitoraggio
  1. Nell' ambito dell'intero sistema viario devono essere installati
dispositivi  di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i
cui   dati  sono  destinati  alla  costituzione  e  all'aggiornamento
dell'archivio  nazionale delle strade di cui all'art. 226, comma 1, e
per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico.
  2.  Gli  enti  proprietari delle strade sono tenuti ad installare i
dispositivi  di  cui  al  comma  1  e  contestualmente,  ove ritenuto
necessario,  quelli  per  il rilevamento dell'inquinamento acustico e
atmosferico,   in   conformita',  per  tali  ultimi,  alle  direttive
impartite   dal   ((Ministero   dell'ambiente   e  della  tutela  del
territorio)),  sentito  il  ((Ministero  delle  infrastrutture  e dei
trasporti)).
  3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su
segnalazione del prefetto, dal ((Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti))  a  provvedere  entro  un termine assegnato, trascorso il
quale   il   Ministero  provvede  alla  installazione  d'ufficio  dei
dispositivi di monitoraggio.
 
	        
	      
                              Art. 228.
      Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per
l'attuazione  delle  prescrizioni  contenute nelle norme del presente
codice.

  1.  Con  il  regolamento  sono  adeguati  e  aggiornati gli importi
previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870,
relativi   alle   tariffe   per   le   applicazioni   in  materia  di
motorizzazione  di  competenza  degli uffici ((del Dipartimento per i
trasporti terrestri)).
  2.  La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della legge
1 dicembre 1986, n. 870, e' integrata dalla seguente lettera: d) fino
al  10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato
di  conferma di validita' della patente di guida di cui all'art. 126.
Rimane  identica  la destinazione degli importi prevista dall'art. 19
della  medesima  legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno
essere,  altresi',  aggiornati i limiti di destinazione degli importi
medesimi  alle  singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e
19.
  3.  Gli  importi  relativi  ai diritti per le operazioni tecniche e
tecnico-amministrative    di   competenza   del   ((Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti)) sono destinati alle seguenti spese:
    a)  per  l'acquisto  delle attrezzature tecniche necessarie per i
servizi  del  ((Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti)),
nonche'  per  il  funzionamento  e la manutenzione delle attrezzature
stesse;
    b)   per   la   effettuazione   di   corsi  di  qualificazione  e
aggiornamento  o  di  specializzazione  post-laurea del personale del
suindicato Dicastero, in merito all'applicazione del presente codice,
nonche'   per   la  partecipazione  del  personale  stesso  ai  corsi
anzidetti;
    c)   per   le  diverse  operazioni  riguardanti  gare,  collaudi,
omologazioni,  sopralluoghi,  fornitura  e  provvista  di materiali e
stampati  vari,  necessari  per  l'espletamento di tutti i servizi di
competenza  del  ((Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti)),
magazzinaggio,  distribuzione  e  spedizione dei materiali e stampati
suddetti;
    d)  per  la  formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio
nazionale  delle  strade e dei censimenti di traffico di cui all'art.
226.
  4.  Il ((Ministro dell'economia e delle finanze)) e' autorizzato ad
adottare,  con  propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio,
accreditando  gli  importi versati nei capitoli del ((Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti)).
  5.  Con  il  regolamento  sono  stabilite  le tabelle degli importi
relativi   ai   diritti   per   le  operazioni  tecniche  e  tecnico-
amministrative, nonche' per gli oneri di concessione, autorizzazione,
licenze  e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo
quanto  stabilito  per i concessionari di strade nelle convenzioni di
concessione.
  6.  Gli  importi  di  cui  al  comma 5 sono destinati alle seguenti
spese:
    a)  per  l'acquisto  delle attrezzature tecniche necessarie per i
servizi,  nonche'  per  il  funzionamento  e  la  manutenzione  delle
attrezzature stesse;
    b)   per   la   effettuazione   di   corsi  di  qualificazione  e
aggiornamento  del  personale  o  di specializzazione post-laurea, in
merito   all'applicazione   del   presente  codice,  nonche'  per  la
partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
    c)  per  la  formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio
nazionale  delle  strade di propria competenza e dei censimenti della
circolazione.
 
