DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992
, n. 285
Nuovo codice della strada.
COMMENTI:
In assenza di lanterne semaforiche per velocipedi... A parte la palese discriminazione verso i ciclisti,
considerati qui come paria della strada, non vedo come una norma di comportamento possa trovarsi sotto un articolo, "Segnali Luminosi", che dovrebbe limitarsi a descrivere
una categoria di segnali stradali. Che questa cattiva pratica legislativa introduca confusione nel legislatore (oltre che nell'utente) è confermato dall'inconsistenza rilevata qui
sotto sul comportamento da tenere in prossimità di attraversamenti pedonali.
ridurre la velocita' [...] quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a
scansarsi...
è vietato il sorpasso in corrispondenza di intersezioni [...] tranne quando quando il veicolo che si sorpassa e' a due ruote non a motore...
Inconsistenza sul comportamento da tenere in presenza di strisce pedonali
1 e
2. La prima voce si trova di nuovo
in un articolo che dovrebbe limitarsi a descrivere i "Segnali orizzontali". Forse anche per le leggi non tributarie dovrebbe valere la seguente:
(Legge 27 luglio 2000, n. 212) Art 2 comma 1. "Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l’oggetto nel titolo;
la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute."
Circolazione dei velocipedi. (non so cosa salvare di queste norme...)
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giungo 1991, n. 190;
Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato
"Codice della strada" in data 9 luglio 1991 e la successiva
riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in
data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli
altri Ministri interessati;
Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge 13
giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del
Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella della
Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 27 gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune
delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi;
Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della
legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente
del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Cam-
era dei deputati in data 1¯ febbraio 1992;
Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della
difesa, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione,
dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per i problemi
delle aree urbane;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (40)
(( Principi generali ))
(( 1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale,
rientra tra le finalita' primarie di ordine sociale ed economico
perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle
strade e' regolata dalle norme del presente codice e dai
provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle
normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i
provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza
stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici,
sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare
il livello di qualita' della vita dei cittadini anche attraverso una
razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidita'
della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti
stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della
Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle
indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed
economici della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce
all'opinione pubblica i dati piu' significativi utilizzando i piu'
moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune
categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo
prevenzionale ed educativo. ))
Art. 2.
Definizione e classificazione delle strade
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si
definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione
dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali.
F-bis. Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
caratteristiche minime:
A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con
almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a
sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva
di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e
di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato,
riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e
contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere
attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio
entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione;
B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con
almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso, con accessi alle proprieta' laterali coordinati,
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata
alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per
eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni
spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che
comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione.
C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata
con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due
corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi
pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le
eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono
previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata,
entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con
almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta
sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna
alla carreggiata.
F - STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente
sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri
tipi di strade.
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana,
extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza
pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a
tutela dell'utenza debole della strada.
4. E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una
strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada
urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed
il raggruppamento degli accessi dalle proprieta' laterali alla strada
principale e viceversa, nonche' il movimento e le manovre dei veicoli
non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento
all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come
classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade
"statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le
indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono
rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune.
((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si
distinguono in:
A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del
traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello
Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i
capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in
regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti
collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade
statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare
importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici
interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di
vaste zone del territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della
stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero
allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale
se cio' sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere
industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia
capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o piu'
capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete
statale o regionale i capoluoghi di comune, se cio' sia
particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le
sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo
con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un
aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o
nodi di scambio intermodale o con le localita' che sono sede di
essenziali servizi interessanti la collettivita' comunale. Ai fini
del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade
comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D , E e F, sono
sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati,
eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o
provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non
superiore a diecimila abitanti. PERIODI SOPPRESSI DAL D.LGS. 10
SETTEMBRE 1993, N. 360.
8. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine
indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle
strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai
commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per
le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le
modalita' indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli
stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle
classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le strade cosi'
classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade
previsto dall'art. 226.(40)
9. Quando le strade non corrispondono piu' all' uso e alle
tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le
rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I
casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal
regolamento.(40)
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano
gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986,
n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla
procedura di valutazione d'impatto ambientale.
((10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la
disciplina specificamente prevista dal codice dell'ordinamento
militare.))
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 3. (9) (47)
Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di
traffico hanno i seguenti significati:
1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella
quale si intersecano due o piu' correnti di traffico.
(( 2) AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei
veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i
veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacita'
motorie, nonche' eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero
aventi ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati ai
velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre,
attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla
circolazione su aree pedonali. ))
3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata,
opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in
transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza
rispetto ai veicoli.
4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della
carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti elementi longitudinali:
marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta,
ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr.RAMO DI INTERSEZIONE.
6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a
selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate
direzioni.
7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei
veicoli; essa e' composta da una o piu' corsie di marcia ed, in
genere, e' pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di
accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di
edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato
da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di
venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi
veicolari o pedonali sulla strada.
9) CIRCOLAZIONE: e' il movimento, la fermata e la sosta dei
pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
10) CONFINE STRADALE: limite della proprieta' stradale quale
risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del
progetto approvato; in mancanza, il confine e' costituito dal ciglio
esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal
piede della scarpata se la strada e' in rilevato o dal ciglio
superiore della scarpata se la strada e' in trincea.
11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare),
o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello
stesso senso di marcia su una o piu' file parallele, seguendo una
determinata traiettoria.
12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a
permettere il transito di una sola fila di veicoli.
13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire
ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire
l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare
rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata,
destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di
soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in
cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata,
normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione
esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si
accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta,
attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per
la sosta o che presentano basse velocita' o altro.
19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle acque
meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche
trasversalmente all'andamento della strada.
20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada
rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare
condizioni di limitata visibilita'.
21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la
carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprieta'
stradale e puo' essere utilizzata solo per la realizzazione di altre
parti della strada.
22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine
stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte
dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni,
depositi e simili.
23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla
carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine
discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la
relativa corsia di manovra.
24) GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla
carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed
adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture
(sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle
correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
26) INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a piu' strade,
organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di
traffico dall'una all'altra di esse.
27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente
delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di
traffico.
28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE.
29) ISOLA SALVAGENTE: cfr. SALVAGENTE.
30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO.
31) ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti
parte degli itinerari cosi' definiti dagli accordi internazionali.
32) LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale
costante.
33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata,
rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della
carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
(( 34-bis) PARCHEGGIO SCAMBIATORE: parcheggio situato in
prossimita' di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del
trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalita'. ))
35) PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente
attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o piu' strade
ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria.
36) PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte della
strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca
continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al
transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede
stradale, in mancanza di esso.
37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo
stazionamento di uno o piu' veicoli.
38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata,
adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei
veicoli.
39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei
velocipedi.
40) RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due livellette
contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della
superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale
concavo.
41) RACCORDO CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due livellette
contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della
superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale
convesso.
42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una
intersezione.
43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami
di un'intersezione.
44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante
le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto
sul terreno preesistente alla strada.
45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente
delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni,
in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei
trasporti collettivi.
46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali.
Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
47) SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei
veicoli assimilabili.
48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale
formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada
destinata alla separazione di correnti veicolari.
50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
52) STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata
fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti
veicolari non si intersecano tra loro.
(( 53-bis) UTENTE DEBOLE DELLA STRADA: pedoni, disabili in
carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela
particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.
))
54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la
circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a
particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a
monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in
attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie
specializzate separate da strisce longitudinali continue.
56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente
segnalato, ove e' consentito il cambio di corsia affinche' i veicoli
possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di
idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in
movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione
senza doversi arrestare.
58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari
regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente,
delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e
di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di
traffico di specifico rilievo tecnico.
Art. 4.
Delimitazione del centro abitato
1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione
stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della
giunta alla delimitazione del centro abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come
definito dall'art. 3 e' pubblicata all'albo pretorio per trenta
giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella
quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.
Art. 5.
Regolamentazione della circolazione in generale
1. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' impartire ai
prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per
l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della
circolazione sulle strade di cui all'art. 2.(40)
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti puo' diffidare gli enti proprietari ad
emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti
proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave
pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con
diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.(40)
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono
emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a
norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al
pubblico mediante i prescritti segnali. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS.
15 MARZO 2010, N. 66)).
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002
Art. 6.
Regolamentazione della circolazione
fuori dei centri abitati
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla
sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonche' per
esigenze di carattere militare puo', conformemente alle direttive del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere
temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di
utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei
giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito
calendario, da emenarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, puo' vietare la circolazione dei veicoli adibiti al
trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le
eventuali deroghe.(40)
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni
per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando
occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
4. L'ente proprietario della strada puo', con l'ordinanza di cui
all'art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione
della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per
motivi di incolumita' pubblica ovvero per urgenti e improrogabili
motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di
carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere
temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per
determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della
circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di
veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a
determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il
parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo
mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su
neve o su ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade
per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale
divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed
eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio
periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente
proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa
comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi
provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva
comunicazione al concedente, che puo' revocare gli stessi.
7. Nell'ambito degli aereoporti aperti al traffico aereo civile e
nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione
delle strade interne aperte all'uso pubblico e' riservata
rispettivamente al direttore della circoscrizione aereoportuale
competente per territorio e al comandante di porto capo di
circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in
conformita' alle norme del presente codice. Nell'ambito degli
aereoporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o
societa', il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della
circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli
enti e le societa' interessati.
8. Le autorita' che hanno disposto la sospensione della
circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono
accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate
necessita', deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e
cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorita'
competente disponga diversamente in particolari intersezioni in
relazione alla classifica di cui all' art. 2, comma 2. Sulle altre
strade o tratti di strade la precedenza e' stabilita dagli enti
proprietari sulla base della classificazione di cui all' art. 2,
comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La precedenza deve
essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e
spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.(40)
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la
intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano, puo', con
ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di
immettersi sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza,
appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di
dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza
appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere
stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga
raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.(40)
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della
circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila. Se la violazione e' commessa dal
conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire due milioni. In questa ultima ipotesi dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonche'
della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo
stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentamila a lire centoventimila.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni
previsti nel presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa e' del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila;
qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo di
ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore
intima al conducente di non proseguire il viaggio finche' non spiri
il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta
nel luogo in cui e' stata accertata la violazione costituisce
intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto
in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra e'
fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la
responsabilita' del veicolo e del relativo carico rimane al
conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono
osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente e' da due a sei mesi.
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 7.
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di
veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli
inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e
naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive
competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i
beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di
strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla
classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensita' o la
sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti,
prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di
arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi
di polizia stradale di cui all' art. 12, dei vigili del fuoco, dei
servizi di soccorso, nonche' di quelli adibiti al servizio di persone
con limitata o impedita capacita' motoria, munite del contrassegno
speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
capilinea;
e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il parcheggio dei
veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate
al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e' subordinata al
pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di
controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo,
fissando le relative condizioni e tariffe in conformita' alle
direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le aree ur- bane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati
per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al
parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a
servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilita'
urbana.(40)
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20,
salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri
abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di
competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo,
comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della
strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b),
c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito
il parere dell'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di
sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze
di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi,
divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono
essere accordati, per accertate necessita', permessi subordinati a
speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o
limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a
speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di
polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione
sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonche' dalle
persone con limitata o impedita capacita' motoria, muniti del
contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalita' costruttive, la procedura di
omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.(40)
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori
della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non
ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli
enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione,
costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o
sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente
eccedenti ad interventi per migliorare la mobilita' urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con
custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1,
lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle
immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a
parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di
controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le
zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale e "zona a traffico
limitato", nonche' per quelle definite " A" dall'art. 2 del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 aprile 1968, n.
1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e
in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente
individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze
e condizioni particolari di traffico.(40)
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a
delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo
conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione,
sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e
culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento
potra' essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorche' di
modifica o integrazione della deliberazione della giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza
urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico,
di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare
l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno dell e
zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con
direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente
codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono
avvalersi di tale facolta', nonche' le modalita' di riscossione del
pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi
segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone
di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono
condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi,
i comuni hanno facolta' di riservare, con ordinanza del sindaco,
superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti
nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le citta' metropolitane le competenze della giunta e del
sindaco previste dal presente articolo sono esercitate
rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco
metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o
divieto della circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
((13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi
della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti,
relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a
quelle prescritte, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di
reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI)).
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni
previsti nel presente articolo, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila. La violazione del divieto di circolazione nelle
corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali
e nelle zone a traffico limitato e' soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi
oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria e'
applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si
protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o
regolamentata, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una
somma da lire trentamila a lire centoventimila e la sanzione stessa
e' applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano
abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano
altri ad esercitare abusivamente l'attivita' di parcheggiatore o
guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell'attivita'
sono impiegati minori la somma e' raddoppiata. Si applica, in ogni
caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 8.
Circolazione nelle piccole isole
1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di
soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi
50 chilometri e le difficolta' ed i pericoli del traffico
automobilistico siano particolarmente intensi, il ((Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti)), sentite le regioni e i comuni
interessati, puo', con proprio decreto, vietare che, nei mesi di piu'
intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non
facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e
circolare nell' isola. Con medesimo provvedimento possono essere
stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di
veicoli e di utenti.((40))
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti
dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 9.
Competizioni sportive su strada
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo
autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal comune in cui
devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con
animali o con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dalla
regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare
atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a
trazione animale che interessano piu' comuni. Per le gare con veicoli
a motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le federazioni
nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione
all'autorita' di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la
rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali;
dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade
comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle
quali le gare sono subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai
promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per
quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le
altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente
proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i
promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il
preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del
programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora
venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino
gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonche' al
traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste
entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere
del C.O.N.I. non e' richiesto per le manifestazioni di regolarita' a
cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purche' la
velocita' imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la
manifestazione sia organizzata in conformita' alle norme tecnico
sportive della federazione di competenza.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste
dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta
giorni prima della data fissata per la competizione, ed e'
subordinata al rispetto delle norme tecnico- sportive e di sicurezza
vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e
delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente
proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri
dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai
rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale
collaudo puo' essere omesso quando, anziche' di gare di velocita', si
tratti di gare di regolarita' per le quali non sia ammessa una
velocita' media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle
strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle
strade chiuse al traffico; il collaudo stesso e' sempre necessario
per le tratte in cui siano consentite velocita' superiori ai detti
limiti.
((4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli
che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al
presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti
all'interno del percorso della competizione e per il tempo
strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 78)).
5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba inserire una
competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di
chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui
al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione.
L'autorita' competente puo' concedere l'autorizzazione a spostare la
data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi
sportivi competenti lo richiedano per motivate necessita', dandone
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione
e' altresi' subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un
contratto di assicurazione per la responsabilita' civile di cui
all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresi'
la responsabilita' dell'organizzazionee degli altri obbligati per i
danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I
limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario,
nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su
strada, puo' essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di
cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio,
di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita
abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo
adito puo' autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o
in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale
abilitato, fissandone le modalita' ed imponendo le relative
prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e
le modalita' di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la
scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le
caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonche' le
relative modalita' di svolgimento. L'abilitazione e' rilasciata dal
Ministero dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con
altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno
del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia
preventivo accordo, la scorta puo' essere effettuata dalla polizia
municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale
abilitato ai sensi del comma 6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica
tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai
fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le
risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze
rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di
inconvenienti o incidenti.(40)
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento
plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti,
sia necessaria la chiusura della strada, la validita'
dell'autorizzazione e' subordinata, ove necessario, all'esistenza di
un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in
occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7,
comma 1.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una
competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne
autorizzato nei modi previsti e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno ad
euro cinquecentoventiquattro, se si tratta di compe-tizione sportiva
atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro
seicentocinquantacinque ad euro duemilaseicentoventitre, se si tratta
di compe-tizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso
l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare
la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 GIUGNO 2003, N. 151, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 214
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a
cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una
competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila, se si tratta di competizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila, se si tratta di competizione
sportiva con veicoli a motore.
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 9-bis. (47)
(( Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocita'
con veicoli a motore e partecipazione alle gare ))
(( 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione
sportiva in velocita' con veicoli a motore senza esserne autorizzato
ai sensi dell'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a tre
anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si
applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la
morte di una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da
sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena e'
della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno
se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di
esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla
competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 e'
punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da
euro 5.000 a euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione,
all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata
se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la
sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e
che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato
divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI. ))
Art. 9-ter. (47)
(( Divieto di gareggiare in velocita' con veicoli a motore ))
(( 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque
gareggia in velocita' con veicoli a motore e' punito con la
reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro
20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la
morte di una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da
sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della
reclusione da due a cinque anni.
3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata
se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la
sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e
che questa non li abbia affidati a questo scopo. ))
Art. 10.
Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita'
1. E' eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di
marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma
o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
2. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita':
a) il trasporto di una o piu' cose indivisibili che, per le loro
dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma
stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa
stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono
essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i
limiti dell'art. 61, sempreche' non vengano superati i limiti di
massa stabiliti dall'art. 62;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli
articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi
prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per
l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito
con veicoli eccezionali, puo' essere effettuato integrando il carico
con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero
non superiore a sei unita', fino al completamento della massa
eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di
veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma
nel rispetto dell'articolo 61, il carico puo' essere completato, con
generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera
superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di
veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale
a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati
compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per
i quali ricorre sempre il limite delle sei unita'. In entrambi i casi
la predetta massa complessiva non potra' essere superiore a 38
tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se
autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di
veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto
assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile;
2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per
l'effettuazione delle attivita' ivi previste, compiano percorsi
ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla
circolazione e' concessa dall'ente proprietario previo pagamento di
un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi
rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro
assi e le combinazioni a sei o piu' assi, da corrispondere
contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata.
L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo "A" e' comunque
subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle societa'
autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in
analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli
classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra
sono altresi' applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo
34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.
3. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita' anche
quello effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la
sagoma del veicolo di piu' di 3/10 della lunghezza del veicolo
stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente
posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico,
superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna
categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la
sagoma del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati, purche'
il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati
in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle
rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al
trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;
e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati
di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorche' trasportino
esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui
vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente
dall'articoloi 61 e dall'art. 62;
f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera n),
quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62.
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti
di animali vivi.
g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di
macchine operatrici e di macchine agricole;
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti
norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle
masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, puo' recare danni o
compromettere la funzionalita' delle cose ovvero pregiudicare la
sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle
aziende che esercitano ai sensi di legge l'attivita' del trasporto
eccezionale ovvero in uso proprio per necessita' inerenti l'attivita'
aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potra' avvenire
solo a nome e nella disponibilita' delle predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica
autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o
concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle
regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma
2, lettera b). Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando ancorche' per effetto
del carico non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza
di oltre il 12 %, con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale
eccedenza puo' essere anteriore e posteriore, oppure soltanto
posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto
posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il
trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente
strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate
nell'articolo 167, comma 4;
b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter,
quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre
dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite
dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi
che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di
strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.
b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorche' per
effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano
in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti
dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti
stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto
verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o
tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo
167, comma 4;
7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati
mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti
nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla
circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque
i limiti dimensionali dell'art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio
di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo
restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo
il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o
per asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui
all'art. 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) ,
b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione
prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera,
purche' l'asse piu' caricato non superi le 13 t, non puo' eccedere:
a) veicoli a motore isolati:
- due assi: 20 t;
- tre assi: 33 t;
- quattro o piu' assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli:
- quattro assi: 44 t;
- cinque o piu' assi: 56 t;
- cinque o piu' assi, per il trasporto di calcestruzzo in
betoniera: 54 t.
9. L'autorizzazione e' rilasciata o volta per volta o per piu'
transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa
massima tecnicamente ammissibile. ((Nel provvedimento di
autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un
servizio di scorta tecnica, secondo le modalita' e nei casi stabiliti
dal regolamento)). ((Qualora il transito del veicolo eccezionale o
del trasporto in condizioni di eccezionalita' imponga la chiusura
totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la
scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia
stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo
consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica
stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire
direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le
modalita' stabilite nel regolamento)).
10. L'autorizzazione puo' essere data solo quando sia compatibile
con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita'
dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono
indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il
trasporto eccezionale e' causa di maggiore usura della strada in
relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli
assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali e'
richiesta l'autorizzazione, deve altresi' essere determinato
l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della
strada, con le modalita' previste dal comma 17. L'autorizzazione e'
comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali
accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico
eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonche'
alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali
stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze
derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico.
11. L'autorizzazione alla circolazione non e' prescritta per i
veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare
nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando
garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro
prevista dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non e'
soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria
non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli
articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli
rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate
nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a
raggiungere la piu' vicina officina.
13. Non costituisce altresi' trasporto eccezionale l'autoarticolato
il cui semirimorchio e' allestito con gruppo frigorifero autorizzato,
sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non
ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e
giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse
stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui
al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di
propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo
autorizzativo allorche' presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto
all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di
riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione
all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilita' di
imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non puo' essere accordata per i motoveicoli ed
e' comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di
esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto
eccezionale, nonche' dei mezzi d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalita' per il rilascio
delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi
comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel
caso di trasporto eccezionale per massa, e ((i criteri per
l'imposizione della scorta tecnica)). Nelle autorizzazioni periodiche
rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari
vige l'esonero dall'obbligo della scorta.
18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero
violando anche una sola delle condizioni stabilite
nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta
esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna
delle merci, su o tra percorsi gia' autorizzati, ai periodi
temporali, ((all'obbligo di scorta tecnica)), nonche' superando anche
uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati
nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di
cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali
di cui al comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 1.165.000 a lire 4.700.000.
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di
eccezionalita', ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza
osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
235.000 a lire 940.000. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque
esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalita' ovvero
circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le
prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad
esclusione dei casi in difetto, ancorche' maggiori delle tolleranze
ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico
autorizzato.
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con se'
l'autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Il
viaggio potra' proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione;
questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da
quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che cio' sia
espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo
62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentomila a lire duemilioni, e alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione e' ritirata
immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza
ritardo, all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri che
adottera' il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione,
accertata in un periodo di cinque anni, e' disposta la revoca, sulla
carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera. (40)
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti
di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non
percorribili ai sensi del presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18,
19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al
committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto
esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di
cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo.
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18,
21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da
quindici a trenta giorni, nonche' la sospensione della carta di
circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui
al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18,
ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa
previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati
nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede
all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico
non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti
dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la
violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti
dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al
trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se
le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per
cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni
comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta.
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a
che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia
ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione.
Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario
dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante
la sosta la responsabilita' del veicolo e il relativo trasporto
rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra e' fatta
menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra
impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi; (4)
25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non
puo' proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a
sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle
prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato
della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il
veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico;
del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Durante la sosta la responsabilita' del veicolo e del
relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti
all'avente diritto, allorche' il carico o il veicolo siano stati
sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.
25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica
non rispetta le prescrizioni o le modalita' di svolgimento previste
dal regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per
almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma,
all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della
sezione II del capo I del titolo VI.
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non e'
data facolta' di applicare ulteriori sanzioni di carattere
amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6.
26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.
(13) (14) (18) (21)
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D. L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito dalla L. 27 maggio 1993,
n. 162 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Le disposizioni
contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano
a decorrere dal 1∞ gennaio 1994. Fino a tale data si applicano le
disposizioni in materia di veicoli eccezionali vigenti anteriormente
al 1∞ gennaio 1993. Sono comunque fatti salvi gli effetti prodotti
dal medesimo articolo 10 nel periodo compreso tra il 1∞ gennaio 1993
e la data di entrata in vigore del presente decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 21 aprile 1995, n. 117 convertito dalla L. 8 giugno 1995,
n. 234 ha diposto che le disposizioni del presente articolo si
applicano a decorrere dal 1∞ luglio 1995.
-------------
AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 21 aprile 1995, n. 117 convertito dalla L. 8 giugno 1995,
n. 234, come modificato dal D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito
con modificazioni dalla L. 3 agosto 1995, n. 351, ha disposto (con
l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'articolo 10
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si
applicano a decorrere dal 31 gennaio 1996".
-------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 21 aprile 1995, n. 117 convertito dalla L. 8 giugno 1995,
n. 234, come modificato dal D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito
con modificazioni dalla L. 4 dicembre 1996, n. 611, ha disposto (con
l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'articolo 10
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si
applicano a decorrere dal 1 gennaio 1997".
-------------
AGGIORNAMENTO (21)
La L. 7 marzo 1997, n. 48 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che
le disposizioni relative al servizio di scorta tecnica per i veicoli
ed i trasporti eccezionali, fissate dal presente articolo, si
applicano a partire dal 1 gennaio 1998.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 11.
Servizi di polizia stradale
1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a
regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresi', alle
operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono,
inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul
traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero
dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i
centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresi', il
coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui
all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalita'
dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla
copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di
questi ultimi.
Art. 12.
Espletamento dei servizi di polizia stradale
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal
presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia Stradale della
Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
(( d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza; ))
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del
territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio
di polizia stradale.
(( f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale
dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. ))
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere
a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle
strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un
esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di
esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per
i trasporti terrestri appartenente al Ministero dei trasporti e dal
personale dell'A.N.A.S.;(40)
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita'
delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle
violazioni commesse sulle strade di proprieta' degli enti da cui
dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi
la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle
violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla
loro sorveglianza;
d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie
e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di
vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle
violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello
dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal
Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,
comma 7.
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti
dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui
all'articolo 6, comma 7.
(( 3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione,
nonche' i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui
all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere
effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai
veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei
provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri
organi di polizia stradale di cui al comma 1. ))
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la
marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali,
sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente
qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorita'
militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo (( , eccetto quelli di
cui al comma 3-bis, )) quando non siano in uniforme, per espletare i
propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito
segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
TITOLO II DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE Capo I COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
|
Art. 13.
Norme per la costruzione e la gestione delle strade
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il
Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale
delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del
presente codice, sulla base della classificazione di cui all'art. 2,
le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e
il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ((. . . )).
Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione
di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento
acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli
edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di
immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che
riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico
sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che viene
richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge.(40)
2. La deroga alle norme di cui al comma 1 e' consentita solo per
specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali,
ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne
consentono il rispetto , sempre che sia assicurata la sicurezza
stradale e siano comunque evitati inquinamenti.
3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due anni
dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e
le modalita' di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle
strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e
funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.(40)
4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle
lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per
l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purche' realizzata
in conformita' ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo
comprovati problemi di sicurezza.
5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro
rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4.
Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle
strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono piu' le
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui
all'articolo 2, comma 2.
6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e
tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro
pertinenze secondo le modalita' stabilite con apposito decreto che il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana sentiti il
Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale
delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli
impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della
circolazione stradale.(40)
7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare
rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano
validita' temporale riferita all'anno nonche' per adempiere agli
obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.
8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente
articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, di cui all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i
dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli
annualmente, nonche' comunicarli agli organismi internazionali. Detta
struttura cura altresi' che i vari enti ottemperino alle direttive,
norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 14.
Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la
sicurezza e la fluidita' della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro
pertinenze e arredo, nonche' delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative
pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al
presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle
disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso
attinenti, nonche' alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e
nelle concessioni.
((2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresi', in
caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare
percorsi ciclabili adiacenti purche' realizzati in conformita' ai
programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di
sicurezza)).
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente
proprietario della strada previsti dal presente codice sono
esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri
dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati
dal comune.
Art. 15.
Atti vietati
1. Su tutte le strade e loro pertinenze e' vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli
impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od
occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di
pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica
stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e
nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui
terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con
l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) (( . . . )) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie,
insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
((f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o
oggetti dai veicoli in sosta o in movimento));
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote
dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle
cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi
acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b)
e g), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c),
d), e), f), h) ed i), e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
((3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis),
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a
euro 400)).
4. Dalle violazioni di cui ((ai commi 2, 3 e 3-bis)) consegue la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 16.
Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilita'
nelle intersezioni fuori dei centri abitati
1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le
proprieta' stradali fuori dei centri abitati e' vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei
terreni laterali alle strade;
(( b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade,
edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; ))
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o
piantagioni ovvero recinzioni.
(( Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati,
alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' alle
strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le
quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo , altresi' una
particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro
le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti
urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli
articoli 892 e 893 del codice civile. ))
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere la
area di visibilita' determinata dal triangolo avente due lati sugli
allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza
misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti
stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e
il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli e' vietata la
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di
rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle rela-
tive alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si
intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 17.
Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati
1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi
assicurare, fuori della proprieta' stradale, una fascia di rispetto,
inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di
piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal
regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.
2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto
stabilite per le strade in rettilineo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 18.
Fasce di rispetto ed aree di visibilita' nei centri abitati
1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed
ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal
confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quel le
indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilita'
determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti
delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire
dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al
doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di
strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti
estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati e'
vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione
all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio
dell'ente proprietario, la funzionalita' dell'intersezione stessa e
le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere
quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra
quelle che si intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in
conformita' ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno
comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario
della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza
della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 19.
Distanze di sicurezza dalle strade
1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri
a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi
infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonche'
di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute
pubblica o la regolarita' della circolazione stradale, e' stabilita
dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal
prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e
dei vigili del fuoco.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilione a lire quattromilioni.
3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 20.
Occupazione della sede stradale
1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) e' vietata ogni tipo di
occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con
veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F)
l'occupazione della carreggiata puo' essere autorizzata a condizione
che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico. ((
ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che
essa non determini intralcio alla circolazione )).
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche
a carattere provvisorio, non e' consentita, fuori dei centri abitati,
sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di
cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di
marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni puo'
essere consentita fino ad un massimo della meta' della loro
larghezza, purche' in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga
libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.
Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei
triangoli di visibilita' delle intersezioni, di cui all'art. 18,
comma 2. (( Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando
sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, e'
ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita
una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con
limitata o impedita capacita' motoria )).
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo
ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell' obbligo per l'autore della violazione
stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 21.
Opere, depositi e cantieri stradali
1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente
autorita' di cui all'artico'lo 26 e' vietato eseguire opere o
depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e
loro pertinenze, nonche' sulle relative fasce di rispetto e sulle
aree di visibilita'.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate
alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare
gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidita' della
circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di
notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di
notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei
veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalita' ed ai
mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla
realizzabilita' della visibilita' sia di giorno che di notte del
personale addetto ai lavori, nonche' agli accorgimenti necessari per
la regolazione del traffico, nonche' le modalita' di svolgimento dei
lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del
regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire unmilione a lire quattromilioni.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere
realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 22.
Accessi e diramazioni
1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della
strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni
dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, ne' nuovi innesti di
strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni gia' esistenti, ove provvisti di
autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformita' alle
prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito
segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni gia'
esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva
autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario puo'
negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e
mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la
sezione dei medesimi, ne' le caratteristiche plano-altimetriche della
sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalita' di costruzione e di
manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di
insediamenti di qualsiasi tipo e' subordinato alla realizzazione di
parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprieta' naturalmente incluse o risultanti tali a
seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilita', nei
casi di impossibilita' di regolarizzare in linea tecnica gli accessi
esistenti, nonche' in caso di forte densita' degli accessi stessi e
ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto
stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano
requisiti di sicurezza e fluidita' per la circolazione, l'ente
proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o
la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari
opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e
strade parallele, anche se le stesse, interessando piu' proprieta',
comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione
e la manutenzione delle opere stesse.
10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto,
per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione
del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le
caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli
accessi e delle diramazioni, nonche' le condizioni tecniche e
amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a
base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. E' comunque vietata
l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a
livelli sfalsati, nonche' lungo le corsie di accelerazione e di
decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li
trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente
proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi
di autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. La
violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo
del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione
stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere
effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione
successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e
del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 23.
Pubblicita' sulle strade e sui veicoli
1. Lungo le strade o in vista di esse e' vietato collocare insegne,
cartelli, manifesti, impianti di pubblicita' o propaganda, segni
orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli
transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno
e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica
stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne
la visibilita' o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli
utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo
per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non
devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione
delle persone invalide. Sono, altresi', vietati i cartelli e gli
altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonche' le sorgenti e le
pubblicita' luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole
di traffico delle intersezioni canalizzate e' vietata la posa di
qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie
luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne
pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal
regolamento, purche' sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di
distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri
veicoli.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo
le strade o in vista di esse e' soggetta in ogni caso ad
autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel
rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la
competenza e' dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico
dell'ente proprietario se la strada e' statale, regionale o
provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su
una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente
diverso, l'autorizzazione e' subordinata al preventivo nulla osta di
quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi publicitari posti lungo le
sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti
alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene
autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta
dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le
caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade,
le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento
di carburante. Nell'interno dei centri abitati, ((nel rispetto di
quanto previsto dal comma 1)), i comuni hanno la facolta' di
concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il
posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel
rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale
7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo e in vista degli
itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane
principali e relativi accessi. Su dette strade e' consentita la
pubblicita' nelle aree di servizio o di parcheggio solo se
autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile
dalle stesse. Sono consentiti i ((segnali)) indicanti servizi o
indicazioni agli utenti purche' autorizzati dall'ente proprietario
delle strade. Sono altresi' consentite le insegne di esercizio, con
esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi
pubblicitari, purche' autorizzate dall'ente proprietario della strada
ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del
Ministro dei lavori pubblici. ((Sono inoltre consentiti, purche'
autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle
condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente,
cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti
d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di
pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono
altresi' individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si
applicano le disposizioni del periodo precedente)). ((80))
8. E' parimenti vietata la pubblicita', relativa ai veicoli sotto
qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in
contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice.
La pubblicita' fonica sulle strade e' consentita agli utenti
autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri
abitati, per regioni di pubblico interesse, i comuni possono
limitarla a determinare ore od a particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicita'
attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede
il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro dei lavori pubblici puo' impartire agli enti
proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle
disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del
regolamento, nonche' disporre, a mezzo di propri organi, il controllo
dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle
del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle
autorizzazioni previste dal presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza,
assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per
il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende
l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione
delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello
stesso al competente ente proprietario della strada.