	        
	      
                              Art. 229.
                 Attuazione di direttive comunitarie
  1.  Salvo  i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai
sensi dell'art. 4 della legge 9  marzo  1989,  n.  86,  le  direttive
comunitarie,  nelle  materie  disciplinate  dal presente codice, sono
recepite con  decreti  dei  Ministri  della  Repubblica,  secondo  le
competenze  loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse
indicati o, comunque, non oltre dodici mesi da'lla loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea.
 
	        
	      
                              Art. 230
                         Educazione stradale

  1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di
comportamento   stradale   e   di  sicurezza  del  traffico  e  della
circolazione,  nonche'  per  promuovere  ed  incentivare  l'uso della
bicicletta  come  mezzo  di trasporto, ((il Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di
concerto  con  i  Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
dell'interno  e  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del
mare,   sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,
avvalendosi  dell'Automobile  Club  d'Italia,  predispone))  appositi
programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come
attivita'  obbligatoria  nelle  scuole  di  ogni  ordine e grado, ivi
compresi  gli  istituti  di istruzione artistica e le scuole materne,
che  concernano  la conoscenza dei principi della sicurezza stradale,
nonche'   delle  strade,  della  relativa  segnaletica,  delle  norme
generali  per  la  condotta  dei veicoli, con particolare riferimento
all'uso  della  bicicletta,  e  delle  regole  di comportamento degli
utenti  ,  con  particolare  riferimento  all'informazione sui rischi
conseguenti  all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di
bevande alcoliche . (23)(40)
  2.  Il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
con  propria  ordinanza,  disciplina  le modalita' di svolgimento dei
predetti   programmi   nelle   scuole,   anche  con  l'ausilio  degli
appartententi  ai  corpi  di polizia municipale, nonche' di personale
esperto  appartenente  alle predette istituzioni pubbliche e private;
l'ordinanza  puo'  prevedere  l'istituzione  di  appositi corsi per i
docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese
eventualmente  occorrenti  sono  reperite  nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.(40)
  2-bis.  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone
annualmente   un  programma  informativo  sulla  sicurezza  stradale,
sottoponendolo  al  parere  delle Commissioni parlamentari competenti
alle quali riferisce sui risultati ottenuti.
------------------
AGGIORNAMENTO (23)
  La  L.  19 ottobre 1998, n. 366 ha disposto che "i programmi di cui
al  comma  1  del  presente articolo 230, sono adottati entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge".
------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9,  ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
 
	        
	      
                              Art. 231
           Abrogazione di norme precedentemente in vigore

  1.  Sono  abrogate  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
codice,  salvo  quanto  diversamente  previsto dalle disposizioni del
capo II del presente titolo, le seguenti disposizioni:
   -  regio  decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in
vigore  ai  sensi  dell'art.  145  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
   -  il  regio  decreto  legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato
dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3;
   - legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell'art. 14;
   - decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
   - decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
   - legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 25, lettera n);
   - legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto comma;
   - legge 12 dicembre 1962, n. 1702;
   - legge 3 febbraio 1963, n. 74;
   - legge 11 febbraio 1963, n. 142;
   - legge 26 giugno 1964, n. 434;
   - legge 15 febbraio 1965, n. 106;
   - legge 14 maggio 1965, n. 576;
   - legge 4 maggio 1966, n. 263;
   - legge 1∞ giugno 1966, n. 416;
   - legge 20 giugno 1966, n. 599;
   - legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al Capo VI;
   -  decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla legge
16 febbraio 1967, n. 14;
   - legge 9 luglio 1967, n. 572;
   - legge 4 gennaio 1968, n. 14;
   - legge 13 agosto 1969, n. 613;
   -  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  art. 32, limitatamente ai
veicoli;
   - legge 10 luglio 1970, n. 579;
   -  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 febbraio 1971, n.
323;
   - legge 31 marzo 1971, n. 201;
   - legge 3 giugno 1971, n. 437;
   - legge 22 febbraio 1973, n. 59;
   -  decreto-legge  23 novembre 1973, n. 741, convertito della legge
22 dicembre 1973, n. 842;
   - legge 27 dicembre 1973, n. 942;
   - legge 14 febbraio 1974, n. 62;
   - legge 15 febbraio 1974, n. 38;
   - legge 14 agosto 1974, n. 394;
   -  decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito della legge 10
ottobre 1975, n. 486;
   - legge 10 ottobre 1975, n. 486;
   - legge 25 novembre 1975, n. 707;
   - legge 7 aprile 1976, n. 125;
   - legge 5 maggio 1976, n. 313;
   - legge 8 agosto 1977, n. 631;
   - legge 18 ottobre 1978, n. 625, art. 4, terzo comma;
   - legge 24 marzo 1980, n. 85;
   -  legge  24  novembre  1981  n. 689 art. 16 secondo comma, per la
parte   relativa  al  testo  unico  delle  norme  sulla  circolazione
stradale,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393;
   - legge 10 febbraio 1982, n. 38;
   - legge 16 ottobre 1984, n. 719;
   - legge 11 gennaio 1986, n. 3;
   -  decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito della legge 30
marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15, 16;
   - legge 14 febbraio 1987, n. 37;
   - legge 18 marzo 1988, n. 111;
   - legge 24 marzo 1988, n. 112;
   - legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;
   - legge 22 aprile 1989, n. 143;
   -  decreto-legge  24 giugno 1989, n. 238, convertito della legge 4
agosto 1989, n. 284;
   - legge 23 marzo 1990, n. 67;
   - legge 2 agosto 1990, n. 229;
   - legge 15 dicembre 1990, n. 399;
   - legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, comma 3;
   - legge 14 ottobre 1991, n. 336;
   - legge 8 novembre 1991, n. 376;
   - legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 12.
  2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o
incompatibili con le norme del presente codice.
  3.  ((In  deroga  a  quanto  previsto  dal capo I del titolo II, si
applicano  le  disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice
delle  comunicazioni  elettroniche,  di cui al decreto legislativo 1∞
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni)). Restano, comunque,
in vigore le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 27.
 
	        
	      
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
                              Art. 232.  (9)
        (( Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e
                              di attuazione ))
  1.  In  tutti  i  casi  in  cui,  ai sensi delle norme del presente
codice, e' demandata ai Ministri  competenti  l'emanazione  di  norme
regolamentari  di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie
competenze,   le    relative disposizioni sono emanate nel termine di
(( dodici )) mesi    dalla   data  di  entrata in vigore del presente
codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.
  2. I decreti di cui al comma 1, nonche' quelli previsti dall'art. 3
((, comma 2, )) della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in
vigore dopo sei mesi dalla loro (( pubblicazione )).
  3. Fino alla scadenza del termine  di  applicazione,  rimangono  in
vigore   nelle   singole   materie   le   disposizioni  regolamentari
previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233
a 239.
 
	        
	      
                              Art. 233.  (9)
               Norme transitorie relative al titolo I
  1.  La  regolamentazione  dei  parcheggi  ai sensi dell'art. 7 deve
essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore  del
presente  codice.  Fino  a  quella  data si applicano le disposizioni
previgenti.
  2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni
sportive su strada che avranno luogo dal  1  gennaio  1994.  Fino  a
quella data si applicano le disposizioni previgenti.
(( 3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma
2,   del   decreto-legge   29   marzo   1993,  n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162. ))
 
	        
	      