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o
altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in
contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della
strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il
possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo
pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data
di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente
proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo
pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico
dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del
proprietario o possessore del suolo ((; a tal fine tutti gli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad
accedere sul fondo privato ove e' collocato il mezzo pubblicitario)).
Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma
7 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non sia possibile
individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione
amministrativa e' soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi
di autorizzazione.
13-ter. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42. In caso
di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e
gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis.
Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse
panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di
esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del
paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle
strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle
rimozioni ai sensi del comma 13-bis.
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle
insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su
suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti
proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo
le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la
circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute
nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la
rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa,
l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al
prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale
ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
((13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario puo' liberamente
disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformita' al presente
articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni
senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore
del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine
decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai
sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della
rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater)).
13-quinquies. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 5, comma 3)
che "Nelle more di una revisione e di un aggiornamento degli
itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma
7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da
ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano
alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate
nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari
internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le
prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto
qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per
la circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti".
Art. 24.
Pertinenze delle strade
1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in
modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da
quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e
pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte
integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede
stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi
manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di
parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade
o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo
permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.
Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalita'
fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo
che non intralcino la circolazione o limitino la visibilita'.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di
parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere
anche ai soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere
affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le
condizioni stabilite dal regolamento.
((5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale
connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di
servizio relative alle strade di tipo A) sono previste dai progetti
dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e
approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia
di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e
delle attivita' commerciali e ristorative nelle aree di servizio
autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23
dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le
regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale)).
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non
avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento
dell'autorita' pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge
e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in
tale provvedimento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui
sopra e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione
amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere
realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a
sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La
violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione dell'attivita' esercitata fino
all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal
pagamento della somma indicata nel comma 7.
Art. 25.
Attraversamenti ed uso della sede stradale
1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione
dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e
relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee
elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo,
sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti,
serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che
possono comunque interessare la proprieta' stradale. Le opere di cui
sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale
che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione
dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilita' dalle fasce di
pertinenza della strada.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta
necessita', previo accertamento tecnico dell'autorita' competente di
cui all'art. 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di
qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non
arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso
della sede stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel
comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire unmilione a lire quattromilioni.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione
o nelle norme del regolamento e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della
violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente
realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione di ogni attivita' fino
all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 26.
Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate
dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo
delegato o dall'ente concessionario della strada in conformita' alle
relative convenzioni; l'eventuale delega e' comunicata al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti o al prefetto se trattasi di
ente locale.(40)
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo
sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le
strade in concessione si provvede in conformita' alle relative
convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali,
correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a
diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni e'
di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario
della strada.
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee
ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte
comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo
attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi
degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta
necessita' e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il
Ministero dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente
proprietario della strada ((. . . )).(40)
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 27.
Formalita' per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le
autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o
autostrade statali, sono presentate al competente ufficio
dell'A.N.A.S e, in caso di strade in concessione, all'ente
concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al
competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione
non consentono al concessionario di adottare il relativo
provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma
1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente
proprietario della strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica
e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di
sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal
presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei
diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali
danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi
autorizzati.
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al
presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le
condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo
alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione
o per l'uso concesso, nonche' la durata, che non potra' comunque
eccedere gli anni ventinove. L'autorita' competente puo' revocarli o
modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a
corrispondere alcun indennizzo.
6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di
pubblici servizi e' fissata in relazione al previsto o comunque
stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle
loro pertinenze puo' essere stabilita dall'ente proprietario della
strada in annualita' ovvero in unica soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle
soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la
concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore
economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o
concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
9. L'autorita' competente al rilascio dei provvedimenti
autorizzatori di cui al presente titolo puo' chiedere un deposito
cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue
depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze
per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve
tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il
relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che e' tenuto a
presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti
indicati nell'art. 12.
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il
responsabile e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della
presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da
effettuare senza indugio, la sospensione e' definitiva e ne consegue
la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico
dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 28. (9)
Obblighi dei concessionari di determinati servizi
(( 1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di
funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree
che sotteranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di
distribuzione di acqua potabile o di gas, nonche' quelli di servizi
di fognature e quelli di servizi che interessano comunque le strade,
hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte
dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la
sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a
servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al
Ministero dei trasporti o alla regione competente . Nel regolamento
sono indicate le modalita' di rilascio delle concessioni ed
autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga. ))
(( 2. Qualora per comprovate esigenze della viabilita' si renda
necessario modificare o spostare su apposite sedi messe a
disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli
impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo
allo spostamento dell'impianto e' a carico del gestore del pubblico
servizio; i termini e le modalita' per l'esecuzione dei lavori sono
previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi
interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il
gestore del pubblico servizio e' tenuto a risarcire i danni e a
corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche
convenzioni. ))
Art. 29.
Piantagioni e siepi
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi
in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e
di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine
stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono
comunque la leggibilita' dalla distanza e dalla angolazione
necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa
vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni
laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario
di essi e' tenuto a rimuoverli nel piu' breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della
stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle
opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 30.
Fabbricati, muri e opere di sostegno
1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le
strade devono essere conservati in modo da non compromettere
l'incolumita' pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle
relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti
possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica
incolumita', il prefetto, sentito l'ente proprietario o
concessionario, puo' ordinare la demolizione o il consolidamento a
spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che
minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non
abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorita'
competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o
al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le
strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed
a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei
fondi stessi; se hanno per scopo la stabilita' o la conservazione
delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione e' a carico
dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera
abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa e' fatto con decreto
del ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)), su proposta
dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade statali ed
autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della
regione, su proposta del competente ufficio tecnico.((40))
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a
difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di
costruzione di nuove strade, e' a carico dell'ente cui appartiene la
strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e
l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di
tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari
dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di
cui ai commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni.
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 31.
Manutenzione delle ripe
1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle
strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da
impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le
opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno,
l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da
prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.
Devono altresi' realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di
mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i
predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della
violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a
proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art. 32.
Condotta delle acque
1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle
strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in
difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese
necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli
eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto e' stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto
di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno
l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari
per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresi',
eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle
della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della
concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono
derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite
secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato
all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della
strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo
che le acque non cadano sulla sede stradale ne' comunque intersechino
questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al
corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale
regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali,
sui quali si effettua l'irrigazione.
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui
ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai
medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento
delle finalita' di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza
vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative
spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati
nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente
dall'obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
Art. 33.
Canali artificiali e manufatti sui medesimi
1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimita'
del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le
misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque
sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle
fasce di pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali
esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e
degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle
strade o abbiano titolo o possesso in contrario.
3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali
artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di
ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento
armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni
tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione ai carichi
ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in questa
disposizione le opere ricadenti in localita' soggette a servitu'
militari per le quali si ravvisa l'opportunita' di provvedere
diversamente.
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con
le prescrizioni sopra indicate e' obbligatoria da parte dei
proprietari o utenti delle acque ed e' a loro spese:
a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da
canali artificiali;
b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti
presentano condizioni di insufficiente sicurezza.
5. E', altresi', a carico di detti proprietari la manutenzione dei
manufatti ricostruiti.
6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar
luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo costo e' a
carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico
dei proprietari, possessori o utenti delle acque l'onere di
manutenzione dell'intero manufatto.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
Art. 34.
Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera
per l'adeguamento delle infrastrutture stradali
1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono
essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno
comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un
importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente
alla stessa e per la stessa durata.
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve
essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad
integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma e' equivalente alla
tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali,
maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata insieme alla
normale tariffa alle porte controllate manualmente.
3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1,
affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato.
4. Il regolamento determina le modalita' di assegnazione dei
proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle
strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al
rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.
5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al
comma 1, il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Se
non e' stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo
comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo,
della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a
carico del proprietario.
Art. 34-bis
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120))
TITOLO II DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE Capo II ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE
|
Art. 35.
Competenze
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' competente
ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e
della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua
competenza, su tutte le strade ((. . . )). Stabilisce, inoltre, i
criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli
enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e
nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda
necessario.(40)
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato
ad adeguare con propri decreti le norme del regolamento per
l'esecuzione del presente codice alle direttive comunitarie ed agli
accordi internazionali in materia. Analogamente il Ministro dei
trasporti e' autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme
regolamentari relative alle segnalazioni di cui all'art. 44.(40)
3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti assume la denominazione di Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che e' posto
alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. All'Ispettorato sono de- mandate le attribuzioni di cui ai
commi 1 e 2, nonche' le altre attribuzioni di competenza del
Ministero dei lavori pubblici di cui al presente codice, le quali
sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.(40)
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 36.
Piani urbani del traffico e piani del traffico
per la viabilita' extraurbana
1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila
abitanti, e' fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del
traffico .
2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni
con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali
registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza
turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo
o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla
soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della
circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene
predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del ((Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti)), nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.((40))
3. Le province provvedono, all'adozione di piani del traffico per
la viabilita' extraurbana di d'intesa con gli altri enti proprietari
delle strade interessate . La legge regionale puo' prevedere, ai
sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla
redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art.
17 della stessa, provvedano gli organi della citta' metropolitana.
4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il
miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza
stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed
il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici
vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori
ambientali, stabilendo le priorita' e i tempi di attuazione degli
interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad
adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione
e controllo del traffico, nonche' di verifica del rallentamento della
velocita ' e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire
modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano
necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il
sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di
cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al ((Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti)) per l' inserimento nel sistema
informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento
e' tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione
alla disposizione di cui al comma 3.((40))
6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel
rispetto delle direttive emanate dal ((Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti)), di concerto con il ((Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio)) e il ((Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti)), sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il
piano urbano del traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi
generali della programmazione economico-sociale e territoriale ,
fissati dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8
giugno 1990, n. 142.((40))
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per
consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le
autorita' indicate dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle
amministrazioni, anche statali, interessate.
8. E' istituito, presso il ((Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti)), l'albo degli esperti in materia di piani di traffico,
formato mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso
e' approvato con decreto del ((Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti)) di concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica.((40))
9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di
cui al comma 8 e' fatto obbligo di conferire l'incarico della
redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati
appartenenti al proprio Ufficio tecnico del traffico , agli esperti
specializzati inclusi nell'albo stesso.
10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione
del prefetto, dal ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti))
a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il
Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e alla sua
realizzazione.((40))
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 37.
Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale
1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione
dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e
fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e
sulle strade locali;
d) nei tratti di strade non di proprieta' del comune all'interno
dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti,
agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali
concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della
strada. La rimanente segnaletica e' di competenza del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di
segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di
avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi.
L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli
esercenti.
(( 2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei
segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue
regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in
aggiunta alla denominazione nella lingua italiana. ))
3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o
autorizzano la collocazione della segnaletica e' ammesso ricorso,
entro sessanta giorni e con le formalita' stabilite nel regolamento,
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in
merito.(40)
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 38.
Segnaletica stradale
1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese
note a mezzo della segnaletica stradale ancorche' in difformita' con
le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali
semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui
all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali
e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali
verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso
prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43.
3. E' ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per
imporre prescrizioni in caso di emergenza, urgenza e necessita', ivi
comprese le attivita' di ispezioni delle reti e degli impianti
tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale in deroga a
quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono
rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche
se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.
4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la
segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei
centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo
di velocita' pari o superiore a 70 km/h.
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli
segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonche' la loro
denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche
(forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione),
le modalita' di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze
ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorieta'.
Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le
rispettive didascalie costituiscono esplicazione del significato
anche ai fini del comportamento dell'utente della strada. I segnali
sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o
impedimento alla circolazione delle persone invalide.
6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di
uniformita' sul territorio nazionale, fissati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel rispetto della
normativa comunitaria e internazionale vigente.(40)
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta
efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in
opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia
anche parzialmente inefficiente o non sia piu' rispondente allo scopo
per il quale e' stata collocata.
8. E' vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonche'
sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto cio' che non e'
previsto dal regolamento.
9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla
installazione dei complessi segnaletici di direzione, in
corrispondenza o prossimita' delle intersezioni stradali.
10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica
stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di
proprieta' privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non
aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in opera della
segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti
dal regolamento.
11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede
promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che
sia diversamente disposto dalle presenti norme.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le
disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. (80)
14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non
adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento
o che facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ingiunge di adempiere
a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici
giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le
spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo
esecutivo.
15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle
disposizioni del presente articolo sono regolate dall'art. 146.
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 6, comma 1,
lettera b)) che "al comma 13, le parole: "del pagamento di una somma
da euro 78 a euro 311" sono sostituite dalle seguenti: "del pagamento
di una somma da euro 389 a euro 1.559"".
Art. 39.
Segnali verticali
1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne
indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un
comportamento prudente;
B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e
limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si
suddividono in:
a) segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli
utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e
per la individuazione di localita', itinerari, servizi ed impianti;
si suddividono in:
a) segnali di preavviso;
b) segnali di direzione;
c) segnali di conferma;
d) segnali di identificazione strade;
e) segnali di itinerario;
f) segnali di localita' e centro abitato;
g) segnali di nome strada;
h) segnali turistici e di territorio;
i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida
dei veicoli;
l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli
dei segnali stradali verticali e le loro modalita' di impiego e di
apposizione.
3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non
rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si
applica il comma 13 dell'art. 38.
Art. 40
Segnali orizzontali
1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per
regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire
prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da
seguire.
2. I segnali orizzontali si dividono in:
- strisce longitudinali;
- strisce trasversali;
- attraversamenti pedonali o ciclabili;
- frecce direzionali;
- iscrizioni e simboli;
- strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta
riservata;
- isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la
carreggiata;
- strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di
trasporto pubblico di linea;
- altri segnali stabiliti dal regolamento.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue.
Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di
emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o
della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia o la
carreggiata.
4. Una striscia longitudinale continua puo' affiancarne un'altra
discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla
destra di quella discontinua, la possibilita' di oltrepassarle.
5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del
quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per
rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale di "fermarsi e
dare precedenza" o il segnale di "passaggio a livello" ovvero un
segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia
stradale.
6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del
quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se
necessario, per rispettare il segnale "dare precedenza".
7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le
dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali
stradali orizzontali, nonche' le loro modalita' di applicazione.
8. Le strisce longitudinali continue non devono essere
oltrepassate; le discontinue possono essere oltrepassate sempre che
siano rispettate tutte le altre norme di circolazione. E' vietato
valicare le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte
dove e' eventualmente affiancata una discontinua.
9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo
dai veicoli in attivita' di servizio di pubblico interesse e dai
veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza.
10. E' vietata:
a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da
una striscia continua;
b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per
il cambio di corsia;
c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie
riservate.
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti
dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato
l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti
dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli
attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere
sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a
ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a
pavimento o altri segnali di pericolo in prossimita' degli
attraversamenti stessi.
Art. 41.
Segnali luminosi
1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:
a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
((b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocita' in tempo
reale dei veicoli in transito;))
b) segnali luminosi di indicazione;
c) lanterne semaforiche veicolari normali;
d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f) lanterne semaforiche pedonali;
g) lanterne semaforiche per velocipedi;
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne semaforiche speciali;
m) segnali luminosi particolari.
2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di
forma circolare e di colore:
- rosso, con significato di arresto;
- giallo, con significato di preavviso di arresto;
- verde, con significato di via libera.
3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di
freccia colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde;
il significato e' identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma
limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella direzione
indicata dalla freccia.
4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto
pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con
significato di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con
significato di via libera, rispettivamente diritto, a destra o
sinistra, e di un triangolo giallo su fondo nero, con significato di
preavviso di arresto.
5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati
di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne
semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I
colori sono:
a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di
effettuare l'attraversamento, ne' di impegnare la carreggiata;
b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento
pedonale e consente ai pedoni che si trovano all'interno dello
attraversamento di sgombrarlo il piu' rapidamente possibile e vieta a
quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni
l'attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita
dalla luce verde.
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma
di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e
verde; il significato e' identico a quello delle luci di cui al comma
2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.
7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono
rossa a forma di X, con significato di divieto di percorrere la
corsia o di impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma
di freccia, con significato di consenso a percorrere la corsia o ad
impegnare il varco sottostante la luce.
8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente
articolo sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei
lavori pubblici, previo accertamento del grado di protezione e delle
caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneita'
indicati dal regolamento e da specifiche normative.
9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli
possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla
segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non
possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti non hanno la
certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce rossa;
i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai
ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i
conducenti in svolta devono, altresi', dare la precedenza ai veicoli
provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella
quale vanno ad immettersi.
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli
non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di
cui al comma 11, a meno che vi si trovino cosi' prossimi, al momento
dell'accensione della luce gialla, che non possano piu' arrestarsi in
condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono
sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna
prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli
non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale
striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, ne'
l'attraversamento pedonale, ne' oltrepassare il segnale, in modo da
poterne osservare le indicazioni.
12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle
per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle
corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma
limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione
indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di
detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai
commi 9, 10 e 11.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i
velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o
il ciclista ha l'obbligo di usare particolare prudenza anche in
relazione alla possibilita' che verso altre direzioni siano accese
luci che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la
sua traiettoria di attraversamento.
14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, giallo o
rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso
comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari
normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti
sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei
pedoni.
16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne
semaforiche per corsie reversibili, i conducenti non possono
percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa
a forma di X; possono percorrere la corsia o impegnare il varco
sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso il basso.
E' vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle
lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando venga data
l'indicazione della X rossa.
17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1,
lettera i), i veicoli possono procedere purche' a moderata velocita'
e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.
18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica
veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni
anomale, il conducente ha l'obbligo di procedere a minima velocita' e
di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilita'
che verso altre direzioni siano accese luci che consentono il
passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute
da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener conto di
esse.
19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni,
colori e simboli dei segnali luminosi, nonche' le modalita' di
impiego e il comportamento che l'utente della strada deve tenere in
rapporto alle varie situazioni segnalate.
Art. 42.
Segnali complementari
1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere
noto:
a) il tracciato stradale;
b) particolari curve e punti critici;
c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
2. Sono, altresi', segnali complementari i dispositivi destinati ad
impedire la sosta o a rallentare la velocita'.
3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli
dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le
modalita' di impiego e di apposizione.
Art. 43.
Segnalazioni degli agenti del traffico
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio
alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del
traffico.
2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti
annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica
stradale ovvero delle norme di circolazione.
3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:
a) braccio alzato verticalmente significa: "attenzione, arresto"
per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano piu'
in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il
segnale e' fatto in una intersezione, esso non impone l'arresto ai
conducenti che abbiano gia' impegnato l'intersezione stessa;
b) braccia o braccio tesi orizzontalmente significano: "arresto"
per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia,
provenienti da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o
dalle braccia e per contro "via libera" per coloro che percorrono la
direzione indicata dal braccio o dalle braccia.
4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potra'
abbassare il braccio o le braccia; la nuova posizione significa
ugualmente "arresto" per tutti gli utenti che si trovano di fronte
all'agente o dietro di lui e "via libera" per coloro che si trovano
di fianco.
5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidita' o con la
sicurezza della circolazione, possono altresi far accelerare o
rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti
veicolari o singoli veicoli, nonche' dare altri ordini necessari a
risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la
segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente
necessarie per la regolazione del traffico, nonche' modalita' e mezzi
per rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di
giorno che di notte, gli agenti preposti alla regolazione del
traffico e i loro ordini, anche a mezzo di apposito segnale
distintivo.
Art. 44. (9)
Passaggi a livello
1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere puo'
essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una luce
rossa fissa, posto a cura e spese dell'esercente la ferrovia, il
quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato
da altro dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi,
luminoso e acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere
manovrate a distanza o non visibili direttamente dal posto di
manovra. Sono considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri
dispositivi di chiusura equivalenti.
2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve
essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese
dell'esercente la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse
lampeggianti alternativamente che entra in funzione per avvertire in
tempo utile della chiusura delle semibarriere, integrato da un
dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere
installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi
di marcia da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I
passaggi a livello su strada a senso unico muniti di barriere che
sbarrano l'intera carreggiata solo in entrata sono considerati
passaggi a livello con semibarriere.
3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed
orizzontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei
passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali verticali,
luminosi ed acustici, nonche' la superficie minima rifrangente delle
barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di
avaria.
4. Le opere necessarie (( per l'adeguamento dei passaggi a livello
e quelle )) per assicurare la visibilita' delle strade ferrate
hanno carattere di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' e
urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni
per causa di pubblica utilita'.
Art. 45.
Uniformita' della segnaletica, dei mezzi di regolazione
e controllo ed omologazioni
1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica
stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente
codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali,
nonche' la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo
diverso da quello prescritto.
2. Il ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) puo'
intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade,
ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o
incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire,
integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo
di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche,
modalita' di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle
disposizionI delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e
direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare
confusione con altra segnaletica, nonche' a provvedere alla
collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei
passaggi a livello di cui all'art. 44 i provvedimenti vengono presi
d'intesa con il Ministero dei trasporti.((40))
3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la
rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero
la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni
conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal
((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)), che esercita il
potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari,
concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli
uffici centrali o periferici.((40))
4. Le spese relative sono recuperate dal ((Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti)), a carico degli enti inadempienti,
mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.((40))
5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in op-
era dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada puo'
intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare,
rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i
segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che
siano anche parzialmente deteriorati o non piu' corrispondenti alle
condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di
altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato
nella intimazione, l'ente proprietario della strada provvede
d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta
dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza
che costituisce titolo esecutivo.
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le
apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione
del traffico, nonche' quelli atti all'accertamento e al rilevamento
automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i
materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti
all'approvazione od omologazione da parte del ((Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti)), previo accertamento delle
caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneita' e
di quanto altro necessario.((40))
Nello stesso regolamento sono precisate altresi' le modalita' di
omologazione e di approvazione.
7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del
regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
8. La fabbricazione dei segnali stradali e' consentita alle imprese
autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale di cui all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo
di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali
e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel
regolamento. Nel regolamento sono, altresi', stabiliti i casi di
revoca dell'autorizzazione.
9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali,
dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o
comunque difformi dai prototipi omologati o approvati e' soggetto,
ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. A
tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. E' vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di
dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza
e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di
rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi
di polizia stradale per il controllo delle violazioni.
9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di
cui al comma 9-bis e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato,
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.212.000 a lire 4.848.000. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della
violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
TITOLO III DEI VEICOLI Capo I DEI VEICOLI IN GENERALE
|
Art. 46.
Nozione di veicolo
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per
veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle
strade guidate dall'uomo. ((Non rientrano nella definizione di
veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non
superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili
medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se
asservite da motore)).
(6)
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 47.
Classificazione dei veicoli
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come
segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere
e), f), g), h), i) e n) , sono altresi' classificati come segue in
base alle categorie internazionali:
a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui
motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui
velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore
(se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui
velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore
(se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita'
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione)
supera i 50 km/h;
- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto
all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si
tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima
di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50
km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse
longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di
motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50
km/h;
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di
persone ed aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa
massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa
massima superiore a 5 t; ((29))
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di
merci, aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi
massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi
massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi
massa massima superiore a 12 t;
d) - categoria O : rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O 1 : rimorchi con massa massima non superiore a
0,75t;
- categoria O 2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma
non superiore a 3,5 t;
- categoria O 3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma
non superiore a 10 t;
- categoria O 4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------------
AGGIORNAMENTO (29)
La legge 16 dicemnre 1999, n. 494 ha disposto che fino al 30 giugno
2001, nel centro abitato del comune di Roma, le sanzioni
amministrative per le infrazioni Inerenti alla fermata, alla sosta, e
all'accesso ai settori interdetti alla circolazione , commesse dai
conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui alla lettera
b), comma 2, del presente art. 47, categorie M2 e M3, sono elevate
del 500 per cento rispetto a quelle vigenti.
Art. 48.
Veicoli a braccia
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 49.
Veicoli a trazione animale
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o
piu' animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle
aziende agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati
slitte. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 50
Velocipedi
(( 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o piu' ruote
funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di
pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si
trovano sul veicolo; sono altresi' considerati velocipedi le
biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario
elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui
alimentazione e' progressivamente ridotta ed infine interrotta quando
il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di
pedalare. ))
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di
lunghezza e 2,20 m di altezza. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 51.
Slitte
1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di
pattini, a trazione animale, e' ammessa soltanto quando le strade
sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare
il danneggiamento del manto stradale.
2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui
al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trentamila a lire centoventimila. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 52.
Ciclomotori
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le
seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico;
b) capacita' di sviluppare su strada orizzontale una velocita'
fino a (( 45 Km/h));
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360)).
(( 2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere
destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono
stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con
decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in
applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute
nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio europeo
per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti
dal Ministero dei trasporti, ove a cio' non osti il diritto
comunitario. ))
3. Le caratteristiche (( dei veicoli )) di cui ai commi 1 e 2
devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i
criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le
modalita' per il controllo delle medesime, nonche' le prescrizioni
tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di
propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una
delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati
motoveicoli. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 53.
Motoveicoli
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote,
e si distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di
persone, in numero non superiore a due compreso il conducente; ((8))
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello
del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote
destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al
massimo quattro posti compreso quello del conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di
semirimorchi; Tale classificazione deve essere abbinata a quella di
motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei
semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun
mototrattore.
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote
destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote
caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente
sugli stessi; su tali veicoli e' consentito il trasporto del
personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle
attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al
trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente
nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la
cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa
delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su
strada orizzontale una velocita' massima fino a 80 km/h. Le
caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti
veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono
considerati autoveicoli.
2. Sono, altresi', considerati motoveicoli i motoarticolati:
complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un
semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e
g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da
immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli
per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m
di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico
di un motoveicolo non puo' eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5
m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere
attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al
trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.l. 30 agosto 1993, n. 331 nel testo introdotto dalla legge di
conversione 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto che " per l'anno 1993
e' dovuta un'imposta straordinaria erariale sui motocicli di cui al
presente articolo 53, di potenza pari o superiore a 10 cavalli
fiscali.L'imposta e' dovuta all'atto della prima immatricolazione
anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo
e a motocicli usati provenienti da altro Stato. Ai fini dell'art. 65
del d.l n. 331/1993 convertito con legge n. 427/1993, si considerano
usati gli autoveicoli ed i motocicli, che siano gia' stati
immatricolati in altro Stato, indipendentemente dalla sussistenza
delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 4, del decreto n.
331/1993. L'imposta e' stabilita nella seguente misura:
a) autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina:
1) da 21 a 23 cavalli fiscali lire 5.000.000;
2) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 8.000.000
3) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;
4) oltre 30 cavalli fiscali lire 12.000.000;
b) autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio:
1) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 5.000.000;
2) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 8.000.000;
3) oltre 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;
c) motocicli:
1) da 10 a 12 cavalli fiscali lire 600.000;
2) oltre 12 cavalli fiscali lire 2.000.000.
L'imposta straordinaria non e' dovuta per le autovetture, gli
autoveicoli e i motocicli di lusso di cui al comma 1, dell'art. 65
del d.l. n. 331/1993 per i quali sia stata corrisposta l'imposta sul
valore aggiunto nella misura del 38 per cento vigente alla data del
31 dicembre 1992.
L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro
territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del
soggetto nel cui interesse e' richiesta l'immatricolazione,
anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione non possono provvedere sulle richieste ne' rilasciare
la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta
l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
Per le autovetture, nonche' per gli autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore
diesel, immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al 31
dicembre 1994 ed approvati con i seguenti limiti di emissione
espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC x NO + 0,97, particolato
0,14, nonche' secondo le altre modalita' previste dal decreto del
Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992, di
recepimento della direttiva 91/441/CEE (b) , il primo pagamento delle
tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27
maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni (c) , e quelli
relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati
per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle
finanze 25 novembre 1985 (d) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per
i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non e' dovuta la
soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976,
n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976,
n. 786, e successive modificazioni (e) . La sussistenza dei requisiti
tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di
circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non e'
rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve
essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio
incaricato della riscossione. Le autovetture nonche' gli autoveicoli
per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto
che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con
gas di petrolio liquefatto nonche' con gas metano, con data di
iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti
l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso in una data compresa tra il
2 maggio 1993 ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa
speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive
modificazioni (f), per i primi tre periodi annuali di pagamento delle
tasse automobilistiche, nonche' per eventuali periodi per i quali
siano dovuti pagamenti integrativi. Per i periodi di esonero dal
pagamento della tassa speciale, la tassa automobilistica deve essere
corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti
veicoli alimentati esclusivamente a benzina.
Art. 54.
Autoveicoli
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote,
esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
al massimo nove posti, compreso quello del conducente; ((8))
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a
trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e
di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello
del conducente; ((8))
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle
persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino
di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al
trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni,
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e
destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e'
consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col
ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla
destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unita'
distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della
applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unita'
gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari
attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In
ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art.
61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore
e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati
tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i
compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi
sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione
dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la
disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in
officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed
attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e
all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di
particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di
impiego o di risulta dell'attivita' edilizia, stradale, di
escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano,
durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la
costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono
essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti
nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e
comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I
mezzi d'opera devono essere, altresi', idonei allo specifico impiego
nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali
attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da
immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli
per usi speciali. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.l. 30 agosto 1993, n. 331 nel testo introdotto dalla legge di
conversione 29 ottobre 1993, n. 427, ha disposto che per l'anno 1993
e' dovuta una imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli
autoveicoli per trasporto promiscuo di cui al presente articolo 54,
comma 1, lettere a) e c), con alimentazione a benzina di potenza
superiore a 20 cavalli fiscali o con alimentazione a gasolio di
potenza superiore a 23 cavalli fiscali. L'imposta e' dovuta all'atto
della prima immatricolazione anche se relativa ad autovetture,
autoveicoli per trasporto promiscuo e a motocicli usati provenienti
da altro Stato.
Art. 55.
Filoveicoli
1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da
rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione;
sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di
trazione, non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori
da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.
2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le
loro caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per gli
autoveicoli. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 56.
Rimorchi
1. (( Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e
dal comma 2 dell'articolo 53, )) i rimorchi sono veicoli destinati ad
essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e
dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli
autosnodati. 2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi
con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi
della lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle
lettere g) e h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non
superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per
essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive:
rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un
metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di
attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od
altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte
di essi si sovrapponga all'unita' motrice e che una parte notevole
della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non piu' di due ruote destinati al
trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli
di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere
h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purche'
rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61
e 62 (( e dal regolamento )). (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 57
Macchine agricole
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate
ad essere impiegate nelle attivita' agricole e forestali e possono,
in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e
per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di
prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonche' di addetti alle
lavorazioni; pospossono, altresi', portare attrezzature destinate
alla esecuzione di dette attivita'. (( E' consentito l'uso delle
macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del
territorio. ))
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si
distinguono in:
a) SEMOVENTI:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di
carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione,
concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze
di uso agrario, nonche' azionare determinati strumenti, eventualmente
equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare
parte integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o piu' assi: macchine munite
o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per
l'esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da
conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello
separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La
massa complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente;
b) TRAINATE:
1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di
operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori
funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle
macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla
lettera a), numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili
dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di
apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa
complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono
considerati parte integrante della trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole
semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono
essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di 40
km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a
cingoli metallici, purche' muniti di sovrapattini, nonche' le
macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il
conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale,
la velocita' di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1 e 2, e di
cui alla lettera b), numero 1, possono essere attrezzate con un
numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello
del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il
trasporto esclusivo degli addetti, purche' muniti di idonea
attrezzatura non permanente. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 58.
Macchine operatrici
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a
ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri,
equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto
veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e
per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della
macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalita'
stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si
distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di
opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del
traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali
spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro
caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti,
per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non
devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di
40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a
cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la
velocita' di 15 km/h. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 59
Veicoli con caratteristiche atipiche
1. Sono considerati atipici i veicoli (( . . . )) che per le loro
specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel
presente capo.
2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati,
stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla
quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della
circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione dei
medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra
quelli previsti per una o piu' delle categorie succitate. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 60.
Motoveicoli e autoveicoli d'epoca
e di interesse storico e collezionistico
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con
caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca,
nonche' i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e
collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e
gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perche' destinati alla loro
conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della
salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche
della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei
dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni
stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono
iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento
per i trasporti terrestri. (40)
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione puo' essere consentita soltanto in
occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati,
limitatamente all'ambito della localita' e degli itinerari di
svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per
poter circolare, devono essere provvisti di una particolare
autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri nella cui circoscrizione e' compresa la
localita' sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia
stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore,
l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella
autorizzazione sono indicati la validita' della stessa, i percorsi
stabiliti e la velocita' massima consentita in relazione alla
garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo; (40)
b) il trasferimento di proprieta' degli stessi deve essere
comunicato alla Dipartimento per i trasporti terrestri, per
l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2. (40)
((4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di
interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti
l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.))
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono
circolare sulle strade purche' posseggano i requisiti previsti per
questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento (( . . . )).
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione
prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti
dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila se si tratta di autoveicoli, o
da lire cinquantamila a lire duecentomila se si tratta di
motoveicoli. (6)
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 61.
Sagoma limite
1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi
del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve
avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m ; nel computo di tale
larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori,
purche' mobili;
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus
destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti
su itinerari prestabiliti e' consentito che tale altezza sia di 4,30
m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente
12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel
computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori
purche' mobili . Gli autobus da noleggio da gran turismo e di linea
possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate
posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima
secondo direttive stabilite con decreto del ((Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri)) .((40))
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la
lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre
che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli
autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il
trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti
possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e
filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in
conformita' alle prescrizioni tecniche stabilite dal ((Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti)).((40))
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e
dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci
deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) puo'
raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai
retrovisori, purche' mobili.
5. Ai fini della inscrivibilita' in curva dei veicoli e dei
complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da
soddisfare e le modalita' di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da
soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei
precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come
veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme
contenute nel regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli
compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal
presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto
eccezionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Per la
prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 164, comma 9. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 62.
Massa limite
1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo
quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente
articolo, costituita dalla massa del veiocolo stesso in ordine di
marcia e da quella del suo carico, non puo' eccedere 5 t per i
veiocli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t. per quelli a 3
o piu' assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rmorchi muniti di
pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'aerea di
impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm2, la massa
complessiva a pieno carico non puo' eccedere 6 t se ad un asse, con
esclusione dell'unita' posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due
assi e 26 t se tre o piu' assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104, per i veicoli
a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario
medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a
8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a 3 o piu' assi, la
distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa
complessiva a pieno carico del veicolo isolato non puo' eccedere 18 t
se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a
tre o piu' assi; 26 t e 32 t rispettivamente, se si tratta di veicoli
a tre o quattro assi quando l'asse motore e' munito di pneumatici
accoppiati e di sospensione penumatiche ovvero riconosciute
equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus
o filobus a 2 assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e
suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19
t.
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la
massa complessiva di un autotreno a tre assi non puo' superare 30 t,
quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non
puo' superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o piu' assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravente sull'asse
puo' caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non
deve superare 12 t, se la distanza assiale e' inferiore a 1 m; nel
caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed
inferiore a 1,3 m, il limite non puo' superare 16 t; nel caso in cui
la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale
limite non puo' eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico,
salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal
presente articolo e dal regolamento e' soggetto alle sanzioni
previste dall'art. 10. (6)
((7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalita' con cui, nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela
dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei
veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a
metano, GPL, elettrica e ibrida si puo' applicare una riduzione della
massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva
o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano
o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad
alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei
loro accessori, definendo altresi' le modifiche alle procedure
relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti
dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di
massa a vuoto di cui al presente comma non puo' superare il valore
minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del
veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso
in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della
stabilita')).
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 63.
Traino veicoli
1. Nessun veicolo puo' trainare o essere trainato da piu' di un
veicolo, salvo che cio' risulti necessario per l'effettuazione dei
trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto
dall'art. 105.
2. Un autoveicolo puo' trainare un veicolo che non sia rimorchio se
questo non e' piu' atto a circolare per avaria o per mancanza di
organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La
solidita' dell'attacco, le modalita' del traino, la condotta e le
cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della
circolazione.
3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti
puo' autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di
veicoli non considerati rimorchi.
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione
della massa limite rimorchiabile, nonche' le modalita' e procedure
per l'agganciamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
TITOLO III DEI VEICOLI Capo II DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI
|
Art. 64.
Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale
e delle slitte
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di
un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter
essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono
direttamente sul manto stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art.
69 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 65.
Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli
a trazione animale e delle slitte
1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli
a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali
anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali
posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati
del veicolo. Devono, altresi', essere muniti di due catadiottri
bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un
catadiottro arancione su ciascun lato.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale
mobile di pericolo.
3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una
slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi
in cui l'uso dei medesimi e' prescritto, ovvero con dispositivi non
conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e
nell'art. 69, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 66.
Cerchioni alle ruote
1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno
carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici,
sempre che tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza
dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli
devono essere muniti di ruote gommate.
2. La larghezza di ciascun cerchione non puo' essere mai inferiore
a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere
arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione
metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei
raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.
3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica
senza spigoli, sporgenze o discontinuita'.
4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la
massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a
trazione animale destinato a trasporto di cose.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non
rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo (( . . . ))
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantamila a lire duecentomila. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 67.
Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di
una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di
residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola
e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva
a pieno carico, nonche' della larghezza dei cerchioni.
2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare
alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse
non siano piu' chiaramente leggibili.
3. La fornitura delle targhe e' riservata ai comuni, che le
consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal
comma 1. Il modello delle targhe e' indicato nel regolamento. Il
prezzo che l'interessato corrispondera' al comune e' stabilito con
decreto del ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)). ((40))
4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in
apposito registro del comune di residenza del proprietario.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una
slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola le
disposizioni del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a
trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate,
e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca della targa non rispondente
ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 68.
Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di
equipaggiamento dei velocipedi
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonche':
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun
asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive
ruote; b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o
gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre,
sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi
dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1
devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti
dall'art. 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non
si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni
sportive.
4. Con decreto del ((Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti)) sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali
nonche' le modalita' di omologazione dei velocipedi a piu' ruote
simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il
conducente.((40))
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un
bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono
stabilite dal regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale
alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o
visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel
presente articolo e nell'articolo 69, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non
omologato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
un a somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi
dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne
sia richiesta l'omologazione, e' soggetto, se il fatto non
costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni . (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 69.
Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura
dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi
1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli
articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le
modalita' di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le
caratteristiche e le modalita' di applicazione dei dispositivi di
frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonche',
limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di
segnalazione acustica. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 70.
Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte
1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio
di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge
nell'area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone
in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e
culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di
piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono essere muniti
di altra targa con l'indicazione "servizio di piazza". I comuni
possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo
stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di
piazza.
2. Il regolamento di esecuzione determina:
a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali puo' essere
esercitato il servizio di piazza;
b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i
servizi di piazza con vetture a trazione animale;
c) le modalita' per la revisione, che deve essere eseguita di
regola ogni cinque anni;
d) le modalita' per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
3. Nelle localita' e nei periodi di tempo in cui e' consentito
l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di
piazza. Si applicano, in quanto compatibili le norme sul servizio di
piazza a trazione animale.
4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio
pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila. Se la licenza e' stata
ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione e' del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. In
tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della licenza.
5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue
la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
TITOLO III DEI VEICOLI Capo III VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI Sezione I Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione
|
Art. 71.
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore
e loro rimorchi
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli
a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della
sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni
tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette
ad accertamento e sono indicate nel regolamento.
2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con
il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio)) per gli
aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando
interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche
costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore
e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonche' i
veicoli blindati.((40))
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con
gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le
prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1
e 2, nonche' le modalita' per il loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a
disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni
tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in
alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a cio' non
osta il diritto comunitario, l'omologazione e' effettuata in
applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per
le Nazioni unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal
Ministero dei trasporti.
5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti - ((Dipartimento
per i trasporti terrestri)), sono approvate tabelle e norme di
unificazione riguardanti le materie di propria competenza.((40))
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non
conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al
trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa e' da lire
duecentomila a lire ottocentomila. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 72
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere
equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore
termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a
0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli
autoveicoli devono altresi' essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se
trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici
punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna
categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'art. 162;
c) contachilometri aventi le caratteristiche stabilite dal
regolamento.
2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i
semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonche' classificati per
uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici,
immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t., devono altresi' essere equipaggiati con strisce
posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche
delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto
previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di
nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi
del presente comma dal 1∞ aprile 2005 ed i veicoli in circolazione
entro il (( 31 dicembre 2006 )). (47) (50)
2-ter. (( Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati
al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a
7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a
ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La
prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a
decorrere dal 1∞ gennaio 2007. )) Le caratteristiche tecniche di tali
dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature
per il pagamento automatico di pedagi anche urbani, oppure per la
ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilita'.
Possono altresi' essere equipaggiati con il segnale mobile
plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina
d'uso sono stabilite nel regolamento.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi
indicati nei commi 1 e 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di
veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati
al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1
riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresi'
essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con
propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o
possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in
relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in
dipendenza di particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme
specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati
ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad
omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Dipartimento per
i trasporti terrestri, secondo modalita' stabilite con decreti del
Ministro dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli
stessi decreti e' indicata la documentazione che l'interessato deve
esibire a corredo della domanda di omologazione.(40)
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresi' stabilite, per i
dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche
relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e
di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la
conformita' dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a
quelle attuative e le modalita' dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a dispositivi
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono
quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei
dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto
dai richiamati decreti, l'omologazione e' effettuata in applicazione
delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti
o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni
Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei
trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei
dispositivi di cui sopra puo' essere riconosciuta valida in Italia a
condizione di reciprocita' e fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro dei trasporti puo' essere reso
obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi
carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive,
funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente
articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente
articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non
sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
------------------
AGGIORNAMENTO (47)
Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla
L. 1 agosto 2003, n. 214 ha disposto che le disposizioni del comma
2-bis del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1∞ luglio
2004.
------------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla
L. 1 agosto 2003, n. 214, come modificato dal D.L. 24 dicembre 2003,
n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n.
47, ha disposto (con l'art. 7, comma 5-bis) che le disposizioni del
comma 2-bis del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal 1∞
gennaio 2005.
Art. 73.
Veicoli su rotaia in sede promiscua
1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono
essere muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione
visiva e acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono
essere muniti di dispositivi tali da consentire al conducente
l'agevole visibilita' anche a tergo. Negli stessi il campo di
visibilita' del conducente, In avanti e lateralmente, deve essere
tale da consentirgli di guidare con sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le
caratteristiche e le modalita' di installazione dei dispositivi di
cui al comma 1, nonche' le caratteristiche del campo di visibilita'
del conducente.
3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia
mancante di alcuno dei dispositivi previsti dal presente articolo o
nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso il campo di
visibilita', non sia conforme per caratteristiche o modalita' di
installazione e funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 74.
Dati di identificazione
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i
rimorchi devono avere per costruzione:
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al
veicolo stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se non
realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in
modo tale da non poter essere cancellato o alterato.
2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere
collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente
non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del
veicolo stesso.
3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della
struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia
illegibbile, deve essere riprodotto, a cura degli ((uffici competenti
del Dipartimento per i trasporti terrestri)), un numero distintivo,
preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso.
((40))
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalita'
di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di
identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le
caratteristiche e le modalita' di applicazione del numero di ufficio
di cui al comma 3.
5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono
quelle contenute nelle predette direttive; e' fatta salva la facolta'
per gli interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione
delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti
e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni
Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro dei
trasporti.
6. Chiunque contraffa', asporta, sostituisce, altera, cancella o
rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di
identificazione del telaio, e' punito, se il fatto non costituisce
reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire quattro milioni a lire sedici milioni. (6)
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 75
Accertamento dei requisiti di idoneita'
alla circolazione e omologazione
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i
rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti
all'accertamento dei dati di identificazione e della loro
corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche
costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice.
Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore
ausiliario di cilindrata fino a 50 cmfB0123, tale accertamento e'
limitato al solo motore.
(( 2. L'accertamento di cui al comma 1 puo' riguardare singoli
veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha
luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle
direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti
terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' stabilite con
decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata
la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della
domanda di accertamento. ))
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entita'
tecniche prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo;
questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2,
effettuata su un prototipo, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto e' indicata
la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della
domanda di omologazione.
(( 3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione
nazionale dei sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le
idonee procedure per la loro installazione quali elementi di
sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di
autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi,
componenti ed entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i
suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione
nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessita' di ottenere
l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui
all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che
sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a
sistemi, componenti ed entita' tecniche oggetto di direttive
comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per
le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di
installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette
direttive o regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di
cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle
direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti
terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. ))
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio
con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a
servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per
trasporto di persone di cui all'articolo 87, sono soggetti
all'accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o
parziale, rilasciata da uno Stato estero, puo' essere riconosciuta in
Italia a condizione di reciprocita'.
6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a veicoli privi di
carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha
luogo con le modalita' previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 76.
Certificato di approvazione, certificato di origine
e dichiarazione di conformita'
1. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
che ha proceduto con esito favorevole all'accertamento di cui
all'art. 75, comma 2, rilascia al costruttore del veicolo il
certificato di approvazione. (40)
2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato
di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando
si tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro delle
Comunita' europee che, a termine dell'art. 75, comma 4, sono soggetti
all' accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, il
certificato di origine e' sostituito dalla dichiarazione di
conformita' di cui al comma 6.
3. Il rilascio del certificato di approvazione e' sospeso per i
necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano
presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita
provenienza.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto
del certificato di approvazione e del certificato di origine.
5. Il Dipartimento per i trasporti terrestri, visto l'esito
favorevole dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75, comma
3, rilascia al costruttore il certificato di omologazione ed il
certificato che contiene la descrizione degli elementi che
caratterizzano il veicolo. (40)
6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato,
il costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di
conformita'. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal
Ministero dei trasporti per i veicoli di tipo omologato in Italia in
base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo e' conforme al
tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena
responsabilita' ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere
una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformita'
rilasciate. ((53))
7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori
diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore
rilascia, per al parte di propria competenza, la certificazione di
origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di
conformita', o da certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel
caso di omologazione in piu' fasi, le relative certificazioni sono
costituite dalle dichiarazioni di conformita'. I criteri e le
modalita' opertaive per le suddette omologazioni sono stabilite dal
Ministro dei trasporti, con proprio decreto. ((53))
8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformita' di cui ai
commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato e' soggetto,
ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. (6)
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
-------------
AGGIORNAMENTO (53)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto che " a decorrere dal 1
gennaio 2005 le dichiarazioni di conformita' di cui ai commi 6 e 7
del presente articolo, sono assoggettate all'imposta di bollo di cui
all'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni ".
Art. 77.
Controlli di conformita' al tipo omologato
1. Il Ministero dei trasporti ha facolta' di procedere, in
qualsiasi momento, all'accertamento della conformita' al tipo
omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i
quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformita'.
Ha facolta', inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione
dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa
qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato
rispetto della conformita' al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti i Ministeri
interessati, sono stabiliti i criteri e le modalita' per gli
accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I
relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione.
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al
tipo omologato e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione
a lire quattromilioni.
((3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed
entita' tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai
sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. E'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al
periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di
ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di
cui al presente comma, ancorche' installati sui veicoli, sono
soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI)).
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.(40)
(6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 78.
Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in
circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a
visita e prova presso i competenti uffici ((del Dipartimento per i
trasporti terrestri)) quando siano apportate una o piu' modifiche
alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi
d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato
sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni
dall'approvazione delle modifiche, gli ((uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri)) ne danno comunicazione ai
competenti uffici del P.R.A. Solo ai fini dei conseguenti adeguamenti
fiscali. ((40))
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e
funzionali, nonche' i dispositivi di equipaggiamento che possono
essere' modificati solo previa presentazione della documentazione
prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresi', le
modalita' per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di
circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate
modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di
omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure
con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito
favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un
veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e
che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte
visita e prova, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. (6)
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 79.
Efficienza dei veicoli a motore
e loro rimorchi in circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione
devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque
tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e
l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative
alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di
equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente
per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la
frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione,
la limitazione della rumorosita' e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscono a disposizioni
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono
quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle
caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola
con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non
regolarmente installati ((, ovvero circola con i dispositivi di cui
all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del
regolamento non funzionanti)), e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. La misura della sanzione e' da euro 1.000 a euro
10.000 se il veicolo e' utilizzato nelle competizioni previste dagli
articoli 9-bis e 9-ter.
(6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 80
Revisioni
1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i
criteri, i tempi e le modalita' per l'effettuazione della revisione
generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro
rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni
di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i veicoli
stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti
prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e
seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono
stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo
tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei
veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.(40)
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione
del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle
direttive della Comunita' europea relative al controllo tecnico dei
veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di
cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la
revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima
immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle
specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in
materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di
posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli
autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le
autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per
i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente,
salvo che siano stati gia' sottoposti nell'anno in corso a visita e
prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei
requisiti di sicurezza, rumorosita' ed inquinamento prescritti,
possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli
veicoli.(40)
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione
limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono
emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.(40)
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o
rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono
sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli
organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2,
intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione
del provvedimento di revisione singola.(40)
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a
particolari e contingenti situazioni operative degli uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto
dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore
capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente,
ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, puo' per
singole province individuate con proprio decreto affidare in
concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di
autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo della
meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad
imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio di
veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio,
l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte
nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le
suddette revisioni possono essere altresi' affidate in concessione ai
consorzi e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una
diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire
l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. (40)(69)
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di
requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei
al corretto esercizio delle attivita' di verifica e controllo per le
revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in
sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei
requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali
requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della
concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto
le modalita' tecniche e amministrative per le revisioni effettuate
dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese
di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli
sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici
sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con
le modalita' di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1'
dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti
terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in
qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle
qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel
regolamento.I relativi importi a carico delle officine dovranno
essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate
dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei
trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal
Ministro dell'economia e delle finanze.(40)
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che
l'impresa non sia piu' in possesso delle necessarie attrezzature,
oppure che le revisioni siano state effettuate in difformita' dalle
prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione
sono revocate.
12. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per
le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti
terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonche' quelle inerenti
ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione
effettuati dal Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri, ai sensi del comma 10.(40)
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le
modalita' che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei
trasporti, trasmettono all' ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della
revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo
eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonche'
l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al
fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si
dovra' procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento
della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di
circolazione sara' a disposizione presso gli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle
officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla
avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione
dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli
effetti la carta di circolazione.(40)
14. ((Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18,
chiunque)) circola con un veicolo che non sia stato presentato alla
prescritta revisione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Tale sanzione e' raddoppiabile in caso di revisione omessa per piu'
di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni
vigenti (( . . . )). ((L'organo accertatore annota sul documento di
circolazione che il veicolo e' sospeso dalla circolazione fino
all'effettuazione della revisione. E' consentita la circolazione del
veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al
comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per
la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui
si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All'accertamento
della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per
novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del
titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo)).
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia
stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalita'
stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni. Se nell'arco di due anni
decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l' ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la
concessione.(40)
16. L'accertamento della falsita' della certificazione di revisione
comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di
revisione falsa e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Da
tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. (6) (69)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
---------------
AGGIORNAMENTO (69)
Il D. 2 agosto 2007, n. 161 ha disposto che "la tariffa relativa
alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
eseguite dai funzionari degli Uffici della motorizzazione civile ai
sensi del presente articolo 80, e' fissata in Euro 45,00 che l'utente
corrisponde anticipatamente mediante versamento sul conto corrente
postale n. 9001 intestato al Dipartimento trasporti terrestri -
Roma".
Ha inoltre disposto che "la tariffa relativa alle operazioni di
revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dalle
imprese di cui al comma 8 del presente articolo 80, e' fissata in
Euro 45,00 che l'utente corrisponde anticipatamente all'impresa
interessata. A tale tariffa e' aggiunta quella prevista al punto 2)
della tabella 3) allegata alla legge 1∞ dicembre 1986, n. 870, che
l'utente corrisponde anticipatamente con le modalita' previste
dall'articolo 1, per l'annotazione dell'esito della revisione sulla
carta di circolazione".
Art. 81.
Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti
((Dipartimento per i trasporti terrestri))
1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia
di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da
dipendenti appartenenti ai ruoli ((del Dipartimento per i trasporti
terrestri)) della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o
dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura,
ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o
maturita' scientifica. ((40))
2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito
industriale, perito nautico, geometra o maturita' scientifica,
vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a
seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo
le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
3. Il regolamento determina i profili professionali che danno
titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi
precedenti.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono fissate le norme
e le modalita' di effettuazione del corso di qualificazione previsto
dal comma 2. (6)
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
TITOLO III DEI VEICOLI Capo III VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI Sezione II Destinazione ed uso dei veicoli
|
Art. 82.
Destinazione ed uso dei veicoli
1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in
base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo e' utilizzato, dietro
corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario
della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende
adibito a uso proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza
(taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6. Previa autorizzazione dell'((ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri)), gli autocarri possono essere utilizzati,
in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone.
L'autorizzazione e' rilasciata in base al nulla osta del prefetto.
Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'((ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri)) agli autobus destinati a
servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere
impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero
dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e
viceversa. ((40))
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive
del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui puo' essere
adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque
utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da
quelli indicati sulla carta di circolazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila e lire
quattrocentomila.
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per
il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione e' da sei a
dodici mesi. (6)
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 83.
Uso proprio
1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati
al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio,
la carta di circolazione puo' essere rilasciata soltanto a enti
pubblici, imprenditori, collettivita', per il soddisfacimento di
necessita' strettamente connesse con la loro attivita', a seguito di
accertamento effettuato dalla Direzione generale della M.C.T.C. sulla
sussitenza di tali necessita', secondo direttive emanate dal
Ministero dei trasporti con decreti ministeriali.
2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina
del trasporto di cose in conto proprio e' rilasciata sulla base della
licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su
detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per
l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio cosi' come previsto
dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Le
disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi
una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo
adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le
disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.
4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di
persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i
limiti stabiliti nella carta di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
5. La violazione di cui al comma 4 importa ( la sanzione accessoria
) della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due
a otto mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un
veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti
contenuti nella licenza e' punito (( con le sanzioni amministrative
previste dall'art. 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno
1974, n. 298. )) (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 84.
Locazione senza conducente
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
a locazione senza conducente quando il locatore, dietro
corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per
le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
2. E' ammessa, nell' ambito delle disposizioni che regolano i
trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunita' europee,
l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi,
autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali
risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle
Comunita' europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino
immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione
dello Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di
cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni puo' utilizzare
autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati
muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilita' mediante
contratto di locazione ed in proprieta' di altra impresa italiana
iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di
autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza
conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto
di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a
6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del
conducente, destinati al trasporto di persone, nonche' i veicoli per
il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi
destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli e' rilasciata sulla
base della prescritta licenza. ((41))
6. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, d'intesa con il
Ministro dell'interno, e' autorizzato a stabilire eventuali criteri
limitativi e le modalita' per il rilascio della carta di
circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non
destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinqecentomila a lire duemilioni se
trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero dal lire cinquantamila a
lire duecentomila se trattasi di altri veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione per un
periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
------------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 ha disposto che "la disposizione
di cui al comma 5 del presente articolo 84 si intende riferita alla
denuncia di inizio attivita' di cui allo stesso D.P.R. n. 481/2001
anziche' alla licenza".
Art. 85.
Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
e' disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
((2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti
specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale)).
3. La carta di circolazione di tali veicoli e' rilasciata sulla
base della licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non
destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione,
guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente
senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui
all'autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila e,
se si tratta di autobus, da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della
sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un
veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore
ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a
euro 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione e
dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI. (6)
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 86.
Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi
1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi e'
disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
(( 2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista
dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un
veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a
euro 6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative
accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della
patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto
e' incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno
due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della
revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai
quali e' stata sospesa o revocata la licenza.
3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza
ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla
licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 70 a euro 280. )) (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 87.
Servizio di linea per trasporto di persone
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
al servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato,
effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari
autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se
questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di
persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli
autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni
destinati a tale trasporto.
3. La carta di circolazione di tali veicoli e' rilasciata sulla
base del nulla osta emesso dalle autorita' competenti ad accordare le
relative concessioni.
4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente
sulle linee per le quali l'intestatario della carta di circolazione
ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte
in detto titolo. Il concedente la linea puo' autorizzare l'utilizzo
di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da
rimessa, purche' non sia pregiudicata la regolarita' del servizio. A
tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un
documento rilasciato dall'autorita' concedente, in cui sono indicate
le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli
possono essere utilizzati.
5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di
linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e in
via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero
dei trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto
persone parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle
rispettive autorita' competenti a rilasciare le concessioni.
6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a
tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le
quali ha titolo legale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria
della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 88.
Servizio di trasporto di cose per conto terzi
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando
l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi
di trasporto ordinati dal mittente.
2. La carta di circolazione e' rilasciata sulla base della
autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed e'
accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche
che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della
carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n.
298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a
pieno carico non superiore a 6 t.
3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli
non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati
nell'autorizzazione o nella carta di circolazione e' punito (( con le
sanzioni amministrative previste dall'art. 46, primo e secondo comma,
della legge 6 giugno 1974, n. 298. )) (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 89.
Servizio di linea per trasporto di cose
1. Il servizio di linea per trasporto di cose e' disciplinato dalle
leggi specifiche che regolano la materia. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 90.
Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza
1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi (( .
. . )) e' disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di
circolazione e' rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta
per effettuare il servizio.
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in
servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 91.
Locazione senza conducente con facolta' di acquistoleasing e vendita
di veicoli con patto di riservato dominio
1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facolta'
di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica
annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario
e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la
immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il
locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia
in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli
articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera
intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le
indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose
dalla circolazione dei veicoli, il locatario e' responsabile in
solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del
codice civile.
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato
dominio, il veicolo e' immatricolato al nome dell'acquirente, ma con
specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del
venditore e della data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse
indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica
all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all'acquirente
con patto di riservato dominio l'art. 196, comma 1. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 92.
Estratto dei documenti di circolazione o di guida
1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la
patente di guida e il certificato di abilitazione professionale,
ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono
consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze
inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono
a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un
estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti
l'originale per la durata massima di sessanta giorni.
((2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e
successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato
ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta
giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso
giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste
devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta
giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il
documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta.
Tale ricevuta non e' rinnovabile ne' reiterabile ed e' valida per la
circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni)).
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni. Alla contestazione di tre
violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca
dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991,
n. 264. Ogni altra irregolarita' nel rilascio della ricevuta e'
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila. (6)
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
TITOLO III DEI VEICOLI Capo III VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI Sezione III Documenti di circolazione e immatricolazione
|
Art. 93.
Formalita' necessarie per la circolazione degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono
essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso
((il Dipartimento per i trasporti terrestri)). ((40))
2. L'((ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri)) provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di
circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo,
indicando, ove ricorrano, anche le generalita' dell'usufruttario o
del locatario con facolta' di acquisto o del venditore con patto di
riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91. ((40))
3. La carta di circolazione non puo' essere rilasciata se non
sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto,
ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le
procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il
contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per
i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne
il traino. L'((ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri)), per i casi previsti dal comma 5, da' immediata
comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro
Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio
1990, n. 187. ((40))
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta
di circolazione, e' previsto il certificato di proprieta', rilasciato
dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9
luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura
dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo
rilascio della carta di circolazione. Della consegna e' data
comunicazione dal P.R.A. agli ((uffici competenti del Dipartimento
per i trasporti terrestri)) i tempi e le modalita' di tale
comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta
presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta. ((40))
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art.o 10, comma
1, e' rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere
accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo
stesso. Analogo speciale documento e' rilasciato alle macchine
agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art.
104, comma 8.
7. Chiuque circola con un veicolo per il quale non sia stata
rilasciata la carta di circolazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni. Alla medesima sanzione e' sottoposto separatamente
il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con
facolta' di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le
cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta
di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il
rilascio del certificato di proprieta' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila. La carta di circolazione e' ritirata da chi accerta la
violazione; e' inviata all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo
l'adempimento delle prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze
armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi
equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si
applicano le disposizioni dell'art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di
polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati
dall'((ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri)), su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza
tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo,
ufficio o comando viene rilasciata, dall'((ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri)) che ha immatricolato il
veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i
dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo e' destinato
esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono
stabilite le caratteristiche di tali veicoli. ((40))
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e
di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza
agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli
adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art.
94 devono essere gestiti dagli uffici di livello provinciale ((del
Dipartimento per i trasporti terrestri)) e del Pubblico Registro
Automobilistico gestito dall'ACI a mezzo di sistemi informatici
compatibili. La determinazione delle modalita' di interscambio dei
dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici
suindicati e tra essi e il cittadino e' disciplinata dal regolamento.
(6) ((40))
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 94.
Formalita' per il trasferimento di proprieta' degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza
dell'intestatario.
1. In caso di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di
stipulazione di locazione con facolta' di acquisto, il competente
ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta
giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata
autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione
del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonche'
all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprieta'.
((2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta
avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede
all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che
tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei
trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta 'di persona
giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede
all'aggiornamento della carta di circolazione)).
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire un milione a lire cinque milioni.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non e' stato
richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o
il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di
proprieta' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni e 500 mila.
((4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli
atti, ancorche' diversida quelli di cui al comma 1 del presente
articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta
di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del veicolo,
per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto
diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione,
nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225,
comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica
la sanzione prevista dal comma 3)).
5. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi
accerta le violazioni ((previste nei commi 4 e 4-bis)) ed e' inviata
all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri,
che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
(40)
6. Per gli atti di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in
vigore della presente disposizione e' consentito entro novanta giorni
procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie
regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di
circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla
titolarita' di beni mobili iscritti al Pubblico registro
automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei
relativi diritti, e' sufficiente produrre ai competenti uffici idonea
documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico
per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui e' dimostrata l'assenza di titolarita'
del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al
comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione
coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.
(6) ((80))
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 11, comma 6)
che "Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai
commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a
decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 5".
Art. 94-bis.
(( (Divieto di intestazione fittizia dei veicoli).
1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato
di proprieta' di cui al medesimo articolo e il certificato di
circolazione' di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati
qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione
simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del
responsabile civile della circolazione di un veicolo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia
ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di
quanto disposto dal medesimo comma 1 e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000.
La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia
la materiale disponibilita' del veicolo al quale si riferisce
l'operazione, nonche' al soggetto proprietario dissimulato.
3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di
cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma e'
soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui
agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di
circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni
amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione
e' disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno
accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento e'
divenuto definitivo.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno,
sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai
commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di
quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalita' di
cui al comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano
tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di
cui al predetto comma 1)).
Art. 95.
Carta provvisoria di circolazione, duplicato
ed estratto della carta di circolazione
1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa
avvenire contestualmente al rilascio dalla targa, l'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, all'atto della
immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di
circolazione della validita' massima di novanta giorni. (40)
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio,
attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte
di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione
amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264. ((80))
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata
rilasciata la carta provvisoria di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino
al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
7. Chiunque circola senza avere con se' l'estratto della carta di
circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
(6) ((80))
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 13, comma 1)
che "All'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del
1992, dopo le parole: "carta di circolazione," sono inserite le
seguenti: "anche con riferimento ai duplicati per smarrimento,
deterioramento o distruzione dell' originale,"".
Art. 96.
Adempimenti conseguenti al mancato pagamento
della tassa automobilistica
1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per
le tasse automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il mancato
pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica
al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi
dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento
entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la
cancellazione d'ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne
da' comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri per il ritiro d'ufficio delle targhe e della
carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalite'
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro dei trasporti.(40)
2. Avverso al provvedimento di cancellazione e' ammesso ricorso
entro trenta giorni al Ministro dell'economia e delle finanze.(40)
((2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano
le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93)).(6)
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 97
Circolazione dei ciclomotori
1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di
identificazione e costruttivi del veicolo, nonche' quelli della targa
e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti
terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264, con le modalita' stabilite con decreto dirigenziale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di
aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli
articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di
circolazione.
2. La targa e' personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare
la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle
targhe sono riservate allo Stato, che puo' affidarle con le modalita'
previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991,
n. 264.
3. Ciascun ciclomotore e' individuato nell'Archivio nazionale dei
veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica,
contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati
costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel
tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con
l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione
d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del veicolo sono
inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti
terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del
responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del
certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, secondo criteri di economicita' e di massima
semplificazione. (40)
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende
ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore a quella prevista
dall'art. 52 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa
sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad
aumentarne la velocita' oltre i limiti previsti dall'art. 52. ((80))
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o
piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel
certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocita'
superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila. (40) ((80))
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato
rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.
(40)
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui
dati non siano chiaramente visibili e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila. (40) ((80))
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi
da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore
munito delle suddette targhe e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a
euro seimilacentonovantasette.
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato
richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per
trasferimento della proprieta' secondo le modalita' previste dal
regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro trecentoventisette a euro milletrecentoundici.
Alla medesima sanzione e' sottoposto chi non comunica la cessazione
della circolazione. Il certificato di circolazione e' ritirato
immediatamente da chi accerta la violazione ed e' inviato al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che
provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle
prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o
distruzione del certificato di circolazione o della targa non
provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di
polizia e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. Alla
medesima sanzione e' soggetto chi non provvede a chiedere il
duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla
suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti
dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva
la facolta' degli enti da cui dipende il personale di polizia
stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente
che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle
caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti
istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in
caso di accertata illegittimita' della confisca e distruzione. Alla
violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di
sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso
di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per
novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel
biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
(6) (40) (47)
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
-------------
AGGIORNAMENTO (47)
Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo introdotto dalla legge di
conversione 1 agosto 2003, n. 214, avendo modificato l'art. 3 del
D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, ha conseguentemente disposto che il
medesimo art. 3 del D.Lgs. n. 9/2002, recante modifiche al presente
articolo, "entra in vigore il 1 luglio 2004".
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 14, comma 1)
che "All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole da: "da euro 78 a euro 311" fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 a euro
4.000. Alla sanzione da euro 779 a euro 3.119 e' soggetto chi
effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocita'
oltre i limiti previsti dall'articolo 52";
b) al comma 6, le parole: "da euro 38 a euro 155" sono sostituite
dalle seguenti: "da euro 389 a euro 1.559";
c) al comma 10, le parole: "da euro 23 a euro 92" sono sostituite
dalle seguenti: "da euro 78 a euro 311"".
Art. 98
Circolazione di prova
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso
diverso e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire quattrocentomila. La stessa sanzione
si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il
titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita
delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la
sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila; ne consegue in quest'ultimo caso
la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
4-bis. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162,
CONVERTITO CON L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201 )). (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 99
Foglio di via
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le
operazioni di accertamento e di controllo della idoneita' tecnica,
per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per
partecipare a riviste prescritte dall'autorita' militare, a mostre o
a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non e'
stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un
foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. (40)
((1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di
rimorchi e' consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti
abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O
provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai
transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli
nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalita'.
1-ter. E' consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N
o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a
riviste prescritte dall'autorita' militare, a mostre o a fiere
autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o
loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalita'.))
2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le
eventuali prescrizioni tecniche. La durata non puo' comunque eccedere
i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di
sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri puo' rilasciare
alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza
limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.
(40)
3. Chiunque circola senza avere con se' il foglio di via e/o la
targa provvisoria di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.
4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni
tecniche del foglio di via e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per piu'
di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa e' del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila e ne
consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (6)
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 100.
Targhe di immatricolazione degli autoveicoli,
dei motoveicoli e dei rimorchi
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e
posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa
contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore
contenente i dati di immatricolazione.
((3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non
possono essere abbinate contemporaneamente a piu' di un veicolo e
sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprieta',
costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facolta' di
acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla
circolazione)). ((80))
4. (( . . . )) i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una
motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice
dei dati di immatricolazione della motrice stessa. ((80))
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere
caratteristiche rifrangenti.