                              Art. 234. (9) (18) (26) (27)
               Norme transitorie relative al titolo II
  1.   ((   Per   gli   adeguamenti   conseguenti  alle  disposizioni
dell'articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante
il  quale  restano  consentiti le occupazioni, le installazioni e gli
accessi al momento esistenti. ))
  2.  Le  norme  relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni
previste  dal  titolo  II  ed  alle  relative  formalita' di cui agli
articoli  26  e  27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore
del  presente  codice.  I  lavori  e le prescrizioni tecniche fissati
nelle  autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto
termine  devono  essere  iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un
anno  dalla  data  dell'autorizzazione  o  concessione, fatti salvi i
diversi  termini eventualmente stabiliti nei rispettivi di sciplinari
di autorizzazione o di concessione.
  3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono
essere  emanate  le  direttive  di cui all'art. 36, comma 6; entro un
anno  dall'  emanazione  di  tali  direttive devono essere adottati i
piani  di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da
attuare nell'anno successivo.
  4.  Entro  un  anno  dall'entrata  in vigore del presente codice la
segnaletica  di  pericolo  e  di  prescrizione permanente deve essere
adattata alle norme del presente codice e del regolamento;
  la  restante  segnaletica  deve  essere adeguata entro tre anni. In
caso  di  sostituzione,  i  nuovi segnali devono essere conformi alle
norme  del  presente  codice  e  del regolamento. Fino a tale data e'
consentito  il  permanere  della  segnaletica  attualmente esistente.
Entro  lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie
per l' adeguamento dei passaggi a livello di cui all'articolo 44 .
  5.  Le  norme  di  cui  agli  articoli  16,  17  e  18 si applicano
successivamente   alla  delimitazione  dei  centri  abitati  prevista
dall'articolo   4  ed  alla  classificazione  delle  strade  prevista
dall'articolo  2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si
applicano le previgenti disposizioni in materia.
 
	        
	      