6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle
targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento,
l'intestatario della carta di circolazione puo' chiedere, per le
targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui
all'articolo 101, comma 1, e con le modalita' stabilite dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione
alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non
sia stata gia' utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta
di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente
l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal
rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo e'
consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente
articolo:
- i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
- la collocazione e le modalita' di installazione;
- le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche,
cromatiche e di leggibilita', nonche' i requisiti di idoneita' per
l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' vietato apporre
iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella
identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9,
lettera b) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o
contraffatta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentamila a lire centoventimila.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche
ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate e' punito ai
sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai
requisiti indicati. ((Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12))
consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo
amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione
accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa. Si
osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
(6)
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 11, comma 6)
che "Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai
commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a
decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 5".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 8) che "Le disposizioni
del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del
1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente
articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore
delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e comunque ai soli
rimorchi immatricolati dopo tale data. E' fatta salva la possibilita'
di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima
della data di cui al periodo precedente".
Art. 101.
Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a
motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro
dei trasporti con proprio decreto, sentiti il ((Ministro
dell'economia e delle finanze)) e il (( Ministro dell'economia e
delle finanze)), stabilisce il prezzo di vendita delle targhe
comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione
da destinare esclusivamente alle attivita' previste dall'art. 208,
comma 2. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto
con i Ministri ((dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture
e dei trasporti)), assegna annualmente i proventi derivanti dalla
quota di maggiorazione al ((Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti)) nella misura del venti per cento e al ((Dipartimento per
i trasporti terrestri)) nella misura dell'ottanta per cento. Il
((Ministro dell'economia e delle finanze)) e' autorizzato ad
adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
(39)((40))
2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall' ((ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri)) all'atto
dell'immatricolazione dei veicoli. ((40))
3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione
devono essere restituiti all' ((ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri)) in caso che l'interessato non ottenga
l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del
documento stesso. ((40))
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma
3, l' ((ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri)), su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A.,
provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e
della carta di circolazione.((40))
5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' soggetto, se il fatto non
costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione
amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
------------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 ha disposto che il secondo
periodo del comma 1 del presente articolo e' abrogato per la parte
incompatibile con l'art. 2, comma 5, dello stesso D.P.R. n. 474/2001.
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 102.
Smarrimento, sottrazione, deterioramento
e distruzione di targa
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle
targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di
circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi
di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano
ricevuta.
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di
smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che
queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere ((al
Dipartimento per i trasporti terrestri)) Una nuova immatricolazione
del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93. ((40))
3. Durante il periodo di cui al comma 2 e' consentita la
circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura
dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le
indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la
dimensione del pannello, nonche' i caratteri di iscrizione devono
essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere
sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano piu'
leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere
all'ufficio competente ((del Dipartimento per i trasporti terrestri))
Una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate
nell'art. 93. ((40))
5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100,
comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della
ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione
del veicolo.
6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe
di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di
prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola
con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli
adempimenti di cui ai commi 1 e 2, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente
leggibile e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. (6)
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 103
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione
dei veicoli a motore e dei rimorchi
1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo,
motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al
competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la distruzione,
la demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo
stesso, restituendo il certificato di proprieta' ((e la carta di
circolazione)). L'ufficio del P.R.A. ne da' immediata comunicazione
all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri,
provvedendo altresi' alla restituzione al medesimo ufficio della
carta di circolazione (( . . . )). Con il regolamento di esecuzione
sono stabilite le modalita' per lo scambio delle informazioni tra il
P.R.A. e Dipartimento per i trasporti terrestri. (40)
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresi',
ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la
consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta
giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi
dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il
veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei
documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato
ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. e'
tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 3
APRILE 2006, N. 152
(6) ((80))
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 11, comma 6)
che "Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai
commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a
decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 5".
TITOLO III DEI VEICOLI Capo IV CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI
|
Art. 104.
Sagome e masse limite delle macchine agricole
1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che
circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme
stabilite dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per
i rimorchi.
2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa
complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non puo'
eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o piu'
assi.
3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite
di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area
di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se
trattasi di veicoli a tre o piu' assi, la distanza fra due assi
contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al
comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
4. La massa massima sull'asse piu' caricato non puo' superare 10 t;
quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non puo'
superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola
semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in
condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa
della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve
essere inferiore al 15% per le macchine con velocita' inferiore a 15
km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non puo'
eccedere 16 t.
7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature
di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti
prescrizioni:
a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore
al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare
superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei
due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il
doppio di quella della trattrice non zavorrata;
d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano
mediano verticale longitudinale della trattrice;
e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati
non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle
norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei
commi precedenti;
f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto
degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi
oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che
l'attrezzatura sia equipaggiata con una o piu' ruote liberamente
orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di
appoggio.
8. Le macchine agricole che per necessita' funzionali hanno sagome
e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le
trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o
semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono
considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per
circolare su strada, dell'autorizzazione ((valida per due anni)) e
rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le
strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete
stradale. ((80))
9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e modalita' di applicazione di pannelli
e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri
dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel
regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele da osservare
durante la marcia su strada.
10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera
le sagome o le masse fissate e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola
eccezionale in violazione delle norme di bloccaggio degli attrezzi,
sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9
oppure senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentomila a lire ottocentomila.
12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola
eccezionale senza avere con se' l'autorizzazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila. Il viaggio potra' proseguire solo
dopo la esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di
corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.
13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione
amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10.
(6)
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 15, comma 2)
che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle
autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli
importi dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 104,
comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e, ove previsti,
degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento".
Art. 105.
Traino di macchine agricole
1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine
agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m.
2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono
trainare un solo rimorchio agricolo o non piu' di due macchine
operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati
dalla trattrice.
3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente e'
fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste
di disposivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del
veicolo traente.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 106.
Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento
delle macchine agricole
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono
essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale,
garantiscano sufficiente stabilita' sia quando circolano
isolatamente, sia quando effettuano il traino, se previsto, sia, in-
fine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei
quali deve essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le
macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite in modo
da consentire un idoneo campo di visibilita', anche quando sono
equipaggiate con cabina di guida chiusa, con dispositivi di
protezione del conducente e con attrezzi portati o semiportati. Il
sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e
confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.
2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite
di:
a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
b) dispositivi per la frenatura;
c) dispositivo di sterzo;
d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
e) dispositivo per la segnalazione acustica;
f) dispositivo retrovisore;
g) ruote o cingoli idonei per la maecia su strada;
h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti
pericolose;
i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte
per il traino;
l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro
del parabrezza.
3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento
all'elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b),
c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui
alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t
possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).
4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2,
lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui
all'art. 57, comma 2, lettera b), punto 1, se di massa complessiva
inferiore od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina
agricola traente per macchine operatrici trainate prive di freni,
possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) del
comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi
agricoli, e' consentito che i dispositivi di cui alla lettera a)
siano amovibili.
5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse
devono essere munite, quando non espressamente previste dal
regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fatte
salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di
emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono
essere stabilite caratteristiche, numero e modalita' di applicazione
dei dispositivi di cui al presente articolo.
6. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono
inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di
difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro,
nonche' per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.
7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a
disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della Commissione
delle Comunita' Europee, le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle predette direttive; per l'omologazione si fa salva la
facolta', per gli interessati, di richiedere l'applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o
nelle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni
unite - Commissione economica per l'Europa, accettati dal Ministero
competente per la materia.
8. Con gli stessi decreti puo' essere reso obbligatorio il rispetto
di norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2,
3, 4, 5 e 6. ((6))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 107.
Accertamento dei requisiti di idoneita'
delle macchine agricole
1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette
all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del
motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni
tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il
regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici
trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e
prova da parte degli ((uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri)), secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministero dei trasporti, di concerto con i Ministri ((delle politiche
agricole e forestali)) e ((del del lavoro e delle politiche
sociali)), fatte salve le competenze del ((Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio)) e in materia di emissioni inquinanti e
di rumore.((40))
3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o
entita' tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene effettuato
su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalita'
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato
interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le
competenze del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio)) in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti
salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale
rilasciata da uno stato estero puo' essere riconosciute valida in
Italia a condizione di reciprocita'. (6)((40))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 108.
Rilascio del certificato di idoneita' tecnica alla circolazione
e della carta di circolazione delle macchine agricole
1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le
esclusioni previste dall'art. 107, comma 1, devono essere munite di
un certificato di idoneita' tecnica alla circolazione ovvero di una
carta di circolazione.
2. (( Il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione , la
carta di circolazione ovvero il certificato di approvazione )) sono
rilasciati a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento di cui
all'art. 107, comma 1, sulla base di documentazione idonea a
stabilire l'origine della macchina agricola.
Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e le caratteristiche del
certificato di idoneita' tecnica e della carta di circolazione.
3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i
prototipi, la documentazione di origine e' costituita dal certificato
di origine dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da
chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Qualora gli
accertamenti siano richiesti per macchine agricole costruite con
parti staccate, deve essere inoltre esibita la documentazione
relativa alla provenienza delle parti impiegate.
4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il
costruttore o il suo legale rappresentante rilascia all'acquirente
una formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal Ministero
dei trasporti, attestante che la macchina agricola, in tutte le sue
parti, e' conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il
costruttore assume la piena responsabilita' a tutti gli effetti di
legge. La dichiarazione di conformita', quando ne sia ammesso il
rilascio, ha anche valore di certificato di origine.
5. Per le macchine agricole di tipo omologato (( il certificato di
idoneita' tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione
)) vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di conformita',
senza ulteriori accertamenti.
6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformita' per macchine
agricole non conformi al tipo omologato e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni.
7. Il rilascio del certificato di idoneita' tecnica o della carta
di circolazione e' sospeso qualora emergano elementi che facciano
ritenere la possibilita' della sussistenza di un reato perseguibile
ai sensi delle leggi penali. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 109.
Controlli di conformita' al tipo omologato
delle macchine agricole
1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato
sono identificati ai sensi dell'art. 74.
2. Il Ministero dei trasporti ha facolta' di prelevare e di
sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della
conformita' al tipo omologato le macchine agricole non ancora
immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale
e identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro dei
trasporti, emesso di concerto con i Ministri ((delle politiche
agricole e forestali)) e ((del lavoro e delle politiche sociali)),
fatte salve le competenze del ((Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio)) in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono
stabiliti i criteri e le modalita' per gli accertamenti e gli
eventuali prelievi, nonche' i relativi oneri a carico del titolare
dell'omologazione.((40))
3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' da seguire
fino alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca
dell'omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al
comma 2 risulti il mancato rispetto della conformita' della serie al
tipo omologato.
4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o
dispositivi non conformi ai tipi omologati e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni.
5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola
omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformita' non
munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 110.
Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneita'
tecnica alla circolazione delle macchine agricole
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a),
punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2, esclusi i rimorchi
agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le
altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su
strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta
di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera
a), punto 3), e lettera b), punto 1), con le esclusioni previste
all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva
non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal
regolamento per circolare su strada sono soggette al rilascio di un
certificato di idoneita' tecnica alla circolazione.
2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneita'
tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'((ufficio competente
del Dipartimento per i trasporti terrestri)) competente per
territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle
macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto
1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi
agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le
altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che
dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di
impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di
macchine agricole, nonche' a nome di enti e consorzi pubblici. ((40))
3. Il trasferimento di proprieta' delle macchine agricole soggette
all'immatricolazione, nonche' il trasferimento di sede ovvero di
residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro
trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla
carta di circolazione, all'((ufficio competente del Dipartimento per
i trasporti terrestri)) rispettivamente dal nuovo titolare e
dall'intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota
le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa.
Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di
proprieta' consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovra'
acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilita' e
provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalita'
indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili. ((40))
4. L'annotazione del trasferimento di proprieta' e' condizionata
dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al
comma 2.
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche
della carta di circolazione e del certificato di idoneita' tecnica,
nonche' le modalita' per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la
quale non e' stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero il
certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non
osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione
ovvero nel certificato di idoneita' tecnica, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprieta', di
sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione o del certificato di idoneita' tecnica alla
circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. (6)
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 111.
Revisione delle macchine agricole in circolazione
1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il ((Ministro delle
politiche agricole e forestali)), puo' disporre, con decreto
ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine
agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine
di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneita' per la
sicurezza della circolazione, nonche' lo stato di efficienza.((40))
2. Gli ((uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri)), qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di
cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di
singole macchine agricole.((40))
3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le
modalita' delle revisioni di cui al presente articolo, nonche', ove
ricorrano, i criteri per l'accertamento dei requisiti minimi
d'idoneita' cui devono corrispondere le macchine agricole in
circolazione e del loro stato di efficienza.
4. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, puo' modificare la
normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto
stabilito in materia da disposizioni della Comunita' economica
europea.
5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni dell'art. 80, comma 7.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non e'
stata presentata alla revisione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o
del certificato di idoneita' tecnica , secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 112.
Modifiche dei requisiti di idoneita' delle macchine agricole in
circolazione e aggiornamento del documento di circolazione
1. Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai
sensi dell'art. 107 non devono presentare difformita' rispetto alle
caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel
certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, ne' alterazioni o
danneggiamenti dei dispositivi prescritti.
2. Gli ((uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri)), su richiesta dell'interessato, sottopongono alla visita
e prova di accertamento prevista all'art. 107, comma 2, la macchina
agricola alla quale siano state modificate una o piu' caratteristiche
oppure uno o piu' dispositivi indicati nel documento di circolazione;
a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento i predetti uffici
provvedono all'aggiornamento del documento stesso. ((40))
3. Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al
rilascio della carta di circolazione si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.
4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme
nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonche' con i
dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o
mancanti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centomila a lire quattrocentomila, salvo che il
fatto costituisca reato. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (6)
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 113.
Targhe delle macchine agricole
1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2,
lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere
munite posteriormente di una targa contenente i dati di
immatricolazione.
2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere
individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente,
quando sia occultata la visibilita' della targa d'immatricolazione di
quest'ultima ).
3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non
superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa
contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.
4. La targatura e' disciplinata dalle disposizioni degli articoli (
99, ) 100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione,
distribuzione e restituzione delle targhe si applica l'art. 101.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo (( e'
soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie ))
stabilite dagli articoli 100, 101 e 102.
6. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le
modalita' per l'applicazione di quanto previsto al comma 4. (6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
Art. 114.
Circolazione su strada delle macchine operatrici
1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare
per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per
le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle
stabilite dall'art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad
immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri, che rilasciano la carta di circolazione a colui
che dichiari di essere il proprietario del veicolo. (40)
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette
altresi' alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109,
111 e 112. Le macchine operatrici che per necessita' funzionali hanno
sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono
considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le
norme previste dall'art. 104, comma 8 ((, salvo che l'autorizzazione
per circolare ivi prevista e' valida per un anno e rinnovabile)).
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono
essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le
macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale
targa di immatricolazione.
5. La modalita' per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonche'
per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarita' del veicolo
ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
6. Le modalita' per l' immatricolazione e la targatura sono
stabilite dal regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,
previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.
.ri, (6)
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si
applicano dal 1∞ ottobre 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
TITOLO IV GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
|
Art. 115.
Requisiti per la guida dei veicoli
e la conduzione di animali
1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per
requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o
condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi
o altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori purche' non trasporti
altre persone oltre al conducente;
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125
cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine
agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di
peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocita' di
40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A,
sempreche' non trasportino altre persone oltre al conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il
trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale,
con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate
alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al
conducente; macchine operatrici;
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni,
autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva
a pieno carico non superi 7,5 t; (59) (74a)
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a
pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi,
superi 7,5 t, purche' munito di un certificato di abilitazione
professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri; (40)
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della
lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di
abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in
servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri,
autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonche' i
mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
((1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono
titolari di patente diguida e' consentita, a fini di esercitazione,
la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di
rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica
riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purche'
accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di
categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di
un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore
o dal legale rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis puo'
procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al
medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso
pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su
strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso
un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo
non puo' prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che
non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere
munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche
"GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo
122.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in
caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore e' responsabile del
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il
genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con il tutore del
conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il
minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle
disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni
amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, e' sempre
disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per
la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni
dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al
presente comma il minore non puo' conseguire di nuovo
l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.
1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il
minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione,
si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122,
comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresi' le
disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo)).
2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la
cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t ((Tale
limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni
qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti
fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita' stabilite
nel regolamento));
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni,
autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale
limite puo' essere elevato, anno per anno, ((fino a sessantotto))
anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui
requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica
annuale, ((con oneri a carico del richiedente,)) secondo le modalita'
stabilite nel regolamento.
((2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato
ottanta anni puo' continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i
quali e' richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora
consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica
locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita
medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente,
rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici
prescritti)).
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle
condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto, salvo quanto
disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1,
lettera e), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A,
che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che
trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a
125 cc e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. La stessa sanzione
si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero
senza aver compiuto gli anni diciotto.
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di veicoli o di
animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si
trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila se si tratta di veicolo o alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila
a lire centoventimila se si tratta di animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse
con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
-------------
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.LGS. 21 novembre 2005, n. 286 ha disposto (con l'art. 18,
comma 1, lettera a)) che i conducenti, muniti della carta di
qualificazione del conducente, devono aver compiuto 18 anni, per
guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui e' richiesta la
patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni
di massa di cui al comma 1, lettera d), numero 2 del del presente
articolo.
-------------
AGGIORNAMENTO (74a)
Il D.LGS. 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal D.LGS. 22
dicembre 2008, n. 214, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera
a)) che i conducenti muniti della carta di qualificazione del
conducente devono aver compiuto 18 anni per guidare veicoli adibiti
al trasporto di merci per cui e' richiesta la patente di guida delle
categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui al
comma 1, lettera d), numero 2), del presente articolo, a condizione
di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all'articolo
19, comma 2 dello stesso D.LGS. 286/2005.
Art. 116
Patente, certificato di abilitazione professionale per
la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato
di idoneita' alla guida di ciclomotori
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri.(40)
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di eta' che abbia
compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneita' alla
guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale,
organizzato secondo le modalita' di cui al comma 11-bis.
1-ter. A decorrere dal 1∞ ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro
che compiano la maggiore eta' a partire dalla medesima data e che non
siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente
di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui
all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del
ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la
maggiore eta' conseguono il certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da
certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e
psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione
presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di
cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.
1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei
ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi
compresa quella speciale. Fino alla data del 30 settembre 2009, la
certificazione potra' essere limitata all'esistenza di condizioni
psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore,
eseguita dal medico di medicina generale;
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneita'
alla guida di ciclomotori i conducenti gia' muniti di patente di
guida; i titolari di certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento
di una patente.
2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente di guida
occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei
requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce
il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato,
attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida,
dei certificati di idoneita' alla guida e dei certificati di
abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima
semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei
medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui
all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
264. (40)
3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si
distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli
indicati per le rispettive categorie:
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa
complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, non e' superiore a 8, anche se
trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la
massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa
complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5
t;
C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la
cui guida e' richiesta la patente della categoria D;
D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone
il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e'
superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero;
E - Autoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente delle
categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia
abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli
indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati
destinati al trasporto di persone e autosnodati, purche' il
conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e'
richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purche'
il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali
e' richiesta la patente della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno
carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu'
minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A,
B, C e D, anche se alla guida dei veicoli trainanti un rimorchio
leggero. Le suddetti patenti possono essere limitate alla guida di
veicoli di particolari tipi e caratteristiche nonche' con determinate
prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui
all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla
patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra,
e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non
possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con
conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le
autoambulanze, nonche' i veicoli adibiti al trasporto di merci
pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i
quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il
trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio
del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti
della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al
comma 8-bis.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali
e' richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che gia' lo
siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida e' richiesta la
patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validita' della patente puo' essere estesa dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo
accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a
categorie di veicoli diversi. (40)
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare
tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con
conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente
di categoria E, correlata con patente di categoria C, di eta'
inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al
trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3,
i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E,
correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni
ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o
di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono
conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato
dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei programmi di esami
stabiliti nel regolamento. Tale certificato non puo' essere
rilasciato a mutilati o minorati fisici. I conducenti di veicoli
adibiti a servizi di emergenza ottengono il rilascio della relativa
abilitazione professionale esibendo certificazione, che sara'
definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dalla quale risulti la loro idoneita' allo svolgimento di
tale attivita'. (12) (22) (40)
8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a
mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di
categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla
conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica
certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base
alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo
119, comma 10.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia
abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati
trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la
prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo
certificato di abilitazione, idoneita', capacita' o formazione
professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati
ai mutilati e ai minorati fisici. (40)
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo
nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei
certificati professionali di cui al comma 9 nonche' i requisiti, le
modalita' e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello
stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative
caratteristiche, della patente di guida, anche ai fini di evitare
rischi di falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro
comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso
comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale Dipartimento
per i trasporti terrestri che trasmette per posta, alla nuova
residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di
convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i
comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su
supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto
trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla
data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di
anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza
senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle
attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi
dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870, per la
certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia
stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito
non e' titolare di patente di guida, sono responsabili in solido
dell'omesso pagamento. (22) (40)
11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al
comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle
autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato e' subordinato
ad un esame (( . . . )) svolto da un funzionario esaminatore del
Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano
istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono
partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della
scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini
dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono
stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e
dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri,
apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole,
istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in
attivita' collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti
prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. ((La prova
di verifica dei corsi)) organizzati in ambito scolastico e' espletata
da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti
terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi.
((Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo e' svolta
una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di
elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di
emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma
1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo
periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare,
previa idonea attivita' di formazione, una prova pratica di guida del
ciclomotore)). Ai fini della copertura dei costi di organizzazione
dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono assegnati i
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura
prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le direttive, le modalita', i programmi dei corsi e
delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria. ((80))
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, lo
affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la
patente di guida, il certificato di idoneita' di cui ai commi 1-bis e
1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito
la patente di guida e' punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro
9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza
patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti
previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato
nel biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno.
Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale
in composizione monocratica. (19)
13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti
di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato
di idoneita' di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecentosedici a
euro duemilasessantacinque. (40) (47)
14. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2002, N. 9
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo
munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione
professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando
prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove
non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi
all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o
alla carta di qualificazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.
(40)
16. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 APRILE 1994, N. 575.
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15
importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non e'
possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si
osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
-------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 1 aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
30 maggio 1995, n. 204, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Il
termine del 1 luglio 1994 di cui all'articolo 116, comma 8, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato
dall'articolo 57, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 360, concernente il rilascio del certificato del
tipo K.E. ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza
senza sostenere il relativo esame, e' prorogato al 30 giugno 1995".
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
La Corte costituzionale, con la sentenza 9-10 gennaio 1997, n. 3
(in G.U. 1a s.s. 15/1/1997, n. 3) ha dichiarato la illegittimita'
costituzionale del comma 13 del presente articolo 116 "nella parte in
cui punisce con la sanzione penale, colui che, munito di patente di
categoria B, C o D, guida un veicolo per il quale e' richiesta
patente di categoria A".
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha diposto (con l'art. 17, comma 25)
che gli obblighi di eseguire i versamenti di cui al comma 11 del
presente articolo sono soppressi.
La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 26) che e'
soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di
cui al comma 8 del presente articolo.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 ha disposto che il comma 13-bis del
presente articolo 116 entra in vigore il 1∞ gennaio 2004.
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre 2002,
n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, ha
disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in vigore
del medesimo D.lgs. 9/2002.
-------------
AGGIORNAMENTO (47)
Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo introdotto dalla legge di
conversione 1 agosto 2003, n. 214, avendo modificato l'art. 18 del
D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, ha conseguentemente disposto che il
comma 13-bis del presente articolo "entra in vigore il 1 luglio
2004".
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 17, comma 2)
che "Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al superamento
di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a
decorrere dal 19 gennaio 2011".
Art. 117
Limitazioni nella guida
1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A,
rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle
disposizioni comunitarie in materia di patenti.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di
categoria B non e' consentito il superamento della velocita' di 100
km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane
principali.
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo
anno dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli aventi
una potenza specifica, riferita alla tara, ((superiore a 55 kW/t. Nel
caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo
si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le
limitazioni di cui al presente comma non si applicano)) ai veicoli
adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi
dell'articolo 188, purche' la persona invalida sia presente sul
veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente
codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75,
comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al
presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della
patente di guida. (68) (70) (71a) (74) (76a) ((80))
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per l'indicazione
sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.
Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla
data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocita' sono automatiche e
decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo
121. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1 APRILE 1995, N. 98, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 204.
5. Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni
dal conseguimento della patente, circola oltrepassando i limiti di
guida e di velocita' di cui al presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro
594. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della validita' della patente da due ad otto mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (68)
-------------
AGGIORNAMENTO (68)
Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con L. 2 ottobre 2007, n.
160, ha stabilito che "Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo
117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1,
lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di
patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto".
N.B.: per le precedenti modifiche relative alle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al comma 5 del presente articolo
vedere il D.M. 29/12/2006 in G.U. 30/12/2006, n. 302.
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con L. 2 ottobre 2007, n.
160, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito
con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con
l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo
117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1,
lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di
patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1∞ luglio
2008".
-------------
AGGIORNAMENTO (71a)
Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con L. 2 ottobre 2007, n.
160, come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con
modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art.
2, comma 2) che "Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117
del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1,
lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di
patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1∞ gennaio
2009".
-------------
AGGIORNAMENTO (74)
Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con L. 2 ottobre 2007, n.
160, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito
con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con
l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo
117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1,
lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di
patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1∞ gennaio
2010".
-------------
AGGIORNAMENTO (76a)
Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con L. 2 ottobre 2007, n.
160, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito
con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con
l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo
117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1,
lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di
patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal "1∞
gennaio 2011".
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 18, comma 2)
che "Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di
categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 118.
Patente e certificato di idoneita' per la guida
di filoveicoli
1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la
patente di guida per autoveicoli , il certificato di abilitazione
professionale nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di
persone e un certificato di idoneita' rilasciato dal competente
ufficio ((del Dipartimento per i trasporti terrestri)), su proposta
della azienda interessata. ((40))
2. La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di
abilitazione professionale di cui devono essere muniti i conducenti
di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti
per i corrispondenti autoveicoli.
3. Il certificato di idoneita' si consegue mediante esame che deve
essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un
veicolo filoviario da effettuarsi con la assistenza di un guidatore
gia' autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico della
azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore
di filobus.
4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalita' ed i
programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di
idoneita'.
5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non
favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che
abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno
trenta giorni.
6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato
gli esami un certificato di idoneita' alle funzioni di guidatore di
filobus, che e' valido solo se accompagnato dalla patente per
autoveicoli di cui al comma 2 e dal certificato di abilitazione
professionale, qualora prescritto. Il certificato di idoneita'
abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.
7. La validita' nel tempo del certificato di idoneita' e' la stessa
della patente di guida in possesso dell'interessato ai sensi del
comma 2. Quando la patente viene confermata di validita' a norma
dell'art. 126, l'ufficio competente provvede ad analoga conferma per
anni cinque del certificato di idoneita'. Se la validita' della
patente non viene confermata, il certificato di idoneita' deve essere
ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.
8. I competenti uffici ((del Dipartimento per i trasporti
terrestri)) possono disporre che siano sottoposti a visita medica o
ad esame di idoneita' i titolari del certificato di idoneita' alla
guida di vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza
dei requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneita'. ((40))
9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della
patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai
certificati di idoneita' alla guida dei filoveicoli per fatti
derivanti dalla guida degli stessi.
10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato
di idoneita' alla guida di filoveicoli e' ammesso ricorso al Ministro
dei trasporti.
11. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un filoveicolo,
ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della
patente di guida per autoveicoli , del certificato di abilitazione
professionale, quando richiesto, o del certificato di idoneita' e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila.
12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di
guida e del certificato di abilitazione professionale, quando
richiesto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza
essere munito del certificato di idoneita' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 119.
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento
della patente di guida
1. Non puo' ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto
da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione
psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con
sicurezza veicoli a motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i
casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato dall'ufficio della unita'
sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite
funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato puo'
essere effettuato altresi' da un medico responsabile dei servizi di
base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al
ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico
delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio
permanente effettivo ((o in quiescenza)) o da un medico del ruolo
professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del
ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un
ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
((L'accertamento puo' essere effettuato dai medici di cui al periodo
precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle
amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purche' abbiano svolto
l'attivita' di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto
parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni)).
In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei
gabinetti medici.(40) ((80))
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti
dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o
la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, e'
effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e
malattie del ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno
l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo
controllo medico cui e' subordinata la conferma o la revisione della
patente di guida.
((2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici
per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria,
ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB,
l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il
non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti
clinicotossicologici le cui modalita' sono individuate con decreto
del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le
politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con
il medesimo provvedimento sono altresi' individuate le strutture
competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta
certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta
certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo
186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato
CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della
conferma di validita' delle patenti possedute, nonche' da coloro che
siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando
il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente.
Le relative spese sono a carico del richiedente)). ((80))
3. L'accertamento di cui ((ai commi 2 e 2-ter)) deve risultare da
certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione
della domanda per sostenere l'esame di guida. ((La certificazione
deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da
un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia)).
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici e' effettuato da
commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le
unita' sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici; Nel caso in cui il giudizio di
idoneita' non possa essere formulato in base ai soli accertamenti
clinici si dovra' procedere ad una prova pratica di guida su veicolo
adattato in relazione a particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di eta'
ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno
carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati adibiti al
trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia
superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal prefetto o dall'
ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;(40)
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti
clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui
al comma 2 dubbi circa l'idoneita' e la sicurezza della guida.
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la
revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie.
In tal caso la commissione medica e' integrata da un medico
specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla
specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale
((5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di
temporanea o permanente inidoneita' alla guida al competente ufficio
della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di
sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli
129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresi'
all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della
validita' della patente, anche con riferimento ai veicoli che la
stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del
rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validita'
ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I
provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del
termine di validita' della patente o i diversi provvedimenti, che
incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita
o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati
dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela,
qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una
nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari
periferici della societa' Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale
emerga una diversa valutazione. E' onere dell'interessato produrre la
nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale
proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo
regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini
comporta decadenza dalla possibilita' di esperire tali ricorsi)).
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida
emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a
norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei
casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o
permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti
definitivi. (47)
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al
comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della
collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della
riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le
patenti di guida;
b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalita' di funzionamento delle
commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovra' far parte
un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione,
qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla
lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovra' farne parte
un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che
manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie
alcoolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la
presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attivita'
di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei
soggetti con problemi e patologie alcoolcorrelati. Puo' intervenire,
ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia.(40)
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere
guidati con le patenti speciali di categorie A, B. C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni
mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano
opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia
integrato da specifica valutazione psicodiagnostica effettuata da
psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti
all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro della salute, e' istituito un apposito comitato tecnico che
ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni
sul progresso tecnico - scientifico che ha riflessi sulla guida dei
veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.(40)
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
-------------
AGGIORNAMENTO (47)
Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla L. 1 agosto 2003,
n. 214 ha disposto che le disposizioni del comma 6 del presente
articolo hanno effetto dal 1∞ settembre 2003.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 23, comma 2)
che "Le spese relative all'attivita' di accertamento di cui
all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, inclusive degli
emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei
soggetti richiedenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 4) che "Le disposizioni
del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell'articolo 119 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera
c), del presente articolo, si applicano, rispettivamente, decorsi
dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al medesimo comma 2-ter"
Art. 120
(Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli
abilitativi di cui all'articolo 116).
1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di
abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori i delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati
sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad
eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli
73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di
provvedimenti riabilitativi, ((nonche' i soggetti destinatari dei
divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma
1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei
predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida
le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di
condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2
dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto
periodo del medesimo comma)).
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1,
lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive
indicate ((al primo periodo del comma 1)) del presente articolo
intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede
alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di
idoneita' alla guida di ciclomotori. La revoca non puo' essere
disposta se sono trascorsi piu' di tre anni dalla data di
applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio
in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati ((al
primo periodo del medesimo comma 1)).
3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al
comma 2 non puo' conseguire una nuova patente di guida prima che
siano trascorsi almeno tre anni.
4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i
provvedimenti di cui al comma 2 e' ammesso il ricorso al Ministro
dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' necessarie
per l' adeguamento del collegamento telematico tra il sistema
informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto
intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni
necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al
comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti
titoli intervenuta ai sensi del comma 2.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei
titoli abilitativi di cui all'articolo 116 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.
Art. 121.
Esame di idoneita'
1. L'idoneita' tecnica necessaria per il rilascio della patente di
guida si consegue superando una prova di verifica delle capacita' e
dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive,
modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei
trasporti sulla base delle direttive della Comunita' Europea e con il
ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro
necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati
professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneita' degli insegnanti
e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono
effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.
(40)
4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei
dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri che danno
titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3. (40)
5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme
e modalita' di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli
esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.
6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola puo'
svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei
allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e
legalmente costituiti. (40)
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
((8. La prova pratica di guida non puo' essere sostenuta prima che
sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per
esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122)).
9. A partire dal 1 gennaio 1995 la prova pratica di guida, con
esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A,
va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una
successiva prova deve trascorrere almeno un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da
inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova,
entro il termine di validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione
di guida. ((Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per
una volta soltanto, la prova pratica di guida)).
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esam
di guida, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri rilascia la patente di guida a chi ne h fatto richiesta ai
sensi dell'art. 116. (40)
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 122.
Esercitazioni di guida
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di
guida ovvero per l'estensione di validita' della patente ad altre
categorie di veicoli ed e' in possesso dei requisiti fisici e
psichici prescritti e' rilasciata un' autorizzazione per esercitarsi
alla guida ((, previo superamento della prova di controllo delle
cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire
entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il
conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo
precedente non sono consentite piu' di due prove)). ((80))
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su
veicoli delle categorie per le quali e' stata richiesta la patente o
l'estensione di validita' della medesima, purche' al suo fianco si
trovi, in funzione di istruttore, persona di eta' non superiore a
sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa
categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la
categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare
sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed
efficacemente in caso di necessita'. Se il veicolo non e' munito di
doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per
l'innesto a frizione, l'istruttore non puo' avere eta' superiore a
sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la
patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma
quelle di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono
essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica
"P". Tale contrassegno e' sostituito per i veicoli delle autoscuole
con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di tali
contrassegni e le modalita' di applicazione saranno determinate nel
regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto,
oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono
consentite in luoghi poco frequentati.