                              Art. 235
              Norme transitorie relative al titolo III

  1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli
e  la  determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I
del  titolo  III  si  applicano  dal  1  ottobre  1993, salvo che per
l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti
attuativi  sono  emanati  entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore
dopo  sei  mesi  dalla  pubblicazione,  restando salva la facolta' di
applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati.
  2. Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai veicoli a
trazione  animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1
ottobre 1993, salvo che, per l' attuazione, sia prevista l'emanazione
di  appositi  decreti.  I  decreti attuativi sono emanati entro il 31
marzo  1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A
decorrere  dal  1  aprile  1995  non  possono  piu' essere immessi in
circolazione  veicoli  non  rispondenti  alle  disposizioni stabilite
dalle presenti norme.
  3.  Le  disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si
applicano   a   decorrere   dal   1  ottobre  1993,  salvo  che,  per
l'attuazione,  sia  prevista  l'  emanazione  di  appositi decreti. I
decreti  attuativi  sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in
vigore  dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facolta'
di  applicazione  immediata,  a richiesta dei soggetti interessati. A
decorrere  dal  1  aprile  1995  non  possono  piu' essere immessi in
circolazione  veicoli  non  rispondenti  alle  disposizioni stabilite
dalle presenti norme.
  4.  Il  Ministro per i trasporti puo', con propri decreti, disporre
che  determinati  requisiti  o  caratteristiche tecniche o funzionali
siano  applicati in tempi piu' brevi di quelli stabiliti nel presente
articolo,  in  relazione  anche  all'incidenza  di  tali  requisiti o
caratteristiche sulla sicurezza stradale.
  5.  Le  disposizioni  della  sezione II del capo III del titolo III
(Destinazione  ed  uso  dei  veicoli)  si applicano a decorrere dal 1
ottobre  1993.  Fino  a tale data la destinazione e l'uso delle varie
categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme gia' in vigore.
  6.   Le   norme   del   presente  codice  relative  alle  carte  di
circolazione,  alle  loro  caratteristiche  ed al loro rilascio, alle
formalita'  relative al trasferimento di proprieta' degli autoveicoli
e  al  rilascio  della  carta provvisoria di circolazione di cui agli
articoli  93, 94 e 95, nonche' a tutti gli adempidenti conseguenziali
di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal
1  ottobre  1993.  Le  procedure  per il rilascio e le annotazioni in
corso,  secondo  le  norme  gia'  vigenti,  continuano  e la carta di
circolazione   rilasciata  secondo  esse  conserva  piena  validita'.
Parimenti conservano piena validita' le carte di circolazione tuttora
esistenti,    fino   alla   prima   annotazione   che   si   effettui
successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale
momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice.
Analoga  disposizione  si applica al certificato di proprieta', salvo
che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I
decreti  attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in
vigore il giorno della pubblicazione.
  7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102
si  applicano  a  partire  dal  1  ottobre  1993. Fino a tale data le
targhe,  il  loro  rilascio  e la loro disciplina sono regolate dalle
norme gia' vigore.
  8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo
IV,  titolo  III  (Circolazione  su  strada delle macchine agricole e
delle  macchine  operatrici),  sia in merito alle caratteristiche che
alla  costruzione  ed omologazione, alla circolazione, alla revisione
ed alla targatura, si applicano in quanto compatibili le disposizioni
del  presente articolo. Le omologazioni gia' rilasciate entro la data
di  entrata  in  vigore  dei  decreti attuativi previsti nel presente
articolo  conservano,  ai fini della immissione in circolazione delle
macchine agricole e delle macchine operatrici, la validita' fino alla
scadenza  temporale;  per le omologazioni prive di scadenza temporale
questa e' fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata
in   vigore   dei   predetti  decreti  attuativi.Fanno  eccezione  le
motoagricole  di  cui  alle  previgenti  disposizioni in materia, che
possono essere immesse in circolazione senza necessita' di successivi
adeguamenti,  con  la  classificazione  prevista  dalle  disposizioni
citate,  fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo gia'
concessa,  e comunque non oltre il 30 settembre 1997. Per i complessi
costituiti   da   trattrici  e  attrezzi  comunque  portati,  di  cui
all'articolo  104,  comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  codice, si applicano le
disposizioni previgenti. ((26a))
---------------
AGGIORNAMENTO (26a)
  La  L.  17 agosto 1999, n. 290 ha disposto che il termine di cui al
comma  8  del  presente  articolo  e'  ulteriormente  prorogato al 30
settembre 1999.
 
	        
	      
                              Art. 236. (6)  (9)
               Norme transitorie relative al titolo IV
  1.  Le  disposizioni  del presente codice sulle patenti di guida si
applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che
siano  rilasciate  successivamente    al  30  settembre 1993 . ((; le
disposizioni dell'articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a
seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993. )) Le
procedure  in  corso  a  quel  momento  sono  osservate e  le patenti
rilasciate secondo le norme gia'vigenti conservano la loro validita'.
Parimenti  conservano  validita' le  patenti  gia'  rilasciate   alla
predetta data.  Tale  validita'  dura  fino  alla  prima  conferma di
validita' o revisione che si effettua, ai sensi dell'art. 126 o  128,
dopo la detta scadenza; in tal caso si  procedera',  all' atto  della
conferma o della revisione, a conformare la patente alle nuove norme.
((Sono fatti salvi i diritti  acquisiti  dai  titolari di patenti di
categoria B o superiore,  rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988,
per la guida dei motocicli. ))
  2.  Le  autoscuole  attualmente  esistenti dovranno essere adeguate
alle norme del presente codice entro un anno  dalla  sua  entrata  in
vigore.   Fino   a  tale  data  le  autoscuole  sono  regolate  dalle
disposizioni previgenti.
 
	        
	      
                              Art. 237.  (9)
               Norme transitorie relative al titolo V
  1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti
imposti dal presente codice   dalla data della sua entrata in vigore.
(( Per   i   ciclomotori   e   le  macchine   agricole l'obbligo   di
assicurazione sulla responsabilita'   civile  di cui all'articolo 193
decorre dal 1 ottobre 1993. Dalla stessa data e' abrogato l'articolo
5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione
per la responsabilita'   civile   derivante  dalla circolazione delle
macchine agricole puo' essere stipulato,  in relazione alla effettiva
circolazione   delle   macchine   sulla   strada,   anche per periodi
infraannuali, non inferiori ad un bimestre )).
  2.  Per  le  violazioni commesse prima della data di cui al comma 1
continuano  ad   applicarsi   le  ((   le   sanzioni   amministrative
principali )) ed  accessorie   e    ad   osservarsi   le disposizioni
concernenti   le     procedure   di  accertamento e di  applicazione,
rispettivamente   previste   dalle  disposizioni previgenti.
 
	        
	      
                              Art. 238.
               Norme transitorie relative al titolo VI
  1.  Le  disposizioni  del  titolo  VI,  capo  I si applicano dal 1¯
gennaio 1993.
  2. Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di  reati
previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la
sua entrata in vigore.
  3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti,
le  cause  pendenti  dinanzi  a  tale  organo alla data di entrata in
vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche se attribuite  dal
presente codice alla competenza del giudice di pace.
 
	        
	      
                              Art. 239. (6)  (9)
              Norme transitorie relative al titolo VII
  1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e
226  sono  impiantati  a  partire   dal 1  ottobre 1993 .   Da   tale
data  iniziera' l' invio  dei  dati  necessari da parte degli enti ed
amministrazioni interessati.
  L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovra'  essere  completato
nell'anno successivo.
  2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227
sono  installati  a  partire  dal  1  ottobre  1993  e  devono essere
completati  (( nel triennio successivo )).
 
	        
	      
                              Art. 240.
          Entrata in vigore delle norme del presente codice
  1.  Le  norme  del  presente  codice entrano in vigore il 1 gennaio
1993.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 aprile 1992
              Il Presidente supplente della Repubblica
                              SPADOLINI
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  PRANDINI,   Ministro   dei   lavori
                                  pubblici
                                  BERNINI, Ministro dei trasporti
                                  SCOTTI, Ministro dell'interno
                                  MARTELLI,   Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia
                                  ROGNONI, Ministro della difesa
                                  FORMICA, Ministro delle finanze
                                  CARLI, Ministro del tesoro
                                  MISASI,   Ministro  della  pubblica
                                  istruzione
                                  GORIA,  Ministro dell'agricoltura e
                                  delle foreste
                                  RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
                                  CONTE,   Ministro  per  i  problemi
                                  delle aree urbane
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
	        