((5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di
categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade
extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola
con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e
le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente
comma)).
6. L'autorizzazione e' valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma
avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di
patente di guida ai sensi del comma 2, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni. La stessa sanzione si applica alla persona che funge
da istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a
fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente
valida ai sensi del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 20, comma 3)
che "Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del
1992, come modificato dalla lettera a) del comma 2 del presente
articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente
di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 123.
Autoscuole
1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la
formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica
da parte delle province ((, alle quali compete inoltre l'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 11-bis)).
3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio
attivita' e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti
sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti,
nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la
vigilanza tecnica sull'insegnamento.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti possono
presentare l'apposita dichiarazione di inizio attivita'. Il titolare
deve avere proprieta' e gestione diretta, personale, esclusiva e
permanente dell'esercizio, nonche' la gestione diretta dei beni
patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare
funzionamento nei confronti del concedente ; nel caso di apertura di
ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di autoscuola, per
ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti
prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere
dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile
didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare
ovvero anche, nel caso di societa' di persone o di capitali, quale
rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso ((dei
requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacita'
finanziaria)). PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40 (67)
5. La dichiarazione puo' essere presentata da chi abbia compiuto
gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di
adeguata capacita' finanziaria, di diploma di istruzione di secondo
grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di
guida con almeno un'esperienza biennale ((, maturata negli ultimi
cinque anni)). Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal
presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve
essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale
rappresentante.
6. La dichiarazione non puo' essere presentata dai delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono
sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle
misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve ((svolgere l'attivita' di formazione dei
conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria,))
possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di
insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei
trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica
professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si consorzino e
costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto
dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei
trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature,
possono essere adeguatamente ridotte. (40) ((80))
((7-bis. In ogni caso l'attivita' non puo' essere iniziata prima
della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di
cui al presente comma e' ripetuta successivamente ad intervalli di
tempo non superiori a tre anni)).
8. L'attivita' dell'autoscuola e' sospesa per un periodo da uno a
tre mesi quando:
a) l'attivita' dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o
degli istruttori che non siano piu' ritenuti idonei dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri; (40)
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del
regolare funzionamento dell'autoscuola. (40)
9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando:
a) siano venuti meno la capacita' finanziaria e i requisiti
morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione
in un quinquennio.
9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti
morali del titolare, a quest'ultimo e' parimenti revocata l'idoneita'
tecnica. L'interessato potra' conseguire una nuova idoneita'
trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta
riabilitazione.
10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i
requisiti minimi di capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita',
i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,
degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata
formazione iniziale delle autoscuole per conducenti; ((le modalita'
di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per
l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei
soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b);)) le prescrizioni sui
locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire
l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i
programmi di esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli
insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il
conseguimento della patente di guida.
((10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori
delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:
a) dalle autoscuole che svolgono l'attivita' di formazione dei
conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente
ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la
formazione integrale;
b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro
di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonche' dei criteri
specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di cui al comma 10)).
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di
inizio attivita' o i requisiti prescritti e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro
15.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione
della relativa attivita', ordinata dal competente ufficio secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in
forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di
quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio
abusivo dell'attivita' di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad
esercitare abusivamente l'attivita' di autoscuola e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a
euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del
presente articolo.
((11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di
istruttori di cui al comma 10 e' sospeso dalla regione
territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene
regolarmente;
b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in
carenza dei requisiti relativi all'idoneita' dei docenti, alle
attrezzature tecniche e al materiale didattico;
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di
reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e
b).
11-quater. La regione territorialmente competente o le province
autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla
prosecuzione dell'attivita' per i soggetti a carico dei quali, nei
due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione
ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore
provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del
medesimo comma)).
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida
su veicoli delle autoscuole, senza essere a cio' abilitato ed
autorizzato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per la
dichiarazione di inizio attivita' ((, fermo restando quanto previsto
dal comma 7-bis)). Con lo stesso regolamento saranno dettate norme
per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici,
dell'attivita' di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
-------------
AGGIORNAMENTO (67)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40, ha disposto (con l'art. 10, comma 5-ter) che
le modifiche apportate al comma 4, secondo e terzo periodo del
presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in
vigore dello stesso decreto 7/2007.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 20, comma 6)
che "Le autoscuole che esercitano attivita' di formazione dei
conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di
categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7
dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da
ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere
dalla prima variazione della titolarita' dell'autoscuola successiva
alla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 124. (9) (30)
Guida delle macchine agricole
e delle macchine operatrici
1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a
terra, nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che
circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui
all'art. 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indi-
cate dall'art. 115, comma 1, lettera c);
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole,
nonche' delle macchine operatrici;
c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e
le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente
adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con
patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'art. 116, comma
5.
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso
decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei
veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e
minorati fisici.
(( 4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza
essere munito della patente e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici
milioni. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui
all'articolo 116, comma 12.
4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. ))
Art. 125. (9) (47)
Validita' della patente di guida
1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide,
rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali e'
richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i
quali e' richiesta la patente delle categorie B e C.
(( 1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla
guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza
massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali,
sono valide per la guida dei veicoli per i quali e' richiesto il
certificato di idoneita' alla guida di cui all'articolo 116. ))
2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D
rilasciata a mutilati o minorati fisici e' valida soltanto per la
guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e
risultanti dalla carta di circolazione.
3. (( Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla
guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza
massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo )) per il
quale e' richiesta una patente di categoria diversa da quella della
patente di cui e' in possesso, (. . .) e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila.
4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie
A, B, C o D guida un veicolo diverso da quello indicato e
specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o
minorazione, ovvero,munito di patente speciale delle categorie A e B
quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo
di tipo diverso o per la cui guida e' prevista una patente di
categoria diversa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a
sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 126
Durata e conferma della validita' della patente di guida
1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni
dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il
cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni e a chi ha
superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a
mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per
cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di eta'.
La patente della categoria D e' valida per cinque anni.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo' stabilire
termini di validita' piu' ridotti per determinate categorie di
patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli
condotti, all'eta' dei conducenti o ai loro requisiti fisici e
psichici, determinando altresi' in quali casi debba addivenirsi alla
sostituzione della patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1,
per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'articolo
116, commi 8 e 8-bis, deve essere effettuato ogni cinque anni e
comunque in occasione della conferma di validita' della patente di
guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei
confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di
eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati adibiti
al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia
superiore a 20 t, e macchine operatrici. (15)
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli
accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono
effettuati ogni anno, salvo i periodi piu' brevi indicati sul
certificato di idoneita.
5. La validita' della patente e' confermata dal competente ufficio
centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette
per posta al titolare della patente di guida ((un duplicato della
patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validita')).
A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art.
119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, nel termine di cinque giorni
decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ((i dati
e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato
della patente di cui al precedente periodo)). Analogamente procedono
le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonche' i competenti
uffici del Ministero dei trasporti nei casi di cui all'art. 119,
comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i
conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di
aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi
dovuti per la conferma di validita' della patente di guida. Il
personale sanitario che effettua la visita e' responsabile in solido
dell'omesso pagamento. La ricevuta andra' conservata dal titolare
della patente per il periodo di validita'. ((Il titolare della
patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla
distruzione della patente scaduta di validita')). (40) ((80))
5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese
non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della
patente e' altresi' confermata, tranne per i casi previsti
nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorita'
diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che
rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei
requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle
ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del
tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza
all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il
cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5.
6. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al
comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la
conferma della validita' della patente, comunica al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri l'esito
dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli
129, comma 2, e 130. (40)
7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del
conducente la cui validita' sia scaduta e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
-------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni
dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11 ha disposto (con l'art. 2, comma 4)
che e' prorogata al 31 dicembre 1997 la validita' dei certificati di
abilitazione professionale di cui al comma 4 del presente articolo,
fermo restando che il certificato di abilitazione professionale deve
essere rinnovato contestualmente alla scadenza delle patente di guida
dei veicoli.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 21, comma 3)
che "Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 126 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1
del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di cui al comma 2".
Art. 126-bis
Patente a punti
1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un
punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226,
subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a
seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della
violazione di una delle norme per le quali e' prevista la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di
una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella
tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni
violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente piu' violazioni
delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di
quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano
nei casi in cui e' prevista la sospensione o la revoca della patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione
che comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta
giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende
definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi
amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i
termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di
trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di
polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del
termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza
dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere
effettuata a carico del conducente quale responsabile della
violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il
proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi
dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro
sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione,
i dati personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una
persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e'
tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo
di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro
obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona
fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato
motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. La comunicazione al
Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.
(54)
3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata agli interessati
dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun
conducente puo' controllare in tempo reale lo stato della propria
patente con le modalita' indicate dal Dipartimento per i trasporti
terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il punteggio
non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati
dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a cio'
autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di
riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione
professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza
di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.
((La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di
esame)). A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere
trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe
nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il
rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalita' di
svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6,
la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma
di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio,
determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il
limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti
punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di
una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del
punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino
a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente
deve sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica di cui all'articolo
128. ((Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente
che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita
di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non
contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima
violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque
punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti,)) l'ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su
comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida,
dispone la revisione della patente di guida. ((PERIODO SOPPRESSO
DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120)) Qualora il titolare della patente
non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla
notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida e'
sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento
di sospensione e' notificato al titolare della patente a cura degli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al
ritiro ed alla conservazione del documento.
((6-bis. Per le violazioni penali per le quali e' prevista una
diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere
del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti
irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura
penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica
all'organo accertatore, che entro, trenta giorni dal ricevimento ne
da' notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida)).
-------------
AGGIORNAMENTO (54)
La Corte costituzionale con sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 (in
G.U. 1a s.s. 26/01/2005, n. 4) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, nella parte in cui dispone
che "nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione
deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo
che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta,
all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente
del conducente al momento della commessa violazione", anziche' "nel
caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del
veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire,
all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente
del conducente al momento della commessa violazione".
.
Art. 127. (9)(11)(31)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 104 ))
Art. 128.
Revisione della patente di guida
1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri, nonche' il prefetto nei casi ((previsti dagli articoli 186
e 187)), possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso
la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame
di idoneita' i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi
sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici
prescritti o dell'idoneita' tecnica. L'esito della visita medica o
dell'esame di idoneita' sono comunicati ai competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali
provvedimenti di sospensione o revoca della patente. (40)
((1-bis. I responsabili delle unita' di terapia intensiva o di
neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma
di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al
periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida.
La successiva idoneita' alla guida e' valutata dalla commissione
medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo
specialista dell'unita' riabilitativa che ha seguito l'evoluzione
clinica del paziente.
1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di
cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un
incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a
suo carico sia stata contestata la violazione di una delle
disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida.
1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di
cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia
autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente
codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida
2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si
sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi
da 1 a 1-quater e' sempre disposta la sospensione della patente di
guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito
favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere
del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini
della revisione, senza necessita' di emissione di un ulteriore
provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto.
Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di
guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo
219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque
circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla
guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei
citati commi da 1 a 1-quater)).
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120)).
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 129.
Sospensione della patente di guida
1. La patente di guida e' sospesa, per la durata stabilita nel
provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione
amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella
violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate
nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme
indicato.
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.
2. La patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato qualora, in
sede di accertamento sanitario per la conferma di validita' o per la
revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea
perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal
caso la patente e' sospesa fintanto che l'interessato non produca la
certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero
dei prescritti requisiti psichici e fisici. (15)
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida e'
sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Nei restanti casi la patente di guida e' sospesa dal
prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti
rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove e' stato
commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti.
Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorita' competente dello
Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul
documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto da'
immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali del
Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del
collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi
informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della
Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del
personale del Ministero dell'interno. (40)
((4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2
e' atto definitivo.)) ((47))
-------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dlla
L. 5 gennaio 1996, n. 11 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che i
provvedimenti di sospensione e di revoca della patente di guida,
conseguenti alla perdita dei requisiti fisici e psichici, previsti
dal presente comma, sono adottati dal prefetto anche successivamente
al 30 settembre 1995, qualora la relativa certificazione sanitaria
sia stata rilasciata anteriormente al 1 ottobre 1995.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
-------------
AGGIORNAMENTO (47)
Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla L. 1 agosto 2003,
n. 214 ha disposto che "le disposizioni del comma 4 del presente
articolo hanno effetto dal 1 settembre 2003".
Art. 130
Revoca della patente di guida
1. La patente di guida e' revocata dai competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri: (40)
a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere
permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi
dell'art. 128, risulti non piu' idoneo; (24) (33) (46)
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della
propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
2. Allorche' siano cessati i motivi che hanno determinato il
provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato puo'
direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e
fisici previsti per la conferma di validita', una patente di guida di
categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che
siano operanti i criteri di propedeuticita' previsti dall'art. 116
per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le
limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla
data di rilascio della patente revocata. (15)
((2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi
del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere
permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto
definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, e' ammesso
ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il
provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato e ai
competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il
ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato)).
((47))
-------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dlla
L. 5 gennaio 1996, n. 11 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) i
provvedimenti di sospensione e di revoca della patente di guida,
conseguenti alla perdita dei requisiti fisici e psichici, previsti
dal presente articolo, sono adottati dal prefetto anche
successivamente al 30 settembre 1995, qualora la relativa
certificazione sanitaria sia stata rilasciata anteriormente al 1
ottobre 1995.
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
La Corte costituzionale, con sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354
(in G.U. 1a s.s. 28/10/1998, n. 43) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1 e 130,
comma 1, lett. b), del presente decreto, nella versione anteriore al
d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui prevede la revoca
della patente nei confronti di coloro che "sono stati" sottoposti a
misure di sicurezza personali.
-------------
AGGIORNAMENTO (33)
La Corte costituzionale con sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (in
G.U. 1a s.s. 25/10/2000, n. 44) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli articoli 120, comma 1 e
130, comma 1, lett. b), del presente decreto legislativo, nella parte
in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di
coloro che sono sottoposti alla misura di cui all'art. 2 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
-------------
AGGIORNAMENTO (46)
La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno-15 luglio 2003, n.
239 (in G.U. 1a s.s. 23/7/2003, n. 29) dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 130, comma 1, lettera b), nella parte in
cui prevede la revoca della patente nei confronti delle persone
condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando
l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione
di reati della stessa natura".
-------------
AGGIORNAMENTO (47)
Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla L. 1 agosto 2003,
n. 214 ha disposto che le disposizioni del comma 2-bis, primo
periodo, del presente articolo hanno effetto dal 1∞ settembre 2003.
Art. 130-bis
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120 ))
Art. 131.
Agenti diplomatici esteri
1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da
agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre
persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti
previsti dalle norme internazionali, delle immunita' spettanti agli
agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali
dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari
esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.
2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo
appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di
carriera e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero dei
trasporti, su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia
ai sensi delle vigenti norme, previe visita e prova, quando
prescritte, la carta di circolazione e provvede all'immatricolazione,
assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle
caratteristiche determinate con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro degli affari esteri.
3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe
speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel
comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla
segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare
dell'autoveicolo.
4. La validita' delle speciali targhe di riconoscimento e delle
carte di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento
in cui cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo
appartiene. La relativa restituzione deve aver luogo non oltre il
termine di novanta giorni dalla scadenza.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione
di reciprocita', salvo gli accordi speciali con le organizzazioni
internazionali.
Art. 132. (8)
Circolazione dei veicoli immatricolati
negli Stati esteri
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno
Stato estero e che abbiano gia' adempiuto alle formalita' doganali,
(( o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331 )) se prescritte, sono ammessi a circolare in
Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di
immatricolazione dello Stato di origine.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini
residenti nel comune di Campione d'Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere
chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione
composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le
modalita' che verranno stabilite nel regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta
l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.
Art. 133.
Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione
1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno
Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti
posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.
2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle
convenzioni internazionali.
3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che
stranieri che circolano in Italia e' vietato l'uso di sigla diversa
da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.
Art. 134
Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti
a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri
1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati
temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione,
che abbiano gia' adempiuto alle formalita' doganali, se prescritte, e
appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri
che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione
della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una
speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati
in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero
ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e
gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato
dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a
cittadini comunitari (( o persone giuridiche costituite in uno dei
Paesi dell'Unione europea )) che abbiano, comunque, un rapporto
stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta,
secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione che al
momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio
legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1
scaduta di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo,
successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di
circolazione, ai sensi dell'articolo 93. (16)
---------------
AGGIORNAMENTO (16)
La Corte Costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n.
110 (in G.U. 1a ss. 17/4/1996, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo anche
quando sia disposta la proroga della carta di circolazione
successivamente al sequestro del veicolo.
Art. 135.
Circolazione con patenti di guida
rilasciate da Stati esteri
1. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso
internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in
Italia veicoli per i quali e' valida la loro patente o il loro
permesso, purche' non siano residenti in Italia da oltre un anno.
2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo
Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni
internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi devono essere
accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un
documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari
convenzioni internazionali.
3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale
rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati
veicoli, e' prescritto, altresi', il possesso di un certificato di
abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che
della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono
essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari
titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorita' competente
dello Stato ove e' stata rilasciata la patente.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del
certificato di abilitazione professionale o di idoneita', quando
prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso
internazionale, rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla
osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento
stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni
previste per i titolari di patente italiana.
Art. 136.
Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri
e da Stati della Comunita' europea
1. I titolari di patente in corso di validita', rilasciata da uno
Stato membro della Comunita' economica europea, che abbiano acquisito
la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e
dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle
stesse categorie per le quali e' valida la loro patente senza
sostenere l'esame di idoneita' di cui all'art. 121. La patente
sostituita e' restituita, da parte dell'autorita' italiana che ha
rilasciato la nuova patente, all'autorita' dello Stato membro che
l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il
certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere
al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a se stante.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di
reciprocita', anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da
Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi
internazionali.
3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro
Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente
dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti ripettivamente
dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e
fisici avviene a norma dell'art. 126, comma 5.
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non e' richiesto
qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire,
emessa da uno Stato membro della Comunita' europea, e' stato
subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a
quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova
patente non puo' essere accordata una validita' che vada oltre il
termine stabilito per la patente da sostituire.
5. Nel caso in cui e' richiesta la sostituzione, ai sensi dei
precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, gia' in
sostituzione di una precedente patente italiana, e' rilasciata una
nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per
ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di idoneita'.
((6. A coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno
dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente
rilasciata da uno Stato estero non piu' in corso di validita' si
applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.
6-bis. A coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno
dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di
patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione
professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un
altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero
non piu' in corso di validita' si applicano le sanzioni previste dai
commi 15 e 17 dell'articolo 116.))
7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non
oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento
abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validita',
ovvero a coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno
dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti
di cui sopra in corso di validita', si applicano le sanzioni previste
per chi guida con patente italiana scaduta di validita'.
Art. 137.
Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi
e permessi internazionali di guida
1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi
delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti,
sono rilasciati dagli ((uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri)), previa esibizione dei documenti di
circolazione nazionali. ((40))
2. I competenti uffici ((del Dipartimento per i trasporti
terrestri)) rilasciano i permessi internazionali di guida, previa
esibizione della patente. (11) (15) ((40))
-------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 ha disposto (con l'art. 16, comma
3) che le disposizioni contenute nell'art. 12, che hanno modificato
il comma 2 del presente articolo, sono rese operative decorsi
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui allo stesso D.P.R. 575/1994.
-------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni
dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, ha disposto (con l'art. 2, comma 2)
la modifica della data di entrata in vigore del D.P.R. 19 aprile
1994, n. 575 al 1∞ ottobre 1995; conseguentemente, viene modificata
la data di operativita' delle modifiche apportate dal comma 12 del
D.P.R. 575/1994 al comma 2 del presente articolo.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 138 (9) (14) (22) (47) (55)
Veicoli e conducenti delle Forze armate
1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli
di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione
militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di
riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui
agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle
strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene
rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti,
conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale
scorta provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del
personale in servizio:
a) all'addestramento all'individuazione e all'accertamento dei
requisiti necessariper la guida, all'esame di idoneita' e al
rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto
alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di
insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi
all'addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3
non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere,
senza sostenere l'esame di idoneita', la patente di guida per veicoli
delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza
stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero
della difesa, sempreche' la richiesta venga presentata per il tramite
dell'autorita' dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre
un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida
militare puo' ottenere la conversione in analogo certificato di
abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le
modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti, purche' gli
interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del
congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere
reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti
requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a
motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono
stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il
corpo e il Ministero dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di
materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le
prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme
vigenti in materia.
10. In ragione della pubblica utilita' del loro impiego in servizi
di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti
alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto
pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di
finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco dei Corpi dei vigili del fuoco delle province
autonome di (( Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta,
della Croce rossa )) italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei
Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile
nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente
rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con
targa civile e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma
3. La patente di guida e' sospesa dall'autorita' che l'ha rilasciata,
secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di
appartenenza.
12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio
rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle
corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purche' i
veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali
dell'amministrazione dello Stato.
Art. 139. (47)
(( Patente di servizio per il personale abilitato
allo svolgimento di compiti di polizia stradale ))
(( 1. Ai soggetti gia' in possesso di patente di guida e abilitati
allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1
e 3, lettera a), dell'articolo 12 e' rilasciata apposita patente di
servizio la cui validita' e' limitata alla guida di veicoli adibiti
all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di
appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti
e le modalita' per il rilascio della patente di cui al comma 1. ))
TITOLO V NORME DI COMPORTAMENTO
|
Art. 140.
Principio informatore della circolazione
1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non
costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che
sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto gia' previsto nei
precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.
Art. 141
Velocita'
1. E' obbligo del conducente regolare la velocita' del veicolo in
modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al
carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni
della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi
natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e
delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio
veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in
condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del
veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e dinanzi a
qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocita' nei
tratti di strada a visibilita' limitata, nelle curve, in prossimita'
delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da
fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei
passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di
insufficiente visibilita' per condizioni atmosferiche o per altre
cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di
strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresi', ridurre la velocita' e,
occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con
altri veicoli, in prossimita' degli attraversamenti pedonali e, in
ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a
scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi,
gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocita'.
6. Il conducente non deve circolare a velocita' talmente ridotta da
costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della
circolazione.
7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo e'
tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque
viola la disposizione del comma 5 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila. PERIODI SOPPRESSI DAL D.L. 27 GIUGNO 2003, N. 151,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 214.
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al
comma 7 la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da
lire trentamila a lire centoventimila.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila. ((68))
------------------
AGGIORNAMENTO (68)
Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con L. 2 ottobre 2007, n.
160 ha disposto che "chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7,
viola il presente articolo 141, e' punito con la sanzione
amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo
contro l'incidentalita' notturna".
Art. 142
Limiti di velocita'
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della
vita umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per le
autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90
km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane
locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la
possibilita' di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per
le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle
autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza per ogni senso di
marcia,(( dotate di apparecchiature debitamente omologate per il
calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,))
gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite
massimo di velocita' fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche
progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli
appositi segnali, sempreche' lo consentano l'intensita' del traffico,
le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalita'
dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di
qualsiasi natura, la velocita' massima non puo' superare i 110 km/h
per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della
strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione,
limiti di velocita' minimi e limiti di velocita' massimi, diversi da
quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada
quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma
1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le
direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di
adeguare tempestivamente i limiti di velocita' al venir meno delle
cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti puo' modificare i provvedimenti
presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle
proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al
comma 1. Lo stesso Ministro puo' anche disporre l'imposizione di
limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di
mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
puo' procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie,
con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.(40)
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le
velocita' sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle
merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato
all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano
carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri
abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su
pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli
altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui
alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei
centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico
superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle
autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80
km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di
massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei
centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t
se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma
6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei
centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad
eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere
indicate le velocita' massime consentite. Qualora si tratti di
complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui
rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale
obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h)
ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate,
ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocita'
restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocita'
sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate, anche per il calcolo della velocita' media di
percorrenza su tratti determinati, anche per il calcolo della
velocita' media di percorrenza su tratti determinati, nonche' le
registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi
autostradali, come precisato dal regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e
ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di
segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di
impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita', ovvero supera
i limiti massimi di velocita' di non oltre 10 km/h, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti
massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
(68)
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i
limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma ((da euro 500 a euro 2.000. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi)). (68)
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di
velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma ((da euro 779 a euro 3.119)). Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentamila a lire centoventimila.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse
alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e),
f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle
accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocita'
oltre il limite al quale e' tarato il limitatore di velocita' di cui
all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale
apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso
di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto
l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i
fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un
periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la
sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente
da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida
sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione
del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria e' la revoca
della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
((12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento
delle violazioni dei limiti massimi di velocita' stabiliti dal
presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di
rilevamento della velocita' ovvero attraverso l'utilizzazione di
dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle
violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1∞ agosto 2002, n.
168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al
50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui e'
stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le
relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui
dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai
commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo
precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di
cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei
proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati
effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme
derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione
di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e
dei relativi impianti, nonche' al potenziamento delle attivita' di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale,
nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle
spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilita'
interno.
12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero
dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui
sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare
complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1
dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come
risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli
interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione
degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei
proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e' ridotta del 30 per
cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di
cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al
primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4
dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per
ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette
inadempienze)). ((80))
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
------------------
AGGIORNAMENTO (68)
Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con L. 2 ottobre 2007, n.
160 ha disposto che "chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7,
viola i commi 8 e 9 del presente articolo, e' punito con la sanzione
amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo
contro l'incidentalita' notturna".
------------------
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 25, comma 3)
che "Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater
dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti
dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio
finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione
del decreto di cui al comma 2". .
Art. 143. (9) (40) (47)
Posizione dei veicoli sulla carreggiata
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata
e in prossimita' del margine destro della medesima, anche quando la
strada e' libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere
tenuti il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli
quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo
convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o
su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su
una carreggiata a senso unico di circolazione.
4. Quando una strada e' divisa in due carreggiate separate, si deve
percorrere quella di destra; quando e' divisa in tre carreggiate
separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale,
salvo diversa segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata e' a due o
piu' corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia piu'
libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al
sorpasso.
6. (COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2002, N. 9)
7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione,
quando una carreggiata e' a due o piu' corsie per senso di marcia, si
deve percorrere la corsia libera piu' a destra; la corsia o le corsie
di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti,
qualunque sia l'intensita' del traffico, possono impegnare la corsia
piu' opportuna in relazione alla direzione che essi intendono
prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non
possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a
destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformita' delle norme che
regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso
che in tale ipotesi e' consentita anche a destra.
8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono
procedere sui binari stessi purche', compatibilmente con le esigenze
della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram,
salva diversa segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di
un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra
della zona interessata dai binari, purche' rimangano sempre entro la
parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.
10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita
isola salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli,
salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato
determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a
sinistra del salvagente, purche' rimangano entro la parte della
carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purche' non
comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano e' soggetto (( alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20 )).
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei
raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilita',
ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia
divisa in piu' carreggiate separate, e' soggetto (( alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro
1.083,60 )). Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da
uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In
casi di recidiva la sospensione e' da due a sei mesi.
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 144.
Circolazione dei veicoli per file parallele
1. La circolazione per file parallele e' ammessa nelle carreggiate
ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densita' del
traffico e' tale che i veicoli occupano tutta la parte della
carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una
velocita' condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in
tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano. E'
ammessa, altresi', lungo il tronco stradale adducente a una
intersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso,
al segnale di via libera, essa deve continuare anche nell'area di
manovra dell'intersezione stessa.
2. Nella circolazione per file parallele e' consentito ai
conducenti di veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i
ciclomotori, di non mantenersi presso il margine della carreggiata,
pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta.
3. Il passaggio da una corsia all'altra e' consentito, previa la
necessaria segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la
prima corsia di destra per svoltare a destra, o l'ultima corsia di
sinistra per svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione
di velocita' o una volontaria sospensione della marcia al margine
della carreggiata, quando cio' non sia vietato. I conducenti che si
trovano nella prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da
detta corsia quando devono superare un veicolo senza motore o
comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 145. (47)
Precedenza
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare
la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero
laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha
l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo
diversa segnalazione.
3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i
conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli
circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.
4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle
intersezioni nelle quali sia cosi' stabilito dall'autorita'
competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con
apposito segnale.
5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della
striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando
sia cosi' stabilito dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 37 e
la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico
passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la
precedenza a chi circola sulla strada.
7. E' vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di
linee ferroviarie o tramviarie quando il conducente non ha la
possibilita' di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di
manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da
altre direzioni.
8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e
piste ciclabili e' fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare
la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se
le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimita'
dello sbocco sulla strada.
9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali
negativi della precedenza.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e'
soggetto (( alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20 )).
11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due
volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 146. (9) (29) (47)
Violazione della segnaletica stradale
1. L'utente della strada e' tenuto ad osservare i comportamenti
imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a
norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del
regolamento.
2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica
stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti
del traffico, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Sono fatte
salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 nonche'
dall'articolo 191, comma 4.
3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che
le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la
marcia stessa, e' soggetto (( alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 )). (29)
(( 3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di
due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due
volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. ))
------------------
AGGIORNAMENTO (29)
La legge 16 dicembre 1999, n. 494 ha disposto che "fino al 30
giugno 2001, nel centro abitato del comune di Roma, le sanzioni
amministrative previste dal comma 3 del presente art. 146, sono
elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; per le
infrazioni concernenti la fermata e la sosta e' disposto il blocco
del veicolo, sino al pagamento della sanzione irrogata. Nelle ipotesi
previste dal comma 3 del presente art. 146 ed in caso di accesso ai
settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni
amministrative e sempre limitatamente alle infrazioni commesse dai
conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui all'art,47 ,
comma 2, lettera b, categorie M2 e M3 del presente decreto
legislativo n. 285/1992, si applica la sanzione accessoria della
sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del medesimo
decreto legislativo secondo le procedure previste, per un periodo da
quindici giorni a due mesi".
Art. 147. (9)
Comportamento ai passaggi a livello
1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a
livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare
incidenti e devono (( osservare )) le segnalazioni indicate nell'art.
44.
2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o
semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in
prossimita' delle segnalazioni previste nel regolamento di cui
all'art. 44, comma 3, che nessun treno sia in vista e in caso
affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso contrario
devono fermarsi senza impegnarli.
3. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a
livello quando:
a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le
semibarriere;
b) siano in movimento di apertura le semibarriere;
c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o
acustica previsti dall'art. 44, comma 2,e dal regolamento, di cui al
comma 3 dello stesso articolo;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o
semibarriere previsti dal medesimo articolo.
4. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il
passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il
conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di
materiale impossibilita', deve fare tutto quanto gli e' possibile per
evitare ogni pericolo per le persone, nonche' fare in modo che i
conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile
dell'esistenza del pericolo.
5. Chiunque viola la disposizione del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.
6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due
anni, in una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte,
all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
dellla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 148.
Sorpasso
1. Il sorpasso e' la manovra mediante la quale un veicolo supera un
altro veicolo un animale o un pedone in movimento o fermi sulla
corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla
circolazione.
2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente
accertarsi:
a) che la visibilita' sia tale da consentire la manovra e che la
stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia
segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o
semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria
sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in
corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la
completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza
tra la propria velocita' e quella dell'utente da sorpassare, nonche'
della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria
o che precedono l'utente da sorpassare.
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della
strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita
segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo
rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e
riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o
intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in piu'
corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia
immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.
4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non
accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso
utente deve tenersi il piu' vicino possibile al margine destro della
carreggiata.
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata,
tenuto anche conto della densita' della circolazione in senso
contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo
un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di
velocita', il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e,
se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar
passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti
all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli
in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.
6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia
il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a
sorpassare un altro veicolo o animale, puo' rimanere sulla corsia
impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia
di intralcio ai veicoli piu' rapidi che sopraggiungono da tergo.
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente
del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende
svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che
intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede
stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza
della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di
carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si puo'
effettuare su ambo i lati.
9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla
carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista
un salvagente, il sorpasso a destra e' vietato.
9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.
10. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle
curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilita'; in tali
casi il sorpasso e' consentito solo quando la strada e' a due
carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due
corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita
segnaletica orizzontale.
11. E' vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un
altro, nonche' il superamento di veicoli fermi o in lento movimento
ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione
della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella
parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.
12. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle
intersezioni. Esso e', pero', consentito:
a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia
segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta
manovra;
b) quando avvenga su strada a precedenza, purche' a due
carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo
stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita
segnaletica orizzontale;
c) quando il veicolo che si sorpassa e' a due ruote non a motore,
sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata
destinata al senso opposto di marcia;
d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti
del traffico.
13. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza dei
passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale
sia regolata da semafori, nonche' il sorpasso di un veicolo che si
sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un
attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la
carreggiata.
14. E' vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a
pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti,
anche nelle strade o tratti di essa in cui il divieto sia imposto
dall'apposito segnale.
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui cio' sia
consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni
dei commi 2, 3 e 8 e' soggetto (( alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 )). Alla stessa
sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7.
(( Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni,
in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte,
all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI. )) (9)
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9,
10, 11, 12 e 13 e' soggetto (( alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 )). Quando non si
osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, (( la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro
1.083,60 )). (( Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al
comma 14, la sospensione della patente e' da due a sei mesi. Se le
violazioni sono commesse da un conducente in possesso delta patente
di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a
sei mesi. ))
----------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.LGS. 10 settembre 1993, n. 360 ha disposto (con l'art. 74,
comma 1, lettera f)) che al comma 15 del presente articolo le parole
"di cui ai commi 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5 e 7".
Art. 149.
Distanza di sicurezza tra veicoli
1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo
che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni
caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli
che precedono.
2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di
sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve
essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa
disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o piu'
corsie per senso di marcia.
3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i
veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di
sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore
a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se
necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da
determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma
7, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila. Ove il medesimo soggetto, in un
periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle
violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il
conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni, salva
l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose
o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II,
sezione I e II, del titolo VI.
Art. 150.
Incrocio tra veicoli nei passaggi ingrombati
o su strade di montagna
1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli
fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia e'
ostacolato e non puo' tenersi vicino al margine destro della
carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che
provengono in senso inverso.