	      
           TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-BIS
=====================================================================
Norma violata                                           Punti
---------------------------------------------------------------------
  Art. 141 Comma 8                                          5
           Comma 9, terzo periodo                          10
  Art. 142 ((Comma 8                                        3))
           ((Comma 9                                        6))
           ((Comma 9-bis                                   10))
  Art. 143 Comma 11                                         4
           Comma 12                                        10
           Comma 13, con riferimento al comma 5             4
  Art. 145 Comma 5                                          6
           Comma 10, con riferimento ai
            commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9                      5
  Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali
            di divieto di sosta e fermata                   2
           Comma 3                                          6
  Art. 147 Comma 5                                          6
  Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2             3
           Comma 15, con riferimento al comma 3             5
           Comma 15, con riferimento al comma 8             2
           Comma 16, terzo periodo                         10
  Art. 149 Comma 4                                          3
           Comma 5, secondo periodo                         5
           Comma 6                                          8
  Art. 150 Comma 5, con riferimento all'articolo
            149, comma 5                                    5
           Comma 5, con riferimento all'articolo
            149, comma 6                                    8
  Art. 152 Comma 3                                          1
  Art. 153 Comma 10                                         3
           Comma 11                                         1
  Art. 154 Comma 7                                          8
           Comma 8                                          2
  Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h)                     2
  Art. 161 Commi 1 e 3                                      2
           Comma 2                                          4
  Art. 162 Comma 5                                          2
  Art. 164 Comma 8                                          3
  Art. 165 Comma 3                                          2
  Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
             a) eccedenza non superiore a 1t                1
             b) eccedenza non superiore a 2t                2
             c) eccedenza non superiore a 3t                3
             d) eccedenza superiore a 3t                    4
           Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
             a) eccedenza non superiore al 10 per cento     1
             b) eccedenza non superiore al 20 per cento     2
             c) eccedenza non superiore al 30 per cento     3
             d) eccedenza superiore al 30 per cento         4
           Comma 7                                          3
  Art. 168 Comma 7                                          4
           Comma 8                                         10
           Comma 9                                         10
           Comma 9-bis                                      2
  Art. 169 Comma 8                                          4
           Comma 9                                          2
           Comma 10                                         1
  Art. 170 Comma 6                                          1
  Art. 171 Comma 2                                          5
  Art. 172 Commi 10 e 11                                    5
  Art. 173 Commi 3 e 3-bis                                  5 (68)
  Art. 174 ((Comma 5   per violazione dei tempi di guida  - 2;
             Comma 5   per violazione dei tempi di riposo - 5))
           ((Comma 6                                       10))
           ((Comma 7   primo periodo                      - 1;
             Comma 7   secondo periodo                    - 3;
             Comma 7   terzo periodo per violazione dei
                       tempi di guida                     - 2;
             Comma 7   terzo periodo per violazione dei
                       tempi di riposo                    - 5))
           ((Comma 8                                      - 2))
  Art. 175 Comma 13                                         4
           Comma 14, con riferimento al comma 7,
            lettera a)                                      2
           Comma 16                                         2
  Art. 176 (( . . . ))
           Comma 20, con riferimento al comma 1,
            lettera b)                                     10
           Comma 20, con riferimento al comma 1,
            lettere c) e d)                                10
           Comma 21                                         2
  Art. 177 Comma 5                                          2
  Art. 178 ((Comma 5    per violazione dei tempi di guida - 2;
             Comma 5    per violazione dei tempi di
                        riposo                            - 5))
           ((Comma 6                                     - 10))
           ((Comma 7    primo periodo                     - 1;
             Comma 7    secondo periodo                   - 3;
             Comma 7    terzo periodo per violazione dei
                        tempi di guida                    - 2;
             Comma 7    terzo periodo per violazione dei
                        tempi di riposo                   - 5))
           ((Comma 8                                      - 2))
  Art. 179 Commi 2 e 2-bis                                 10
  Art. 186 Commi 2 e 7                                     10
  Art. 186-bis - Comma 2                                  - 5
  Art. 187 Commi 1 e 8                                     10
((Art. 188 - Comma 4                                      - 2))
  Art. 189 Comma 5, primo periodo                           4
           Comma 5, secondo periodo                        10
           Comma 6                                         10
           Comma 9                                          2
  Art. 191 ((Comma 1                                      - 8))
           ((Comma 2                                      - 4))
           ((Comma 3                                      - 8))
           (( . . . ))
  Art. 192 Comma 6                                          3
           Comma 7                                         10


  Per  le  patenti  rilasciate  successivamente  al  1 ottobre 2003 a
soggetti  che non siano gia' titolari di altra patente di categoria B
o  superiore,  i  punti  riportati  nella  presente tabella, per ogni
singola  violazione,  sono  raddoppiati  qualora  le violazioni siano
commesse entro i primi tre anni dal rilascio. ((Per  gli  stessi  tre
anni, la mancanza di violazioni  di una norma di comportamento da cui
derivi la  decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un
massimo di tre punti))

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AGGIORNAMENTO (68)
  N.B.: la suddetta modifica entra in vigore il 4/8/2007.