2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se
l'incrocio con altri veicoli e' malagevole o impossibile, il
conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto
piu' possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla
piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in
salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la
strada e' tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra
di retromarcia.
3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i
complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli;
i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t
rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t;
gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli
appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la
retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che pro-
cede in discesa, a meno che non sia manifestamente piu' agevole per
il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se
quest'ultimo si trovi in prossimita' di una piazzola.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si
applica l'art. 149, commi 5 e 6.
Art. 151. (9) (47)
Definizioni relative alle segnalazioni visive
e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondita': il dispositivo che serve ad
illuminare in profondita' la strada antistante il veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad
illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a
migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di
neve, pioggia o nubi di polvere;
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad
illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri
utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la
retromarcia;
e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il
dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che
il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso
sinistra;
f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo
di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
g) dispositivo d'illuminazione della targa (. . .) posteriore: il
dispositivo che serve ad illuminare la targa (. . .) posteriore;
(( h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i
dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e
la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e
laterale; ))
i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio
che serve a rendere piu' visibile il veicolo dalla parte posteriore
in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in
atto;
l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la
presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso
sostituisce le luci di posizione;
m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci
di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del
suo ingombro;
n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli
altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a
segnalare la presenza del veicolo;
(( p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a
luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari
categorie di veicoli;
p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso
l'avanti destinato a rendere piu' facilmente visibile un veicolo
durante la circolazione diurna;
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione
supplementare a quella parte della strada situata in prossimita'
dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso e' in
procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione
destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che puo'
essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante
modificazione della distribuzione luminosa del proiettore
anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il
dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli
autoveicoli di cui all'articolo 177;
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o
arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli
eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalita', sui
mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui
veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la
pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine
agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di
scorta tecnica. ))
Art. 152
(((Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli).
1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed
i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti
rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e
paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia
nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i
proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le
luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1,
in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere
utilizzate, se il veicolo ne e' dotato, le luci di marcia diurna.
Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli
di interesse storico e collezionistico.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a
euro 155)).
------------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 ha introdotto il comma 1-bis del
presente articolo con entrata in vigore all'1/1/2003.
------------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con L. 1 agosto 2002, n.
168 ha introdotto il comma 1-ter del presente articolo con entrata in
vigore al 7/8/2002.
Lo stesso D.L., ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le
disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto", prevedendo, di conseguenza, che il comma 1-bis
del presente articolo, introdotto dal D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9,
ha effetto dal 07/08/2002.
Art. 153
Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
(( 1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del
suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di
caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa
visibilita', durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli
trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della
targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci,
sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori
anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di
profondita' possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante
le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della
circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti. ))
2. I proiettori di profondita ' non devono essere usati fuori dei
casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di
nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i
proiettori anabbaglianti e quelli di profondita' possono essere
sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli
che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i
proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e (( nei
casi indicati dal comma 1 )), nei centri abitati anche se
l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondita'
passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la
commutazione delle luci alla distanza necessaria affinche' i
conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia
agevolmente e senza pericolo;
b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso
dei proiettori di profondita' avvenga brevemente in modo
intermittente per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di
sorpassare;
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di
abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei
veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade
contigue.
4. E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondita'
per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per
segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso
e' consentito durante la circolazione notturna e diurna e, (( in
deroga al comma 1 )), anche all'interno dei centri abitati.
(( 5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e
dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di
segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la fermata o la
sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile
dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla
carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle
corsie di emergenza. ))
6. Nei centri abitati e (( nelle ore e nei casi indicati nel comma
1, )) durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a
motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore
a 6 metri e larghezza non superiore a 2 metri possono essere
segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di
sosta poste dalla parte del traffico.
7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la
segnalazione luminosa di pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;
b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il
segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;
c) quando per avaria il veicolo e' costretto a procedere a
velocita' particolarmente ridotta;
d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o
incolonnamenti;
e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce
pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
8. In caso di nebbia con visibilita' inferiore a 50 metri di
pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce
posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.
9. E' vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose
diversi da quelli indicati nell'art. 151.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo
ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 154. (9)
Cambiamento di direzione o di corsia
o altre manovre
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi
nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per
invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a
destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi
in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi,
devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare
pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto
della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate
servendosi degli appositi (( . . . )), indicatori (( luminosi ))
di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la
durata della manovra e devono cessare allorche' essa e' stata
completata.
Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione
di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il
conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando
verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo,
lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda
voltare.
3. I conducenti devono, altresi':
a) per voltare a destra, tenersi il piu' vicino possibile sul
margine destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non
soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il piu' possibile all'asse
della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la
svolta in prossimita' del centro della intersezione e a sinistra di
questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una
carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il piu' possibile
sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i
conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono
usare la massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della
circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
4. E' vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento
di direzione.
5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire
brusche frenate o rallentare improvvisamente.
6. L'inversione del senso di marcia e' vietata in prossimita' o in
corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 155. (9)
Limitazione dei rumori
1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati
sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal
modo in cui e' sistemato il carico e sia da altri atti connessi con
la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere
tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a
bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di
accettabilita' fissati dal regolamento.
4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui
veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti
dal regolamento. (( e, in ogni caso, non devono superare i limiti
massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991. ))
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 156.
Uso dei dispositivi di segnalazione acustica
1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la
massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La
segnalazione deve essere la piu' breve possibile.
2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione
acustica e' consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del
traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare
durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di
giorno, se ne ricorre la necessita', il segnale acustico puo' essere
sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i
proiettori di profondita', nei casi in cui cio' non sia vietato.
3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo
i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in
luogo delle segnalazioni acustiche, e' consentito l'uso dei
proiettori di profondita' a breve intermittenza.
4. In caso di necessita', i conducenti dei veicoli che trasportano
feriti o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare
divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione
acustica.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 157
Arresto, fermata e sosta dei veicoli
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo
dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia
anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la
salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di
brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque
arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere
presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo
protratta nel tempo, con possibilita' di allontanamento da parte
del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel
caso in cui il veicolo e' inutilizzabile per avaria ovvero deve
arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma
4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il
piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata,
parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non
esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio
sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un
metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono
essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per
velocipedi ne', salvo che sia appositamente segnalato, sulle
banchine. In caso di impossibilita', la fermata e la sosta devono
essere effettuate il piu' vicino possibile al margine destro della
carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia.
Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta e' vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta e'
consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purche'
rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli
e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere
collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta e' permessa per un tempo limitato e'
fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente
visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il
dispositivo di controllo della durata della sosta e' fatto obbligo di
porlo in funzione.
7. E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di
discendere dallo stesso, nonche' di lasciare aperte le porte, senza
essersi assicurato che cio' non costituisca pericolo o intralcio per
gli altri utenti della strada.
7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la
sosta ((. . .)) del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione
l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 200 a euro 400.
8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le
disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.
Art. 158.
Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a livello e
sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad essi
da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i
fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle
strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimita';
d) in prossimita' e in corrispondenza di segnali stradali
verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonche' in
corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le
corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in
prossimita' delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di
intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 metri dal
prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata trasversale,
salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per
ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle
medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo
regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli
autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi
non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore
a 15 m, nonche' negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli
in servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo
scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli
per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli
scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di
transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a
servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita
segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori
analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei
distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro
prossimita' sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate
all'erogazione.
3. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi quando siano
staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le
opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del
veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d),
g) e h) del comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.((80))
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.((80))
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun
giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
------------
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 27, comma 2,
lettera a)) che "al comma 5, le parole: "da euro 78 a euro 311" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e
i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti
veicoli"".
Ha inoltre disposto (con l'art. 27, comma 2, lettera b)) che "al
comma 6, le parole: "da euro 38 a euro 155" sono sostituite dalle
seguenti: "da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a
due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli"".
Art. 159. (9) (29) (47)
Rimozione e blocco dei veicoli
1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la
rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza
dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei
veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione
stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito
pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 , e 158, commi 1, 2
e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e
costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle
disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi
di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo. (29)
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere
il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalita' nel
rispetto alle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione
devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con
decreto del Ministro dei trasporti puo' provvedersi all'aggiornamento
delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli adibiti
alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione
della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della
circolazione.
3. In alternativa alla rimozione e' consentito, anche previo
spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave
applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche
tecniche e modalita' di applicazione saranno stabilite nel
regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non e' consentita ogni
qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o
pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono
sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative
pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al
comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresi', procedere alla
rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro
fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla
rimozione puo' provvedere anche l'ente proprietario della strada,
sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso
l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915.
(( 5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge
28 gennaio 1994, n. 84, e' autorizzato il sequestro conservativo
degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare
circolazione viaria e ferroviaria o l'operativita' delle strutture
portuali. ))
------------------
AGGIORNAMENTO (29)
La legge 16 dicembre 1999, n. 494 ha disposto che "nelle ipotesi
previste dal comma 1 del presente art. 159 ed in caso di accesso ai
settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni
amministrative e sempre limitatamente alle infrazioni commesse dai
conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui all'art. 47,
comma 2, lettera b, categorie M2 e M3 del presente decreto
legislativo n. 285/1992, si applica la sanzione accessoria della
sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del medesimo
decreto legislativo secondo le procedure previste, per un periodo da
quindici giorni a due mesi".
Art. 160.
Sosta degli animali
1. Salvo quanto disposto nell'art. 672 del codice penale, nei
centri urbani il conducente deve vigilare affinche' gli animali in
sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre
perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni
fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla
circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli
animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente
illuminati. Fuori dei centri abitati e' vietata la sosta degli
animali sulla carreggiata.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentamila a lire centoventimila.
Art. 161.
Ingombro della carreggiata
1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo,
per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al
fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve
sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito
provvedendo a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori
della carreggiata o, se cio' non e' possibile, a collocarlo sul
margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa.
2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di
materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o
intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad
adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e
libero il transito.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve
provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante
il segnale di cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei,
nonche' informare l'ente proprietario della strada od un organo di
polizia.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 162 (9) (47) (50)
Segnalazione di veicolo fermo
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri
abitati i veicoli, esclusi . . . i velocipedi, i ciclomotori a due
ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla
carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci
posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di
giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da
coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il
segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il
segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.
2. Il segnale mobile di pericolo e' di forma triangolare, rivestito
di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne
consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoche'
verticale in modo da garantirne la visibilita'.
3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalita'
di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al
modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile
di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a
presegnalare efficacemente l'ostacolo.
4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di
presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere
utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per
rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le
caratteristiche tecniche e le modalita' di approvazione di tali
dispositivi.
4-ter. A decorrere dal (( 1 aprile 2004 )), nei casi indicati al
comma 1 e' fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e
circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle
retroriflettenti ad alta visibilita'. Tale obbligo sussiste anche se
il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di
sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le
caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 163.
Convogli militari, cortei e simili
1. E' vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle
forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; e'
vietato altresi' inserirsi tra i veicoli che compongono tali
convogli.
2. E' vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e
processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 164. (9)
Sistemazione del carico sui veicoli
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare
la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la
visibilita' al conducente ne' impedirgli la liberta' dei movimenti
nella guida; da non compromettere la stabilita' del veicolo; da non
mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva ne'
le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti
dall'art. 61 e non puo' sporgere longitudinalmente dalla parte
anteriore del veicolo; puo' sporgere longitudinalmente dalla parte
posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della
lunghezza del veicolo stesso, purche' nei limiti stabiliti dall'art.
61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61,
comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente
fuori della sagoma del veicolo, purche' la sporgenza da ciascuna
parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione
anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili
difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono
comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al
di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul
terreno.
5. E' vietato trasportare o trainare cose che striscino sul
terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono
essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli
altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale
deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli
quadrangolari, rivestiti di materiale ((. . . )) retroriflettente,
posti alle estremita' della sporgenza in modo da risultare
costantemente normali all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalita'
di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al
modello approvato (( . . . )) e riportare gli estremi
dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.
9. Il veicolo non puo' proseguire il viaggio se il conducente non
abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalita' stabilite
dal presente articolo. Percio' l'organo accertatore, nel caso che
trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione
di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di
circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le
cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta
sistemazione; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di
(( contestazione )) della violazione. I documenti sono restituiti
all'avente diritto allorche' il carico sia stato sistemato in
conformita' delle presenti norme. Le modalita' della restituzione
sono fissate dal regolamento.
Art. 165.
Traino di veicoli in avaria
1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 63, il traino, per
incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un
altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli
stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo,
barra rigida od altro analogo attrezzo, purche' idoneamente segnalati
in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili
da parte degli altri utenti della strada.
2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve
mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di
cui all'art. 151, lettera f), oppure, in mancanza di tale
segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il
pannello di cui all'art. 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di
cui all'art. 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve
mantenere attivato l'apposito dispositivo a luce gialla prescritto
dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.
Art. 166. (1) (2)
Trasporto di cose su veicoli a trazione animale
1. Sui veicoli a trazione (( animale )) il trasporto di cose non
puo' superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella
targa.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva
a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle
ipotesi di violazione di cui all'art. 62, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.
Art. 167.
Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa
complessiva indicata sulla carta di circolazione.
2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno
carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella
indicata nella carta di circolazione, quando detta massa e' superiore
a 10 t e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma:
a) da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza non
supera 1 t;
b) da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza non
supera le 2 t;
c) da lire duecentomila a lire ottocentomila, se l'eccedenza non
supera le 3 t;
d) da lire cinquecentomila a lire due milioni, se l'eccedenza
supera le 3 t.
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore
a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono
applicabili allorche' la eccedenza, superiore al cinque per cento,
non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure
superi il trenta per cento della massa complessiva.
4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art.
10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico
soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non
inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che
garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere
d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3,
lettera e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade
che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un
franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non
inferiore a 30 cm.
5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui
massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque
per cento a quella indicata nella carta di circolazione e' soggetto
ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel
comma 2.
6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di
eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia di
eccedenza di massa nel complesso.
7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al
comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire ottocentomila, ferma restando la
responsabilita' civile di cui all'art. 2054 del codice civile.
8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente
articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di
circolazione, nonche' i valori numerici ottenuti mediante
l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare
arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si
applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche'
al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto
esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo e'
tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse
l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza
rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.
10. Quando e' accertata una eccedenza di massa superiore al dieci
per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta
di circolazione, la continuazione del viaggio e' subordinata alla
riduzione del carico entro i limiti consentiti.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono
applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti
all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima
indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia
del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai
sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio e' subordinata al
rilascio di una nuova autorizzazione. (( La franchigia del cinque per
cento e' prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso
non decade la validita' dell'autorizzazione. ))
12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le
risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di
legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonche' i
documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le
spese per l' accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma
9 in solido.
13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme
previste dal presente articolo.
Art. 168. (9) (30) (47)
Disciplina del trasporto su strada
dei materiali pericolosi
1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali
pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati
all'accordo auropeo relativo al trasporto internazionale su strada di
merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e
successive modificazioni e integrazioni.
((2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose
ammesse al trasporto su strada, nonche' le prescrizioni relative
all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo
stivaggio sui veicoli stradali e' regolata dagli allegati all'accordo
di cui al comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformita' alle norme
vigenti.))
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada
e' ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate
su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni
stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che
presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo
l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi
di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
((4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti
previamente notificati alla commissione europea ai fini
dell'autorizzazione, puo' prescrivere, esclusivamente per motivi
inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni piu'
rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci
pericolose effettuato da veicoli, purche' non relative alla
costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere
altresi' classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su
strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1,
ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate
le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate
possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili puo'
altresi' essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo
trasporto, precisando l'autorita' competente, nonche' i criteri e le
modalita' da seguire.))
((4-bis. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per
operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale
che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle
stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni
sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo
quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di
tutela della sicurezza pubblica.)) ((77))
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si
applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.
((6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa
notifica alla Commissione europea, ai fini dell'autorizzazione, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministeri dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e dello sviluppo economico, puo' derogare
le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:
a) il trasporto nazionale di piccole quantita' di merce, purche'
non relative a materie a media o alta radioattivita';
b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi
distanze.))
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli
adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a
pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di
circolazione, e' soggetto alle sanzioni amministrative previste
nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare
autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le
condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi
provvedimenti di autorizzazione e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
dodici milioni.
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni
accessorie della sospensione della carta di circolazione e della
sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.
In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9. ((Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2)) , ovvero
le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative
all'idoneita' tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano
merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei
veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di
segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli,
sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci
pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati,
alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e
trasporto in comune delle merci pericolose, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro
1.376,55. ((A tali violazioni, qualora riconducibili alle
responsabilita' del trasportatore, cosi' come definite nell'accordo
di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale
e' stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a
norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le
disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonche' le disposizioni
del periodo precedente.))
9-bis. ((Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2)) ,
ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai
dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o
dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di
trasporto o delle istruzioni di sicurezza, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro
1.376,55.
9-ter. ((Chiunque)), fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e
9-bis, ((viola le prescrizioni fissate dal comma 2)), ovvero le
condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a
euro 550,20.
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le
disposizioni dell'art. 167, comma 10.
---------------
AGGIORNAMENTO (77)
Il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 6, comma
2) che "All'espletamento delle attivita' autorizzative di cui
all'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, comma 4-bis, quale introdotto dal comma 1,
si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente."
Art. 169
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la piu' ampia
liberta' di movimento per effettuare le manovre necessarie per la
guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli,
esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione
dei sedili, non puo' superare quello indicato nella carta di
circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in
piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di
persone, escluse le autovetture, nonche' il carico complessivo del
veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati
nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento
in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in
modo da non limitare la liberta' di movimento del conducente e da non
impedirgli la visibilita'. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i
motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero
non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del
veicolo.
((5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli
adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il
trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di eta'
inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno
un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.))
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,
e' vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a
uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per
la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche
in numero superiore, purche' custoditi in apposita gabbia o
contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente
diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in
via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri. (40)
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse
le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico
complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di
circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a
quello indicato nella carta di circolazione, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo
abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni, nonche' la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei
mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla
guida di una autovettura, il conducente;e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 170
Trasporto di persone, animali e oggetti
sui veicoli a motore a due ruote
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve
avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare
seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue
le mani, ovvero con una mano in caso di necessita' per le opportune
manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota
anteriore.
(( 1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto di
minori di anni cinque. ))
2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre
al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente
indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia
un'eta' superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabiliti le modalita' e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del
presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151. (47)
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere
seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata
dalle apposite attrezzature del veicolo.
4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di
trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare oggetti che
non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto
all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso
oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la
visibilita' al conducente. Entro i predetti limiti, e' consentito il
trasporto di animali purche' custoditi in apposita gabbia o
contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10.
(( 6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 148 a euro 594. ))
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da
conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria
amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per
sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI;
quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo
sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni
previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e'
disposto per novanta giorni.
------------------
AGGIORNAMENTO (47)
Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla L. 1 agosto 2003,
n. 214 ha disposto che le disposizioni del comma 2 del presente
articolo hanno effetto a decorrere dal 1∞ luglio 2004.
Art. 171.
Uso del casco protettivo per gli utenti
di veicoli a due ruote
1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di
ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di tenere
regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi
omologati, ((in conformita' con i regolamenti emanati dall'Ufficio
europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e
con la normativa comunitaria)).((80))
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i
passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di
carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di
cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta
e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in
condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
(27)
2. Chiunque viola le presenti norme e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore
trasportato, della violazione risponde il conducente.
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2
consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un
biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per
almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo
del veicolo e' disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo
e' affidata al proprietario dello stesso.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per
motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato e
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire unmilione a lire quattromilioni.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorche' utilizzati, sono soggetti
al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 7 dicembre 1999, n. 472 ha disposto (con l'art. 33, comma 2)
che "Le disposizioni di cui all'articolo 171 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, modificate dal presente articolo, entrano in
vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge".
------------
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 28, comma 2)
che "Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 171 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1
del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge".
Art. 172
Uso delle cinture di sicurezza e dei
sistemi di ritenuta per bambini
1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e,
dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3,
lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1,
N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti
di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi
situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono
essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini,
adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative
stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
2. Il conducente del veicolo e' tenuto ad assicurarsi della
persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di
sistemi di ritenuta:
a) i bambini di eta' fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di eta' superiore ai tre anni possono occupare un
sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano
negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di
piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente,
possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta
per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e
siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad
anni sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un
seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri
protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia
stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di eta' superiore a tre anni, dei veicoli
in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando
sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono
provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta
per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed
M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere
informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando
sono seduti ed il veicolo e' in movimento, mediante cartelli o
pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla
direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile.
Inoltre, la suddetta informazione puo' essere fornita dal conducente,
dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante
sistemi audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e
dei sistemi di ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia
municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di
emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio
antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
((b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la
raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale,
quando sono impiegati in attivita' di igiene ambientale nell'ambito
dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;))
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente
riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste
dall'articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione
rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti autorita'
di altro Stato membro delle Comunita' europee, affette da patologie
particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono
controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale
certificazione deve indicare la durata di validita', deve recare il
simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve
essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui
all'articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della
certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi
condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture
di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di
passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in
zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di
attivita' istituzionali nelle situazioni di emergenza.
9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al
comma 1 i bambini di eta' inferiore ad anni dieci trasportati in
soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli
autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui
dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da
almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioe' delle
cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
68,00 euro a 275,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore,
della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul
veicolo al momento del fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del
minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due
volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne
altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 34,00 euro
a 138,00 euro.
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di
tipo non omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 716,00 euro a 2.867,00 euro.
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorche'
installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa
confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
Art. 173
Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida
((1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneita'
alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo
della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di
integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o
funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha
l'obbligo di usarli durante la guida)).
2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di
apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta
eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi
di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonche' per i
conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle
autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. E' consentito
l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purche' il
conducente abbia adeguate capacita' uditive ad entrambe le orecchie
che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00
a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre
mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel
corso di un biennio.
Art. 174.
(( (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al
trasporto di persone o di cose)
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di
persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle
norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie
dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono
essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati
affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del
presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento
(CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il
controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori
della direzione provinciale del lavoro.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo
possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le
registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli,
nonche' attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida
prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si
applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non
osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di
cui al citato regolamento (CE).
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei
periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se
la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo
minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei
periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal
regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il
limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti
dal regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma' da euro 250 a euro 1.000.
Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite
minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di cui ai periodi
precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a
euro 1.600.
8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni
relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/ 2006 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 155 a euro 620.
9. Il conducente che e' sprovvisto dell'estratto del registro di
servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento
(CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma' da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione
si applica a chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o
alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di
servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla
legge penale ove il fatto costituisca reato.
10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano
anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le
prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/ 2006.
11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore,
oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver
effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone
che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo
idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario;
del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione e' fatta
menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale e' indicato anche
il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il
quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il
conducente e' autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei
documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve
seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo
verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta
di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio puo'
essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente
articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli e' stato
intimato di non proseguire il viaggio e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078,
nonche' con il ritiro immediato della patente di guida.
12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di
guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro
dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui
all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa
italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia gia'
avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei
ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della
commessa violazione si considera quello dove e' stato operato
l'accertamento in Italia.
13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo,
l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si
riferisce e' obbligata in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta.
14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le
disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non
tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o
alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la
violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della
loro entita' e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di
persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83
incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del
titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il
veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida
rivoltaledall'autorita' competente a regolarizzare in un congruo
termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento
adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita'
nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri
servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del
provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le
ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente
articolo sono disposte dall'autorita' che ha rilasciato il titolo che
abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono
atti definitivi.
18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del
presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di
persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del
comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.
395.))
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 175.
Condizioni e limitazioni della circolazione
sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai
veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade
extraurbane principali e su altre strade , individuate con decreto
del ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)), su proposta
dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica
d'inizio e fine.((40))
2. E' vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade
e sulle strade di cui al comma 1:
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a
150 centimetri cubici se a motore termico e motocarrozzette di
cilindrata inferiore a 250 cm(Elevato al Cubo) se a motore termico;
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa
complessiva fino a 1300 kg;
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole e macchine operatrici;
e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o
sporgente oltre i limiti consentiti;
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se
trasportano materie suscettibili di dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti
dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;
h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura
possono costituire pericolo per la circolazione;
i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli
appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o
da essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d),
relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla
carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane
principali.
4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocita' per
l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.
5. Con decreto del ((Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti)), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari
di cui all'art. 6, possono essere escluse dal transito su talune
autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di
veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo
richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici
di linea, il provvedimento e' adottato di concerto con il Ministro
dei trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il
concerto e' realizzato con il Ministro della difesa.((40))
6. E' vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta
per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali
possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di
emergenza e' consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i
punti per le richieste di soccorso.
7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di
servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale e'
vietato:
a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
b) richiedere o concedere passaggi;
c) svolgere attivita' commerciali o di propaganda sotto qualsiasi
forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se
autorizzate dall'ente proprietario;
d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il
periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario.
8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti e'
vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione,
svolgere attivita' di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero
attivita' commerciali con offerta di vendita agli utenti delle
autostrade stesse.
9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonche' in ogni altra
pertinenza autostradale e' vietato lasciare in sosta il veicolo per
un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei
parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale
o in altre aree analogamente attrezzate.
10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo puo' essere
rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art.
159.
11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei
veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo
possano ritenersi abbandonati, nonche' al loro trasporto in uno dei
centri di raccolta autorizzati a norma dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali
operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l'ente
proprietario.
12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti
solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente,
dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze
armate e di polizia.
13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f),
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7 , lettere a), b) e
d), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila, salvo l'applicazione
delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112.
15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni. Dalla detta violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le
disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila. Se la violazione riguarda le
disposizioni di cui al comma 6 la sanzione e' da lire trentamila a
lire centoventimila.
17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di
polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi
l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono.
Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si
applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico
nelle condizioni previste dalle presenti norme.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 176
Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade
e sulle strade extraurbane principali
1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di
cui all'art. 175, comma 1, e' vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico,
anche all'altezza dei varchi, nonche' percorrere la carreggiata o
parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di
emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di
servizio o di parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per
arrestarsi o riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocita' se non per
entrare o uscire dalla carreggiata.
2. E' fatto obbligo:
a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla
corsia di marcia, nonche' di dare la precedenza ai veicoli in
circolazione su quest'ultima corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la
corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di
decelerazione sin dal suo inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il
cambiamento di corsia.
3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o
comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di
emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o
non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di
soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono
essere disposti il piu' vicino possibile alla striscia di sinistra.
4. In caso di ingorgo e' consentito transitare sulla corsia per la
sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire
dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo
svincolo.
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli e' vietato
sostare o solo fermarsi, fuorche' in situazioni d'emergenza dovute a
malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo
medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel piu' breve
tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando
questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque
qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente
necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque,
protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo puo'
essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui
all'art. 175, comma 10.
7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la
fermata di notte, in caso di visibilita' limitata, devono sempre
essere tenute accese le luci di posizione, nonche' gli altri
dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5.
8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il
veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola
d'emergenza, oppure allorche' il veicolo sia costretto a fermarsi su
tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato,
posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo
stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al
conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o
in ogni altro caso di limitata visibilita', qualora siano
inefficienti le luci di posizione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o piu' corsie, salvo
diversa segnalazione, e' vietato ai conducenti di veicoli adibiti al
trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai
conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale
superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu'
vicine al bordo destro della carreggiata.
10. Fermo restando quando disposto dall'art. 144 per la marcia per
file parallele e' vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa
corsia.
11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un
pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi
in corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente
incolonnandosi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni
esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo
le modalita' e le tariffe vigenti.
11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso
e' dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati
solidamente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come
stabilito dall'articolo 196.
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada,
purche' muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario,
sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio,
dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto
di effettuare: a) la manovra di inversione del senso di marcia; b) la
marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza; c) il
traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall'osservanza del
divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimita' delle
stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti
eccezionali purche' muniti di autorizzazione dell'ente proprietario
della strada.
13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre,
che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono
tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le
manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e
motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle
autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare
di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze e'
esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione
di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per
i pedoni.
16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di
entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria
rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere e'
calcolato dalla piu' lontana stazione di entrata per la classe del
suo veicolo. All'utente e' data la facolta' di prova in ordine alla
stazione di entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle
stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonche' per la
sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi
atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del
pedaggio, e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni.
18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con
veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero
che non l'abbia superata con esito favorevole, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila. E' sempre disposto il fermo
amministrativo del veicolo che verra' restituito al conducente,
proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal
proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione.
Si applicano le norme dell'art. 214.
19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando
il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli
svincoli, e' punito con la sanzione amministrativa da lire tre
milioni a lire dodici milioni.
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e
d), e dei commi 6 e 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione
accessoria ((della revoca della patente di guida)) e del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di
reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo,
consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del
veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del
comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.
Art. 177
Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti
a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile
e delle autoambulanze
1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e,
qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e'
consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a
servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come
individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su
proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso
alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonche' degli
organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano a quelli delle autoambulanze
e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo
per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli
assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneita' al
servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.. ((L'uso
dei predetti dispositivi e' altresi' consentito ai conducenti delle
autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli
animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti
di istituto, individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono
disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in
gravi condizioni di salute puo' essere considerato in stato di
necessita', anche se effettuato da privati, nonche' la documentazione
che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di
controllo da parte delle autorita' di polizia stradale di cui
all'articolo 12, comma 1.)) Agli incroci regolati, gli agenti del
traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai
veicoli suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di
servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il
dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a
osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla
circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme
di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli
agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune
prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al
comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimita' degli sbocchi sulla
prima, appena udito il segnale acustico supplemetare di allarme, ha
l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi.
E' vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella
progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei
dispositivi supplementari ivi indicati e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 178.
(( (Documenti di viaggio per trasporti professionali con
veicoli non muniti di cronotachigrafo)
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di
persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui
all'articolo 179 e' disciplinata dalle disposizioni dell'accordo
europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei
veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR),
concluso a Ginevra il 1∞ luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6
marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso
accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3
dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del
registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui
all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere
esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i
registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche
ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo
possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le
registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli,
nonche' attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida
prescritti dall'accordo di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si
applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non
osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei
periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al
comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a
euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento
riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei
periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti
dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il
limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti
dall'accordo di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.
Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite
minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto
accordo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di durata di cui ai
periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
400 a euro 1.600.
8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le
disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui
al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 250 a euro 1.000.
9. Il conducente che e' sprovvisto del libretto individuale di
controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia
dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non
ha con se' o tiene in modo incompleto o alterato il libretto
individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia
dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano
anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le
prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.
11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo
si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174.
12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo,
l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si
riferisce e' obbligata in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta.
13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le
disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non
tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o
alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la
violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni
di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute
violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati
non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi
commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174 si applicano
all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che
consente di effettuare trasporti internazionali.))
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 179.
Cronotachigrafo e limitatore di velocita'
1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive
modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di
cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalita' d'impiego
stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalita'
previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati
altresi' di limitatore di velocita'.
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di
cronotachigrafo, nei casi in cui esso e' previsto, ovvero circola con
autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non
rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante,
oppure non inserisce il foglio di registrazione ((o la scheda del
conducente)), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. La sanzione
amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel caso che l'infrazione
riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del
cronotachigrafo.
2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore
di velocita' ovvero circola con un autoveicolo munito di un
limitatore di velocita' avente caratteristiche non rispondenti a
quelle fissate o non funzionante, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La
sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel caso in cui
l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocita'.
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di
cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di
limitatore di velocita' o cronotachigrafo e dei relativi fogli di
registrazione, ovvero con limitatore di velocita' o cronotachigrafo
manomesso oppure non funzionante, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro
2.754,15.
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle
norme di cui al comma 3, l' ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri applica la sanzione accessoria della sospensione
della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le
violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La
sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste. (40)
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare
della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada
sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola
volta nella misura stabilita per la sanzione piu' grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate
devono essere comunicate all' ufficio competente del Dipartimento per
i trasporti terrestri presso il quale il veicolo risulta
immatricolato. (40)
6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il
cronotachigrafo o il limitatore di velocita' siano alterati,
manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia
stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o
facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la piu' vicina
officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono
disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalita' dei
dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino
della funzionalita' del limitatore di velocita' o del cronotachigrafo
sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del
titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o
di persone in solido.
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi
precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la
circolazione di veicolo con limitatore di velocita' o cronotachigrafo
mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con
annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un
termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della
licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto
termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale,
da effettuare al piu' presto.
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di
cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del
regolamento CEE n. 3821/85, e' disposto, in caso di circolazione del
veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verra'
restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della
carta di circolazione.
((8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il
comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto
all'autorita' competente, che dispone la verifica presso la sede del
titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o
dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame
dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.))
9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis
riguardi l'alterazione del limitatore di velocita', alla sanzione
amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I,
sezione II del titolo VI.
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727,
sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n.
727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del
titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni
di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio
metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della
regolarita' di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 180.
Possesso dei documenti di circolazione e di guida
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve
avere con se' i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneita' tecnica
alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del
veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la
corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida
di cui alla lettera b), nonche' un documento personale di
riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di
guida deve avere con se' la patente di guida prescritta; se trattasi
di istruttore di scuola guida deve aver con se' anche l'attestato di
qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresi', avere con se' l'autorizzazione o
la licenza quando il veicolo e' impiegato in uno degli usi previsti
dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello
risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia
in circolazione di prova, il conducente deve avere con se' la
relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di
trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza
conducente la carta di circolazione puo' essere sostituita da
fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione
del medesimo. (80)
((5. Il conducente deve avere con se' il certificato di
abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente
e il certificato di idoneita', quando prescritti)).
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato
di circolazione del veicolo, il certificato di idoneita' alla guida
ove previsto ed un documento di riconoscimento. (47)
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila. Quando si tratta di ciclomotori la
sanzione e' da lire trentamila a lire centoventimila.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito
dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito
medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire
documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative
previste dal presente codice, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni. Alla violazione di cui al presente comma consegue
l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo
accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da
presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal
giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei
documenti.
-------------
AGGIORNAMENTO (47)
Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla L. 1 agosto 2003,
n. 214 ha disposto che le disposizioni del comma 6 del presente
articolo hanno effetto a decorrere dal 1∞ luglio 2004.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
La Corte Costituzionale, con sentenza 07 - 23 luglio 2010, n. 280
(in G.U. 1a s.s. 28/7/2010, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 180, comma 4, del decreto legislativo 30
aprile 1992 (Nuovo codice della strada), come integrato dall'articolo
3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni ad codice della strada), convertito, con modificazioni,
dalla legge 1∞ agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a
tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici
essenziali, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, la
facolta' di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell'originale, una
fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario
del veicolo, con sottoscrizione del medesimo".
Art. 181.
Esposizione dei contrassegni per la circolazione
1. E' fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli,
esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il
contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e
quello relativo all'assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati
dall'obbligo di cui al comma 1 purche' abbiano con se' i contrassegni
stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentamila a lire centoventimila. Si applica la disposizione del
comma 8 dell'art. 180.
Art. 182.
Circolazione dei velocipedi
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui
le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai
affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai
centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno
di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani
e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in
grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se', ai due
lati e compiere con la massima liberta', prontezza e facilita' le
manovre necessarie.
3. Ai ciclisti e' vietato trainare veicoli, salvo nei casi
consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da
altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le
condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i
pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la
comune diligenza e la comune prudenza.
5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che
lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito
tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a
otto anni di eta', opportunamente assicurato con le attrezzature di
cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il
trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere
condotti, se a piu' di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare piu' di
quattro persone adulte compresi i conducenti; e' consentito anche il
trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di eta'.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando
esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le
modalita' stabilite nel regolamento.
((9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri
abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del
suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie
hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle
retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma 4-ter
dell'articolo 162)). ((80))
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trentamila a lire centoventimila. La sanzione e' da lire
cinquantamila a lire duecentomila quando si tratta di velocipedi di
cui al comma 6.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 28, comma 6)
che "Le disposizioni di cui all'articolo 182, comma 9-bis, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del
presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 183.
Circolazione dei veicoli a trazione animale
1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un
conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e
deve avere costantemente il controllo degli animali.
2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non puo'
essere trainato da piu' di due animali se a due ruote o da piu' di
quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.
3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare
forti pendenze o per altre comprovate necessita', possono essere
trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel
comma 2 previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
Nei centri abitati l'autorizzazione e' rilasciata in ogni caso dal
sindaco.
4. I veicoli trainati da piu' di tre animali devono avere due
conducenti.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentamila a lire centoventimila.
Art. 184. (9)
Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi
1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un
veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso
occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il
controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e
pericolo per la circolazione.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali
isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona
destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
3. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le
strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i
conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che
proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto
in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla
parte posteriore.
4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non
piu' di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui
al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall'art. 152 tali animali non
dovranno ostacolare la visibilita' delle luci previste per il veicolo
a cui sono legati.
5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali
quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano
fino al numero di (( cinquanta )) e da non meno di due per un
numero superiore.
6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo
che resti libera sulla sinistra almeno la meta' della carreggiata.
Sono, altresi', tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali
(( superiori al numero di cinquanta )) ad opportuni intervalli al
fine di assicurare la regolarita' della circolazione.
7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare
sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e
seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di
segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le
direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte
anteriore che da quella posteriore.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 185.
Circolazione e sosta delle auto-caravan
1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della
circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e
limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa
disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede
stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se
l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette
deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa
comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio
dell'autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si
applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per
le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare
e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti
di smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 e' esteso anche agli altri
autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione,
lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla
sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti
igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque
chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti
veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari
nonche' i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe
aree attrezzate nell' ambito dei rispettivi territori e l'apposito
segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
8. Con decreto del ((Ministro della salute)), di concerto con il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio)), sono
determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche
impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e
luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al
comma 4.((40))
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 186
Guida sotto l'influenza dell'alcool
1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso
di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non
costituisca piu' grave reato:
a) ((con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore
a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione))
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei
mesi , qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per
litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto ((da sei
mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente
ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato,
la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La
patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione
II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza
di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle
parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della
pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e'
stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a
persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 224-ter.)) (79)
((2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al
comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed e' disposto il
fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il
veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il
conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi
per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto
periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la
patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II,
del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
dell'articolo 222.))
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo
e' il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui
ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del
comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra
persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato
dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie
per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono
interamente a carico del trasgressore.
2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 e' aumentata da un terzo
alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore 22 e prima delle
ore 7.
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante
di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alla
predetta aggravante.
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata
con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante
di cui al comma 2-sexies e' destinata ad alimentare il Fondo contro
l'incidentalita' notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge
3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le
direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica,
possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato
esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia
altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi
in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza
dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o
comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti
e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene
effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di
base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le
strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in
base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per
l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono
reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999,
n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo
187. ((80))
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un
valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi
per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai
fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di
rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e'
punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il
reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo
con le stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera c),
salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della
patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita
medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto e' commesso
da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo
reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della
patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119,
comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il
conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto
puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di
guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi
per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai
commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la
sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui
al comma 8. (68)
((9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente
articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita,
anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da
parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di
cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,
secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere,
in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione
stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso
enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o
presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il
decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale
di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del
decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il
lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella
della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena
pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica
utilita'. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica
utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il
reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della
sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo
sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione. Il ricorso
non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice
che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico
ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita' e
delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena
sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione
amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di
una volta.))
------------------
AGGIORNAMENTO (68)
Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con L. 2 ottobre 2007, n.
160 ha disposto che "chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7,
viola il presente articolo 186, e' punito con la sanzione
amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo
contro l'incidentalita' notturna".
------------------
AGGIORNAMENTO (79)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 maggio 2010 - 04 giugno
2010 n. 196 (in G.U. 1a s.s. 09/06/2010 n. 23) ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale, limitatamente alle parole "ai sensi
dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale", dell'articolo
186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), come modificato dell'art. 4, comma
1, lettera b), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n.
125;"
------------------
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 33, comma 1,
lettera c) che "al comma 5, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: "Copia della certificazione di cui al periodo precedente
deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia
che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della
commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza"
Art. 186-bis
(( (Guida sotto l'influenza dell'alcool per
conducenti di eta' inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e
per chi esercita professionalmente l'attivita' di trasporto di
persone o di cose)
1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto
l'influenza di queste per:
a) i conducenti di eta' inferiore a ventuno anni e i conducenti
nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di
categoria B;
b) i conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto di
persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto di cose,
di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che
comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli
superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al
trasporto di persone il cui numero di postia sedere, escluso quello
del conducente, e' superiore a otto, nonche' di autoarticolati e di
autosnodati.
2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto
bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro
624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per
litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui
al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al
medesimo periodo sono raddoppiate.
3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove
incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera
a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove
incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b)
e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui
al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantita'
della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta
aggravante.
5. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per
litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1,
ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di
cui al medesimo comma. E' fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del
comma 2 dell'articolo 186.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9
dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5
dell'articolo 186, il conducente e' punito con le pene previste dal
comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo
alla meta'. La condanna per il reato di cui al periodo precedente
comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della
confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal
citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a
persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente
di guida e' raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la
sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del
comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto e' commesso da soggetto
gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e'
sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI.
7. Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni, per il quale
sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/1),
non puo' conseguire la patente di guida di categoria B prima del
compimento del diciannovesimo anno di eta'. Il conducente di eta'
inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per
litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di categoria B
prima del compimento del ventunesimo anno di eta'". Il conducente di
eta' inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertatoun
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi
per litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di categoria
B prima del compimento del ventunesimo anno di eta'.))
Art. 187
Guida in stato di alterazione psico-fisica
per uso di sostanze stupefacenti
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da
euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto ((da sei mesi ad un anno.
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato,
la durata della sospensione della patente e' raddoppiata. Per i
conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di
cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate
da un terzo alla meta'. Si applicano le disposizioni del comma 4
dell'articolo 186-bis. La patente di guida e' sempre revocata, ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato e'
commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato
comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel
triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della
pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la
sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca
del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il
veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del
sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.))
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo
aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente
stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ((e, fatto salvo
quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la
patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H,
del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
dell'articolo 222.))
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo
e' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.
1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 e' aumentata da un terzo
alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore 22 e prima delle
ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi
2-septies e 2-octies.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le
direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica,
possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
((2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito
positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto
conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i
conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza
pregiudizio per l'integrita' fisica, possono essere sottoposti ad
accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su
campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale
sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga
e il Consiglio superiore di sanita', da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono stabilite le modalita', senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui
al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da
impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la
neutralita' finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo
decreto puo' prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma
siano effettuati, anziche' su campioni di mucosa del cavo orale, su
campioni di fluido del cavo orale.))
((3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile
effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario
delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di
sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi
previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture
sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia
stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso
quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo
di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli
esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o
psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di
incidenti, compatibilmente con le attivita' di rilevamento e di
soccorso.))
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli
organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
effettuano altresi' gli accertamenti sui conducenti coinvolti in
incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati
dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso
alcoolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia
stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle
lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei
dati in base alle vigenti disposizioni di legge. ((PERIODO SOPPRESSO
DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120)). Copia del referto sanitario
positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di
Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo
della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di
competenza.
5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma
2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per
ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione
psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della
patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per
un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata e'
depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo
accertatore.
6. Il prefetto, sulla base ((dell'esito degli accertamenti
analitici di cui al comma 2-bis, ovvero)) della certificazione
rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si
sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la
sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito
dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le
modalita' indicate dal regolamento.
7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 AGOSTO 2007, N. 117, CONVERTITO CON L.
2 ottobre 2007, n. 160
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento ((di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4)), il conducente
e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con
l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il
prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai
sensi dell'articolo 119. (68)
((8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente
articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita,
anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da
parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di
cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,
secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere,
in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione
stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso
enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato,
nonche' nella partecipazione ad un programma terapeutico e
socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai
sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto
penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di
esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del
decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il
lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella
della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena
pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica
utilita'. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica
utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il
reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della
sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo
sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione. Il ricorso
non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice
che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico
ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita' e
delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena
sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione
amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di
una volta.))
---------------
AGGIORNAMENTO (68)
Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con L. 2 ottobre 2007, n.
160 ha disposto che "chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7,
viola il presente articolo 187, e' punito con la sanzione
amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo
contro l'incidentalita' notturna".
Art. 188.
Circolazione e sosta dei veicoli
al servizio di persone invalide
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle
persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad
allestire e mantenere apposite strutture, nonche' la segnaletica
necessaria, per consentire ed agevolare la mobilita' di esse, secondo
quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al
comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi
e con limiti determinati dal regolamento e con le formalita' nel
medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma
del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di
tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo
determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza
avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso
improprio, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone
diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati
nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.
Art. 189
Comportamento in caso di incidente
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque
ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di
prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano
subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni
misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e,
compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinche' non venga
modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per
l'accertamento delle responsabilita'.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i
conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre,
ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le
disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia
stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni
intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con
assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le
modalita' dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresi', fornire le proprie
generalita', nonche' le altre informazioni utili, anche ai fini
risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti,
comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera
all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole
cose, e` soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal
fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare
l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente
con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, e`
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure
previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura
penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del
medesimo codice, ed e` possibile procedere all'arresto, ai sensi
dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori
dei limiti di pena ivi previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera
all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite,
e' punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non
superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a
coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente
a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando
dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni
personali colpose, non e' soggetto all'arresto stabilito per il caso
di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore
successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli
organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di
cui al terzo periodo del comma 6.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e
4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila.
((9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque
ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o piu'
animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi
e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo
intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno
a uno o piu' animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre
in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di
soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo
precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 78 a euro 311.))
Art. 190.
Comportamento dei pedoni
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui
viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi
manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono
circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia
dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla
circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di
circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle
carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla
direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a
senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a
mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla
carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di
illuminazione pubblica, e' fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli
attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi.
Quando questi non esistono, o distano piu' di cento metri dal punto
di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo
in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare
situazioni di pericolo per se' o per altri.
3. E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni;
e' inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori
degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a
distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata,
salvo i casi di necessita'; e', altresi', vietato, sostando in gruppo
sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti
pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona
sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai
conducenti.
6. E' vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale
passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle
fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se
asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46,
possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni ((,
secondo le modalita' stabilite dagli enti proprietari delle strade ai
sensi degli articoli 6 e 7)).
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori
di andatura e' vietata sulla carreggiata delle strade.
9. E' vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e
manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai
pedoni e' vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di
andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri
utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione ammnistrativa del pagamento di una somma da
lire trentamila a lire centoventimila.
Art. 191
Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
((1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori, i
conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli
attraversamenti pedonali. Devono altresi' dare la precedenza,
rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono
ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso
obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in
un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale,
quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto
per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4.))
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti
devono consentire al pedone, che abbia gia' iniziato
l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato
opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con
ridotte capacita' motorie o su carrozzella, o munita di bastone
bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone
bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti
riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad
attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che
possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o
di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla
situazione di fatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20.
Art. 192. (30)
Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti
1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi
all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta
l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in
uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei
funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di
circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro
documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione
stradale, devono avere con se'.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi,
possono:
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare
l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e
all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un
veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarita' tali
da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza,
tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi
antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di
proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro
servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad
assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei
veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei
segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonche' le condizioni e
le modalita' del loro impiego, sono stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici
e di grazia e giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il
personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia
stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la
progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ((ove il fatto
non costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni. ))
Art. 193. (47)(76)
Obbligo dell'assicurazione di responsabilita' civile
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli
e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla
strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti
disposizioni di legge sulla responsabilita' civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire unmilione a lire quattromilioni.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' ridotta ad un
quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilita'
verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni
successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del
codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e'
altresi' ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta
giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione
dell'organo accertatore, esprime la volonta' e provvede alla
demolizione e alle formalita' di radiazione del veicolo. In tale
caso l'interessato ha la disponibilita' del veicolo e dei
documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione
e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo
accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima
edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata
a norma di legge dell'importo previsto a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria.
4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione
sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il
veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e
depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato
in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari
condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato
effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi
dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per
almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo,
trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo
di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione
del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.
Quando nei termini previsti non e' stato proposto ricorso e non e'
avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da
cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il
verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo
203, comma 3, e il veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo
213.
(( 4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi
dell'articolo 240 del codice penale, e' sempre disposta la
confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente
sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare
con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di
colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti
assicurativi di cui al precedente periodo e' sempre disposta la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo
213 del presente codice )).
TITOLO VI DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI Capo I DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI Sezione I Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime
|
Art. 194.
Disposizioni di carattere generale
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una
determinata violazione consegua una sanzione amministrativa
pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle
Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve
le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.
Art. 195.
Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di
una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato
dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di lire
trentamila ed il limite massimo generale di lire diciotto milioni.
Tale limite massimo generale puo' essere superato solo quando si
tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di piu' violazioni ai sensi
dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma
3.
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria
fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite
massimo, si ha riguardo alla gravita' della violazione, all'opera
svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle
conseguenze della violazione, nonche' alla personalita' del
trasgressore e alle sue condizioni economiche.
(( 2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli
articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178
sono aumentate di un terzo quando la violazione e' commessa dopo le
ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la
violazione e' accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208,
comma 1, primo periodo, e' destinato ad alimentare il Fondo di cui
all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e
successive modificazioni )).
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie e' aggiornata
ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni
precedenti. All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo
i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative
pecuniarie, che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo. Tali
limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.(40)
3-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2005, la misura delle sanzioni
amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, e'
oggetto di arrotondamento all'unita' di euro, per eccesso se la
frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero
per difetto se e' inferiore a detto limite.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 196.
Principio di solidarieta'
1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa
pecuniaria il proprietario del veicolo ((ovvero del rimorchio, nel
caso di complesso di veicoli)), o, in sua vece, l'usufruttuario,
l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo
di locazione finanziaria, e' obbligato in solido con l'autore della
violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova
che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta'.
Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario
e, per i cicolomotori, l'intestatario del contrassegno di
identificazione.
2. Se la violazione e' commessa da persona capace di intendere e di
volere, ma soggetta all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la
persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o della
vigilanza e' obbligata, in solido con l'autore della violazione, al
pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver
potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente
di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di
personalita' giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio
delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o
associazione o l'imprenditore e' obbligato, in solido con l'autore
della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma
stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei
confronti dell'autore della violazione stessa.
Art. 197.
Concorso di persone nella violazione
1. Quando piu' persone concorrono in una violazione, per la quale
e' stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno
soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge
disponga diversamente.
Art. 198.
Piu' violazioni di norme
che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una
azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative pecuniarie, o commette piu' violazioni della stessa
disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu'
grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree
pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai
divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o
limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola
violazione.
Art. 199.
Non trasmissibilita' dell'obbligazione
1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria non si trasmette agli eredi.
Art. 200.
Contestazione e verbalizzazione delle violazioni
1. ((Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la
violazione, quando e' possibile, deve essere)) immediatamente
contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
((2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale
contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi
siano inserite. Il verbale, che puo' essere redatto anche con
l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione
del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione
del trasgressore e la targa del veicolo con cui e' stata commessa la
violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del
verbale.))
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se
presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale e' consegnata immediatamente all'ufficio o
comando da cui dipende l'agente accertatore.
Art. 201
Notificazione delle violazioni
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente
contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della
violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile
la contestazione immediata, deve, ((entro novanta giorni))
dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o,
quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione
commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa , ad
uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici
registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la
notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di
identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei
confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il
domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la
notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata
effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato
dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei
soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione
della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi
((entro novanta giorni)) dalla data in cui risultino dai pubblici
registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del
veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o
comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in
grado di provvedere alla loro identificazione. ((Quando la violazione
sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve
essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della
violazione.)) Per i residenti all'estero la notifica deve essere
effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. (17)
((80))
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti
casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati
sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al
comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva
velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la
luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e
del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi
di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale
e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione
dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del
rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque
nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi
regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo
4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive
modificazioni;
((g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri
storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della
circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i
dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15
maggio 1997, n. 127)).
((g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141,
143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi
dispositivi o apparecchiature di rilevamento.))
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali
non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato
agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che
hanno reso impossibile la contestazione immediata. ((Nei casi
previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria
la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento
avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono
stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo
completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti
direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12,
comma 1.
1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al
comma 1-bis, lettera g-bis), non e' necessaria la presenza degli
organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante
dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero
approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali
strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati
possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada
individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono
individuati tenendo conto del tasso di incidentalita' e delle
condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.))
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui
deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa
non e' obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli
altri soggetti di cui al comma 1.
2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale
all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono
essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati
nell' art. 12, dei messi comunali o di un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione con le modalita'
previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta,
secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti
di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di
sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni
si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza,
domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione
o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il
Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente
di guida del conducente. (40)
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico
di chi e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo
di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del
soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine
prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di
fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o
transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in
zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento
a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal
registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto
pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro
dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la
procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del
veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il
responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo,
se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in
una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre
1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della
responsabilita', il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti
al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso
contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto
interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione
della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del
veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.
-------------
AGGIORNAMENTO (17)
La Corte costituzionale, con la sentenza 10-17 giugno 1996, n. 198
(in G.U. 1a s.s. 26/6/1996, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del primo comma del presente art. 201 "nella parte in
cui, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o
degli altri responsabili avvenuta successivamente alla commissione
della violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni
per la notifica della contestazione dalla data dell'avvenuta
identificazione, anziche' dalla data in cui risultino dai pubblici
registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti
responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione
e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione".
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 29 luglio 2010, n. 210 ha disposto (con l'art. 36, comma 2)
che "Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285
del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e b), del
presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data
di entrata in vigore della presente legge."
Art. 202.
Pagamento in misura ridotta
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una
sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione
delle eventuali sanzioni accessorie il trasgressore e' ammesso a
pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla
notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
2. Il trasgressore puo' corrispondere la somma dovuta presso
l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di
versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo
prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale
contestato o notificato devono essere indicate le modalita' di
pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto
corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente
bancario.
((2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la
violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le
ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa
complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e
7, e' commessa da un conducente titolare di patente di guida di
categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attivita' di
autotrasporto di persone o cose, il conducente e' ammesso ad
effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il
pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al
proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne
rilascia ricevuta al trasgressore,facendo menzione del pagamento
nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facolta' di cui
al comma 2-bis, e' tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo
di cauzione, una somma pari alla meta' del massimo della sanzione
pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione
e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La
cauzione e' versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore
dipende.
2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma
2-ter, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando
non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo
non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo
amministrativo e' affidato in custodia, a spese del responsabile
della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma
1 dell'articolo 214-bis.))
3. Il pagamento in misura ridotta non e' consentito quando il
trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero,
trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di
esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi
altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con
se'; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve
essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.
3-bis. Il pagamento in misura ridotta non e' inoltre consentito per
le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97,
comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13;
124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma
6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di
contestazione e' trasmesso al prefetto del luogo della commessa
violazione entro dieci giorni.
Art. 202-bis
(((Rateazione delle sanzioni pecuniarie)
1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria per una o piu' violazioni accertate contestualmente con
uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in
condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione
del pagamento in rate mensili.
2. Puo' avvalersi della facolta' di cui al comma 1 chi e' titolare
di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore
a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato
convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e'
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da
ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di
reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91
per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 e' presentata al prefetto, nel
caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari,
ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo
208. E' presentata al presidente della giunta regionale, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la
violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e
dell'entita' della somma da pagare, l'autorita' di cui al comma 3
dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici
rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di
ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad
un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000.
L'importo di ciascuna rata non puo' essere inferiore a euro 100.
Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato si applicano gli
interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta
giorni dalla data di contestazione o di notificazione della
violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad
avvalersi della facolta' di ricorso al prefetto di cui all'articolo
203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis.
L'istanza e' comunicata dall'autorita' ricevente all'ufficio o
comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni
dalla presentazione dell'istanza l'autorita' di cui al comma 3 del
presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di
rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza
si intende respinta.
6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza,
con la determinazione delle modalita' e dei tempi della rateazione,
ovvero del provvedimento di rigetto e' effettuata con le modalita' di
cui all'articolo 201. Con le modalita' di cui al periodo precedente
e' notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al
quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che
ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza,
il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto
periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui
dipende l'organo accertatore.
7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da
cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento
di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o,
successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal
beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3
dell'articolo 203.
8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla
notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione
di cui al secondo periodo del comma 6.
9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche
sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le
modalita' di attuazione del presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche
sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni
due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari
all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due
anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma e' adottato
entro il 1∞ dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si
applicano dal 1∞ gennaio dell'anno successivo.))
Art. 203. (9) (47)
Ricorso al prefetto
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel
termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione,
qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei
casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al prefetto del
luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando
cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi
con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono
essere presentati i documenti ritenuti idonei e puo' essere richiesta
l'audizione personale. (. . .)
(( 1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere presentato
direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto
trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore
il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel
termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene
l'organo accertatore, e' tenuto a trasmettere gli atti al prefetto
nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del
ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da
parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti,
corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione,
devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo
accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.
))
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e
non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in
deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla
meta' del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le
spese di procedimento.
Art. 204 (9) (28) (34) (47)
Provvedimenti del prefetto
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti
dall'ufficio o comando accertatore, nonche' il ricorso e i documenti
allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se
ritiene fondato l'accertamento (( adotta, entro centoventi giorni
decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio
accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203
)), ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una
somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo
edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo
195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed e' notificata
all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al
pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga
fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine , emette
ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola
integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo
accertatore, il quale ne da' notizia ai ricorrenti. (28) (34)
(( 1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e
al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra
loro ai fini della considerazione di tempestivita' dell'adozione
dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata
adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione
personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica
dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto
termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione
o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino
alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si
presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare
giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso,
senza ulteriori formalita'. ))
2. (( L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di
centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste
dall'articolo 201 )). Il pagamento della somma ingiunta e delle
relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta
giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso
ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che
ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua
effettuazione, ne da' comunicazione al prefetto e all'ufficio o
comando accertatore.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo
esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative
spese.
------------------
AGGIORNAMENTO (28)
La legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto che "il termine
indicato dal comma 1 del presente articolo 204, per l'emissione
dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto e' fissato in
centoottanta giorni".
------------------
AGGIORNAMENTO (34)
La legge 24 novembre 2000, n. 340 ha disposto che "il termine
indicato dal comma 1 del presente articolo, per l'emissione
dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto e' fissato in
novanta giorni".
Art. 204-bis
Ricorso al giudice di pace
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui
all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati
nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre
ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in
cui e' stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni
dalla data di contestazione o di notificazione.
2. Il ricorso e' proposto secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il
procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del
1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si
estende anche alle sanzioni accessorie.
((3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di
comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente
o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di
cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica
all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123.
3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di
comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di
trentagiorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o
di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene
istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di
comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal
deposito dello stesso.
3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento,
salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi,
disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite
l'autorita' che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente,
con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale.))
4. Il ricorso e', del pari, inammissibile qualora sia stato
previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.
((4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente
articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state
accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonche' da
funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e
tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e
comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari,
ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e
dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi
devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto puo' essere
rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio
territoriale del Governo.))
((5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina
l'importo della sanzione e impone il pagamento della somma con
sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve
avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della
sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione
cui appartiene l'organo accertatore, con le modalita' di pagamento da
questa determinate.))
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce
titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal
giudice di pace ((...)).
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella
determinazione della sanzione, il giudice di pace non puo' applicare
una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per
la violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non puo'
escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione
dei punti dalla patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche
nei casi di cui all'articolo 205.
((9-bis. La sentenza con cui e' accolto o rigettato il ricorso e'
trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria
del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo
accertatore.))
---------------
AGGIORNAMENTO (51)
La Corte costituzionale, con sentenza 5-8 aprile 2004, n. 114 (in
G.U. 1a s.s. 14/4/2004, n. 15) ha dichiarato l'iiillegittimita'
costituzionale del comma 3 del presente articolo.
Art. 205.
Opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre
opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato
risiede all'estero.
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 507
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N.120))
Art. 206.
Riscossione dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Se il pagamento non e' effettuato nei termini previsti dagli
articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.
22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme
dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e' regolata
dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo
Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della
commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli
sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo
accertatore.
3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o
dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale da' in
carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.
Art. 207
Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE
1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di
targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui
consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore e'
ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente
accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202.
L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la
somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo
menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al
trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo,
della facolta' prevista del pagamento di misura ridotta, egli deve
versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma
pari alla meta' del massimo della sanzione pecuniaria prevista per
la violazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 GIUGNO 2003, N. 151,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 214. Del
versamento della cauzione e' fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. La cauzione e' versata al comando
od ufficio da cui l'accertatore dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro
dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico
europeo , la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma
2, e' pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta
previsto dall'articolo 202.
3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e
2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a
quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per
un periodo non superiore a sessanta giorni. ((Il veicolo sottoposto
a fermo amministrativo e' affidato in custodia, a spese del
responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai
sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.))
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
veicoli di proprieta' dei cittadini italiani residenti nel comune
di Campione d'Italia.
4-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120)).
Art. 208
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato,
quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti dello Stato, nonche' da funzionari ed agenti dell'ente
Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I
proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando
le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono
destinati: a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma
4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle
attivita' connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza
stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma
dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per
studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale,
attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle
informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza
stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per
finalita' di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per l'assistenza
e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attivita' di
promozione della sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra
richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del
veicolo; c) al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura
del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno
della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione
stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il
certificato di idoneita' alla conduzione dei ciclomotori.
2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione,
per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalita' notturna di
cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160,
con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze
adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero
dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalita'
fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i
Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle
infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite
le modalita' di trasferimento della percentuale di ammenda di cui
agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata
al Fondo.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze ((, dell'interno)) e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, determina
annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate
finalita'. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
((3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il
Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31
marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al
comma 2 effettuato nell'anno precedente.))
((4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli
enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi
di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma
e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprieta'
dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al
potenziamento delle attivita' di controllo e di accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso
l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi
di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere
d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalita' connesse al miglioramento della sicurezza
stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprieta'
dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al potenziamento,
alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla
sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione
dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza
stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani,
disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi
di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi
didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza
e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del
comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del
presente articolo e a interventi a favore della mobilita' ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano
annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle
finalita' di cui al comma 4. Resta facolta' dell'ente destinare in
tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle
finalita' di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4
puo' anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle
forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di
lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei
servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei servizi
notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186,
186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei
Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di
cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati
al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza
urbana e alla sicurezza stradale.))
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
---------------
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 29 luglio 2010, n.120 ha disposto (con l'art. 40, comma
lettera c) che i commi 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai commi 4, 5 e
5-bis.
Art. 209.
Prescrizione
1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a
titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste
dal presente codice e' regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
TITOLO VI DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI Capo I DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI Sezione II Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie
|
Art. 210. (9)
Sanzioni amministrative accessorie
a sanzioni amministrative pecuniarie in generale
1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una
sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria
non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme
che seguono.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate
nel presente codice si distinguono in:
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata
attivita' o di sospendere o cessare una determinata attivita';
b) sanzioni concernenti il veicolo;
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente
di guida.
3. Nei casi in cui e' prevista l'applicazione della sanzione
accessoria della confisca del veicolo, non e' ammesso il pagamento in
misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede.
In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere
trasmesso al prefetto (( del luogo della commessa violazione )) entro
dieci giorni.
4. Dalla intrasmissibilita' dell'obbligazione di pagamento a titolo
di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche
l'intrasmissibilita' di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione
accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura in
corso per la sua esecuzione. Se vi e' stato sequestro del veicolo o
ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo
competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli
eredi.
Art. 211. (9)
Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato
dei luoghi o di rimozione di opere abusive
1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da
una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di
ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abu-
sive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di
contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza,
nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale cosi'
redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione
accessoria.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa
pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le
disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 203. Nel caso di mancato
ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore
trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione
dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza
del termine per ricorrere.
3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della
sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di
ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine
fissato in relazione all'entita' delle opere da eseguire ed allo
stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso
di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta e' emanata dal prefetto
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio
o comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua
sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della
strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario della strada ne
avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di
estinzione del procedimento per adempimento della sanzione
accessoria. L'ordinanza e' comunicata al trasgressore ed all'ente
proprietario della strada.
4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui e'
obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o
concessionario della strada, da' facolta' a quest'ultimo di compiere
le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario
trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette
ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo
esecutivo ai sensi di legge.
5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato
l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione
accessoria.
(( 6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella
ipotesi di impossibilita' a provvedere da parte del trasgressore,
l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale
di contestazione. In tal caso il prefetto puo' disporre l'esecuzione
degli interventi necessari a cura dell' ente proprietario, con le
modalita' di cui al comma 4. ))
(( 7. )) L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
Art. 212.
Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere
una determinata attivita'
1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che
da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di
sospendere o di cessare da una determinata attivita', l'agente
accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere
ai sensi dell'art. 200 o nella notificazione da effettuare secondo
l'art. 201. Il verbale cosi' redatto costituisce titolo anche per
l'applicazione della sanzione accessoria. Questa, quando le
circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente,
altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni
dal verbale o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il
controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa
pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le
disposizioni dell'art. 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta
il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione da' atto della sanzione
accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato
l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione
accessoria.
3. L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione
e nei termini di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato
provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art.
650 del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo,
provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva
dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve
essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese
eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico del
trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con ordinanza-
ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
5. Ove trattasi di attivita' continuativa sottoposta dal presente
codice a determinate condizioni, il trasgressore puo' successivamente
porre in essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta
istanza all'ufficio o comando di cui al comma 1 e questo, accertato
il venir meno degli impedimenti, consente a che l'attivita' sospesa
sia ripresa o continuata. Di cio' e' data comunicazione al prefetto.
Art. 213
Misura cautelare del sequestro e
sanzione accessoria della confisca amministrativa
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che
accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre
cose oggetto della violazione facendone menzione nel . . . verbale di
contestazione della violazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di
cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il
conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, e'
nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo
di cui abbia la disponibilita' o di custodirlo, a proprie spese, in
un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al
trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il
documento di circolazione e' trattenuto presso l'ufficio di
appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione.
Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro
con le modalita' stabilite nel regolamento. Di cio' e' fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione.
2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti
i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi
inutilmente i termini per la loro proposizione, e' divenuto
definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo
trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza
per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal
prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso
inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo e'
effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode,
fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorita'
giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le
cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui
appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con
decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e
l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita' di comunicazione,
tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle
procedure di cui al presente articolo.
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il
medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o
custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni
fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1549,37 a euro 6197,48, nonche' la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica
nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito
l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il
trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle
disposizioni dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme
dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale
del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la
liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a
decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del
prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia
provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che,
decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del
veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei
soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione,
determinera' l'immediato trasferimento in proprieta' al custode,
anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave
danneggiamento o deterioramento. L'avviso e' notificato dall'organo
di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di
sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della
notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o
ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente
il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al
prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la
correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprieta',
senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di
qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato.
L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le
disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma ricavata
dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del
procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro, in
un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso
di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro
caso la medesima somma e' restituita all'avente diritto. Per le altre
cose oggetto del sequestro in luogo della vendita e' disposta la
distruzione. Per le modalita' ed il luogo della notificazione si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 201, comma 3. Ove
risulti impossibile, per comprovate difficolta' oggettive, procedere
alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto
di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel
ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto
nell'albo del comune dov'e' situata la depositeria.
2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro
amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo
di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo
trasporto, secondo le modalita' previste dal regolamento, in un
apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo
214-bis, dove e' custodito per trenta giorni. Di cio' e' fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi
trenta giorni dal momento in cui il veicolo e' fatto trasportare nel
luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, il
proprietario del veicolo puo' chiederne l'affidamento in custodia
secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del
comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui
il veicolo e' stato sottoposto a sequestro amministrativo.
(( 2-sexies. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i
casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per
commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un
conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente
minorenne. ))
3. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso ricorso al
prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso,
il sequestro e' confermato. La declaratoria di infondatezza
dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il
dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il
prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui
all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni
caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria.
Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui
questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il
provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il
recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso
in cui nei confronti del verbale di accertamento o
dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola
confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria,
la cancelleria del giudice competente da' comunicazione al prefetto,
entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito
del relativo giudizio.
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto al
sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo
appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso
puo' essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale e' stata disposta la confisca del
veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei
propri registri.
Art. 214 (9) (30) (47) (48) (57)
Fermo amministrativo del veicolo
1. (( Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, )) nelle ipotesi in
cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione
consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in
sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa
cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in
un luogo di cui abbia la disponibilita' ovvero lo custodisce, a
proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul
veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalita' e con
le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno,
che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e' rimosso a cura
dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la
violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione e' trattenuto
presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di
contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con
il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o
custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni
fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2628,15, nonche' la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo
dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito
luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni
dell'articolo 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento.
Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul
sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213,
comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese
di custodia.
1-bis. Se l'autore della violazione e' persona diversa dal
proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima
disponibilita', e risulta altresi' evidente all'organo di polizia che
la circolazione e' avvenuta contro la volonta' di costui, il veicolo
e' immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione e'
redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
(( 1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo
di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed
il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai
sensi dell'articolo 214-bis, secondo le modalita' previste dal
regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. Il documento di circolazione e' trattenuto presso
l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei
veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater,
e quelle per il pagamento delle spese di custodia. ))
2. (( Nei casi di cui al comma 1, )) il veicolo e' affidato in
custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da
minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne
appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e
custodia.
3. Della restituzione e' redatto verbale da consegnare in copia
all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo e'
ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato
l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione
accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di
polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo
205, la restituzione non puo' avvenire se non dopo il provvedimento
della autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per
uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice e' previsto
il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per
l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12,
comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalita' e le forme per
eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo
amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la
violazione degli obblighi posti in capo al custode, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a
euro 2.628,15. (( E' disposta, inoltre, la confisca del veicolo. ))
Art. 214-bis (48) (66)
Alienazione dei veicoli nei casi di
sequestro amministrativo, fermo e confisca
1. Ai fini del trasferimento della proprieta', ai sensi degli
articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei
veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonche'
dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro
amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene,
secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di
esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che
hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e
con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare
ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali.
La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei
veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli
confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli
nelle ipotesi di trasferimento di proprieta', ai sensi degli articoli
213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione
conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le
amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente
piu' vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed
alle modalita' di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed
all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per
l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo
del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal
Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214,
comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della
proprieta' dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a
fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la
notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del
provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da
parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato e'
comunicato al pubblico registro automobilistico competente per
l'aggiornamento delle iscrizioni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro
amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.
(( 3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici
registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle
operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214
sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo
ed emolumento. ))
Art. 214-ter
(( (Destinazione dei veicoli confiscati).
1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento
definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2,
lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono
assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta,
prioritariamente per attivita' finalizzate a garantire la sicurezza
della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad
altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per
finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino
richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la
procedura di vendita e' antieconomica, con provvedimento del
dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle
finanze e' disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.
Il provvedimento e' comunicato al pubblico registro automobilistico
per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni
del comma 3-bis dell' articolo 214-bis.
2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e
l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la
gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati)).
Art. 215. (9)
Sanzione accessoria della rimozione
o blocco del veicolo
1. Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la sanzione
amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa e'
operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali
provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento
di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi.
L'applicazione della sanzione accessoria e' indicata nel verbale di
contestazione notificato a termine dell'art. 201.
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti
all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento,
rimozione e custodia, con le modalita' previste dal regolamento di
esecuzione. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del
codice civile.
3. Nell'ipotesi in cui e' consentito il blocco del veicolo, questo
e' disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo
le modalita' stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco e' fatta
menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art.
201. La rimozione del blocco e' effettuata a richiesta dell'avente
diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e
rimozione del blocco, secondo le modalita' stabilite nel regolamento.
Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice
civile.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale
contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della
effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o
l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati
all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuata la
rimozione o il blocco, il veicolo puo' essere alienato o demolito
secondo le modalita' stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di
alienazione, il (( ricavato )) serve alla soddisfazione della
sanzione pecuniaria se non versata, nonche' delle spese di rimozione,
di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito
all'avente diritto.
(( 5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o
del blocco del veicolo e' ammesso ricorso al prefetto, a norma
dell'articolo 203. ))
Art. 216
((Sanzione accessoria del ritiro dei documenti
di circolazione, della targa, della patente di guida
o della carta di qualificazione del conducente))
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' stabilita
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione e del certificato di idoneita' tecnica per le macchine
agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste,
ovvero della targa, ovvero della patente di guida ((o della carta di
qualificazione del conducente)), il documento e' ritirato,
contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo
accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri se si
tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneita'
tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o
della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la
competenza territoriale di detti uffici e' determinata con
riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto
competente da' notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati
sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore.
Del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalita' per
consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro
della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi
dell'art. 214. (40)
2. La restituzione del documento puo' essere chiesta
dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione
omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma
1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.
3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta
di circolazione o nel certificato di idoneita' tecnica per le
macchine agricole o nella patente.
4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si
estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del
ricorso, la sanzione accessoria e' confermata. In caso di
declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa si estende
alla sanzione accessoria e l'interessato puo' chiedere immediatamente
all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione
e' ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro
si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata
ritirata, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso
di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo
amministrativo e' di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione
accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 217.
Sanzione accessoria della sospensione
della carta di circolazione
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria della sospensione della validita' della carta di
circolazione, questa e' ritirata dall'agente od organo di polizia che
accerta la violazione; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di
contestazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di
circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre
il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con
annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia,
unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque giorni,
all'((ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri)), che, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza
di sospensione, indicando il periodo cui questa si estende. Tale
periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, e'
determinato in relazione alla gravita' della violazione commessa,
all' entita' del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore
circolazione potrebbe apportare. L'ordinanza e' notificata
all'interessato e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione
inizia dal giorno in cui il documento e' ritirato a norma del comma
1. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di
quindici giorni, il titolare puo' ottenerne la restituzione da parte
((ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri)).
Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato
estero, il competente ufficio ((del Dipartimento per i trasporti
terrestri)) ne sospende la validita' ai fini della circolazione sul
territorio nazionale per un determinato periodo, con le stesse
modalita'. L'interdizione alla circolazione e' comunicata
all'autorita' competente dello Stato che ha rilasciato la carta di
circolazione e viene annotata sulla stessa. ((40))
3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene
restituita all'interessato dall'((ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri)). Della restituzione e' data comunicazione
al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri
registri. Le modalita' per la restituzione del documento agli
stranieri sono stabilite dal regolamento. ((40))
4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato puo'
proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato
l'accertamento, applica la sanzione accessoria; se lo ritiene
infondato, dispone l'immediata restituzione.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di
circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in
caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del
veicolo.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 218.
Sanzione accessoria della sospensione della patente
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
per un periodo determinato, la patente e' ritirata dall'agente od
organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro e' fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente
accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al
periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia
indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di
contestazione.
((2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia,
unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla
prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di
cui al primo periodo, il conducente a cui e' stata sospesa la
patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia
derivato un incidente, puo' presentare istanza al prefetto intesa ad
ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e
comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e
documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o
estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi
pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una
situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui
all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei
quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione,
indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale
periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma,
e' determinato in relazione all'entita' del danno apportato, alla
gravita' della violazione commessa, nonche' al pericolo che
l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi
elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo
periodo ed alla relativa documentazione, sono altresi' valutati dal
prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia
accolta, il periodo di sospensione e' aumentato di un numero di
giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali e' stata
autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che
eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando
espressamente fasce orarie e numero di giorni, e' notificata
immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida
nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza e' altresi' comunicata, per
i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli
abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno
del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel
termine di quindici giorni, il titolare della patente puo' ottenerne
la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in
costanza di sospensione della patente puo' essere concesso una sola
volta)).
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata
della sospensione della patente di guida e' aumentata a seguito di
piu' violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di
polizia che accerta l'ultima violazione e che ((dall'interrogazione
dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida)) constata la
sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1,
indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero
delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresi' il
comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti
successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza
informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene
restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione ((e' comunicata
all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida)).
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente e' ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 205.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validita'
della patente, circola abusivamente ((, anche avvalendosi del
permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti
dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso e' stato concesso,))
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applicano le sanzioni
accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle
violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca
amministrativa del veicolo.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 218-bis.
(( (Applicazione della sospensione della patente per
i neo-patentati).
1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V,
nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di
categoria B, quando e' commessa una violazione per la quale e'
prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoriadella
sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della
sospensione e' aumentata di un terzo alla prima violazione ed e'
raddoppiata per le violazioni successive.
2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della
patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per
la quale e' prevista l'applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a
tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque
anni dalla data di conseguimento della patente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al
conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia gia'
conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di
categoria B e' conseguita successivamente al rilascio della patente
di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si
applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B)).
Art. 219.
Revoca della patente di guida
1. Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la revoca
della patente di guida, il provvedimento e' emesso dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti
dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa
violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione
amministrativa accessoria, nonche' nei casi previsti dall'art. 120,
comma 1. (40)
2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione
accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di
una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque
giorni successivi, ne da' comunicazione al prefetto del luogo della
commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni
predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della
patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato
dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da' comunicazione al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente
articolo nonche' quello disposto ai sensi dell'art. 130, comma 1,
nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei
requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo.
3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se non
dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui e'
divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. Fino alla
data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle
disposizioni della direttiva 2006/ 126/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali e' stata
revocata la patente non possono conseguire il certificato di
idoneita' per la guida di ciclomotori ne' possono condurre tali
veicoli.
((3-ter. Quando la revoca della patente di guida e' disposta a
seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non
e' possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni
a decorrere dalla data di accertamento del reato.
3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di
cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue
all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2,
lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai
sensi dell'articolo 2119 del codice civile)).
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 219-bis
(Ritiro, sospensione o revoca del certificato di
idoneita' alla guida).
((1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' disposta
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o
della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende
e' commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni
amministrative si applicano al certificato di idoneita' alla guida
posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero
alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies,
secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di
circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni
accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli
articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresi' le disposizioni dell'
articolo 126-bis))
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120)).
3. Quando il conducente e' minorenne si applicano le disposizioni
dell'articolo 128, commi 1-ter e 2 .
TITOLO VI DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI Capo II DEGLI ILLECITI PENALI Sezione I Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni
|
Art. 220. (9)
Accertamento e cognizione dei reati
previsti dal presente codice
1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo
accertatore e' tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al
pubblico ministero, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura
penale.
2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal
cancelliere al prefetto (( del luogo di residenza )) . La sentenza
o il decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della
prefettura sulla patente del trasgressore.
3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un
reato contro la persona, l'agente od organo accertatore deve dare
notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.
4. L'autorita' giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo
una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando
che ha comunicato la notizia di reato, perche' si proceda contro il
trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente
titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data
della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti.
Art. 221.
Connessione obiettiva con un reato
1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una
violazione non costituente reato e per questa non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale
competente a conoscere del reato e' anche competente a decidere sulla
predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione
amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per
estinzione del reato o per difetto di una condizione di
procedibilita'. Si applica la disposizione di cui al comma 4
dell'art. 220.
TITOLO VI DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI Capo II DEGLI ILLECITI PENALI Sezione II Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali
|
Art. 222
Sanzioni amministrative accessorie
all'accertamento di reati
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice
derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di
condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonche' le
sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca
della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la
sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando
dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la
sospensione della patente e' fino a due anni. Nel caso di omicidio
colposo la sospensione e' fino a quattro anni. Se il fatto ((di cui
al secondo o al terzo periodo)) e' commesso da soggetto in stato di
ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente fino a quattro anni e' diminuita fino a un terzo nel
caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e
seguenti del codice di procedura penale.
3. Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata
specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere
dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
Art. 223.
(( (Ritiro della patente di guida in conseguenza di
ipotesi di reato).
1. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della
patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione
ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al
rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio,
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della
commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la
sospensione provvisoria della validita' della patente di guida, fino
ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui
all'articolo 226, comma 11, e' comunicato all'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano
anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La
trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto
e del verbale di contestazione, e' effettuata dall'agente o
dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il
prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi
di un'evidente responsabilita', la sospensione provvisoria della
validita' della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.
3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il
decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice
di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette
copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente
articolo.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, e' ammessa opposizione, ai sensi
dell'articolo 205)).
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 224.
Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative
accessorie della sospensione e della revoca della patente
1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato
e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente
sospesa, il prefetto, se e' previsto dal presente codice che da esso
consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata
stabilita dall'autorita' giudiziaria e ne da' comunicazione al
competente ufficio ((del Dipartimento per i trasporti terrestri)).
((40))
2. Quando la sanzione amministrativa accessoria e' costituita dalla
revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla
comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile,
adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo
all'interessato e all'((ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri)). ((40))
3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato
importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel
caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede
all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge
per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede
ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili.
L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di
condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione
amministrativa accessoria.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza
irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la
comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente
all'intestatario. L'ordinanza di estinzione e' comunicata
all'interessato e all'((ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri)). Essa e' iscritta nella patente. ((40))
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 224-bis (62)
(( Obblighi del condannato ))
(( 1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della
reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme
del presente codice, il giudice puo' disporre altresi' la sanzione
amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilita' consistente
nella prestazione di attivita' non retribuita in favore della
collettivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i
comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di
volontariato.
2. Il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a un
mese ne' superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi
dell'articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di
pubblica utilita' non puo' essere inferiore a tre mesi.
3. Le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono
determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. L'attivita' e' svolta nell'ambito della provincia in cui risiede
il condannato e comporta la prestazione di non piu' di sei ore di
lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi che non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di
salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il
giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per
un tempo superiore alle sei ore settimanali.
5. La durata giornaliera della prestazione non puo' comunque
oltrepassare le otto ore.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ))
Art. 224-ter
(( (Procedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo
amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato).
1. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione
amministrativa accessoria della, confisca del veicolo, l'agente o
l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi
delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia
del verbale di sequestro e' trasmessa, unitamente al rapporto, entro
dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il
proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a
sequestro e' affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis.
2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il
cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto
divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di
procedura penale, nel termine diquindici giorni, ne trasmette copia
autentica al prefetto affinche' disponga la confisca amministrativa
ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in
quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo,
l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo
amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la
procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.
4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato
e di condanna sono irrevocabili, anche se e' stata applicata la
sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato
la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne
trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinche'
disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle
disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.
5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo
amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo e' ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 205.
6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato
importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel
caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in
caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o
l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno
delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione
amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e
214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla
sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria.
7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il
prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando
da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione,
ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione
del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi
gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi
del citato comma 3)).
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Capo I DISPOSIZIONI FINALI
|
Art. 225.
Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali
1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile
l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli
e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti))
un archivio nazionale delle strade;
b) presso ((il Dipartimento per i trasporti terrestri)) un
archivio nazionale dei veicoli;
c) presso ((il Dipartimento per i trasporti terrestri)) una
anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche
incidenti e violazioni.((40))
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 226.
Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale
1. Presso il ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) e'
istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le
strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2. ((40))
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati
i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al
traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilita'
anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi
dell'art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti
nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari
della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi
allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di
percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai
sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche' i dati risultanti
dal censimento del traffico veicolare, e attraverso ((il Dipartimento
per i trasporti terrestri)), che e' tenuta a trasmettere al
suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti
registrati nell'anagrafe di cui al comma 10. ((40))
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle
strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di
massa stabiliti nell'art. 62 potra' avvenire solo sulle strade o
tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non
percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del ((Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ))nella Gazzetta Ufficiale sulla
base dei dati trasmessi dalle societa' concessionarie, per le
autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le
strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilita'. Il
regolamento determina i criteri e le modalita' per la formazione, la
trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.((40))
5. Presso ((il Dipartimento per i trasporti terrestri)) e'
istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi
ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i),
l), m) e n). ((40))
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati
i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di
identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del
certificato di proprieta', a tutte le successive vicende tecniche e
giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato
coinvolto;(( Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per
i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato
interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli
intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici;
i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.)) ((40))
7. L'archivio e' completamente informatizzato; e' popolato ed
aggiornato con i dati raccolti ((dal Dipartimento per i trasporti
terrestri)), dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei
servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di
assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalita'
e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. ((del Dipartimento per i
trasporti terrestri)). ((40))
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti
l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite nel
regolamento.
10. Presso ((il Dipartimento per i trasporti terrestri)) e'
istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini
della sicurezza stradale. ((40))
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni
conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della
patente, nonche' a tutti i procedimenti successivi, come quelli di
rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonche' i dati
relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6
giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni
accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato
veicolo, (( che comportano decurtazione del punteggio di cui
all'articolo 126-bis )) agli incidenti che si siano verificati
durante la circolazione ed alle sanzioni comminate. ((40))
12. L'anagrafe nazionale e' completamente informatizzata; e'
popolata ed aggiornata con i dati raccolti ((dal Dipartimento per i
trasporti terrestri)), dalle prefetture, dagli organi addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12,
dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
dati, con le modali ta' e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D.
((del Dipartimento per i trasporti terrestri)). ((40))
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno
altresi' specificati i contenuti, le modalita' di impianto, di tenuta
e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente
articolo.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 227.
Servizio e dispositivi di monitoraggio
1. Nell' ambito dell'intero sistema viario devono essere installati
dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i
cui dati sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento
dell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226, comma 1, e
per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico.
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i
dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto
necessario, quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico e
atmosferico, in conformita', per tali ultimi, alle direttive
impartite dal ((Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio)), sentito il ((Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti)).
3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su
segnalazione del prefetto, dal ((Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti)) a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il
quale il Ministero provvede alla installazione d'ufficio dei
dispositivi di monitoraggio.
Art. 228.
Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per
l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente
codice.
1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi
previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870,
relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di
motorizzazione di competenza degli uffici ((del Dipartimento per i
trasporti terrestri)).
2. La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della legge
1 dicembre 1986, n. 870, e' integrata dalla seguente lettera: d) fino
al 10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato
di conferma di validita' della patente di guida di cui all'art. 126.
Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall'art. 19
della medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno
essere, altresi', aggiornati i limiti di destinazione degli importi
medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e
19.
3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e
tecnico-amministrative di competenza del ((Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti)) sono destinati alle seguenti spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i
servizi del ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)),
nonche' per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature
stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e
aggiornamento o di specializzazione post-laurea del personale del
suindicato Dicastero, in merito all'applicazione del presente codice,
nonche' per la partecipazione del personale stesso ai corsi
anzidetti;
c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi,
omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e
stampati vari, necessari per l'espletamento di tutti i servizi di
competenza del ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)),
magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali e stampati
suddetti;
d) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio
nazionale delle strade e dei censimenti di traffico di cui all'art.
226.
4. Il ((Ministro dell'economia e delle finanze)) e' autorizzato ad
adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio,
accreditando gli importi versati nei capitoli del ((Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti)).
5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi
relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-
amministrative, nonche' per gli oneri di concessione, autorizzazione,
licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo
quanto stabilito per i concessionari di strade nelle convenzioni di
concessione.
6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti
spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i
servizi, nonche' per il funzionamento e la manutenzione delle
attrezzature stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e
aggiornamento del personale o di specializzazione post-laurea, in
merito all'applicazione del presente codice, nonche' per la
partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
c) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio
nazionale delle strade di propria competenza e dei censimenti della
circolazione.
Art. 229.
Attuazione di direttive comunitarie
1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai
sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive
comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono
recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le
competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse
indicati o, comunque, non oltre dodici mesi da'lla loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea.
Art. 230
Educazione stradale
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di
comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della
circolazione, nonche' per promuovere ed incentivare l'uso della
bicicletta come mezzo di trasporto, ((il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, predispone)) appositi
programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come
attivita' obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi
compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne,
che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale,
nonche' delle strade, della relativa segnaletica, delle norme
generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento
all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli
utenti , con particolare riferimento all'informazione sui rischi
conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di
bevande alcoliche . (23)(40)
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
con propria ordinanza, disciplina le modalita' di svolgimento dei
predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli
appartententi ai corpi di polizia municipale, nonche' di personale
esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private;
l'ordinanza puo' prevedere l'istituzione di appositi corsi per i
docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese
eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.(40)
2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone
annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale,
sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti
alle quali riferisce sui risultati ottenuti.
------------------
AGGIORNAMENTO (23)
La L. 19 ottobre 1998, n. 366 ha disposto che "i programmi di cui
al comma 1 del presente articolo 230, sono adottati entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge".
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002.
Art. 231
Abrogazione di norme precedentemente in vigore
1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente
codice, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del
capo II del presente titolo, le seguenti disposizioni:
- regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in
vigore ai sensi dell'art. 145 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- il regio decreto legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato
dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3;
- legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell'art. 14;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
- legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 25, lettera n);
- legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto comma;
- legge 12 dicembre 1962, n. 1702;
- legge 3 febbraio 1963, n. 74;
- legge 11 febbraio 1963, n. 142;
- legge 26 giugno 1964, n. 434;
- legge 15 febbraio 1965, n. 106;
- legge 14 maggio 1965, n. 576;
- legge 4 maggio 1966, n. 263;
- legge 1∞ giugno 1966, n. 416;
- legge 20 giugno 1966, n. 599;
- legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al Capo VI;
- decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla legge
16 febbraio 1967, n. 14;
- legge 9 luglio 1967, n. 572;
- legge 4 gennaio 1968, n. 14;
- legge 13 agosto 1969, n. 613;
- legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32, limitatamente ai
veicoli;
- legge 10 luglio 1970, n. 579;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n.
323;
- legge 31 marzo 1971, n. 201;
- legge 3 giugno 1971, n. 437;
- legge 22 febbraio 1973, n. 59;
- decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito della legge
22 dicembre 1973, n. 842;
- legge 27 dicembre 1973, n. 942;
- legge 14 febbraio 1974, n. 62;
- legge 15 febbraio 1974, n. 38;
- legge 14 agosto 1974, n. 394;
- decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito della legge 10
ottobre 1975, n. 486;
- legge 10 ottobre 1975, n. 486;
- legge 25 novembre 1975, n. 707;
- legge 7 aprile 1976, n. 125;
- legge 5 maggio 1976, n. 313;
- legge 8 agosto 1977, n. 631;
- legge 18 ottobre 1978, n. 625, art. 4, terzo comma;
- legge 24 marzo 1980, n. 85;
- legge 24 novembre 1981 n. 689 art. 16 secondo comma, per la
parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393;
- legge 10 febbraio 1982, n. 38;
- legge 16 ottobre 1984, n. 719;
- legge 11 gennaio 1986, n. 3;
- decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito della legge 30
marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15, 16;
- legge 14 febbraio 1987, n. 37;
- legge 18 marzo 1988, n. 111;
- legge 24 marzo 1988, n. 112;
- legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;
- legge 22 aprile 1989, n. 143;
- decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito della legge 4
agosto 1989, n. 284;
- legge 23 marzo 1990, n. 67;
- legge 2 agosto 1990, n. 229;
- legge 15 dicembre 1990, n. 399;
- legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, comma 3;
- legge 14 ottobre 1991, n. 336;
- legge 8 novembre 1991, n. 376;
- legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 12.
2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o
incompatibili con le norme del presente codice.
3. ((In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si
applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1∞
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni)). Restano, comunque,
in vigore le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 27.
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Capo II DISPOSIZIONI TRANSITORIE
|
Art. 232. (9)
(( Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e
di attuazione ))
1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente
codice, e' demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme
regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie
competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di
(( dodici )) mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.
2. I decreti di cui al comma 1, nonche' quelli previsti dall'art. 3
((, comma 2, )) della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in
vigore dopo sei mesi dalla loro (( pubblicazione )).
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in
vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari
previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233
a 239.
Art. 233. (9)
Norme transitorie relative al titolo I
1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve
essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del
presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni
previgenti.
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni
sportive su strada che avranno luogo dal 1 gennaio 1994. Fino a
quella data si applicano le disposizioni previgenti.
(( 3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma
2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162. ))
Art. 234. (9) (18) (26) (27)
Norme transitorie relative al titolo II
1. (( Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni
dell'articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante
il quale restano consentiti le occupazioni, le installazioni e gli
accessi al momento esistenti. ))
2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni
previste dal titolo II ed alle relative formalita' di cui agli
articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore
del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati
nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto
termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un
anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i
diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi di sciplinari
di autorizzazione o di concessione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono
essere emanate le direttive di cui all'art. 36, comma 6; entro un
anno dall' emanazione di tali direttive devono essere adottati i
piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da
attuare nell'anno successivo.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la
segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere
adattata alle norme del presente codice e del regolamento;
la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In
caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle
norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data e'
consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente.
Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie
per l' adeguamento dei passaggi a livello di cui all'articolo 44 .
5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano
successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista
dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista
dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si
applicano le previgenti disposizioni in materia.
Art. 235
Norme transitorie relative al titolo III
1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli
e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I
del titolo III si applicano dal 1 ottobre 1993, salvo che per
l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti
attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore
dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facolta' di
applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati.
2. Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai veicoli a
trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1
ottobre 1993, salvo che, per l' attuazione, sia prevista l'emanazione
di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31
marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A
decorrere dal 1 aprile 1995 non possono piu' essere immessi in
circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite
dalle presenti norme.
3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si
applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo che, per
l'attuazione, sia prevista l' emanazione di appositi decreti. I
decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in
vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facolta'
di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti interessati. A
decorrere dal 1 aprile 1995 non possono piu' essere immessi in
circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite
dalle presenti norme.
4. Il Ministro per i trasporti puo', con propri decreti, disporre
che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali
siano applicati in tempi piu' brevi di quelli stabiliti nel presente
articolo, in relazione anche all'incidenza di tali requisiti o
caratteristiche sulla sicurezza stradale.
5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III
(Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1
ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l'uso delle varie
categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme gia' in vigore.
6. Le norme del presente codice relative alle carte di
circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle
formalita' relative al trasferimento di proprieta' degli autoveicoli
e al rilascio della carta provvisoria di circolazione di cui agli
articoli 93, 94 e 95, nonche' a tutti gli adempidenti conseguenziali
di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal
1 ottobre 1993. Le procedure per il rilascio e le annotazioni in
corso, secondo le norme gia' vigenti, continuano e la carta di
circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validita'.
Parimenti conservano piena validita' le carte di circolazione tuttora
esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui
successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale
momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice.
Analoga disposizione si applica al certificato di proprieta', salvo
che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I
decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in
vigore il giorno della pubblicazione.
7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102
si applicano a partire dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data le
targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle
norme gia' vigore.
8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo
IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e
delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che
alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione
ed alla targatura, si applicano in quanto compatibili le disposizioni
del presente articolo. Le omologazioni gia' rilasciate entro la data
di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente
articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle
macchine agricole e delle macchine operatrici, la validita' fino alla
scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale
questa e' fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata
in vigore dei predetti decreti attuativi.Fanno eccezione le
motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che
possono essere immesse in circolazione senza necessita' di successivi
adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni
citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo gia'
concessa, e comunque non oltre il 30 settembre 1997. Per i complessi
costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui
all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla
data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le
disposizioni previgenti. ((26a))
---------------
AGGIORNAMENTO (26a)
La L. 17 agosto 1999, n. 290 ha disposto che il termine di cui al
comma 8 del presente articolo e' ulteriormente prorogato al 30
settembre 1999.
Art. 236. (6) (9)
Norme transitorie relative al titolo IV
1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si
applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che
siano rilasciate successivamente al 30 settembre 1993 . ((; le
disposizioni dell'articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a
seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993. )) Le
procedure in corso a quel momento sono osservate e le patenti
rilasciate secondo le norme gia'vigenti conservano la loro validita'.
Parimenti conservano validita' le patenti gia' rilasciate alla
predetta data. Tale validita' dura fino alla prima conferma di
validita' o revisione che si effettua, ai sensi dell'art. 126 o 128,
dopo la detta scadenza; in tal caso si procedera', all' atto della
conferma o della revisione, a conformare la patente alle nuove norme.
((Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di
categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988,
per la guida dei motocicli. ))
2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate
alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in
vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle
disposizioni previgenti.
Art. 237. (9)
Norme transitorie relative al titolo V
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti
imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore.
(( Per i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di
assicurazione sulla responsabilita' civile di cui all'articolo 193
decorre dal 1 ottobre 1993. Dalla stessa data e' abrogato l'articolo
5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione
per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione delle
macchine agricole puo' essere stipulato, in relazione alla effettiva
circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi
infraannuali, non inferiori ad un bimestre )).
2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1
continuano ad applicarsi le (( le sanzioni amministrative
principali )) ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni
concernenti le procedure di accertamento e di applicazione,
rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti.
Art. 238.
Norme transitorie relative al titolo VI
1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1¯
gennaio 1993.
2. Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati
previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la
sua entrata in vigore.
3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti,
le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in
vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche se attribuite dal
presente codice alla competenza del giudice di pace.
Art. 239. (6) (9)
Norme transitorie relative al titolo VII
1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e
226 sono impiantati a partire dal 1 ottobre 1993 . Da tale
data iniziera' l' invio dei dati necessari da parte degli enti ed
amministrazioni interessati.
L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovra' essere completato
nell'anno successivo.
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227
sono installati a partire dal 1 ottobre 1993 e devono essere
completati (( nel triennio successivo )).
Art. 240.
Entrata in vigore delle norme del presente codice
1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1 gennaio
1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 aprile 1992
Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
PRANDINI, Ministro dei lavori
pubblici
BERNINI, Ministro dei trasporti
SCOTTI, Ministro dell'interno
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
ROGNONI, Ministro della difesa
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
MISASI, Ministro della pubblica
istruzione
GORIA, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
CONTE, Ministro per i problemi
delle aree urbane
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-BIS
=====================================================================
Norma violata Punti
---------------------------------------------------------------------
Art. 141 Comma 8 5
Comma 9, terzo periodo 10
Art. 142 ((Comma 8 3))
((Comma 9 6))
((Comma 9-bis 10))
Art. 143 Comma 11 4
Comma 12 10
Comma 13, con riferimento al comma 5 4
Art. 145 Comma 5 6
Comma 10, con riferimento ai
commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 5
Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali
di divieto di sosta e fermata 2
Comma 3 6
Art. 147 Comma 5 6
Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2 3
Comma 15, con riferimento al comma 3 5
Comma 15, con riferimento al comma 8 2
Comma 16, terzo periodo 10
Art. 149 Comma 4 3
Comma 5, secondo periodo 5
Comma 6 8
Art. 150 Comma 5, con riferimento all'articolo
149, comma 5 5
Comma 5, con riferimento all'articolo
149, comma 6 8
Art. 152 Comma 3 1
Art. 153 Comma 10 3
Comma 11 1
Art. 154 Comma 7 8
Comma 8 2
Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h) 2
Art. 161 Commi 1 e 3 2
Comma 2 4
Art. 162 Comma 5 2
Art. 164 Comma 8 3
Art. 165 Comma 3 2
Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore a 1t 1
b) eccedenza non superiore a 2t 2
c) eccedenza non superiore a 3t 3
d) eccedenza superiore a 3t 4
Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore al 10 per cento 1
b) eccedenza non superiore al 20 per cento 2
c) eccedenza non superiore al 30 per cento 3
d) eccedenza superiore al 30 per cento 4
Comma 7 3
Art. 168 Comma 7 4
Comma 8 10
Comma 9 10
Comma 9-bis 2
Art. 169 Comma 8 4
Comma 9 2
Comma 10 1
Art. 170 Comma 6 1
Art. 171 Comma 2 5
Art. 172 Commi 10 e 11 5
Art. 173 Commi 3 e 3-bis 5 (68)
Art. 174 ((Comma 5 per violazione dei tempi di guida - 2;
Comma 5 per violazione dei tempi di riposo - 5))
((Comma 6 10))
((Comma 7 primo periodo - 1;
Comma 7 secondo periodo - 3;
Comma 7 terzo periodo per violazione dei
tempi di guida - 2;
Comma 7 terzo periodo per violazione dei
tempi di riposo - 5))
((Comma 8 - 2))
Art. 175 Comma 13 4
Comma 14, con riferimento al comma 7,
lettera a) 2
Comma 16 2
Art. 176 (( . . . ))
Comma 20, con riferimento al comma 1,
lettera b) 10
Comma 20, con riferimento al comma 1,
lettere c) e d) 10
Comma 21 2
Art. 177 Comma 5 2
Art. 178 ((Comma 5 per violazione dei tempi di guida - 2;
Comma 5 per violazione dei tempi di
riposo - 5))
((Comma 6 - 10))
((Comma 7 primo periodo - 1;
Comma 7 secondo periodo - 3;
Comma 7 terzo periodo per violazione dei
tempi di guida - 2;
Comma 7 terzo periodo per violazione dei
tempi di riposo - 5))
((Comma 8 - 2))
Art. 179 Commi 2 e 2-bis 10
Art. 186 Commi 2 e 7 10
Art. 186-bis - Comma 2 - 5
Art. 187 Commi 1 e 8 10
((Art. 188 - Comma 4 - 2))
Art. 189 Comma 5, primo periodo 4
Comma 5, secondo periodo 10
Comma 6 10
Comma 9 2
Art. 191 ((Comma 1 - 8))
((Comma 2 - 4))
((Comma 3 - 8))
(( . . . ))
Art. 192 Comma 6 3
Comma 7 10
Per le patenti rilasciate successivamente al 1 ottobre 2003 a
soggetti che non siano gia' titolari di altra patente di categoria B
o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni
singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano
commesse entro i primi tre anni dal rilascio. ((Per gli stessi tre
anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui
derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un
massimo di tre punti))
-------------
AGGIORNAMENTO (68)
N.B.: la suddetta modifica entra in vigore il 4/8/2007.